Posidonia oceanica Tutelata a livello internazionale La specie

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Posidonia oceanica Tutelata a livello internazionale: La specie è inserita: - nell’allegato II del

Posidonia oceanica Tutelata a livello internazionale: La specie è inserita: - nell’allegato II del Protocollo SPA/BIO sugli habitat prioritari della Convenzione di Barcellona. Nell’ambito del protocollo SPAMI della Convenzione di Barcellona (sulle Aree Specialmente Protette e la Biodiversità in Mediterraneo), spiaggiamenti e banquettes sono considerati elementi meritevoli di salvaguardia e in tal senso specificamente definiti come “habitat determinanti”. La Convenzione è stata firmata a Barcellona il 16 febbraio 1976. L'Italia l'ha ratificata il 3 febbraio 1979 con legge 25. 1. 1979, n. 30. - nell’allegato I della Convenzione di Berna (convenzione per la conservazione della vita selvatica e dei suoi biotopi in Europa), recepita in Italia con legge n. 503/81 e successive modificazioni. - E’ nell’elenco delle biocenosi bentoniche del Mediterraneo considerate da proteggere dal RAC/SPA di Tunisi. - A livello comunitario Direttiva habitat allegato come prioritario Direttiva Habitat 92/43/CEE (relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, della fauna e della flora selvatiche, recepita in Italia con DPR n. 357, 08/09/97. La Direttiva 2000/60/CE, recepita in Italia con il decreto legislativo 152/2006, individua la posidonia oceanica come uno dei quattro elementi di qualità biologica da utilizzare per la classificazione dello stato ecologico delle acque marino costiere. 1. STATO DELLE ACQUE SUPERFICIALI 1. 1. Elementi qualitativi per la classificazione dello stato ecologico 1. 1. 4. Acque costiere Elementi biologici Composizione, abbondanza e biomassa del fitoplancton Composizione e abbondanza dell'altra flora acquatica ecc. .

Protocollo ASPIM Le banquettes di posidonia sono elementi “meritevoli di salvaguardia” inserite nel Protocollo

Protocollo ASPIM Le banquettes di posidonia sono elementi “meritevoli di salvaguardia” inserite nel Protocollo ASPIM. Sono considerati habitat marino-costieri definiti “determinanti” ed elencati tra le biocenosi del Mediterraneo I. SOPRALITORALE • I. 2. Sabbie • I. 2. 1 Biocenosi delle sabbie sopralitorali • I. 2. 1. 5. Facies delle fanerogame che sono state spiaggiate (parte superiore) II. MESOLITORALE • II. 3. Massi e Ciottoli • II. 3. 1 Biocenosi del detritico mesolitorale • II. 3. 1. 1. Facies degli ammassi spiaggiati (banquettes) di foglie morte di Posidonia oceanica ed altre fanerogame • • • La posidonia spiaggiata è un rifiuto? D. legislativo n. 22 del 5 febbraio 1997 D. lgs 152/06 Art. 7: classificazione; non è un rifiuto!!! MA CI SI COMPORTA COME SE LO FOSSE Risoluzione del 5 novembre 1999 Ministero Finanze (TARSU-alghe giacenti sulla spiaggia) LE “ALGHE” SONO RIFIUTI URBANI ESTERNIe i costi di smaltimento sono a carico dei singoli utenti (concessionari) • • Decreto 22 gennaio 2009 del Mi. PAAF Ammette le alghe e le piante marine tra le matrici che compongono gli scarti compostabili (previa separazione dalla sabbia) in proporzione non superiore al 20% della miscela iniziale

D. Lgs 205/2010 • L'art. 39, comma 11 d. lgs. 2052010, il quale stabilisce

D. Lgs 205/2010 • L'art. 39, comma 11 d. lgs. 2052010, il quale stabilisce che: “fatta salva la disciplina in materia di protezione dell'ambiente marino e le disposizioni in tema di sottoprodotto, laddove sussistano univoci elementi che facciano ritenere la loro presenza sulla battigia direttamente dipendente da mareggiate o altre cause comunque naturali, è consentito l'interramento in sito della posidonia e delle meduse spiaggiate, purché ciò avvenga senza trasporto né trattamento richiede, per la sua concreta applicazione, la prova positiva della sussistenza di tutti i presupposti individuati dalla legge”. • 183 lettera n) codice dell’ambiente • L’interramento “in sito” di posidonia e meduse depositate sulla battigia a seguito di mareggiate o altre cause naturali è consentito, a condizione che venga realizzato senza trasporto né trattamento. Diversamente si rischia la condanna per realizzazione di una discarica abusiva (articolo 256, comma 3, D. Lgs. 152/2006). E’ quanto afferma la Cassazione penale con la sentenza 28 gennaio 2015, n. 3943.