POLIZIA LOCALE ARTICOLI CCI ARTICOLI CCNL Art 19

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POLIZIA LOCALE ARTICOLI CCI ARTICOLI CCNL Art. 19 Prestazioni del personale in occasione Art.

POLIZIA LOCALE ARTICOLI CCI ARTICOLI CCNL Art. 19 Prestazioni del personale in occasione Art. 56 -ter Prestazioni del personale in di svolgimento di attività ed iniziative di carattere privato occasione di svolgimento di attività ed iniziative di carattere privato Art. 20 Proventi delle violazioni al codice della Art. 56 -quater Utilizzo dei proventi delle strada violazioni del codice della strada Art. 21 Indennità di servizio esterno Art. 56 -quinquies Indennità di servizio esterno Art. 22 Indennità di funzione Art. 56 -sexies Indennità di funzione

CCI ART. 19 Prestazioni del personale in occasione di svolgimento di attività ed iniziative

CCI ART. 19 Prestazioni del personale in occasione di svolgimento di attività ed iniziative di carattere privato 1. Per l’erogazione dei compensi di lavoro straordinario connessi ad attività ed iniziative di carattere privato, le parti fanno riferimento alle seguenti disposizioni: • articolo 22, comma 3 -bis, decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito in legge 96/2017; • articolo 56 -ter del CCNL 21. 05. 2018; • articolo 38, commi 3 e 5, del CCNL 14 settembre 2000; • articolo 14, comma 4, del CCNL 1° aprile 1999; • al regolamento comunale che sarà adottato in materia, previa informazione alle OO. SS. e RSU, approvato con deliberazione … n…. del ……oppure integrazione del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi. 2. La presente disciplina trova applicazione dalla data di sottoscrizione del presente contratto. 3. I suddetti compensi, in linea con la suddetta normativa ed ai pareri della magistratura contabile, non incidono sulle spese di personale e sul fondo del salario accessorio.

Art. 56 ter CCNL Prestazioni del personale in occasione di svolgimento di attività ed

Art. 56 ter CCNL Prestazioni del personale in occasione di svolgimento di attività ed iniziativa di carattere privato 1. Le ore di servizio aggiuntivo del personale, rese al di fuori dell’orario ordinario di lavoro, impiegato per le attività di sicurezza e di polizia stradale necessarie per lo svolgimento di attività e di iniziative di carattere privato, ai sensi dell’art. 22, comma 3 -bis, del D. L. n. 50/2017 e nei limiti da questo stabiliti, sono remunerate con un compenso di ammontare pari a quelli previsti per il lavoro straordinario dall’art. 38, comma 5, del CCNL del 14. 9. 2000. 2. Nel caso in cui le ore di servizio aggiuntivo, di cui al comma 1, siano rese di domenica o nel giorno del riposo settimanale, oltre al compenso di cui al comma 1, al personale e riconosciuto un riposo compensativo di durata esattamente corrispondente a quella della prestazione lavorativa resa. 3. Le ore aggiuntive non concorrono alla verifica del rispetto del limite massimo individuale di ore di lavoro straordinario, di cui all’art. 14, comma 4, del CCNL dell’ 1. 4. 1999 e all’art. 38, comma 3, del CCNL del 14. 9. 2000 e non rientrano nel tetto massimo spendibile per i compensi per lavoro straordinario, di cui al medesimo art. 14 del CCNL dell’ 1. 4. 1999. 4. Gli oneri derivanti dalla corresponsione dei compensi e dalla fruizione dei riposi compensativi di cui ai commi 1 e 2 sono finanziati esclusivamente con le risorse a tal fine destinate, nell’ambito delle somme complessivamente versate dai soggetti organizzatori o promotori delle attivita o delle iniziative, secondo le disposizioni regolamentari adottate in materia da ciascun ente. 5. La presente disciplina trova applicazione a far data dal primo contratto integrativo successivo alla stipulazione del presente CCNL.

I compensi da erogare al personale della polizia locale • Non rientrano nel conteggio

I compensi da erogare al personale della polizia locale • Non rientrano nel conteggio della spesa del personale, ovvero art. 1 commi 557557 -quater della legge 296/2006 e art. 23, comma 2 del D. Lgs. 75/2017 (vedasi nota interpretativa della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Confenza Stato Citta ed Autonomie Locali del 26 luglio 2018 rep. Atti 532) • Non rientrano nel tetto del salario accessorio essendo totalmente finanziati con proventi versati allo scopo dai privati (Corte dei Conti Liguria delibera 105/2018/PAR) • Non concorrono alla verifica del rispetto del limite massimo individuale di ore di lavoro straordinario (art. 56 -ter comma 3) • Non rientrano nel tetto massimo spendibile per compensi per lavoro straordinario (art. 56 -ter comma 3) • I compensi spettano anche al titolare di PO ai sensi dell’art. 18, comma 1 lettera f) del CCNL 21. 5. 2018

Tipologia delle prestazioni • Trattasi di ore di servizio aggiuntivo, rese al di fuori

Tipologia delle prestazioni • Trattasi di ore di servizio aggiuntivo, rese al di fuori dell’orario ordinario di lavoro per attività di sicurezza e polizia stradale necessarie per lo svolgimento di attività e di iniziative di carattere privato: concerti, attività di polizia stradale in vicinanza dei centri commerciali in determinati periodi dell’anno (es. sabato e festività), attività di polizia stradale in occasione di eventi fieristici etc. • Sono ore remunerate con un compenso pari a quelli previsti per il lavoro straordinario. • Come enunciato nella nota 26/7/2018 della Conferenza Stato-Città: a) la puntuale elencazione delle manifestazioni escluse dall’obbligo di corresponsione delle spese, attesa la piena autonomia gestionale degli Enti Locali, deve essere effettuata in sede regolamentare dalle Amministrazioni locali; b) le attività possono essere circoscritte ai servizi di organizzazione e regolazione del traffico; c) sono da escludere le spese sostenute per lo svolgimento delle attività richieste nell’ordinanza di pubblica sicurezza del Questore, pertanto quelle effettuate da personale con qualifica di agente di PS, quale ausiliario di pubblica sicurezza, d) per il medesimo evento oggetto di ordinanza di PS possono essere fatte rientrare tra le spese a carico del soggetto organizzatore privato le spese sostenute dal Comune per i compiti di sicurezza stradale e polizia stradale.

Tipologia delle prestazioni • Se la prestazione è resa di domenica (qualora coincida con

Tipologia delle prestazioni • Se la prestazione è resa di domenica (qualora coincida con il giorno di riposo settimanale) o nel giorno di riposo settimanale (qualora non coincida con la domenica) oltre al compenso per lavoro straordinario al personale spetta un riposo compensativo di durata esattamente corrispondente a quella della prestazione lavorativa resa. Esempio a) Turnazione dal lunedì al sabato. Il servizio reso dall’agente nella giornata di domenica coincide con il riposo settimanale; allo stesso compete il compenso per lavoro straordinario festivo + il riposo compensativo pari alla prestazione resa b) Turnazione su 7 giorni e la domenica non coincide, per l’agente che presta servizio, con il giorno di riposo settimanale. In tal caso all’agente va corrisposto il solo compenso per lavoro straordinario festivo

Iter • Approvazione, con deliberazione di giunta comunale, della disciplina delle prestazioni soggette a

Iter • Approvazione, con deliberazione di giunta comunale, della disciplina delle prestazioni soggette a pagamento rese dalla Polizia Locale a favore di terzi: approvazione disciplinare, schema accordo e determinazione tariffe; • Approvazione di apposito regolamento o integrazione del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi che disciplina la fattispecie di cui all’art. 56 -ter. N. B. va effettuata l’informazione preventiva alle OOSS ex art. 4 CCNL 21. 5. 2018 • Sottoscrizione del CCI che comprende l’articolo prima visto oppure, se si ha fretta, approvazione di uno stralcio.

Es. di articolo da inserire nel regolamento di organizzazione degli uffici e servizi Art.

Es. di articolo da inserire nel regolamento di organizzazione degli uffici e servizi Art. ___ Prestazioni del personale in occasione di svolgimento di attività ed iniziative di carattere privato 1. “Il comune di mediante apposita disciplina determina le tariffe e le modalità di svolgimento delle attività rese dal personale della Polizia Locale in occasione dello svolgimento di attività ed iniziative di carattere privato ai sensi dell’art. 22, comma 3 bis, del D. L. 50/2017, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017 n. 96. 2. Le prestazioni del personale della polizia Locale per tali attività sono rese su base volontaria degli agenti e degli ufficiali facenti parte del Corpo della Polizia Locale. 3. L'impiego del personale è ordinato secondo i seguenti criteri: • i servizi a favore di privati vengono svolti esclusivamente fuori dall'orario di servizio, con prestazione di lavoro aggiuntivo remunerato come straordinario; • adesione in via preventiva da parte del personale per la resa di servizi extra, con pari possibilità per tutti gli aderenti di svolgere servizi indistintamente senza possibilità di scelta individuale. 4. Le ore di servizio aggiuntive prestate dal personale della polizia Locale in occasione di svolgimento di attività ed iniziative di carattere privato sono remunerate con un compenso di ammontare pari a quelli previsti per il lavoro straordinario dall’art. 38, comma 5, del CCNL 14/09/2000. 5. Nel caso in cui le ore di servizio aggiuntivo siano rese di domenica o nel giorno del riposo settimanale oltre al compenso per il lavoro straordinario al personale è riconosciuto un riposo compensativo di durata esattamente corrispondente a quella della prestazione lavorativa resa. 6. Tali compensi spettano anche al titolare di posizione organizzativa ai sensi dell’art. 18 del CCNL 21. 05. 2018. 7. Le ore di straordinario prestate dal personale per questa tipologia di servizi non concorrono alla verifica del rispetto del limite massimo individuale di ore di lavoro straordinario, di cui all'art. 14, comma 4, del CCNL 1. 04. 1999 e all'art. 38, comma 3 del CCNL 14. 9. 2000 e non rientrano nel tetto massimo spendibile per i compensi per lavoro straordinario, di cui al medesimo art. 14 del CCNL 1. 04. 1999. 8. Gli oneri derivanti dalla corresponsione dei compensi e dalla fruizione dei riposi compensativi di cui ai commi precedenti sono finanziati esclusivamente con le risorse a tal fine destinate, nell'ambito delle somme complessivamente versate dai soggetti organizzatori o promotori delle attività o delle iniziative”.

CCI ART. 20 Proventi delle violazioni al codice della strada 1. Ai sensi dell’art.

CCI ART. 20 Proventi delle violazioni al codice della strada 1. Ai sensi dell’art. 56 -quater del CCNL 21. 05. 2018 le parti prendono atto che i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie riscossi dall’ente, nella quota da questi determinata ai sensi dell’art. 208, commi 4 lett. c), e 5, del D. Lgs. n. 285/1992 sono destinati, in coerenza con le previsioni legislative, alle seguenti finalità in favore del personale di Polizia Locale in servizio con rapporto a tempo indeterminato: a) contributi datoriali al Fondo di previdenza complementare Perseo-Sirio; è fatta salva la volontà del lavoratore di conservare comunque l’adesione eventualmente già intervenuta a diverse forme pensionistiche individuali; b) finalità assistenziali, nell’ambito delle misure di welfare integrativo, secondo la disciplina dell’art. 72 del CCNL 21/05/2018; c) erogazione di incentivi monetari collegati a obiettivi di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale. c. d. progetto polizia locale 2. Per le suddette finalità l’Amministrazione annualmente, con apposita delibera di Giunta, provvede alla destinazione delle risorse ex art. 208 Cd. S ed assegna uno specifico fondo in percentuale a quanto riscosso l’anno precedente. 3. La liquidazione delle somme di cui sopra verrà effettuata al lordo degli oneri a carico dell’Amministrazione.

Art. 56 quater CCNL Utilizzo dei proventi delle violazioni del codice della strada 1.

Art. 56 quater CCNL Utilizzo dei proventi delle violazioni del codice della strada 1. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie riscossi dagli enti, nella quota da questi determinata ai sensi dell’art. 208, commi 4 lett. c), e 5, del D. Lgs. n. 285/1992 sono destinati, in coerenza con le previsioni legislative, alle seguenti finalità in favore del personale: a) contributi datoriali al Fondo di previdenza complementare Perseo-Sirio; e fatta salva la volontà del lavoratore di conservare comunque l’adesione eventualmente già intervenuta a diverse forme pensionistiche individuali; b) finalita assistenziali, nell’ambito delle misure di welfare integrativo, secondo la disciplina dell’art. 72; c) erogazione di incentivi monetari collegati a obiettivi di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale.

Riepilogo • Sono stati confermati i progetti della Polizia Locale finanziati con il fondo

Riepilogo • Sono stati confermati i progetti della Polizia Locale finanziati con il fondo ex art. 208 del Codice della strada. • I progetti devono essere approvati con deliberazione di giunta comunale • Tali somme rientrano nel limite del salario accessorio • Per quanto concerne i contributi datoriali al Fondo di previdenza complementare Perseo-Sirio, vedasi nota 250/SIPRICS/AR/mo-18 del 11 settembre 2018 indirizzata ai Comandanti delle Polizie Locali a firma congiunta ANCI e FONDO PERSEO SIRIO

CCI ART. 21 Indennità di servizio esterno 1. Per le finalità di cui all’art.

CCI ART. 21 Indennità di servizio esterno 1. Per le finalità di cui all’art. 56 -quinquies del CCNL 21. 05. 2018, viene destinata la somma complessiva pari ad €…………. 2. L’indennità di cui all’art. 56 -quinquies del CCNL 21. 05. 2018 compete al personale della Polizia Locale che, in via continuativa, rende la prestazione lavorativa ordinaria giornaliera in servizi esterni di vigilanza ed è commisurata alle giornate di effettivo svolgimento del servizio esterno. 3. Per lo svolgimento delle attività di seguito indicate è prevista, un’indennità con la decorrenza a fianco indicata pari ad un importo giornaliero lordo di

CCI Art. 21 Indennità servizio esterno Tip olog ia Attività professionale svolta Importo giornaliero

CCI Art. 21 Indennità servizio esterno Tip olog ia Attività professionale svolta Importo giornaliero (importi indicativi) Decorrenza A Attività prestata nello svolgimento di servizi esterni in orario diurno (dalle 6 alle 22) € 1, 00 B Attività prestata nello svolgimento di servizi esterni in orario serale (dalle 22 alle 6 del giorno seguente) o festivo diurno (dalle 6 alle 22) € 2, 00 C Attività prestata nello svolgimento di servizi esterni in orario notturno festivo (dalle 22 del giorno prefestivo –es. sabato- alle 6 del giorno festivo –es. domenica- e dalle 22 del giorno festivo –es. domenica- alle 6 del giorno successivo –es. lunedì- € 3, 00

CCI Art. 21 Indennità di servizio esterno 4. Il servizio viene considerato espletato come

CCI Art. 21 Indennità di servizio esterno 4. Il servizio viene considerato espletato come in via continuativa all’esterno qualora siano, nell’arco della giornata, svolti servizi sul territorio per un tempo superiore alla metà dell’orario di lavoro. (calcolo giornaliero) Oppure (2^ ipotesi) 4. Il servizio viene considerato espletato come in via continuativa all’esterno qualora siano svolti servizi esterni alla sede del comando/ente per la parte maggioritaria delle giornate di servizio svolte nel mese di erogazione dell’indennità. (calcolo mensile – se su un mese lavorato di 26 gg si svolgono almeno 14 gg con prestazione parziale o totale esterno)

CCI Art. 21 Indennità di servizio esterno 5. L’erogazione dell’indennità al personale interessato avviene

CCI Art. 21 Indennità di servizio esterno 5. L’erogazione dell’indennità al personale interessato avviene mensilmente, sulla base dei dati desunti: a) dal sistema di rilevazione presenze/assenze; b) dalla attestazione del responsabile del servizio/comandante in merito allo svolgimento dei servizi esterni per un tempo superiore alla metà dell’orario di lavoro. 6. La corresponsione degli importi relativi a tale indennità è effettata unitamente al pagamento dello stipendio del mese successivo a quello di svolgimento dell’attività.

CCI Art. 21 Indennità di servizio esterno 7. L’indennità di cui al presenta articolo:

CCI Art. 21 Indennità di servizio esterno 7. L’indennità di cui al presenta articolo: • è cumulabile con l’indennità di turno, di cui all’art. 23, comma , CCNL 21/05/2018; • è cumulabile con le indennità di cui all’art. 37, commi 1, lett. b, del CCNL del 6. 7. 1995 e successive modificazioni ed integrazioni; (indennità di vigilanza) • è cumulabile con i compensi connessi alla performance individuale e collettiva; • non è cumulabile con l’indennità di cui all’art. 70 -bis (ovvero indennità condizioni di lavoro es. disagio) 8. La presente disciplina trova applicazione dal 1° gennaio 2019 oppure dalla sottoscrizione del presente CCI

CCI Art. 21 Indennità di servizio esterno 9. Qualora dovesse risultare una somma superiore

CCI Art. 21 Indennità di servizio esterno 9. Qualora dovesse risultare una somma superiore rispetto all’importo previsto per la singola indennità, si provvederà a recuperare le somme da risparmi derivanti dalle altre indennità, con priorità dai risparmi di cui dal successivo art. 22 e, in caso di incapienza, dalle somme destinate alla performance individuale

Art. 56 -quinquies CCNL Indennità di servizio esterno 1. Al personale che, in via

Art. 56 -quinquies CCNL Indennità di servizio esterno 1. Al personale che, in via continuativa, rende la prestazione lavorativa ordinaria giornaliera in servizi esterni di vigilanza, compete una indennità giornaliera, il cui importo e determinato entro i seguenti valori minimi e massimi giornalieri: Euro 1, 00 - Euro 10, 00. 2. L’indennita di cui al comma 1 e commisurata alle giornate di effettivo svolgimento del servizio esterno e compensa interamente i rischi e disagi connessi all’espletamento dello stesso in ambienti esterni. 3. L’indennita di cui al presenta articolo: a) e cumulabile con l’indennita di turno, di cui all’art. 23, comma 5; b) e cumulabile con le indennita di cui all’art. 37, comma 1, lett. b), del CCNL del 6. 7. 1995 e successive modificazioni ed integrazioni; c) e cumulabile con i compensi connessi alla performance individuale e collettiva; d) non e cumulabile con l’indennita di cui all’art. 70 -bis. 4. Gli oneri per la corresponsione dell’indennita di cui al presente articolo sono a carico del Fondo risorse decentrate di cui all’art. 67. 5. La presente disciplina trova applicazione a far data dal primo contratto integrativo successivo alla stipulazione del presente CCNL.

Considerazioni • L’indennità compete diritto • Compete al personale che in via continuativa rende

Considerazioni • L’indennità compete diritto • Compete al personale che in via continuativa rende la propria prestazione ordinaria giornaliera in servizi esterni di vigilanza. Il CCI deve definire cosa si intende per prestazione resa in via continuativa. Abbiamo proposto del 2 soluzioni a) calcolo giornaliero; b) calcolo mensile • L’importo varia da un minimo di € 1, 00/giorno ad un massimo di € 10, 00/giorno • L’indennità compensa interamente i rischi e disagi connessi all’espletamento dello stesso in ambienti esterni per questo non è cumulabile con le indennità condizioni di lavoro ex art. 70 -bis CCNL. • Gli oneri per la corresponsione dell’indennità sono a carico del Fondo; • Si applica a far data dal primo CCI successivo alla stipulazione del CCNL 21/5/2018.

CCI Art. 22 Indennità di funzione 1. Per le finalità di cui all’art. 56

CCI Art. 22 Indennità di funzione 1. Per le finalità di cui all’art. 56 -sexies del CCNL 21. 05. 2018, viene destinata la somma complessiva pari ad €…………. 2. L’indennità di cui all’art. 56 -sexies del CCNL 21. 05. 2018 viene erogata al personale di Categoria C e D, non incaricato di posizione organizzativa, per compensare l’esercizio di compiti di responsabilità connessi al grado rivestito. L’importo dell’indennità viene previsto per anno/lordo, e viene corrisposta per dodici mensilità secondo i seguenti criteri generali: a) Il compenso è finalizzato a remunerare le posizioni lavorative che esercitano effettive funzioni che implicano specifiche responsabilità connessi al grado rivestito, nonché valutate le peculiarità istituzionali, sociali e ambientali del Comune di _______caratterizzato da…………. b) Le posizioni di lavoro caratterizzate da specifiche responsabilità saranno individuate con provvedimento del Comandante della Polizia Locale, sentito il Segretario comunale, in stretta correlazione con la concreta organizzazione del lavoro, l’organizzazione dell’ufficio e del servizio, la razionalizzazione ed ottimizzazione dell’impiego delle risorse umane. In considerazione delle peculiarità istituzionali, sociali e ambientali, il numero massimo di tali posizioni è determinato nel 10% degli addetti al servizio vigilanza. c) Non possono essere retribuiti con il suddetto compenso compiti e funzioni che rientrano nel normale oggetto delle attività dei dipendenti, sulla base delle indicazioni della declaratoria professionale della contrattazione nazionale, come eventualmente integrata dagli enti; d) L’importo delle singole indennità varia da un minimo di € 500, 00 ad un massimo di € 3. 000, L’importo complessivo destinato a finanziare l’indennità viene ripartito con determinazione del Segretario Comunale, sentito il Comandante della Polizia Locale, per ciascuna delle posizioni di lavoro individuate secondo i seguenti criteri :

CCI Art. 22 Indennità di funzione Pos. Ruolo e grado rivestito A B C

CCI Art. 22 Indennità di funzione Pos. Ruolo e grado rivestito A B C Importo annuo non € 3. 000, 00 Vice Comandante PL incaricato di P. 0. di Cat. D Vice Comandante non incaricato € 2. 000, 00 di P. O. di Cat. D Agente addetto al coordinamento € 1. 000, 00 di Cat. C

CCI Art. 22 Indennità di funzione 3. A specificazione di quanto previsto al presente

CCI Art. 22 Indennità di funzione 3. A specificazione di quanto previsto al presente articolo si stabilisce che la presente indennità annua è frazionata in ragione mensile per 12 mensilità ed erogata proporzionalmente ai mesi di effettivo servizio prestato (è mese di servizio prestato/utile quello lavorato per almeno 15 giorni effettivi). 4. L’indennità di cui al presente articolo: a) è cumulabile con l’indennità di turno, di cui all’art. 23, comma 5; b) è cumulabile con l’indennità di cui all’art. 37, comma 1, lett. b), del CCNL del 6. 7. 1995 e successive modificazioni ed integrazioni; indennità di vigilanza c) è cumulabile con l’indennità di cui all’art. 56 -quinquies; indennità servizio esterno d) è cumulabile con i compensi correlati alla performance individuale e collettiva e) non è cumulabile con le indennità di cui all’art. 70 -quinquies; indennità specifiche responsabilità

CCI Art. 22 Indennità di funzione 5. Qualora dall’applicazione delle misure stabilite nel presente

CCI Art. 22 Indennità di funzione 5. Qualora dall’applicazione delle misure stabilite nel presente articolo dovesse risultare una somma superiore all’importo stanziato si dovrà procedere a riproporzionare le indennità, qualora invece dovesse risultare una somma inferiore al minimo contrattuale si provvederà a recuperare le somme da risparmi derivanti da altre indennità ed in caso di incapienza dalle somme destinate alla performance

Art. 56 -sexies CCNL Indennità di funzione 1. Gli enti possono erogare al personale

Art. 56 -sexies CCNL Indennità di funzione 1. Gli enti possono erogare al personale inquadrato nelle categorie C e D, che non risulti incaricato di posizione organizzativa, un’indennità di funzione per compensare l’esercizio di compiti di responsabilità connessi al grado rivestito. 2. L’ammontare dell’indennita di cui al comma 1 e determinato, tenendo conto specificamente del grado rivestito e delle connesse responsabilita , nonche delle peculiarita dimensionali, istituzionali, sociali e ambientali degli enti, fino a un massimo di € 3. 000 annui lordi, da corrispondere per dodici mensilita. 3. Il valore dell’indennita di cui al presente articolo, nonche i criteri per la sua erogazione, nel rispetto di quanto previsto al comma 2, sono determinati in sede di contrattazione integrativa di cui all’art. 7. 4. L’indennita di cui al comma 1 sostituisce per il personale di cui al presente titolo l’indennita di specifiche responsabilita , di cui all’art. 70 quinquies, comma 1.

Art. 56 -sexies CCNL 5. L’indennita di cui al presente articolo: a) e cumulabile

Art. 56 -sexies CCNL 5. L’indennita di cui al presente articolo: a) e cumulabile con l’indennita di turno, di cui all’art. 23, comma 5; b) e cumulabile con l’indennita di cui all’art. 37, comma 1, lett. b), del CCNL del 6. 7. 1995 e successive modificazioni ed integrazioni; c) e cumulabile con l’indennita di cui all’art. 56 -quinquies; d) e cumulabile con i compensi correlati alla performance individuale e collettiva; e) non e cumulabile con le indennita di cui all’art. 70 -quinquies; 5. Gli oneri per la corresponsione dell’indennita di cui al presente articolo sono a carico del Fondo risorse decentrate di cui all’art. 67. 6. La presente disciplina trova applicazione a far data dal primo contratto integrativo successivo alla stipulazione del presente CCNL.

Considerazioni • L’art. 56 -sexies utilizza l’espressione “Gli enti possono erogare. . ”, •

Considerazioni • L’art. 56 -sexies utilizza l’espressione “Gli enti possono erogare. . ”, • L’indennità va corrisposta tenendo conto delle peculiarità istituzionali, sociali ed ambientali degli enti che in assenza di tali peculiarità non vi è obbligo di corresponsione. • Sostituisce l’indennità per specifiche responsabilità • Non è stabilita un’indennità minima rimessa alla discrezionalità dell’ente; • E’ stabilita l’indennità massima pari ad € 3. 000, 00 annui lordi • Gli oneri per la corresponsione dell’indennità sono a carico del Fondo • L’indennità va corrisposta a far data dal primo CCI successivo al CCNL.