Politiche attive tra reddito cittadinanza e avvio nuova

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Politiche attive tra reddito cittadinanza e avvio nuova garanzia giovani Torino 1 luglio 2019

Politiche attive tra reddito cittadinanza e avvio nuova garanzia giovani Torino 1 luglio 2019

La Garanzia Giovani Nel corso di questi anni la Garanzia Giovani ha contribuito alla

La Garanzia Giovani Nel corso di questi anni la Garanzia Giovani ha contribuito alla standardizzazione del modello di funzionamento dei Servizi al Lavoro in un contesto normativo che è in parte mutato: il D. Lgs. 150/2015 ha dato avvio a un processo di riforma finalizzato a rafforzare il ruolo dei Centri per l’impiego e a dotare il sistema di nuovi dispositivi di politica attiva del lavoro

Chi sono i giovani che partecipano Analisi Anpal su come è andata Come si

Chi sono i giovani che partecipano Analisi Anpal su come è andata Come si può valutare la politica attiva Che effetto ha avuto nel tempo

I NEET • i giovani NEET che decidono di iscriversi al Programma sono più

I NEET • i giovani NEET che decidono di iscriversi al Programma sono più istruiti e più attivi da un punto di vista formativo e professionale rispetto ai NEET che non hanno aderito al Programma. Allo stesso tempo sono più giovani e meno “impegnati” da un punto di vista familiare, vivendo ancora nella famiglia di origine e non avendo figli piccoli. I partecipanti al Programma sono anche quelli già inseriti nel circuito dei CPI, avendo più spesso usufruito dei servizi da questi offerti.

Una valutazione d’insieme • la valutazione di efficacia restituisce un risultato positivo in termini

Una valutazione d’insieme • la valutazione di efficacia restituisce un risultato positivo in termini di esiti occupazionali dei giovani partecipanti: la partecipazione ad un intervento di politica attiva nell’ambito della Garanzia Giovani accresce la probabilità di trovare un’occupazione più stabile rispetto a quella che ci sarebbe stata in assenza della politica. • Il target che sembrerebbe aver maggiormente beneficiato della partecipazione alla Garanzia Giovani, è quello dei giovani che hanno avviato un’esperienza di tirocinio subito dopo la presa in carico. In particolare la conclusione del tirocinio incrementa le probabilità marginali di trovare un’occupazione di oltre il 100% entro i 2 -3 mesi successivi. • Gli effetti relativi alla probabilità di trovare un lavoro al trascorrere dei mesi dalla presa in carico, mette in evidenza l’esistenza di un periodo iniziale, che nel complesso dei giovani in trattamento è stimato in 7 mesi, durante il quale lo svolgimento dell’attività preclude al partecipante la possibilità di avere un lavoro che avrebbe ottenuto in assenza della politica • La politica rappresenta una sorta di investimento per accrescere le opportunità di trovare un lavoro più stabile e più rispondente alla proprie competenze

Chi partecipa e chi no la partecipazione ad interventi di politica attiva comporta nel

Chi partecipa e chi no la partecipazione ad interventi di politica attiva comporta nel medio-lungo periodo, in media, un incremento della probabilità di inserimento occupazionale e di inserimento in lavori di migliore qualità. L’occupazione trovata a seguito del trattamento di politica attiva si presenta più continua e più rispondente alle competenze. Considerando la probabilità marginale di trovare un’occupazione durante il singolo mese di osservazione, si riscontra un forte impulso nei tassi di ingresso nel passaggio tra il sesto e il settimo mese.

 • Nelle Regioni del Nord l’effetto medio della politica diventa positivo solo attorno

• Nelle Regioni del Nord l’effetto medio della politica diventa positivo solo attorno all’undicesimo/dodicesimo mese, quando il tasso di occupazione dei trattati diventa superiore alla situazione controfattuale. E al Nord? • Questo perché nel gruppo di confronto i tassi di occupazione si mantengono alti già nei primi mesi successivi alla presa in carico e il forte impulso che si manifesta al settimo mese non è sufficiente, nell’immediato, a coprire gli effetti di lock-in dei mesi precedenti in cui i giovani sono impegnati nella politica attiva. • Invece nelle regioni del Sud e delle Isole gli effetti positivi del trattamento si mostrano già nei primissimi mesi dopo la presa in carico, principalmente a causa del peso delle assunzioni incentivate

RDC Persone tenute all’obbligo di partecipazione ad un percorso di inserimento lavorativo o di

RDC Persone tenute all’obbligo di partecipazione ad un percorso di inserimento lavorativo o di inclusione sociale • Ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del decreto legge n. 4/2019, l’erogazione del reddito di cittadinanza (Rd. C) è condizionata alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (DID) da parte dei componenti il nucleo familiare maggiorenni, nonché all’adesione ad un percorso personalizzato di accompagnamento all’inserimento lavorativo e all’inclusione sociale. Sono tuttavia escluse dai medesimi obblighi le seguenti categorie di persone: a) b) c) d) i beneficiari della pensione di cittadinanza; i titolari di pensione; le persone di età pari o superiore a 65 anni, a prescindere dalla fruizione di un trattamento pensionistico; le persone con disabilità, come definita ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68

i componenti con carichi di cura, valutati con riferimento alla presenza di soggetti minori

i componenti con carichi di cura, valutati con riferimento alla presenza di soggetti minori di 3 anni di età ovvero di componenti il nucleo familiare con disabilità grave o non autosufficienza, come definiti a fini ISEE; Esonero dagli obblighi i lavoratori che conservano lo stato di disoccupazione in caso di svolgimento di attività di lavoro dipendente o autonomo da cui ricavino un reddito corrispondente a un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell’articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi (DPR 917/1986); coloro che frequentano corsi di formazione; ulteriori fattispecie identificate in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281

Persone tenute alla stipula del patto per il lavoro • L’articolo 4 del decreto-legge

Persone tenute alla stipula del patto per il lavoro • L’articolo 4 del decreto-legge n. 4/2019, ai commi 5, 5 -bis e 5 -ter, prevede una ulteriore segmentazione dei beneficiari, identificando quelli che –per la loro maggiore vicinanza al mondo del lavoro – devono in prima battuta essere avviati ad un percorso di inserimento lavorativo. • Si prevede pertanto che siano tenute alla stipula del patto per il lavoro le seguenti categorie di soggetti: • i componenti dei nuclei familiari beneficiari che non abbiano sottoscritto un progetto personalizzato per i quali sussista uno o più dei seguenti requisiti al momento della richiesta del Rd. C: • siano privi di occupazione da non più di due anni • siano beneficiari della Naspi ovvero di altro ammortizzatore sociale per la disoccupazione involontaria o ne abbiano terminato la fruizione da non più di un anno; • abbiano sottoscritto negli ultimi due anni un patto di servizio attivo presso i centri per l’impiego • i componenti dei nuclei familiari beneficiari di età pari o inferiore a 29 anni, indipendentemente dal possesso dei precedenti

Obblighi in capo ai beneficiari tenuti a sottoscrivere il patto di servizio le persone

Obblighi in capo ai beneficiari tenuti a sottoscrivere il patto di servizio le persone tenute a sottoscrivere il patto di servizio sono tenute innanzitutto a collaborare alla definizione del patto per il lavoro. Esse devono inoltre accettare espressamente gli obblighi e rispettare gli impegni previsti nel patto per il lavoro e, in particolare: a) registrarsi sull’apposita piattaforma digitale per l’incontro tra domanda ed offerta di lavoro (in fase di realizzazione) e consultarla quotidianamente quale supporto nella ricerca attiva del lavoro; b) svolgere ricerca attiva del lavoro, verificando la presenza di nuove offerte di lavoro, secondo le ulteriori modalità definite nel patto per il lavoro, che, comunque, individua il diario delle attività che devono essere svolte settimanalmente; c) accettare di essere avviato alle attività individuate nel patto per il lavoro; d) sostenere i colloqui psicoattitudinali e le eventuali prove di selezione finalizzate all’assunzione, su indicazione dei servizi competenti e in attinenza alle competenze certificate; e) accettare almeno una di tre offerte di lavoro definite congrue, ovvero, in caso di rinnovo del beneficio, la prima offerta di lavoro congrua

Reddito di cittadinanza – operatività Il CPI convoca i Beneficiari entro 30 giorni dalla

Reddito di cittadinanza – operatività Il CPI convoca i Beneficiari entro 30 giorni dalla domanda di Rd. C Primo appuntamento: • Nel primo appuntamento il CPI valuta eventuali condizioni di esonero/esclusione dalla stipula del PPL. • Inoltre, valuta le cause del disagio. Se è correlato a difficoltà sociali, il beneficiario è inviato ai servizi sociali. • beneficiari ritenuti idonei alla partecipazione ad un percorso di inserimento lavorativo sono presi in carico tramite il PPL – prima parte, contenente gli impegni all’attuazione del percorso. Attribuzione Ad. R da parte di Anpal Sospensione PPL • Entro e non oltre 60 giorni dal riconoscimento del beneficio, accedendo a My. Anpal, il CPI comunica ad Anpal che può assegnare l’Ad. R al beneficiario Rd. C • Qualora il CPI entro 60 giorni dal riconoscimento di Rd. C non comunichi ad Anpal di attribuire l’Ad. R, Anpal lo attribuisce automaticamente ed entra in gioco Anpal servizi. • L’attribuzione dell’Ad. R, con il correlato Programma di ricerca intensiva, sospende il PPL precedentemente stipulato

Soggetti erogatori delle Politiche Attive nell’ambito RDC • ANPAL procederà ad emanare, ed a

Soggetti erogatori delle Politiche Attive nell’ambito RDC • ANPAL procederà ad emanare, ed a pubblicare sul proprio sito internet istituzionale, un apposito avviso pubblico, sulla base dei seguenti criteri: • previsione di un meccanismo di silenzio assenso per la partecipazione dei soggetti erogatori che abbiano già manifestato il proprio interesse in relazione ad altre tipologie di assegno di ricollocazione; • obbligo per i soggetti accreditati di comunicare all’Anpal le informazioni relative alle sedi operative presso cui sarà reso disponibile il servizio di assistenza intensiva; • previsione della possibilità di istituire “Sportelli Temporanei Territoriali”, nei territori delle regioni considerate “meno sviluppate” o “in transizione” ai sensi dell’articolo 90 del Regolamento (CE) 1303/2013; • previsione, per i soggetti accreditati, della possibilità di comunicare, in relazione a specifici periodi di tempo, anche con riferimento a singole sedi operative, di non essere più in grado di prendere in carico ulteriori soggetti.

Ad. R e Rd. C - 2 • Erogazione del Programma di ricerca intensiva

Ad. R e Rd. C - 2 • Erogazione del Programma di ricerca intensiva • Entro 14 giorni dalla data di svolgimento del primo appuntamento il soggetto attuatore e il beneficiario devono stipulare il Programma di ricerca intensiva. • Il servizio di assistenza intensiva è composto dalle attività di “assistenza alla persona e tutoraggio” e di “ricerca intensiva di opportunità occupazionali”. • La durata del servizio è di 180 giorni, prorogabile per ulteriori 180 giorni , come nell’Ad. R Naspi. • Il soggetto erogatore e tenuto a formalizzare ogni offerta di lavoro presentata al destinatario nel portale My. ANPAL, anche qualora il rapporto di lavoro previsto non faccia scattare il riconoscimento dell’assegno di ricollocazione a seguito di successo occupazionale e a prescindere dalla congruità della stessa. • Il servizio di assistenza intensiva può essere integrato, in quanto compatibile, con il Patto per la formazione. • È confermata la disposizione relativa alla possibilità di cambiare il soggetto erogatore 1 sola volta. • Sono confermati i contenuti del servizio di assistenza intensiva rispetto all’Ad. R Naspi. È prevista, inoltre, la facoltà di affiancare all’attività di assistenza intensiva “ulteriori attività utili a facilitare la transizione lavorativa, come la formazione per l’inserimento lavorativo o corsi di formazione comunque denominati. Tali attività non sono comunque finanziate dall’assegno”. • È fatto obbligo al soggetto erogatore di conservare tutta la documentazione di gestione del servizio di ricerca intensiva e di inserirla nel portale ANPAL. • Durante il periodo di assistenza intensiva il destinatario può sottoscrivere un Patto per la Formazione • Il servizio di assistenza intensiva alla ricerca di lavoro si sospende nei casi di assunzione in prova o a termine, con eventuale ripresa del servizio stesso dopo l’eventuale conclusione del rapporto di lavoro entro il termine di 6 mesi (180 giorni). Qualora il contratto di lavoro si protragga per oltre 6 mesi, il servizio di assistenza intensiva si chiude definitivamente.

 • l’affiancamento di un tutor al soggetto destinatario dell’assegno; • un programma di

• l’affiancamento di un tutor al soggetto destinatario dell’assegno; • un programma di ricerca intensiva della nuova occupazione; Cosa deve prevedere il servizio di assistenza intensiva • l’assunzione dell’onere del destinatario dell’assegno a svolgere le attività individuate dal tutor; • l’assunzione dell’onere del destinatario dell’assegno di accettare l’offerta di lavoro congrua ai sensi dell’art. 4 del predetto decreto legge; • l’obbligo, per il soggetto erogatore del servizio di comunicare al centro per l’impiego e all’ANPAL il rifiuto ingiustificato, da parte della persona interessata, di svolgere una delle attività concordate o di un’offerta di lavoro congrua al fine dell’irrogazione delle sanzioni previste dal predetto decreto; • la sospensione del servizio nel caso di assunzione in prova, o a termine, con eventuale ripresa del servizio stesso dopo l’eventuale conclusione del rapporto entro il termine di sei mesi.

Ulteriori attività a favore dell’inserimento al lavoro • Nel corso del servizio di assistenza

Ulteriori attività a favore dell’inserimento al lavoro • Nel corso del servizio di assistenza intensiva è possibile affiancare anche ulteriori attività utili a facilitare la transizione lavorativa, come la formazione per l’inserimento lavorativo o corsi di formazione comunque denominati. Tali attività non sono comunque finanziate dall’assegno.

Il Valore dell’ADR

Il Valore dell’ADR

 • La mancata accettazione di almeno 1 di 3 offerte di lavoro congrue

• La mancata accettazione di almeno 1 di 3 offerte di lavoro congrue comporta la decadenza dal beneficio (art. 7, c. 5 del D. L. n. 4/2019). Condizionalità • Il soggetto erogatore ha l’obbligo di comunicare gli inadempimenti al CPI, tramite il portale My. Anpal. Tramite lo stesso portale il beneficiario può comunicare comportamenti da parte del soggetto erogatore o del tutor assegnato, “reputati non coerenti con la normativa o con la finalita del servizio prestato”. Tali comunicazioni possono essere valutate da Anpal ai fini del rating dei soggetti attuatori, al pari del rifiuto all’attivazione del servizio di assistenza intensiva o della sua mancata attivazione entro 30 giorni dalla richiesta di appuntamento da parte del beneficiario (c. f. r. punto 6).

 • Successo occupazionale • Sono confermate le disposizioni riguardo all’ammontare dell’Ad. R, da

• Successo occupazionale • Sono confermate le disposizioni riguardo all’ammontare dell’Ad. R, da min. € 250 a max. € 5. 000 secondo l’indice di profilazione della persona, e alle tipologie contrattuali che costituiscono il successo occupazionale. Esito occupazionale • Insuccesso occupazionale • È modificato il calcolo del numero massimo di ore riconoscibili “a processo” (a titolo di Fee 4 Service): il moltiplicatore è elevato da 6 a 9 volte il numero dei successi occupazionali ottenuti dalla sede operativa. L’importo delle ore di servizio a processo è calcolato in € 35, 50/h.

 • azioni di affiancamento e supporto ai CPI nelle diverse fasi previste dal

• azioni di affiancamento e supporto ai CPI nelle diverse fasi previste dal Reddito di cittadinanza, al fine di garantire uniformità del servizio; Navigator: quali compiti • attività di affiancamento e assistenza tecnica ai CPI per il supporto personalizzato ed individualizzato ai beneficiari del Reddito garantendo il processo previsto dalla norma; • attività a supporto ed affiancamento ai CPI per il raccordo con il sistema delle imprese; • attività di affiancamento e di supporto ai CPI finalizzate al raccordo con le strutture di istruzione e formazione per il Patto di formazione; • attività di affiancamento e di supporto ai CPI nel rapporto con i Comuni per il Patto di inclusione; • attività di affiancamento e di supporto ai CPI per il rispetto dei LEP.

In particolare il Navigator: D’intesa con il responsabile dei CPI: • affianca e supporta

In particolare il Navigator: D’intesa con il responsabile dei CPI: • affianca e supporta gli operatori dei CPI nella definizione e qualificazione del piano personalizzato previsto dalla norma (cfr. Fase 6 del percorso); • svolge una funzione di affiancamento e assistenza tecnica agli operatori dei CPI impiegati nel supporto ai beneficiari del Reddito di cittadinanza, nel percorso di inclusione socio-lavorativa improntato alla reciproca responsabilità per garantire che il beneficiario porti a termine con successo il programma e raggiunga la propria autonomia (cfr. Fase 5 del percorso); • supporta ed affianca gli operatori dei CPI nel raccordo con i servizi erogati dai diversi attori del mercato del lavoro a livello locale o regionale in relazione alle esigenze dei beneficiari, valorizzando tutte le opportunità offerte dai servizi nel territorio - a partire dalle esigenze espresse dalle imprese e dalle opportunità offerte dal sistema di istruzione e formazione - permettere ai beneficiari di individuare e superare gli ostacoli che incontrano nel percorso verso la realizzazione professionale, l’autonomia economica e la piena integrazione sociale nella propria comunità (cfr. Fasi 6 e 9 del percorso); • collabora con gli operatori dei CPI al fine di garantire la realizzazione delle diverse fasi del processo di servizio previsto dalla norma e assicurare i diritti e i doveri dei beneficiari.

Infine un punto concettuale su dove sono andate le politiche attive QUATTRO Pilastri per

Infine un punto concettuale su dove sono andate le politiche attive QUATTRO Pilastri per la valutazione Universalità Sistema Accreditamento Personalizzazione Rapporto Processo Risultato