Pillole di Diritto Costituzionale Dott ssa Francesca Ferrari

  • Slides: 71
Download presentation
Pillole di Diritto Costituzionale Dott. ssa Francesca Ferrari francesca_ferrari@libero. it

Pillole di Diritto Costituzionale Dott. ssa Francesca Ferrari francesca_ferrari@libero. it

▪ Diritto Costituzionale è una delle partizioni dell’area del diritto pubblico. ▪ L’area del

▪ Diritto Costituzionale è una delle partizioni dell’area del diritto pubblico. ▪ L’area del diritto pubblico è costituita dall’insieme di regole che disciplinano il fondamento dell’esercizio del potere all’interno dello Stato, in vista del conseguimento di finalità di interesse generale. ▪ Si distingue dal diritto privato poiché ricomprende un ambito di materie assai vasto tra cui l’organizzazione dell’apparato statuale preposta a tale esercizio; il tipo di relazioni che si viene a stabilire tra questo apparato ed i membri della società civile; il tipo di relazioni che lo stato intende intrattenere con gli altri soggetti facenti parte della Comunità internazionale etc.

▪ Al centro del sistema vi è il rapporto stato-individuo. ▪ diritto costituzionale assume

▪ Al centro del sistema vi è il rapporto stato-individuo. ▪ diritto costituzionale assume nell’ambito del diritto pubblico un rilievo del tutto particolare: esso comprende le norme istituzionali fondamentali, vale a dire quelle che esprimono i valori intorno a cui il gruppo sociale "Stato" si è costituito e le connesse norme organizzative volte ad assicurare la tutela ed il conseguimento di tali valori.

▪ Per comprendere quale sia l’ambito di competenze materiali di questa disciplina, e quali

▪ Per comprendere quale sia l’ambito di competenze materiali di questa disciplina, e quali i suoi confini all’interno dell’area più generale del diritto pubblico, risulta essenziale cogliere, tra i tanti, alcuni dati importanti: ▪ a) che la disciplina del diritto costituzionale nasce sia politicamente che storicamente con l’avvento delle costituzioni moderne; ▪ b) che il suo contenuto è strettamente connesso all’affermarsi di una concezione di costituzione come limite al potere; ▪ c) che proprio la connessione con il problema del potere politico e con le trasformazioni strutturali che questo impone alla società civile o che ad esso vengono imposte da quest’ultima, ne fanno una disciplina dinamica e, sotto certi profili, in continua evoluzione.

▪ Nascita Stato costituzionale fece emergere sostanzialmente due esigenze: ▪ 1) conferire allo Stato

▪ Nascita Stato costituzionale fece emergere sostanzialmente due esigenze: ▪ 1) conferire allo Stato un ordinamento diverso da quello assolutistico e feudale che, anzitutto, garantisse una serie di libertà individuali, ritenute patrimonio essenziale della persona umana, circoscrivendo e limitando in conseguenza l’azione del potere; ▪ 2) la necessità di una costituzione scritta, consacrata in un apposito testo distinto dalle altre leggi, per la maggior garanzia che il fatto della enunciazione espressa di quei principi avrebbe conferito agli stessi nei confronti del governanti. Perciò la parola costituzione, nel significato garantista di tutela dei diritti del cittadino, si collegava all’esistenza di documenti costituzionali ed il suo contenuto politico si concretizzava nell’essere la norma limitativa del potere pubblico

LO STATO (caratteri e forme Definizione: organizzazione della vita collettiva di un gruppo sociale

LO STATO (caratteri e forme Definizione: organizzazione della vita collettiva di un gruppo sociale su un territorio secondo finalità generali SOVRANITÀ POPOLO TERRITORIO (elementi costitutivi essenziali) Lo Stato come ORDINAMENTO GIURIDICO • È organizzato in centri di potere • Discrimina la rilevanza • È coerente e completo • Predispone mezzi contro le violazioni

LO STATO e I SUOI ELEMENTI FONDAMENTALI

LO STATO e I SUOI ELEMENTI FONDAMENTALI

Lo Stato può essere definito come: ▪ Un popolo organizzato ▪ Su un territorio

Lo Stato può essere definito come: ▪ Un popolo organizzato ▪ Su un territorio ▪ Sotto un unico potere politico sovrano Dalla definizione di Stato si deduce che tre sono gli elementi fondamentali che lo costituiscono.

POPOLO STATO TERRITORIO SOVRANITA’

POPOLO STATO TERRITORIO SOVRANITA’

IL POPOLO E’ l’elemento personale dello Stato e può essere definito come il complesso

IL POPOLO E’ l’elemento personale dello Stato e può essere definito come il complesso delle persone fisiche legato allo Stato da un rapporto di cittadinanza. Viene quindi considerato come l’insieme dei cittadini che appartengono stabilmente a un determinato ordinamento statale E’ importante la distinzione tra: popolo, popolazione, nazione home

POPOLO POPOLAZIONE NAZIONE l’insieme dei cittadini dello Stato tutti coloro che si trovano nello

POPOLO POPOLAZIONE NAZIONE l’insieme dei cittadini dello Stato tutti coloro che si trovano nello Stato Tutti coloro che sono uniti per razza, lingua. , religione… cittadini stranieri apolidi

LA CITTADINANZA IN ITALIA legge n. 91 del 5 febbraio 1992 PER NASCITA PER

LA CITTADINANZA IN ITALIA legge n. 91 del 5 febbraio 1992 PER NASCITA PER ACQUISTO SUCCESSIVO ü Per adozione ü Per diritto di sangue ü Per matrimonio ü Per diritto di luogo ü Per naturalizzazione ü Per elezione

IL TERRITORIO Il territorio è l’elemento materiale dello Stato. E’ delimitato da confini che

IL TERRITORIO Il territorio è l’elemento materiale dello Stato. E’ delimitato da confini che possono essere naturali (fiumi, montagne…) o artificiali se stabiliti da trattati o convenzioni con altri Stati. Entro i suoi confini lo Stato esercita in modo pieno ed esclusivo il proprio potere sovrano, senza cioè subire limitazioni da parte di altri Stati Il territorio statale è formato da:

Spazio atmosferico Terraferma entro i confini TERRITORIO sottosuolo Mare territoriale Territorio fluttuante (navi e

Spazio atmosferico Terraferma entro i confini TERRITORIO sottosuolo Mare territoriale Territorio fluttuante (navi e aerei battenti bandiera dello Stato) home

LA SOVRANITA’ La sovranità può definirsi come il potere d’imperio v. Originario v. Esclusivo

LA SOVRANITA’ La sovranità può definirsi come il potere d’imperio v. Originario v. Esclusivo v. Incondizionato che spetta allo Stato sopra tutti coloro che ne fanno parte. Lo Stato è quindi sovrano al proprio interno e indipendente nei confronti degli altri Stati. home

Terrete infatti ben fermo ciò che vi ho detto poc’anzi: se in una città

Terrete infatti ben fermo ciò che vi ho detto poc’anzi: se in una città non si realizza un corretto equilibrio nei diritti, nei doveri e nelle funzioni politiche tale, da assicurare ai magistrati il sufficiente prestigio, ai senatori la necessaria autorità e al popolo la giusta libertà, è impossibile che una costituzione possa reggersi stabilmente CICERONE, De re publica, Libro II (54 -51 a. C. )

Le fonti del diritto: concetti generali 1. Cosa sono le «fonti» del diritto 2.

Le fonti del diritto: concetti generali 1. Cosa sono le «fonti» del diritto 2. Quali soggetti concorrono a produrre diritto 3. La Costituzione come fonte sulle fonti 4. Unità, coerenza e completezza dell’ordinamento 5. I criteri per ordinare le fonti del diritto 6. L’interpretazione del diritto 1

LE FONTI DEL DIRITTO: DEFINIZIONI Si chiamano fonti del diritto i fatti o gli

LE FONTI DEL DIRITTO: DEFINIZIONI Si chiamano fonti del diritto i fatti o gli atti che l’ordinamento giuridico abilita a produrre norme giuridiche. • La generalità delle norme giuridiche • L’astrattezza delle norme giuridiche Si chiamano fonti di produzione del diritto quei fatti o quegli atti ai quali l’ordinamento attribuisce la capacità di produrre imperativi che esso riconosce come propri. Si chiamano fonti sulla produzione quelle norme che disciplinano i modi di produzione del diritto oggettivo, individuando i soggetti titolari di potere normativo, i procedimenti di formazione, gli atti prodotti. 2

FONTI FATTO E FONTI ATTO • Quando l’ordinamento riconosce direttamente al corpo sociale la

FONTI FATTO E FONTI ATTO • Quando l’ordinamento riconosce direttamente al corpo sociale la capacità di produrre norme in via autonoma, senza che siano seguite procedure particolari, né che le norme stesse siano frutto di una ben individuabile ed espressa volontà, si parla di fonti fatto (es. consuetudine) • Quando la norma è prodotta da un soggetto istituzionale portatore di una precisa volontà e nel rispetto delle procedure previste dalle fonti sulla produzione, si parla di fonti atto (es. costituzione, legge, regolamento) 3

IL REGIME DELLE FONTI PUBBLICISTICHE • Pubblicazione in forma ufficiale • Applicazione del principio

IL REGIME DELLE FONTI PUBBLICISTICHE • Pubblicazione in forma ufficiale • Applicazione del principio iura novit curia e del principio ignorantia legis non excusat • Ricorso in cassazione per violazione di legge contro le sentenze civili e penali ex art. 111. 7 Cost • Interpretazione e applicazione del diritto ex art. 12 delle preleggi 4

FORMA DI STATO E FONTI DEL DIRITTO • Nello stato liberale: la legge del

FORMA DI STATO E FONTI DEL DIRITTO • Nello stato liberale: la legge del parlamento era la fonte che esprime il più alto comando normativo, dunque giuridicamente supremo (fonte primaria); il governo del re poteva esercitare un potere normativo, nel rispetto e in esecuzione della legge, in forma di regolamento (fonte secondaria) • Nello stato liberaldemocratico: la costituzione rigida è la fonte suprema dell’ordinamento giuridico, superiore ad ogni altra fonte, innanzitutto alla legge; il potere normativo è distribuito fra molteplici soggetti a livello sia verticale sia orizzontale (pluralismo istituzionale, apertura all’ordinamento internazionale, pluralismo sociale) 5

LE «DISPOSIZIONI SULLA LEGGE IN GENERALE» (1942) Art. 1 preleggi - Indicazione delle fonti

LE «DISPOSIZIONI SULLA LEGGE IN GENERALE» (1942) Art. 1 preleggi - Indicazione delle fonti Sono fonti del diritto: 1) le leggi; 2) i regolamenti 3) [le norme corporative] (abrogato) 4) gli usi. 6

FONTI COSTITUZIONALI E FONTI PRIMARIE • Le norme di rango costituzionale: leggi di revisione

FONTI COSTITUZIONALI E FONTI PRIMARIE • Le norme di rango costituzionale: leggi di revisione costituzionale e «altre» leggi costituzionali (art. 138 Cost. ); statuti delle regioni speciali (art. 116 Cost. ) • Le norme di rango primario: leggi ordinarie dello Stato (artt. 70 ss. e 117 Cost. ); decreti legislativi e decreti legge (artt. 76 e 77 Cost. ); regolamenti parlamentari (art. 64 Cost. ); statuti delle regioni ordinarie (art. 123 Cost. ); leggi regionali (artt. 117 e 121 Cost. ) 7

LE FONTI PRIMARIE: UN «SISTEMA CHIUSO» • Non sono configurabili atti fonte primari al

LE FONTI PRIMARIE: UN «SISTEMA CHIUSO» • Non sono configurabili atti fonte primari al di là di quelli espressamente previsti dalla Costituzione • Ciascun atto normativo non può disporre di una forza maggiore di quella che la Costituzione ad esso attribuisce • Agli atti fonte primari va riconosciuta forza di legge (art. 77 e art. 134 Cost. ) 8

LA FORZA DI LEGGE • Capacità di innovare al diritto oggettivo subordinatamente alla Costituzione

LA FORZA DI LEGGE • Capacità di innovare al diritto oggettivo subordinatamente alla Costituzione intesa come fonte suprema, abrogando o modificando atti fonte equiparati o subordinati (profilo attivo) • Capacità di resistere all’abrogazione o modifica da parte di atti fonte che non siano dotati della medesima forza, in quanto espressione del medesimo processo di produzione normativa (profilo passivo) 9

LE FONTI SECONDARIE: UN «SISTEMA APERTO» • L’individuazione degli atti fonte secondari è lasciata

LE FONTI SECONDARIE: UN «SISTEMA APERTO» • L’individuazione degli atti fonte secondari è lasciata alla disponibilità dei soggetti titolari di potestà normative primarie, sia pure nel rispetto dei limiti costituzionali esistenti (riserva di legge) • Gli atti secondari devono essere deliberati sulla base di una previa norma di legge (principio di legalità) 10

IL SISTEMA COSTITUZIONALE DELLE FONTI Costituzione (fonte sulle fonti) Fonti primarie a carattere «chiuso»

IL SISTEMA COSTITUZIONALE DELLE FONTI Costituzione (fonte sulle fonti) Fonti primarie a carattere «chiuso» (forza di legge) Fonti secondarie a carattere «aperto» (principio di legalità) 1

L’ORDINAMENTO GIURIDICO COME SISTEMA Unità dell’ordinamento Tutte le norme possono farsi risalire, in ultimo,

L’ORDINAMENTO GIURIDICO COME SISTEMA Unità dell’ordinamento Tutte le norme possono farsi risalire, in ultimo, al potere costituente, cioè al momento fondante dell’ordinamento e all’atto che con esso viene posto, la Costituzione. Coerenza dell’ordinamento L’ordinamento non tollera contraddizioni tra le parti che lo compongono e prevede criteri e meccanismi per risolvere le antinomie normative, cioè i contrasti tra norme, e consentire all’interprete di individuare la norma, l’unica norma, che deve essere applicata in concreto. Completezza dell’ordinamento L’ordinamento predispone determinati rimedi per colmare le lacune o vuoti normativi, cioè casi non previsti dal diritto positivo, e permettere all’interprete, anche quando sembri mancare qualsiasi disciplina giuridica, di rinvenire la norma applicabile al caso concreto.

COME ORDINARE LE FONTI DEL DIRITTO La successione delle fonti nel tempo: criterio cronologico

COME ORDINARE LE FONTI DEL DIRITTO La successione delle fonti nel tempo: criterio cronologico La sovraordinazione o sottordinazione delle fonti: criterio gerarchico L’ambito territoriale o materiale di operatività delle fonti : criterio della competenza 13

LA RISOLUZIONE DELLE ANTINOMIE NORMATIVE: CRITERIO CRONOLOGICO • In caso di contrasto tra norme

LA RISOLUZIONE DELLE ANTINOMIE NORMATIVE: CRITERIO CRONOLOGICO • In caso di contrasto tra norme poste da fonti equiparate, prevale e deve essere applicata la norma posta successivamente nel tempo (lex posterior derogat priori) • La norma precedente è abrogata da quella successiva (la norma abrogata non è una norma invalida) • L’abrogazione, presupponendo un contrasto tra norme entrambe valide, non elimina la norma precedente ma ne circoscrive nel tempo l’efficacia 14

L’EFFICACIA DELLA LEGGE NEL TEMPO Art. 11 preleggi «La legge non dispone che per

L’EFFICACIA DELLA LEGGE NEL TEMPO Art. 11 preleggi «La legge non dispone che per l’avvenire: essa non ha effetto retroattivo» . • Gli atti normativi valgono, di norma, solo per il futuro • Il divieto di efficacia retroattiva è derogabile per effetto di una legge successiva che disponga diversamente • La retroattività della legge, ove disposta, riguarda solo i rapporti pendenti, non i rapporti esauriti • Il divieto di retroattività è assoluto e inderogabile per le leggi in materia penale (art. 25. 2 Cost. ) 15

L’ABROGAZIONE DELLE LEGGI Art. 15 preleggi «Le leggi non sono abrogate che da leggi

L’ABROGAZIONE DELLE LEGGI Art. 15 preleggi «Le leggi non sono abrogate che da leggi posteriori per dichiarazione espressa del legislatore, o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o perché la nuova legge regola l’intera materia già regolata dalla legge anteriore» . • Abrogazione espressa • Abrogazione per incompatibilità • Abrogazione per nuova disciplina dell’intera materia 16

LA RISOLUZIONE DELLE ANTINOMIE NORMATIVE: CRITERIO GERARCHICO • In caso di contrasto tra norme

LA RISOLUZIONE DELLE ANTINOMIE NORMATIVE: CRITERIO GERARCHICO • In caso di contrasto tra norme poste da fonti non equiparate, prevale e deve essere applicata la norma posta dalla fonte sovraordinata (lex superior derogat inferiori) • La norma sottordinata è invalida e deve essere eliminata dall’ordinamento mediante annullamento • L’annullamento, a differenza dell’abrogazione, determina la perdita di efficacia non solo ex nunc, ma anche ex tunc 18

LA RISOLUZIONE DELLE ANTINOMIE NORMATIVE: CRITERIO DELLA COMPETENZA • In caso di contrasto tra

LA RISOLUZIONE DELLE ANTINOMIE NORMATIVE: CRITERIO DELLA COMPETENZA • In caso di contrasto tra norme poste da fonti ordinate dalla Costituzione secondo differente competenza, prevale e deve essere applicata la norma posta dalla fonte competente (con esclusione di qualsiasi altra fonte) • La norma non competente è invalida e deve essere eliminata dall’ordinamento mediante annullamento • L’annullamento, a differenza dell’abrogazione, determina la perdita di efficacia non solo ex nunc, ma anche ex tunc 19

L’INTERPRETAZIONE DELLA LEGGE Art. 12. 1 preleggi «Nell’applicare la legge non si può ad

L’INTERPRETAZIONE DELLA LEGGE Art. 12. 1 preleggi «Nell’applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, o dalla intenzione del legislatore» . • L’interpretazione letterale o testuale • L’interpretazione teleologica (in senso soggettivo o in senso oggettivo) • L’interpretazione logico-sistematica 20

LE LACUNE NORMATIVE E L’ANALOGIA Art. 12. 2 preleggi • Le lacune colmate per

LE LACUNE NORMATIVE E L’ANALOGIA Art. 12. 2 preleggi • Le lacune colmate per analogia legis: «se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione, si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe» • Le lacune colmate per analogia iuris: «se il caso rimane ancora dubbio, si decide secondo i principi generali dell’ordinamento giuridico dello Stato» • Il divieto di analogia per le leggi penali e per le leggi speciali (art. 14 preleggi) • Il criterio di stretta interpretazione delle disposizioni costituzionali sui diritti fondamentali (favor libertatis) 21

LA STRUTTURA DELLA COSTITUZIONE Principi fondamentali (artt. 1 -12) Parte I Diritti e doveri

LA STRUTTURA DELLA COSTITUZIONE Principi fondamentali (artt. 1 -12) Parte I Diritti e doveri dei cittadini (artt. 13 -54) Parte II Ordinamento della Repubblica (artt. 55 -139) Disposizioni transitorie e finali (I-XVIIII)

▪ La Costituzione è la legge fondamentale da cui discendono e a cui si

▪ La Costituzione è la legge fondamentale da cui discendono e a cui si ispirano tutte le leggi ordinarie. ▪ Nessuna legge può mai essere in contrasto con quanto dice la Costituzione. Si parla quindi di una Costituzione rigida, ciò significa che le norme costituzionali non possono essere cambiate da leggi ordinarie. Per modificare la Costituzione sono necessarie leggi particolari, le leggi di revisione costituzionale, per l’approvazione delle quali è prevista una procedura complessa (art. 138) ▪ La nostra Costituzione è lunga perché non si limita a sancire i principi fondamentali, ma riconosce una pluralità di diritti anche riguardo ai rapporti etici, sociali ed economici. ▪ E’ frutto di un compromesso tra tutte le forze politiche sedevano in Assemblea Costituente. ▪ E’ deliberata dal basso perché scritta dai rappresentanti del popolo italiano (al contrario dello Statuto Albertino che era stato concesso dal re). ▪ E’ scritta.

▪ I primi dodici articoli sono denominati "PRINCIPI FONDAMENTALI" e non a caso precedono

▪ I primi dodici articoli sono denominati "PRINCIPI FONDAMENTALI" e non a caso precedono la distinzione tra PARTE PRIMA e PARTE SECONDA della Costituzione. Si tratta di norme che costituiscono il "cuore" della Costituzione repubblicana, definita "costituzione materiale", cioè il terrene comune di incontro delle forze politiche e sociali su alcuni punti irrinunciabili quali la democraticità della Repubblica, l’inviolabilità della persona umana, l’uguaglianza formale ma soprattutto quella sostanziale, l’unità della Repubblica, la tutela delle minoranze linguistiche, il principio concordatario tra Stato e Chiesa, la libertà religiosa, il riconoscimento delle norme della comunità europea e internazionale e la bandiera. ▪ La PARTE PRIMA, intitolata DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI è poi divisa in quattro Titoli (RAPPORTI CIVILI, RAPPORTI ETICO-SOCIALI, RAPPORTI ECONOMICI E RAPPORTI POLITICI) in cui vi è l’individuazione di tutta una serie di diritti e di doveri ed anche di limiti alle situazioni di vantaggio, motivati dalla tutela di esigenze di solidarietà (basti pensare ai limiti in materia di proprietà e di attività economiche). ▪ Ed ancora: la necessità di rimediare a situazioni di diseguaglianza di fatto, non sanabili attraverso il confronto di interessi contrapposti, è alla base di alcune disposizioni costituzionali che espressamente hanno lo scopo di favorire i ceti sociali più deboli. Basti ricordare il principio della progressività dell’imposizione fiscale; la tutela costituzionale del diritto di sciopero, il principio della necessaria correlazione tra lavoro prestato e retribuzione, che deve comunque essere sufficiente a garantire al lavoratore una vita dignitosa.

▪ La PARTE SECONDA, intitolata ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA si suddivide, a sua volta, in

▪ La PARTE SECONDA, intitolata ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA si suddivide, a sua volta, in sei TITOLI rispettivamente intitolati: IL PARLAMENTO, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA, IL GOVERNO, LA MAGISTRATURA, LE REGIONI, LE POVINCIE, I COMUNI, GARANZIE COSTITUZIONALI. ▪ Questa parte presenta un assetto complessivo dei pubblici poteri che rappresenta il tentativo di costruire un sistema capace di superare i limiti di una democrazia fondata sulla sola presenza e centralità di alcuni organi rappresentativi. Al sistema di "pesi e contrappesi", destinati a mantenere in equilibrio i rapporti tra i massimi organi statali si affiancano istituti che tentano di costruire un ragionato sistema di rappresentazione degli interessi e delle volontà dei cittadini (iniziativa legislativa popolare e referendum). ▪ Al sistema politico centrale, si affiancano i sistemi politici regionali e locali, introdotti sia al fine di adeguare la pubblica amministrazione alle tante e diverse esigenze locali, sia al fine di articolare maggiormente il quadro istituzionale e politico. La Regione trova nella Costituzione o nelle leggi costituzionali la sua disciplina sostanziale; essa dispone di una potestà legislativa ed è titolare di alcuni poteri che incidono sul funzionamento dello stato centrale (es: l’iniziativa legislativa presso le Camere, l’integrazione dello speciale collegio che elegge il Presidente della Repubblica, il potere di richiedere i referendum popolari su leggi del Parlamento, il potere di richiedere il referendum nel procedimento di revisione della Costituzione). ▪ Altro bilanciamento del sistema dei poteri centrali è costituito dall’autonomia degli organi giudiziari. Tutto il sistema costituzionale trova, infine, nell’istituzione e nelle competenze della Corte costituzionale uno strumento fondamentale di garanzia del rispetto della legalità costituzionale, anche in riferimento agli atti ed ai comportamenti degli organi supremi dell’ordinamento statuale.

▪ I principi fondamentali (artt. 1 -12) sono una specie di “preambolo”, nel quale

▪ I principi fondamentali (artt. 1 -12) sono una specie di “preambolo”, nel quale sono delineate le linee portanti della Carta Costituzionale: il principio democratico, lavorista, solidarista, di uguaglianza, di libertà. ▪ Questi principi rappresentano i presupposti della società e gli obiettivi verso i quali essa deve tendere. ▪ In questi primi articoli della Carta costituzionale si ritrovano gli ideali della rivoluzione francese, sintetizzati egregiamente nell’articolo 1 (la libertà), nell’articolo 2 (la fraternità, o la solidarietà sociale) e nell’articolo 3 (l’uguaglianza). ▪ Più in particolare, in questa “premessa” si delineano: ▪ -la forma di Stato (art. 1) ▪ -i rapporti tra lo Stato, i cittadini e i diversi soggetti di diritto (artt. 2, 3 , 4, 6) ▪ -i rapporti tra lo Stato e le autonomie locali (art. 5) ▪ -i rapporti tra lo Stato, la chiesa cattolica e le altre confessioni religiose (artt. 7 e 8) ▪ -la promozione della cultura e la tutela del paesaggio (art. 9) ▪ -i rapporti tra o Stato e l’ordinamento internazionale (artt. 10 e 11) ▪ -il simbolo dello Stato stesso (art. 12)

DÉCLARATION DES DROITS DE L’HOMME ET DU CITOYEN DE 1789 Les Représentants du Peuple

DÉCLARATION DES DROITS DE L’HOMME ET DU CITOYEN DE 1789 Les Représentants du Peuple Français, constitués en Assemblée nationale, considérant que l’ignorance, l’oubli ou le mépris des droits de l’homme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des Gouvernements, ont résolu d’exposer, dans une Déclaration solennelle, les droits naturels, inaliénables et sacrés de l’homme, afin que cette Déclaration, constamment présente à tous les membres du corps social, leur rappelle sans cesse leurs droits et leurs devoirs ; afin que les actes du pouvoir législatif, et ceux du pouvoir exécutif pouvant être à chaque instant comparés avec le but de toute institution politique, en soient plus respectés ; afin que les réclamations des citoyens, fondées désormais sur des principes simples et incontestables, tournent toujours au maintien de la Constitution, et au bonheur de tous. En conséquence, l’Assemblée nationale reconnaît et déclare, en présence et sous les auspices de l’Être Suprême, les droits suivants de l’homme et du citoyen

I DIRITTI INVIOLABILI Principio di uguaglianza in senso formale in senso sostanziale Diritto di

I DIRITTI INVIOLABILI Principio di uguaglianza in senso formale in senso sostanziale Diritto di libertà personale di riunione e associazione religiosa di manifestazione del pensiero domicilio comunicazione circolazione

I diritti inviolabili dell’uomo sono diritti fondamentali che spettano a ogni persona in quanto

I diritti inviolabili dell’uomo sono diritti fondamentali che spettano a ogni persona in quanto tale L’articolo 2 della nostra costituzione “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità”

▪ Art. 2 enuncia che lo Stato italiano, comprese le regioni, province, comuni e

▪ Art. 2 enuncia che lo Stato italiano, comprese le regioni, province, comuni e tutti coloro che si trovano nel territorio italiano, riconosce quei diritti inviolabili (elencati nella parte prima dei Diritti e Doveri dei cittadini), vale a dire quei diritti riconosciuti a tutti che nessuna legge può infrangere, cioè sopprimere e che nessuna persona può violare; lo Stato non solo deve rispettarli ma deve anche proteggerli dalle violazioni provenienti dai soggetti privati. Con la parola “riconosce” si intende che i diritti inviolabili fanno parte del patrimonio d’ogni individuo, sia come singolo (diritto al nome, alla libertà d’espressione, ecc), sia come membro d’organizzazioni sociali (famiglia, partiti politici, ecc). Inoltre è introdotto il principio di solidarietà politica, economica e sociale. I doveri di solidarietà politica si riferiscono a situazioni in cui la persona è chiamata a partecipare alla vita della comunità di cui fa parte (diritto di voto). Adempiere ai doveri di solidarietà economica significa agire non pensando solo al nostro tornaconto, ma considerare anche gli altri (pagare le tasse). Adempiere ai doveri di solidarietà sociale significa mettersi a disposizione gratuita di chi ha bisogno (volontariato).

Art. 2 La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo

Art. 2 La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale Principi: INVIOLABILITÀ DEI DIRITTI PERSONALISMO radice giusnaturalistica SOLIDARIETÀ società-ordine costituzionale: riflessività

Uguaglianza formale significa riconoscere che tutti i cittadini hanno lo stesso valore per la

Uguaglianza formale significa riconoscere che tutti i cittadini hanno lo stesso valore per la società e sono uguali di fronte alla legge L’articolo 3 della nostra costituzione primo comma “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali di fronte alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali”

Uguaglianza sostanziale consiste nel garantire uguali condizioni di vita o pari opportunità a tutti

Uguaglianza sostanziale consiste nel garantire uguali condizioni di vita o pari opportunità a tutti i cittadini e, in particolare a coloro che sono più svantaggiati L’articolo 3 della nostra costituzione secondo comma “È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economici e sociale, che, limitano di fatto la libertà di uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese ”

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzioni di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese. Principi: UGUAGLIANZA PERSONALISMO uguaglianza formale / sostanziale evoluzione del principio egalitario PARTECIPAZIONE LAVORISTICO SOLIDARISTICO NORMA-PARAMETRO

La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le

La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo tale diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società. Principi: Ruolo attivo della Repubblica LAVORISTICO CORRISPONDENZA DIRITTO-DOVERE CITTADINANZA ATTIVA

Art. 5: La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua

Art. 5: La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi e i metodi della sua legislazione alle esigenze dell’autonomia e del decentramento. Principi: Dualismo Repubblica-Stato UNITÀ e INDIVISIBILITÀ AUTONOMISTICO DECENTRAMENTO superamento del centralismo liberale ORDINE POLICENTRICO (della Repubblica) (ma: ritardi attuativi)

Art. 6 LA TUTELA DELLE MINORANZE LINGUISTICHE ▪ È uno dei tanti casi in

Art. 6 LA TUTELA DELLE MINORANZE LINGUISTICHE ▪ È uno dei tanti casi in cui il testo costituzionale ribadisce l’impegno ad eliminare tutti gli ostacoli che limitino l’uguaglianza de cittadini: attraverso questo articolo in particolare, la Costituzione prescrive l’obbligo di tutelare le minoranze linguistiche. ▪ In Alto Adige e in Valle d’Aosta è stato riconosciuto il bilinguismo (tedesco – italiano, francese – italiano): qui il cittadino ha il diritto di usare ufficialmente la propria lingua e la Pubblica amministrazione è tenuta a rispettare tale diritto, dotando i propri uffici (pubblici, giustizia e scuola) di personale bilingue. ▪ L’articolo 6 è stato attuato di recente riguardo ai gruppi minori come i greci, albanesi, sloveni, croati, friulani, franco provenzali ecc. che vivono in piccole comunità in diverse zone d’Italia, così la cultura e la lingua di queste popolazioni sono state finalmente tutelate.

La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche. Principi: TUTELA DELLE CULTURE MINORITARIE

La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche. Principi: TUTELA DELLE CULTURE MINORITARIE e RICONOSCIMENTO DELLA LORO DIGNITÀ Quali minoranze linguistiche NON DISCRIMINAZIONE esistono in Italia? GARANZIA DEL PLURALISMO CULTURALE (alla base delle Regioni a statuto speciale: Valle d’Aosta, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia)

Art. 7 Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti

Art. 7 Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale. Principi: SEPARAZIONE E RAPPORTI PARITARI STATO-CHIESA LAICITÀ DELLO STATO INDIPENDENZA / SOVRANITÀ AUTONOMIA DEGLI ORDINAMENTI

I RAPPORTI TRA LO STATO E LA CHIESA CATTOLICA ▪ Ai tempi dello Statuto

I RAPPORTI TRA LO STATO E LA CHIESA CATTOLICA ▪ Ai tempi dello Statuto Albertino l’Italia era uno stato confessionale (religione Cattolica era religione di Stato) ▪ Costituzione stabilisce che Italia è uno stato laico riconoscendo alla Chiesa il potere religioso. ▪ Comma 2: Stabilisce che i rapporti tra lo stato e la Chiesa sono regolati dai Patti Lateranensi. Questi furono stipulati nel 1929 tra Mussolini e il Papa Pio XI per superare i conflitti che erano nati in seguito alla Breccia di Porta Pia del 1870 quando l’esercito piemontese invase Roma. Essi stabilivano: ▪ - l’indipendenza del Papato al quale veniva attribuito un territorio (la Città del Vaticano), proprie guardie, una propria legislazione; ▪ - obbligo insegnamento della religione cattolica in tutte le scuola; ▪ - effetti civili del matrimonio religioso. ▪ Per superare le contraddizioni tra art. 7 e patti Lateranensi, nel 1984 venne stipulato un nuovo Concordato che prevedeva: ▪ - insegnamento della religione cattolica facoltativo; ▪ - matrimonio civile, religioso e concordatario.

Art. 8 Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge. Le confessioni

Art. 8 Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge. Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi second. O i propri statuti, in quanto non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano. I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze. Principi: LIBERTÀ DI CULTO LIBERTÀ DI ORGANIZZAZIONE RELIGIOSA LIBERTÀ DI INTESA NON DISCRIMINAZIONE

Art. 9 La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e

Art. 9 La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione. Principi: PROMOZIONE / TUTELA CULTURALE EREDITÀ CULTURALE PATRIMONIO NAZIONALE cfr. “diritti delle future generazioni”

Art. 10 L’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.

Art. 10 L’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute. La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali. Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d’asilo nel territorio della Repubblica secondo le condizioni stabilite dalla legge. Non è ammessa l’estradizione dello straniero per reati politici. Principi: INTERNAZIONALISMO GARANZIE A FAVORE DELLO STRANIERO NON DISCRIMINAZIONE e TUTELA POLITICA ASILO POLITICO e NON ESTRADIZIONE

Art. 11 L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri

Art. 11 L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo. Principi: PACIFISMO LIMITAZIONE DI SOVRANITÀ ADESIONE A ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI

Art. 12 La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano, verde, bianco e rosso,

Art. 12 La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano, verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni.

La libertà personale consiste nella libertà da qualsiasi forma di costrizione, fisica o psichica,

La libertà personale consiste nella libertà da qualsiasi forma di costrizione, fisica o psichica, ed è inviolabile (art. 13). DIRITTI DI LIBERTÀ Inviolabilità Limitazioni • Nei casi previsti dalla legge • In base a un provvedimento dell’autorità giudiziaria

Limitazione della libertà personale Nei casi previsti dalla legge SI Provvedimento dell’autorità di P.

Limitazione della libertà personale Nei casi previsti dalla legge SI Provvedimento dell’autorità di P. S. in di caso di necessità e urgenza Comunicazione entro 48 ore all’autorità giudiziaria NO SI Efficacia del provvedimento Convalida dell’autorità giudiziaria NO Inefficacia del provvedimento dall’inizio

La libertà di riunione (art. 17) consiste nel diritto di riunirsi liberamente, senza necessità

La libertà di riunione (art. 17) consiste nel diritto di riunirsi liberamente, senza necessità di autorizzazione preventiva, per qualsiasi motivo (politico, sindacale, religioso, culturale…), purché la riunione avvenga pacificamente e senza l’uso di armi Libertà di riunione In un luogo pubblico • Obbligo di preavviso P. S. almeno 3 giorni prima • Divieto o scioglimento per comprovati motivi di ordine pubblico In un luogo privato In un luogo aperto al pubblico

La libertà di associazione (art. 18) consiste nel diritto di associarsi liberamente senza necessità

La libertà di associazione (art. 18) consiste nel diritto di associarsi liberamente senza necessità di autorizzazione pubblica, per realizzare fini che non siano vietati ai singoli dalla legge penale LIBERTÀ DI ASSOCIAZIONE Divieto di associazione • Criminali • Paramilitari • Segrete

Libertà nella manifestazione della propria fede religiosa L’art. 19 della Costituzione riconosce a tutti

Libertà nella manifestazione della propria fede religiosa L’art. 19 della Costituzione riconosce a tutti la libertà religiosa. Il primo comma dell’articolo 8 della Costituzione proclama il principio che tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge, ed hanno diritto di organizzarsi con propri statuti

La libertà di espressione consiste nel diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero LIMITAZIONI

La libertà di espressione consiste nel diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero LIMITAZIONI DELLA LIBERTÀ Buon costume Diritti inviolabili dell’uomo Altri diritti costituzionali • Dignità e riservatezza della persona • Segreto di Stato e d’ufficio • Ordine pubblico

Libertà di manifestazione del pensiero In base all’art. 21 cost. una persona può esprime

Libertà di manifestazione del pensiero In base all’art. 21 cost. una persona può esprime liberamente le sue idee intervenendo a un’assemblea pubblica, scrivendo su un giornale, distribuendo volantini…

La libertà di circolazione e soggiorno consiste nel diritto di muoversi e di risiedere

La libertà di circolazione e soggiorno consiste nel diritto di muoversi e di risiedere in qualunque luogo nell’ambito del territorio italiano La libertà di movimento è estesa a tutti i cittadini dell’Unione europea. I cittadini extracomunitari o apolidi sono sottoposti a disposizioni di legge speciale.

La libertà di domicilio (art. 14) attribuisce a ogni persona il diritto di escludere

La libertà di domicilio (art. 14) attribuisce a ogni persona il diritto di escludere l’intervento di altre persone e di organi pubblici dall’ambito della propria vita privata. La Costituzione garantisce la persona in qualunque luogo privato dove svolge le normali attività della propria vita quotidiana. In altre parole in qualsiasi luogo dove vive, lavora o nel quale si trova, anche momentaneamente o occasionalmente.

▪ L’articolo 14 riconosce l’inviolabilità del domicilio e cioè tutela il diritto alla riservatezza

▪ L’articolo 14 riconosce l’inviolabilità del domicilio e cioè tutela il diritto alla riservatezza del domicilio cioè qualsiasi posto in cui una persona si trova (è diverso dalla residenza). ▪ Si ribadisce che inviolabile significa che nessuna legge e nessuna persona lo può violare. Nessuno può invadere il domicilio altrui tranne che con disposizione dell’Autorità e solo se c’è una legge che lo autorizza. In casi però di necessità e urgenza la Polizia può disporre la perquisizione di un’abitazione per ricercare la prova di un reato anche senza un mandato ma deve comunicare il tutto a un giudice che entro 48 ore dovrà darne convalida. ▪ Il comma 3 disciplina casi particolari riguardanti la sanità, la sicurezza e la fiscalità, ecc… nei quali le forze di Polizia possono violare il domicilio anche senza un mandato del giudice (casi sono regolati da leggi speciali).

Ogni persona ha il diritto di comunicare liberamente e segretamente con chi vuole, senza

Ogni persona ha il diritto di comunicare liberamente e segretamente con chi vuole, senza che altri soggetti pubblici o privati, possono impedire la comunicazione o prendere illegittimante conoscenza del suo contenuto.