Patto di stabilit e crescita fra Unione europea
Patto di stabilità e crescita fra Unione europea, Stato, Regioni ed enti locali
Il Patto di stabilità e crescita europeo Art. 121 TFUE: «considerano le loro politiche economiche una questione di interesse comune e le coordinano nell’ambito del Consiglio» Ø sorveglianza multilaterale (art. 121, par. 2 -5, TFUE) Ø procedura per disavanzo eccessivo (art. 1 26 TFUE) Politiche economiche e principio di stabilità dei conti (sana finanza)
PSCE - sistema di norme di diritto derivato che attua e specifica i contenuti delle disposizioni dei Trattati, invocando il coordinamento - consta di due regolamenti CE n. 1466/1997 e n. 1467/1997, così come emendati nel 2005 dai regolamenti UE n. 1055/2005 e n. 1056/2005 e, nel 2011, dai regolamenti UE n. 1175/2011 e n. 1177/2011 (questi ultimi due, parte integrante del c. d. Six pack) - comprende disposizioni sia di tipo sostanziale che di tipo procedurale - trasformazione di un obbligo di comportamento negativo (il divieto di disavanzi eccessivi) in un vero e proprio obbligo ad agire, di contenuto positivo. - creare le condizioni per la formazioni di “riserve” di bilancio, utilizzabili per effettuare, all’occorrenza, manovre espansive economiche anticicliche,
Il Patto di stabilità e crescita interno • A partire dal 1999 (l. n. 448/1998) – e successivamente, ogni anno, attraverso le leggi “finanziarie” dello Stato e poi con quelle di “stabilità”, e infine, con le “leggi di bilancio” – lo Stato definisce il vincolo speciale imposto ai bilanci delle varie pubbliche amministrazioni rilavanti per il “conto economico consolidato”, su cui si misura il raggiungimento degli obiettivi imposti dall’ordinamento europeo. • pareggio di bilancio (art. 81 Cost. ); legge n. 243 del 2012 • legge di bilancio 2019: equilibrio contabile=pareggio eurounitario di coordinamento
Le ricadute del PSC su Regioni ed enti locali Enti locali: - Dal «tetto di spesa» al «saldo finanziario aggiuntivo di coordinamento» (legge n. 296 del 2006) (maggiore autonomia finanziaria) Regioni: - Imposizione di tetti di spesa (dal 2002) - art. 9 legge n. 243 del 2012: saldo a «competenza pura» (pareggio di bilancio )
Segue : gli elementi comuni • - Sistema premiale/sanzionatorio affidato alla Corte dei conti • - saldo a competenza pura (dal 2016): possibilità di computare il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa Problema Ø pareggio (corrispondenza contabile di grandezze finanziarie in uno stesso lasso di tempo) o equilibrio (coerenza fra grandezze economiche non solo finanziarie)? Ø le indicazioni della giurisprudenza costituzionale: - la sostenibilità del debito pubblico tramite il c. d. “pareggio” di bilancio (e delle norme interne derivati dagli obblighi comunitari in materia di PSC) non può spingersi sino a sacrificare l’equilibrio del bilancio del singolo ente, mediante operazioni espropriative dell’autonomia finanziaria, camuffate dalla “tecnicalità contabile»
segue • le «riserve di amministrazione» e il «fondo pluriennale vincolato» • La legge di bilancio 2019: - gli enti territoriali si “considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo” (riduzione del «doppio binario» , ma solo con riferimento al bilancio preventivo); - riduzione/eliminazione degli effetti sanzionatori (per gli enti in cui elezioni amministrative o in crisi strutturale Un quesito: Quale compatibilità con il coordinamento della finanza pubblica? In margine alla sent. n 4 del 2020: divieto di utilizzare le anticipazioni di liquidità per modificare il risultato di amministrazione e per assicurare nuove forme di copertura giuridica della spesa (sull’art. 119, sesto comma, Cost. )
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