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Ordine ingegneri Provincia di Firenze La L. R. T. n. 65/2014 Il nuovo quadro normativo in Toscana in materia edilizia relatore: Claudio BELCARI ORDINE DEGLI INGEGNERI PROVINCIA DI FIRENZE La L. R. T. n° 65/2014 Il nuovo quadro normativo in materia di categorie di intervento edilizio e titoli edilizi Relatore: Claudio BELCARI Autore di n° 2 e-book sulla L. 164/2014 c. d. “sblocca-Italia” e n° 1 e-book sulla L. R. T. n° 65/2014 edizioni gruppo Maggioli Funzionario con responsabilità dirigenziali del Servizio Sportello Unico EDILIZIA e S. U. A. P. di Comune e formatore Enti locali, A. N. C. I. , Ordini e Collegi Professionali, scuole private ed autore di e-book ed articoli su riviste di carattere nazionale 06. 07. 2016 – Barberino di Mugello (FI) - centro civico – via Vespucci 1

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Ordine ingegneri Provincia di Firenze La L. R. T. n. 65/2014 Il nuovo quadro normativo in Toscana in materia edilizia relatore: Claudio BELCARI 2 INDICE Principi generali dell’ordinamento giuridico, in materia di disciplina della materia urbanistica, edilizia e paesaggistica Slide 6 La disciplina della materia urbanistica, edilizia e paesaggistica in relazione alle ripartizioni di competenze fra Stato, Regioni, Province e Comuni, stabilite dall’ordinamento giuridico (sussidiarietà – adeguatezza - differenziazione) - La legge costituzionale 18. 10. 2001 n° 3 – Modifica all’art. 117 della Costituzione (riforma in materia di decentramento amministrativo). Slide 7 Inquadramento giuridico della legge 164/2014 c. d. “sblocca-Italia” e rapporto con la L. R. T. n° 65/2014 Slide 8 Contenuti della legge 164/2014 c. d. “sblocca-Italia”- La legge “sblocca Italia” quale espressione delle competenze statali assegnate dall’ordinamento ai sensi degli articoli 117 e 120 della costituzione – Presupposti giuridici che ne affermano l’immediata applicabilità. – Considerazioni. Slide 9 Il rapporto fra la legge statale n° 164/2014 c. d. “sblocca-Italia” di modifica del D. P. R. 380/2001 e la L. R. n° 65/2014. Slide 10 L’attuale quadro normativo in materia urbanistico-edilizia in Toscana. Slide 11 Le principali novità della legge regionale toscana n° 65/2014 in materia edilizia Da slide 12 a 13 Revisione delle categorie di intervento ed il nuovo quadro dei titoli edilizi Slide 14 Le novità della L. R. n° 65/2014 – La possibilità di utilizzare facoltativamente per alcune opere edilizie il titolo alternativo relativo al permesso di costruire o alla S. C. I. A. . - da slide 15 a 16 Art. 134 L. R. 65/2014 - Le trasformazioni urbanistiche ed edilizie soggette a permesso di costruire slide 17 La nuova costruzione - slide 18 L’installazione di manufatti o mezzi mobili adibiti ad altro uso - slide 19 Le addizioni volumetriche agli edifici esistenti realizzate mediante ampliamento volumetrico all’esterno della sagoma esistente – da slide 20 a 21 La ristrutturazione edilizia “conservativa” e “ricostruttiva” – differenze – slide 22 La ristrutturazione edilizia ricostruttiva “fedele” - slide 23 La ristrutturazione edilizia ricostruttiva “fuori sagoma” - slide 24 La ristrutturazione edilizia ricostruttiva su immobili sottoposti al vincolo di cui al Codice nel rispetto della sagoma dell’edificio – da slide 25 a 26 La ristrutturazione edilizia ricostruttiva consistente nel ripristino di edifici o parti di essi crollati o demoliti – da slide 27 a 29

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Ordine ingegneri Provincia di Firenze La L. R. T. n. 65/2014 Il nuovo quadro normativo in Toscana in materia edilizia relatore: Claudio BELCARI Il ripristino di edifici, o parti di essi crollati o demoliti, ricostruiti con modifiche della sagoma in area sottoposta al vincolo di cui al Codice slide 30 La sostituzione edilizia novellata - da slide 31 a 32 Differenze fra sostituzione edilizia e ristrutturazione edilizia ricostruttiva - slide 33 Il rispetto delle distanze nella ricostruzione “fuori sagoma” - slide 34 Le piscine nonché gli impianti sportivi incidenti sulle risorse essenziali del territorio - slide 35 Art. 135 della L. R. 65/2014 - Opere ed interventi soggetti a S. C. I. A. slide 36 L’eliminazione della possibilità di utilizzare la S. C. I. A. per gli interventi di nuova costruzione sottoposti a piano attuativo - da slide 37 a 39 I cambi di destinazione d’uso senza opere - da slide 40 a 41 La nuova manutenzione straordinaria - da slide 42 a 44 La ristrutturazione conservativa - da slide 45 a 46 Gli interventi pertinenziali - da slide 47 a 48 Il nuovo quadro dei titoli edilizi della L. R. 65/2014 - slide 49 Le novità in materia di attività edilizia libera - slide 50 La nuova manutenzione straordinaria – da slide 51 a 52 I diversi titoli abilitativi relativi alle modifiche interne alle unita immobiliari - slide 53 Le novità relativamente agli edifici adibiti ad uso non residenziale di cui all’art. 136 comma 2 lettera “g” – da slide 54 a 55 Focus sulle novità della legge “sblocca-Italia”, che ha ridotto le opere sottoposte al regime penale, non ammesse nel regime dell’attività edilizia libera - l’art. 10 comma 1 lettera c) - da slide 56 a 57 Le condizioni per l’ammissibilità del regime dell’attività edilizia libera per gli interventi su edifici non ad uso di civile abitazione – slide 58 Individuazione del titolo edilizio da applicare per il cambio di destinazione d’uso in assenza di demolizione e ricostruzione di fabbricato slide 59 Ampliamento della fattispecie di opere rientranti nella categoria relativa alla manutenzione ordinaria e sottoposte al regime dell’attività edilizia libera - slide 60 Il nuovo quadro generale dei titoli edilizi in Toscana – La difficoltà degli operatori nell’individuazione del corretto titolo da applicare– Il confronto fra i titoli presenti nell’anno 2001 data di entrata in vigore del D. P. R. 380/2001 e nell’anno 2015 -da slide 61 a 63 3

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Ordine ingegneri Provincia di Firenze La L. R. T. n. 65/2014 Il nuovo quadro normativo in Toscana in materia edilizia relatore: Claudio BELCARI Art. 242 della L. R. n° 65/2014 – Disposizioni transitorie per gli interventi edilizi di cui agli articoli 78 e 79 della L. R. 1/2005 - da slide 64 a 66 Esempio pratico di applicazione dell’art. 242 della L. R. 65/2014 - da slide 67 a 68 Le novità in materia di variante in corso d’opera slide 69 le varianti con S. C. I. A. al permesso di costruire ed alla S. C. I. A. – le novità in materia di variante introdotte dalla legge “del fare” e “sblocca. Italia”, recepite dalla L. R. 65/2014 – Il regime sanzionatorio quanto non sono sanzionabili le varianti in corso d’opera – le varianti stato finale di cui all’art. 143 – le varianti essenziali - i vari tipi di procedura di variante in corso d’opera – i diversi effetti giuridici della variante “essenziale” al permesso di costruire - da slide 70 a 79 L. R. 65/2014, art. 137 – Opere, interventi e manufatti privi di rilevanza edilizia – da slide 80 a 86 L. R. 65/2014 – art. 149 – Ultimazione dei lavori. Certificato di conformità. Certificato di agibilità - Focus art. 149 comma “d”– da slide 87 a 88 L. R. 65/2014, art. 141 – L’attività di controllo sulla regolarità contributiva - slide 89 Quando non occorre sanatoria – Tolleranze ammesse. slide 90 L. R. 65/2014, art. 182 della– Accertamento di conformità in sanatoria per gli interventi realizzati nelle zone sismiche e nelle zone a bassa sismicità - il procedimento di adeguamento strutturale - da slide 91 a 94 La sentenza della Corte Costituzionale n° 233 del 2015 slide 95 L. R. 65/2014, art. 207 e 208 – Sanzioni per opere ed interventi edilizi abusivi anteriori al 17 marzo 1985 - da slide 96 a 97 Il ricorso pendente dello Stato alla Corte Costituzionale per questioni di legittimità depositato in data 13. 01. 2015 presupposti – la giurisprudenza. da slide 98 Le ragioni della regione toscana a sostegno della legittimità costituzionale degli articoli 207 e 208 – da slide 99 a 100 La sentenza n° 233 del 2015 - slide 101 Può il comune intervenire esercitando il potere sanzionatorio amministrativo con carattere repressivo nei confronti di una SCIA illegittima perché non conforme alla disciplina urbanistico-edilizia, decorso il termine assegnato dalla legge (30 giorni) per esercitare il potere di controllo inibitorio? – L’ordinanza TAR Toscana n° 137 del 15. 3. 2016 e la sentenza della Corte Costituzionale n° 49 del 9/3/2016 – Le novità introdotte dalla legge “Madia” (da slide 102 a 112) 4

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Ordine ingegneri Provincia di Firenze La L. R. T. n. 65/2014 Il nuovo quadro normativo in Toscana in materia edilizia relatore: Claudio BELCARI 5 Incentivazione del recupero del patrimonio edilizio esistente, mediante facilitazione dei cambi di destinazione d’uso funzionali - slide 100 Riduzione del numero delle categorie funzionali - da slide 113 a 116 L’aumento dell’importo della sanzione pecuniaria nel caso di opere sottoposte al regime dell’attività edilizia libera e realizzate in mancanza della preventiva comunicazione - Da slide 117 a 118 L’esclusione dell’applicazione del costo di costruzione per gli interventi edilizi di manutenzione straordinaria consistenti nel frazionamento di unità immobiliari e per altre opere rientranti nel regime dell’attività edilizia libera - da slide 119 a 121 Le novità della legge “sblocca-Italia”, in materia urbanistico-edilizia che prevalgono sulle disposizioni contenute nella L. R. 65/2014 – da slide 122 - 123

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Ordine ingegneri Provincia di Firenze La L. R. T. n. 65/2014 Il nuovo quadro normativo in Toscana in materia edilizia relatore: Claudio BELCARI Principi generali dell’ordinamento giuridico, in materia di disciplina urbanistica, edilizia e paesaggistica 6

LEGGE COSTITUZIONALE 18. 10. 2001 n° 3 – RIFORMA DEL TITOLO V DELLA COSTITUZIONE

LEGGE COSTITUZIONALE 18. 10. 2001 n° 3 – RIFORMA DEL TITOLO V DELLA COSTITUZIONE (riforma in materia di decentramento amministrativo). ART. 117 POTESTA’ LEGISLATIVA Principi Costituzionali e di Diritto Comunitario LEGISLAZIONE ESCLUSIVA Competenza esclusiva dello STATO Stabilisce normativa di principio, di dettaglio e regolamentare LEGISLAZIONE CONCORRENTE Competenza STATO Competenza REGIONI Principi fondamentali § Podestà legislativa di dettaglio e regolamentare § podesta’ con carattere D. P. R. 380/2001 Materie di valore primario che devono essere uguali in tutto il paese, fra le tante: Ø Ordinamento civile e penale, Ambiente, ecosistema, Beni culturali, paesaggio ecc Titoli edilizi e categorie intervento “residuale” – L. R. 65/2014 Materie, fra le tante: Allo stato compete ai sensi degli art. 117 e 120 della costituzione, la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali. Quando lo Stato legifera con tale potere, afferma l’immediata cogenza con carattere sovraordinato, delle norme, indicando il livello essenziale e prestazionale minimo. E’ un potere eccezionale, ma recentemente nell’intento è di rilanciare l’economia, lo Stato ne ha fatto uso ordinario in materia ad esempio di semplificazione amministrativa e liberalizzazione attività economiche. Governo del territorio (esempio urbanistica ed edilizia), valorizzazione dei beni culturali ed ambientali, rapporti internazionali e con l'Unione europea Stato-regione-provincie-comuni, le loro funzioni sono esercitate secondo principi di sussidiarità, adeguatezza, differenziazione

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Ordine ingegneri Provincia di Firenze La L. R. T. n. 65/2014 Il nuovo quadro normativo in Toscana in materia edilizia relatore: Claudio BELCARI Inquadramento della legge n. 164/2014 c. d. “sblocca-Italia” e rapporto con la legge regionale n° 65/2014 8

IL RAPPORTO FRA LA LEGGE “SBLOCCA-ITALIA”, CHE MODIFICA IL D. P. R. 380/2001 E

IL RAPPORTO FRA LA LEGGE “SBLOCCA-ITALIA”, CHE MODIFICA IL D. P. R. 380/2001 E LA LEGISLAZIONE REGIONALE N° 65/2014 la legge “sblocca Italia”, si collocano sulla scia delle altre leggi nazionali intervenute negli ultimi anni, finalizzate ad apportare agevolazioni e snellimenti burocratici, con l’obiettivo di contrastare la crisi economica, tutte denominate da termini di buon auspicio, come i decreti, “sviluppo”, “salva Italia”, “crescita”, “semplificazioni”, “del fare”, oggi “sblocca-Italia, ecc. . La legge n° 164 del 11. 2014, ed anche la L. 124/2015 sono espressione della competenza esclusiva, assegnata allo stato dall’ordinamento ai sensi degli articoli 117 e 120 della Costituzione - quella di determinare i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale” fra i quali rientrano i principi di semplificazione amministrativa, così come confermato dalla sentenza della Corte Costituzionale n° 164 del 28. 06. 2012. Pertanto è norma immediatamente cogente che supera le disposizioni delle leggi regionali previgenti ed ove in contrasto vanno disapplicate immediatamente Tuttavia la legge “sblocca Italia”, ove legifera in materia di edilizia ed urbanistica che rientra nel “governo del territorio” tratta materia di carattere “concorrente” secondo l’ordinamento riformato nel 2001 è previsto che la definizione dei principi è competenza allo Stato e la materia di dettaglio spetta alle regioni e pertanto correttamente lascia alle regioni il potere di pronunciarsi nella materia di dettaglio. La dicitura “salva diversa disciplina regionale” è da intendersi non quella vigente al momento dell’entrata in vigore della legge statale, ma quella eventuale e successiva che sarà emessa dalle regioni in recepimento della legge statale

IL RAPPORTO FRA LA LEGGE STATALE N° 164/2014 c. d. “SBLOCCAITALIA” DI MODIFICA DEL

IL RAPPORTO FRA LA LEGGE STATALE N° 164/2014 c. d. “SBLOCCAITALIA” DI MODIFICA DEL D. P. R. 380/2001 E LA L. R. N° 65/2014 Quando entra in vigore la legge nazionale, è immediatamente cogente e con carattere sovraordinato alla legge regionale che va disapplicata nelle parti in contrasto D. P. R. 380/2001 Legge regionale n° 65/2014 La legge 164/2014 “sblocca. Italia”, modifica il D. P. R. 380/2001, che all’art. 2 (L) comma 3 letteralmente cita: “Le disposizioni, anche di dettaglio, del presente testo unico, attuative dei principi di riordino in esso contenuti, operano direttamente nei riguardi delle regioni a statuto ordinario, fino a quando esse non si adeguano ai principi medesimi”. L. R. 65/2014 ha recepito il testo del decreto “sblocca Italia” 133/2014 ed all’art. 251 avente ad oggetto “normativa applicabile”, che letteralmente cita: “ 1. Ai sensi dell’articolo 2, comma 3, del d. p. r. 380/2001, a seguito dell’entrata in vigore del titolo VI della presente legge, non trova diretta applicazione nel territorio regionale la disciplina di dettaglio prevista dalle disposizioni legislative e regolamentari statali della parte I, titoli I, II e 111 dello stesso d. p. r. 380/2001”. Quando entra in vigore la legge regionale che recepisce le leggi nazionali, quest’ultime non sono più vigenti nella materia di dettaglio e si applica unicamente la legge regionale

ATTUALE QUADRO NORMATIVO URBANISTICA IN TOSCANA IN MATERIA EDILIZIA ED Decreto legge 133/2014 “sblocca-Italia”

ATTUALE QUADRO NORMATIVO URBANISTICA IN TOSCANA IN MATERIA EDILIZIA ED Decreto legge 133/2014 “sblocca-Italia” del 12. 09. 2014 Legge regionale n° 65/2014 deliberata dal C. R. il 29. 10. 2014 e pubblicata in data 10. 11. 2014 Aggiornata con legge “crescita”- “Del fare” e Decreto Legge 133/2014 “sblocca Italia” Legge 164 “sblocca-Italia” VARIATA rispetto al D. L. 133/2014 Del 11. 2014 Legge 164 “sblocca. Italia INVARIATA rispetto al D. L. 133/2014 Del 11. 2014 ATTUALE QUADRO NORMATIVO IN TOSCANA L. R. n° 65/2014 deliberata il 29. 10. 2014 pubblicata il 10. 11. 2014 Aggiornata con legge “crescita”“del fare” e Decreto Legge 133/2014 “sblocca Italia” - L. R. 49/2015 Recepimento nella L. R. 65 ancora parziale dello “sblocca-Italia” Legge 164 “sblocca-Italia VARIATA rispetto al D. L. 133/2014 Del 11. 2014 P. d. L. 74 del 22. 2. 2016 Completo adeguamento della L. R. 65 alla L. 164/2014

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Ordine ingegneri Provincia di Firenze La L. R. T. n. 65/2014 Il nuovo quadro normativo in Toscana in materia edilizia relatore: Claudio BELCARI Principali novità della Legge Regionale Toscana n° 65/2014 in materia edilizia 12

NOVITA’ DELLA L. R. n° 65/2014 IN MATERIA EDILIZIA QUADRO GENERALE DELLE Allineamento ai

NOVITA’ DELLA L. R. n° 65/2014 IN MATERIA EDILIZIA QUADRO GENERALE DELLE Allineamento ai principi della legge nazionale il D. P. R. 380/2001, adeguandosi a tutte le recenti modifiche legge “crescita”, “del fare” e D. L. “sblocca-Italia Alternatività e facoltatività dei titoli edilizi Nuova definizione delle categorie di intervento edilizio, la manutenzione straordinaria, la ristrutturazione edilizia e la sostituzione edilizia Il nuovo quadro dei titoli edilizi Introduzione di elementi di chiarezza giuridica in termini applicativi di norme di legge Facilitazione della regolarizzazio-ne di opere edilizie secondo criteri di proporzionalità Facilitazione dell’iniziativa economica nel settore edilizio e semplificazioni La sanatoria delle opere strutturali sottoposte ad intervento di adeguamento sismico Eliminazione del costo di costruzione per alcuni interventi edilizi relativi all’attività edilizia libera ed ai cambi di destinazione d’uso senza opere La nuova disciplina della variante in corso d’opera L’individuazione di opere, interventi e manufatti privi di rilevanza edilizia Chiarimenti circa l’applicazione dei titoli edilizi in sanatoria. Si applica il p. d. c. in sanatoria per le opere penalmente rilevanti in relazione alla legge nazionale (D. P. R. 380/2001) e l’attestazione di conformità per le opere non penalmente rilevanti ai sensi della stessa legge La procedura di regolarizzazione di opere edilizie abusive realizzate prima dell’anno 1967 e tra la stessa data ed il 1985 Abrogata sent. Cort. Cost. 233/2015 Le nuove procedure in materia di controllo della regolarità contributiva delle imprese

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Ordine ingegneri Provincia di Firenze La L. R. T. n. 65/2014 Il nuovo quadro normativo in Toscana in materia edilizia relatore: Claudio BELCARI 14 Allineamento ai principi della legge nazionale D. P. R. 380/2001 Revisione di alcune categorie di intervento edilizio ed il nuovo quadro dei titoli edilizi abilitativi, con l’introduzione dell’applicazione facoltativa alternativa degli stessi

Ordine ingegneri Provincia di Firenze LE NOVITA’ alcune opere La L. R. T. n.

Ordine ingegneri Provincia di Firenze LE NOVITA’ alcune opere La L. R. T. n. 65/2014 Il nuovo quadro normativo in Toscana in materia edilizia relatore: Claudio BELCARI 15 DELLA L. R. n° 65/2014 – La possibilità di utilizzare, per edilizie il titolo alternativo in forma facoltativa Questo aspetto, relativo all’ammissibilità del titolo alternativo, costituisce una novità nella legge regionale toscana. Infatti diversamente dalla legge nazionale che fin dall’entrata in vigore del D. P. R. 380 nel 2001, ammetteva per gli interventi di ristrutturazione edilizia c. d. “pesante” sottoposta al regime penale, la possibilità di utilizzare facoltativamente il titolo alternativo al permesso di costruire la c. d. “super. D. I. A. ”; la Toscana si era caratterizzata in passato per aver stabilito titoli edilizi con applicazione obbligatoria. Con la presente legge, il legislatore regionale in conformità con la legge nazionale, introduce per la prima volta titoli edilizi reciprocamente facoltativi fra Permesso di costruire e S. C. I. A. e viceversa, salvo stabilire per specifiche opere l’obbligatorietà del titolo (nuova costruzione, sostituzione edilizia, ecc). Quando si deve stabilire le procedure sanzionatorie da applicare in relazione ad opere realizzate in assenza di titolo edilizio o in difformità dallo stesso, si deve prendere a riferimento il titolo principale a cui risultano sottoposte tali opere e non quello alternativo.

Ordine ingegneri Provincia di Firenze LE NOVITA’ alcune opere La L. R. T. n.

Ordine ingegneri Provincia di Firenze LE NOVITA’ alcune opere La L. R. T. n. 65/2014 Il nuovo quadro normativo in Toscana in materia edilizia relatore: Claudio BELCARI DELLA L. R. n° 65/2014 – La possibilità di utilizzare, per edilizie il titolo alternativo in maniera facoltativa Una delle novità rilevanti della legge regionale n° 65/2014 è quella di introdurre in sintonia con la legge nazionale di cui al D. P. R. 380/2001, per alcuni titoli alternativi fra permesso di costruire e S. C. I. A. . Per alcune opere è previsto in linea principale un titolo con possibilità di utilizzare in alternativa facoltativamente il titolo immediatamente inferiore quello auto-dichiarato della S. C. I. A. e viceversa. Opere sottoposte al permesso di costruire Opere sottoposte a S. C. I. A. Art. 78 L. R. 1/2005 134 L. R. 65/2014 Trasformazioni urbanistiche ed edilizie soggette a permesso di costruire […] 2. In alternativa al permesso di costruire, possono essere realizzati mediante SCIA gli interventi di cui al comma 1, lettere g) ed h), ove non ricadenti all’interno delle zone omogenee “A” di cui al d. m. 1444/1968 o ad esse assimilate dagli strumenti comunali di pianificazione urbanistica, restando comunque ferme le sanzioni penali previste dal d. p. r. 380/2001 [………] Art. 79 L. R. 1/2005 135 comma 5 della L. R. 65/2014 – Opere ed interventi sottoposti a S. C. I. A. […] 2. In alternativa alla S. C. I. A. può essere richiesto il permesso di costruire, per gli interventi di cui al comma 2 lettere c), d) ed e). 16

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Ordine ingegneri Provincia di Firenze La L. R. T. n. 65/2014 Il nuovo quadro normativo in Toscana in materia edilizia relatore: Claudio BELCARI Trasformazioni urbanistiche ed edilizie soggette a permesso di costruire Art. 134 della L. R. 65/2014 17

LE NOVITA’ DELLA L. R. n° 65/2014 – Nuovo quadro dei titoli edilizi Art.

LE NOVITA’ DELLA L. R. n° 65/2014 – Nuovo quadro dei titoli edilizi Art. 78 L. R. 1/2005 134 L. R. 65/2014 - Trasformazioni urbanistiche ed edilizie soggette a permesso di costruire - le parti in rosso sono di nuovo inserimento della L. R. 65/2014 in giallo barrato quelle eliminate della vecchia L. R. 1/2005, in blu’ le invariate 1. Costituiscono Sono considerate trasformazioni urbanistiche ed edilizie soggette a permesso di costruire in quanto incidono sulle risorse essenziali del territorio: a) gli interventi di nuova edificazione, e cioè la di realizzazione di nuovi manufatti edilizi fuori terra o interrati, anche ad uso pertinenziale privato, che comportino la trasformazione in via permanente di suolo inedificato, diversi da quelli di cui alle lettere successive del presente articolo ed all’art. 79 da b) a m), ed agli articoli 135 e 136; Il legislatore nel riscrivere tale disposizione, intende precisare che per nuova edificazione si intende la realizzazione di manufatti sia fuori terra che completamente interrati, anche ad uso pertinenziale privato, quindi manufatti di carattere secondario destinati all’uso o servizio di un edificio principale, tali da comportare trasformazione urbanistica permanente. con la sola esclusione di quelli specificatamente ammessi nel regime della S. C. I. A. o dell’attività edilizia libera. L’opera con le caratteristiche di pertinenzialità, non costituisce presupposto per applicare il titolo auto-dichiarato, ma bisogna operare una distinzione, in relazione alla quale può essere necessario il permesso di costruire o la S. C. I. A. Questa specifica disposizione che disciplina la nuova costruzione, è sempre sottoposta al permesso di costruire, non è mai previsto di poter utilizzare in alternativa facoltativamente il titolo auto dichiarato relativo alla S. C. I. A. .

Art. 78 L. R. 1/2005 134 L. R. 65/2014 - Trasformazioni urbanistiche ed edilizie

Art. 78 L. R. 1/2005 134 L. R. 65/2014 - Trasformazioni urbanistiche ed edilizie soggette a permesso di costruire - le parti in rosso sono nuove in giallo barrato quelle eliminate, blu’ invariate 1. b) l’installazione di manufatti, anche prefabbricati e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, camper, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee, ancorchè e salvo che siano installati, con temporaneo ancoraggio al suolo, all’interno di strutture ricettive all’aperto, quali esplicitamente risultino in base alle vigenti disposizioni in conformità alla normativa regionale di settore, per la sosta ed il soggiorno dei turisti; Tale disposizione, viene novellata in adeguamento delle leggi nazionali 98 del 2013 “legge del fare” e dell’art. 10 ter della L. n° 80 del 2014. Infatti la legge “del fare” aveva introdotto tutta la parte nuova indicata sopra in rosso con l’indicazione all’inizio della frase del termine “ancorché” e questo dava il significato giuridico, che rientravano nella disciplina della fattispecie anche tutte le opere installate con temporaneo ancoraggio al suolo all’interno di strutture ricettive all’aperto (campeggi, villaggi turistici) nel rispetto della normativa di settore relativa al turismo. Con la disposizione dell’articolo 10 ter della L. n° 80 del 2014, è stato sostituito all’inizio della frase il termine “ancorché” con “salvo che” e questo ha completamente ribaltato il significato giuridico della frase e l’interpretazione letterale applicativa. Infatti ad oggi sono escluse dalla disciplina di questa fattispecie di opere, sottoposte al regime del permesso di costruire, le opere installate con temporaneo ancoraggio al suolo, all’interno di strutture ricettive all’aperto che siano ammesse dalla normativa di settore relativa al turismo (L. R. n° 42/2000 modificata dalla L. R. 21/2013). 19

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LE NOVITA’ DELLA L. R. n° 65/2014 – Il nuovo quadro dei titoli edilizi Art. 78 L. R. 1/2005 134 L. R. 65/2014 - Trasformazioni urbanistiche ed edilizie soggette a permesso di costruire – sono rappresentate in colore rosso le pari di nuovo inserimento, in giallo barrato le parte eliminate ed in blù le parti invariate […] G) le addizioni volumetriche agli edifici esistenti realizzate mediante ampliamento volumetrico all’esterno della sagoma esistente non assimilate alla ristrutturazione edilizia; Questa modifica normativa assume importanza rilevante, nel senso che la legge regionale intende allinearsi perfettamente agli indirizzi della legge nazionale di cui al D. P. R. 380 del 2001. Infatti la disposizione statale non aveva mai ammesso la realizzazione dell’addizione volumetrica all’edificio principale con il titolo auto-dichiarato, ma aveva sempre preteso il permesso di costruire, considerando tale intervento trasformazione urbanistica permanente tale da incidere sulle risorse essenziali del territorio. La legge regionale toscana fin dalla 52 del 1999, risalente a sedici anni fa, aveva sempre ammesso con il titolo auto dichiarato (prima D. I. A. poi S. C. I. A. ) la possibilità di effettuare addizioni volumetriche a determinate condizioni stabilite dalla circolare illustrativa approvata dalla giunta regionale in data 15. 11. 2004, in applicazione della L. R. n° 53/2004 in materia di condono edilizio. Tali condizioni erano quelle di non creare contestuali cambi di destinazione d’uso o incremento di unità immobiliari e dopo la L. R. n° 40 del 2011, anche quella di rientrare nella percentuale del 20% in termini di volumetrici in rapporto alla volumetria del fabbricato preesistente. 20

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LE NOVITA’ DELLA L. R. n° 65/2014 – Il nuovo quadro dei titoli edilizi Art. 78 L. R. 1/2005 134 L. R. 65/2014 - Trasformazioni urbanistiche ed edilizie soggette a permesso di costruire – sono rappresentate in colore rosso le pari di nuovo inserimento, in giallo barrato le parte eliminate ed in blù le parti invariate […] G) le addizioni volumetriche agli edifici esistenti realizzate mediante ampliamento volumetrico all’esterno della sagoma esistente non assimilate alla ristrutturazione edilizia; Con la L. R. n° 65/2014, la categoria di intervento di ristrutturazione edilizia non ammette mai l’ampliamento volumetrico. Ad oggi con la suddetta riscrittura la regione toscana in perfetta conformità alla legge nazionale pretende in linea principale il permesso di costruire, salvo ammettere in alternativa l’utilizzo facoltativo della S. C. I. A. , per qualsiasi intervento di addizione volumetrica fuori sagoma, salvo l’ipotesi che l’immobile ricada in area “A” (centro storico), nel qual caso occorre sempre il permesso di costruire. Dobbiamo rilevare che ove si utilizzi il titolo alternativo e facoltativo della S. C. I. A. , vengono meno le limitazioni applicative previgenti in regime di L. R. 1/2005, quali quella del rispetto della percentuale di ampliamento del 20%, che costituiva elemento dimensionale determinante per qualificare un intervento di ristrutturazione edilizia. Quindi se si utilizza facoltativamente la S. C. I. A. ad oggi si effettuano interventi superiori rispetto a quanto possibile nel regime previgente della L. R. 1/2005 21

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LE NOVITA’ DELLA L. R. n° 65/2014 – Il nuovo quadro dei titoli edilizi Nuovo concetto di ristrutturazione edilizia Ristrutturazione conservativa Ristrutturazione ricostruttiva Non si demolisce l’organismo edilizio Si applica in linea principale il titolo edilizio autodichiarato (S. C. I. A. ) Si applica in linea principale il titolo edilizio del permesso di costruire Si applica facoltativamente permesso di costruire il Si applica facoltativamente il titolo edilizio autodichiarato (S. C. I. A. ) Sempre possibile il titolo alternativo del permesso di costruire Non possibile applicare il titolo alternativo autodichiarato (S. C. I. A. ) nelle zone “A” centri storici Area a vincolo Nessuna limitazione Area a vincolo Rispetto sagoma Area non a vincolo Fuori sagoma

Art. 78 L. R. 1/2005 134 L. R. 1/2005 - Trasformazioni urbanistiche ed edilizie

Art. 78 L. R. 1/2005 134 L. R. 1/2005 - Trasformazioni urbanistiche ed edilizie soggette a permesso di costruire – sono rappresentate in colore rosso le pari di nuovo inserimento, in giallo barrato le parte eliminate ed in blù le parti invariate h) gli interventi di ristrutturazione edilizia ricostruttiva consistenti in: 1) interventi di demolizione con fedele ricostruzione di edifici esistenti, intendendo per fedele ricostruzione quella realizzata con gli stessi materiali o con materiali analoghi prescritti dagli strumenti comunali di pianificazione urbanistica oppure dal regolamento edilizio, nonché nella stessa collocazione e con lo stesso ingombro planivolumetrico, fatte salve esclusivamente le innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica; Una novità sostanziale introdotta dalla nuova legge regionale è quella di operare una distinzione nell’ambito della categoria di intervento edilizio della ristrutturazione edilizia suddividendola in “conservativa” e “ricostruttiva”. Quella “conservativa” presuppone un intervento edilizio che non demolisce completamente l’organismo edilizio ed in tal caso il titolo edilizio in linea principale da applicare è quello auto-dichiarato della S. C. I. A. ed è sempre ammesso in alternativa l’utilizzo facoltativo del permesso di costruire. La ristrutturazione “ricostruttiva”, diversamente presuppone una completa demolizione e ricostruzione del fabbricato, anche se fedele come nella fattispecie indicata sopra, che viene assoggettata in linea principale al titolo del permesso di costruire ed in alternativa facoltativamente al titolo auto-dichiarato relativo alla S. C. I. A. , che non può trovare applicazione nelle zone omogenee “A” (centri storici) o aree equipollenti generalmente definite aree della conservazione, dove occorre sempre il P. d. C. .

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LE NOVITA’ DELLA L. R. n° 65/2014 – il nuovo quadro dei titoli edilizi Art. 78 L. R. 1/2005 134 L. R. 65/2014 - Trasformazioni urbanistiche ed edilizie soggette a permesso di costruire – sono rappresentate in colore rosso le pari di nuovo inserimento, in giallo barrato le parte eliminate ed in blù le parti invariate h) gli interventi di ristrutturazione edilizia ricostruttiva consistenti in: […] 2) interventi di demolizione e contestuale ricostruzione, comunque configurata, di edifici esistenti, purché non comportanti incremento di volume, calcolato nel rispetto degli strumenti comunali di pianificazione urbanistica e del regolamento edilizio, fatte salve esclusivamente le innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica Con questo comma di nuovo inserimento, il legislatore regionale recepisce il nuovo concetto della ristrutturazione edilizia c. d. “fuori sagoma” così come novellato dalla legge nazionale n° 98 del 2013 c. d. “legge del fare” a modifica del D. P. R. 380/2001. Infatti il nuovo concetto di ristrutturazione edilizia, in area non sottoposta a vincolo di cui al Codice dei beni culturali e paesaggistici (D. lgs. n° 42/2004), consente la demolizione e ricostruzione di edifici a parità volumetrica con possibilità di variarne l’ubicazione e la sagoma e quindi l’assetto planivolumetrico. Anche per questa categoria di opere è ammesso in alternativa facoltativamente il titolo auto-dichiarato relativo della S. C. I. A. . In area a vincolo di cui al codice beni culturali e paesaggio, gli interventi di demolizione e ricostruzione a parità di volume ma fuori sagoma, costituiscono sempre interventi di sostituzione edilizia e quindi occorre obbligatoriamente il permesso di costruire. 24

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LE NOVITA’ DELLA L. R. n° 65/2014 – il nuovo quadro dei titoli edilizi Art. 134 78 - Trasformazioni urbanistiche ed edilizie soggette a permesso di costruire – sono rappresentate in colore rosso le pari di nuovo inserimento, in giallo barrato le parte eliminate ed in blù le parti invariate h) gli interventi di ristrutturazione edilizia ricostruttiva consistenti in: […] 3) interventi di demolizione e ricostruzione di cui al punto 2, eseguiti su immobili sottoposti ai vincoli di cui al Codice, nel rispetto della sagoma dell’edificio preesistente; In perfetto e puntuale adeguamento alla “legge del fare” il legislatore regionale stabilisce nelle aree sottoposte al vincolo di cui al Codice, di effettuare interventi qualificabili di ristrutturazione edilizia mediante demolizione e ricostruzione fedele dell’organismo edilizio, nel rispetto della sagoma preesistente, con il titolo edilizio del Permesso di costruire o in alternativa facoltativamente con S. C. I. A. . In area a vincolo di cui al Codice, nel caso di demolizione e ricostruzione a parità di volume, ma con sagoma diversa, l’intervento qualifica di sostituzione edilizia e quindi occorre obbligatoriamente il permesso di costruire. La legge stabilisce due diversi concetti di ristrutturazione edilizia ricostruttiva, con demolizione e ricostruzione a parità di volume, sottoposta in linea principale al P. d. C. e con possibilità di applicare la S. C. I. A. : Ø il primo da applicare fuori dalle aree vincolate, con possibilità della ricostruzione “fuori sagoma”; Ø il secondo nelle aree vincolate, nel rispetto della sagoma. 25

h) gli interventi di ristrutturazione edilizia ricostruttiva consistenti in: […] 3) interventi di demolizione

h) gli interventi di ristrutturazione edilizia ricostruttiva consistenti in: […] 3) interventi di demolizione e ricostruzione di cui al punto 2, eseguiti su immobili sottoposti ai vincoli di cui al Codice, nel rispetto della sagoma dell’edificio preesistente; Si tratta di una novità storica nella disciplina della materia urbanistico-edilizia, in quanto il regime delle categorie di intervento è sempre stato stabilito in considerazione della natura delle opere edilizie e non in base alla presenza o meno di vincoli o alla zona omogenea di intervento. Se il legislatore intendeva ottenere una maggiore tutela nelle aree sottoposte al vincolo e nei centri storici, limitando l’applicazione della S. C. I. A. per interventi di ristrutturazione ricostruttiva, osserviamo che in realtà ha ottenuto solo una complicazione burocratica che non trova sostanziale giustificazione. Infatti, se la finalità è la salvaguardia del patrimonio edilizio, le aree a vincolo sono da ritenersi già sostanzialmente tutelate dalla vigente procedura autorizzativa, che prevede il parere della Soprintendenza ed il rilascio di un atto propedeutico al titolo edilizio, cioè l’autorizzazione paesaggistica nel caso di vincolo paesaggistico o il nullaosta per il vincolo storico. Si ritiene inoltre che i centri storici ritenuti di valore, debbano essere tutelati da specifiche e puntuali norme di disciplina di pianificazione e/o regolamentari e non dal tipo di procedura abilitativa, che impedisce la S. C. I. A. . La disquisizione sul titolo edilizio, costituisce unicamente una complicazione applicativa e non una ulteriore forma di garanzia di tutela, tenuto conto che il permesso di costruire al pari dei titoli auto-dichiarati, costituiscono atti giuridici di natura vincolata al rispetto delle normative di legge, di pianificazione e regolamentari. Il legislatore torna indietro riproponendo la procedura del permesso di costruire in tal modo evidenzia un atteggiamento di sfiducia nei confronti dell’istituto della S. C. I. A. ritenuto poco garantista per la tutela dell’interesse pubblico.

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LE NOVITA’ DELLA L. R. n° 65/2014 – Il nuovo quadro dei titoli edilizi Art. 78 L. R. 1/2005 134 L. R. 65/2014 - Trasformazioni urbanistiche ed edilizie soggette a permesso di costruire – sono rappresentate in colore rosso le pari di nuovo inserimento, in giallo barrato le parte eliminate ed in blù le parti invariate h) gli interventi di ristrutturazione edilizia ricostruttiva consistenti in: […] 4) ripristino di edifici, o parti di essi, crollati o demoliti, previo accertamento della originaria consistenza e configurazione, attraverso interventi di ricostruzione diversi da quelli di cui alla lettera i). Anche questa fattispecie di opere costituisce preciso recepimento della disposizione nazionale della “legge del fare”, che ammette nel concetto di ristrutturazione edilizia, la possibilità di effettuare, relativamente ad edifici crollati per effetto del tempo o demoliti intenzionalmente dall’uomo, la ricostruzione nel rispetto della sagoma originaria, previo accertamento e dimostrazione dell’originaria consistenza. Questa disposizione apre dal punto di vista giuridico scenari applicativi sul concetto della ristrutturazione, in senso estensivo. Infatti fino alla legge “del fare”, la categoria della ristrutturazione edilizia, al fine di poter essere applicata, necessitava concretamente della presenza di un organismo edilizio esistente in una situazione di fatto, cioè nella propria identificazione e consistenza planivolumetrica. La giurisprudenza appare unanime e costante su tale concetto, qualificando invece la ricostruzione di un edificio demolito o semi-demolito, come intervento di nuova costruzione, da sottoporre al rispetto dei parametri edilizi ed alle distanze dai confini e dalle costruzioni. 27

h) gli interventi di ristrutturazione edilizia ricostruttiva consistenti in: […] 4) ripristino di edifici,

h) gli interventi di ristrutturazione edilizia ricostruttiva consistenti in: […] 4) ripristino di edifici, o parti di essi, crollati o demoliti, previo accertamento della originaria consistenza e configurazione, attraverso interventi di ricostruzione diversi da quelli di cui alla lettera i). In sostanza la demolizione di un volume nel tempo, per qualsiasi circostanza, fino ad oggi determinava la perdita di quel volume e l’impossibilità di ricostruirlo, se non con i parametri della nuova costruzione. Si aveva ristrutturazione edilizia solo in caso di preesistenza di un organismo edilizio dotato di mura perimetrali, strutture orizzontali e copertura e non anche nelle ipotesi di ricostruzione di ruderi (T. A. R. Campania, Salerno, Sez II, sentenza 11. 1. 2013, n. 52). Come riconosciuto da unanime giurisprudenza, sia amministrativa sia del giudice penale (Cd. S IV 1669/07; Sez. V, 15 aprile 2004 n. 2142; TAR Liguria, Sez. I, 24 gennaio 2002 n. 53; Consiglio di Stato, Sez. V, 1 dicembre 1991 n. 2021; Cass. penale, Sez. III, 20 febbraio 2001, n. 658; id. 20 febbraio 2001 n. 13982; 45240/07), la ricostruzione su ruderi, o su di un edificio da tempo demolito, costituisce nuova costruzione e non ristrutturazione edilizia, quindi, richiede il permesso di costruire (cfr. anche, più di recente, T. A. R. Toscana, 437/2012). Generalmente avviene che la giurisprudenza amministrativa il c. d. “il diritto vivente” fa da indirizzo al legislatore, lo anticipa e successivamente la legge recepisce le conclusioni della giurisprudenza, ne è esempio il riconoscimento dei mezzi di circolazione al titolo del permesso di costruire con rilevanza penale se destinati ad uso diverso recepito nel D. P. R. 380 nell’anno 2001 o l’ampliamento dell’istituto dell’attività edilizia libera avvenuto con la L. n° 73 nel 2010. Qui, avviene il contrario il legislatore si pone in chiaro contrasto con l’indirizzo costante della giurisprudenza 28

h) gli interventi di ristrutturazione edilizia ricostruttiva consistenti in: […] 4) ripristino di edifici,

h) gli interventi di ristrutturazione edilizia ricostruttiva consistenti in: […] 4) ripristino di edifici, o parti di essi, crollati o demoliti, previo accertamento della originaria consistenza e configurazione, attraverso interventi di ricostruzione diversi da quelli di cui alla lettera i). Infatti la norma, introdotta dalla “legge del fare” ed oggi recepita anche dalla legge regionale, afferma in linea di principio, la possibilità di consentire la ricostruzione di volumetrie ad oggi perdute, con la condizione essenziale e vincolante, che delle stesse ne sia documentata la preesistenza, in quella situazione di fatto che si intende ricostruire e questo costituisce intervento di ristrutturazione edilizia. Ovviamente oltre alla preesistenza è chiaro che ne debba essere dimostrata la legittimità, non si può certo ricostruire un’opera abusiva. Appare chiaro, che ove la preesistenza, sia dimostrata mediante regolare titolo edilizio depositato agli atti comunali, questa sia oggettivamente ed indiscutibilmente dimostrata. Appare ragionevole pensare, che può essere dimostrata attraverso documentazione fotografica per immobili legittimati, per effetto della non necessità del titolo edilizio, in quanto non necessario al momento in cui furono costruiti, si pensi agli edifici fuori dai centri abitati, realizzati prima dell’entrata in vigore della legge 765 dell’anno 1967, che con l’art. 10, estese l’obbligo della licenza edilizia anche fuori dai centri abitati. La norma in questione, impone che la dimostrazione della preesistenza sia effettuata nella previsione planivolumetrica dell’edificio ad oggi demolito. In tal senso non si ritiene sufficiente la dimostrazione della preesistenza dell’edificio mediante l’esibizione della sola mappa del catasto terreni seppur corredata di documentazione di foto aerea (Sentenza TAR toscana sez. III n° 567 del 21/3/2014). Anche questa fattispecie di opere si realizza in linea principale con il permesso di costruire ed in alternativa facoltativamente con la S. C. I. A. . 29

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LE NOVITA’ DELLA L. R. n° 65/2014 – Il nuovo quadro dei titoli edilizi Art. 78 L. R. 1/2005 134 L. R. 65/2014 - Trasformazioni urbanistiche ed edilizie soggette a permesso di costruire – sono rappresentate in colore rosso le pari di nuovo inserimento, in giallo barrato le parte eliminate ed in blù le parti invariate […] i) il ripristino di edifici, o parti di essi, crollati o demoliti, previo accertamento della originaria consistenza e configurazione, attraverso interventi di ricostruzione comportanti modifiche della sagoma originaria, laddove si tratti di immobili sottoposti ai vincoli di cui al Codice Anche questa fattispecie di opere costituisce preciso recepimento da parte della legge regionale 65/2014, della disposizione nazionale della “legge del fare”. Questa categoria di opere riguarda la ricostruzione di edifici crollati o demoliti, con sagoma diversa da quella originaria, in area sottoposta al vincolo di cui al Codice. Tale intervento non configura più un intervento di ristrutturazione edilizia, ma configura invece di sostituzione edilizia e come tale è sottoposto obbligatoriamente al Permesso di Costruire e non è mai ammesso in alternativa l’utilizzo facoltativo della S. C. I. A. . 30

Art. 78 L. R. 1/2005 134 L. R. 65/2014 - Trasformazioni urbanistiche ed edilizie

Art. 78 L. R. 1/2005 134 L. R. 65/2014 - Trasformazioni urbanistiche ed edilizie soggette a permesso di costruire – sono rappresentate in colore rosso le 31 pari di nuovo inserimento, in giallo barrato le parte eliminate ed in blù le parti invariate l) h) gli interventi di sostituzione edilizia, intesi come demolizione e ricostruzione di volumi edifici esistenti, non assimilabili alla ristrutturazione edilizia eseguiti anche contestuale incremento volumetrico di volume, calcolato nel rispetto e nei limiti di quanto espressamente previsto dagli strumenti comunali di pianificazione urbanistica e dal Regolamento edilizio, con diversa sagoma, articolazione, collocazione e destinazione d’uso, a condizione che non si determini modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale e che non si renda necessario alcun intervento di adeguamento sulle delle opere di urbanizzazione. Ove riguardanti immobili sottoposti ai vincoli di cui al Codice, gli interventi di demolizione e ricostruzione di cui alla lettera h), punto 2, comportanti modifiche alla sagoma preesistente, costituiscono interventi di sostituzione edilizia ancorché eseguiti senza contestuale incremento di volume; Questo comma, definisce il nuovo concetto della categoria di intervento della sostituzione edilizia, che scaturisce dall’eliminazione del termine “anche” posto prima della frase che rimane “con contestuale incremento di volume. . . ”. Il significato diverso che ne deriva è sostanziale, in quanto ad oggi per avere un intervento edilizio che sia qualificabile di sostituzione edilizia, è necessario non solo che si abbia una demolizione e ricostruzione di un edificio con diversa sagoma, articolazione e collocazione sul lotto, ma che contestualmente sia realizzato un incremento volumetrico. Se la demolizione e ricostruzione con diverso assetto planivolumetrico avviene nel rispetto della volumetria originaria senza alcun incremento volumetrico, siamo in presenza di un intervento che è qualificabile di ristrutturazione edilizia e non di sostituzione edilizia (salvo area a vincolo)

l) h) gli interventi di sostituzione edilizia, intesi come demolizione e ricostruzione di volumi

l) h) gli interventi di sostituzione edilizia, intesi come demolizione e ricostruzione di volumi edifici esistenti, non assimilabili alla ristrutturazione edilizia eseguiti anche contestuale incremento volumetrico di volume, calcolato nel rispetto e nei limiti di quanto espressamente previsto dagli strumenti comunali di pianificazione urbanistica e dal Regolamento edilizio, con diversa sagoma, articolazione, collocazione e destinazione d’uso, a condizione che non si determini modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale e che non si renda necessario alcun intervento di adeguamento sulle delle opere di urbanizzazione. Ove riguardanti immobili sottoposti ai vincoli di cui al Codice, gli interventi di demolizione e ricostruzione di cui alla lettera h), punto 2, comportanti modifiche alla sagoma preesistente, costituiscono interventi di sostituzione edilizia ancorché eseguiti senza contestuale incremento di volume; 32 In sostanza la legge regionale si è adeguata alla legge “del fare”, ampliando il concetto di ristrutturazione che oggi ammette la demolizione di un volume, il suo spostamento sul lotto e la sua ricostruzione con assetto planivolumetrico diverso; in tal modo la ristrutturazione edilizia in Toscana è andata a coincidere con la categoria di intervento della sostituzione edilizia così come disciplinata precedentemente, categoria di intervento che esiste solo in questa regione. Pertanto il legislatore regionale ha dovuto rivedere ed ampliare il concetto di sostituzione edilizia per diversificarlo dalla categoria di intervento della ristrutturazione edilizia e lo ha fatto diversificando i due interventi attraverso l’incremento volumetrico, salvo l’area a vincolo dove lo ha diversificato attraverso il mancato rispetto della sagoma. Si sottolinea che la legge 65/2014 rafforzi il rigore applicativo in materia di esclusione degli interventi sulle opere di urbanizzazione, affermando che in sede di intervento di sostituzione edilizia, sono inibiti interventi anche di solo adeguamento delle opere di urbanizzazione. Pertanto si rende necessaria la massima attenzione ove in sede di interventi di sostituzione edilizia, si dovessero rendere necessari interventi di adeguamento delle opere di urbanizzazione (viabilità, sistema fognario, idrico, gas, elettrico, ecc. )

DIFFERENZE FRA LE DEFINIZIONI NOVELLATE DI SOSTITUZIONE EDILIZIA E RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA RICOSTRUTTIVA FUORI SAGOMA

DIFFERENZE FRA LE DEFINIZIONI NOVELLATE DI SOSTITUZIONE EDILIZIA E RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA RICOSTRUTTIVA FUORI SAGOMA SOSTITUZIONE EDILIZIA 33 RISTRUTTURAZIONE ricostruttiva AREE A VINCOLO AREE NON A VINCOLO Demolizione e ricostruzione a parità di volume con sagoma diversa demolizione ricostruzione incremento volumetrico e con AREE A VINCOLO Demolizione e ricostruzione a parità di volume con stessa sagoma AREE NON A VINCOLO Demolizione e ricostruzione a parità di volume con diversa sagoma Possibilità di intervento su più edifici Possibilità di intervento su un unico edificio Si attua sempre con il Permesso di Costruire Si attua in linea principale con il p. d. c. , è ammessa facoltivamente la SCIA - (no zona A) Ammessa nelle aree a vincolo di cui al Codice dei Beni culturali-paesaggistici Non ammessa “fuori sagoma” nelle aree a vincolo di cui al Codice E’ ammesso espressamente il contestuale incremento volumetrico Non è mai ammesso espressamente contestuale incremento volumetrico il § In entrambi gli interventi è sempre ammesso lo spostamento degli edifici demoliti; § In entrambi gli interventi assenza di interventi sulle opere di urbanizzazione, nemmeno di adeguamento altrimenti si ricade in ristrutturazione urbanistica

LA RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA FUORI SAGOMA – IL RISPETTO DELLE DISTANZE DAI CONFINI E DAI

LA RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA FUORI SAGOMA – IL RISPETTO DELLE DISTANZE DAI CONFINI E DAI FABBRICATI. 34 LA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO, sez. VI del 11. 09. 2013 n. 4501 Quando l’attività edilizia assentita determini un’alterazione della sagoma dell’edificio, stante la rilevanza edilizia delle opere, è indubbio che ci si trovi di fronte ad un significativo mutamento della preesistente costruzione, con una parziale costruzione “nuova” in senso tecnico. Ne discende che le nuove opere così realizzate, in ragione della loro rilevanza, sono sottoposte all’obbligo del rispetto delle distanze minime dai confini previste dagli strumenti urbanistici vigenti. La distanza va calcolata con riferimento ad ogni punto dei fabbricati e non alle sole parti che si fronteggiano. La giurisprudenza in materia di fabbricati, esempio Consiglio di sez. II, 11. 10. 2004, n. 10705 rispetto delle distanze dai confini di proprietà e dai Stato, sez. IV, 12. 07. 2002, n. 3929 e TAR Lazio, afferma: DISTANZA DAI CONFINI DI PROPRIETA’ DISTANZA DAI FABBRICATI Profilo civilistico Profilo pubblicistico Derogabile con accordo fra privati Inderogabile applicabile fabbricati stesso proprietario

Art. 78 L. R. 1/2005 134 L. R. 65/2014 - Trasformazioni urbanistiche ed edilizie

Art. 78 L. R. 1/2005 134 L. R. 65/2014 - Trasformazioni urbanistiche ed edilizie soggette a permesso di costruire – sono rappresentate in colore rosso le pari di nuovo inserimento, in giallo barrato le parte eliminate ed in blù le parti invariate m) le piscine nonché gli impianti sportivi incidenti sulle risorse essenziali del territorio. Tra le novità della nuova legge regionale, vi è quella di aver superato il concetto di pertinenza quale presupposto per qualificare l’assoggettamento sempre al titolo minore della S. C. I. A. e non a quello superiore del permesso di costruire, bensì di identificare le opere da sottoporsi a quest’ultimo, secondo il concetto generale che vi rientra tutto ciò che costituisce trasformazione urbanistica permanente, in grado di incidere sulle risorse essenziali del territorio. E’ proprio in relazione a questo concetto, che il legislatore regionale intende ora sottoporre le piscine e gli impianti sportivi al titolo del permesso di costruire, ove questi interventi in relazione allo specifico contesto territoriale in cui si inseriscono siano in grado di incidere sulle risorse essenziali del territorio. Secondo questo indirizzo sarà sicuramente sottoposta al titolo del permesso di costruire la realizzazione di una piscina o un impianto sportivo privato che viene realizzato in un’area non edificata ma con superficie a terreno naturale. Ove diversamente, la piscina o l’impianto sportivo privato venga realizzato su un’area di pertinenza di un fabbricato, costituita da resede già trasformato con opere edilizie ad esempio con sistemazioni esterne quali pavimentazioni è da ritenersi che tale intervento sia assentibile ancora ad oggi con il titolo auto-dichiarato (S. C. I. A. ), in quanto tale intervento non costituisce nuova opera e trasformazione urbanistica permanente del territorio, tale da incidere sulle risorse essenziali del territorio. 35

Ordine ingegneri Provincia di Firenze La L. R. T. n. 65/2014 Il nuovo quadro

Ordine ingegneri Provincia di Firenze La L. R. T. n. 65/2014 Il nuovo quadro normativo in Toscana in materia edilizia relatore: Claudio BELCARI Opere ed interventi soggetti a S. C. I. A. Art. 135 della L. R. 65/2014 36

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Ordine ingegneri Provincia di Firenze La L. R. T. n. 65/2014 Il nuovo quadro normativo in Toscana in materia edilizia relatore: Claudio BELCARI Art. 79 L. R. 1/2005 135 L. R. 65/2014 - Opere ed interventi soggetti a S. C. I. A. - sono rappresentate in colore rosso le pari di nuovo inserimento, in giallo barrato le parte eliminate ed in blù le parti invariate 1. Sono soggetti a SCIA: a) gli interventi di cui all’articolo 78, comma 1, qualora siano specificamente disciplinati dal regolamento urbanistico di cui all’articolo 55, dai piani attuativi comunque denominati, laddove tali strumenti contengano precise disposizioni planivolumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata in base al comma 4; E’ stata eliminata la possibilità di applicare la S. C. I. A. , per interventi di nuova costruzione oggetto di disciplina urbanistica e compresi in piani attuativi, ove gli stessi contengano dettagli circa precise disposizioni planivolumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia espressamente dichiarata da esplicita attestazione del comune da rendersi in sede di approvazione. Tuttavia in forma transitoria è ammessa l’applicazione della S. C. I. A. per tale fattispecie di opere di nuova costruzione, in relazione alle disposizioni di cui all’art. 242 della L. R. 65/2014, qualora specificamente disciplinati da disposizioni planivolumetriche, tipologiche e costruttive contenute: a) nel regolamento urbanistico vigente alla data di entrata in vigore della presente legge; b) in piani attuativi, comunque denominati, già adottati o approvati alla data di entrata in vigore della presente legge. ” 37

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Ordine ingegneri Provincia di Firenze La L. R. T. n. 65/2014 Il nuovo quadro normativo in Toscana in materia edilizia relatore: Claudio BELCARI 1. Sono soggetti a SCIA: a) gli interventi di cui all’articolo 78, comma 1, qualora siano specificamente disciplinati dal regolamento urbanistico di cui all’articolo 55, dai piani attuativi comunque denominati, laddove tali strumenti contengano precise disposizioni planivolumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata in base al comma 4; Quindi, anche ove alla data di entrata in vigore della legge, siano semplicemente adottati dal Consiglio Comunale, piani attuativi dove in sede di approvazione è stata espressamente dichiarata ed attestata la sussistenza di un piano di dettaglio ai sensi dei contenuti di cui all’art. 79 comma 1 della L. R. 1/2005, l’attuazione potrà avvenire ancora ad oggi con titoli edilizi auto-dichiarati (S. C. I. A. ). La regione Toscana, con l’eliminazione del suddetto comma, rinuncia pertanto ad una forma di semplificazione prevista in passato, che tutto sommato appariva positiva e ragionevole. Infatti in presenza di un piano attuativo che preveda specifiche progettuali di dettaglio degli edifici, quindi ubicazione piante, sezioni e prospetti regolarmente dimensionati, ivi compreso le indicazioni dei materiali, ottenendo tutti i pareri di competenza ivi compreso quello della Commissione Edilizia Comunale e le approvazioni degli uffici e del Consiglio/Giunta, era ragionevole pensare che non residuassero margini di discrezionalità applicativa, al punto che la realizzazione del singolo fabbricato poteva essere rimessa al titolo auto-dichiarato. Infatti, in questi casi concretamente si aveva una rappresentazione progettuale di dettaglio degli elaborati tecnici del piano attuativo precisamente identica nei contenuti e nella stessa scala di rappresentazione degli elaborati che andavano a costituire la documentazione progettuale del titolo edilizio, che viene allegata alla convenzione urbanistica. 38

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Ordine ingegneri Provincia di Firenze La L. R. T. n. 65/2014 Il nuovo quadro normativo in Toscana in materia edilizia relatore: Claudio BELCARI 39 1. Sono soggetti a SCIA: a) gli interventi di cui all’articolo 78, comma 1, qualora siano specificamente disciplinati dal regolamento urbanistico di cui all’articolo 55, dai piani attuativi comunque denominati, laddove tali strumenti contengano precise disposizioni planivolumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata in base al comma 4; Si rileva inoltre che l’eliminazione di questa modalità di semplificazione, che ci costringe ad oggi in Toscana a non poter più utilizzare il titolo auto-dichiarato, ma di dover obbligatoriamente utilizzare il permesso di costruire, si pone anche in chiaro contrasto la legge Statale. Infatti il legislatore statale mantiene la possibilità di applicare il titolo autodichiarato per la realizzazione di interventi di nuova costruzione compresi all’interno di piani attuativi, così come previsto dall’art. 22, comma 3, lettera b), del D. P. R. 380/2001 e ss. mm. ii. , che letteralmente cita: “In alternativa al permesso di costruire, possono essere realizzati mediante denuncia di inizio attività: […] b) gli interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica qualora siano disciplinati da piani attuativi comunque denominati, ivi compresi gli accordi negoziali aventi valore di piano attuativo, che contengano precise disposizioni planovolumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal competente organo comunale in sede di approvazione degli stessi piani o di ricognizione di quelli vigenti…. ”

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Ordine ingegneri Provincia di Firenze La L. R. T. n. 65/2014 Il nuovo quadro normativo in Toscana in materia edilizia relatore: Claudio BELCARI LE NOVITA’ DELLA L. R. n° 65/2014 – Opere sottoposte a S. C. I. A Art. 79 L. R. 1/2005 135 L. R. 65/2014 - Opere ed interventi soggetti a S. C. I. A. - sono rappresentate in colore rosso le pari di nuovo inserimento, in giallo barrato le parte eliminate ed in blù le parti invariate c b) fermo restando quanto previsto dall’articolo 136, comma 2, lettera g), i mutamenti di destinazione d’uso degli immobili, edifici ed aree, eseguiti anche in assenza di opere edilizie, nei casi individuati dalla disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni di cui all’articolo 58 98; La novità sostanziale della riscrittura della suddetta norma, si riscontra nell’eliminazione della parola “anche” che precede la frase “in assenza di opere edilizie”, ciò significa che tale fattispecie ad oggi si limita oggi unicamente alla disciplina del cambio di destinazione d’uso in assenza di opere edilizie. Il comma suddetto introduce una precisazione nella parte iniziale della frase, facendo salvo quanto previsto dall’art. 136, comma 2, lettera g), dove si disciplina nell’ambito del regime dell’attività edilizia libera la possibilità di effettuare tutti i cambi di destinazione che non riguardino: destinazioni d’uso residenziali, opere di ristrutturazione penalmente rilevanti disciplinate dall’art. 10, comma 1, lettera c) del D. P. R. 380/2001 (cambi di destinazione d’uso in zona “A”), modifiche della superficie coperta preesistente, degli interventi comportanti l’introduzione della destinazione d’uso residenziale ed interventi riguardanti immobili per i quali non siano consentiti interventi eccedenti la categoria del restauro e risanamento conservativo. 40

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Ordine ingegneri Provincia di Firenze La L. R. T. n. 65/2014 Il nuovo quadro normativo in Toscana in materia edilizia relatore: Claudio BELCARI 41 LE NOVITA’ DELLA L. R. n° 65/2014 – Opere sottoposte a SCIA Art. 79 L. R. 1/2005 135 L. R. 65/2014 - Opere ed interventi soggetti a S. C. I. A. - sono rappresentate in colore rosso le pari di nuovo inserimento, in giallo barrato le parte eliminate ed in blù le parti invariate c b) fermo restando quanto previsto dall’articolo 136, comma 2, lettera g), i mutamenti di destinazione d’uso degli immobili, edifici ed aree, eseguiti anche in assenza di opere edilizie, nei casi individuati dalla disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni di cui all’articolo 58 98; Pertanto nella fattispecie di opere relative al cambio di destinazione disciplinate dal suddetto comma, tenuto conto dell’assenza di opere edilizie casistiche di impedimento dei cambi d’uso ammessi nel regime dell’attività libera, soprarichiamati, appare rientrare unicamente: d’uso, e della edilizia Ø i cambi di destinazione d’uso senza opere, relativamente a tutte le destinazioni d’uso, relativamente ad immobili ubicati in zona “A” (centri storici o equipollenti); Ø i cambi di destinazione d’uso senza opere, in tutte le zone urbanistiche, limitatamente ai cambi d’uso che vanno verso la destinazione residenziale. Ad esempio il cambio d’uso di un locale direzionale che in assenza di opere viene utilizzato a civile abitazione Ø i cambi di destinazione d’uso che riguardino immobili sui quali sono consentiti interventi limititati al restauro e risanamento conservativo

Art. 79 L. R. 1/2005 135 L. R. 65/2014 - Opere ed interventi soggetti

Art. 79 L. R. 1/2005 135 L. R. 65/2014 - Opere ed interventi soggetti a S. C. I. A. sono rappresentate in colore rosso le pari di nuovo inserimento, in giallo barrato le parte eliminate ed in blù le parti invariate in verde la parte aggiunta dalla L. R. 65/2014 rispetto al 380/2001 1. Sono soggetti a SCIA: […] b) fermo restando quanto previsto dall’art. 136, comma 2, lettera a) gli "interventi di manutenzione straordinaria", le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari la volumetria complessiva degli edifici e la sagoma e non comportino modifiche delle destinazioni di uso. Nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva e la sagoma degli edifici e si mantenga l'originaria destinazione d'uso; ” La modifica appare chiara, nella prima parte si elimina il divieto di alterare volumi e superfici delle singole unità immobiliari che non consentiva il frazionamento o l’accorpamento delle stesse, inserendo invece l’impedimento di variare la volumetria complessiva dell’edificio e la Toscana ha aggiunto il rispetto della sagoma. La seconda parte è totalmente di nuovo inserimento e riguarda la possibilità estensiva di effettuare accorpamenti e frazionamenti delle unità immobiliari e quindi di determinare un incremento di carico urbanistico, alla sola condizione di non modificare la volumetria complessiva dell’edificio e mantenerne la destinazione d’uso.

1. Sono soggetti a SCIA: […] b) fermo restando quanto previsto dall’art. 136, comma

1. Sono soggetti a SCIA: […] b) fermo restando quanto previsto dall’art. 136, comma 2, lettera a) gli "interventi di manutenzione straordinaria", le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienicosanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari la volumetria complessiva degli edifici e la sagoma e non comportino modifiche delle destinazioni di uso. Nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva e la sagoma degli edifici e si mantenga l'originaria destinazione d'uso; ” L’unica modifica apportata dalla L. R. n° 65/2014 alla legge nazionale consiste nel fatto che il legislatore regionale ha voluto giustamente precisare che l’intervento di manutenzione straordinaria novellato, non solo non deve modificare la volumetria complessiva dell’edificio ma non deve nemmeno alterare la sagoma dell’edificio. La definizione della categoria di intervento della manutenzione straordinaria, dall’epoca della sua istituzione, avvenuta con l’art. 31 della L. n° 457/1978 (oltre 35 anni fa), non aveva subito alcuna modifica. Il concetto sostanziale che caratterizzava questa fattispecie di opere edilizie, era quello di costituire un intervento di tipo puntuale e localizzato anche con carattere strutturale, ma che non poteva alterare volumi e superfici delle singole unità immobiliari che quindi non potevano essere frazionate o accorpate. La manutenzione straordinaria per propria specifica definizione, in maniera chiara ed oggettiva, non consentiva mai l’incremento del carico urbanistico mediante frazionamento ed aumento delle unità immobiliari che configurava invece categorie di intervento superiori (restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione). 43

1. Sono soggetti a SCIA: […] b) fermo restando quanto previsto dall’art. 136, comma

1. Sono soggetti a SCIA: […] b) fermo restando quanto previsto dall’art. 136, comma 2, lettera a) gli "interventi di manutenzione straordinaria", le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienicosanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari la volumetria complessiva degli edifici e la sagoma e non comportino modifiche delle destinazioni di uso. Nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva e la sagoma degli edifici e si mantenga l'originaria destinazione d'uso; ” La nuova definizione del concetto di manutenzione straordinaria, consente di effettuare non solo un intervento di accorpamento delle unità immobiliari, bensì un frazionamento delle stesse in più unità, determinando quindi un incremento di carico urbanistico, potenzialmente anche rilevante. In relazione alla nuova definizione di manutenzione straordinaria largamente estensiva rispetto all’originaria, si dovranno stabilire concretamente i nuovi elementi che la differenziano dalle categorie di intervento superiori, quelle di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia. In tal senso, si ritiene in generale che la differenziazione si concretizzi nel fatto che anche il nuovo concetto di “manutenzione straordinaria”, non può mai configurare un “insieme sistematico di opere”, ne sostanziali modifiche dell’aspetto esteriore dell’edificio, perché queste costituiscono peculiarità delle categorie di intervento superiori (restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia). Infatti i termini “insieme sistematico di opere”, lo troviamo scritto nella definizione del restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia pur con diverse finalità. 44

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Ordine ingegneri Provincia di Firenze La L. R. T. n. 65/2014 Il nuovo quadro normativo in Toscana in materia edilizia relatore: Claudio BELCARI Art. 79 L. R. 1/2005 135 L. R. 65/2014 - Opere ed interventi soggetti a S. C. I. A. sono rappresentate in colore rosso le pari di nuovo inserimento, in giallo barrato le parte eliminate ed in blù le parti invariate d) fermo restando quanto previsto dall’articolo 136, comma 2, lettera d g), gli interventi di ristrutturazione edilizia conservativa, ossia quelli rivolti a trasformare l’organismo edilizio mediante un insieme sistematico di opere non comportanti la demolizione del medesimo ma che possono comunque portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, l’eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti. Tali interventi comprendono altresì: 1) demolizioni con fedele ricostruzione degli edifici, intendendo per fedele ricostruzione quella realizzata con gli stessi materiali o con materiali analoghi prescritti dagli atti di cui all’articolo 52 oppure dal regolamento edilizio, nonché nella stessa collocazione e con lo stesso ingombro planivolumetrico, fatte salve esclusivamente le innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica; Quanto sopra indicato, costituisce una novità rilevante della L. R. n. 65/2014, quella di ammettere in linea principale nel regime semplificato del titolo auto-dichiarato relativo alla S. C. I. A. , unicamente gli interventi di ristrutturazione edilizia conservativa, ossia quelli che non prevedono la demolizione dell’organismo edilizio. Tutti gli interventi di ristrutturazione ricostruttiva con demolizione e ricostruzione anche “fedele”, prevedono in linea principale il titolo edilizio del permesso di costruire. 45

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Ordine ingegneri Provincia di Firenze La L. R. T. n. 65/2014 Il nuovo quadro normativo in Toscana in materia edilizia relatore: Claudio BELCARI d) fermo restando quanto previsto dall’articolo 136, comma 2, lettera d g), gli interventi di ristrutturazione edilizia conservativa, ossia quelli rivolti a trasformare l’organismo edilizio mediante un insieme sistematico di opere non comportanti la demolizione del medesimo ma che possono comunque portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, l’eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti. Tali interventi comprendono altresì: 1) demolizioni con fedele ricostruzione degli edifici, intendendo per fedele ricostruzione quella realizzata con gli stessi materiali o con materiali analoghi prescritti dagli atti di cui all’articolo 52 oppure dal regolamento edilizio, nonché nella stessa collocazione e con lo stesso ingombro planivolumetrico, fatte salve esclusivamente le innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica; Pertanto risultano stralciate dalla categoria di opere ammesse con procedura obbligatoria della S. C. I. A. , tutti gli interventi di demolizione e fedele ricostruzione, che oggi, sono assoggettati al titolo superiore rilasciato in forma espressa dall’amministrazione comunale, relativo al permesso di costruire. Per queste opere, di ristrutturazione conservativa è comunque sempre possibile richiedere, facoltativamente in alternativa alla S. C. I. A. , il titolo relativo al permesso di costruire. Caratteristica fondamentale delle nuove disposizioni in materia di titoli edilizi è quello di non stabilire più l’obbligatorietà del titolo, prevista solo per specifiche opere, ma di consentire l’alternativa facoltativa e reciproca fra permesso di costruire e S. C. I. A. e viceversa. 46

Art. 79 L. R. 1/2005 135 L. R. 65/2014 - Opere ed interventi soggetti

Art. 79 L. R. 1/2005 135 L. R. 65/2014 - Opere ed interventi soggetti a S. C. I. A. - sono rappresentate in colore rosso le pari di nuovo inserimento, in giallo barrato le parte eliminate ed in blù le parti invariate e) gli interventi pertinenziali che comportano la realizzazione, all’interno del resede di riferimento o in aderenza all’edificio principale, di un volume aggiuntivo non superiore al 20 per cento del volume dell’edificio principale medesimo, calcolato nel rispetto degli strumenti comunali di pianificazione urbanistica e del regolamento edilizio, ivi compresa la demolizione di volumi secondari facenti parte di un medesimo organismo edilizio e la loro ricostruzione, ancorché in diversa collocazione, all’interno del resede di riferimento. Tali interventi comprendono anche la realizzazione di volumi tecnici sulla copertura dell’edificio principale. Non sono computati ai fini dell’applicazione degli indici di fabbricabilità fondiaria e territoriale gli interventi consistenti nella realizzazione di autorimesse pertinenziali all’interno del perimetro dei centri abitati come definitodall’articolo 55, comma 2, lettera b). Al comma precedente, in perfetta sintonia con la legge statale, D. P. R. 380/2001, si mantiene la possibilità di effettuare con S. C. I. A. interventi di opere pertinenziali ad edificio principale, nel resede dello stesso, anche con volume aggiuntivo nel limite del 20% in termini percentuali aggiuntivi in rapporto al volume dello stesso fabbricato principale. Appare positivo in termini anche di chiarimento e di certezza del diritto, la precisazione di nuovo inserimento, che tale volume aggiuntivo può stare in aderenza all’edificio principale. Secondo il regime normativo previgente, quest’ultimo aspetto non era scontato e lasciava spazi interpretativi soprattutto in presenza di edifici con valenza storica, tipologica sui quali non erano ammesse alcune addizioni volumetriche, in quanto in grado di snaturare anche parzialmente la valenza del fabbricato. 47

Art. 79 L. R. 1/2005 135 L. R. 65/2014 - Opere ed interventi soggetti

Art. 79 L. R. 1/2005 135 L. R. 65/2014 - Opere ed interventi soggetti a S. C. I. A. sono rappresentate in colore rosso le pari di nuovo inserimento, in giallo barrato le parte eliminate ed in blù le parti invariate e) gli interventi pertinenziali che comportano la realizzazione, all’interno del resede di riferimento o in aderenza all’edificio principale, di un volume aggiuntivo non superiore al 20 per cento del volume dell’edificio principale medesimo, calcolato nel rispetto degli strumenti comunali di pianificazione urbanistica e del regolamento edilizio, ivi compresa la demolizione di volumi secondari facenti parte di un medesimo organismo edilizio e la loro ricostruzione, ancorché in diversa collocazione, all’interno del resede di riferimento. Tali interventi comprendono anche la realizzazione di volumi tecnici sulla copertura dell’edificio principale. Non sono computati ai fini dell’applicazione degli indici di fabbricabilità fondiaria e territoriale gli interventi consistenti nella realizzazione di autorimesse pertinenziali all’interno del perimetro dei centri abitati come definitodall’articolo 55, comma 2, lettera b). Altra precisazione importante che introduce la parte aggiunta dalla normativa è che la verifica della percentuale volumetrica del 20% in rapporto all’edificio principale è effettuata non in termini fisici, ma come appare più logico secondo il conteggio volumetrico stabilito dagli strumenti comunali di pianificazione urbanistica e dal regolamento edilizio. Interessante appare anche la parte di nuovo inserimento relativa alla possibilità di effettuare la realizzazione di volumi tecnici sulla copertura dell’edificio principale; ciò appare giusto in quanto questo opera nell’indirizzo generale di cercare di ridurre il consumo di suolo. 48

IL NUOVO QUADRO DEI TITOLI EDILIZI DELLA L. R. 65/2014 Opere sottoposte obbligatoriamente al

IL NUOVO QUADRO DEI TITOLI EDILIZI DELLA L. R. 65/2014 Opere sottoposte obbligatoriamente al Permesso di Costruire - Nuova edificazione - Manufatti o mezzi mobili per usi diversi Opere di urbanizzazione primaria e secondaria - Infrastrutture ed impianti anche per pubblici servizi con trasformazione in via permanente di suolo inedificato - Depositi merci o materiali per la realizzazione d’impianti per attività produttive all’aperto che comporti l’esecuzione di lavori con trasformazione permanente del suolo - Ristrutturazione urbanistica - Sostituzione edilizia - Piscine ed impianti sportivi che incidono sulle risorse essenziali del territorio, salva l’ipotesi di utilizzo della S. C. I. A. ove non incidenti sulle risorse essenziali del territorio Opere per le quali può essere utilizzato facoltativamente il P. d. C. o la S. C. I. A. Opere sottoposte obbligatoriamente alla S. C. I. A. P. d. C. con alternativa SCIA - Cambi d’uso in assenza -Addizioni volumetriche agli edifici esistenti - Interventi di ristrutturazione edilizia ricostruttiva - Interventi di demolizione e fedele ricostruzione con stessi materiali o analoghi Interventi di demolizione e contestuale ricostruzione a parità volumetrica e sagoma diversa Interventi di demolizione e ricostruzione su immobili sottoposti ai vincoli di cui al codice a parità volumetrica stessa sagoma - Il ripristino di edifici o parti essi, crollati o demoliti senza modifica di sagoma in area a vincolo codice SCIA con alternativa P. d. C. Interventi di restauro e risanamento conservativo - Interventi di ristrutturazione edilizia conservativa - Interventi pertinenziali - di opere, salvo quelli in Attività Edilizia Libera - Demolizioni di edifici non contestuali a ricostruzione - Occupazioni di suolo senza trasformazione permanente -Interventi di manutenzione straordinaria con opere strutturali - Installazione di serre e manufatti aziendali Installazione di manufatti per l’attività agricola amatoriale Installazione di manufatti per l’attività venatoria - Opere individuate dal piano antincendi boschivi 49

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Ordine ingegneri Provincia di Firenze La L. R. T. n. 65/2014 Il nuovo quadro normativo in Toscana in materia edilizia relatore: Claudio BELCARI Attività Edilizia libera Art. 136 della L. R. 65/2014 50

LE NOVITA’ IN MATERIA DI ATTIVITA’ EDILIZIA LIBERA 51 La “manutenzione straordinaria” novellata che

LE NOVITA’ IN MATERIA DI ATTIVITA’ EDILIZIA LIBERA 51 La “manutenzione straordinaria” novellata che consente il frazionamento o l’accorpamento con aumento delle unità immobiliari, in assenza di opere strutturali è sottoposta al regime dell’ “attività edilizia libera” La legge n° 164/2014 “sblocca Italia”, art. 17 comma 1, lett. c), punto 1, ha modificato il D. P. R. 380, art. 6 (L), disciplinante l’attività edilizia libera, in particolare il comma 2, lettera a), relativo alla manutenzione straordinaria rientrante in tale regime. La L. R. 65 ha recepito le norme sovraordinate della legge nazionale, introducendo lievi modifiche, rispetto alle stesse. Riportiamo a seguire in sovrapposto il testo previgente art. 80 della L. R. 1/2005 ed il vigente art. 136 della L. R. 65/2014 che disciplinano la categoria di intervento della manutenzione straordinaria che rientra nell’attività edilizia libera, dove in blù è rappresentata la parte invariata, in rosso quella di nuovo inserimento e giallo barrata la parte stralciata: “Gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all’art. 135 79, comma 2 lettera b), ivi compresa l’apertura di porte interne e la modifica lo spostamento di pareti interne, nonché le opere e le modifiche necessarie per realizzare ed integrare i servizi igienico sanitari e tecnologici, o per determinare il frazionamento o l’accorpamento delle unità immobiliari, sempre che tali interventi non riguardino le parti strutturali dell’edificio, non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari, non comportino modifiche della destinazione d’uso né aumento del numero delle medesime”

La “manutenzione straordinaria” novellata che consente il frazionamento o l’accorpamento con aumento delle unità

La “manutenzione straordinaria” novellata che consente il frazionamento o l’accorpamento con aumento delle unità immobiliari, in assenza di opere strutturali è sottoposta al regime dell’ “attività edilizia libera” “Gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all’art. 135 79, comma 2 lettera b), ivi compresa l’apertura di porte interne e la modifica lo spostamento di pareti interne, nonché le opere e le modifiche necessarie per realizzare ed integrare i servizi igienico sanitari e tecnologici, o per determinare il frazionamento o l’accorpamento delle unità immobiliari, sempre che tali interventi non riguardino le parti strutturali dell’edificio, non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari, non comportino modifiche della destinazione d’uso né aumento del numero delle medesime” Il legislatore regionale, in coerenza con la nuova definizione di “manutenzione straordinaria” indicata nelle opere sottoposte a S. C. I. A. (art. 135 comma 2 lettera b) della L. R. 65/2014), che può determinare il frazionamento o l’accorpamento delle unità immobiliari, modifica l’art. 136 comma 2 lettera a) che disciplina l’intervento di manutenzione straordinaria sottoposto al regime dell’ attività edilizia libera, eliminandone le originarie limitazioni. Tutte le opere di manutenzione straordinaria, che secondo la nuova definizione possono determinare il frazionamento delle unità immobiliari e quindi l’incremento del carico urbanistico, in assenza di opere strutturali rientrano fra le opere di “attività edilizia libera” e sono sottoposte alla comunicazione dell’avente titolo, corredata della relazione asseverata di un tecnico abilitato; in precedenza in Toscana erano sottoposte a SCIA. La condizione determinante, per rientrare nella procedura della comunicazione prevista nell’attività edilizia libera è quella che l’intervento non riguardi parti strutturali dell’edificio, in quest’ultimo caso l’intervento di manutenzione straordinaria, viene sottoposto al titolo edilizio superiore della S. C. I. A. . 52

I DIVERSI TITOLI ABILITATIVI RELATIVI ALLE MODIFICHE INTERNE ALLE UNITA’ IMMOBILIARI, AD USO RESIDENZIALE

I DIVERSI TITOLI ABILITATIVI RELATIVI ALLE MODIFICHE INTERNE ALLE UNITA’ IMMOBILIARI, AD USO RESIDENZIALE MODIFICHE INTERNE SOTTOPOSTE AD ATTIVITA’ LIBERA Categoria “MANUTENZIONE STRAORDINARIA” Attività di modifica di pareti interne, apertura e chiusura di porte, realizzazione di bagni o volumi tecnici, frazionamento o accorpamento u. i. Assenza di interventi su parti strutturali dell’edificio, sottoposti a denuncia sismica e modifiche prospettiche 53 MODIFICHE INTERNE SOTTOPOSTE A SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA’ (S. C. I. A. ) Categoria “MANUTENZIONE Categoria “RESTAURO e RISANAMENTO CONSERVATIVO” Attività di modifica di pareti interne, apertura e chiusura di porte, realizzazione di bagni o volumi tecnici interni frazionamento o accorpamento u. i. Attività di realizzazione di modifiche interne in genere, senza limitazioni STRAORDINARIA” Interventi su parti strutturali dell’edificio, sottoposti a denuncia sismica, ma assenza di insieme sistematico di opere e di riorganizzazione funzionale dell’abitazione Riorganizzazione degli spazi interni, dal punto di vista funzionale, con possibilità di effettuare, frazionamenti e/o accorpamenti di u. i. e contestuali piccole modifiche ai prospetti, ad esempio per apertura e chiusura di apertura esterne, realizzazione pensiline ecc.

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Ordine ingegneri Provincia di Firenze La L. R. T. n. 65/2014 Il nuovo quadro normativo in Toscana in materia edilizia relatore: Claudio BELCARI ATTIVITA’ EDILIZIA LIBERA - LE NOVITA’ DELLA L. R. T. 65/2014 RELATIVAMENTE AD EDIFICI ADIBITI AD USO NON RESIDENZIALE L. R. 65/2014, art. 136 comma 2 lettera “g” “Attività edilizia libera” La legge regionale n° 65 recepisce con modifiche il D. P. R. 380 modificato dal L. n. 134/2012 e recentemente dalla legge “sblocca-Italia” (ha escluso gli interventi strutturali) ed all’art. 136, comma 2 ed introduce per la prima volta, in maniera completamente nuova la disciplina dell’attività edilizia libera per quanto riguarda i fabbricati adibiti ad un uso di esercizio d’impresa, introducendo anche elementi di chiarezza L. R. 65/2014, art. 136 comma 2 lettera “g” “Attività edilizia libera” […] g) le modifiche interne di carattere edilizio da eseguirsi negli organismi edilizi con destinazione d’uso non residenziale, ancorché comportanti mutamento della destinazione d’uso sempre che tali modifiche non riguardino le parti strutturali dell’edificio e, comunque, con esclusione: 1) degli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all’articolo 10, comma 1, lettera c), del d. p. r. 380/2001; 2) degli interventi comportanti modifiche alla superficie coperta preesistente; 3) degli interventi comportanti l’introduzione della destinazione d’uso residenziale; 4) degli interventi riguardanti immobili per i quali non sono consentiti interventi eccedenti la categoria del restauro e risanamento conservativo, come definita dall’articolo 135, comma 2, lettera c). 54

L. R. 65/2014, art. 136 comma 2 lettera “g” “Attività edilizia libera” […] g)

L. R. 65/2014, art. 136 comma 2 lettera “g” “Attività edilizia libera” […] g) le modifiche interne di carattere edilizio da eseguirsi negli organismi edilizi con destinazione d’uso non residenziale, ancorché comportanti mutamento della destinazione d’uso sempre che tali modifiche non riguardino le parti strutturali dell’edificio e, comunque, con esclusione: esclusione 1) degli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all’articolo 10, comma 1, lettera c), del d. p. r. 380/2001; Il legislatore regionale, nel recepimento puntuale dei contenuti sostanziali della legge nazionale, con particolare riferimento all’esclusione nella fattispecie di interventi di carattere strutturale, strutturale introduce ulteriori elementi di semplificazione e chiarezza. Infatti per quanto attiene alla destinazione “esercizio di impresa”, stabilisce che è da intendersi tutte le destinazioni d’uso, nel senso più generale ed omnicomprensivo, con la sola esclusione della destinazione d’uso residenziale ed a seguire stabilisce inoltre l’esclusione da tale fattispecie, di alcune opere e precisamente: 1) Tutti gli interventi edilizi su fabbricati esistenti, che configurino opere penalmente rilevanti, tali da rientrare nella fattispecie definita dalla legge statale, D. P. R. 380/2001, art. 10, comma 1, lettera c). L’esclusione dall’attività edilizia libera, delle opere penalmente rilevanti appare giusta sotto il profilo giuridico, in quanto un’opera giuridicamente liberalizzata sotto il profilo sostanziale del procedimento, qualificabile di “manutenzione straordinaria” e sottoposta a semplice comunicazione, non può essere un intervento edilizio sottoposto al regime penale in caso di assenza di comunicazione o nel caso di realizzazione in difformità dalla stessa. Tale disposizione, di cui D. P. R. 380/2001, art. 10, comma 1, lettera c) peraltro è stata oggetto di modifica proprio per effetto della legge “sblocca- Italia”, che coerentemente con la nuova definizione della manutenzione straordinaria, ha escluso dalle opere penalmente rilevanti, gli interventi di ristrutturazione edilizia comportanti incremento di unità immobiliari. Quanto sopra, afferma implicitamente che per rientrare nel regime dell’attività edilizia libera deve trattarsi di opere edilizie non penalmente rilevanti, fra le quali rientra il frazionamento di una unità immobiliare in assenza di opere di modifica esterna

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Ordine ingegneri Provincia di Firenze La L. R. T. n. 65/2014 Il nuovo quadro normativo in Toscana in materia edilizia relatore: Claudio BELCARI focus sulle opere sottoposte al regime penale, non ammesse nel regime dell’attività edilizia libera 56

LEGGE “DEL FARE” e “SBLOCCA-ITALIA” – AMPLIAMENTO FATTISPECIE DELLE OPERE NON PENALMENTE RILEVANTI D.

LEGGE “DEL FARE” e “SBLOCCA-ITALIA” – AMPLIAMENTO FATTISPECIE DELLE OPERE NON PENALMENTE RILEVANTI D. P. R. 380/2001 - Art. 10 (L) comma 1 lettera c) - Interventi di ristrutturazione edilizia “pesanti” sottoposti al titolo D. I. A. alternativo al P. d. C. e penalmente rilevanti (caso di sanatoria occorre p. d. c e non attest. di confor. ) Riportiamo la disposizione normativa in stato “sovrapposto“ dove: - in colore nero è riportata la parte non variata; - in colore rosso è riportata la parte di nuovo inserimento per effetto del D. L. 133/2014 “sblocca Italia”; - in giallo barrato la parte eliminata dalla legge “sblocca-Italia”; - in colore verde la parte inserita per effetto della L. 98/2013 (legge del fare). La disposizione si compone di due parti, collegate da una “e” che significa che per il verificarsi della fattispecie devono essere soddisfatte entrambe. gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti o delle superfici, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d’uso, nonché gli interventi che comportino modificazioni della sagoma di immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 57

L. R. 65/2014, art. 136 comma 2 lettera “g” “Attività edilizia libera” […] g)

L. R. 65/2014, art. 136 comma 2 lettera “g” “Attività edilizia libera” […] g) le modifiche interne di carattere edilizio da eseguirsi negli organismi edilizi con destinazione d’uso non residenziale, ancorché comportanti mutamento della destinazione d’uso sempre che tali modifiche non riguardino le parti strutturali dell’edificio e, comunque, con esclusione: esclusione 1) degli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all’articolo 10, comma 1, lettera c), del d. p. r. 380/2001; 2) degli interventi comportanti modifiche alla superficie coperta preesistente; 3) degli interventi comportanti l’introduzione della destinazione d’uso residenziale; 4) degli interventi riguardanti immobili per i quali non sono consentiti interventi eccedenti la categoria del restauro e risanamento conservativo, come definita dall’articolo 135, comma 2, lettera c). 2) Ovviamente sono esclusi gli interventi edilizi che comportano modifiche della superficie coperta preesistente, in quanto questo è uno dei presupposti essenziali per configurare tale fattispecie di opere. Da notare, come il legislatore imponga negli interventi sul patrimonio edilizio esistente, non già il rispetto del limite volumetrico bensì quello della superficie coperta, ciò perche opera nell’indirizzo del contenimento del consumo di suolo quale principale mission, che sarebbe violata nel caso di ampliamenti di edifici. 3) Il legislatore esclude poi gli interventi comportanti l’introduzione della destinazione d’uso residenziale e questo appare logico, giusto e coerente, perché tale destinazione d’uso è esclusa da tale fattispecie di opere. Infatti, non dimentichiamo che questo regime di opere particolarmente semplificato e facilitato, ha la finalità di favorire l’attività delle imprese che costituiscono il fulcro principale su cui operare per cercare di riscattarsi dalla crisi economica. 4) Infine sono esclusi da questa fattispecie gli i interventi riguardanti immobili per i quali non sono consentiti interventi eccedenti la categoria del restauro e risanamento conservativo. Anche questa limitazione è da ritenersi giustificata, infatti questo regime di liberalizzazione che ammette qualsiasi tipo di intervento edilizio all’ interno di un organismo edilizio, ivi compreso il cambio di destinazione d’uso con esclusione della destinazione residenziale ed il frazionamento di unità immobiliari, potrebbe arrecare pregiudizio a fabbricati di valore sottoposti ad un regime di tutela con la prescrizione dell’intervento massimo del restauro e risanamento conservativo.

Il TITOLO EDILIZIO DA APPLICARE PER IL CAMBIO DI DESTINAZIONE D’USO IN ASSENZA DI

Il TITOLO EDILIZIO DA APPLICARE PER IL CAMBIO DI DESTINAZIONE D’USO IN ASSENZA DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DEL FABBRICATO Verso la destinazione residenziale Occorre sempre la S. C. I. A. 59 Tutte le destinazioni non residenziali S. C. I. A. Attività Edilizia Libera Nel caso si realizzino modifiche esterne dell’edificio (esempio apertura e/o chiusura di finestre) Tutte le opere che NON rientrano nella destinazione residenziale e se rientrano nella destinazione non residenziale non rientrano nella S. C. I. A. Interventi strutturali (deposito pratica sismica) Opere penalmente rilevanti interventi di ristrutturazione edilizia di cui all’articolo 10, co. 1, lett. c), del d. p. r. 380/2001; (esempio cambi d’uso zona “A”) Interventi comportanti modifiche della superficie coperta preesistente del fabbricato Interventi comportanti l’introduzione destinazione d’uso residenziale della Interventi riguardanti immobili per i quali non sono consentiti interventi eccedenti il restauro e risanamento conservativo “g) le modifiche interne di carattere edilizio da eseguirsi negli organismi edilizi con destinazione d’uso non residenziale, ancorché comportanti mutamento della destinazione d’uso sempre che tali modifiche non riguardino le parti strutturali dell’edificio e, comunque, con esclusione: 1) degli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all’articolo 10, comma 1, lettera c), del d. p. r. 380/2001; 2) degli interventi comportanti modifiche alla superficie coperta preesistente; 3) degli interventi comportanti l’introduzione della destinazione d’uso residenziale; 4) degli interventi riguardanti immobili per i quali non sono consentiti interventi eccedenti la categoria del restauro e risanamento conservativo, come definita dall’articolo 135, comma 2, lettera c). ”

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Ordine ingegneri Provincia di Firenze La L. R. T. n. 65/2014 Il nuovo quadro normativo in Toscana in materia edilizia relatore: Claudio BELCARI Ampliamento della fattispecie di opere rientranti nella categoria relativa alla manutenzione ordinaria e sottoposte al regime dell’attività edilizia libera La legge 164/2014 stabilisce all’art. 6 (L) del D. P. R. 380/2001, comma 1, lettera a) dopo le parole “manutenzione ordinaria” l’aggiunta del seguente: “di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), ivi compresi gli interventi di installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 k. W”. AGGIORNAMENTO ART. 136 COMMA 1 LETTERA a) DELLA L. R. 65/2014 CON L. R. 49/2015 Si riporta la disposizione relativa all’art. 136 della L. R. 65/2014, comma 1, lettera a) in “sovrapposto” dove la parte preesistente è indicata di colore nero, quella di nuovo inserimento è indicata in rosso: “a) gli interventi di manutenzione ordinaria di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), ivi compresi gli interventi di installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 k. W”. La novità normativa riguarda l’ampliamento della categoria di intervento della “manutenzione ordinaria”, sottoposta al regime dell’attività edilizia libera, propriamente detta, cioè quella per la quale non occorre alcun adempimento. Infatti, ad oggi a seguito di tale disposizione, l’installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 kw, non necessita di alcun adempimento presso l’amministrazione comunale-. 60

1) Attività Edilizia Libera per la quale non occorre nessun adempimento - art. 136

1) Attività Edilizia Libera per la quale non occorre nessun adempimento - art. 136 comma 1 della L. R. 65/2014 4) S. C. I. A. in forma ordinaria con inizio immediato dei lavori ed abilitante interventi di ristrutturazione edilizia conservativa ed altri lavori rispetto di sagoma - art. 135 della L. R. 65/2014) 2) Attività Edilizia Libera sottoposta a sola comunicazione dell’avente titolo - art. 136 comma 2 lettera b), c), d), e), f) della L. R. 65/2014 lettera a), g) della L. R. 65/2014 5) S. C. I. A alternativa al permesso di costruire con inizio immediato dei lavori abilitante interventi edilizi di ristrutturazione ricostruttiva ed addizioni volumetriche - art. 134 comma 1 lettera g) ed h) 7) S. C. I. A abilitante interventi di variante in corso d’opera con il rispetto della sagoma in zona vincolata - art. 143 comma b) della L. R. 65/2014 8) Permesso di costruire con possibilità di utilizzare l’istituto del silenzio assenso in area non vincolata - art. 142 comma 13 della L. R. 65/2014 10) Permesso di costruire con silenzio rifiuto in area a vincolo con diniego acquisito mediante conferenza dei servizi - art. 142 comma 13 della L. R. 65/2014 13) Autorizzazione ai sensi dell’art. 87 del D. lgs. n° 259/2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche per installazione di apparati con tecnologia UMTS, ecc 16) Comunicazione tardiva inizio lavori attività edilizia libera – art. 136 comma 6 della L. R. 65/2014 3) Attività Edilizia Libera che necessita di comunicazione e di relazione asseverata del professionista - art. 136 comma 2 6) S. C. I. A. con inizio dei lavori differito nel tempo a seguito di acquisizione di tutti gli atti di assenso a cura dello sportello unico (art. 147 della L. R. n° 65/2014) 9) I S. C. I. A. abilitante lavori di ristrutturazione edilizia ricostruttiva nel rispetto della sagoma in area a vincolo – art. 134 comma 1 punto 3 della L. R. 65/2014 11) Permesso di costruire alternativo alla S. C. I. A. per opere di ristrutturazione conservativa, ecc. – 12) P. A. S. per gli impianti di energia rinnovabile - art. 6 del D. lgs. 14) D. I. A. ai sensi dell’art. 87 bis del D. lgs. n° 259/2003 (per 15) Opere, interventi e manufatti privi di rilevanza edilizia – art. 137 art. 135 comma 2 della L. R. 65/2014 infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici ecc. ) 17) Permesso di costruire in sanatoria – art. 209 della L. R. 65/2014 03. 2011 n° 28 della L. R. 65/2014 18) Attestazione di conformità in sanatoria - art. 209 della L. R. 65/2014 NUOVO QUADRO DELLE MODALITA’ ABILITATIVE IN TOSCANA N° 18

5) S. C. I. A. fuori sagoma 4) S. C. I. A. con rispetto

5) S. C. I. A. fuori sagoma 4) S. C. I. A. con rispetto di sagoma 6) SCIA con inizio lavori differito pareri a cura S. U. E. 7) SCIA variante rispetto sagoma area vincolata 8) P. d. C. con silenzio assenso 9) SCIA con rispetto sagoma in area a vincolo 3) Attività Edilizia Libera con comunicazione e rela. assev. 10) P. d. C. con silenzio rifiuto 2) Attività Edilizia Libera con obbligo di comunicazione 11) P. d. C. alternativo alla S. C. I. A. 1) Attività Edilizia Libera senza alcun adempimento 12) P. A. S. Procedura abilitativa semplificata 18) Attestazione di conformità in sanatoria 17) P. d. C. in sanatoria 16) Comunicazione tardiva edilizia libera 15) Opere, interventi privi di rilevanza edilizia 14) D. I. A. ai sensi dell’art. 87 -bis del D. lgs. 259/2003 13) Autorizzazione ai sensi dell’art. 87 del Dlgs. 259/2003

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Ordine ingegneri Provincia di Firenze La L. R. T. n. 65/2014 Il nuovo quadro normativo in Toscana in materia edilizia relatore: Claudio BELCARI CON LE RECENTI INNOVAZIONI NORMATIVE, SI E’ DETERMINATO UN MOLTIPLICARSI DEL NUMERO DEI TITOLI EDILIZI Anno 2001 D. P. R. 380/2001 n° 4 modalità abilitative Anno 2015 n° 18 modalità abilitative Sotto questo punto di vista, il legislatore nel perseguire un intento di semplificazione, ha ottenuto il risultato contrario 63

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Ordine ingegneri Provincia di Firenze La L. R. T. n. 65/2014 Il nuovo quadro normativo in Toscana in materia edilizia relatore: Claudio BELCARI Art. 242 L. R. 65/2014 – Disposizioni transitorie per gli interventi edilizi di cui agli articoli 78 e 79 della L. R. 1/2005 1. Le modifiche introdotte dalla presente legge alle categorie di intervento edilizio già previste dagli articoli 78 e 79 della l. r. 1/2005 non incidono sulla disciplina sostanziale degli interventi urbanistico-edilizi contenuta negli strumenti urbanistici vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge e rilevano solo al fine dell’individuazione del titolo abilitativo necessario per la realizzazione degli interventi medesimi. La suddetta disposizione normativa appare significativa, infatti afferma che le modifiche sostanziali introdotte dalla legge alle categorie di intervento edilizio ed al quadro dei titoli edilizi, si pensi ad esempio alla nuova definizione della manutenzione straordinaria, alla ristrutturazione edilizia ed alla sostituzione edilizia, non incidono sulle previsioni della disciplina urbanistica comunale, ma sono rilevanti ai soli fini dell’individuazione del titolo edilizio abilitativo necessario. Questo appare logico, ad esempio la nuova manutenzione straordinaria che consente anche il frazionamento delle unità immobiliari o la nuova ristrutturazione che prevede la possibilità di demolire un volume e ricostruirlo fuori sagoma, si ritiene che tale normativa debba essere applicata nel rispetto delle previsioni della pianificazione, sottoponendola alle eventuali limitazioni e prescrizioni finalizzate alla tutela, da ritenersi inderogabili. La nuova manutenzione straordinaria “con frazionamento” e la ristrutturazione “fuori sagoma” sono infatti applicabili unicamente su quegli edifici che non presentano impedimenti in relazione alle previsioni della disciplina di pianificazione. 64

Art. 242 L. R. 65/2014 – Disposizioni transitorie per gli interventi edilizi di cui

Art. 242 L. R. 65/2014 – Disposizioni transitorie per gli interventi edilizi di cui agli articoli 78 e 79 della L. R. 1/2005 1. Le modifiche introdotte dalla presente legge alle categorie di intervento edilizio già previste dagli articoli 78 e 79 della l. r. 1/2005 non incidono sulla disciplina sostanziale degli interventi urbanistico-edilizi contenuta negli strumenti urbanistici vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge e rilevano solo al fine dell’individuazione del titolo abilitativo necessario per la realizzazione degli interventi medesimi. Ad esempio, se la disciplina urbanistica comunale prevede l’impossibilità di suddividere un edificio in più unità immobiliari, su questi diverrà inapplicabile il nuovo concetto di manutenzione straordinaria con frazionamento, ugualmente ove non si rispetti la superficie minima degli alloggi e/o gli spazi parcheggio privati per unità immobiliari di nuova creazione, se previsti dalla pianificazione. Un altro esempio, se la disciplina urbanistica comunale prescrive su un edificio il rispetto della sagoma, si ritiene inapplicabile la ristrutturazione edilizia “fuori sagoma” ammessa dalla legge regionale e nazionale. Per quanto attiene ai titoli edilizi la nuova disciplina della legge regionale 65/2014, prevale invece sulle norme comunali regolamentari o di disciplina urbanistica. Ad esempio, se in precedenza in area non vincolata, un intervento di demolizione di un edificio, il suo spostamento sul lotto e la sua ricostruzione a parità di volume ma con sagoma planivolumetrica diversa, costituiva un intervento di sostituzione edilizia e si realizzava unicamente ed obbligatoriamente con il permesso di costruire; ad oggi, lo stesso intervento che qualifica invece di ristrutturazione edilizia, si realizza in via principale con il permesso di costruire, ma in alternativa è ammesso facoltativamente la possibilità di utilizzare la S. C. I. A. pertanto si disapplica la norma comunale. 65

Art. 242 L. R. 65/2014 – Disposizioni transitorie per gli interventi edilizi di cui

Art. 242 L. R. 65/2014 – Disposizioni transitorie per gli interventi edilizi di cui agli articoli 78 e 79 della L. R. 1/2005 Le disposizioni della L. R. 65/2014 in relazione alle nuove definizioni delle categorie di intervento edilizio (manutenzione straordinaria, ristrutturazione edilizia, sostituzione edilizia) Rilevano unicamente ai fini dell’individuazione del titolo edilizio, per la realizzazione delle opere NON rilevano ai fini disciplina sostanziale degli interventi urbanistico-edilizi contenuta negli strumenti urbanistici vigenti comunali In relazione alla effettiva consistenza delle opere da realizzare, si applica il titolo edilizio stabilito dalla L. R. 65/2014 e non quello indicato nella disciplina comunale contenuta nelle N. T. A. del R. U. o nel R. E. La verifica dell’ammissibilità delle opere si effettua in relazione alla disciplina contenuta nella strumentazione urbanistica comunale di pianificazione e regolamentare (N. T. A. del R. U. ecc. ) che prevale e limita le nuove disposizioni della L. R. 65/2014 E’ consentita la presentazione della SCIA per interventi di nuova costruzione, ubicati all’interno di piani attuativi qualora specificamente disciplinati da disposizioni planivolumetriche, tipologiche e costruttive: a) nel regolamento urbanistico vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, finchè non verrà cambiato; b) in piani attuativi, comunque denominati, già adottati o approvati alla data di entrata in vigore della presente legge finché non decadranno. 66

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Ordine ingegneri Provincia di Firenze La L. R. T. n. 65/2014 Il nuovo quadro normativo in Toscana in materia edilizia relatore: Claudio BELCARI ESEMPIO PRATICO DI APPLICAZIONE ART. 242 L. R. 65/2014 – Disposizioni transitorie per gli interventi edilizi di cui agli articoli 78 e 79 della L. R. 1/2005 Le nuove definizioni della L. R. 65/2014 non rilevano ai fini della disciplina urbanistica, che prevale sulle nuove disposizioni. Esempio applicativo della nuova ristrutturazione edilizia da applicare nel rispetto della pianificazione comunale Infatti la nuova norma che prevede nel concetto di ristrutturazione edilizia “fuori sagoma” la demolizione e ricostruzione di un organismo edilizio a parità di volume, in assenza del rispetto della sagoma è da ritenersi che si possa applicare unicamente su quegli edifici, che secondo le previsioni della pianificazione comunale, non siano previste espresse limitazioni all’applicazione di questa norma. Cerco ora in maniera concreta di portare un esempio, su quelle che sono le previsioni urbanistiche del comune dove lavoro, che credo non siano dissimili da quelle di molti altri comuni che hanno una pianificazione urbanistica relativamente recente. 67

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Ordine ingegneri Provincia di Firenze La L. R. T. n. 65/2014 Il nuovo quadro normativo in Toscana in materia edilizia relatore: Claudio BELCARI 68 ESEMPIO PRATICO DI APPLICABILITA’ DEL NUOVO CONCETTO DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA RELATIVO A DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE A PARITA’ VOLUMETRICA CON VARIAZIONE DI SAGOMA esempio di un comune Interventi di restauro e risanamento conservativo Interventi di ristrutturazione senzapossibilità di effettuare una completa demolizione e ricostruzione Ristrutturazione conservativa Edifici con valore storico testimoniale, vi è un esigenza di tutela e conservazione Edifici con valenza tipologica e storica da tutelare Interventi edilizi di demolizione e ricostruzione ma rispettando la sagoma Ristrutturazione ricostruttiva Edifici da mantenere nella forma perché comunque hanno una tipologia significativa interventi di addizione volumetrica funzionale (servizio igienico, volume tecnico, ecc. ) interventi edilizi fino alla sostituzione edilizia Oggi è diventata ristrutturazio ne edilizia Interventi di sostituzione edilizia ed ampliamento volumetrico “una-tantum” di 30 mq. Edifici da preservare ma con compatibilità per piccole addizioni volumetriche funzionali Edifici di epoca recente, privi di particolare valore tipologicotestimoniale Impossibilità di applicare la ristrutturazione a parità di volume e diversa sagoma indipendenti bifamiliare max Possibilità di applicare la ristrutturazione a parità di volume e diversa sagoma

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Ordine ingegneri Provincia di Firenze La L. R. T. n. 65/2014 Il nuovo quadro normativo in Toscana in materia edilizia relatore: Claudio BELCARI Le varianti in corso d’opera 69

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Ordine ingegneri Provincia di Firenze La L. R. T. n. 65/2014 Il nuovo quadro normativo in Toscana in materia edilizia relatore: Claudio BELCARI LE VARIANTI IN CORSO D’OPERA AI TITOLI EDILIZI D. P. R. 380/2001 art. 22 (L) comma 2 Ai sensi dell’art. – “Interventi subordinati a D. I. A. ” 2. Sono, altresì, realizzabili mediante D. I. A. , le varianti a permessi di costruire che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non modificano la destinazione d'uso e la categoria edilizia, non alterano la sagoma dell'edificio e non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire. L. R. 1/2005 art. 83 comma 12 Il legislatore regionale, aveva ripreso il suddetto concetto, ed aveva la possibilità di effettuare varianti in corso d’opera, con le stesse condizioni, da segnalare con la fine lavori, escludendo espresso richiamo a varianti ai permessi di costruire. (Riporta la dizione: “Alle varianti ai permessi di costruire si applicano le disposizioni dei permessi di costruire”). L. R. n° 40 del 2009 art. 58 Si stabiliva: “Fermo restando quanto previsto dall’articolo 83, comma 12, sono altresì realizzabili mediante denuncia di inizio attività le varianti ai permessi di costruire aventi ad oggetto opere ed interventi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo che risultino conformi alle prescrizioni contenute nel permesso di costruire. ”. 70

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Ordine ingegneri Provincia di Firenze La L. R. T. n. 65/2014 Il nuovo quadro normativo in Toscana in materia edilizia relatore: Claudio BELCARI LE VARIANTI IN CORSO D’OPERA EFFETTUABILI CON S. C. I. A. LA LEGGE REGIONALE TOSCANA N° 1/2005 ora L. R. 65/2014 Con S. C. I. A. Varianti a Permessi di costruire Varianti a S. C. I. A. Ø l’art. 79, comma “e” della L. R. 1/2005 Ø l’art. 84 comma 5 della L. R. ora art. 135 comma 3 della L. R. 65/2014 letteralmente cita: “ 3. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 83 bis, comma 1 L. R. 1/2005, art. 143 L. R. 65/2014 sono altresì realizzabili mediante S. C. I. A. , le varianti ai permessi di costruire previa sospensione dei lavori, aventi ad oggetto le opere e gli interventi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo che risultino conformi alle prescrizioni contenute nel permesso di costruire. ” 1/2005 “Disciplina della SCIA” (novellato dalla L. R. 69/2012) ora art. 145 comma 5 della L. R. 65/2014 letteralmente cita: “. . Nel caso di varianti in corso d’opera, quando non ricorrono le condizioni di cui all’art. 83 bis L. R. 1/2005 comma 1 ora all’art. 143 della L. R. 65/2014, l’interessato deve presentare una nuova SCIA, descrivendo le variazioni da apportare all’intervento originario” In Toscana si fanno con SCIA - VARIANTI a P. d. C. e S. C. I. A. 71

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Ordine ingegneri Provincia di Firenze La L. R. T. n. 65/2014 Il nuovo quadro normativo in Toscana in materia edilizia relatore: Claudio BELCARI REGIME SANZIONATORIO: QUANDO NON SONO CONTESTABILI LE VARIANTI IN CORSO D’OPERA GIA’ REALIZZATE IN TOSCANA Ø Art. 142 L. R. 1/2005 ora art. 211 della L. R. 65/2014 - Varianti in corso d'opera. 1. Non si procede alla demolizione oppure all’applicazione delle sanzioni di cui al presente capo nel caso di realizzazioni di varianti, purché sussistano tutte le condizioni di cui all’articolo 83 bis, comma 1 L. R. 1/2005 ora art. 143 commi 1 e 2 della L. R. 65/2014 (varianti stato finale) 2. Le varianti non devono comunque riguardare immobili per i quali non sono consentiti interventi eccedenti la categoria del restauro e risanamento conservativo […] Non son contestabili come abuso edilizio, se pur accertate dagli organi di vigilanza, le varianti in corso d’opera rientranti nella fattispecie di cui all’art. 83 bis, comma 1 della L. R. 1/2005 ora art. 143 commi 1 e 2 della L. R. 65/2014 LEGGE 98/2013 “del fare” - Non sono contestabili come abuso edilizio, se pur accertate dagli organi di vigilanza, le varianti in corso d’opera fuori dalle aree a vincolo comportanti modifiche di sagoma LEGGE 164/2014 “sblocca-Italia” – Non sono contestabili unicamente le opere realizzate in corso d’opera che non costituiscono varianti essenziali 72

Art. 143 – Varianti in corso d’opera (ex-art. 83 bis L. R. 1/2005) La

Art. 143 – Varianti in corso d’opera (ex-art. 83 bis L. R. 1/2005) La parte invariata è in blu, quella eliminata in giallo barrato ed in rosso la parte nuova …. . Le varianti in corso d’opera al permesso di costruire o alla SCIA non comportano la sospensione dei relativi lavori qualora ricorrano tutte le seguenti condizioni: a) dette varianti siano conformi atti di governo del territorio… agli strumenti comunali della pianificazione urbanistica, al regolamento edilizio urbanistici generali vigenti ai regolamenti edilizi vigenti e, comunque, non siano in contrasto con le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire; b) non comportino modifiche della sagoma dell’edificio qualora sottoposto a vincolo ai sensi del Codice oppure ricadente in zona omogenea “A” di cui al d. m. 1444/1968, o altra zona ad essa assimilata dagli strumenti comunali della pianificazione urbanistica, né introducano innovazioni che incidono sulle quantità edificabili consentite dagli strumenti e dagli atti comunali della pianificazione urbanistica, o che comportino incrementi di volumetria, oppure che incidono sulle dotazioni di standard; c) Non riguardino beni tutelati ai sensi della parte II del Codice dei beni culturali e del paesaggio; d c) nel caso in cui riguardino l’aspetto esteriore di immobili o aree tutelati ai sensi della parte III del Codice dei beni culturali e del paesaggio, fini idrogeologici, ambientali, o soggetti a norme di tutela del patrimonio storico, artistico ed archeologico, siano realizzate a seguito del rilascio della relativa autorizzazione oppure abbiano ad oggetto gli interventi di cui all’art. 149 del Codice medesimo dell’acquisizione degli eventuali atti di assenso prescritti dalla normativa sui vincoli e dalle altre normative di settore; d) nel caso in cui riguardino l’aspetto esteriore di immobili o aree tutelate ai sensi della parte III del Codice, siano realizzate a seguito del rilascio della relativa autorizzazione, oppure abbiano ad oggetto gli interventi di cui all’articolo 149 del Codice medesimo. 2.

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Ordine ingegneri Provincia di Firenze La L. R. T. n. 65/2014 Il nuovo quadro normativo in Toscana in materia edilizia relatore: Claudio BELCARI LE NOVITA’ DELLA L. R. n° 65 del 10. 11. 2014 IN MATERIA DI VARIANTI Art. 143 – Varianti in corso d’opera La parte invariata è in blu, quella eliminata in giallo barrato ed in rosso la parte nuova 2. Oltre a quelle di cui al comma 1, non comportano la sospensione dei relativi lavori le varianti in corso d’opera che non configurino una variazione essenziale come definita dall’articolo 197, al permesso di costruire, a condizione che siano conformi alle prescrizioni urbanistico- edilizie e che: a) nel caso in cui riguardino immobili o aree tutelati ai fini idrogeologici, ambientali, o soggetti a norme di tutela del patrimonio storico, artistico ed archeologico, siano realizzate a seguito dell’acquisizione degli eventuali atti di assenso prescritti dalla normativa sui vincoli e dalle altre normative di settore; b) nel caso in cui riguardino l’aspetto esteriore di immobili o aree tutelate ai sensi della parte III del Codice, siano realizzate a seguito del rilascio della relativa autorizzazione, oppure abbiano ad oggetto gli interventi di cui all’articolo 149 del Codice medesimo. 3. Per le varianti che non comportano la sospensione dei relativi lavori ai sensi dei commi 1 e 2, sussiste esclusivamente l’obbligo del deposito dello stato finale dell’opera come effettivamente realizzata, da effettuarsi unitamente ad apposita attestazione del professionista non oltre la data della comunicazione di ultimazione dei lavori. L’eventuale conguaglio del contributo di cui all’articolo 183, determinato con riferimento alla data titolo abilitativo del permesso di costruire o della SCIA, è effettuato contestualmente agli adempimenti di cui all’articolo 149, comma 1, e comunque prima della scadenza del termine di validità del titolo abilitativo P. d. C. o della SCIA. 74

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Ordine ingegneri Provincia di Firenze La L. R. T. n. 65/2014 Il nuovo quadro normativo in Toscana in materia edilizia relatore: Claudio BELCARI LE NOVITA’ DELLA L. R. n° 65/2014 IN MATERIA DI VARIANTI L’art. 143 della L. R. 65/2014 avente ad oggetto “varianti in corso d’opera” afferma “non comportano la sospensione dei lavori le varianti in corso d’opera che non configurino una variazione essenziale come definita dall’art. 197, al permesso di costruire, a condizione che siano conformi…” Art. 197 - Determinazione delle variazioni essenziali (ex art. 133 L. R. 1/2005) La parte invariata è in blu, quella eliminata in giallo barrato ed in rosso la parte nuova 1. Ai fini dell’applicazione degli articoli 132 196 e 134 199, fermo restando quanto previsto dall’articolo 198 (Tolleranze 2%), costituiscono variazioni essenziali al progetto approvato le opere abusivamente eseguite nel corso dei lavori quando si verifichi una delle seguenti condizioni: a) un mutamento della destinazione d’uso che implichi altra destinazione non consentita dallo strumento della pianificazione territoriale ovvero dagli atti di governo del territorio oppure dagli strumenti della pianificazione urbanistica vigenti o adottati, oppure dalla disciplina di cui all’articolo 58 98; 98 b) un incremento della volumetria complessiva con aumento della superficie utile con destinazione residenziale in misura superiore: 1) al 5 per cento da 0 a 300 metri quadrati; 2) al 2 per cento dai successivi 301 metri quadrati per la parte eccedente 300 metri quadrati; 75

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Ordine ingegneri Provincia di Firenze La L. R. T. n. 65/2014 Il nuovo quadro normativo in Toscana in materia edilizia relatore: Claudio BELCARI Art. 197 Determinazione delle variazioni essenziali La parte invariata è in blu, quella eliminata in giallo barrato ed in rosso la parte nuova c) un incremento della volumetria complessiva con aumento della superficie utile con destinazione diversa da quella residenziale in misura superiore: superiore 1) al 5 per cento da 0 a 400 metri quadrati; 2) al 2 per cento dai successivi 301 metri quadrati per la parte eccedente 400 metri quadrati; d) la modifica dell’altezza dell’edificio in misura superiore a 30 centimetri qualora l’altezza dell’edificio sia stata prescritta in relazione a quella di altri edifici; e) la riduzione delle distanze minime dell’edificio fissate nel permesso di costruire dalle altre costruzioni e dai confini di proprietà, in misura superiore al 10 per cento, oppure in misura superiore a 20 centimetri dalle strade pubbliche o di uso pubblico, qualora l’allineamento dell’edificio sia stato prescritto in relazione a quello di altri edifici; f) la violazione delle norme vigenti in materia di edilizia antisismica, quando la stessa non attenga a fatti procedurali. 2. Le variazioni concernenti la superficie e l’altezza costituiscono variazioni essenziali anche se inferiori ai limiti di cui al comma 1, lettere b), c) e d), ove comportino aumento del numero dei piani o delle unità immobiliari. 3. Non possono ritenersi comunque variazioni essenziali quelle che incidono sull’entità delle superfici relative ai vani accessori e ai volumi tecnici, nonché sulla distribuzione interna delle singole unità abitative. 76

LE VARIANTI IN CORSO D’OPERA AI TITOLI EDILIZI I VARI TIPI DI PROCEDURE Titolo

LE VARIANTI IN CORSO D’OPERA AI TITOLI EDILIZI I VARI TIPI DI PROCEDURE Titolo assentito: PERMESSO DI COSTRUIRE Titolo assentito: S. C. I. A. Varianti a pemesso di costruire rilasciato, con permesso di costruire Varianti a pemesso di costruire rilasciato con presentazione di s. c. i. a. Varianti a permesso di costruire rilasciato, con deposito elaborati stato finale Varianti a s. c. i. a. assentita, con la presentazione di nuova s. c. i. a Varianti a s. c. i. a. assentito, con deposito elaborati stato finale art. 83 bis comma 1 L. R. 1/2005 ora art. 134 comma 4 della L. R. 65/2014 art. 79 comma 3 art. 83 bis, comma 1 L. R. 1/2005 ora art. 135 comma 3 della L. R. 65/2014 L. R. 1/2005 ora art. 143 comma 1 e 2 della L. R. 65/2014 L. R. 1/2005 ora art. 145 comma 5 della L. R. 65/2014 ora art. 143 comma 1 e 2 della L. R. 65/2014 Sospensione dei lavori NON Sospensione dei lavori 77

I DIVERSI EFFETTI DELLA VARIANTE “ESSENZIALE” AL PERMESSO DI COSTRUIRE DEFINITA DALL’ART. 197 DELLA

I DIVERSI EFFETTI DELLA VARIANTE “ESSENZIALE” AL PERMESSO DI COSTRUIRE DEFINITA DALL’ART. 197 DELLA L. R. N° 65/2014 NON SI HA VARIANTE ESSENZIALE, AL PERMESSO DI COSTRUIRE RILASCIATO (ai sensi art. 197 L. R. 65/2014) SI HA VARIANTE ESSENZIALE, AL PERMESSO DI COSTRUIRE RILASCIATO La variante non configura nuova istanza e non c’è bisogno di un nuovo titolo (permesso di costruire o S. C. I. A. ) basta presentare deposito dello stato finale dell’opera La variante configura nuova istanza e c’è bisogno di un nuovo titolo edilizio (ai sensi art. 197 L. R. 65/2014) Perm. di costruire S. C. I. A. art. 135 comma 3 L. R. 65/2014 art. 134 comma 4 della L. R. 65/2014 Non si deve sospendere i lavori, basta segnalarla prima della fine dei lavori Si deve sospendere i lavori ed ottenere un nuovo titolo (p. d. c. o S. C. I. A. ) Non si incorre in nessuna sanzione nel caso di accertamento degli organi di vigilanza, prima della segnalazione prima della fine dei lavori Se eseguita in assenza di titolo (p. d. c. o S. C. I. A. ) si incorre nelle procedure sanzionatorie. Nei casi ove ne ricorrano le condizioni si può ottenere un titolo edilizio in sanatoria 78

VARIANTE NON ESSENZIALE (ai sensi art. 197 L. R. 65/2014) non dà luogo ad

VARIANTE NON ESSENZIALE (ai sensi art. 197 L. R. 65/2014) non dà luogo ad autonomo procedimento, ma si inserisce nell’ambito L’istanza dell’originario titolo abilitativo Il titolo in variante non sostituisce il pregresso che continua a disciplinare la fattispecie ed ad esso si integra In considerazione della non autonomia del titolo in variante inessenziale, NON opera il principio del tempus regit actum: la conformità o meno delle opere richieste in variante, deve valutarsi alla luce del solo contesto normativo vigente al momento dell’adozione del provvedimento principale (essendo quindi irrilevanti, le sopravvenute normative e/o regolamentari intervenute dopo l’adozione del primo permesso di costruire) L’eventuale ricorso giurisdizionale proposto avverso il solo titolo in variante non essenziale è inammissibile VARIANTE ESSENZIALE (ai sensi art. 197 L. R. 65/2014) A prescindere dalla presentazione dell’istanza, nell’ambito del procedimento “originario”, concretizzano nella sostanza nuova istanza di titolo; Il nuovo provvedimento, riguarda una diversa fattispecie e si sostituisce all’originario assenso; OPERA il principio del tempus regit actum, l’assentibilità o meno dell’intervento in variante deve essere valutata alla luce del contesto normativo e regolamentare vigente al momento di adozione del titolo in variante Il permesso di costruire rilasciato in variante è suscettibile di autonoma impugnazione giurisdizionale anzi, diviene improcedibile il ricorso proposto avverso l’originario titolo, ormai sostituito 79

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Ordine ingegneri Provincia di Firenze La L. R. T. n. 65/2014 Il nuovo quadro normativo in Toscana in materia edilizia relatore: Claudio BELCARI Opere, interventi e manufatti privi di rilevanza edilizia art. 137 della L. R. 65/2014 80

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Ordine ingegneri Provincia di Firenze La L. R. T. n. 65/2014 Il nuovo quadro normativo in Toscana in materia edilizia relatore: Claudio BELCARI L. R. 65/2014 - art. 137 - Opere, interventi e manufatti privi di rilevanza edilizia Una delle novità più rilevanti e significative della L. R. 65/2014 è quella di aver dato uno specifico riconoscimento a tante opere di limitata consistenza che non hanno rilevanza edilizia. Il legislatore regionale con la disposizione del presente articolo, intende recepire nella legge la giurisprudenza in materia, che ha ritenuto irrilevanti alcune opere minime che non hanno rilevanza sotto il profilo urbanistico-edilizio. Infatti ci sono interventi e manufatti in grado di non incidere in modo significativo, apprezzabile o permanente sulle risorse del territorio, per i loro oggettivi caratteri di precarietà costruttiva e facile amovibilità o in ragione della temporaneità di installazione. Queste opere essendo considerate irrilevanti giuridicamente sotto il profilo edilizio, non devono essere oggetto di rappresentazione grafica da parte del professionista negli elaborati progettuali. Per l’installazione di queste opere non occorre, alcun adempimento e nessun titolo edilizio e nemmeno una comunicazione; sono opere propriamente liberalizzate ma unicamente sotto il profilo edilizio. Infatti, queste opere possono avere invece una rilevanza sotto altri profili, relativi a specifica normativa di settore caratterizzata da specialità, ad esempio la normativa di cui al codice dei beni culturali e paesaggistici di cui al d. lgs. n° 42/20014 o ai fini del vincolo idrogeologico di cui al R. D. L. gs. 30. 12. 1923, n. 3267. 81

L. R. 65/2014, art. 137 - Opere, interventi e manufatti privi di rilevanza edilizia

L. R. 65/2014, art. 137 - Opere, interventi e manufatti privi di rilevanza edilizia In caso di vincoli, l’installazione di tali opere sarà preceduta, ad esempio dalla preventiva acquisizione dell’autorizzazione paesaggistica nel caso di area sottoposta al vincolo paesaggistico o dall’acquisizione del relativo nulla-osta ai fini del vincolo idrogeologico nel caso di sussistenza di tale vincolo. Tali opere possono essere sottoposte a disciplina comunale con divieti, limitazioni e prescrizioni. Ad esempio il Comune può stabilire un vero e proprio motivato divieto di tali opere in determinati ambiti territoriali. A titolo esemplificativo, il Comune potrebbe stabilire con propria norma regolamentare che determinate opere non possono essere effettuate nelle zone omogenee “A”, centri storici o equipollenti. Oppure l’amministrazione comunale potrebbe stabilire specifiche limitazioni dimensionali o dare specifiche sui materiali e/o sui colori in determinati ambiti territoriali. Ad esempio potrebbe stabilire che le coperture pressostatiche stagionali, sono vietate nei centri storici e/o che nelle zone agricole devono essere fino ad una superficie massima di mq. 100 e di colore verde. E’ importante segnalare che queste opere, prive di rilevanza edilizia, diversamente da tutte le altre opere anche quelle rientranti nell’attività edilizia libera, nel caso siano realizzate in violazione di norme comunali, che le vietano o che le sottopongano a prescrizioni, non possono legittimamente essere sottoposte a procedure sanzionatorie amministrative ripristinatorie, cioè l’amministrazione comunale non può emettere una ordinanza di rimozione, ma può unicamente applicare una sanzione pecuniario amministrativa, reiterabile nel tempo.

Art. 137 - Opere, interventi e manufatti privi di rilevanza edilizia 1. Sono privi

Art. 137 - Opere, interventi e manufatti privi di rilevanza edilizia 1. Sono privi di rilevanza urbanistico-edilizia le modo significativo o permanente sulle risorse precarietà costruttiva e facile amovibilità o in particolare: opere, gli interventi e i manufatti non incidenti del territorio, per i loro oggettivi caratteri ragione della temporaneità di installazione, ed in di in a) gli elementi di arredo o di delimitazione di giardini e spazi pertinenziali, quali: 1) i pergolati, limitatamente alle strutture leggere variamente configurate, costituenti il supporto di vegetazione rampicante o di altri elementi aventi esclusiva funzione ombreggiante, comunque non suscettibili di offrire riparo dalle precipitazioni atmosferiche; 2) i gazebo da giardino, limitatamente alle strutture leggere in legno o metallo contraddistinte da facile amovibilità e reversibilità, prive di chiusure laterali, di coperture realizzate con materiali rigidi e durevoli, nonché di pavimentazioni continue o altre opere murarie destinate a uso stagionale e atte a ombreggiare spazi di soggiorno temporaneo all’aperto; 3) gli arredi da giardino di piccole dimensioni e contraddistinti da facile amovibilità e reversibilità, quali barbecue semplicemente appoggiati al suolo, fontanelle, sculture e installazioni ornamentali in genere, fioriere, voliere e simili; 4) le pavimentazioni esterne costituite da elementi accostati e semplicemente appoggiati sul terreno, prive di giunti stuccati o cementati; 5) l’occupazione temporanea di suolo, anche pubblico o di uso pubblico, di durata non superiore a novanta giorni, con strutture per il rimessaggio delle imbarcazioni e per attrezzature sportive; 6) i piccoli manufatti con funzioni accessorie non destinati alla permanenza di persone collocati nelle aree di pertinenza degli edifici, quali ricoveri per animali domestici o da cortile, ripostigli per attrezzi, coperture di pozzi e simili, purché realizzati in materiali leggeri, senza parti in muratura, semplicemente appoggiati o ancorati al suolo; 7) le recinzioni realizzate in rete e pali in legno semplicemente infissi al suolo senza opere murarie e le staccionate in legno semplicemente infisse al suolo; 8) gli elementi amovibili volti a limitare o regolare l’accessibilità carrabile a spazi di proprietà privata, quali sbarre, paracarri, fioriere, separatori, dissuasori e simili.

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Ordine ingegneri Provincia di Firenze La L. R. T. n. 65/2014 Il nuovo quadro normativo in Toscana in materia edilizia relatore: Claudio BELCARI Art. 137 - Opere, interventi e manufatti privi di rilevanza edilizia b) le installazioni temporanee o stagionali, quali: 1) le installazioni stagionali, destinate ad essere integralmente rimosse entro un termine non superiore a novanta giorni consecutivi, consecutivi poste a corredo di attività economiche quali esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, attività commerciali, turistico-ricettive, sportive o del tempo libero, costituite da elementi facilmente amovibili e reversibili quali pedane, paratie laterali frangivento, manufatti ornamentali, elementi ombreggianti o altre strutture leggere di copertura, e prive di parti in muratura o di strutture stabilmente ancorate al suolo. Sono da ritenersi prive di rilevanza urbanistico edilizia le installazioni comunque prive di tamponamenti esterni continui e di coperture realizzate con materiali rigidi e durevoli; . 2) l’occupazione temporanea di suolo privato, pubblico, o di uso pubblico, con strutture mobili, chioschi e simili, con durata non superiore a novanta giorni consecutivi; 3) le coperture pressostatiche stagionali per lo svolgimento di attività sportive o ricreative al coperto, purché mantenute in opera periodi di tempo non superiori a novanta giorni consecutivi; 4) le strutture temporanee per manifestazioni, concerti, spettacoli viaggianti, eventi sportivi, fiere, sagre e simili, purché mantenute per il solo periodo di svolgimento della manifestazione, comunque non superiore a novanta giorni consecutivi, comprensivo dei tempi di allestimento e smontaggio delle strutture; 5) le strutture temporanee di supporto a prospezioni geognostiche o al monitoraggio ambientale, non soggette a titolo abilitativo né a obbligo di comunicazione allo sportello unico ai sensi delle norme statali o regionali. 84

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Ordine ingegneri Provincia di Firenze La L. R. T. n. 65/2014 Il nuovo quadro normativo in Toscana in materia edilizia relatore: Claudio BELCARI Art. 137 - Opere, interventi e manufatti privi di rilevanza edilizia c) le installazioni impiantistiche di modeste dimensioni, quali: 1) l’installazione di impianti tecnologici esterni per uso domestico autonomo, quali condizionatori e impianti di climatizzazione dotati di unità esterna, caldaie, parabole, antenne e simili, escluse le eventuali opere in muratura necessarie per l’installazione; 2) le parabole satellitari condominiali e gli impianti esterni centralizzati di climatizzazione, escluse le eventuali opere in muratura necessarie per l’installazione. d) gli elementi segnaletici e pubblicitari, quali: 1) le insegne di esercizio di attività commerciali, artigianali e industriali, turisticoricettive, esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e simili, escluse le eventuali strutture di sostegno aventi autonoma rilevanza urbanistico-edilizia, nonché le eventuali opere in muratura necessarie per l’installazione; 2) i cartelloni pubblicitari, i segnali e cartelli indicatori di attività private, nonché gli altri mezzi pubblicitari consimili, escluse le eventuali strutture di sostegno aventi autonoma rilevanza urbanistico-edilizia, nonché le eventuali opere in muratura necessarie per l’installazione. 85

Art. 137 - Opere, interventi e manufatti privi di rilevanza edilizia e) ulteriori opere,

Art. 137 - Opere, interventi e manufatti privi di rilevanza edilizia e) ulteriori opere, interventi o manufatti privi di rilevanza urbanistico-edilizia , quali: 1) l’installazione di serramenti esterni, quali persiane, inferriate, serrande e simili; 2) le tende da sole retrattili o scorrevoli collocate sulle facciate degli edifici; 3) le coperture retrattili a servizio delle attività artigianali industriali, mantenute stabilmente in posizione chiusa e utilizzate in posizione aperta per il solo tempo necessario all’effettuazione di operazioni di carico scarico merci; 4) i pozzi per approvvigionamento idrico autonomo, limitatamente alle opere di perforazione del terreno e di captazione da falda, escluse le eventuali opere in muratura in soprasuolo, fermo restando il rispetto della normativa di settore; 5) le opere funerarie collocate all’interno delle aree cimiteriali, quali lapidi, cippi, elementi scultorei, monumenti funebri; 6) l’installazione di espositori, bacheche, supporti informativi e simili, nonché di apparecchi per servizi bancomat o per vendita automatizzata; 7) le serre temporanee e le serre con copertura stagionale con altezza inferiore a un metro, non soggette a titolo abilitativo, né ad obbligo di comunicazione allo sportello unico ai sensi delle norme statali o regionali; 8) ogni altra opera, intervento o manufatto, equiparabili per entità e caratteristiche obiettive alle fattispecie elencate nel presente comma. 3. È comunque prescritto: a) il rispetto delle disposizioni del Codice per le opere, interventi e manufatti da realizzarsi o installarsi in aree soggette a tutela paesaggistica; b) il previo conseguimento degli eventuali nulla-osta o atti di assenso comunque denominati, eventualmente prescritti da discipline di settore per la realizzazione o l’installazione delle opere, interventi e manufatti di cui al presente articolo; c) il rispetto delle eventuali limitazioni e prescrizioni contenute nelle norme regolamentari comunali riferite alle opere, interventi e manufatti di cui al presente articolo

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Ordine ingegneri Provincia di Firenze La L. R. T. n. 65/2014 Il nuovo quadro normativo in Toscana in materia edilizia relatore: Claudio BELCARI 87 NOVITA’ L. R. 65/2014 - Art. 149 L. R. 65/2014. Ultimazione dei lavori. Certificato di conformità. Certificato di agibilità […] 2. La certificazione di agibilità delle unità immobiliari attesta la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico e, ove previsto dalla legge, di accessibilità. Essa è necessaria, oltre che per gli edifici derivanti da interventi di nuova edificazione, anche: a) in conseguenza dell’esecuzione sopraelevazione, totali o parziali; di lavori di sostituzione edilizia o di b) in conseguenza dell’esecuzione di lavori di ristrutturazione edilizia, o di ampliamento, che riguardino parti strutturali degli edifici; c) in conseguenza dell’esecuzione di lavori di restauro e risanamento conservativo o di ristrutturazione edilizia, oppure di ampliamento, contestuali a mutamento della destinazione d’uso; d) per ogni altro intervento edilizio che introduca modifiche incidenti sulle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico, accessibilità delle unità immobiliari. […] La mancata presentazione dell’attestazione comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 100, 00 a 500, 00 euro. 4. Entro un anno dalla data in cui è pervenuta l’attestazione di cui al comma 3, l’azienda USL esegue ispezioni, anche a campione, al fine di verificare i requisiti di agibilità delle costruzioni.

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Ordine ingegneri Provincia di Firenze La L. R. T. n. 65/2014 Il nuovo quadro normativo in Toscana in materia edilizia relatore: Claudio BELCARI NOVITA’ L. R. 65/2014 - Art. 149 L. R. 65/2014. Ultimazione dei lavori. Certificato di conformità. Certificato di agibilità - FOCUS sull’art. 149 comma “d” L. R. 65/2014 […] d) per ogni altro intervento edilizio che introduca modifiche incidenti sulle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico, accessibilità delle unità immobiliari. Disposizione normativa regionale che lascia ampio spazio interpretativo, da effettuare ricercandone una sostenibilità giuridica secondo criteri di ragionevolezza e proporzionalità. Il primo indirizzo interpretativo lo dobbiamo ricercare nella lettura della legge statale D. P. R. 380/2001, dove troviamo la normativa di principio D. P. R. 380/2001 - Capo I - Certificato di agibilità Art. 24 (L) - Certificato di agibilità 1. Il certificato di agibilità attesta la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente. 2. Il certificato di agibilità viene rilasciato dal dirigente o dal responsabile del competente ufficio comunale con riferimento ai seguenti interventi: a) nuove costruzioni; b) ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali; c) interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di cui al comma 1. 3. Con riferimento agli interventi di cui al comma 2, il soggetto titolare del permesso di costruire o il soggetto che ha presentato la segnalazione certificata di inizio attività o la denuncia di inizio attività, o i loro successori o aventi causa, sono tenuti a chiedere il rilascio del certificato di agibilità. 88

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Ordine ingegneri Provincia di Firenze La L. R. T. n. 65/2014 Il nuovo quadro normativo in Toscana in materia edilizia relatore: Claudio BELCARI NOVITA DELLA L. R. 65/2014 - Disciplina dei procedimenti – Art. 141 L. R. 65/2014 - Disposizioni generali. Regolamento L’attività di controllo sulla regolarità contributiva. 10. Al fine di favorire l’attività di controllo sulla regolarità contributiva e l’applicazione delle sanzioni in caso di inosservanza delle relative disposizioni: a) il comune rende accessibile in via telematica ad INPS, INAIL ed alla CASSA EDILE, nonché agli altri soggetti pubblici interessati, l’elenco delle imprese esecutrici degli interventi edilizi in corso di realizzazione. Le inosservanze degli obblighi contributivi da parte delle imprese esecutrici sono tempestivamente comunicate dai suddetti enti al comune, che ordina la sospensione dei lavori; b) le aziende USL rendono accessibile in via telematica le notifiche preliminari di cui all’articolo 99 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), ad INPS, INAIL ed alla Cassa edile; c) l’impresa esecutrice trasmette ad INPS, INAIL ed alla CASSA EDILE interessata, la comunicazione di ultimazione dei lavori contestualmente alla trasmissione della medesima allo sportello unico, ai fini dei controlli di competenza dei suddetti enti. 89

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Ordine ingegneri Provincia di Firenze La L. R. T. n. 65/2014 Il nuovo quadro normativo in Toscana in materia edilizia relatore: Claudio BELCARI QUANDO NON OCCORRE SANATORIA EDILIZIA TOLLERANZE AMMESSE in sede di verifica D. P. R. 380/2001 art. 34 “Interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire”- Ai fini dell’applicazione del presente articolo, non si ha parziale difformità del titolo abilitativo in presenza di violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta che non eccedano per singola unità immobiliare il 2 per cento delle misure progettuali” L. R. 65/2014 art. 198 – Tolleranze di costruzione Ai fini della disciplina di cui agli articoli 206 (parziale difformità) e 209 (accertamento di conformità), non si ha parziale difformità dal permesso di costruire oppure dalla S. C. I. A. , qualora proposta in conformità con gli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica comunali adottati o approvati e con il vigente regolamento edilizio, in presenza di violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta che non eccedano per singola unità immobiliare il 2 per cento delle misure progettuali” (modifica p. d. l. n° 74/2016) Dette tolleranze sono da ritenersi applicabili in sede di effettiva misurazione degli immobili e non da riportare sugli elaborati progettuali. Detta percentuale del 2% è da ritenersi vincolante nella misura di ogni singolo elemento (altezza, larghezza, lunghezza, superficie coperta e cubatura ecc. ), per ogni singola unità immobiliare. 90

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Ordine ingegneri Provincia di Firenze La L. R. T. n. 65/2014 Il nuovo quadro normativo in Toscana in materia edilizia relatore: Claudio BELCARI ART. 182 L. R. 65/2014 ACCERTAMENTO DI CONFORMITA’ IN SANATORIA PER GLI INTERVENTI REALIZZATI NELLE ZONE SISMICHE 91

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Ordine ingegneri Provincia di Firenze La L. R. T. n. 65/2014 Il nuovo quadro normativo in Toscana in materia edilizia relatore: Claudio BELCARI LE NOVITA’ DELLA L. R. n° 65/2014 Art. 182 L. R. 65/2014 - Accertamento di conformità in sanatoria per gli interventi realizzati nelle zone sismiche e nelle zone a bassa sismicità La corte costituzionale con sentenza n° 101 del 22. 05. 2013 aveva dichiarato l’illegittimità della L. R. T. del 31. 01. 2012 n° 4 art. 5 commi 1, 2, 3, 6 e 7 (art. 118 commi 1, 2 e 3) della L. R. T. n° 1/2005 […] 3. Ai fini dell’accertamento di conformità di cui all’articolo 209, per le opere realizzate, o in corso di realizzazione, nei comuni già classificati sismici in assenza dell’autorizzazione o dell’attestato di avvenuto deposito e che, a seguito del procedimento di cui ai commi 1 e 2, non risultino conformi alla normativa tecnica, il comune respinge l’istanza, oppure, previo accertamento della conformità dell’intervento realizzato alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso che al momento della presentazione della domanda, ed ove ritenuto tecnicamente possibile, ordina all’interessato l’adeguamento delle opere alla normativa tecnica nel rispetto della disciplina edilizia ed urbanistica vigente, assegnando un termine congruo per l’esecuzione dei necessari interventi. Decorso inutilmente il termine assegnato, il comune respinge l’istanza di accertamento di conformità in sanatoria. 92

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Ordine ingegneri Provincia di Firenze La L. R. T. n. 65/2014 Il nuovo quadro normativo in Toscana in materia edilizia relatore: Claudio BELCARI LE NOVITA’ DELLA L. R. n° 65/2014 Art. 182 L. R. 65/2014 - Accertamento di conformità in sanatoria per gli interventi realizzati nelle zone sismiche e nelle zone a bassa sismicità 4. Ove sia stato ordinato, ai sensi del comma 3, l’adeguamento dell’opera alla normativa tecnica, l’interessato presenta alla competente struttura regionale la richiesta di autorizzazione o l’istanza di deposito per le opere di adeguamento necessarie ai fini dell’ottemperanza all’ordinanza ed il relativo progetto. Al termine dei lavori, l’interessato trasmette alla struttura regionale competente la relativa certificazione di rispondenza e, se richiesto dalla normativa, il certificato di collaudo. Accertata l’avvenuta ottemperanza all’ordinanza, il Comune rilascia il permesso di costruire o l’attestazione di conformità in sanatoria. 5. Ai fini dell’accertamento di conformità di cui all’articolo 209, per le opere realizzate nei comuni anteriormente alla classificazione sismica degli stessi, l’interessato trasmette al comune il certificato di idoneità statica, rilasciato dal professionista abilitato. Relativamente a tali opere, gli atti di cui al comma 1, lettere a) e b), non sono presentati. 93

IL RILASCIO DI PROVVEDIMENTO DI SANATORIA, CON OPERE EDILIZIE DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE PER OTTENERE

IL RILASCIO DI PROVVEDIMENTO DI SANATORIA, CON OPERE EDILIZIE DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE PER OTTENERE LA CONFORMITA’ SISMICA PROCEDURA DI RILASCIO DEL PROVVEDIMENTO IN SANATORIA Viene presentata l’istanza di sanatoria al Comune con la rappresentazione grafica: Ø dello stato legittimato; Ø dello stato di fatto attuale come da eventuale verbale di accertamento (non conforme); Ø dello stato di adeguamento, da realizzarsi mediante opere edilizie (stato conforme). Viene effettuata e completata l’istruttoria e verificata la conformità urbanisticoedilizia, viene comunicato l’accoglimento dell’istanza, con l’intimazione ad eseguire le opere edilizie di adeguamento sismico, sismico entro un congruo termine assegnato. L’interessato presenta alla competente struttura regionale la richiesta di autorizzazione o l’istanza di deposito per le opere di adeguamento necessarie ai fini dell’ottemperanza all’ordinanza ed il relativo progetto. Al termine dei lavori, l’interessato trasmette alla struttura regionale competente la relativa certificazione di rispondenza e, se richiesto dalla normativa, il certificato di collaudo. Il professionista assevera l’avvenuta esecuzione in conformità dell’elaborato grafico e trasmette apposita comunicazione, corredata di documentazione fotografica. IL COMUNE RILASCIA IL PROVVEDIMENTO IN SANATORIA (p. d. c. o attestazione di conformità).

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Ordine ingegneri Provincia di Firenze La L. R. T. n. 65/2014 Il nuovo quadro normativo in Toscana in materia edilizia relatore: Claudio BELCARI IL RICORSO ALLA CORTE COSTITUZIONALE DELLO STATO RELATIVAMENTE AGLI ARTICOLI 207 E 208 95

L. R. n° 65/2014, art. 207 - Sanzioni per opere ed interventi edilizi abusivi

L. R. n° 65/2014, art. 207 - Sanzioni per opere ed interventi edilizi abusivi anteriori al 1° settembre 1967 Ricadenti all’epoca all’interno della perimetrazione dei centri abitati Sussistenza dell’interesse pubblico alla demolizione delle opere Qualora il comune valuti che tale interesse sussista, applica, a seconda dei casi, le sanzioni di cui agli articoli 196, 199, 200 e 206 Non sussistenza dell’interesse demolizione delle opere In contrasto con strumenti urbanistici gli Sanzione pecuniaria pari all’incremento di valore venale dell’immobile …. ridotto della metà. La sanzione non può essere in ogni caso inferiore ad euro 1. 000, e non può essere superiore ad euro 3. 000, 00 pubblico alla Conformi agli strumenti urbanistici Sanzione pecuniaria non superiore ad euro 500, 00 La corresponsione della sanzione non determina la legittimazione dell’abuso. In assenza di specifica disciplina su tali consistenze non sono consentiti interventi comportanti demolizione e ricostruzione, mutamento della destinazione d’uso, aumento del numero delle unità immobiliari, incremento di superficie utile lorda o di volume. 96 Ricadenti all’epoca all’esterno della perimetrazione dei centri abitati Sono da considerarsi consistenze legittime Recepito giurisprudenza Sentenzedel. T. A. R. Toscana n° 92/2009 del 29. 01. 2009 comune di Arezzo e n° 197/2011 del 29. 01. 200 comune di Scandicci. Non si tiene conto di norme comunali ante 1942

L. R. n° 65/2014 art. 208 - Sanzioni per opere ed interventi edilizi abusivi

L. R. n° 65/2014 art. 208 - Sanzioni per opere ed interventi edilizi abusivi anteriori al 17 marzo 1985 In assenza di titolo abilitativo In difformità dal titolo abilitativo Opere in contrasto con gli strumenti urbanistici Opere conformi agli strumenti urbanistici Si applica una sanzione pecuniaria pari all’incremento di valore venale dell’immobile conseguente alla realizzazionedell’opera. La sanzione non può essere inferiore ad euro 3. 000, 00 e superiore ad euro 9. 000, 00 Si applica una sanzione pecuniaria non inferiore ad euro 1. 500, 00 e non superiore ad euro 4. 500, 00 Si applica una sanzione pecuniaria pari all’incremento di valore venale dell’immobile conseguente alla realizzazione dell’opera, ridotto della metà, valutato dall’ufficio tecnico comunale che non può essere inferiore ad euro 2. 000, 00 e superiore ad €. 6. 000, 00 Si applica una sanzione pecuniaria non inferiore ad euro 1. 000, 00 e non superiore ad euro 3. 000, 00 sono La corresponsione della sanzione non determina la legittimazione dell’abuso. In assenza di specifica disciplina del Piano Operativo su tali opere non sono consentiti interventi comportanti demolizione e ricostruzione, mutamento della destinazione d’uso, aumento del numero delle unità immobiliari, incremento di superficie utile lorda o di volume. 97

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Ordine ingegneri Provincia di Firenze La L. R. T. n. 65/2014 Il nuovo quadro normativo in Toscana in materia edilizia relatore: Claudio BELCARI RELATIVAMENTE AGLI ARTICOLI 207 E 208 E’ STATO EFFETTUATO UN RICORSO DELLO STATO PER QUESTIONI DI LEGITTIMITA’ COSTITUZIONALE PRESSO LA CORTE COSTITUZIONALE IN DATA 13. 01. 2015 Lo stato ha ritenuto che le disposizioni degli articoli 207 e 208, si pongano in contrasto con la normativa di principio del D. P. R. 380/2001 e quindi violano le disposizioni dell’art. 117 della costituzione. Si sostiene che queste disposizioni limitino l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge statale che prevedono la demolizioni degli abusi ancorché datati e l’acquisizione gratuita dell’area di sedime al patrimonio comunale. Diversamente dalla legge statale di principio si prevede un termine di decadenza e di prescrizione per l’esercizio del potere di repressione degli abusi edilizi del comune, afferente alla procedura sanzionatoria amministrativa. La legge regionale prevede un accertamento del tutto discrezionale e non previsto dalla normativa statale “dell’interesse pubblico al ripristino della legalità violata” escludendo la demolizione dell’opera, l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale e consente che il piano operativo possano disciplinare gli interventi edilizi su tali opere. Secondo lo stato si introduce una forma di condono edilizio surrettizia, di sanatoria straordinaria, la cui iniziativa è di competenza statale e che in base all’ordinamento non è consentito alle regioni di ampliare i limiti applicativi (sentenze Corte costituzionale n. 196 del 2004 e 70 del 2005). La disposizione della L. R. 65/2014 trova invece fondamento in quella parte della giurisprudenza che afferma che l’azione repressiva del comune a fronte di abusi datati, deve dare atto del tempo trascorso e motivare l’interesse pubblico al ripristino della legalità violata. 98

LA GIURISPRUDENZA IN MATERIA DI PROCEDIMENTO SANZIONATORIO AMMINISTRATIVO RELATIVAMENTE AD ABUSI DATATI 99 SENTENZE:

LA GIURISPRUDENZA IN MATERIA DI PROCEDIMENTO SANZIONATORIO AMMINISTRATIVO RELATIVAMENTE AD ABUSI DATATI 99 SENTENZE: Consiglio di Stato, Sezione IV, sentenza n. 5183 del 2. 10. 2012; Consiglio di Stato sezione IV, sentenza n° 2132 del 10. 06. 2013 SENTENZE: Consiglio di Stato sez. VI sentenza n. 2512 del 18/5/2015; Consiglio di Stato, sezione V, sentenza n. 3847 del 15/7/2013 RELATIVAMENTE AL PROVVEDIMENTO DI DEMOLIZIONE DI UN’OPERA ABUSIVA DATATA, NON SUSSISTE L’OBBLIGO DI VALUTAZIONE DELL’INTERESSE PUBBLICO RELATIVAMENTE AL PROVVEDIMENTO DI DEMOLIZIONE DI UN’OPERA ABUSIVA, DATATA, SUSSISTE L’OBBLIGO DI VALUTAZIONE DELL’INTERESSE PUBBLICO Il provvedimento di demolizione di una costruzione abusiva, al pari di tutti i provvedimenti sanzionatori in materia edilizia, è atto di vincolato che non richiede una specifica valutazione delle ragioni di interesse pubblico, ne una comparazione di quest’ultimo con gli interessi privati coinvolti e sacrificati, né una motivazione sulla sussistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale alla demolizione non potendo neppure ammettersi l’esistenza di alcun affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di fatto abusiva, che il tempo non può mai legittimare. Il lungo lasso di tempo trascorso dalla commissione dell’abuso ed il protrarsi dell’inerzia dell’amministrazione, preposta alla vigilanza comportano la nascita di una posizione di legittimo affidamento nel privato cittadino, in relazione alla quale il potere repressivo è subordinato ad un onere di congrua motivazione che, avuto riguardo anche all’entità ed alla tipologia dell’abuso, indichi il pubblico interesse, diverso da quello di ripristino della legalità, idoneo a giustificare il sacrificio del contrapposto interesse privato.

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Ordine ingegneri Provincia di Firenze La L. R. T. n. 65/2014 Il nuovo quadro normativo in Toscana in materia edilizia relatore: Claudio BELCARI 100 LE RAGIONI DELLA REGIONE TOSCANA A SOSTEGNO DELLA LEGITTIMITA’ COSTITUZIONALE DELLE DISPOSIZIONI DEGLI ARTICOLI 207 E 208 Sulle opere anteriori al 1967 all’esterno dei centri abitati la previsione integra una mera ricognizione degli effetti della legge statale Non vi è violazione dell’obbligo della repressione in quanto il principio di valutazione dell’interesse pubblico tutela il legittimo «affidamento del privato» è un principio generale dell’ordinamento statale (vedere azione di autotutela) Non si tratta di una forma di condono in quanto le opere non vengono legittimate. Nella legge statale art. 34 del D. P. R. 380/2001, esiste già un principio di non demolizione di opere eseguite in parziale difformità dal permesso di costruire, ove non demolibili senza arrecare pregiudizio alla parte conforme. In tali casi si applica, come previsto dagli articoli 207 e 208 della L. R. 65/2014, una fiscalizzazione di tali opere non conformi, con applicazione di una sanzione amministrativa, che non determina la conformità urbanistico-edilizia delle opere. Vi è giurisprudenza amministrativa recente che afferma che il lungo lasso di tempo trascorso dalla commissione dell’abuso ed il protrarsi dell’inerzia dell’amministrazione, preposta alla vigilanza comportano la nascita di una posizione di legittimo affidamento nel privato cittadino, in relazione alla quale il potere repressivo è subordinato ad un onere di congrua motivazione che indichi il pubblico interesse, diverso da quello di ripristino della legalità, idoneo a giustificare il sacrificio imposto al privato.

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Ordine ingegneri Provincia di Firenze La L. R. T. n. 65/2014 Il nuovo quadro normativo in Toscana in materia edilizia relatore: Claudio BELCARI 101 SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N° 233 DEL 21/10/2015 DEPOSITATA IN DATA 19/11/2015 Gli effetti degli articoli 207 e 208 sono di una sanatoria straordinaria che si differenzia dell’istituto a carattere generale e permanente del permesso di costruire in sanatoria, disciplinato dalla normativa di principio statale La corte costituzionale ha più volte affermato (sent. n° 49/2006. , 70/2005 e 196/2004, 225/2012) che la decisione di disporre sull’intero territorio nazionale forme di sanatoria straordinaria, con efficacia temporanea e per una determinata volumetria massima, costituisce scelta di principio e pertanto tale competenza è dello Stato. Afferma l’esistenza di una giurisprudenza amministrativa prevalente secondo la quale l’interesse del privato al mantenimento dell’opera abusiva è necessariamente recessivo rispetto all’interesse pubblico all’osservanza della normativa urbanistico-edilizia ed al corretto governo del territorio. Pertanto anche in presenza di un abuso datato non è necessario motivare in alcun modo l’interesse pubblico attuale e specifico alla demolizione. Ciò in quanto la repressione degli abusi è espressione di attività strettamente vincolata, non soggetta a termini di decadenza o di prescrizione. (c. d. S. sez. VI sentenza 5. 1. 2015 n. 13; 30. 12. 2014 n. 6423 e 1. 10. 2014, n. 4878, 28. 1. 2013, n. 496). Per esigenze di uniforme trattamento sull’intero territorio nazionale, l’introduzione di eventuali norme estensive in sede di sanatoria anche in recepimento di un indirizzo giurisprudenziale, è norma di principio compete allo Stato.

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Ordine ingegneri Provincia di Firenze La L. R. T. n. 65/2014 Il nuovo quadro normativo in Toscana in materia edilizia relatore: Claudio BELCARI SENTENZA n° 49 DEL 9. 3. 2016 DELLA CORTE COSTITUZIONALE Dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 84 bis comma 2 lettera b) della L. R. n° 1/2005 102

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Ordine ingegneri Provincia di Firenze La L. R. T. n. 65/2014 Il nuovo quadro normativo in Toscana in materia edilizia relatore: Claudio BELCARI 103 L. R. 65/2014 art. 146 - “POTERI DI VIGILANZA IN CASO DI S. C. I. A. ” Comma 1. Relativamente agli interventi di ristrutturazione edilizia conservativa (art. 135, comma 2, lettera d) il decorso del termine di 30 giorni, per ordinare il divieto di prosecuzione, non preclude la potestà di controllo anche a campione, nell’ambito dell’attività di vigilanza Comma 2 – Tutti gli altri interventi sottoposti a S. C. I. A. , di minore entità e consistenza, una volta decorso il termine di trenta giorni, per esercitare il divieto di prosecuzione ed adottare provvedimenti inibitori e sanzionatori, solo qualora ricorra uno dei seguenti casi: a) Falsità o mendacia delle asseverazioni, certificazioni, dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà. b) In caso di difformità dell’intervento dalle norme urbanistiche o dalle prescrizioni degli strumenti urbanistici generali, degli atti di governo del territorio o dei regolamenti edilizi. (dichiarato illegittimo dalla sentenza della Corte Costituzionale n° 49 del 9. 3. 2016) c) Qualora dall’esecuzione dell’intervento consegua pericolo di danno per il patrimonio storico artistico, culturale e paesaggistico, per l’ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o difesa nazionale. (valori primari previsti dall’ordinamento) L’adozione dei provvedimenti inibitori e sanzionatori, è subordinata all’accertamento, da parte del comune, dell’impossibilità di conformazione dell’intervento.

PUO’ IL COMUNE INTERVENIRE ESERCITANDO IL POTERE SANZIONATORIO AMMINISTRATIVO CON CARATTERE REPRESSIVO NEI CONFRONTI

PUO’ IL COMUNE INTERVENIRE ESERCITANDO IL POTERE SANZIONATORIO AMMINISTRATIVO CON CARATTERE REPRESSIVO NEI CONFRONTI DI UNA SCIA ILLEGITTIMA PERCHE’ NON CONFORME ALLA DISCIPLINA URBANISTICO-EDILIZIA, TRASCORSO IL TERMINE ASSEGNATO DALLA LEGGE (30 GIORNI) PER ESERCITARE IL POTERE DI CONTROLLO INIBITORIO? ORDINANZA T. A. R. TOSCANA n° 137 DEL 25. 03. 2015 L’ordinanza del TAR Toscana n° 137 del 25. 03. 2015, si pronuncia su un caso in cui il Comune di Firenze, trascorso il termine di 30 giorni dalla presentazione della SCIA, accerta che i lavori sono stati assentiti in contrasto con le norme urbanistico-edilizie e pertanto ritiene di poter legittimamente attivare la procedura sanzionatoria di repressione delle opere da ritenersi abusive in applicazione delle disposizioni della legge regionale (art. 84 bis). IL TAR afferma: L’art. 19 della L. 241/1990 e ss. mm. ii. , alla data dell’intervenuto giudizio del TAR toscana e quindi prima delle modifiche introdotte dalla L. 124/2015 c. d. “legge Madia” alla disposizione di legge di che trattasi, letteralmente affermava: “ 4. Decorso il termine per l’adozione dei provvedimenti di cui al primo periodo del comma 3 ovvero di cui al comma 6 -bis, all’amministrazione è consentito intervenire solo in presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l’ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell’impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell’attività dei privati alla normativa vigente”. In relazione alla suddetta normativa nazionale che costituisce disciplina di carattere generale dell’istituto della SCIA, decorso il termine assegnato dalla legge al Comune per controllarla ed esercitare eventualmente il potere inibitorio è possibile intervenire unicamente per violazione di norme primarie in relazione all’ordinamento, quelle di esclusiva competenza dello Stato, cioè norme finalizzate alla tutela del patrimonio artistico e culturale, ambiente, salute, sicurezza pubblica, difesa nazionale.

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Ordine ingegneri Provincia di Firenze La L. R. T. n. 65/2014 Il nuovo quadro normativo in Toscana in materia edilizia relatore: Claudio BELCARI 105 PUO’ IL COMUNE INTERVENIRE ESERCITANDO IL POTERE SANZIONATORIO AMMINISTRATIVO CON CARATTERE REPRESSIVO NEI CONFRONTI DI UNA SCIA ILLEGITTIMA PERCHE’ NON CONFORME ALLA DISCIPLINA URBANISTICO-EDILIZIA, TRASCORSO IL TERMINE ASSEGNATO DALLA LEGGE (30 GIORNI) PER ESERCITARE IL POTERE DI CONTROLLO INIBITORIO? ORDINANZA T. A. R. TOSCANA n° 137 DEL 25. 03. 2015 Pertanto in relazione a questi principi della legge statale, la disciplina della conformità urbanistico-edilizia, che costituisce materia di livello secondario, di competenza concorrente Stato-Regioni, non rientra fra i profili giuridici il cui mancato rispetto, consente al Comune di intervenire decorso il termine di 60 giorni, 30 nella materia edilizia, assegnato dalla legge per il controllo della SCIA. La regione Toscana, nella materia di settore caratterizzata da specialità, cioè quella urbanistico edilizia, recepiva con modifiche sostanziali tale principio con la L. R. 40 del 2011, introducendo l’articolo 84 bis nella L. R. 1/2005. La regione Toscana non intendeva sottoporre a scadenza temporale la possibilità di verifica e contestazione della mancanza di conformità urbanistico-edilizia decorso il termine per esercitare il potere inibitorio (30 giorni), questo per garantire un migliore e duraturo controllo del territorio. In tal senso introduceva l’art. 84 bis, nella vecchia L. R. 1/2005, che diversamente dalla disposizione di carattere nazionale di carattere generale L. 241/1990 art. 19, consentiva di intervenire attivando il potere sanzionatorio, anche successivamente al termine di 30 giorni dalla presentazione della SCIA, in presenza dell’accertamento di un errato asseveramento che avesse assentito opere non conformi dal punto di vista urbanistico-edilizio.

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Ordine ingegneri Provincia di Firenze La L. R. T. n. 65/2014 Il nuovo quadro normativo in Toscana in materia edilizia relatore: Claudio BELCARI 106 PUO’ IL COMUNE INTERVENIRE ESERCITANDO IL POTERE SANZIONATORIO AMMINISTRATIVO CON CARATTERE REPRESSIVO NEI CONFRONTI DI UNA SCIA ILLEGITTIMA PERCHE’ NON CONFORME ALLA DISCIPLINA URBANISTICO-EDILIZIA, TRASCORSO IL TERMINE ASSEGNATO DALLA LEGGE (30 GIORNI) PER ESERCITARE IL POTERE DI CONTROLLO INIBITORIO? ORDINANZA T. A. R. TOSCANA n° 137 DEL 25. 03. 2015 Il TAR, attivato a seguito di contenzioso, afferma che il termine di 60 giorni, rappresenta l’equilibrio stabilito dall’art. 19 della L. 241/1990 fra l’interesse pubblico al corretto uso del territorio e l’affidamento del privato assume a giudizio del collegio rango di principio fondamentale che deve essere rispettato da parte delle legislazioni regionali che intervengano nell’ambito della materia di competenza concorrente del governo del territorio. Il carattere fondamentale dei principi è dato dall’essere gli stessi il risultato di una precisa scelta di politica attinente il bilanciamento dei diversi interessi in gioco che, costituendo momenti chiave della disciplina di una determinata materia, sono inderogabili da parte delle legislazioni regionali. L’art. 84 bis della L. R. 1/2005 (legge vigente al momento del contenzioso) nel momento in cui consente l’esercizio dei poteri sanzionatori relativi a determinate categorie di interventi edilizi che hanno formato oggetto di SCIA anche oltre il termine di 30 giorni dalla sua presentazione sulla base di un mero riscontro della difformità dalle norme urbanistiche o dalle prescrizioni degli strumenti urbanistici generali, degli atti di governo del territorio o dei regolamenti, altera gravemente l’equilibrio fra i due valori sopra menzionati a tutto sfavore della tutela dell’affidamento del privato che la norma non tiene in alcun conto, equiparando in tutto e per tutto le opere realizzate con SCIA e non conformi a quelle realizzate in modo del tutto abusivo, in assenza di alcun titolo.

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Ordine ingegneri Provincia di Firenze La L. R. T. n. 65/2014 Il nuovo quadro normativo in Toscana in materia edilizia relatore: Claudio BELCARI 107 PUO’ IL COMUNE INTERVENIRE ESERCITANDO IL POTERE SANZIONATORIO AMMINISTRATIVO CON CARATTERE REPRESSIVO NEI CONFRONTI DI UNA SCIA ILLEGITTIMA PERCHE’ NON CONFORME ALLA DISCIPLINA URBANISTICO-EDILIZIA, TRASCORSO IL TERMINE ASSEGNATO DALLA LEGGE (30 GIORNI) PER ESERCITARE IL POTERE DI CONTROLLO INIBITORIO? ORDINANZA T. A. R. TOSCANA n° 137 DEL 25. 03. 2015 I giudici affermano pertanto che sotto questo profilo l’art. 84 bis della L. R. 1/2005 incorre in una violazione dell’art. 117 comma 2 lettera m) della Costituzione non osservando i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali dei cittadini nell’ambito del procedimento amministrativo. La conclusione del collegio è quindi quella che, stante una sostanziale illegittimità della norma regionale toscana, in rapporto a quella di principio dello stato, non è possibile in applicazione della stessa poter avviare procedure sanzionatorie nei confronti di una SCIA successivamente al decorso del termine di 30 giorni dalla presentazione. SENTENZA n° 49 DEL 9. 3. 2016 DELLA CORTE COSTITUZIONALE La Corte Costituzionale ha condiviso le enunciazioni del TAR Toscana ed ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 84 -bis, comma 2, lettera b) della L. R. 1/2005

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Ordine ingegneri Provincia di Firenze La L. R. T. n. 65/2014 Il nuovo quadro normativo in Toscana in materia edilizia relatore: Claudio BELCARI 108 PUO’ IL COMUNE INTERVENIRE ESERCITANDO IL POTERE SANZIONATORIO AMMINISTRATIVO CON CARATTERE REPRESSIVO NEI CONFRONTI DI UNA SCIA ILLEGITTIMA PERCHE’ NON CONFORME ALLA DISCIPLINA URBANISTICOEDILIZIA, TRASCORSO IL TERMINE ASSEGNATO DALLA LEGGE (30 GIORNI) PER ESERCITARE IL POTERE DI CONTROLLO INIBITORIO? SENTENZA n° 49 DEL 9. 3. 2016 DELLA CORTE COSTITUZIONALE Il legislatore statale nello stabilire limiti al potere di intervento in autotutela da parte della pubblica amministrazione in materia di DIA e SCIA, oltre il termine di 30 giorni dalla presentazione, ammettendo la possibilità di intervenire unicamente in caso di violazioni di norme di legge di livello primario (salute, ambiente, paesaggio, sicurezza, ecc. ) e non nel caso di mancato rispetto della conformità urbanistico-edilizia ha dettato una norma di principio quale contemperamento e bilanciamento fra: le esigenze di certezza delle situazioni giuridiche maturate a seguito della DIA e SCIA quale legittimo affidamento del privato le ragioni di tutela dell’interesse pubblico urbanistico, finalizzate al corretto assetto del territorio

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Ordine ingegneri Provincia di Firenze La L. R. T. n. 65/2014 Il nuovo quadro normativo in Toscana in materia edilizia relatore: Claudio BELCARI 109 PUO’ IL COMUNE INTERVENIRE ESERCITANDO IL POTERE SANZIONATORIO AMMINISTRATIVO CON CARATTERE REPRESSIVO NEI CONFRONTI DI UNA SCIA ILLEGITTIMA PERCHE’ NON CONFORME ALLA DISCIPLINA URBANISTICO-EDILIZIA, TRASCORSO IL TERMINE ASSEGNATO DALLA LEGGE (30 GIORNI) PER ESERCITARE IL POTERE DI CONTROLLO INIBITORIO? SENTENZA n° 49 DEL 9. 3. 2016 DELLA CORTE COSTITUZIONALE La regione Toscana estendendo la possibilità di intervento in autotutela oltre il termine di 30 giorni, nel caso di mancato rispetto della conformità urbanistico-edilizia, ha introdotto una normativa di dettaglio in contrasto con i principi che l’ordinamento assegna alla competenza dello Stato. In relazione all’annullamento dell’art. 84 bis co. 2 lett. b) della L. R. 1/2005 è da ritenersi inefficacie anche l’identico contenuto dell’art. 146 co. 2 lett. b) della L. R. 65/2014 avente ad oggetto “poteri di vigilanza in caso di SCIA” NOVITA’ INTRODOTTE DALLA L. n° 124/2015 c. d. “LEGGE MADIA” Va considerato però che la disposizione della legge statale relativa all’art. 19 della L. 241/1990, sul cui contenuto si è espresso il collegio toscano e la Corte Costituzionale è stata di recente novellata sul punto con modifiche sostanziali dalla L. n° 124/2015 c. d. “legge Madia” che costituisce l’attuale riferimento normativo da applicare.

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Ordine ingegneri Provincia di Firenze La L. R. T. n. 65/2014 Il nuovo quadro normativo in Toscana in materia edilizia relatore: Claudio BELCARI 110 PUO’ IL COMUNE INTERVENIRE ESERCITANDO IL POTERE SANZIONATORIO AMMINISTRATIVO CON CARATTERE REPRESSIVO NEI CONFRONTI DI UNA SCIA ILLEGITTIMA PERCHE’ NON CONFORME ALLA DISCIPLINA URBANISTICO-EDILIZIA, TRASCORSO IL TERMINE ASSEGNATO DALLA LEGGE (30 GIORNI) PER ESERCITARE IL POTERE DI CONTROLLO INIBITORIO? NOVITA’ INTRODOTTE DALLA L. n° 124/2015 c. d. “LEGGE MADIA” Riportiamo a seguire la norma, art. 19 co. 4 L. 241/1990, modificata dalla L. 124/2015, in stato sovrapposto dove in neretto è riportata la parte invariata, in giallo barrato la parte eliminata dalla “legge Madia” ed in rosso la parte di nuova aggiunta. “ 4. Decorso il termine per l’adozione dei provvedimenti di cui al primo periodo del comma 3 ovvero di cui al comma 6 -bis, all’amministrazione è consentito intervenire solo in presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l’ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell’impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell’attività dei privati alla normativa vigente l’amministrazione competente adotta comunque i provvedimenti previsti dal medesimo comma 3 in presenza delle condizioni di cui all’art. 21 -nonies. ” Come si può ben notare è stata eliminata la possibilità di poter intervenire con procedure sanzionatorie in ogni tempo per violazione di norme primarie dell’ordinamento (patrimonio artistico, culturale, ambiente, salute, sicurezza pubblica e difesa nazionale). E’ stata inserita la possibilità per l’amministrazione comunale di intervenire secondo le disposizioni di cui all’art. 21 nonies della L. 241/1990.

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La L. R. T. n. 65/2014 Il nuovo quadro normativo in Toscana in materia edilizia relatore: Claudio BELCARI 111 PUO’ IL COMUNE INTERVENIRE ESERCITANDO IL POTERE SANZIONATORIO AMMINISTRATIVO CON CARATTERE REPRESSIVO NEI CONFRONTI DI UNA SCIA ILLEGITTIMA PERCHE’ NON CONFORME ALLA DISCIPLINA URBANISTICO-EDILIZIA, TRASCORSO IL TERMINE ASSEGNATO DALLA LEGGE (30 GIORNI) PER ESERCITARE IL POTERE DI CONTROLLO INIBITORIO? NOVITA’ INTRODOTTE DALLA L. n° 124/2015 c. d. “LEGGE MADIA” L’art. 21 nonies della L. 241/90 modificato dalla legge 124/2015 c. d. “legge Madia” afferma sostanzialmente la possibilità per il Comune di intervenire nella procedura sanzionatoria in caso di accertamento di SCIA illegittima, per ogni profilo, ma entro il termini di 18 (diciotto) mesi dalla presentazione. Trascorso tale termine è possibile in ogni tempo intervenire con procedure sanzionatorie nel caso di accertamento di SCIA illegittima ma unicamente in presenza della condizione con carattere essenziale e vincolante che il giudice penale, abbia riconosciuto un comportamento doloso nell’ambito delle dichiarazioni rese, ed abbia comminato una condanna penale di carattere definitivo, passata in giudicato. In relazione alla sentenza della Corte Costituzionale 49/2016, la legge statale di principio prevale sulla disposizione della nostra legge regionale e che pertanto non è consentito legittimamente di applicarla. Pertanto in relazione a quanto sopra, ritengo che ad oggi nel termine dalla presentazione della SCIA compreso fra i successivi 30 giorni e 18 mesi, il Comune possa legittimamente intervenire nella contestazione della stessa ove in contrasto anche con la disciplina urbanistico edilizia (leggi, atti di pianificazione, regolamenti), oltre tale termine vale quanto sopra enunciato.

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La L. R. T. n. 65/2014 Il nuovo quadro normativo in Toscana in materia edilizia relatore: Claudio BELCARI 112 PUO’ IL COMUNE INTERVENIRE ESERCITANDO IL POTERE SANZIONATORIO AMMINISTRATIVO CON CARATTERE REPRESSIVO NEI CONFRONTI DI UNA SCIA ILLEGITTIMA PERCHE’ NON CONFORME ALLA DISCIPLINA URBANISTICO-EDILIZIA, TRASCORSO IL TERMINE ASSEGNATO DALLA LEGGE (30 GIORNI) PER ESERCITARE IL POTERE DI CONTROLLO INIBITORIO? NOVITA’ INTRODOTTE DALLA L. n° 124/2015 c. d. “LEGGE MADIA” Decorso tale termine di 18 mesi, non è più possibile intervenire, per violazione di alcun profilo giuridico, adottando atti sanzionatori amministrativi. L’ufficio che accerti qualsiasi tipo di errata e/o falsa dichiarazione in violazione di qualsiasi disposizione di legge, di pianificazione o regolamentare, nel caso di lavori assentiti per effetto della presentazione di una SCIA, nel termine successivo ai 18 mesi dalla data di presentazione della stessa, non potrà legittimamente adottare procedure sanzionatorie. Ritengo che l’ufficio potrà avviare un procedimento, inoltrare tutti gli atti alla competente procura della Repubblica e potrà adottare misure sanzionatorie unicamente ove il giudice penale, abbia riconosciuto un comportamento doloso nell’ambito delle dichiarazioni rese, ed abbia comminato una condanna penale di carattere definitivo, passata in giudicato. La circolare del MIBAC n° 27158 del 10. 11. 2015, afferma che non opera il termine di 18 nel caso di area sottoposta al vincolo paesaggistico, qualora sia presentata una SCIA senza acquisizione dell’autorizzazione paesaggistica.

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Ordine ingegneri Provincia di Firenze La L. R. T. n. 65/2014 Il nuovo quadro normativo in Toscana in materia edilizia relatore: Claudio BELCARI 113 Incentivazione del recupero del patrimonio edilizio esistente, mediante facilitazione dei cambi di destinazione d’uso funzionali

NOVITA’ LEGGE “SBLOCCA-ITALIA” recepita dalla L. R. 65/2014 - Riduzione del numero delle categorie

NOVITA’ LEGGE “SBLOCCA-ITALIA” recepita dalla L. R. 65/2014 - Riduzione del numero delle categorie funzionali in materia di destinazioni d’uso 114 La legge “sblocca Italia”, art. 17 comma 1, lett. m), modifica il D. P. R. 380/2001, inserendo dopo l’art. 23 -bis quanto segue: «Art. 23 -ter (Mutamento d'uso urbanisticamente rilevante) 1. Salva diversa previsione da parte delle leggi regionali, costituisce mutamento rilevante della destinazione d'uso ogni forma di utilizzo dell'immobile o della singola unità immobiliare diversa da quella originaria, ancorché non accompagnata dall'esecuzione di opere edilizie, purché tale da comportare l'assegnazione dell'immobile o dell'unità immobiliare considerati ad una diversa categoria funzionale tra quelle sotto elencate: a) residenziale a-bis) turistico-ricettiva; b) produttiva e direzionale; c) commerciale; d) rurale. 2. La destinazione d'uso di un fabbricato o di una unità immobiliare è quella prevalente in termini di superficie utile. (parte già recepita dalla L. R. 65/2014 art. 99) 3. Le regioni adeguano la propria legislazione ai principi di cui al presente articolo entro 90 giorni dalla data della sua entrata in vigore. Decorso tale termine, trovano applicazione diretta le disposizioni del presente articolo. Salvo diversa previsione da parte delle leggi regionali e degli strumenti urbanistici comunali, il mutamento della destinazione d'uso all'interno della stessa categoria funzionale è sempre consentito.

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Ordine ingegneri Provincia di Firenze La L. R. T. n. 65/2014 Il nuovo quadro normativo in Toscana in materia edilizia relatore: Claudio BELCARI 115 LE NOVITA’ DELLA LEGGE n° 164/2014 RECEPITE DALLA L. R. 65/2014 Riduzione del numero delle categorie funzionali e facilitazione dei cambi di destinazione d’uso La nuova norma, in materia di disciplina dei cambi di destinazione d’uso degli immobili appare di rilevante importanza, in quanto stabilisce una modifica delle categorie funzionali. Infatti, vengono accorpate destinazioni d’uso diverse ritenute compatibili che vanno a ridurre il numero delle categorie funzionali; nello specifico viene unificata quella produttiva e direzionale. La norma stabilisce che non assume rilevanza sotto il profilo urbanistico-edilizio, il cambio di destinazione d’uso all’interno della stessa categoria; quindi non costituisce mutamento rilevante ai fini delle funzioni, il passaggio da produttivo a direzionale. Non occorre quindi un titolo edilizio ne pagamento contributi. L’altro principio importante è che la destinazione d’uso è da riferirsi a quella prevalente in termini di superficie utile, in rapporto alla quale saranno ammesse e ritenute compatibili e non rilevanti altre destinazioni d’uso, alla sola condizione che abbiano una superficie utile inferiore a quella prevalente (principio recepito dall’art. 99 della L. R. 65 del 10. 11. 2014).

Riduzione del numero delle categorie funzionali e facilitazioni dei cambi di destinazione d’uso L’altro

Riduzione del numero delle categorie funzionali e facilitazioni dei cambi di destinazione d’uso L’altro principio che viene istituito è quello che il mutamento della destinazione d'uso all'interno della stessa categoria funzionale è sempre consentito; La materia della disciplina delle destinazioni d’uso, generalmente trattata in dettaglio dalla normativa regionale, con la suddetta nuova disposizione nazionale trova un indirizzo in termini di semplificazione e liberalizzazione. Tuttavia, la disposizione nazionale trattando la materia concorrente, lascia alle regioni la possibilità di legiferare in materia per quanto di competenza e consente ai comuni la possibilità di esercitare il proprio potere di pianificazione e regolamentare, in particolare potranno disciplinare con limitazioni il mutamento della destinazione d'uso all'interno della stessa categoria funzionale Queste nuove disposizioni normative sono in vigore in quelle regioni che non l’anno recepita, in quanto è trascorso il termine di giorni 90 (novanta), dalla data di entrata in vigore dello “sblocca-Italia”, assegnato per l’adeguamento, pertanto trovano applicazione diretta le disposizioni della L. 164/2014. 116

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Ordine ingegneri Provincia di Firenze La L. R. T. n. 65/2014 Il nuovo quadro normativo in Toscana in materia edilizia relatore: Claudio BELCARI 117 LE NOVITA’ DELLA LEGGE n° 164/2014” RECEPITE DALLA L. R. 49/2015 Aumento dell’importo relativo alla sanzione pecuniaria nel caso di opere sottoposte al regime dell’attività edilizia libera e realizzate in mancanza della preventiva comunicazione La disposizione di legge in oggetto, modifica il D. P. R. 380/2001, art. 6 comma 7 nel seguente modo: «ovvero la mancata trasmissione della relazione tecnica, di cui ai commi 2 e 4 del presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 2, ovvero la mancata comunicazione asseverata dell'inizio dei lavori di cui al comma 4, » e le parole: « 258 euro» sono sostituite dalle seguenti: « 1. 000 euro» . Per facilità di comprensione si riporta a seguire il D. P. R. 380/2001, art. 6, comma 7, in “stato sovrapposto”, dove la parte invariata è indicata di colore nero, quella eliminata in giallo e quella di nuovo inserimento è in rosso: “ 7. La mancata comunicazione dell’inizio dei lavori ovvero la mancata trasmissione della relazione tecnica, di cui ai commi 2 e 4 del presente articolo, di cui al comma 2, ovvero la mancata comunicazione asseverata dell'inizio dei lavori di cui al comma 4, comportano la sanzione pecuniaria pari a 258 euro 1. 000 euro. Tale sanzione è ridotta di due terzi se la comunicazione è effettuata spontaneamente quando l’intervento è in corso di esecuzione…. ”

Aumento dell’importo relativo alla sanzione pecuniaria nel caso di opere sottoposte al regime dell’attività

Aumento dell’importo relativo alla sanzione pecuniaria nel caso di opere sottoposte al regime dell’attività edilizia libera e realizzate in mancanza della preventiva comunicazione La prima parte della modifica appare puramente formale e poco significativa, in quanto attiene unicamente alla sostituzione del vecchio termine “relazione tecnica” con quello novellato indicato come “comunicazione asseverata”. La parte seconda della modifica appare sostanziale, in quanto modifica il D. P. R. 380/2001 art. 6 comma 7, sostituendo l’importo relativo alla sanzione pecuniaria da applicarsi in caso di realizzazione di opere in assenza di preventiva comunicazione asseverata, pari ad €. 258, 00 con €. 1. 000, 00. Questa modifica normativa, manifesta un evidente indirizzo di rafforzamento del regime sanzionatorio-pecuniario, in materia di realizzazione di opere in assenza di preventiva realizzazione degli adempimenti procedurali stabiliti dalla legge. Tale incremento dell’importo avviene in maniera rilevante, all’incirca quadruplicando l’importo originario. Il legislatore da una parte semplifica dall’altro rafforza il regime sanzionatorio. A tal fine, si rileva che tale importo pari ad €. 1. 000, da applicarsi per opere di limitata consistenza sottoposte al regime dell’attività edilizia libera, appare eccessivo e sproporzionato, in relazione alle disposizioni di alcune Regioni, quali ad esempio la regione Toscana, che per opere edilizie di maggiore consistenza, sottoposte al titolo superiore della S. C. I. A. , ammettono l’applicazione di una sanzione minima largamente inferiore pari ad €. 516, 00. Rimane ferma la possibilità di ridurre di due terzi tale sanzione, nel caso la comunicazione sia effettuata spontaneamente quando l’intervento è in corso di esecuzione, ma anche in questo caso si evidenzia un consistente aumento dell’importo che passa da €. 86, 00 ad €. 333, 33.

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Ordine ingegneri Provincia di Firenze La L. R. T. n. 65/2014 Il nuovo quadro normativo in Toscana in materia edilizia relatore: Claudio BELCARI 119 L. R. 65/2014 – ESCLUSIONE DEL PAGAMENTO DEL COSTO DI COSTRUZIONE PER LA MAGGIOR PARTE DEGLI INTERVENTI DI ATTIVITA’ EDILIZIA LIBERA Il legislatore regionale, ha recepito la disposizione sovraordinata di carattere nazionale di cui alla legge “sblocca-Italia” introducendo modifiche estensive, nella L. R. 65 del 2014, art. 183 avente ad oggetto “contributo relativo agli interventi edilizi e mutamenti della destinazione d’uso” e precisamente al comma 3 che recita: “ 3. Comportano altresì la corresponsione di un contributo commisurato alla sola incidenza degli oneri di urbanizzazione gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all’articolo 136, comma 2, lettera a), ove comportanti aumento del numero delle unità immobiliari, nonché i mutamenti di destinazione d’uso degli immobili di cui all’articolo 136, comma 2, lettera g), e i mutamenti di destinazione d’uso eseguiti in assenza di opere edilizie, limitatamente ai casi in cui si determini un incremento dei carichi urbanistici. Per tali fattispecie il contributo è determinato dal comune nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 191, comma 6. ” In relazione alla disposizione della L. 164/2014, la regione toscana ha esteso il campo di applicazione dell’esonero dal pagamento del costo di costruzione in relazione a quanto disposto dalla legge statale e pertanto è applicato nei seguenti casi: Ø manutenzione straordinaria ove comportanti aumento del numero delle unità immobiliari di cui all’articolo 136, comma 2, lettera a); Ø mutamenti di destinazione d’uso degli immobili di cui all’articolo 136, comma 2, lettera g), cioè quelli adibiti ad uso diverso dal residenziale; Ø i mutamenti di destinazione d’uso eseguiti in assenza di opere edilizie.

LE NOVITA’ DELLA LEGGE 65/2014 IN MATERIA DI CONTRIBUTI L’esclusione dell’applicazione del costo di

LE NOVITA’ DELLA LEGGE 65/2014 IN MATERIA DI CONTRIBUTI L’esclusione dell’applicazione del costo di costruzione per gli interventi edilizi di manutenzione straordinaria consistenti anche nel frazionamento Con l’entrata in vigore di questa nuova disposizione di legge, gli interventi di manutenzione straordinaria, che comprendono la possibilità di effettuare frazionamenti delle unità immobiliari con incremento di carico urbanistico, non comportano più l’applicazione del costo di costruzione. L’esonero dall’applicazione del costo di costruzione per interventi di frazionamento di unità immobiliare scaturisce in presenza della qualificazione tecnico-giuridica dell’intervento edilizio di manutenzione straordinaria e del regime dell’attività edilizia libera. Pertanto, ove si tratti di intervento edilizio di frazionamento, ma la cui qualificazione tecnico-giuridica delle opere non rientri nella manutenzione straordinaria, ma in una categoria superiore, ad esempio restauro e risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, non sussiste più la condizione dell’esonero dell’applicazione del costo di costruzione. In tal senso, si sottolinea la necessità da parte degli operatori del settore, nel definire il labile confine fra la categoria di intervento della manutenzione straordinaria novellata e la categoria immediatamente superiore del restauro e risanamento conservativo, che assume rilevanza sostanziale in termini di contributi. Ugualmente non sussiste più l’esonero del costo di costruzione nel caso si tratti di intervento di manutenzione straordinaria sottoposto a S. C. I. A. . 120

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Ordine ingegneri Provincia di Firenze La L. R. T. n. 65/2014 Il nuovo quadro normativo in Toscana in materia edilizia relatore: Claudio BELCARI 121 L. R. 65/2014 – ESCLUSIONE DEL PAGAMENTO DEL COSTO DI COSTRUZIONE PER LA MAGGIOR PARTE DEGLI INTERVENTI DI ATTIVITA’ EDILIZIA LIBERA L. R. 65 del 2014, art. 183 comma 3 che recita: “ 3. Comportano altresì la corresponsione di un contributo commisurato alla sola incidenza degli oneri di urbanizzazione gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all’articolo 136, comma 2, lettera a), ove comportanti aumento del numero delle unità immobiliari, nonché i mutamenti di destinazione d’uso degli immobili di cui all’articolo 136, comma 2, lettera g), e i mutamenti di destinazione d’uso eseguiti in assenza di opere edilizie, limitatamente ai casi in cui si determini un incremento dei carichi urbanistici. Per tali fattispecie il contributo è determinato dal comune nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 191, comma 6. ” Con l’entrata in vigore di questa nuova disposizione di legge, gli interventi di manutenzione straordinaria, effettuati nel regime dell’attività edilizia libera, che comprendono la possibilità di effettuare frazionamenti delle unità immobiliari con incremento di carico urbanistico, non comportano più l’applicazione del costo di costruzione; lo stesso nel caso di cambio di destinazione d’uso, per opere rientranti nell’attività edilizia libera, per destinazioni d’uso non residenziali. Per quanto attiene all’esonero dal pagamento del costo di costruzione relativamente ai i mutamenti di destinazione d’uso eseguiti in assenza di opere edilizie, si ritiene che tale norma non abbia carattere di novità, bensì di precisazione con carattere ricognitivo. Infatti, il costo di costruzione notoriamente in relazione alla costante giurisprudenza, ha natura tributaria e come tale, anche nel regime previgente alla L. R. 65/2014 è da ritenersi che non potessere applicato ove non si determinasse costo di opere.

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Ordine ingegneri Provincia di Firenze La L. R. T. n. 65/2014 Il nuovo quadro normativo in Toscana in materia edilizia relatore: Claudio BELCARI Le novità della legge “sblocca-Italia” in materia edilizia ed urbanistica che prevalgono sulle disposizioni contenute nella L. R. n° 65/2014 122

QUADRO GENERALE DELLE NOVITA’ DELLA LEGGE “SBLOCCA-ITALIA”, IN MATERIA EDILIZIA ED URBANISTICA in verde

QUADRO GENERALE DELLE NOVITA’ DELLA LEGGE “SBLOCCA-ITALIA”, IN MATERIA EDILIZIA ED URBANISTICA in verde parti già recepite dalla L. R. 65/2014 Snellimento e semplificazione del regime dei titoli edilizi e di quello penale nuovo concetto di manutenzione straordinaria che consente il frazionamento di unità immobiliari ampliamento delle ristrutturazioni c. d. “leggere” riduzione della fattispecie delle opere penalmente rilevanti semplificazione procedurale delle varianti in corso d’opera al P. d. C. Incentivazione del recupero edilizio e funzionale Snellimento dei tempi burocratici e semplificazioni procedurali Facilitazione del rapporto negoziale pubblico-privato Contrasto all’abusivismo ed all’evasione fiscale esclusione costo di costruzione per frazionamenti effettuati con manutenzione straordinaria maggiori possibilità di proroga fine lavori al P. d. C. La compensazione alternativa all’espropriazione per gli edifici “incompatibili” Incremento sanzioni per l’attività edilizia libera facilitazione cambi di destinazione d’uso P. d. C. convenzionato riduzione contributi nella ristrutturazione edilizia oneri commisurati alla densità edilizia eliminazione raddoppio tempi comuni > 100 mila abitanti lottizzazione urbanistica per stralci funzionali Potere sostitutivo regioni ritardo comuni appr. p. a. Regolamento Edilizio-tipo Il P. d. C. in deroga alle destinazioni d’uso per interventi di recupero in aree private Rilevanti sanzioni amministrativo - pecuniarie per abusi edilizi non demoliti, con particolare riferimento in aree vincolate Pianificazione che valorizza aree con benefici pubblici e privati Controllo incrociato Comuni Agenzia delle entrate

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Ordine ingegneri Provincia di Firenze La L. R. T. n. 65/2014 Il nuovo quadro normativo in Toscana in materia edilizia relatore: Claudio BELCARI Grazie dell’attenzione Claudio BELCARI 124