Ogni Stato ha tra i suoi elementi costitutivi







- Slides: 7

Ogni Stato ha tra i suoi elementi costitutivi il popolo, formato dalle persone che hanno la cittadinanza di quello Stato (la quale delinea sia un legame di appartenenza allo Stato stesso, sia uno status, cioè un insieme di diritti e di doveri che caratterizza i cittadini rispetto ai non cittadini), e disciplina l'ammissione dei non cittadini al proprio territorio e il loro trattamento. Tuttavia ogni ordinamento giuridico informato ai principi della forma di Stato democratico-sociale fondata sul principio personalista, che finalizza tutti i pubblici poteri alla tutela e allo sviluppo della persona umana, tutela una serie di diritti inviolabili dello straniero in quanto persona umana al pari del cittadino


LO STRANIERO IN ITALIA ART. 10 Cost. L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute. La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali. Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge. Non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici

La condizione giuridica degli stranieri in Italia La Costituzione italiana afferma che la presenza dello straniero in Italia è regolata dalla legge nel rispetto delle norme e dei trattati internazionali. In base a questo principio costituzionale, allo straniero presente nel territorio dello Stato italiano sono riconosciuti i diritti fondamentali della persona umana, anche se la sua presenza è irregolare. Lo straniero che soggiorna regolarmente in Italia gode, in linea generale, dei diritti attribuiti al cittadino italiano e, in particolare, è garantita a tutti i lavoratori stranieri e alle loro famiglie parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti rispetto ai lavoratori italiani. Inoltre, la Costituzione riconosce il diritto di asilo allo straniero che, nel suo Paese, non può esercitare le libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana. L’Italia aderisce alla Convenzione delle Nazioni Unite sui rifugiati (detta “Convenzione di Ginevra”). Pertanto uno straniero può chiedere lo status di rifugiato nel nostro Paese se ha una giustificata paura di venire perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un gruppo sociale e per le proprie opinioni politiche. Il diritto di asilo non spetta, tuttavia, allo straniero che costituisce un pericolo per la sicurezza dello Stato, che ha commesso gravi reati dentro o fuori dal territorio italiano, crimini contro la pace, crimini contro l’umanità e crimini di guerra o atti contrari alle finalità e ai principi delle Nazioni Unite.

I diritti fondamentali degli stranieri il diritto alla vita alla libertà e alla sicurezza della persona alla garanzia contro l’arresto e la detenzione arbitraria il diritto di ricevere e godere dell’asilo il diritto di non subire discriminazioni sulla base di razza, sesso, lingua, religione, nazionalità , origine sociale o altro status il diritto di essere protetto dall’abuso e lo sfruttamento, di essere libero dalla schiavitù e dalla servitù involontaria il diritto di non subire tortura o trattamento crudele e inumano Il diritto alla vita è inerente alla persona umana. Nessuno può essere arbitrariamente privato della vita perchè il diritto alla vita appartiene a tutti gli esseri umani. Questo diritto deve essere protetto dalla legge. Quindi gli stati hanno l’obbligo negativo di non facere, cioè di astenersi da azioni che possono mettere a rischio o privare la vita agli individui e l’obbligo positivo di facere, cioè di adottare misure di carattere preventivo e repressivo per tutelare la vita delle persone, sia di fronte a pericoli concreti ed imminenti derivanti dagli altri individui, sia nei confronti delle istituzioni e degli organi statali.

La protezione del diritto alla vita ha grande importanza anche nella fase dell’espulsione degli stranieri. Proprio in quest’ambito di applicazione le norme sui diritti umani si scontrano con il principio della sovranità e del “domestic jurisdiction”. Il principio che gli organi internazionali di controllo sui diritti umani impongono agli Stati consiste nel fatto che uno Stato non può allontanare uno straniero verso un Paese in cui la sua vita possa essere messa in pericolo, o andrebbe incontro a tortura e trattamenti disumani. Quindi lo Stato che emette un’ordinanza di espulsione di uno straniero dovrebbe tener conto di una serie di condizioni del paese d’origine dello straniero e/o richiedere delle garanzie alle istituzioni dello stesso paese che la vita dello straniero da loro espulso non sarà messa in pericolo e che lui non sarà sottoposto a tortura o ad altri trattamenti disumani. Un altro diritto importante per i migranti è il divieto di tortura e di trattamenti disumani o degradanti rispetto al quale gli Stati hanno degli obblighi positivi e negativi. Gli Stati devono adottare tutte le misure legislative, amministrative, giudiziarie o altre misure atte a prevenire la commissione di atti di tortura nonchè vietare l’ espulsione o il respingimento di una persona di un altro Stato in cui vi siano gravi motivi per credere che essa rischierebbe di essere sottoposta a tortura e nel determinare tali motivi potrà tener conto anche della violazione sistematica dei diritti dell’uomo
