NOZIONE societ cooperativa Societ che agiscono per il

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NOZIONE: società cooperativa Società che agiscono per il perseguimento di uno scopo mutualistico. Lo

NOZIONE: società cooperativa Società che agiscono per il perseguimento di uno scopo mutualistico. Lo scopo mutualistico è differente da quello delle società lucrative.

SCOPO MUTALISTICO – SCOPO LUCRATIVO • 1) SCOPO MUTUALISTICO: scopo prevalente dell’attività di impresa

SCOPO MUTALISTICO – SCOPO LUCRATIVO • 1) SCOPO MUTUALISTICO: scopo prevalente dell’attività di impresa volto a fornire beni o servizi od occasioni di lavoro direttamente ai membri dell’organizzazione a condizioni più vantaggiose di quelle che otterrebbero sul mercato. • 2) SCOPO LUCRATIVO: lucro c. d. oggettivo (ossia produrre utili) e lucro c. d. soggettivo (gli utili vanno distribuiti fra i soci) • Conclusione: il vantaggio non deriva direttamente dal rapporto di società (la società non dà gli utili realizzati ai soci), ma è conseguito attraverso distinti e diversi rapporti economici instaurati con la cooperativa.

CLASSIFICAZIONE – parte prima • 1) vecchia disciplina: a responsabilità limitata e non; piccole

CLASSIFICAZIONE – parte prima • 1) vecchia disciplina: a responsabilità limitata e non; piccole e non ; • 2) oggi: sono tutte a responsabilità limitata (art. 2518) e possono essere: • - a mutualità prevalente (ne conseguono benefici fiscali) art. 2512; • - a mutualità non prevalente. • - a mutualità pura: solo attività nei confronti sei soci; • - a mutualità spuria: anche attività nei confronti di terzi (ci deve essere tale possibilità in statuto).

CLASSIFICAZIONE – parte seconda • A seconda dell’attività svolta si potranno avere cooperative: •

CLASSIFICAZIONE – parte seconda • A seconda dell’attività svolta si potranno avere cooperative: • - di consumo; • - di lavoro; • - di produzione; • - di costruzione; • - di credito; • - di assicurazione.

COSTITUZIONE DELLA COOPERATIVA: art. 2521 • La società deve costituirsi per atto pubblico (non

COSTITUZIONE DELLA COOPERATIVA: art. 2521 • La società deve costituirsi per atto pubblico (non per scrittura privata). • L’atto pubblico è l’atto redatto dal notaio cui viene data pubblica fede fino a querela di falso. • Il notaio dovrà verificare che ci siano tutte le condizioni di legge e che siano rispettate tutte le norme nella redazione dello statuto (non è possibile ad esempio che ci siano clausole che comportino la disparità di trattamento o che ci sia una società regolata dalle norme della srl con 30 soci). In caso contrario dovrà rifiutare di ricevere l’atto.

VARIABILITA’ DEL CAPITALE: art. 2511 • «Le cooperative sono società a capitale variabile con

VARIABILITA’ DEL CAPITALE: art. 2511 • «Le cooperative sono società a capitale variabile con scopo mutualistico» . • A differenza delle società lucrative il capitale sociale non è determinato in un ammontare prestabilito (art. 2542 comma 1) per favorire l’ingresso e l’uscita dei soci senza dover «formalmente toccare» il capitale (che nelle società lucrative è una modifica statutaria ed occorre l’intervento del notaio verbalizzante l’assemblea, la pubblicità a registro imprese, quindi una serie di formalità «burocratiche» ). • Il capitale può essere aumentato con modifica statutaria ma in via indipendente dall’ingresso o dall’uscita di un socio.

PRINCIPIO DELLA PORTA APERTA: art. 2524 • La variabilità del capitale è collegata al

PRINCIPIO DELLA PORTA APERTA: art. 2524 • La variabilità del capitale è collegata al c. d. principio della porta aperta: l’ammissione di nuovi soci non importa modificazione dell’atto costitutivo. • Quindi il principio è quello di avere la possibilità di un «ricircolo» di soci senza che questo incida sulla struttura della società (né modifica del capitale sociale, come succederebbe ove facesse ingresso un nuovo socio in una società di capitali, né modifica dei patti sociali, come succederebbe ove facesse ingresso un nuovo socio in una società di persone).

REQUISITI DEI SOCI: art. 2527 e RAPPORTI CON I SOCI: art. 2516 • «l’atto

REQUISITI DEI SOCI: art. 2527 e RAPPORTI CON I SOCI: art. 2516 • «l’atto costitutivo stabilisce i requisiti per l’ammissione dei nuovi soci e la relativa procedura, secondo criteri non discriminatori coerenti con lo scopo mutualistico» . • I requisiti devono essere specificamente indicati (salvo per le cooperative di consumo dove l’attività è quella di procurare beni di consumo al minor costo per i soci). • Principio cardine in materia societaria è la parità di trattamento dei soci. Detto principio è ribadito anche dall’art. 2516 «nella costituzione e nell’esecuzione dei rapporti mutualistici deve essere rispettato il principio di parità di trattamento» .

NUMERO MINIMO DI SOCI: ART. 2522 • Numero minimo in generale: 9 soci. •

NUMERO MINIMO DI SOCI: ART. 2522 • Numero minimo in generale: 9 soci. • In questo caso la società potrà essere disciplinata, ove nulla sia specificato, dalle norme della spa; ove il numero non superi i 20 (oppure la società non abbia un determinato patrimonio) lo statuto può rimandare alle norme della srl. • Numero minimo (casi speciali): • - 3 soci: se i soci sono persone fisiche, in questo caso deve adottare le norme sulla srl. • - 50 soci: società di consumo (richiesto ai fini della pubblicità, non della costituzione, da leggi speciali).

DISCIPLINA PARTECIPAZIONI – I parte • Valore quota o azione: 25 euro <valore<500 euro

DISCIPLINA PARTECIPAZIONI – I parte • Valore quota o azione: 25 euro <valore<500 euro e nessun socio può avere una partecipazione superiore a 100. 000 euro. Art. 2525. • Essere titolari di una partecipazione dà diritti patrimoniali (vantaggi mutualistici) ma anche amministrativi: - diritto di voto: non in base alla percentuale del capitale ma «voto per teste» (salvo alcune deroghe), espressione del principio dell’assenza di «scopo di lucro soggettivo» , art. 2538; - In assemblea i soci possono rappresentare altri soci, ma sino ad un massimo di 10, art. 2539;

DISCIPLINA PARTECIPAZIONI – II parte • Trasferimento partecipazioni: • A) trasferimento per atto tra

DISCIPLINA PARTECIPAZIONI – II parte • Trasferimento partecipazioni: • A) trasferimento per atto tra vivi: per avere effetto verso la società va autorizzato dagli amministratori , che verificheranno l’esistenza dei requisiti per diventare socio dell’acquirente art. 2530; • B) trasferimento per causa di morte: gli eredi vanno liquidati, ma lo statuto può prevedere che, se gli eredi hanno i requisiti per l’ammissione, gli stessi subentrino nella posizione del de cuius, art. 2354. • Liquidazione della partecipazione: - In tutti i casi di scioglimento del rapporto sociale (recesso, esclusione, morte) la partecipazione va liquidata secondo le regole di cui all’art. 2535, in base al valore della quota secondo le risultanze del bilancio dell’esercizio in cui si è verificata la causa di scioglimento. Il pagamento va fatto entro sei mesi dall’approvazione del bilancio e può essere rimborsato in più rate in un tempo massimo di 5 anni. NB. Il socio uscente è responsabile per un anno dal giorno della cessazione della qualità di socio (nei limiti di quanto ricevuto per il rimborso).

UTILI E RISTORNI • Gli utili vanno innanzitutto a formare una riserva legale (almeno

UTILI E RISTORNI • Gli utili vanno innanzitutto a formare una riserva legale (almeno il 30%); • Una parte va poi corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione (misura indicata di volta in volta dalla legge); • Nei limiti della legge, sono poi distribuibili degli utili tra i soci, ma solo per le società a mutualità non prevalente (nelle altre condizione per la mutualità è il divieto di distribuzione di utili tra i soci): è remunerazione in proporzione al capitale. • I ristorni sono uno strumento tecnico per attribuire ai soci il vantaggio mutualistico. Sono una specie di «rimborso» ai soci di parte del prezzo pagato per i beni o i servizi acquisti dalla cooperativo o «l’integrazione» della retribuzione corrisposta dalla cooperativa per la prestazione del socio: è remunerazione in proporzione alla qualità e quantità degli scambi mutualistici.