Note Pratiche di Legislazione Vitivinicola ed Etichettatura OCM

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Note Pratiche di Legislazione Vitivinicola ed Etichettatura OCM Vino Cosenza LUCA POLLINI 3 giugno

Note Pratiche di Legislazione Vitivinicola ed Etichettatura OCM Vino Cosenza LUCA POLLINI 3 giugno 2013

OCM VINO NORMATIVA VITIVINICOLA: obblighi e operazioni necessarie 1. LA CANTINA E LA DETENZIONE

OCM VINO NORMATIVA VITIVINICOLA: obblighi e operazioni necessarie 1. LA CANTINA E LA DETENZIONE DEI PRODOTTI VINOSI Planimetria di cantina – Cartelli da apporre alle vasche Ø I produttori con una produzione media inferiore, nelle ultime 5 campagne, a 1. 000 ettolitri di vino, devono trasmettere all’Ufficio periferico dell’ICQRF la planimetria dei locali di cantina, per raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite consegna a mano, nella quale deve essere specificata la collocazione di tutti i recipienti di capacità superiore a 10 ettolitri e la legenda riportante il numero e la capacità di ciascun recipiente (articolo 15 legge 82/2006) Ø Non è obbligatorio evidenziare: vasche o botti, comprese le barriques e i caratelli, di capacità inferiore a 10 ettolitri (è consigliabile, eventualmente, indicare la loro capacità complessiva in legenda) Ø Ogni variazione intervenuta successivamente (acquisto di nuovi serbatoi, distruzione o vendita di altri, ampliamento dei locali della cantina e ristrutturazione) deve essere immediatamente comunicata all’Ufficio periferico dell’ICQRF a mezzo fax, telegramma, mail, raccomandata o tramite consegna diretta, mentre gli spostamenti dei vasi vinari in cantina sono sempre consentiti LUCA POLLINI 2

OCM VINO Ø Su tutti i recipienti di cantina deve essere presente un cartello,

OCM VINO Ø Su tutti i recipienti di cantina deve essere presente un cartello, fissato in modo da renderne impossibile la rimozione accidentale, ben visibile e leggibile, contenente, oltre al numero e alla capacità del recipiente, l’indicazione, in caratteri chiari e non equivoci, anche a mezzo di codici (da riportare, però, anche sul registro di c/s), di tutto quello che è indispensabile per identificare il prodotto, comprese le indicazioni facoltative che si ha intenzione di inserire in etichetta. Perciò : Ø categoria del prodotto e denominazione di vendita (vino, IGP, DOP, ecc. ) Ø per i prodotti a DOP e IGP, il nome geografico (a esempio, «Chianti» o «Toscano» ) Ø eventuali altre indicazioni, quali «annata» , «nome del vitigno» , «colore» , «sottozona» , «vigna col toponimo» , menzioni tradizionali o particolari, quali «Vin Santo» , «Novello» , ecc. , termini indicanti il tenore di zucchero, provenienza Ø per i vini a DOP e IGP il riferimento ai dati identificativi della Certificazione rilasciata dall’Od. C v Le partite formate dai recipienti di capacità inferiore a 10 hl, riempiti dello stesso prodotto e immagazzinati in modo da essere chiaramente separati dagli altri, possono essere identificati con un unico cartello v Il vino imbottigliato in corso di affinamento/invecchiamento presso il produttore, o quello comunque contenuto in recipienti fino a 60 litri in corso di elaborazione, lavorazione, confezionamento o destinato al consumo familiare del produttore non è considerato come già immesso al consumo a condizione, però, che la partita sia ben distinta dalle altre e su di essa sia presente un cartello che spieghi la sua destinazione e il lotto di appartenenza LUCA POLLINI 3

OCM VINO Distillazione dei sottoprodotti: le prestazioni viniche Il nuovo regime non prevede più,

OCM VINO Distillazione dei sottoprodotti: le prestazioni viniche Il nuovo regime non prevede più, per i produttori, il prezzo minimo garantito per le vinacce e le fecce consegnate in distilleria, ma solo un importo forfetario – pari a 0, 016 €/Kg – da riconoscere al produttore nel caso in cui questo sostenga direttamente i costi di trasporto È ora possibile adempiere l’obbligo delle prestazioni viniche con la consegna, totale o parziale, dei sottoprodotti: Ø in distilleria oppure Ø mediante il ritiro sotto controllo per usi alternativi Esonero dalle prestazioni obbligatorie per: Ø i produttori che non hanno proceduto alla vinificazione o ad altra trasformazione delle uve in cantine sociali e che, nel corso della campagna viticola in causa, ottengono un quantitativo di vino o mosto pari o inferiore a 25 hl Ø i produttori di vini spumanti di qualità di tipo aromatico elaborati con mosti acquistati e sottoposti a trattamenti di stabilizzazione v In questo caso, le vinacce e/o fecce dovranno essere rese inutilizzabili per il consumo umano, senza dover fare alcuna comunicazione LUCA POLLINI 4

OCM VINO Ritiro sotto controllo dei sottoprodotti della vinificazione per i seguenti usi alternativi

OCM VINO Ritiro sotto controllo dei sottoprodotti della vinificazione per i seguenti usi alternativi : Ø uso agronomico diretto, con funzione di ammendante, mediante la distribuzione dei sottoprodotti nei terreni agricoli, nel limite di 30 q/ha di superficie agricola risultante nel fascicolo aziendale, utilizzandoli tal quali o successivamente a una fase di compostaggio aziendale, a condizione : Ø di un espresso impegno a utilizzare i sottoprodotti per uso agronomico Ø di essere interrati: le vinacce entro il 30 gennaio, le fecce entro il 31 luglio, successivi all’anno di vendemmia, comunque non oltre 15 giorni dal loro spandimento Ø di non essere sparse: Ø entro 5 metri di distanza dalle sponde dei corsi d’acqua Ø entro 10 metri di distanza dall’inizio dell’arenile Ø su terreni gelati, innevati e saturi d’acqua, con falda acquifera affiorante, con frane in atto Ø nelle zone di rispetto primarie delle aree di salvaguardia con un minimo di 200 metri di raggio dal punto di captazione Ø nelle zone designate vulnerabili ai nitrati di origine agricola, a partire dal 1° dicembre per successivi 90 giorni Ø uso agronomico indiretto, mediante l'utilizzo dei sottoprodotti per la preparazione di fertilizzanti LUCA POLLINI 5

OCM VINO …… e per gli altri usi alternativi: Ø uso energetico, mediante l'utilizzo

OCM VINO …… e per gli altri usi alternativi: Ø uso energetico, mediante l'utilizzo dei sottoprodotti quale biomassa per la produzione di biogas o per alimentare impianti per la produzione di energia, utilizzati anche congiuntamente ad altre fonti energetiche destinabili alla produzione di biogas o biomasse combustibili Ø uso farmaceutico, mediante l'utilizzo dei sottoprodotti per la preparazione di farmaci Ø uso cosmetico, mediante l'utilizzo dei sottoprodotti per la preparazione di cosmetici Ø per la produzione di prodotti agroalimentari (fino a oggi sono autorizzati i prodotti ortofrutticoli, i formaggi e i prodotti da forno) Al ritiro sotto controllo si applicano le disposizioni previste dal D. Lgs. n. 152/2006 contenente norme in materia ambientale, in particolare la Parte IV – Norme di gestione dei Rifiuti, artt. 177 e segg. Per poter accedere alla deroga, i produttori devono darne comunicazione all’Ufficio periferico dell’ICQRF, in modo che questa pervenga almeno il 4° giorno antecedente l’inizio delle operazioni (si può presentare a mezzo Fax o posta elettronica) Solo per l’uso agronomico, è possibile consegnare i sottoprodotti ad altro soggetto, previo impegno tra produttore e soggetto terzo da allegare alla comunicazione per usi alternativi LUCA POLLINI 6

OCM VINO La comunicazione per gli usi alternativi deve contenere : Ø natura e

OCM VINO La comunicazione per gli usi alternativi deve contenere : Ø natura e quantità dei sottoprodotti Ø luogo in cui sono depositati Ø tipo di destinazione Ø giorno e ora dell’inizio delle operazioni destinate a renderli inutilizzabili per il consumo umano o dell’inizio del trasporto verso lo stabilimento di utilizzo (se l’eliminazione avviene in più giorni, anche il Piano di ritiro o di consegna dei sottoprodotti) Ø codice ICRF del registro di carico e scarico Ø impegno del produttore alla distribuzione sui terreni agricoli presenti nel Fascicolo Aziendale (in caso di uso agronomico) Ø Nome o Ragione sociale, CF e Partita IVA della ditta destinataria (in caso di utilizzo dei sottoprodotti da parte di un soggetto diverso dal produttore) LUCA POLLINI 7

OCM VINO Ritiro sotto controllo – Annotazione sui registri e Controlli Sul registro di

OCM VINO Ritiro sotto controllo – Annotazione sui registri e Controlli Sul registro di carico e scarico tenuto dal produttore deve essere annotato lo scarico della vinaccia o della feccia destinate al ritiro sotto controllo o a usi alternativi, il giorno stesso in cui viene fatta l’operazione di ritiro e prima dell’operazione stessa : nella colonna “descrizione” deve essere riportato il riferimento alla comunicazione e alla data di trasmissione all’Ufficio ICQRF Copia della comunicazione, se del caso, scorta il trasporto del sottoprodotto ritirato e deve essere esibita a richiesta dell’Organismo che controlla le operazioni di ritiro. Deve essere conservata per minimo 5 anni I controlli sono svolti da: Ø ICQRF, per la verifica dell’assolvimento dell’obbligo di consegna dei sottoprodotti ai distillatori Ø ICQRF in collaborazione col CFS, per i casi di indirizzo a usi alternativi Ø Uffici Agenzia delle Dogane presso i distillatori LUCA POLLINI 8

OCM VINO Le fecce devono essere consegnate in distilleria (o ritirate sotto controllo) entro

OCM VINO Le fecce devono essere consegnate in distilleria (o ritirate sotto controllo) entro il 30° giorno dalla loro separazione dal vino e ottenimento, perciò entro 30 giorni decorrenti dal loro carico sul registro di vinificazione; in ogni caso, non oltre il 31 luglio di ciascuna campagna Le fecce, prima di essere estratte dalle cantine, devono essere denaturate con cloruro di litio (tra 5 e 10 g/q. le) oppure con solfato ferroso a uso agricolo con titolo minimo del 90% in solfato ferroso (minimo 100 g/q. le) se destinate a uso agronomico Le vinacce devono essere consegnate in distilleria (o ritirate sotto controllo) entro 30 giorni dalla fine del periodo vendemmiale (30 gennaio per la Toscana gli ultimi anni) Il vino, da consegnare eventualmente a completamento dell’obbligo alle distillerie o agli acetifici, deve essere inviato entro il 31 agosto All’atto della consegna in distilleria i sottoprodotti devono avere queste caratteristiche minime : Ø le vinacce devono contenere almeno 2, 8 litri di alcole puro per 100 kg Ø le fecce devono contenere almeno 4 litri di alcole puro per 100 kg e almeno il 45% di umidità LUCA POLLINI 9

OCM VINO Definizioni prodotti vitivinicoli particolari Vino ottenuto da uve appassite prodotto ottenuto senza

OCM VINO Definizioni prodotti vitivinicoli particolari Vino ottenuto da uve appassite prodotto ottenuto senza arricchimento da uve lasciate al sole o all’ombra per disidratazione parziale, con : Ø Gradazione totale non inferiore a 16% vol Ø Gradazione effettiva non inferiore a 9% vol Ø Gradazione naturale non inferiore a 16% vol o 272 g/l di zucchero Vino di uve stramature Prodotto ottenuto senza arricchimento, con : Ø Gradazione naturale superiore a 15% vol Ø Gradazione totale non inferiore a 15% vol Ø Gradazione effettiva non inferiore a 12% vol Le menzioni tradizionali italiane che identificano questi prodotti (Passito, Vendemmia Tardiva, Vin Santo, Recioto…) sono riservate ai vini DOP e IGP a condizione che siano previste dal disciplinare di produzione LUCA POLLINI 10

OCM VINO Limite massimo di acidità volatile, valido sia nella fase della produzione che

OCM VINO Limite massimo di acidità volatile, valido sia nella fase della produzione che in tutte le fasi della commercializzazione : Ø 18 meq/l (corrispondenti a 1, 08 g/l di acidità volatile espressa in acido acetico), per i mosti di uve parzialmente fermentati e per i vini bianchi e rosati Ø 20 meq/l (corrispondenti a 1, 20 g/l di acidità volatile espressa in acido acetico), per i vini rossi Ø Deroghe per alcuni vini a DOP e IGP, anche liquorosi, italiani: Ø a esempio 25 meq/l per i vini DOP Maremma toscana e Sovana tipologia Passito e Maremma toscana tipologia Vendemmia tardiva oppure Ø 30 meq/l per i vini IGP Toscana e Costa Toscana tipologie Passito e Vendemmia tardiva e per i vini DOP Bianco di Pitigliano, Capalbio, Maremma toscana, Montecucco, Monteregio di Massa Marittima e Parrina tipologia Vin Santo In caso di detenzione di prodotti vinosi con acidità volatile oltre i limiti citati, è obbligatoria la denaturazione con: a) sale alimentare comune accuratamente sciolto in una parte di prodotto e mescolato, in modo tale che al termine delle operazioni il contenuto sia di almeno 50 g/hl di prodotto (se il prodotto va in acetificio); b) cloruro di litio tra 5 e 10 g/hl di prodotto (se va in distilleria) La denaturazione va immediatamente comunicata (raccomandata o fax) all’Ufficio periferico dell’ICQRF con indicazione del quantitativo denaturato e del luogo di detenzione LUCA POLLINI 11

OCM VINO Limite massimo di anidride solforosa dei vini diversi dai vini spumanti e

OCM VINO Limite massimo di anidride solforosa dei vini diversi dai vini spumanti e dai vini liquorosi al momento dell’immissione al consumo : Ø 150 mg/l per i vini rossi (200 mg/l per i vini con tenore di zuccheri = o > 5 g/l ~ 100 mg/l per i vini Biologici) Ø 200 mg/l per i vini bianchi e rosati (250 mg/l per i vini con tenore di zuccheri = o > 5 g/l ~ 150 mg/l per i vini Biologici) Ø La norma comunitaria prevede, per i vini spumanti, un tenore totale di anidride solforosa non superiore a (allegato 1 B, lettera C del Reg. CE n. 606/09): a) 185 mg/l per i vini spumanti di qualità b) 235 mg/l per gli altri spumanti Ø (155 mg/l per i VSQ Biologici) (205 mg/l per gli altri VS Biologici) La norma comunitaria prevede, per i vini liquorosi e i VL a DOP immessi al consumo umano diretto un tenore totale di anidride solforosa non superiore a (allegato 1 B, lettera B, del Reg. CE n. 606/09): a) 150 mg/l se il tenore di zuccheri residui è inferiore a 5 g/l (120 per i VL Biologici) b) 200 mg/l se il tenore di zuccheri residui è superiore a 5 g/l (170 per i VL Biologici) Questi limiti (previsti sia da norme nazionali che comunitarie) si applicano esclusivamente ai prodotti immessi al consumo, quindi non possono riguardare, a esempio, i mosti d’uva solfitati, sia che tali prodotti a monte del vino siano detenuti in cantina, sia che vengano trasferiti presso altri stabilimenti LUCA POLLINI 12

OCM VINO Modalità pratiche e trattamenti enologici Inserite nuove pratiche autorizzate in sede OIV

OCM VINO Modalità pratiche e trattamenti enologici Inserite nuove pratiche autorizzate in sede OIV Dealcolazione : possibilità di sottrarre alcool al vino nel limite massimo di 2 gradi (autorizzata anche in Italia) Regole generali per tutte le dichiarazioni e comunicazioni obbligatorie Possono essere effettuate tramite presentazione diretta, telegramma, telefax, raccomandata e e-mail, e devono essere numerate progressivamente per ciascuna campagna vitivinicola e per ciascuna pratica enologica Ai fini del rispetto dei termini previsti per la loro presentazione, fa fede il timbro con datario (che attesti la ricezione all’Ufficio periferico dell'ICQRF tramite presentazione diretta o a mezzo servizi postali), mentre per l’invio a mezzo fax vale la ricevuta di spedizione Nel caso s’intenda variare uno o più elementi di una dichiarazione già inviata all’organismo di controllo, va presentata una nuova dichiarazione sostitutiva della precedente (della quale vanno indicati gli estremi identificativi) LUCA POLLINI 13

OCM VINO Operazioni di Arricchimento Le Dichiarazioni preventive relative a operazioni di arricchimento possono

OCM VINO Operazioni di Arricchimento Le Dichiarazioni preventive relative a operazioni di arricchimento possono essere presentate solo dopo l’emanazione delle autorizzazioni Regionali (delibera autorizzazione arricchimento) e devono pervenire all’Ufficio periferico dell'ICQRF entro e non oltre il 2° giorno precedente a quello previsto per l’operazione Esse devono contenere : nome, cognome, indirizzo, Partita IVA/C. F. del dichiarante firma del rappresentante legale o di un suo delegato luogo nel quale sarà effettuata l’operazione data e ora di inizio dell’operazione procedimento usato per l’arricchimento con indicazione della natura del prodotto utilizzato a tal fine (MC oppure MCR) Ø data di redazione Ø designazione del prodotto sottoposto all’operazione di arricchimento e quantità Ø numero progressivo della dichiarazione Ø Ø Ø LUCA POLLINI 14

OCM VINO In alternativa alla dichiarazione preventiva Ø Chiunque effettua operazioni di arricchimento mediante

OCM VINO In alternativa alla dichiarazione preventiva Ø Chiunque effettua operazioni di arricchimento mediante aggiunta di mosto concentrato o MCR o mediante concentrazione parziale compresa l’osmosi inversa : Può presentare una o più dichiarazioni preventive valide per un determinato periodo da effettuare, comunque, entro il 31 dicembre della campagna vitivinicola La q q q q dichiarazione deve contenere: nome, cognome, indirizzo e P. IVA/CF del dichiarante firma del rappresentante legale o di un suo delegato periodo di validità della dichiarazione luogo nel quale sarà effettuata l’operazione data di redazione designazione del prodotto sottoposto ad arricchimento procedimento usato per l’arricchimento con indicazione della natura del prodotto utilizzato a tal fine (MC oppure MCR) Deve pervenire entro e non oltre il 2° giorno precedente a quello in cui avrà luogo la prima operazione Le dichiarazioni preventive possono essere consegnate direttamente o inviate per telegramma, telefax, raccomandata, posta elettronica LUCA POLLINI 15

OCM VINO Dolcificazione Consentita sui vini esclusivamente nella fase della produzione e del commercio

OCM VINO Dolcificazione Consentita sui vini esclusivamente nella fase della produzione e del commercio all’ingrosso, anche sui vini a DOP (se previsto dal disciplinare di produzione) E’ possibile dolcificare i vini mediante l’uso di uno o più prodotti tra : Ø mosto di uve concentrato Ø MCR Il titolo alcolometrico volumico totale del vino non può subire un aumento superiore a 4% vol Disposizioni amministrative: Ø le persone fisiche o giuridiche presentano una dichiarazione all’autorità competente (ufficio ICQRF) Ø le dichiarazioni devono essere fatte per iscritto e devono pervenire all’autorità competente almeno 48 ore prima del giorno previsto per l’operazione LUCA POLLINI 16

OCM VINO Le dichiarazioni contengono i seguenti dati : Ø il volume e i

OCM VINO Le dichiarazioni contengono i seguenti dati : Ø il volume e i titoli alcolometrici totale ed effettivo del vino di cui trattasi Ø il volume e i titoli alcolometrici totale ed effettivo del mosto di uve o il volume e la densità del MC o del MCR di cui è prevista l’aggiunta, secondo i casi Ø i titoli alcolometrici totale ed effettivo che il vino presenterà dopo la dolcificazione Gli operatori che effettuano operazioni di dolcificazione tengono registri delle entrate e delle uscite nei quali sono indicati i quantitativi di mosto di uve, di MC o di MCR che detengono per effettuare la dolcificazione LUCA POLLINI 17

OCM VINO Se l'azienda intende effettuare la dolcificazione correntemente o in modo continuativo, è

OCM VINO Se l'azienda intende effettuare la dolcificazione correntemente o in modo continuativo, è sufficiente presentare un’unica DICHIARAZIONE, valida per tutte le operazioni da effettuarsi nel corso della campagna vitivinicola) La Dichiarazione deve pervenire all'Ufficio periferico dell'ICQRF almeno 10 giorni prima del giorno previsto per la prima operazione di dolcificazione Questa possibilità è subordinata alla tenuta del registro delle dolcificazioni, che può essere vidimato anche presso il Comune Nella dichiarazione, avente per Oggetto le operazioni di dolcificazione di cui all'Allegato I, punto 2 del DM 30 luglio 2003 deve essere : Ø chiaramente indicata l’intenzione di effettuare le operazioni in modo continuativo per una certa campagna vitivinicola Ø specificato il tipo di prodotto utilizzato nelle dolcificazioni (MC, MCR), da annotare nel registro appositamente vidimato con le modalità e nei termini indicati nell'Allegato I, punto 3 del DM 30 luglio 2003 LUCA POLLINI 18

OCM VINO Operazioni di Acidificazione e Disacidificazione È possibile acidificare i prodotti a monte

OCM VINO Operazioni di Acidificazione e Disacidificazione È possibile acidificare i prodotti a monte del vino e i vini mediante aggiunta di acido tartarico entro un limite massimo di : Ø 1, 5 g/l per i prodotti a monte del vino Ø 2, 5 g/l per i vini È ammessa anche la disacidificazione dei vini mediante l’uso di prodotti quali il tartrato neutro di potassio, il bicarbonato di potassio, il carbonato e il tartrato di calcio, entro un limite massimo di 1 g/l L’acidificazione e l’arricchimento sono pratiche enologiche si escludono a vicenda (ma se si effettua l’arricchimento di uno dei prodotti a monte del vino, mentre l’acidificazione è fatta sul vino, ciò è possibile) LUCA POLLINI 19

OCM VINO L’acidificazione (e la disacidificazione) dei vini è consentita esclusivamente nell’azienda di vinificazione

OCM VINO L’acidificazione (e la disacidificazione) dei vini è consentita esclusivamente nell’azienda di vinificazione e nella stessa zona viticola in cui sono state raccolte le uve utilizzate per la preparazione del vino, durante tutto l’anno, e deve essere effettuata in una sola volta Chiunque proceda a operazioni di acidificazione e disacidificazione dei vini deve far pervenire all’Ufficio periferico dell'ICQRF, non oltre il 2° giorno successivo a quello in cui l’operazione è effettuata la prima volta nel corso di una data campagna, una dichiarazione valida per tutte le operazioni della campagna in parola e contenente : Ø dati del dichiarante e il suo indirizzo Ø natura e luogo dell’operazione È obbligatoria la tenuta dello specifico registro delle acidificazioni e delle disacidificazioni LUCA POLLINI 20

OCM VINO 2. LE MOVIMENTAZIONI DI PRODOTTI VITIVINICOLI E I DOCUMENTI DI ACCOMPAGNAMENTO Sono

OCM VINO 2. LE MOVIMENTAZIONI DI PRODOTTI VITIVINICOLI E I DOCUMENTI DI ACCOMPAGNAMENTO Sono riconosciuti come documenti di accompagnamento per il trasporto dei prodotti vitivinicoli: a) per prodotti soggetti ad Accisa trasportati in regime di sospensione nel territorio UE: Ø copia cartacea dell’e-AD (Documento Amministrativo Elettronico) o di qualsiasi altro documento commerciale riportante il codice ARC (codice unico di riferimento amministrativo attribuito dalla Agenzia delle Dogane) Ø un documento cartaceo emesso a seguito di procedura di Riserva b) per prodotti soggetti ad Accisa trasportati nel territorio UE dopo l’immissione al consumo nello Stato membro in cui è iniziato il trasporto: Ø Documento Amministrativo Semplificato (DAS) LUCA POLLINI 21

OCM VINO c) per prodotti non soggetti ad Accisa o per prodotti soggetti ad

OCM VINO c) per prodotti non soggetti ad Accisa o per prodotti soggetti ad accisa ma spediti da Piccoli Produttori: Ø copia stampata dell’e-AD (Documento Amministrativo Elettronico) o di qualsiasi Documento commerciale riportante il codice di riferimento amministrativo specifico (Codice MVV) se lo Stato membro usa un sistema informatizzato Ø un Documento amministrativo o un Documento commerciale che riporti il Codice MVV attribuito dall’Organismo competente o dallo speditore, se lo Stato membro non usa un sistema informatizzato Fino al 1° agosto 2013 è comunque consentito per la circolazione in ambito UE: ü dei prodotti non soggetti ad accisa ü dei prodotti soggetti ad accisa ma spediti da Piccoli Produttori usare i documenti di accompagnamento oggi utilizzati ai sensi della norma nazionale (DM 768/1994 e DM 14 aprile 1999) LUCA POLLINI 22

OCM VINO A partire dal 1° gennaio 2013 il Documento di accompagnamento potrà recare

OCM VINO A partire dal 1° gennaio 2013 il Documento di accompagnamento potrà recare queste indicazioni (FACOLTATIVO) (Attestato di DOP - IGP o Certificazione Annata o delle varietà di vite) : Ø Per i vini DOP : Il presente documento vale quale attestato di denominazione di origine protetta, N° […. . ] del Registro E-Bacchus Ø Per i vini IGP : Il presente documento vale quale attestato di indicazione geografica protetta, N° […. . ] del Registro E-Bacchus Ø Per i vini senza DOP e IGP con indicazione Annata: Il presente documento vale quale certificazione dell’annata di raccolta, a norma dell’articolo 118 septvicies del Regolamento (CE) n. 1234/2007 Ø Per i vini senza DOP e IGP con indicazione della/e Varietà: Il presente documento vale quale certificazione della/e Varietà di uve da vino (Vino Varietale), a norma dell’articolo 118 septvicies del Regolamento (CE) n. 1234/2007 Ø Per i vini senza DOP e IGP con indicazione di Annata e Varietà: Il presente documento vale quale certificazione dell’annata di raccolta e della/e Varietà di uve da vino (Vino Varietale), a norma dell’articolo 118 septvicies del Regolamento (CE) n. 1234/2007 LUCA POLLINI 23

OCM VINO Fino al 1° agosto 2013 sono consentiti come documenti di accompagnamento per

OCM VINO Fino al 1° agosto 2013 sono consentiti come documenti di accompagnamento per il trasporto dei prodotti vitivinicoli quelli già previsti dagli Stati membri prima del 16 aprile 2012 : a) Documento di trasporto (D. D. T. ): utilizzato per il trasporto di vini condizionati in recipienti di volume nominale pari o inferiore a 60 litri, circolanti in ambito nazionale (in 2 copie) Deve riportare: Nome e indirizzo (e partita IVA dello speditore)* nome e indirizzo del destinatario e dell’acquirente (se diverso dal destinatario) numero del documento data di redazione e di spedizione (se diversa) luogo di partenza e di consegna se diversi dall’indirizzo dello speditore/destinatario designazione del prodotto vitivinicolo (colore ed eventuale origine e qualità) quantità prodotto trasportato in litri (indirizzo, ragione sociale, P. IVA e n° iscrizione Albo Autotrasportatori del vettore)* Ø (firma dello speditore, del trasportatore e del ricevente)* Ø Ø Ø Ø * solo in caso il trasporto sia effettuato con vettore (necessarie 3 copie del DDT) LUCA POLLINI 24

OCM VINO b) Documento di Accompagnamento (D. D. A. IT), detto anche ex DOCO:

OCM VINO b) Documento di Accompagnamento (D. D. A. IT), detto anche ex DOCO: utilizzato per il trasporto di vini contenuti in recipienti di volume superiore a 60 litri (prodotti sfusi) non soggetti ad accisa oppure soggetti ad accisa ma che viaggiano nel solo ambito nazionale oppure per i vini imbottigliati fino a 60 litri soggetti ad accisa spediti da Piccoli Produttori non titolari di Deposito fiscale verso Paesi UE, oppure per le vinacce destinate a trasformazioni industriali e alla distillazione, per le fecce, per le uve nei casi di mancata esenzione dal documento di accompagnamento Deve essere costituito da un originale e da 2 copie: Ø l'originale scorta il prodotto ed è consegnato al destinatario Ø la prima copia è conservata dallo speditore Ø la seconda copia (eventuale) è consegnata al vettore Tutti i documenti di accompagnamento devono essere integrati con gli elementi previsti dalla Scheda di Trasporto (obbligo decorrente dal 19 luglio 2009), in pratica con la Partita IVA e il Numero di iscrizione all’Albo degli autotrasportatori del Trasportatore per conto di Terzi LUCA POLLINI 25

OCM VINO Il documento deve recare precise indicazioni (aggiornato con le nuove prescrizioni) Ø

OCM VINO Il documento deve recare precise indicazioni (aggiornato con le nuove prescrizioni) Ø numero di riferimento prestampato, preceduto dalla lettera IT (codice ARC o MVV) Ø categoria prodotti vitivinicoli Ø zona viticola di cui il prodotto trasportato è originario Ø operazioni di cui il prodotto è stato oggetto (tramite cifre da 0 per il prodotto non sottoposto ad alcuna operazione, a 12 “altre da precisare”) Ø attestato di DOP – IGP – di certificazione Vino Varietale e/o di Annata Ø titolo alcolometrico volumico effettivo (per i vini) o totale (per VNAIF e MPF, e per vini con tenore di zucchero residuo > 4 g/l, in aggiunta all’indicazione del titolo alcolometrico effettivo) Facoltativo per Vinacce e Fecce - Tolleranza : ± 0, 2% vol Ø indice rifrattometrico (espresso dal titolo alc. potenziale in % vol) o massa volumica (per i prodotti non fermentati, come i mosti di uva e i mosti concentrati anche rettificati: per questi ultimi due è necessaria anche l’indicazione del tenore di zucchero espresso dal tenore, in g/l e per kg, di zuccheri totali) Tolleranza : MV ± 0, 0006; tenore zucchero 3% ± Ø quantità netta (che è espressa in kg o t per uve, mosti d’uva concentrati, MCR, succhi d’uva concentrati, vinacce e fecce - in l o hl per tutti gli altri prodotti; per i prodotti confezionati, il numero dei recipienti che contengono il prodotto) Tolleranza per prodotti sfusi dell’ 1, 5% in ± della quantità netta totale LUCA POLLINI 26

OCM VINO Ø speditore (nome e indirizzo completi, compreso CAP e numero SEED –

OCM VINO Ø speditore (nome e indirizzo completi, compreso CAP e numero SEED – accisa) Ø luogo di spedizione (luogo effettivo di spedizione se diverso da indirizzo speditore) Ø destinatario (nome e indirizzo completi, compreso CAP e numero SEED – accisa) Ø luogo di consegna (luogo effettivo di consegna se diverso da indirizzo destinatario) Ø autorità competenti del luogo di partenza (nome e indirizzo Autorità responsabile del controllo della redazione del documento – obbligatorio solo per spedizione intracomunitaria o expo) Ø trasportatore (nome e indirizzo persona responsabile del primo trasporto, se diversa da speditore) Ø tipo di mezzo di trasporto (camion, camioncino, autocisterna, autovettura, vagone-cisterna, aereo) Ø numero immatricolazione (per navi il nome) : facoltativi Ø Codice NC Ø designazione del prodotto (ai sensi del Reg. 1234/2007 e delle norme nazionali, comprese le indicazioni facoltative se si pensa che figureranno in etichetta) Ø descrizione dei colli (n° di identificazione e n° di colli, n° di imballaggi a interno colli) Ø data e ora inizio trasporto LUCA POLLINI 27

OCM VINO Tutti i documenti di accompagnamento (D. D. A. IT) destinati a scortare

OCM VINO Tutti i documenti di accompagnamento (D. D. A. IT) destinati a scortare trasporti di prodotti condizionati in recipienti di volume nominale superiore a 60 litri, cioè i prodotti allo stato sfuso devono essere: Ø timbrati prima dell’uso La timbratura preventiva è effettuata presso i comuni competenti per territorio o, in alternativa, gli uffici periferici dell’ICQRF Ø convalidati prima del trasporto La convalida consiste nell’apposizione, da parte del segretario comunale o di un suo delegato, di una firma e di un timbro con datario su ciascun esemplare del DDA IT recante almeno : Ø Ø Ø quantità e designazione del prodotto nome e indirizzo delle speditore e del destinatario data di redazione La convalida deve essere effettuata non oltre 2 giorni lavorativi prima della partenza del prodotto, e fotocopia del documento convalidato viene trattenuta dall’incaricato del comune che la conserverà agli atti per almeno due anni In alternativa, è possibile utilizzare apparecchiature specifiche chiamate microfilmatrici oppure la timbratrice, ma solo quando il decreto nazionale applicativo recepirà questo sistema LUCA POLLINI 28

OCM VINO In caso di trasporto di particolari prodotti vitivinicoli sfusi, cioè in quantitativo

OCM VINO In caso di trasporto di particolari prodotti vitivinicoli sfusi, cioè in quantitativo superiore a 60 litri, deve essere trasmessa, dallo speditore, una copia del documento di accompagnamento prescritto per il trasporto all’organismo competente per il luogo di carico (ufficio periferico dell’ICQRF) al più tardi al momento della partenza del prodotto (è ammesso anche il fax) L’obbligo riguarda, tra gli altri, i seguenti prodotti vitivinicoli originari della UE: Ø vino atto a essere trasformato in vino DOP o IGP o in Vino Varietale o in Vino di Annata oppure destinato a essere condizionato per essere commercializzato come tale Ø mosto di uve parzialmente fermentato Ø mosto di uve fresche mutizzato con alcole Ø mosto di uve concentrato o MCR Ø succo di uve o Succo di uve concentrato Ø feccia di vino (a prescindere dal quantitativo trasportato) Ø vinaccia destinata a trasformazione industriale (non diretta in distilleria) Ø prodotti che non possono essere offerti o consegnati al consumo umano diretto, a prescindere dal quantitativo trasportato (ad esempio, vini alterati o con gradazione alcolometrica inferiore alla prevista o con acidità volatile superiore al limite previsto diretti all’acetificio LUCA POLLINI 29

OCM VINO Per alcuni trasporti di prodotti vitivinicoli, in casi particolari, sono previsti esoneri

OCM VINO Per alcuni trasporti di prodotti vitivinicoli, in casi particolari, sono previsti esoneri per i documenti di accompagnamento. In particolare, per i prodotti in recipienti superiori a 60 litri : Ø trasporto di uve, pigiate o meno, o di mosti di uve, effettuato dal produttore delle uve, per conto proprio, con inizio dal suo vigneto e se la distanza da percorrere su strada non è superiore a 40 km, e il trasporto è diretto alla sua cantina o, in alternativa (se è aderente a un’associazione), alla cantina dell’associazione (come la Cantina Sociale) Ø trasporto di uve, pigiate o meno, effettuato dal produttore delle uve (o per suo conto oppure da un terzo che non sia, però, il destinatario), con inizio dal proprio vigneto, soltanto se il trasporto è diretto alla cantina del destinatario (situata nella stessa zona viticola) e la distanza da percorrere non è superiore a 40 km Ø su autorizzazione dell’organismo competente (cioè del Direttore dell’ufficio periferico dell’ICQRF a cui deve essere indirizzata la richiesta di esonero), il trasporto nella stessa unità amministrativa locale o verso una limitrofa: ü di prodotti movimentati tra due impianti di una stessa impresa ü di prodotti dello stesso proprietario movimentati per motivi attinenti alla vinificazione, alla lavorazione, al magazzinaggio o all’imbottigliamento LUCA POLLINI 30

OCM VINO … e per questi altri inerenti trasferimento di prodotti vitivinicoli sfusi o

OCM VINO … e per questi altri inerenti trasferimento di prodotti vitivinicoli sfusi o trasporto di prodotti in recipienti fino a 60 litri : Ø trasferimento di vino tra due stabilimenti mediante enodotto (obbligatorie le annotazioni, rispettivamente in entrata e in uscita, sui registri di carico e scarico in uso ai due stabilimenti) Ø trasporto prodotti contenuti in recipienti di capacità pari o inferiore a 5 litri, etichettati e muniti di una chiusura di garanzia recante un’indicazione che consenta di risalire all’imbottigliatore del prodotto A condizione che il quantitativo di prodotto trasportato non complessivamente: ü 5 litri (per il mosto concentrato anche rettificato) oppure ü 100 litri (per tutti gli altri prodotti) superi Ø trasporto effettuato da privati di vini e mosti parzialmente fermentati, destinati al consumo familiare del destinatario, se il quantitativo trasportato non supera 30 litri (a esempio, il trasporto di un canestro da 30 litri, oppure di 3 damette da 10 litri cadauna, oppure di un canestro da 20 litri e di due da 10 litri) LUCA POLLINI 31

OCM VINO Casi particolari di trasporto Ø Trasporto di uve diraspate e/o parzialmente ammostate:

OCM VINO Casi particolari di trasporto Ø Trasporto di uve diraspate e/o parzialmente ammostate: nel caso sia obbligatorio emettere un documento di accompagnamento, è necessario indicare sullo stesso, nella maniera più precisa possibile, la descrizione del prodotto, utilizzando termini quali «uve da vino diraspate» o «uve da vino pigiate e diraspate» Sul documento di accompagnamento andrà indicato il peso effettivo, al netto dei raspi, espresso in Kg Ø Trasporto delle vinacce in distilleria: deve essere scortato da un documento di accompagnamento (D. D. A. o ex DOCO), senza, però, procedere alla convalida prima della partenza Ø Trasporto delle fecce: deve essere scortato da un D. D. A. o ex DOCO, senza l’obbligo di convalida. Una copia del documento deve essere trasmesso, con i mezzi più rapidi (anche a mezzo fax), entro il primo giorno lavorativo successivo alla spedizione, all’Ufficio periferico dell’ICQRF competente per luogo di carico, ovvero, per tutta la Calabria, l’Ufficio di Cosenza Ø Rifiuto della merce: se il destinatario respinge tutta o parte della merce trasportata con un DDA, deve apporre sul retro del documento la dicitura “Respinto dal destinatario”, con data e firma e specifica del quantitativo respinto. In tal caso si può utilizzare lo stesso documento o compilarne uno nuovo LUCA POLLINI 32

OCM VINO Vendita diretta a privato consumatore in recipienti di sua proprietà – Condizioni

OCM VINO Vendita diretta a privato consumatore in recipienti di sua proprietà – Condizioni e Definizioni Necessario che: il recipiente sia di proprietà del cliente il cliente sia un consumatore finale (privato) il riempimento sia effettuato in presenza del cliente la singola cessione non superi complessivamente 300 litri nello stesso esercizio non si detengano quantità > 50 hl di vino, a esclusione dei vini confezionati in recipienti fino a 5 litri (valido solo per i Rivenditori al minuto, cosiddetti Spacci di rivendita) Ø sulla vasca dalla quale è prelevato il vino per il riempimento sia presente un cartello recante le seguenti diciture, apposte in modo ben visibile: ü Recipiente per vendita al minuto di vino sfuso ü Natura e qualità del vino ü Gradazione alcolica ü Indicazione Allergeni (contiene solfiti – eventuale contenuto in derivati del latte e/o uovo) Ø Ø Ø LUCA POLLINI 33

OCM VINO Vendita diretta a privato consumatore in recipienti di sua proprietà – Deroghe

OCM VINO Vendita diretta a privato consumatore in recipienti di sua proprietà – Deroghe ed Esenzioni Ø il recipiente di capacità fino a 60 litri può non essere etichettato e munito della chiusura di garanzia Ø l’operazione non è considerata imbottigliamento, per cui: ü Se l’operatore effettua esclusivamente tali operazioni, non è obbligato alla tenuta di un registro di imbottigliamento (caso delle Rivendite di vino sfuso al minuto) ü Se l’operatore è un’azienda che effettua anche operazioni di imbottigliamento diverse, per le operazioni di vendita di vino sfuso al cliente privato annota esclusivamente il totale degli scarichi giornalieri nel registro di carico e scarico Ø il documento di accompagnamento segue le norme generali, ovvero: a) Esonero per trasporti fino a 30 litri complessivi (per le norme fiscali bisogna regolarsi in relazione al proprio regime fiscale, ovvero regime speciale agricolo o regime ordinario) b) DDT munito di Numerazione Progressiva per trasporti in recipienti di qualsiasi capacità eccedenti 30 litri complessivi LUCA POLLINI 34

OCM VINO Dicitura Piccolo Produttore Tutti i trasporti di vino, confezionato in recipienti fino

OCM VINO Dicitura Piccolo Produttore Tutti i trasporti di vino, confezionato in recipienti fino a 60 litri o allo stato sfuso, diretti a un Paese dell’UE, devono essere scortati dal Documento Amministrativo di Accompagnamento o D. A. A. telematico, fondamentale per l’applicazione delle norme relative alle accise Questo sistema, tuttavia, viene utilizzato solo da tutti coloro che sono titolari di un deposito fiscale e, perciò, anche di un codice accisa I piccoli produttori esonerati dal Deposito fiscale, cioè tutti quelli con produzione media inferiore, nelle ultime 5 campagne, a 1. 000 ettolitri di vino, nel caso in cui spediscano vini in altri Paesi UE, in luogo del DAA telematico, devono utilizzare il documento ex DOCO o D. D. A. , senza procedere alla convalida se si tratta di un trasporto di vini confezionati fino a 60 litri, con la specificazione che trattasi di q “PICCOLO PRODUTTORE ESONERATO DAL DEPOSITO FISCALE – ART. 40, PARAGRAFO 1, DELLA DIRETTIVA 2008/118/CE – ART. 37 D. LGS. 26/10/1995, N. 504” LUCA POLLINI 35

OCM VINO 3. LE MOVIMENTAZIONI DI PRODOTTI VITIVINICOLI E I REGISTRI DI CANTINA La

OCM VINO 3. LE MOVIMENTAZIONI DI PRODOTTI VITIVINICOLI E I REGISTRI DI CANTINA La tenuta dei registri è obbligatoria per tutte le categorie che, per l’esercizio della loro attività professionale o per fini commerciali, possiedono un prodotto vitivinicolo, a prescindere dai quantitativi detenuti e/o movimentati e/o prodotti Gli esoneri riguardano solo rari casi specificamente previsti: • • rivenditori al minuto (è il caso delle rivendite di vino “sfuso”; in questi locali – dove il vino giacente “sfuso” e in contenitori superiori a 5 l non deve essere superiore a 50 hl – per le vendite di vino in recipienti fino a 60 l, con cessioni singole non superiori a 300 l, c’è l’esonero dai registri e, se il riempimento è fatto in presenza del cliente, non c’è l’obbligo di etichettatura del recipiente stesso) rivenditori di bevande da consumare esclusivamente sul posto commercianti all’ingrosso, non imbottigliatori, di prodotti confezionati fino a 60 litri viticoltori non vinificatori, ma anche quelli che vinificano uve di propria produzione senza procedere, però, all’acquisto di altri prodotti, ed a condizione che non effettuino pratiche come l’arricchimento, la dolcificazione, l’acidificazione e la disacidificazione, l’imbottigliamento, il taglio, ed elaborazione di prodotti quali vini frizzanti, spumanti, liquorosi, per i quali i registri sono sostituiti dal verso delle dichiarazioni annuali di raccolta uve, di produzione vino o di giacenza vini e/o mosti LUCA POLLINI 36

OCM VINO I registri sono costituiti da: Ø non oltre 50 fogli fissi da

OCM VINO I registri sono costituiti da: Ø non oltre 50 fogli fissi da compilarsi a mano, ovvero da schede contabili mobili; Ø non oltre 200 fogli in modulo continuo da compilarsi a mano o con l’ausilio di strumenti informatici (compresi fogli bianchi modello A 4 o A 3, da vidimare come tali, previa annotazione in alto, per ciascuno di essi, di: Codice ICQRF, tipo di registro e progressivo, numerazione delle pagine) Ø possono essere creati da un sistema informatico, con modalità che dovranno essere stabilite dagli Stati membri I registri devono essere preventivamente numerati e vidimati prima dell’uso dagli uffici competenti dell’ICQRF o dai Comuni competenti per territorio (nella quasi totalità dei casi, fatta eccezione per l’apertura di nuove posizioni, che va sempre fatta presso l’Ufficio ICQRF, o per registri molto particolari) Nei registri sono tenuti conti distinti per: Ø ognuna delle diverse categorie di prodotti vitivinicoli (mosto di uve, MPF, VNAIF, MC e MCR, Vino, VL, VF, VSQ, VSQA, Vino da uve appassite, Vino da uve stramature) Ø ogni vino a DOP e i prodotti destinati a essere trasformati in tale vino Ø ogni vino a IGP e i prodotti destinati a essere trasformati in tale vino Ø ogni vino varietale senza DOP e senza IGP LUCA POLLINI 37

OCM VINO Dati e annotazioni da registrare Ø N° progressivo e Data operazione effettuata

OCM VINO Dati e annotazioni da registrare Ø N° progressivo e Data operazione effettuata Ø Quantitativo entrato/uscito oppure impiegato, e di prodotto ottenuto a seguito di operazioni di cantina Ø Natura del prodotto e sua designazione Ø Riferimento al documento che scorta o ha scortato il prodotto Ø Tutte le indicazioni facoltative che si intende utilizzare in etichetta Ø Designazione dei prodotti prima e dopo l’operazione, compresa la vinificazione Ø Marcatura dei recipienti nei quali i prodotti sono contenuti prima e dopo l’operazione Ø Per Imbottigliamento: n° bottiglie riempite e loro capacità; per imbottigliamento conto terzi: nome e indirizzo dell’imbottigliatore Ø Per i vini DOC/DOCG: estremi del certificato di idoneità relativo a ciascuna partita certificata o porzione della stessa (nel registro di carico e scarico e in quello di imbottigliamento) Ø Per i vini DOCG: riferimento al N° e alla serie dei contrassegni relativo a ciascuna partita certificata o porzione della stessa (nel registro di imbottigliamento, nell’apposito conto di carico dei contrassegni ritirati e conto di scarico dei contrassegni utilizzati) Ø Per i vini DOP e IGP: il declassamento della partita Ø Per i vini DOP Brunello di Montalcino, Vino Nobile di Montepulciano, Cortona: le date dell’inizio e della fine del periodo di maturazione in legno, e l’eventuale trasferimento in altri recipienti durante tale periodo (articolo 5 del disciplinare) ………… LUCA POLLINI 38

OCM VINO. . E vannotate, tra le altre, queste operazioni: Ø Ø Ø Ø

OCM VINO. . E vannotate, tra le altre, queste operazioni: Ø Ø Ø Ø arricchimento acidificazione e disacidificazione dolcificazione taglio imbottigliamento elaborazione di vini spumanti, frizzanti e liquorosi elaborazione MCR trattamento con carbone a uso enologico vinificazione impiego di pezzi di legno di quercia dealcolizzazione parziale dei vini impiego di pratiche enologiche sperimentali aggiunta di anidride solforosa, bisolfito di potassio o metabisolfito di potassio (non più obbligatorio a partire dal 15 aprile 2012) Le iscrizioni a matita sui registri sono considerate come non effettuate, perciò sono sanzionate come irregolarità LUCA POLLINI 39

OCM VINO. . E per le operazioni di arricchimento devono essere annotati: Ø Numero

OCM VINO. . E per le operazioni di arricchimento devono essere annotati: Ø Numero progressivo di registrazione dell’operazione Ø Numero progressivo e data di ricezione della dichiarazione preventiva presentata all’ufficio periferico dell’ICQ Ø Riferimento al n° progressivo del registro di c/s in cui viene iscritta l’operazione di scarico del quantitativo da arricchire (se del caso, anche del MC o MCR utilizzato) nonché quella contestuale di carico del quantitativo di prodotto arricchito sul relativo conto distinto Ø Titolo alc. volumico totale e montegradi prodotto da arricchire Ø Titolo alc. volumico totale e montegradi del MC o MCR, se utilizzati Ø Montegradi e titolo alc. volumico totale del prodotto arricchito Ø Aumento del titolo alc. volumico totale e Aumento o diminuzione di volume del prodotto arricchito (rispetto a quello da arricchire) risultanti dall’operazione Le iscrizioni sui registri sono effettuate prima dell’operazione nel caso in cui la dichiarazione è presentata in forma riepilogativa per più operazioni LUCA POLLINI 40

OCM VINO Redazione del bilancio annuo Ø Si effettua sul registro di carico e

OCM VINO Redazione del bilancio annuo Ø Si effettua sul registro di carico e scarico alla data del 31 luglio, con la chiusura dei conti e l’annotazione delle giacenze contabili per ciascun conto esistente sul medesimo registro relativo a ognuno dei prodotti vitivinicoli detenuti dall’azienda per i quali sia necessaria la tenuta di conti distinti (categoria, annata, vigna, colore particolare, metodo particolare di elaborazione, ecc. ) Ø Il bilancio annuo si effettua procedendo alla somma di tutte le entrate e di tutte le uscite per ogni singolo conto presente nel registro di cantina, confrontando il saldo contabile con quanto presente fisicamente in cantina: se dal confronto fra le giacenze contabili e quelle fisiche emerge una differenza, la stessa va annotata nei registri, sia essa in più che in meno (Supero e Calo), ragguagliata ad anno e rapportata al complesso delle movimentazioni di ogni singolo conto, per un massimo dell’ 1, 5% (se si supera tale percentuale va immediatamente comunicata, e adeguatamente motivata, all’ufficio periferico dell’ICQRF) Ø In questa percentuale non rientrano le perdite di prodotti dovuti a cause di forza maggiore, che vanno immediatamente comunicate all’ufficio periferico dell’ICQRF e annotate sul registro Ø In generale, le perdite e i superi (dovute a lavorazioni, trasformazioni e giacenze) vannotati al momento in cui vengono ultimate le operazioni che li hanno evidenziati (comprese, perciò, quelle evidenziate in sede di bilancio annuo) LUCA POLLINI 41

OCM VINO Termini di registrazione La norma prevede, nella generalità, che nel caso dei

OCM VINO Termini di registrazione La norma prevede, nella generalità, che nel caso dei registri di carico e scarico (come quelli di “commercializzazione”) le annotazioni siano fatte : Ø per le entrate, entro il primo giorno lavorativo successivo a quello di ricezione Ø per le uscite, entro il terzo giorno lavorativo successivo a quello della spedizione Nel caso di registri speciali, come quelli di “vinificazione”, “imbottigliamento” o “arricchimento”, entro il primo giorno lavorativo successivo a quello dell’operazione (ma per l’arricchimento, il giorno stesso) Qualora la ditta abbia proceduto alla informatizzazione della contabilità le iscrizioni nei registri o nei conti speciali possono invece essere effettuate entro 30 giorni Per le spedizioni di prodotti confezionati in recipienti di volume nominale pari o inferiore a 5 litri, regolarmente chiusi ed etichettati, le iscrizioni possono essere effettuate con periodicità mensile, per ciascun tipo di prodotto Anche i consumi familiari, inoltre, possono essere scaricati e devono essere annotati mensilmente I registri e la documentazione relativa alle operazioni che vi figurano devono essere conservati per almeno 5 anni dopo la chiusura dei conti in essi contenuti Qualsiasi irregolarità nella tenuta dei registri, sia di natura “formale” che “sostanziale” è punita con la sanzione amministrativa da 619, 75 a 15. 493, 71 euro LUCA POLLINI 42

OCM VINO 4. I PRODOTTI VITIVINICOLI E I LE REGOLE COMMERCIALI Etichettatura Fanno parte

OCM VINO 4. I PRODOTTI VITIVINICOLI E I LE REGOLE COMMERCIALI Etichettatura Fanno parte dell’etichettatura: i termini, le diciture, i marchi di fabbrica o di commercio, le immagini o i simboli figuranti su qualsiasi imballaggio, documento, cartello, etichetta, nastro o fascetta che accompagnano un dato prodotto o che ad esso si riferiscono Tutte le indicazioni figurano in una o più lingue ufficiali della Comunità, tuttavia il nome di una DOP o IGP non è traducibile Nel caso di esportazione, se la legislazione del Paese Terzo interessato prevede indicazioni non previste nella UE, esse possono essere riportate in etichetta, anche in lingue diverse da quelle ufficiali della Comunità, ma limitatamente alle indicazioni obbligatorie richieste dalla normativa del Paese Terzo di destinazione : devono essere debitamente documentate su richiesta degli Organi di Controllo Indicazioni obbligatorie: devono essere riportate sul recipiente in caratteri indelebili e chiaramente distinguibili dal testo e dai disegni che le circondano, e nello stesso campo visivo, in modo tale che possano essere lette contemporaneamente senza necessità di ruotare il recipiente Possono essere fuori dello stesso campo visivo: numero di lotto, contiene solfiti e altre indicazioni allergeni, indicazione importatore LUCA POLLINI 43

OCM VINO L’etichettatura del Vino (anche a DOP, IGP, Varietale), VSQ, VF, VL, Vino

OCM VINO L’etichettatura del Vino (anche a DOP, IGP, Varietale), VSQ, VF, VL, Vino da uve appassite e Vino da uve stramature, contiene le seguenti indicazioni obbligatorie: Ø designazione della categoria (può essere omessa per i vini che si fregiano di una DOP o IGP) Ø per i vini a DOP Ø espressione “denominazione di origine protetta” oppure la sigla D. O. C. o D. O. C. G. o D. O. P. , anche per esteso oppure entrambe (sia l’espressione UE che quella italiana) Ø nome della denominazione di origine protetta Ø per i vini a IGP Ø espressione “indicazione geografica protetta” oppure la sigla IGT, anche per esteso Ø nome della indicazione geografica protetta Ø titolo alcolometrico volumico effettivo, in unità o mezze unità percentuali con la cifra seguita da % vol da indicare, per le bottiglie con volume tra 20 e 100 cl con cifre di altezza minima di 3 mm (5 mm per le bottiglie di capacità > 100 cl; 2 mm per bottiglie con capacità = o < 20 cl). E’ ammessa una tolleranza analitica, rispetto a quanto indicato in etichetta, di 0, 5% vol in più o in meno (0, 8% per i vini a DOP e IGP conservati in bottiglia per più di 3 anni, per i VS, VSQ, VF, VL, Vini da Uve Stramature) Ø volume nominale del recipiente da indicare, per le bottiglie con volume tra 20 e 100 cl con cifre di altezza minima di 3 mm (5 mm per bottiglie di capacità > 100 cl; 2 mm per bottiglie con capacità = o < 20 cl). Può essere indicata anche la lettera minuscola “e”, in caratteri di almeno 3 mm di altezza Ø indicazione della provenienza, che va indicata, per i vini senza DO o IG, con termini quali “Vino di …. ” o “Prodotto in …. . ” (se le uve sono raccolte e vinificate in quel territorio), oppure con termini quali “Vino della Comunità Europea” (nel caso il vino sia ottenuto da una miscela di vini di diversi Paesi della UE; per i vini con DO o IG, con termini quali “Vino di …. ” o “Prodotto in …. . ” (completati dalla indicazione dello Stato membro dove le uve sono state raccolte e vinificate) LUCA POLLINI 44

OCM VINO Ø indicazione dell’imbottigliatore (per i VS, VSQA: il nome del produttore o

OCM VINO Ø indicazione dell’imbottigliatore (per i VS, VSQA: il nome del produttore o venditore), con Nome o Ragione sociale indicata per esteso (in alternativa anche in forma abbreviata, ma a condizione che risulti dall’Atto costitutivo o dallo Statuto e sia riportata nella voce “denominazione” nel Registro Imprese della CCIAA), Comune e Stato membro, preceduto dai termini “Imbottigliato da ” (o “Confezionato da ” per recipienti diversi dalle bottiglie) o da altre menzioni come “imbottigliato all’origine ”. In alternativa, al posto dell’imbottigliatore, si può usare il Codice ICRF, completato dalla Sigla IT e dai riferimenti a un altro soggetto che partecipa al circuito commerciale. Nell’imbottigliamento conto terzi si utilizzano termini come “Imbottigliato per conto di …. ”, anche con uso del Codice. Se l’imbottigliamento è effettuato in luogo diverso dalla sede sociale, va specificato anche il luogo reale di imbottigliamento (può essere omesso se imbottigliamento avviene in comune confinante con quello dove si trova la sede sociale) Ø indicazione dell’importatore (per i vini importati) Ø indicazione del tenore di zucchero (per i VS, VSQA), con le menzioni: “brut nature ” o “pas dosè ” se con tenore < 3 g/l; “extra brut ” con tenore compreso tra 0 e 6 g/l; “brut ” con tenore < 12 g/l; “extra dry ” con tenore compreso tra 12 e 17 g/l; “dry ”, “secco ” o “asciutto ” con tenore compreso tra 17 e 32 g/l; “abboccato ” o “demi-sec ” con tenore compreso tra 32 e 50 g/l; “dolce ” con tenore > 50 g/l. E’ ammessa una tolleranza analitica, rispetto a quanto indicato in etichetta, di 3 g/l in più o in meno Ø numero del lotto della partita Ø indicazione allergeni (“contiene solfiti”; l’obbligo dell’indicazione degli allergeni derivati da albumina e caseina è attivo per i prodotti ottenuti dalla vendemmia 2012 LUCA POLLINI 45

OCM VINO Indicazioni facoltative: riportabili a condizione che non siano tali da creare confusione

OCM VINO Indicazioni facoltative: riportabili a condizione che non siano tali da creare confusione nel consumatore e che siano veritiere e dimostrabili Le principali riguardano : Ø annata, a condizione che almeno l’ 85% del vino sia ottenuto da uve raccolte nell’annata indicata Ø nome di una o più varietà di vite o loro sinonimi ufficiali, a condizione che il vino sia ottenuto per almeno l’ 85% da uve provenienti dalla varietà stessa (nel caso di 2 o più varietà, la loro presenza deve essere al 100% e vanno riportate in ordine decrescente e con caratteri delle stesse dimensioni). La varietà può essere indicata per i vini DOP e IGP il cui disciplinare lo consente e per i vini senza DOP e IGP ma, per questi, in Italia, limitatamente a 6 varietà di una lista “positiva” Ø termini che indicano il tenore di zuccheri residui (per i vini diversi dai VS, VSQ), con le menzioni: “secco ” o “asciutto ” con tenore di 4 g/l massimo; “abboccato ” con tenore compreso tra 4 e 12 g/l; “amabile ” con tenore compreso tra 12 e 45 g/l; “dolce ” con tenore = o > 45 g/l (per i VL: “secco ” con tenore fino a 40 g/l; “semisecco ” o “amabile ” con tenore compreso tra 40 e 100 g/l; “dolce ” con tenore > 100 g/l) E’ ammessa una tolleranza analitica, rispetto a quanto indicato in etichetta, di 1 g/l in più o in meno LUCA POLLINI 46

OCM VINO Ø simbolo Comunitario per i vini DOP e IGP (simboli grafici conformi

OCM VINO Ø simbolo Comunitario per i vini DOP e IGP (simboli grafici conformi al Reg. CE n. 628/2008) Ø menzioni tradizionali per i vini DOP e IGP (presenti in una lista positiva; a esempio, Passito, Stravecchio, Superiore, Riserva, Chiaretto, Ambra, ……) Ø termini che si riferiscono a metodi di produzione: q “fermentato in barrique ”, “invecchiato o maturato in botte ”, ecc. q “fermentato in bottiglia ” - “metodo classico o tradizionale ” per i VSQ con fermentazione in bottiglia e permanenza sulle fecce per almeno 90 giorni q “Crémant ” per i VSQ bianchi o rosè a DOP o IGP ottenuti da uve vendemmiate a mano, con mosto ottenuto da pressatura di grappoli interi in quantità non > a 100 litri/150 kg di uva, elaborato coi criteri del metodo classico, e con: contenuto SO 2 < 150 mg/l e contenuto zucchero residuo < 50 g/l q riferimento al metodo di produzione biologica Ø nome di una unità geografica più piccola o più grande per i vini DOP, a condizione che la delimitazione sia ben definita, che sia prevista una lista positiva nel disciplinare e sia riferita a : q una località o gruppo di località q un comune o una frazione q una sottozona (sottoregione viticola o parte di essa) q una zona amministrativa Ø Nome dell’Azienda per i vini DOP e IGP (termini presenti in una lista positiva: Abbazia, Castello, Torre, Rocca, Villa ) LUCA POLLINI 47

OCM VINO Utilizzo delle altre indicazioni veritiere e documentabili § Colore di base del

OCM VINO Utilizzo delle altre indicazioni veritiere e documentabili § Colore di base del vino per tutti i vini a DOP e IGP (se il disciplinare lo prevede) e per i vini “generici ”: Bianco, Rosso, Rosato § Ogni altra indicazione che non sia tale da creare un rischio di confusione nello spirito delle persone a cui sono destinate, in particolare per ciò che concerne i nomi delle DOP e IGP protette e i nomi delle menzioni tradizionali § Esclusivamente per alcune indicazioni descritte negli specifici disciplinari dei vini a DOP e IGP, inserite nella etichettatura, non c’è rischio di confusione se: Ø sono riportate fuori dal campo visivo dove figurano le indicazioni obbligatorie e nel contesto della descrizione degli elementi storico-tradizionali e/o tecnico colturali e/o delle caratteristiche del prodotto Ø sono riportate con caratteri delle stesse dimensioni e colore rispetto a quelli usati per la “descrizione” e in caratteri di dimensione non > a 3 mm di altezza e 2 mm di larghezza e, comunque, in caratteri non > a ¼ rispetto a quelli usati per la DOP o IGP Ø Rientrano in questi casi anche l’indicazione delle varietà di vite e il termine “selezione” o “selezionato” LUCA POLLINI 48

OCM VINO SCHEMA DI ETICHETTA DI UN VINO SENZA DOP o IGP 1. 2.

OCM VINO SCHEMA DI ETICHETTA DI UN VINO SENZA DOP o IGP 1. 2. VINO (1) MERLOT (2) 2009 (3) Imbottigliato da Mario Bianchi (4) Verona – Italia (5) 750 ml e (6) 12% vol (7) Prodotto in Italia (8) contiene solfiti (9) L 12 079 (10) Categoria del Prodotto (anche VINO VARIETALE) Nome della varietà di vite, consentita anche per i vini senza DOP e IGP: Merlot, Cabernet Sauvignon, Cabernet franc, Syrah, Chardonnay e Sauvignon (e loro sinonimi) sono le sole consentite per l’Italia, sempre a condizione che almeno l’ 85% provenga dalla varietà indicata (100% se ne vengono indicate 2 o più) e che ciò sia dimostrabile 3. Annata di raccolta delle uve (facoltativa) 4. Nome oppure Ragione sociale dell’imbottigliatore 5. Comune e Stato membro in cui l’imbottigliatore ha la propria sede principale 6. Volume nominale del recipiente 7. Titolo alcolometrico volumico effettivo 8. Indicazione di provenienza (può essere omessa se si integra Vino o Vino Varietale col termine “d’Italia ”) 9. Indicazione allergeni, che deve essere apposta in una qualsiasi delle etichette del recipiente o direttamente sul contenitore di tutti i vini contenuto in solfiti superiore a 10 mg/l. Non sono previsti caratteri minimi e può essere scritta solo in italiano ma, se il vino è inviato in altri Paesi UE, bisogna verificare il tipo di lingua obbligatorio 10. Numero di Lotto di appartenenza del vino”. La sua indicazione è a discrezione dell’imbottigliatore (in questo caso sta a indicare che il vino è stato imbottigliato il 79 esimo giorno del 2012, cioè il 19. 03. 12) LUCA POLLINI 49

OCM VINO SCHEMA DI ETICHETTA DI UN VINO A IGP (ex IGT) con le

OCM VINO SCHEMA DI ETICHETTA DI UN VINO A IGP (ex IGT) con le indicazioni obbligatorie ed alcune facoltative tra le più frequenti CALABRIA (1) Indicazione geografica tipica (2) AGLIANICO e GAGLIOPPO (3) 2011 (4) LOGO IGP (5) Imbottigliato da Mario Bianchi (6) Cosenza – Italia (7) Prodotto d’Italia (8) 750 ml e (10) L 7 303 (9) 12% vol (11) contiene solfiti (12) 1. 2. Nome della Denominazione Menzione che accompagna l’unità geografica” italiana (può essere anche in sigla “IGT”), che sostituisce l’espressione IGP 3. Nome di due varietà di vite: in questo caso il vino è ottenuto al 100% dalle due varietà. L’Aglianico è la varietà prevalente 4. Annata di raccolta delle uve (facoltativa) 5. Simbolo Comunitario che contraddistingue la IGP, riportato secondo quanto previsto dall’Allegato V del Reg. CE n. 1898/2006 modificato dal Reg. CE n. 628/08 (facoltativo) 6. Nome oppure Ragione sociale dell’imbottigliatore. A particolari condizioni, è anche possibile utilizzare termini quali “imbottigliato dal viticoltore ” o “imbottigliato all’origine ” oppure “imbottigliato dalla Azienda agricola ”, ma in tale caso il vino in causa deve essere imbottigliato nell’azienda del produttore (ammesso il principio di prevalenza) 7. Comune e Stato membro in cui l’imbottigliatore ha la propria sede principale 8. Indicazione di Provenienza 9. Numero di Lotto di appartenenza del vino. La sua indicazione è a discrezione dell’imbottigliatore (in questo caso sta a indicare che il vino è stato imbottigliato il 303 esimo giorno del 2007, cioè il 30. 10. 07) 10. Volume nominale del recipiente 11. Titolo alcolometrico volumico effettivo 12. Indicazione allergeni LUCA POLLINI 50

OCM VINO SCHEMA DI ETICHETTA DI UN VINO A DOP (Docg e Doc) con

OCM VINO SCHEMA DI ETICHETTA DI UN VINO A DOP (Docg e Doc) con le indicazioni obbligatorie ed alcune facoltative tra le più frequenti BIANCO DI PITIGLIANO (1) Denominazione di Origine Controllata (2) 1. 2. 3. 4. 2008 (3) SUPERIORE (4) SORANO (5) 5. 6. VIGNA BRUNETTA (6) 7. Imbottigliato all’origine nella zona di produzione e integralmente prodotto dalla Azienda Agricola Sergio Bianchi (7) Sorano – Italia (8) 750 ml e (10) L 9 041 (9) 12, 5% vol (11) Vino Italiano (12) contiene solfiti (13) bottiglia n. 2036 di 3000 (14) 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Nome della Denominazione da cui proviene il vino Menzione tradizionale (possibile sia per esteso che in sigla DOC), che sostituisce l’espressione DOP Annata di raccolta delle uve Menzione tradizionale, che deve essere specificamente prevista dal relativo disciplinare di produzione Nome di una unità geografica più piccola (MGA) in questo caso il “nome di un comune” all’interno della zona di produzione Menzione “ vigna ” seguita dal “toponimo”, cioè dal nome del luogo che non sia geografico Nome oppure Ragione sociale dell’imbottigliatore. E’ possibile utilizzare i termini “imbottigliato nella zona di produzione” e “imbottigliato all’origine dalla Azienda agricola” (a condizione che l’’imbottigliamento avvenga nell’azienda del produttore), eventualmente integrati dalla dicitura “integralmente prodotto” prodotto Comune e Stato membro in cui l’imbottigliatore ha la propria sede principale Numero di Lotto di appartenenza del vino Volume nominale del recipiente Titolo alcolometrico volumico effettivo Indicazione di Provenienza Indicazione allergeni Numero del recipiente, un’indicazione possibile senza particolari prescrizioni (ma deve essere dimostrabile e va provata, a richiesta degli organismi di controllo, la sua esattezza) LUCA POLLINI 51

OCM VINO SCHEMA DI ETICHETTA DI UN VINO A DOP (Docg e Doc) con

OCM VINO SCHEMA DI ETICHETTA DI UN VINO A DOP (Docg e Doc) con le indicazioni obbligatorie ed alcune facoltative tra le più frequenti TERRE DI COSENZA (1) Denominazione di Origine Controllata (2) 1. 2. (3) 3. ROSSO SUPERIORE (4) 4. POLLINO 2011 (5) VIGNA BRUNETTA (6) 5. 6. Imbottigliato all’origine nella zona di 7. produzione e integralmente prodotto dalla Azienda Agricola Sergio Bianchi (7) Castrovillari – Italia (8) 750 ml e (10) L 12 041 (9) 12, 5% vol (11) Vino Italiano (12) contiene solfiti (13) 8. 9. 10. 11. 12. 13. Nome della Denominazione da cui proviene il vino Menzione tradizionale (possibile sia per esteso che in sigla DOC), che sostituisce l’espressione DOP Sottozona prevista dal disciplinare di produzione, che può essere indicata in caratteri di dimensione doppia rispetto a quelli usati per la denominazione Terre di Cosenza Menzione tradizionale, che deve essere specificamente prevista dal relativo disciplinare di produzione (è prevista solo per la sottozona Pollino, tipologia Rosso) Annata di raccolta delle uve Menzione “ vigna ” seguita dal “toponimo”, cioè dal nome del luogo che non sia geografico Nome oppure Ragione sociale dell’imbottigliatore. E’ possibile utilizzare i termini “imbottigliato nella zona di produzione” e “imbottigliato all’origine dalla Azienda agricola” (a condizione che l’’imbottigliamento avvenga nell’azienda del produttore), eventualmente integrati dalla dicitura “integralmente prodotto” prodotto Comune e Stato membro in cui l’imbottigliatore ha la propria sede principale Numero di Lotto di appartenenza del vino Volume nominale del recipiente Titolo alcolometrico volumico effettivo Indicazione di Provenienza Indicazione allergeni LUCA POLLINI 52

OCM VINO SCHEMA DI ETICHETTA DI UN VINO SPUMANTE DI QUALITA’ con le indicazioni

OCM VINO SCHEMA DI ETICHETTA DI UN VINO SPUMANTE DI QUALITA’ con le indicazioni obbligatorie ed alcune facoltative tra le più frequenti VINO SPUMANTE DI QUALITA’ (1) 2010 (2) BRUT (3) Prodotto da Mario Rossi (4) Canelli – Italia (5) L 9 041 (6) 750 ml e (7) 11, 5% vol (8) Prodotto d’Italia (9) contiene solfiti (10) 1. 2. 3. Categoria del prodotto da cui proviene il vino Annata di raccolta delle uve (facoltativa) Menzione relativa all’indicazione del tenore di zucchero (obbligatoria). Il termine Brut indica che il tenore di zuccheri residui è inferiore a 12 g/l 4. Nome oppure Ragione sociale del produttore (o del venditore). In alternativa: * il produttore può essere indicato col codice ICRF, integrato dal nome del venditore (Prodotto da 123/CN/IT Venduto da Giorgio Bianchi, Asti, Italia); * si può indicare solo il venditore in sostituzione del nome del produttore, ma in questo caso si deve riportare la sede dello stabilimento del produttore (Venduto da Giorgio Bianchi, Asti, Italia Nello stabilimento di Canelli, Italia) 5. Comune e Stato membro in cui il produttore ha la propria sede principale 6. Numero di Lotto di appartenenza del vino 7. Volume nominale del recipiente 8. Titolo alcolometrico volumico effettivo 9. Indicazione di Provenienza 10. Indicazione allergeni LUCA POLLINI 53

OCM VINO CASO PARTICOLARE INDICAZIONE IMBOTTIGLIATORE Se: CALABRIA il NOME dell’imbottigliatore/venditore/importatore e/o il COMUNE

OCM VINO CASO PARTICOLARE INDICAZIONE IMBOTTIGLIATORE Se: CALABRIA il NOME dell’imbottigliatore/venditore/importatore e/o il COMUNE ove questo ha la sede contiene il nome di una DOP/IGP, anche in parte, per evitare di creare confusione nel consumatore: (1) IGP 2012 - Imbottigliato dalla Azienda Agricola Sergio Bianchi Cosenza – Italia (2) - il NOME + la SEDE (2) devono essere indicati in caratteri inferiori a 3 mm in altezza e 2 mm in larghezza e devono comunque essere non superiori a ¼ della designazione (1) che compare in etichetta in alternativa si può indicare il codice ICRF in alternativa, dovendo indicare il nome del Comune ove è avvenuto l’imbottigliamento, questo si può sostituire col Codice ISTAT LUCA POLLINI 54

OCM VINO CASO PARTICOLARE INDICAZIONE IMBOTTIGLIATORE Per CALABRIA IGP 2011 Imbottigliato all’origine (2) dalla

OCM VINO CASO PARTICOLARE INDICAZIONE IMBOTTIGLIATORE Per CALABRIA IGP 2011 Imbottigliato all’origine (2) dalla Azienda Agricola (3) Sergio Bianchi Cosenza – Italia (1) l’uso delle menzioni sull’imbottigliamento all’origine (2) e (3), comprese le altre: imbottigliato all’origine dal produttore, imbottigliato nella fattoria, imbottigliato nel podere, imbottigliato nella cascina, imbottigliato nella tenuta ora vale il principio di prevalenza, cioè tali menzioni potranno essere utilizzate, per un’azienda agricola, anche nella etichetta di vini a DOP o IGP (1) acquistati da terzi (e, perciò, non prodotti in azienda) a condizione che sia assicurato che, dal punto di vista quantitativo, la produzione complessiva dell’azienda sia prevalente rispetto a quella delle citate partite acquistate da terzi. Rispettando comunque le condizioni per il mantenimento delle agevolazioni fiscali di cui l’azienda agricola gode per il campo di attività definito dall’articolo 2135 del C. C. , verificate dalla Gd. F La limitazione riferita alle uve provenienti da vigneti di pertinenza dell’azienda e vinificate nella stessa resta solo nel caso in cui si indichi, in etichetta, anche la frase “integralmente prodotto”, dicitura peraltro inserita proprio con l’ultima OCM LUCA POLLINI 55

OCM VINO Indicazione allergeni – SOLFITI Per tutti i prodotti vitivinicoli con un contenuto

OCM VINO Indicazione allergeni – SOLFITI Per tutti i prodotti vitivinicoli con un contenuto alcolico superiore a 1, 2% vol (perciò, MPF, vino, vini DOP e IGP, vini frizzanti, spumanti, liquorosi, passiti, compresi gli aceti di vino) è obbligatoria l’indicazione in etichetta del contenuto di solfiti, se questi risultano superiori a 10 mg/l Nello specifico, la norma prevede che Ø l’indicazione vada riportata con uno dei seguenti termini: «contiene solfiti » o «contiene anidride solforosa » Ø come le altre indicazioni relative all’importatore o al numero di lotto, anche questa può figurare al di fuori del campo visivo dove si trovano le indicazioni obbligatorie Ø non esiste una dimensione minima dei caratteri per questa indicazione, perciò vale la norma generale per le indicazioni obbligatorie Per i vini commercializzati in mercati extra-comunitari, conviene apporre l’indicazione anche in lingua inglese ( «contains sulfites » ) LUCA POLLINI 56

OCM VINO Per il vino circolante in uno dei Paesi membri, la Commissione ha

OCM VINO Per il vino circolante in uno dei Paesi membri, la Commissione ha fornito un elenco nel quale sono inserite, per ciascun Paese UE, le lingue da utilizzare per riportare l’indicazione di cui trattasi. Per citare i Paesi più importanti Ø Francia Ø Ø Germania Regno Unito Spagna Svezia Ø Olanda Ø Belgio Ø Austria Ø Slovenia Ø Ungheria indicazione solo francese o inglese (Contient sulfites – Contains sulphites) indicazione solo tedesco (Enthält Sulfite) indicazione solo inglese (Contains sulphites) indicazione spagnolo (Contiene sulfitos) indicazione solo svedese o inglese (Innehåller sulfiter – Contains sulphites) indicazione solo olandese (Bevat sulfieten) indicazione olandese o francese o inglese o tedesco indicazione in qualsiasi lingua che mostri similitudine col tedesco per l’espressione contiene solfiti (a esempio, inglese, francese, italiano) indicazione solo sloveno (Vsebuje sulfit) indicazione solo ungherese (Tartalmaz szulfitok) LUCA POLLINI 57

OCM VINO Indicazione allergeni – DERIVATI DEL LATTE e DELL’UOVO Per tutti i prodotti

OCM VINO Indicazione allergeni – DERIVATI DEL LATTE e DELL’UOVO Per tutti i prodotti vitivinicoli con un contenuto alcolico superiore a 1, 2% vol è obbligatoria l’indicazione in etichetta del contenuto in derivati dell’uovo e/o in derivati del latte, se presentano un residuo in tali derivati superiore a 0, 25 mg/l Nello specifico, la norma prevede che l’indicazione vada riportata con uno dei seguenti termini: Ø Per i derivati dell’uovo: «contiene uovo » o «contiene proteina dell’uovo » o «contiene derivati dell’uovo » o «contiene lisozima da uovo » o «contiene ovoalbumina » Ø Per i derivati del latte: «contiene latte » o «contiene proteina del latte » o «contiene derivati del latte » o «contiene caseina del latte » Per il resto, valgono gli stessi obblighi previsti per i solfiti La prescrizione si applica per i vini ottenuti da uve provenienti dalla vendemmia 2012/2013 e successive, ed etichettati dopo il 30 giugno 2012 Nella indicazione di tutti gli allergeni i termini possono essere accompagnati da uno dei pittogrammi previsti ………. . LUCA POLLINI 58

OCM VINO Indicazione allergeni – PITTOGRAMMI FACOLTATIVI Nella indicazione di tutti gli allergeni :

OCM VINO Indicazione allergeni – PITTOGRAMMI FACOLTATIVI Nella indicazione di tutti gli allergeni : Ø Solfiti Ø Derivati del latte Ø Derivati dell’uovo i termini possono essere accompagnati da uno dei pittogrammi previsti : LUCA POLLINI 59

OCM VINO Vini imbottigliati – Chiusura recipienti Ø Il vino regolarmente chiuso ed etichettato,

OCM VINO Vini imbottigliati – Chiusura recipienti Ø Il vino regolarmente chiuso ed etichettato, confezionato in bottiglie o in recipienti fino a 60 litri (comprese, perciò, le dame, i canestri, le taniche o le damigiane) e detenuto in cantina o negli stabilimenti del produttore o dei commercianti all’ingrosso, è considerato come già posto in vendita per il consumo e, quindi, deve rispettare i limiti e le prescrizioni per i vini immessi al consumo Ø Tutti i vini confezionati in recipienti fino a 60 litri devono recare un sistema di chiusura che rechi l’indicazione, in maniera visibile e indelebile, dell’imbottigliatore: si può indicare il nome, la ragione sociale o il marchio o, in alternativa, il “Codice ICRF” attribuito dall’Ufficio periferico dell’ICQRF al momento dell’apertura della posizione Ø È preferibile indicare sulla capsula solo la sigla senza acronimo, cioè, ad esempio, « 105/CS» Ø In alternativa, si ricorda che è sempre possibile indicare, a esempio, il marchio dell’imbottigliatore, a condizione che sia riportato nel certificato di iscrizione alla CCIAA Ø Chiunque adotta un sistema di chiusura dei recipienti di capacità inferiore a 60 litri non conforme a quanto previsto è punito con la sanzione amministrativa da 600 a 3. 000 euro LUCA POLLINI 60

OCM VINO Volumi nominali A partire dall’ 11 aprile 2010 è entrata in vigore

OCM VINO Volumi nominali A partire dall’ 11 aprile 2010 è entrata in vigore la Direttiva 2007/45/CE relativa alle quantità nominali dei prodotti preconfezionati La nuova Direttiva ha avuto l’effetto, relativamente al settore del vino, di prevedere esclusivamente delle fasce prestabilite di gamme di volumi nominali, al di sotto e al di sopra delle quali la scelta ora è libera Gamme dei valori delle quantità nominali del contenuto degli imballaggi preconfezionati (sostanzialmente, capacità dei recipienti ancora soggette a regolamentazione) : Ø Vino tranquillo – solo i seguenti 8 valori compresi tra 100 e 1. 500 ml: 100 – 187 – 250 – 375 – 500 – 750 – 1. 000 – 1. 500 Ø Vino spumante e frizzante – solo i seguenti 5 valori compresi tra 125 e 1. 500 ml: 125 – 200 – 375 – 750 – 1. 500 Ø Vino liquoroso – solo i seguenti 7 valori compresi tra 100 e 1. 500 ml: 100 – 200 – 375 – 500 – 750 – 1. 000 – 1. 500 Ø Bevande spiritose (Grappa, . . . ) – solo i seguenti 9 valori compresi tra 100 e 2. 000 ml: 100 – 200 – 350 – 500 – 700 – 1. 000 – 1. 500 – 1. 750 – 2. 000 LUCA POLLINI 61

OCM VINO 5. I PRODOTTI VITIVINICOLI E LE DO – IG Secondo la Commissione

OCM VINO 5. I PRODOTTI VITIVINICOLI E LE DO – IG Secondo la Commissione il sistema dei VQPRD prima esistente non era ritenuto completamente valido, poiché creava confusione nei consumatori e presentava denominazioni nazionali non omogenee…. . Basta pensare al proliferare di sigle ed espressioni previste nei singoli Stati membri per ciascun vino di qualità Denominazione di origine controllata e garantita, Indicazione geografica tipica, per l’Italia Appellation d’Origine Contrôlée, Vin de Pays, per la Francia Denominacion de origen, Vino de la Tierra, per la Spagna……. La nuova OCM vino ha così stabilito l’eliminazione della categoria “vino da tavola ” e della sigla VQPRD, prevedendo solo due categorie Vini senza indicazione geografica ==> Vini senza DOP e IGP Vini con indicazione geografica ==> Vini DOP (DOCG e DOC) – Vini IGP (IGT) LUCA POLLINI 62

OCM VINO Controllo La verifica annuale del rispetto del disciplinare di produzione è fatta

OCM VINO Controllo La verifica annuale del rispetto del disciplinare di produzione è fatta durante la produzione e durante o dopo il confezionamento del vino: a) dall’Autorità o dalle Autorità competenti designate dallo Stato membro (in Italia, il Mipaaf è preposto al coordinamento dell’attività di controllo) oppure a) da uno o più Organismi di controllo che operano come organismi di certificazione dei prodotti, i quali sono conformi alla norma europea EN 45011 o alla guida ISO/CEI 65 e, a decorrere dal 1° maggio 2010, sono accreditati in conformità a tale norma o guida (al fine di garantire la trasparenza, obiettività e terzietà dei controlli) – Per l’Italia: Autorità di controllo pubbliche designate e Organismi privati autorizzati dal Mipaaf – ICQRF, (accreditati alla Norma EN 45011) – Elenco delle Strutture c/o il Mipaaf I costi di tale verifica sono a carico degli operatori a essa assoggettati Il regime di controllo e certificazione riguarda sia i vini a DOP che i vini a IGP (per i quali il sistema è partito solo dalla campagna 2012/2013) È previsto un sistema di controllo anche per i vini varietali senza DOP e IGP LUCA POLLINI 63

OCM VINO Controllo - Verifica annuale La verifica annuale consiste in: a) per i

OCM VINO Controllo - Verifica annuale La verifica annuale consiste in: a) per i vini a DOP, in un esame analitico e organolettico dei prodotti (per l’Italia, sistematico) b) per i vini a IGP, solo in un esame analitico (per l’Italia, a campione) c) per i vini a DOP e IGP, in una verifica delle condizioni riportate nel disciplinare di produzione La verifica annuale è effettuata secondo una delle seguenti modalità: a) mediante controlli casuali in base a un’analisi di rischio, dopo aver selezionato un numero minimo di operatori da sottoporre a controllo, oppure b) mediante controlli a campione, in modo che siano rappresentativi dell’intera zona geografica delimitata e adeguati al volume di prodotti commercializzati, oppure c) mediante controlli sistematici (scelta italiana) LUCA POLLINI 64

OCM VINO Vinificazione nell’area geografica delimitata Tutte le operazioni di raccolta dell’uva e di

OCM VINO Vinificazione nell’area geografica delimitata Tutte le operazioni di raccolta dell’uva e di trasformazione dell’uva in vino a DOP e IGP devono essere effettuate all’interno dell’area geografica delimitata dal disciplinare (zona di produzione) Perciò tutti i disciplinari dei vini a IGT esistenti sono stati adeguati con l’inserimento della delimitazione della zona di vinificazione delle uve Deroghe: Ø per i vini a IGP, non oltre il 15% dell’uva può provenire fuori dall’area delimitata ma, comunque, deve essere originaria dello Stato membro Ø i vini a DOP e IGP, se il disciplinare di produzione lo prevede, possono essere vinificati in una zona posta nell’immediata prossimità dell’area delimitata oppure in una zona situata nella stessa unità amministrativa o in una unità amministrativa vicina, in conformità con le norme nazionali Ø i vini a IGP possono continuare a essere vinificati fuori dell’area delimitata, ma solo fino al 31 dicembre 2012 e purchè lo preveda il disciplinare di produzione Ø i vini spumanti e frizzanti a DOP possono essere elaborati fuori dell’immediata prossimità dell’area delimitata, se questa pratica era in uso prima del 1° marzo 1986 e purchè lo preveda il disciplinare LUCA POLLINI 65

OCM VINO Vini senza DOP e IGP con indicazione della varietà e dell’annata Per

OCM VINO Vini senza DOP e IGP con indicazione della varietà e dell’annata Per questa nuova categoria di vini (VINI VARIETALI) è consentita l’indicazione, in etichetta, dell’annata di raccolta delle uve e del nome di una o più varietà di vite, a condizione che ciò sia veritiero e dimostrabile In particolare: Ø annata: almeno l’ 85% del vino deve essere ottenuto da uve raccolte nell’annata indicata Ø nome di una o più varietà di vite o loro sinonimi ufficiali: il vino deve essere ottenuto per almeno l’ 85% da uve provenienti dalla varietà stessa (nel caso di 2 o più varietà, la loro presenza deve essere al 100% e vanno riportate in ordine decrescente e con caratteri delle stesse dimensioni). Le varietà consentite sono esclusivamente le seguenti - Cabernet Sauvignon Cabernet franc Cabernet (in realtà, è un sinonimo del Cabernet Sauvignon e del Cabernet franc) Merlot Syrah Chardonnay Sauvignon LUCA POLLINI 66

OCM VINO Rivendicazione Produzione dei Vini DOCG, DOC e IGT Disposizioni per la rivendicazione

OCM VINO Rivendicazione Produzione dei Vini DOCG, DOC e IGT Disposizioni per la rivendicazione delle produzioni a DOP e IGP, stabilite dal decreto 16 dicembre 2010 Si segnalano, in particolare, i seguenti aspetti: Ø relativi vigneti devono essere preliminarmente iscritti allo Schedario viticolo (in Toscana la tenuta è di competenza Artea, su piattaforma SIAN) Ø la dichiarazione annuale di vendemmia e di produzione vino “generale” vale anche come rivendicazione delle produzioni atte a DOP e IGP (dichiarazione unica su modalità Artea); i quantitativi di uva raccolti devono essere riferiti al “vigneto”, inteso come unità di base iscritta dall’azienda nello Schedario viticolo (identificato da un “codice vigneto ”) Ø un Vigneto può essere costituito da una singola “unità vitata” (UV) o “unità vitata estesa” o da un insieme di Unità vitate o UV estese, anche non contigue. Deve essere compatibile condizioni previste dal disciplinare Ø IGP destinatarie del supero devono figurare tra le iscrizioni secondarie del vigneto (colonna “intercalare ” della denuncia) Ø produzione col toponimo associato, va barrata l’apposita casella “V ” della denuncia. La Vigna deve essere iscritta nell’elenco positivo regionale LUCA POLLINI 67

OCM VINO Le novità introdotte dal D. Lgs. 8 aprile 2010, n. 61 Classificazione

OCM VINO Le novità introdotte dal D. Lgs. 8 aprile 2010, n. 61 Classificazione delle DO e delle IG Vengono confermate le menzioni specifiche tradizionali italiane che sono, per i vini a DOP : denominazione di origine controllata (DOC) e denominazione di origine controllata e garantita (DOCG), mentre per i vini a IGP, indicazione geografica tipica (IGT) Tali menzioni, anche con le relative sigle DOCG, DOC e IGT, possono essere indicate in etichetta da sole o congiuntamente alla corrispondente espressione europea (DOP per DOCG e DOC, IGP per IGT) Questo significa che, a oggi, non è prevista alcuna disciplina nell’uso delle menzioni tradizionali o delle espressioni europee per designare i vini a DOP e IGP LUCA POLLINI 68

OCM VINO Le novità introdotte dal D. Lgs. 8 aprile 2010, n. 61 Classificazione

OCM VINO Le novità introdotte dal D. Lgs. 8 aprile 2010, n. 61 Classificazione delle DO e delle IG È ribadito che le sottozone sono riservate ai vini a DOP, così come la possibilità di utilizzare nomi geografici corrispondenti a frazioni o comuni o zone amministrativamente definite (MGA) localizzate all’interno della zona di produzione di questi vini In questo caso, però, deve essere espressamente prevista una lista positiva dei nomi geografici aggiuntivi, anche in allegato al disciplinare, e i prodotti devono essere vinificati separatamente Tale possibilità non è ammessa per tutte quelle DOP che prevedono una o più sottozone LUCA POLLINI 69

OCM VINO Le novità introdotte dal D. Lgs. 8 aprile 2010, n. 61 Specificazioni

OCM VINO Le novità introdotte dal D. Lgs. 8 aprile 2010, n. 61 Specificazioni e Menzioni q Classico : riservata ai vini non spumanti DOCG e DOC (Storico è riservata ai vini Spumanti DOCG e DOC) ottenuti da uve raccolte nella zona di produzione più antica. Sancita la separazione definitiva tra Chianti Classico e Chianti, col divieto di impiantare nella prima vigneti atti a Chianti q Riserva : attribuita ai vini DOCG e DOC con invecchiamento minimo di: Ø 2 anni per i vini rossi Ø 1 anno per i vini bianchi Ø 1 anno per i vini spumanti elaborati col metodo Martinotti Ø 3 anni per i vini spumanti elaborati col metodo classico q Superiore : attribuita ai vini DOCG e DOC con caratteristiche generalmente più elevate sancite da una regolamentazione più restrittiva che preveda, rispetto al tipo “base” : Ø resa uva/ha delle uve inferiore di almeno il 10% Ø gradazione minima potenziale naturale delle uve superiore di almeno 0, 5 ° Ø gradazione minima totale dei vini al consumo superiore di almeno 0, 5 ° La menzione Superiore non può essere abbinata a Novello LUCA POLLINI 70

OCM VINO Le novità introdotte dal D. Lgs. 8 aprile 2010, n. 61 Specificazioni

OCM VINO Le novità introdotte dal D. Lgs. 8 aprile 2010, n. 61 Specificazioni e Menzioni q Vino Passito : attribuite ai vini a DOCG, DOC e IGT tranquilli q Vino Passito Liquoroso è riservata ai vini IGT q Vigna seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale può essere utilizzata solo dai vini a DOCG e DOC, a condizione che : - sia iscritta nello Schedario viticolo dei Vigneti a DO - sia indicata nella denuncia annuale di produzione - che la vinificazione avvenga separatamente - che sia previsto un apposito elenco positivo regionale entro l’inizio della vendemmia 2011/2012 Tutti i vini a DOCG e DOC, esclusi i vini frizzanti, spumanti e liquorosi, devono riportare obbligatoriamente in etichetta l’annata di raccolta delle uve (obbligo valido per tutti i disciplinari italiani, con la sola deroga per i VF, VS e VL e per i vini provenienti dalla vendemmia 2009 e precedenti, fino a smaltimento delle scorte: DD 5 ottobre 2010) LUCA POLLINI 71

OCM VINO Le novità introdotte dal D. Lgs. 8 aprile 2010, n. 61 Cancellazione

OCM VINO Le novità introdotte dal D. Lgs. 8 aprile 2010, n. 61 Cancellazione delle DO e delle IG Le superfici vitate non rivendicate con alcuna DO o IG per 3 anni consecutivi sono cancellate dallo schedario ai soli fini della rivendicazione a tali produzioni Il Mipaaf richiede la cancellazione della protezione comunitaria se le DO e le IG sono state rivendicate in percentuali inferiori al : Ø 35% della superficie totale dichiarata allo schedario viticolo per le DOCG Ø 20% della superficie totale dichiarata allo schedario viticolo per le DOC Ø 10% della superficie totale dichiarata allo schedario viticolo per le IGT calcolate sulla media degli ultimi 3 anni LUCA POLLINI 72

OCM VINO Le novità introdotte dal D. Lgs. 8 aprile 2010, n. 61 Definizioni

OCM VINO Le novità introdotte dal D. Lgs. 8 aprile 2010, n. 61 Definizioni varie q Rivendicazione delle produzioni di uve e dei vini DO e IG: è effettuata annualmente, a cura dei produttori interessati, contestualmente alla dichiarazione di raccolta e/o di produzione mediante i servizi SIAN (dichiarazione unica) q Scelta vendemmiale: operazione con la quale annualmente, a cura degli aventi diritto, può essere scelta la produzione di una o più denominazioni coesistenti nella medesima area di produzione, che può interessare denominazioni di pari o inferiore livello. In questo caso, la resa massima di uva e di vino/ha è quella più restrittiva tra quelle previste dai diversi disciplinari q Riclassificazione: possibilità per i mosti e i vini atti a DOCG e DOC di passare dal livello di classificazione più elevato a quelli inferiori, ma anche possibilità del passaggio da una DOCG all’altra, da una DOC a un’altra, da una IGT a un’altra, a condizione che: Ø le DO e le IG insistano sulla stessa area Ø il prodotto abbia i requisiti prescritti per la denominazione scelta Ø la resa massima di quest’ultima sia uguale o superiore a quella di partenza LUCA POLLINI 73

OCM VINO Le novità introdotte dal D. Lgs. 8 aprile 2010, n. 61 Definizioni

OCM VINO Le novità introdotte dal D. Lgs. 8 aprile 2010, n. 61 Definizioni varie q Declassamento: riguarda un prodotto già certificato con la DO o la IG che perde i requisiti chimico-fisici e/o organolettici oppure può essere deciso per scelta del produttore e/o del detentore. In entrambi i casi tale operazione deve essere annotata sui registri, per ciascuna partita, e deve essere inviata apposita comunicazione all’Organismo di controllo, indicante: quantità prodotto da declassare ubicazione, con indicazione del lotto se imbottigliato allegando un certificato di analisi chimico-fisica e/o organolettica nel caso in cui si denunci una perdita dei requisiti e si denunci la presenza di difetti sulla partita Viene cancellato, perciò, tutto il complicato meccanismo esistente da oltre 40 anni relativamente alle modalità per il declassamento dei vini, distinto tra quello operato nella fase della produzione e in quella della commercializzazione, e viene stabilita un’unica comunicazione (al solo Organismo di controllo) in caso di riclassificazione e declassamento, invece delle 3 esistenti fino a oggi (Ufficio periferico dell’ICQRF, Organismo di controllo, CCIAA competente) LUCA POLLINI 74

OCM VINO Le novità introdotte dal D. Lgs. 8 aprile 2010, n. 61 Definizioni

OCM VINO Le novità introdotte dal D. Lgs. 8 aprile 2010, n. 61 Definizioni varie q Taglio tra 2 o più mosti o vini DOCG o DOC o IGT diversi: comporta la perdita del diritto all’uso della DO per il prodotto ottenuto (che può essere classificato a IGT se ne ha le caratteristiche) q Taglio tra vino atto e vino certificato di una stessa DO o IG: comporta la perdita della certificazione acquisita, con la possibilità, comunque, di richiederne una nuova per la partita così ottenuta q Trasferimento fuori zona di produzione di partite di mosti e vini atti a DOP o IGP: comporta la perdita del diritto alla rivendicazione della DOP o della IGP per le medesime partite Le regioni, analogamente a quanto avveniva in passato, possono ridurre la resa massima di vino classificabile a DO e la resa massima di uva e/o di vino/ha per conseguire l’equilibrio del mercato, su proposta dei Consorzi di tutela Le regioni possono consentire ai produttori di ottemperare alla riduzione di resa classificabile a DO anche utilizzando quantitativi di vino della stessa DO/tipologia giacenti in cantina e prodotti nelle 3 annate precedenti LUCA POLLINI 75

OCM VINO Le novità introdotte dal D. Lgs. 8 aprile 2010, n. 61 Analisi

OCM VINO Le novità introdotte dal D. Lgs. 8 aprile 2010, n. 61 Analisi chimico-fisica e organolettica Obbligatoria ai fini della rivendicazione dei vini a DOCG e DOC (effettuata tramite controlli sistematici), prima di procedere alla loro etichettatura La Ø Ø Ø certificazione ha validità per : 6 mesi per i vini DOCG (entro 12 mesi da data di certificazione, solo nuovo esame organolettico) 2 anni per i vini DOC 3 anni per i vini Liquorosi DOC L’esame organolettico è effettuato dalle commissioni di degustazione indicate dalla competente struttura di controllo, ed è obbligatorio per i vini DOCG e DOC L’esame analitico è effettuato tramite controlli a campione per i vini IGT (per i quali non è obbligatorio l’esame organolettico) LUCA POLLINI 76

OCM VINO Le novità introdotte dal D. Lgs. 8 aprile 2010, n. 61 Recipienti

OCM VINO Le novità introdotte dal D. Lgs. 8 aprile 2010, n. 61 Recipienti e contrassegni per i vini DOP I vini a DOCG devono essere immessi al consumo in bottiglia o altri recipienti di capacità non superiore a 6 litri (precedentemente il limite massimo era 5 litri) muniti di Contrassegno di Stato stampato da IPZS Per il confezionamento dei vini DOC può essere utilizzato : Ø il contrassegno (analogamente ai vini DOCG, con modalità di stampa, distribuzione e utilizzo analoghe) oppure Ø il lotto attribuito alla partita dalla ditta confezionatrice Sono i Consorzi di tutela (o le Regioni, nel caso in cui questi non siano presenti) che decidono di avvalersi, eventualmente, della facoltà del lotto LUCA POLLINI 77

OCM VINO CERTIFICAZIONE VINI DOP e IGP – IL SISTEMA DI CONTROLLO La Filiera

OCM VINO CERTIFICAZIONE VINI DOP e IGP – IL SISTEMA DI CONTROLLO La Filiera vitivinicola è composta dalle seguenti categorie : ØViticoltori ØVinificatori ØImbottigliatori ØIntermediari (aziende diverse dalle precedenti che operano acquisto e vendita di uve o prodotti a monte del vino o vino atto a DO e/o IG o vini a DO e/o IG) L’immissione nel Sistema di controllo è condizione necessaria per la certificazione e la rivendicazione delle DO e delle IG Tutti i soggetti immessi nel sistema di controllo si ritengono iscritti negli Elenchi dei soggetti della filiera vitivinicola (da cui viene operato il sorteggio per il controllo) e, salvo comunicazione di disdetta, l’iscrizione è rinnovata automaticamente per ogni anno La notifica di iscrizione negli Elenchi avviene automaticamente con la dichiarazione annuale di raccolta e/o produzione e con le comunicazioni di imbottigliamento e/o le richieste di certificazione LUCA POLLINI 78

OCM VINO CERTIFICAZIONE VINI DOP e IGP – IL SISTEMA DI CONTROLLO In caso

OCM VINO CERTIFICAZIONE VINI DOP e IGP – IL SISTEMA DI CONTROLLO In caso di riclassificazione di partite di prodotti a DOP e/o IGP, i soggetti interessati devono effettuare la relativa comunicazione solo all’Organismo di controllo autorizzato entro il giorno lavorativo successivo alla data di effettuazione e annotare l’operazione sui registri (art. 14, par. 5 D. Lgs. 61/2010 – art. 7, par. 1 DD 14. 06. 2012) La riclassificazione comprende tutte le mancate classificazioni di un prodotto, per cui anche la rinuncia alla DO di un vino detenuto nei registri come “atto a divenire” o il passaggio da una IGT a un’altra o da una DO a un’altra. Il declassamento, invece, si realizza esclusivamente quando un prodotto già classificato e certificato a DO o IG perde la relativa classificazione: è prevista l’annotazione sui registri e la comunicazione all’Od. C (con gli stessi tempi previsti per la riclassificazione) indicando quantitativo, ubicazione, eventuale lotto e certificato analisi chimica e/o organoletica che attesti la presenza di difetti (solo se si dichiara la perdita dei requisiti chimico/fisici e/o organolettici) (art. 14, par. 6 D. Lgs. 61/2010) LUCA POLLINI 79

OCM VINO CERTIFICAZIONE VINI DOP e IGP – IL SISTEMA DI CONTROLLO Assemblaggio di

OCM VINO CERTIFICAZIONE VINI DOP e IGP – IL SISTEMA DI CONTROLLO Assemblaggio di partite di vino già certificate idonee con la DOP e appartenenti o meno alla stessa annata Per la partita coacervata i detentori devono inviare all’Od. C, entro 3 giorni lavorativi dalla data di effettuazione dell’assemblaggio: apposita autocertificazione sottoscritta dall’enologo o da altro tecnico abilitato alla professione responsabile del processo di assemblaggio (deve attestare la conformità della partita assemblata ai parametri chimico-fisici stabiliti dal relativo disciplinare di produzione) L’operazione di assemblaggio deve essere annotata sui registri (art. 2, par. 2 DM 11. 2011) Annotazioni sui registri Ø Estremi Certificato di idoneità sui registri di c/s e imbottigliamento Ø Riferimento a numero e serie contrassegni utilizzati (numero Lotto per vini DOC se così previsto) sul registro di imbottigliamento o di partita vini spumanti, nel conto di c/s dei contrassegni ritirati e utilizzati (art. 15, par. 1 DM 11. 2011) LUCA POLLINI 80

OCM VINO CERTIFICAZIONE VINI DOP e IGP – IL SISTEMA DI CONTROLLO In caso

OCM VINO CERTIFICAZIONE VINI DOP e IGP – IL SISTEMA DI CONTROLLO In caso di spedizione e/o vendita di vini atti a IGP o DOP sfusi, i soggetti interessati devono inviare copia del D. D. A. (DA IT) all’Ufficio periferico dell’ICQRF (prima della partenza del prodotto) In caso di spedizione di mosti/VNAIF atti a IGP o DOP o di vini a DOP o IGP sfusi il destinatario e lo speditore devono inviare all’Od. C copia del D. D. A. oppure una comunicazione riepilogativa contenente: Ø Data e numero del Documento Ø Quantità trasportata Ø CUAA del Fornitore Ø Denominazione, tipologia, menzione, toponimo, annata Ø Eventuali manipolazioni in ogni caso entro il 1° giorno lavorativo successivo alla prima spedizione In caso di commercializzazione all’estero (intracomunitarie o verso Paesi terzi) di vini a DOP o IGP sfusi, gli esportatori devono trasmettere all’Organismo di controllo copia del D. D. A. entro il giorno lavorativo successivo allo svolgimento dell’operazione LUCA POLLINI 81

OCM VINO CERTIFICAZIONE VINI DOP e IGP – IL SISTEMA DI CONTROLLO In caso

OCM VINO CERTIFICAZIONE VINI DOP e IGP – IL SISTEMA DI CONTROLLO In caso di Ø operazioni di taglio tra partite di vini a IG oppure a DO Ø perdite o cali a carico di vini atti a IG o DO oppure di vini a IG o DO i soggetti interessati devono comunicare le operazioni all’Organismo di controllo entro il primo giorno lavorativo successivo a quello della operazione In caso di vendita diretta al consumatore finale di vino a DOP già idoneo o IGP in recipienti di proprietà dell’acquirente, solo nei casi in cui il disciplinare lo consente gli imbottigliatori devono comunicare mensilmente all’Organismo di controllo il quantitativo complessivo (col riferimento alle certificazioni di idoneità se si tratta di vini a DOP) LUCA POLLINI 82

OCM VINO CERTIFICAZIONE VINI DOP e IGP – IL SISTEMA DI CONTROLLO Non oltre

OCM VINO CERTIFICAZIONE VINI DOP e IGP – IL SISTEMA DI CONTROLLO Non oltre 7 giorni lavorativi dalla data di conclusione delle operazioni di imbottigliamento di una partita di vino a DOP e IGP (comunque almeno 3 giorni lavorativi prima della data di trasferimento o vendita dei prodotti imbottigliati) gli imbottigliatori devono comunicare all’Organismo di controllo (mediante Allegato 8): q Nome della DOCG/DOC/IGT q Quantità ottenuta (litri, n° recipienti e relativa capacità) q Data di conclusione delle operazioni di imbottigliamento q Numero di Lotto attribuito alla partita q Numero di Attestato di Idoneità q Contrassegno di Stato (utilizzati dal/al) q Eventuali operazioni enologiche fatte dopo la certificazione Solo per immissione al consumo di partite di vini DOP e IGP rivendicate direttamente dal produttore, vale come autorizzazione al consumo : Ø l’avvenuta rivendicazione per i vini IGP non oggetto di operazioni di riclassificazione Ø la comunicazione all’Od. C di taglio tra partite rivendicate per i vini a IGP così ottenuti Ø l’ottenimento della idoneità/certificazione per le partite di vino a DOP rivendicate non oggetto di taglio e/o riclassificazione e/o declassamento e/o assemblaggio Ø la comunicazione all’Od. C di taglio e/o assemblaggio dopo la certificazione di idoneità tra vini a DOP In ogni caso gli imbottigliatori interessati devono comunicare mensilmente all’Od. C (anche in forma riepilogativa) tutte le informazioni previste per gli altri casi LUCA POLLINI 83

OCM VINO CERTIFICAZIONE VINI DOP e IGP – IL SISTEMA DI CONTROLLO Casi particolari

OCM VINO CERTIFICAZIONE VINI DOP e IGP – IL SISTEMA DI CONTROLLO Casi particolari In caso di : ü Trasferimento o vendita immediata di partite di vini a DOP o IGP l’imbottigliatore presenta all’Od. C una comunicazione preventiva di imbottigliamento L’Od. C deve emettere un parere entro le 24 ore lavorative previa verifica della sussistenza dei requisiti quantitativi della partita oggetto dell’operazione Allo scadere del termine la partita diviene automaticamente trasferibile e/o vendibile ü Per tutte le DOCG e per le DOC interessate che si avvalgono delle Fascette di Stato, dopo aver verificato la sussistenza dei requisiti quantitativi l’Od. C consegna le fascette all’imbottigliatore, che è automaticamente esonerato dagli obblighi di comunicazione delle operazioni di imbottigliamento a consuntivo LUCA POLLINI 84

OCM VINO COMUNICAZIONI PREVISTE DAL PIANO DEI CONTROLLI Tutte le comunicazioni previste dallo Schema

OCM VINO COMUNICAZIONI PREVISTE DAL PIANO DEI CONTROLLI Tutte le comunicazioni previste dallo Schema di Piano dei Controlli possono essere effettuate mediante : q FAX q POSTA ORDINARIA q POSTA ELETTRONICA q Qualsiasi altro mezzo di comunicazione (concordate tra i soggetti interessati) LUCA POLLINI telematico 85

OCM VINO LE VERIFICHE E IL PIANO DEI CONTROLLI DEI VINI A DOP 1.

OCM VINO LE VERIFICHE E IL PIANO DEI CONTROLLI DEI VINI A DOP 1. Soggetto: VITICOLTORE Acquisizione telematica dati Iscrizione Schedario e dichiarazioni obbligatorie (raccolta uva e/o produzione vino – giacenze) per gli utilizzatori CONTROLLO ISPETTIVO sul 10% annuo a campione degli utilizzatori Verifica persistenza delle condizioni per l’idoneità alla DO della superficie coltivata (piattaforma ampelografica, presenza vigneto…) Verifica del rispetto delle disposizioni di tipo agronomico impartite dal disciplinare (densità impianto, sistema di allevamento, pratiche di forzatura…) Nella percentuale del 10% annuo è compresa anche la verifica prima della vendemmia per accertare il rispetto della resa massima di uva/ha (stima della resa: a esempio, calcolo ponderale della resa potenziale mediante identificazione di 3 o più piante rappresentative della particella e vendemmia totale delle medesime, con successivo calcolo della resa rapportato ai ceppi presenti in un ettaro di superficie) Al raggiungimento del 100% delle aziende controllate il campione annuo è dell’ 8% LUCA POLLINI 86

OCM VINO LE VERIFICHE E IL PIANO DEI CONTROLLI DEI VINI A DOP 2.

OCM VINO LE VERIFICHE E IL PIANO DEI CONTROLLI DEI VINI A DOP 2. Soggetto: CENTRO INTERMEDIAZIONE UVE atte a vinificazione CONTROLLO DOCUMENTALE su tutti gli utilizzatori Rispetto requisiti previsti dal DM 30 -06 -1995 e verifica rispondenza quantitativa movimentazioni di c/s delle uve atte alla DO (controllo DDA per trasporto uve) CONTROLLO ISPETTIVO sul 10% annuo a campione degli utilizzatori Verifica annuale c/o le aziende intermediatrici per accertare: - Corrispondenza quantitativa prodotto detenuto con riscontro ai relativi DDA trasporto uve e registri di cantina - Rispondenza ai requisiti previsti dal Disciplinare di produzione LUCA POLLINI 87

OCM VINO LE VERIFICHE E IL PIANO DEI CONTROLLI DEI VINI A DOP 3.

OCM VINO LE VERIFICHE E IL PIANO DEI CONTROLLI DEI VINI A DOP 3. Soggetto: VINIFICATORE CONTROLLO DOCUMENTALE su tutti gli utilizzatori Ø Verifica corrispondenza quantitativa (carichi) di: q Vini a DOP e vini atti a DOP con dichiarazione vendemmiale e/o dichiarazione di produzione q Verifica resa di trasformazione uva/vino q Controllo della movimentazione e dei carichi dei vini a DOP e atti a DOP (verifica documenti di accompagnamento inerenti le partite di vini atti a DOP commercializzati sfusi, verifica pratiche enologiche quali tagli, assemblaggi, riclassificazioni, declassamenti in grado di modificare i carichi, nonché le richieste di prelievo per l’utilizzo della DOP da confrontare con le disponibilità contabili effettive) q Prelievo campioni da inoltrare alle Commissioni di degustazione e a un Laboratorio di analisi autorizzato dal Mipaaf (esami chimico-fisico e organolettico) e verifica rispondenza quantitativa dei prodotti (Ispettivo) LUCA POLLINI 88

OCM VINO LE VERIFICHE E IL PIANO DEI CONTROLLI DEI VINI A DOP 3.

OCM VINO LE VERIFICHE E IL PIANO DEI CONTROLLI DEI VINI A DOP 3. Soggetto: VINIFICATORE (segue) CONTROLLO ISPETTIVO sul 10% o 5% annuo a campione degli utilizzatori Ø Verifica per accertare : corrispondenza quantitativa prodotto a DOP e atto a DOP detenuto con quanto annotato sui registri di carico e scarico e con quanto risulta sui relativi documenti di accompagnamento (giacenze fisiche e contabili delle singole tipologie a DOP) conformità delle operazioni tecnologiche effettuate sui prodotti (pratiche enologiche e manipolazioni) alle disposizioni impartite dal disciplinare (Entità del controllo annuo: 10%) Ø Prelievo di campioni ai fini della verifica del titolo alcolometrico minimo previsto per la detenzione del prodotto in cantina nella relativa fase di elaborazione (diverso da quello previsto per l’immissione al consumo, che può essere valutato solo al momento dell’esame chimico-fisico c/o uno dei Laboratori autorizzati) – Scelta dei vasi vinari contenenti il prodotto da campionare: casuale (Entità del controllo annuo: 5% delle aziende già sorteggiate per verifica annuale presso aziende vinificatrici) LUCA POLLINI 89

OCM VINO LE VERIFICHE E IL PIANO DEI CONTROLLI DEI VINI A DOP 4.

OCM VINO LE VERIFICHE E IL PIANO DEI CONTROLLI DEI VINI A DOP 4. Soggetto: AZIENDE DI ACQUISTO/VENDITA vini sfusi atti a DOP o certificati DOP CONTROLLO DOCUMENTALE su tutti gli utilizzatori q Verifica rispondenza quantitativa movimentazioni di c/s dei vini a DOP e dei vini atti a DOP (controllo DDA per trasporto vini commercializzati sfusi) q Prelievo campioni da inoltrare alle Commissioni di degustazione e a un Laboratorio di analisi autorizzato dal Mipaaf (esami chimico-fisico e organolettico) e verifica rispondenza quantitativa dei prodotti (Ispettivo) CONTROLLO ISPETTIVO sul 10% annuo a campione degli utilizzatori Verifica annuale c/o le aziende intermediatrici per accertare: q Corrispondenza quantitativa prodotto detenuto con riscontro ai relativi DDA trasporto vino e registri di cantina LUCA POLLINI 90

OCM VINO LE VERIFICHE E IL PIANO DEI CONTROLLI DEI VINI A DOP 5.

OCM VINO LE VERIFICHE E IL PIANO DEI CONTROLLI DEI VINI A DOP 5. Soggetto: IMBOTTIGLIATORE CONTROLLO DOCUMENTALE su tutti gli utilizzatori Ø Verifica corrispondenza quantitativa (carichi) delle partite di vino a DOP da imbottigliare (mediante confronto tra il carico complessivo del vino a DOP disponibile, anche tenendo in considerazione eventuali partite di vino a DOP commercializzato sfuso, e quanto comunicato a consuntivo dall’imbottigliatore relativamente alla partita che intende confezionare controllo comunicazioni all’Od. C relative alle operazioni imbottigliamento) Ø Prelievo campioni vini imbottigliati atti alla DOP da inoltrare alle Commissioni di degustazione e a un Laboratorio di analisi autorizzato dal Mipaaf (esami chimico-fisico e organolettico) e verifica rispondenza quantitativa dei prodotti (Ispettivo) LUCA POLLINI 91

OCM VINO LE VERIFICHE E IL PIANO DEI CONTROLLI DEI VINI A DOP 5.

OCM VINO LE VERIFICHE E IL PIANO DEI CONTROLLI DEI VINI A DOP 5. Soggetto: IMBOTTIGLIATORE (segue) CONTROLLO ISPETTIVO sul 15% annuo a campione degli utilizzatori Verifica per accertare : Ø corrispondenza quantitativa prodotto a DOP e atto a DOP detenuto con quanto annotato sui registri di carico e scarico e con quanto risulta sui relativi documenti di accompagnamento (giacenze fisiche e contabili delle singole tipologie a DOP) Ø corretto uso della denominazione (vedi scheda successiva) CONTROLLO ISPETTIVO sul 5% annuo delle aziende già sorteggiate per verifica presso aziende imbottigliatrici Ø Prelievi a campione da effettuarsi sul vino a DOP già confezionato non oltre i 3 mesi successivi alla data di imbottigliamento per verificare la corrispondenza del vino imbottigliato destinato al consumo con la certificazione di idoneità (riferita all’esame chimico-fisico eseguito da un Laboratorio autorizzato e all’esame organolettico eseguito dalla Commissione di degustazione) Da valutare solo le differenze a carico di alcol totale, zuccheri totali ed estratto secco derivanti anche da eventuali pratiche enologiche comunicate LUCA POLLINI 92

OCM VINO LE VERIFICHE E IL PIANO DEI CONTROLLI DEI VINI A DOP 5.

OCM VINO LE VERIFICHE E IL PIANO DEI CONTROLLI DEI VINI A DOP 5. Soggetto: IMBOTTIGLIATORE (segue) Ø Verifica corretto uso della denominazione. In particolare: Mancato rispetto della normativa in ordine ai vini a DOP Mancato rispetto dei requisiti previsti dal disciplinare di produzione (a esempio, invecchiamento o affinamento inferiore a quanto stabilito; uso di recipienti diversi da quelli previsti per l’affinamento; immissione al consumo senza il rispetto del periodo minimo previsto, …. ) Utilizzo di qualificazioni e menzioni non espressamente previste dal disciplinare (a esempio, qualifiche Riserva o Superiore; menzione Vigna) Utilizzo di indicazioni geografiche o toponomastiche non previste dal disciplinare (a esempio, utilizzo di sottozone, aree o macroaree non previste in modo specifico, in apposito elenco allegato al disciplinare ……) Utilizzo di recipienti non previsti dal disciplinare (a esempio, uso di bottiglie di forma renana quando il disciplinare prevede solo bottiglie bordolesi; uso di materiali diversi dal vetro, …. ) Utilizzo di chiusure non previste dal disciplinare di produzione (a esempio, uso di tappo in silicone o tappo a vite quando il disciplinare prevede solo tappo in sughero, ……) LUCA POLLINI 93

OCM VINO LE VERIFICHE E IL PIANO DEI CONTROLLI DEI VINI A IGP CONTROLLO

OCM VINO LE VERIFICHE E IL PIANO DEI CONTROLLI DEI VINI A IGP CONTROLLO DOCUMENTALE sistematico su rispondenza quantitativa successivamente alle comunicazioni di movimentazione e imbottigliamento dei prodotti rivendicati a IGT 1. Soggetto: VITICOLTORE CONTROLLO ISPETTIVO sul 3% annuo a campione degli utilizzatori Verifica persistenza delle condizioni per l’idoneità allo schedario per la IG della superficie coltivata (piattaforma ampelografica, presenza vigneto…) Verifica del rispetto delle disposizioni di tipo agronomico impartite dal disciplinare (densità impianto, sistema di allevamento, pratiche di forzatura…) CONTROLLO ISPETTIVO sull’ 1% annuo delle aziende già sorteggiate per verifica annuale in campo dei requisiti agronomici Verifica prima della vendemmia per accertare il rispetto della resa massima di uva/ha LUCA POLLINI 94

OCM VINO LE VERIFICHE E IL PIANO DEI CONTROLLI DEI VINI A IGP 2.

OCM VINO LE VERIFICHE E IL PIANO DEI CONTROLLI DEI VINI A IGP 2. Soggetto: CENTRO INTERMEDIAZIONE UVE atte a vinificazione CONTROLLO DOCUMENTALE su tutti gli utilizzatori Rispetto requisiti previsti dal DM 30 -06 -1995 e verifica rispondenza quantitativa movimentazioni di c/s delle uve atte alla IG (controllo DDA per trasporto uve) CONTROLLO ISPETTIVO sul 3% annuo a campione degli utilizzatori Verifica annuale c/o le aziende intermediatrici per accertare: - Corrispondenza quantitativa prodotto detenuto con riscontro ai relativi DDA trasporto uve e registri di cantina Rispondenza ai requisiti previsti dal Disciplinare di produzione LUCA POLLINI 95

OCM VINO LE VERIFICHE E IL PIANO DEI CONTROLLI DEI VINI A IGP 3.

OCM VINO LE VERIFICHE E IL PIANO DEI CONTROLLI DEI VINI A IGP 3. Soggetto: VINIFICATORE CONTROLLO DOCUMENTALE su tutti gli utilizzatori Ø Verifica corrispondenza quantitativa (carichi) di: q Vini a IGP con dichiarazione vendemmiale e/o dichiarazione di produzione q Verifica resa di trasformazione uva/vino q Controllo della movimentazione e dei carichi dei vini a IGP (verifica documenti di accompagnamento inerenti le partite di vini a IGP commercializzati sfusi, verifica pratiche enologiche quali tagli, assemblaggi, riclassificazioni, declassamenti in grado di modificare i carichi) LUCA POLLINI 96

OCM VINO LE VERIFICHE E IL PIANO DEI CONTROLLI DEI VINI A IGP 3.

OCM VINO LE VERIFICHE E IL PIANO DEI CONTROLLI DEI VINI A IGP 3. Soggetto: VINIFICATORE (segue) CONTROLLO ISPETTIVO sul 3% o 1% annuo a campione degli utilizzatori Ø Verifica per accertare : corrispondenza quantitativa prodotto a IGP detenuto con quanto annotato sui registri di carico e scarico e con quanto risulta sui relativi documenti di accompagnamento (giacenze fisiche e contabili delle singole tipologie a IGP) conformità delle operazioni tecnologiche effettuate sui prodotti (pratiche enologiche e manipolazioni) alle disposizioni impartite dal disciplinare (Entità del controllo annuo: 3%) Ø Prelievo di campioni ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti chimici previsti dal disciplinare per la relativa fase di vinificazione (da inviare a uno dei Laboratori autorizzati) (Entità del controllo annuo: 1% delle aziende già sorteggiate per verifica annuale presso aziende vinificatrici) LUCA POLLINI 97

OCM VINO LE VERIFICHE E IL PIANO DEI CONTROLLI DEI VINI A IGP 4.

OCM VINO LE VERIFICHE E IL PIANO DEI CONTROLLI DEI VINI A IGP 4. Soggetto: AZIENDE DI ACQUISTO/VENDITA vini sfusi a IGP CONTROLLO DOCUMENTALE su tutti gli utilizzatori q Verifica rispondenza quantitativa movimentazioni di c/s dei vini a IGP (controllo DDA per trasporto vini commercializzati sfusi e comunicazioni inviate relative a tagli, assemblaggi, riclassificazioni, declassamenti …. ) CONTROLLO ISPETTIVO sul 3% annuo a campione degli utilizzatori Verifica annuale c/o le aziende intermediatrici per accertare: q Corrispondenza quantitativa prodotto detenuto con riscontro ai relativi DDA trasporto vino e registri di cantina nonché alla correttezza delle comunicazioni inviate LUCA POLLINI 98

OCM VINO LE VERIFICHE E IL PIANO DEI CONTROLLI DEI VINI A IGP 5.

OCM VINO LE VERIFICHE E IL PIANO DEI CONTROLLI DEI VINI A IGP 5. Soggetto: IMBOTTIGLIATORE CONTROLLO DOCUMENTALE su tutti gli utilizzatori Ø Verifica corrispondenza quantitativa (carichi) delle partite di vino a IGP imbottigliate (mediante confronto tra il carico complessivo del vino a IGP disponibile, anche tenendo in considerazione eventuali partite di vino a IGP commercializzato sfuso, e quanto comunicato a consuntivo dall’imbottigliatore relativamente alle partite confezionate; controllo comunicazioni all’Od. C relative alle operazioni di imbottigliamento) LUCA POLLINI 99

OCM VINO LE VERIFICHE E IL PIANO DEI CONTROLLI DEI VINI A IGP 5.

OCM VINO LE VERIFICHE E IL PIANO DEI CONTROLLI DEI VINI A IGP 5. Soggetto: IMBOTTIGLIATORE (segue) CONTROLLO ISPETTIVO sul 5% annuo a campione degli utilizzatori Verifica per accertare : Ø corrispondenza quantitativa prodotto a IGP detenuto con quanto annotato sui registri di carico e scarico e con quanto risulta sui relativi documenti di accompagnamento (giacenze fisiche e contabili delle singole tipologie a IGP) Ø corretto uso della denominazione (sistemi di chiusura, contenitori, etichettatura) CONTROLLO ISPETTIVO sul 2% annuo delle aziende già sorteggiate per verifica presso aziende imbottigliatrici Ø Prelievi a campione per verificare la corrispondenza ai requisiti chimico-fisici previsti dal disciplinare di produzione per l’immissione al consumo (alcol effettivo e totale, zuccheri totali, acidità totale, acidità volatile, anidride solforosa totale, anidride carbonica come sovrappressione in bar a 20°C per i vini frizzanti e spumanti) LUCA POLLINI 100