Normativa relativa a IRC U n p o

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Normativa relativa a IRC • U n p o ’ d i s t

Normativa relativa a IRC • U n p o ’ d i s t o r i a d e

Normativa relativa a IRC A i s e n s i d e l

Normativa relativa a IRC A i s e n s i d e l l ’ I n t e s a d e l 1 4

 • L a C i r c o l a r e n.

• L a C i r c o l a r e n. 4 3 d e l

 • Eccezioni: – Gli insegnanti di scuola materna e elementare in servizio nell'a.

• Eccezioni: – Gli insegnanti di scuola materna e elementare in servizio nell'a. s. 1985/86; – Gli insegnanti di R. C. nelle scuole secondarie e quelli incaricati di sostituire in – tale insegnamento la docente nelle scuole elementari che con l'a. s. 1985/86 – hanno 5 anni di servizio. • Pertanto, nei vecchi decreti manuali, è possibile vedere carriere che si bloccano dall'a. s. 90/91. Al momento dell'acquisizione del titolo, gli anni precedenti vengono considerati come pre-ruolo (con valutazione 4 aa+2/3)

 • D. P. R. 175 /2012 – Esecuzione dell'intesa tra il MIUR e

• D. P. R. 175 /2012 – Esecuzione dell'intesa tra il MIUR e il Presidente della C. E. I. per l'insegnamento della Religione Cattolica nelle scuole pubbliche • Con tale Intesa si stabilisce quanto segue: – al punto 4. 3. 1 “A decorrere dall'entrata in vigore della presente intesa e fino al – termine dell'anno scolastico 2016 -2017, l'insegnamento della religione cattolica – può essere affidato, fermo il riconoscimento di idoneità di cui al punto 2. 5. : a) nelle scuole di ogni ordine e grado: a. 1) a coloro che siano in possesso di un diploma accademico di magistero in scienze religiose rilasciato, entro l'ultima sessione dell'anno accademico 2013 -2014, da un istituto superiore di scienze religiose approvato dalla Santa Sede; a. 2) a coloro che siano in possesso congiuntamente di una laurea di II livello dell'ordinamento universitario italiano e di un diploma di scienze religiose rilasciato, entro l'ultima sessione dell'anno accademico 2013 -2014, da un istituto di scienze religiose riconosciuto dalla Conferenza episcopale italiana;

b) nelle scuole dell'infanzia e primarie: b. 1) a coloro che siano in possesso

b) nelle scuole dell'infanzia e primarie: b. 1) a coloro che siano in possesso di un diploma di scienze religiose rilasciato, entro l'ultima sessione dell'anno accademico 2013 -14, da un istituto di scienze religiose riconosciuto dalla Conferenza episcopale italiana; b. 2) agli insegnanti della sezione o della classe che abbiano impartito l'insegnamento della religione cattolica continuativamente per almeno un anno scolastico nel corso del quinquennio 2007 -2012; b. 3) a coloro che abbiano frequentato nel corso dell'istituto magistrale l'insegnamento della religione cattolica e abbiano impartito l'insegnamento della religione cattolica continuativamente per almeno un anno scolastico nel corso del quinquennio 2007 -2012.

La Circolare MIUR n. 2989 del 6/11/2012 precisa che “la laurea (triennale) in Scienze

La Circolare MIUR n. 2989 del 6/11/2012 precisa che “la laurea (triennale) in Scienze Religiose di nuovo ordinamento non è da sola sufficiente per accedere all’insegnamento della Religione Cattolica, né sostituisce il Diploma di Scienze Religiose, da solo o abbinato a un diploma di scuola secondaria di II grado o ad una laurea civile, secondo quanto previsto dalla precedente Intesa. ” La stessa Circolare presenta i casi per salvaguardare la condizione di tutti coloro che abbiano comunque insegnato religione cattolica per almeno un anno. “Nell’immediato, come previsto dal secondo capoverso del punto citato, sono fatti salvi i diritti di tutti coloro che, in possesso dei titoli all’epoca richiesti, hanno insegnato continuativamente religione cattolica per almeno un anno in uno degli anni scolastici compresi tra il 2007 -08 e il 2011 -12”. Ancora ai sensi della Circolare MIUR n. 2989 del 6/11/2012, “Per l'assunzione o la conferma in servizio degli insegnanti di religione cattolica l'ordinario diocesano può segnalare all'autorità scolastica, di norma, solo persone in possesso dei prescritti titoli di studio. Tuttavia, per carenza di candidati qualificati, sarà possibile ricorrere a personale ancora privo di detti titoli di studio entro e non oltre l'anno scolastico 2016 -17. In questo ultimo caso, si ricorda che il contratto di lavoro con tali insegnanti deve essere stipulato esclusivamente per supplenza fino al termine delle lezioni e il servizio prestato non può essere valutato e riconosciuto ai fini di una successiva ricostruzione di carriera (si rinvia in merito a quanto a suo tempo precisato con CCMM 43/92 e 2/01). ”

L’articolo 53 comma 6 , della legge 11 luglio 1980 n. 312 disponeva che

L’articolo 53 comma 6 , della legge 11 luglio 1980 n. 312 disponeva che ai docenti di religione dopo quattro anni di insegnamento si applicava una progressione economica di carriera con classi di stipendio corrispondenti all’ 80% di quelle attribuite ai docenti laureati di ruolo, con l’obbligatorietà di costituzione e accettazione di posto orario con trattamento cattedra. L’articolo 2 comma 8 e seguenti del D. P. R. 10 aprile 1987 n. 209 ha previsto la ricostruzione di carriera per i docenti di religione che abbiano un posto orario di insegnamento con trattamento cattedra ed almeno un quadriennio di servizio anche ad orario parziale. Lo stesso comma 8 ha anche riconosciuto ai docenti di religione della scuola media il trattamento economico previsto per i docenti laureati della scuola secondaria di secondo grado. L’articolo 3, comma 7 del D. P. R. 23 agosto 1988 n. 399 ha esteso le disposizioni relative alla ricostruzione di carriera anche ai docenti di religione nelle scuole materne ed elementari (infanzia e primaria) con orario settimanale non inferiore alle 12 ore nonché al personale della scuola secondaria, qualora la riduzione di orario, non inferiore alle 12 ore, discenda da ragioni strutturali.

Decreti ricostruzione carriera per IRC Facciamo riferimento all'ultimo comma dell'articolo 53 della legge 312

Decreti ricostruzione carriera per IRC Facciamo riferimento all'ultimo comma dell'articolo 53 della legge 312 dell'11 luglio 1980: "Agli insegnanti di religione dopo quattro anni di insegnamento si applica una progressione economica di carriera… con l'obbligatorietà di costituzione e accettazione di posto orario con trattamento cattedra". Le condizioni necessarie per avere tale diritto sono due: 1. Quattro anni di insegnamento; 2. L'obbligatorietà di costituzione e accettazione di posto orario con trattamento cattedra. Quindi per aver diritto alla ricostruzione bisogna avere quattro anni di incarico non necessariamente con 18 ore, ma anche ad orario parziale e trovarsi nell'anno in cui si fa domanda di ricostruzione con 18 ore settimanali. Riporto la Circolare ministeriale sulle “ragioni strutturali”:

C. M. prot. 2207/1010/GL, C. M. 28 gennaio 1989, n. 36 contenente le disposizioni

C. M. prot. 2207/1010/GL, C. M. 28 gennaio 1989, n. 36 contenente le disposizioni per l'aggiornamento del trattamento economico spettante al personale del comparto scuola, in applicazione del D. P. R. n. 399/88, questo Ministero ha fatto riserva di impartire, ritenendo necessari ulteriori approfondimenti in materia, specifiche istruzioni in ordine alla individuazione della ricorrenza di ragioni strutturali che determinano l'attribuzione di un orario settimanale di insegnamento inferiore alle 18 ore settimanali, purché entro il limite delle 12 ore settimanali al personale insegnante di religione, con l'anzianità di servizio prevista dall'ultimo comma dell'art. 53 della Legge 11 luglio 1980, n. 312. La sussistenza delle predette ragioni strutturali, infatti, consente l'attribuzione del beneficio della progressione economica e di carriera, al pari dei docenti laureati della scuola secondaria superiore. Va innanzi tutto premesso che la costituzione di un posto di insegnamento per orario parziale - pari alle 12 ore settimanali - che dipenda soltanto da particolari esigenze che possono emergere in sede di raggiungimento dell'intesa tra capo d'istituto ed ordinario diocesano, tenuto anche conto di situazioni già consolidate in ordine alla nomina dei docenti, non consente l'attribuzione del beneficio di cui al comma 7 dell'art. 3 del D. P. R. 23 agosto 1988, n. 399. Ciò premesso, si chiarisce che, nella scuola secondaria, le "ragioni strutturali", che possono concretizzare la costituzione di posti per un numero di ore settimanali di insegnamento inferiore a cattedra, sono quelle collegate con il numero delle classi e dei corsi funzionanti nelle singole istituzioni scolastiche, distinte, rispettivamente, in scuola materna ed elementare da un lato e scuola secondaria dall'altro. Si ha quindi, nella scuola secondaria, ricorrenza delle ragioni strutturali qualora, dopo aver proceduto alla costituzione di posti comportanti un orario settimanale di insegnamento pari a 18, le ore residue non consentono - anche tra più scuole o istituti, secondo i criteri della formazione delle cattedre-orario - che la costituzione di posti di insegnamento per un numero di ore inferiore alle 18 settimanali, purché entro il limite minimo delle 12 ore. Di conseguenza, l'applicazione dei benefici contrattuali, in ordine alla progressione economica, (ancorché in misura proporzionale all'orario settimanale prestato), potrà essere riconosciuta ai docenti nominati su posti di insegnamento per un numero almeno pari a 12 ore settimanali dopo aver operato secondo i criteri che precedono. Per quanto innanzi precisato, in sede di raggiungimento della intesa con i capi di istituto, l'ordinario diocesano dovrà fare espressa menzione della ricorrenza o meno di ragioni strutturali nel caso di designazione di docenti per un numero di ore compreso tra le 12 e le 17 settimanali. Il capo d'istituto interessato, nell'ipotesi di ricorrenza di ragioni strutturali, così come nel comunicato dall'ordinario diocesano, dovrà far risultare la predetta circostanza nel provvedimento formale di nomina, che sarà inviato al Provveditore agli Studi ai fini del riscontro della ricorrenza delle ragioni strutturali.

Quando si deve fare il decreto manuale per l'IRC incaricato? 1. dopo 4 anni

Quando si deve fare il decreto manuale per l'IRC incaricato? 1. dopo 4 anni di incarico; 2. con titolo di studio richiesto; 3. con trattamento cattedra o con almeno 12 ore per “ragioni strutturali” nella scuola secondaria (senza ragioni strutturali per la primaria e infanzia). Il docente deve fare domanda di ricostruzione carriera. Anche per gli IRC si applica la prescrizione quinquennale e decennale a partire dal momento in cui acquisisce il diritto alla ricostruzione di carriera(5 incarico con i suddetti presupposti) Il decreto riporterà nelle premesse i 4 anni di incarico e l'attuale contratto a tempo determinato. Eventuali supplenze di Religione Cattolica, pur prestate con titolo di studio idoneo non vengono riconosciute (solo incarichi 1/9 – 31/8). I trattamenti economici saranno elencati dal primo anno con stipendio iniziale. É bene ricordare che al terzo anno di incarico, in presenza dei presupposti per la ricostruzione di carriera, dobbiamo calcolare l'aumento biennale spettante all'Interessato. (il Decreto Legislativo 13 dicembre 2010 n. 212 "abrogazione di disposizioni legislative statali, a norma dell'art. 14, comma 14 -quater, della legge 28 novembre 2005, n. 246" art. 1 Abrogazioni espresse: . . . omissis MODIFICHE AGLI ARTICOLI 7 e 8 DELLA LEGGE 28 LUGLIO 1961, N. 831 ha abrogato l'applicabilità degli aumenti biennali di cui alla L. 831/1961 modificata dalla L. 1461/1962 (abrogata con decreto del 212 del 2010)).

Quali servizi sono riconoscibili? Ai fini del computo di detto quadriennio si considerano i

Quali servizi sono riconoscibili? Ai fini del computo di detto quadriennio si considerano i servizi resi sia nelle scuole materne ed elementari sia nelle scuole secondarie dal 1° giugno 1977. Ricordiamo: - gli insegnanti di religione hanno diritto ad ottenere anche i benefici previsti dall’art. 1 della legge 336/1970 recante norme a favore di ex-combattenti e categorie equiparate - è riconoscibile anche il servizio militare prestato

Non è raro che l'Insegnante perda i requisiti per il diritto alla ricostruzione di

Non è raro che l'Insegnante perda i requisiti per il diritto alla ricostruzione di carriera. Disciplina la materia, anche con esempi pratici, la C. M. 3 gennaio 2001, n. 2: “Ove vengano a cessare le condizioni che hanno dato luogo al diritto del riconoscimento alla progressione di carriera gli interessati hanno diritto all'attribuzione di aumenti biennali, in ragione del 2, 50% della posizione stipendiale iniziale per ogni biennio di servizio. Qualora i requisiti previsti per il diritto alla ricostruzione di carriera si verifichino nuovamente, la progressione di carriera riprende aggiungendo, all'anzianità maturata all'atto dell'interruzione, il periodo di servizio durante il quale non c'è stata progressione di carriera, valutandolo agli effetti della carriera nella misura di due terzi ai fini giuridici ed economici e di un terzo ai soli fini economici. Gli eventuali aumenti biennali in godimento sono riassorbiti con il passaggio alla posizione stipendiale successiva. ” Nell'eventualità in cui il personale abbia un orario inferiore a quello previsto per la costituzione del posto orario occorre indicare, a fianco del totale annuo lordo, le ore per determinare lo stipendio in misura proporzionale (es. h. 16/18).

E' da ricordare che i docenti di scuola secondaria di 1^ grado percepiscono lo

E' da ricordare che i docenti di scuola secondaria di 1^ grado percepiscono lo stipendio dei laureati di 2^ grado, ai sensi dell'art. 2 comma 8 del D. P. R. 10 aprile 1987, n. 209. Ciò risulta, peraltro, confermato dall’istituzione di un ruolo unico per tutti i docenti di religione della scuola secondaria disposta dalla legge 18 luglio 2003, n. 186. Passaggi da scuola infanzia/primaria a scuola secondaria: Il docente viene inquadrato nel nuovo ruolo conteggiando l'anzianità maturata al pari del pre ruolo (4 + 2/3 anni giuridici ed economici e 1/3 solo economico). Nel caso contrario (passaggio “all'indietro”) l'insegnante mantiene l'anzianità maturata e si calcola un assegno ad personam riassorbibile per la differenza di trattamento economico.

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Non sono trattati dalle procedure automatiche i passaggi da insegnante di religione di scuola

Non sono trattati dalle procedure automatiche i passaggi da insegnante di religione di scuola secondaria successivamente nominato nel ruolo docente di scuola primaria o dell’infanzia o secondaria di I grado in quanto passaggi a qualifica inferiore. Inoltre la Circolare n. 11726 del 17. 4. 2015 riporta che il Sistema Informativo non ha messo in linea i programmi per: 1. docenti di religione immessi in ruolo dopo il 2007 (per effetto di ricorso) 2. docenti di religione immessi in ruolo nel settore infanzia/primaria e che successivamente sono stati immessi in ruolo oppure hanno ottenuto il passaggio professionale al settore di scuola secondaria di 1° e 2° grado, sempre come IRC. Pertanto, gli uffici dovranno provvedere manualmente alla predisposizione dei decreti di ricostruzione carriera, dopo averne valutato la congruità.