nella precedente puntata Criterio cronologico e criterio gerarchico











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…nella precedente puntata… Criterio cronologico e criterio gerarchico Criterio cronologico = tra due norme contrastanti prevale quella più recente (l’altra è abrogata) – effetto del decorrere del tempo – fisiologia del rinnovo “dinamico” dell’ordinamento – agisce sull’efficacia, delimitandola: ossia la norma abrogata non produce più nuovi effetti giuridici – l’abrogazione opera ex nunc – principio di irretroattività delle leggi (art. 11 “Preleggi”: la legge “abrogante opera solo per il futuro) Criterio gerarchico = tra due norme contrastanti prevale quella di grado più elevato (l’altra è annullata) – effetto della gerarchia delle fonti – patologia nella “statica” dell’ordinamento – agisce sulla validità, ripristinando l’ordine: ossia gli effetti prodotti dalla norma invalida vanno rimossi – l’annullamento opera ex tunc – (artt. 1 e 4 delle “Preleggi”: le fonti sono disposte secondo una scala gerarchica, quelle inferiori non possono contrastare con quelle superiori) PS – Si consiglia di leggere la spiegazione di cosa siano le “Preleggi” nella apposita finestra del Manuale

Art. 15 “Preleggi” - Abrogazione delle leggi Abrogazione espressa Le leggi non sono abrogate che da leggi posteriori per dichiarazione espressa del dichiarazione espressa legislatore, o per incompatibilità tra le nuove incompatibilità Abroga disposizioni e le precedenti o perché la nuova tac legge regola l'intera materia già regolata regola l'intera materia dalla legge anteriore. Abrogazione implicita

Referendum Art. 75 Cost. - È indetto referendum popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. … La legge determina le modalità di attuazione del referendum (L. 352/1970).

Chi compie l’abrogazione? ESPRESSA ABROGAZIONE Opera del Legislatore – ha effetti erga omnes TACITA Opera del Giudice – ha effetti inter partes IMPLICITA

LEGGE 14 gennaio 2013, n. 8 Nuove disposizioni in materia di utilizzo dei termini «cuoio» , «pelle» e «pelliccia» e di quelli da essi derivanti o loro sinonimi. (13 G 00029) (GU n. 25 del 30 -1 -2013 ) …. Art. 5 1. La legge 16 dicembre 1966, n. 1112, è abrogata. 2. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 14 gennaio 2013 NAPOLITANO [segue]

DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2013, n. 33 - Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni. - Art. 53 - Abrogazione espressa di norme primarie 1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le seguenti disposizioni: a) articolo 26, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241; b) articolo 1, comma 127, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni; c) articolo 41 -bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; d) articoli 40 -bis, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni; e) articolo 19, comma 3 -bis, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; f) articolo 57 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni; g) articolo 3, comma 18, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; h) articolo 21, comma 1, art. 23, commi 1, 2 e 5, della legge 18 giugno 2009, n. 69; i) articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150; l) articolo 6, comma 1, lettera b), e comma 2, lettera b), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito ecc. o) articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91; p) articolo 8 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 11; q) articolo 6, comma 6, della legge 11 novembre 2011, n. 180; r) articolo 9 del decreto legislativo 29 novembre 2011, n. 228; s) articolo 14, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito ecc. ; t) articolo 18 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134; u) articolo 5, comma 11 -sexies, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

Abrogazione: formule inutili LEGGE 3 agosto 2007, n. 124 - Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto. Art. 44. (Abrogazioni) 1. La legge 24 ottobre 1977, n. 801, è abrogata, salvo quanto previsto al comma 2. Sono altresì abrogate tutte le disposizioni interne e regolamentari in contrasto o comunque non compatibili con la presente legge, tranne le norme dei decreti attuativi che legge interessano il contenzioso del personale in quiescenza dei servizi di informazione per la sicurezza ai fini della tutela giurisdizionale di diritti e interessi.

LEGGE 27 luglio 2000, n. 212 - Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente. Art. 1 Principi generali 1. Le disposizioni della presente legge, in attuazione degli articoli 3, 23, 53 e 97 della Costituzione, costituiscono principi generali dell'ordinamento tributario e possono essere derogate o modificate solo espressamente e mai da leggi speciali

ABROGAZIONE TACITA Trib. Verona, sent. 709/2013 Si noti che questa norma è stata mantenuta nel corso dei plurimi interventi sul codice di rito che si sono susseguiti dal 1950 ad oggi e l'affermazione che si rinviene in alcune pronunce di merito, richiamate anche dalla difesa degli attori, secondo cui essa è stata tacitamente abrogata non convince affatto perché presuppone una reiterata disattenzione del legislatore sul punto.

ABROGAZIONE IMPLICITA Corte cost. , sent. 357/1993 Pertanto l'incompatibilità di detta previsione con la nuova riforma (posteriore di un giorno alla norma impugnata) consente di ritenere che la prima, relativamente agli anni successivi al 1993, sia stata implicitamente abrogata dalla seconda, così superandosi le censure riferite alla parte della disposizione riguardante tali anni. [segue]

Cassazione civile sez. lav. , sent. 24/09/2013, n. 21814 La questione fondamentale posta a base del ricorso è se il giudice abbia correttamente applicato la L. n…, o se la norma in questione debba ritenersi abrogata per l'intervento del D. P. R. n…. Fiat sostiene che tale decreto… avrebbe delegificato il procedimento amministrativo di autorizzazione e concessione della CIGS e, quindi, tutti i suoi momenti od atti coordinati e collegati in serie (frase preparatoria, introduttiva, di istruzione e di decisione), con abrogazione implicita di tutte le disposizioni già vigenti. abrogazione implicita … 8. - I rapporti tra le due fonti sono stati definiti dalla giurisprudenza di questa Corte nel senso che la disciplina del D. P. R. n. 218 non abroga la L. n. 223 del 1991 e lascia, quindi, intatti gli oneri di comunicazione fissati dall'art. 1 di quest'ultima. Il D. P. R. n. 218 non incide, infatti, sulle disposizioni del combinato disposto della L. … riguardanti l'obbligo datoriale di comunicare in avvio della procedura per l'integrazione salariale alle organizzazioni sindacali i criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere nonché le modalità di rotazione poste da tali disposizioni in capo dell'imprenditore - atteso che la disciplina da esso fissata attiene alla fase propriamente amministrativa del procedimento di concessione della integrazione salariale (Cass. 28. 11. 08 n. 28464). …Tale disposizione tutela, nella gestione della cassa integrazione, i diritti dei singoli lavoratori e le prerogative delle Oo. Ss. , anche dopo l'entrata in vigore della disciplina del D. P. R. 10 giugno 2000, n. 218, la quale non abroga o modifica le suddette disposizioni ma solo regola diversamente il procedimento amministrativo, di rilevanza pubblica, di concessione di integrazione salariale.