MOMENTO IMPOSITIVO Esiste poi un requisito temporale Lart
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MOMENTO IMPOSITIVO Esiste poi un requisito “temporale” L’art. 6 determina: - il momento di effettuazione delle operazioni. -Tale momento è importante poiché fa sorgere una serie di obblighi per il contribuente. -l’esigibilità dell’imposta da parte dell’Erario. -Determina il diritto da parte dell’Erario a far sorgere il credito nei confronti del soggetto passivo
Effettuazione delle operazioni Ø L’esigibilità si riferisce all’imposta Ø L’effettuazione riguarda invece l’operazione Di regola l’esigibilità dell’imposta e l’effettuazione dell’operazione coincidono. Collegamento tra: l l • esigibilità • detrazione
Segue effettuazione delle operazioni Ø Beni immobili: l l l’imposta diviene esigibile alla stipula del contratto traslativo; il momento impositivo non sorge alla stipula del compromesso o del preliminare di vendita in quanto questi hanno solo carattere obbligatorio. il momento impositivo sorge all’atto della sottoscrizione del contratto di vendita
Segue effettuazione delle operazioni Ø Beni mobili: l la cessione si considera effettuata nel momento della consegna o della spedizione del bene mobile materiale, restando irrilevante la stipula del contratto che può essere verbale o scritto.
Segue effettuazione delle operazioni Ø Clausole sospensive: l per le cessioni di beni mobili sottoposti a clausole sospensive, quali vendite con riserva di gradimento, vendite a prova, il momento impositivo sorge al verificarsi di tali clausole e, in ogni caso, trascorso un anno dalla consegna o spedizione, per non lasciare il rapporto tributario sospeso troppo a lungo.
Segue effettuazione delle operazioni Ø Clausole risolutive: l nelle cessioni di beni sottoposte a clausole risolutive, invece, la cessione si ha per avvenuta all’atto della consegna o della spedizione, con possibilità, poi, al verificarsi della condizione risolutiva di procedere alle variazioni in diminuzione previste dall’art. 26 D. P. R. n. 633 del 1972
Segue effettuazione delle operazioni Ø Somministrazione: l per le cessioni periodiche o continuative di beni in esecuzione di contratti di somministrazione, il momento impositivo si realizza all’atto del pagamento del corrispettivo e non all’atto di ogni singola cessione (il Ministero delle finanze richiede però l’esistenza del contratto scritto a dimostrazione del contratto)
Segue effettuazione delle operazioni Ø Autoconsumo esterno: l è considerata operazione imponibile e si considera effettuata all’atto del prelievo dei beni stessi e non all’atto della loro spedizione o consegna, in quanto i beni sono già nella disponibilità dell’imprenditore
Fatturazione o pagamenti anticipati In deroga ai principi di carattere generale: l’imposta diviene esigibile prima del verificarsi degli eventi indicati o indipendentemente da essi, qualora sia stata emessa la fattura o sia stato pagato in tutto o in parte il corrispettivo; se poi dopo l’emissione della fattura l’operazione non si verifica si potrà procedere alla variazione in diminuzione
La caparra confirmatoria (art. 1385 c. c. ) non può considerarsi come un parziale pagamento del prezzo, avendo funzione risarcitoria del danno in caso di inadempimento ingiustificato. Ø Pertanto, le somme versate a titolo risarcitorio, non possono farsi rientrare nella sfera di applicazione del 4° comma dell’art. 6 del D. P. R. n. 633 del 1972, in quanto, non costituenti corrispettivo dell’operazione. Ø Nel caso in cui, al momento della stipula del contratto di vendita dell’immobile, la caparra venga imputata alla prestazione dovuta, essa diviene parte dei corrispettivi pattuiti e come tale concorre alla formazione della base imponibile. (R. M. 1/6/1974, n. 501824). Ø
Segue. Caparra Confirmatoria Ø In difetto di prova dell’effettiva volontà delle parti di voler effettuare il versamento a titolo di caparra confirmatoria, deve ritenersi che la consegna di somme anteriormente alla formale conclusione del contratto di compravendita immobiliare sia stata effettuata a titolo di anticipazione od acconto sulla prestazione dovuta in base all’obbligazione principale, con la conseguente imponibilità ad IVA della relativa operazione. (Cass. Sez. I, 17/12/1994, n. 10874).
Versamento caparra confirmatoria e sua irrilevanza Ø E’ irrilevante, agli effetti dell'IVA, il mero versamento di somme a titolo di caparra confirmatoria (sul punto RM n° 411673 del 19 maggio 1977), poiché il pagamento deve riferirsi al corrispettivo. l La caparra confirmatoria deve essere però restituita alla controparte. Se usata per abbattere il pagamento, perde la sua tipicità e diviene imponibile.
Prestazioni di servizi Il momento impositivo sorge all’atto del pagamento del corrispettivo, qualunque sia il servizio prestato.
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