MODULISTICA REGISTRO DELLE IMPRESE Incontri con lutenza professionale

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MODULISTICA REGISTRO DELLE IMPRESE Incontri con l’utenza professionale Cagliari 16 novembre 2018 MARCO MACERONI

MODULISTICA REGISTRO DELLE IMPRESE Incontri con l’utenza professionale Cagliari 16 novembre 2018 MARCO MACERONI

I capisaldi della modulistica

I capisaldi della modulistica

La circolare 3689/C ISTRUZIONI GENERALI PER LA COMPILAZIONE E LA PRESENTAZIONE DEI MODULI ●

La circolare 3689/C ISTRUZIONI GENERALI PER LA COMPILAZIONE E LA PRESENTAZIONE DEI MODULI ● ● devono essere utilizzati esclusivamente appositi software realizzati sulla base delle specifiche tecniche previste; In caso di discordanza formale tra i dati contenuti nell’atto e i dati contenuti nel modulo, come precisato dalla circolare MICA n. 3407/C del 9. 1. 1997, prevale il dato contenuto nell’atto e si procederà al caricamento informatico di questo. Nel caso in cui il dato non sia stato indicato nel modulo, si dovrà presentare una nuova domanda indicando gli estremi dell’atto già depositato in quanto trattasi di omessa domanda/denuncia.

La circolare 3689/C MODALITÀ PER LA SOTTOSCRIZIONE DEI MODULI ● ● ● La parte

La circolare 3689/C MODALITÀ PER LA SOTTOSCRIZIONE DEI MODULI ● ● ● La parte del modulo informatico in cui deve essere indicato il soggetto obbligato (notaio, amministratore, socio, rappresentante legale, ecc. ) alla domanda/denuncia, ovvero il soggetto incaricato della presentazione della stessa ai sensi dell’art. 31, comma 2 -quater, legge n. 340/2000, ed alla quale va apposta la firma digitale di tale soggetto è la “distinta”. Nel caso di società semplice costituita contratto verbale la distinta deve essere sottoscritta da tutti i soci o dal liquidatore. Procura speciale

La circolare 3689/C UFFICIO COMPETENTE ALLA RICEZIONE DEI MODULI ● ● ● E’ l’ufficio

La circolare 3689/C UFFICIO COMPETENTE ALLA RICEZIONE DEI MODULI ● ● ● E’ l’ufficio della sede legale o principale del soggetto obbligato all’iscrizione, con alcune eccezioni: le attività non agricole svolte in province diverse da quella della sede legale o principale devono essere denunciate solo all’ufficio del R. I. della provincia di esercizio poiché questo comporta l’apertura di una unità locale; le attività agricole svolte in province diverse da quella della sede legale o principale, qualora non comportino l’apertura di una unità locale agricola, sono denunciate solo presso l’ufficio R. I. ove è ubicata la sede legale o principale;

La circolare 3689/C ALLEGATI ● Devono essere altresì allegati, con l’osservanza delle forme previste

La circolare 3689/C ALLEGATI ● Devono essere altresì allegati, con l’osservanza delle forme previste dalla legge, gli atti di natura privata che comprovano l’attività svolta (ad es. copia della lettera d’incarico di agente di commercio). Non è necessario allegare atti provenienti da pubbliche amministrazioni (licenze, autorizzazioni, ecc. ) i cui estremi vanno obbligatoriamente dichiarati sui moduli.

La circolare 3689/C MODULO XX - NOTE ● ● ● Tutti i dati e

La circolare 3689/C MODULO XX - NOTE ● ● ● Tutti i dati e le notizie da comunicare all’ufficio R. I. che non trovano giusta collocazione all’interno dei vari moduli, possono essere comunicati utilizzando l’apposito modulo XX – NOTE, che può essere allegato a qualsiasi altro modulo. L'Ufficio valuterà se sussistano i presupposti di legge per inserire i dati comunicati con il presente modulo tra i dati certificabili dell’impresa. Art. 2189 c. c - art. 11, comma 6, DPR 581/1995

La circolare 3689/C REGOLARIZZAZIONE DELLE DOMANDE ● ● ● Le domande o le denunce

La circolare 3689/C REGOLARIZZAZIONE DELLE DOMANDE ● ● ● Le domande o le denunce incomplete, mancanti delle firme digitali previste, e quelle prive, del tutto o in parte, della documentazione eventualmente prescritta, e qualora quest’ultima sia illeggibile, sono considerate irregolari. L’ufficio del R. I. , prima dell’iscrizione, può invitare il richiedente a completare o rettificare la domanda, ovvero ad integrare la documentazione assegnando un congruo termine, trascorso il quale, con provvedimento motivato, rifiuta l’iscrizione art. 11, comma 11 del DPR n. 581/1995.

La circolare 3689/C CODICE FISCALE DEI SOGGETTI ESTERI NON RESIDENTI ● ● Per le

La circolare 3689/C CODICE FISCALE DEI SOGGETTI ESTERI NON RESIDENTI ● ● Per le persone fisiche , anche non residenti, che a qualsiasi titolo vanno iscritte nel R. I. o nel REA, è sempre obbligatoriamente richiesto il C. F. italiano. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche vanno indicati il codice fiscale (se esistente), la denominazione, la ragione sociale, lo stato di costituzione (sede), il domicilio fiscale in Italia o il domicilio della sede legale all’estero. Per le società, associazioni o altre organizzazioni senza personalità giuridica, deve essere inoltre indicata almeno una delle persone che ne hanno la rappresentanza.

La circolare 3689/C DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ ● ● Nei riquadri relativi alla descrizione delle

La circolare 3689/C DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ ● ● Nei riquadri relativi alla descrizione delle attività non agricole, devono essere indicate solo le attività economiche con rilievo verso terzi: non vanno quindicate le attività accessorie e intermedie, ad uso interno, che servono all’impresa solo per poter realizzare i beni ed i servizi effettivamente destinati al mercato. l’attività, per essere completa, deve comprendere il tipo di attività (ad esempio produzione, manutenzione, riparazione, installazione, noleggio, commercio al minuto, commercio all’ingrosso, ecc. ) e le categorie dei prodotti e dei servizi trattati (alimentari, mobili, ecc. ). In caso di somministrazione di alimenti e/o bevande si deve indicare la tipologia di esercizio: bar, ristorante, enoteca, ecc.

La circolare 3689/C CODICE FISCALE DEI SOGGETTI ESTERI NON RESIDENTI ● ● ● Non

La circolare 3689/C CODICE FISCALE DEI SOGGETTI ESTERI NON RESIDENTI ● ● ● Non sono ammesse espressioni generiche Qualora l’inizio/variazione/cessazione di attività esercitata nella localizzazione (unità locale/sede secondaria) comporti l’inizio/variazione/cessazione dell’attività prevalente dell’impresa, presso il R. I. competente per la sede legale, va presentato il modulo S 5 (per le società/soggetti collettivi) e I 2 (per le imprese individuali), con l’aggiornamento della descrizione dell’attività prevalente dell’impresa. Ogni impresa che eserciti un'attività sul territorio nazionale deve sempre dichiarare la propria attività prevalente d'impresa; per le imprese artigiane questa attività prevalente deve essere quella artigiana esercitata dall'impresa.

La circolare 3689/C CODICE FISCALE DEI SOGGETTI ESTERI NON RESIDENTI ● ● Per ogni

La circolare 3689/C CODICE FISCALE DEI SOGGETTI ESTERI NON RESIDENTI ● ● Per ogni descrizione di attività va indicata la data di riferimento (nello specifico campo, o di seguito alla relativa descrizione), ovvero di effettivo inizio/modifica/cessazione; si precisa che in ogni caso non può essere indicata una data successiva a quella di presentazione della domanda. La data della variazione da indicare ne i moduli è, nel caso in questione, quella di presentazione della denuncia.

La circolare 3689/C ATTIVITA’ AGRICOLE ● ● ● Nei riquadri relativi alla descrizione delle

La circolare 3689/C ATTIVITA’ AGRICOLE ● ● ● Nei riquadri relativi alla descrizione delle attività agricole, vanno indicate solamente le attività agricole svolte, specificando per ognuna di esse la data di inizio, nonché il tipo e specie delle attività agricole (coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali) e delle eventuali attività connesse Va precisato il tipo di attività agricola elencando le specializzazioni trattate: es. coltivazioni foraggiere, coltivazione della vite, dell’olivo, di agrumi, allevamento di bovini da latte, ecc. Nel caso in cui sia denunciata l’inizio/variazione/cessazione di un’attività agricola, va presentato presso il R. I. della provincia in cui è situata la sede dell’impresa, il modulo S 5/I 2 ai fini dell’iscrizione/cessazione nell’apposita

La circolare 3689/C MODELLO S/1 - CASI PARTICOLARI: OGGETTO SOCIALE ● In tale riquadro

La circolare 3689/C MODELLO S/1 - CASI PARTICOLARI: OGGETTO SOCIALE ● In tale riquadro deve essere trascritto integralmente l’oggetto sociale. ● L’effettivo esercizio dell’attività dell'impresa deve essere comunicato compilando l'apposita modulistica S 5 e/o UL (si vedano le relative istruzioni).

La circolare 3689/C MODELLO S/2 - CASI PARTICOLARI: FUSIONI-SCISSIONI ● ● FUSIONE Gli eventi

La circolare 3689/C MODELLO S/2 - CASI PARTICOLARI: FUSIONI-SCISSIONI ● ● FUSIONE Gli eventi riguardanti la fusione di cui agli artt. 2501 c. c. e seguenti vanno depositati presso tutti gli uffici R. I. ove sono iscritte le società interessate alla fusione.

La circolare 3689/C MODELLO S/2 - CASI PARTICOLARI: ORGANI SOCIALI IN CARICA ● La

La circolare 3689/C MODELLO S/2 - CASI PARTICOLARI: ORGANI SOCIALI IN CARICA ● La prima sezione del riquadro 13 deve essere utilizzata solo nel caso in cui varino la natura o la configurazione degli organi sociali attualmente in carica (es. da un consiglio di amministrazione si passa ad un amministratore unico, oppure viene modificato il numero dei membri del consiglio di amministrazione).

La circolare 3689/C MODELLO S/2 - CASI PARTICOLARI: ALTRI ATTI E FATTI SOGGETTI A

La circolare 3689/C MODELLO S/2 - CASI PARTICOLARI: ALTRI ATTI E FATTI SOGGETTI A ISCRIZIONE E A DEPOSITO ● ● Il riquadro va utilizzato quando l’atto comporta modifiche dello statuto o dell’atto costitutivo che non sono comprese fra quelle già previste nel modulo e per il deposito e/o iscrizione di atti e dati non previsti nei riquadri precedenti. Ad es: ● coordinamento e direzione ● domanda di arbitrato ● avviso di offerta di azioni in opzione, avviso di anticipata conversione. ● Nel caso di delibere societarie non immediatamente efficaci, in quanto

La circolare 3689/C MODELLO S/2 - CASI PARTICOLARI: DELIBERE CONDIZIONATE ● ● una prima

La circolare 3689/C MODELLO S/2 - CASI PARTICOLARI: DELIBERE CONDIZIONATE ● ● una prima fase, in cui si provvede (entro trenta giorni dall’evento) al deposito per l’iscrizione, dell’atto sospensivamente condizionato, con evidenziazione, delle parti dello stesso la cui efficacia è ricollegata al verificarsi di un determinato evento; una seconda fase in cui, una volta avveratasi la condizione sospensiva, si provvede (non è previsto un termine, al riguardo), ad evidenziare le modificazioni divenute efficaci. attraverso il modulo Note, si allega una dichiarazione giurata dell’amministratore, o una dichiarazione del notaio che attesti, l’avveramento della condizione. gli adempimenti di cui alla prima fase, aventi natura autonoma, scontano gli ordinari diritti di segreteria; gli adempimenti di cui alla seconda fase, scontano il diritto di segreteria ridotto

La circolare 3689/C MODELLO S/3 - CASI PARTICOLARI: CESSAZIONE DELL’ATTIVITA’ ● se, contestualmente alla

La circolare 3689/C MODELLO S/3 - CASI PARTICOLARI: CESSAZIONE DELL’ATTIVITA’ ● se, contestualmente alla data dello scioglimento, la società cessa lo svolgimento dell’attività economica, dovranno essere eseguiti i seguenti adempimenti: ● ● ● va sempre depositato il modulo S 5 presso la provincia della sede legale al fine di dichiarare la cessazione dell’attività economica dell’impresa attività esercitata in province diverse: i moduli UL di cui sopra, vanno presentati presso i competenti uffici del R. I. di ogni provincia interessata. A seguito di cancellazione dell’impresa, per le eventuali altre localizzazioni presenti in altre province non è necessario presentare pratiche di cancellazione, in quanto provvede a ciò l’ufficio che riceve la cancellazione dell’impresa.

La circolare 3689/C MODELLO S/3 - CASI PARTICOLARI: CESSAZIONE DELL’ATTIVITA’ ● se, contestualmente alla

La circolare 3689/C MODELLO S/3 - CASI PARTICOLARI: CESSAZIONE DELL’ATTIVITA’ ● se, contestualmente alla data dello scioglimento, la società cessa lo svolgimento dell’attività economica, dovranno essere eseguiti i seguenti adempimenti: ● ● ● va sempre depositato il modulo S 5 presso la provincia della sede legale al fine di dichiarare la cessazione dell’attività economica dell’impresa attività esercitata in province diverse: i moduli UL di cui sopra, vanno presentati presso i competenti uffici del R. I. di ogni provincia interessata. A seguito di cancellazione dell’impresa, per le eventuali altre localizzazioni presenti in altre province non è necessario presentare pratiche di cancellazione, in quanto provvede a ciò l’ufficio che riceve la cancellazione dell’impresa.

Le novità della modulistica 2017 -2018

Le novità della modulistica 2017 -2018

XBRL ● La prima modifica intervenuta ad inizio 2017 riguarda il deposito dei bilanci

XBRL ● La prima modifica intervenuta ad inizio 2017 riguarda il deposito dei bilanci in formato XBRL ● ● – La nuova tassonomia recepisce taluni cambiamenti introdotti dalla disciplina comunitaria (recepita col d. lgsl. 139 205 che modifica il 2345) al contenuto dei bilanci d’esercizio L’aspetto più importante (che riguarda la stragrande maggioranza delle imprese soggette all’obbligo) è la semplificazione degli adempimenti relativi alla nota integrativa. Il nuovo art. 2435 -ter del codice civile, prevede specifiche semplificazioni relativamente al bilancio delle micro-imprese. … Le micro-imprese sono esonerate dalla redazione: 1) del rendiconto finanziario; 2) della nota integrativa quando in calce allo stato patrimoniale risultino le informazioni previste dal primo comma dell'articolo 2427, numeri 9) e 16);

XBRL ● Primo problema connesso: ● ● L’articolo 25 del DL 179 (start-up) e

XBRL ● Primo problema connesso: ● ● L’articolo 25 del DL 179 (start-up) e il 4 del DL 3 (PMI innovative), impongono per coloro che hanno scelto come requisito alternativo le spese in R&S che la percentuale del 15 o del 3% risulti dalla nota integrativa Tutte le startup e gran parte delle PMI rientrano nella definizione del 2435 ter Come si coordina la nuova disciplina XBRL con la disciplina delle startup/PMI ? C’è un conflitto all’interno della modulistica?

XBRL ● Soluzione (parere 14. 2. 2017 a CNA interpreta): ● Attesa la necessità

XBRL ● Soluzione (parere 14. 2. 2017 a CNA interpreta): ● Attesa la necessità di coordinare il disposto dell’articolo 25 del D. L. 179/2012 e delle disposizioni del Codice civile e della tassonomia XBRL , le startup e le PMI innovative che intendono vantare il requisito della ricerca e sviluppo, potranno presentare il bilancio con le modalità semplificate previste per le micro-imprese, riportando le informazioni richieste dal n. 1) della lett. h), dell’art. 25 del DL 179/2012 in calce allo stato patrimoniale.

XBRL ● Secondo problema connesso: ● ● La modulistica unificata registro delle imprese -

XBRL ● Secondo problema connesso: ● ● La modulistica unificata registro delle imprese - albo delle cooperative, dopo la soppressione del C 17 e l’inserimento delle relative notizie sulle coop in S 1, S 2, …B, prevede la necessità di evidenziare in nota integrativa le notizie necessarie agli uffici ministeriali per valutare se permane lo status di mutualità prevalente. Al momento il problema resta aperto

XBRL 2018 ● Adeguamento a modifiche introdotte a: − • OIC 12 Composizione e

XBRL 2018 ● Adeguamento a modifiche introdotte a: − • OIC 12 Composizione e schemi del bilancio d’esercizio − • OIC 13 Rimanenze − • OIC 16 Immobilizzazioni materiali − • OIC 17 Bilancio consolidato e metodo del patrimonio netto − • OIC 19 Debiti − • OIC 21 Partecipazioni − • OIC 24 Immobilizzazioni immateriali − • OIC 25 Imposte sul reddito − • OIC 29 Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori, fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio − • OIC 32 Strumenti finanziari derivati.

XBRL 2018 ● ● Finalità: fruibilità e circolazione dei dati finanziari, in modo che

XBRL 2018 ● ● Finalità: fruibilità e circolazione dei dati finanziari, in modo che risultino immediatamente leggibili ed utilizzabili da parte di tutti i soggetti che ne hanno interesse; ● significativi vantaggi in termini di snellimento delle pratiche e di automazione dei processi industriali. ● Principali novità: ● ● la nuova tassonomia è stata realizzata in seguito alla richiesta pervenuta dal mercato di avere una maggior flessibilit à, al fine di indicare separatamente le imposte anticipate all’interno della voce CII Crediti dell ’attivo dello Stato Patrimoniale in forma abbreviata. trasformazione del rendiconto finanziario in un vero prospetto quantitativo, dal momento che non viene più inserito, come nella precedente tassonomia, all’interno della nota integrativa. La nuova tassonomia consente di far sì che il bilancio in forma XBRL corrisponda a quello approvato in assemblea, riducendo, di fatto, la necessità di depositarlo per ben due volte.

XBRL 2018 ● Tempistica:

XBRL 2018 ● Tempistica:

DM 6 febbraio 2017 ● Modifica delle tabelle COM ● Modifiche conseguenziali per uffici

DM 6 febbraio 2017 ● Modifica delle tabelle COM ● Modifiche conseguenziali per uffici di registrazione ● Modifiche per bollo virtuale a seguito di accorpamento CCIAA ● Introduzione della nuova disciplina di bilancio

DM 12 maggio 2017 ● Modifiche ● Allargamento del set di caratteri utilizzabili nella

DM 12 maggio 2017 ● Modifiche ● Allargamento del set di caratteri utilizzabili nella modulistica (in particolare lingua slovena e lingue slave in generale) ● Modifiche tabelle COM e conseguenziali ● adeguamento alla direttiva BRIS

La direttiva BRIS • Direttiva n. 17 del 2012 oggi confluita nella direttiva 1132/2017

La direttiva BRIS • Direttiva n. 17 del 2012 oggi confluita nella direttiva 1132/2017 cd. direttiva società ▪ La direttiva prevede l’interconnessione dei registri delle imprese dei 28 paesi membri ▪ Siamo in un ambito totalmente differente rispetto all’EBR, che si fonda sul criterio della «volontarietà» ▪ In prospettiva «a regime» il registro delle imprese diventerà unico su base unionale ▪ Ovviamente è un processo a tappe che parte dalla condivisione del minimum delle informazioni

La direttiva BRIS • Prima tappa (operativa dall’ 8 giugno 2017) ▪ La Commissione

La direttiva BRIS • Prima tappa (operativa dall’ 8 giugno 2017) ▪ La Commissione ha individuato come prima tappa lo scambio delle informazioni tra registri delle imprese (tramite piattaforma) con riferimento alle succursali di imprese stabilite in altro stato membro.

La direttiva BRIS • Prima tappa (operativa dall’ 8 giugno 2017) ▪ Pertanto se

La direttiva BRIS • Prima tappa (operativa dall’ 8 giugno 2017) ▪ Pertanto se un’impresa ha sede in Francia e succursali in Italia (Germania, Estonia…. ), al momento in cui cessa in Francia la società (sede principale – di stabilimento), parte un alert per tutti i registri delle imprese dove sono iscritte le succursali (Italia, Germania, Estonia…). ▪ Questo per evitare che cessata la casa madre, per ignoranza, continuano ad essere iscritte e magari anche attive, le succursali

La direttiva BRIS • Primo problema: cos’è la succursale La succursale è un termine

La direttiva BRIS • Primo problema: cos’è la succursale La succursale è un termine comunitario (XI direttiva – succursali, oggi confluita nella direttiva società 1132/2017) che deve essere tradotto in linguaggio registro delle imprese/REA. Noi conosciamo due figure «tipiche» oltre alla sede (principale): • La sede secondaria • L’unità locale Nel linguaggio aziendalistico (ahimè recepito anche in alcune leggi – vd start-up) si parla anche di filiali

La direttiva BRIS • La direttiva intende per succursale ▪ La attuale direttiva società

La direttiva BRIS • La direttiva intende per succursale ▪ La attuale direttiva società afferma al 14, 15 e 16 considerando: ▪ (14)La creazione di una succursale, come la costituzione di una filiale, è una delle possibilità che attualmente sono accordate ad una società per esercitare il diritto di stabilimento in un altro Stato membro.

La direttiva BRIS • La direttiva intende per succursale ▪ (15) Per quanto riguarda

La direttiva BRIS • La direttiva intende per succursale ▪ (15) Per quanto riguarda le succursali, la mancanza di coordinamento, in particolare nel campo della pubblicità, comporta l'esistenza di una certa disparità, sul piano della tutela dei soci e dei terzi, tra le società che operano in altri Stati membri aprendo delle succursali e quelle che vi operano costituendovi delle filiali. ▪ (16) Per assicurare la protezione delle persone che per il tramite di una succursale instaurano un rapporto con la società, sono necessarie misure riguardo alla pubblicità nello Stato membro in cui la succursale è situata.

La direttiva BRIS • La direttiva intende per succursale – IL CES rilasciò parere

La direttiva BRIS • La direttiva intende per succursale – IL CES rilasciò parere (pubblicato in GUCE) sulla XI direttiva affermando che per filiale si intende: «una società autonoma, con responsabilità giuridica propria, indipendentemente da quella della società madre ed essa, da sola, assume la responsabilità dei suoi impegni nei confronti dei creditori e dei terzi; la società madre, dal punto di vista giuridico non è responsabile dei debiti contratti dalla filiale e non può quindi essere perseguita per i debiti di quest'ultima» . – In sostanza nella seconda definizione (filiale) ricadono quelle branch dotate di un’autonomia più o meno marcata che non sono riconducibili né alla figura della SS né men che mai dell’UL.

La direttiva BRIS • In sintesi • • Succursale = E' la "sede distaccata"

La direttiva BRIS • In sintesi • • Succursale = E' la "sede distaccata" di una casa madre. Dispone di mezzi e di una rappresentanza stabili. In genere configura una "stabile organizzazione". La CGCE ha definito la succursale un «centro operativo che si manifesti in modo duraturo» come estensione della casa madre. Filiale (subsidiary) = costituisce un soggetto giuridico autonomo e per certi versi distinto dalla società madre. In sintesi la succursale riunisce sia la ss che l’UL.

La direttiva BRIS • Finalità della direttiva • • Il 19 ° considerando spiega

La direttiva BRIS • Finalità della direttiva • • Il 19 ° considerando spiega la finalità (parziale e momentanea della direttiva, recepita con DM 8 giugno 2017) Le disposizioni nazionali riguardanti la pubblicità dei documenti contabili relativi a una succursale hanno perso la loro ragion d'essere, dopo che il diritto nazionale in materia di redazione, di controllo e di pubblicità dei documenti contabili è stato oggetto di coordinazione. È sufficiente pubblicare, presso il registro della succursale, i documenti contabili controllati e pubblicati dalla società.

La direttiva BRIS • Finalità della direttiva • Il 25 ° aggiunge: «L'accesso transfrontaliero

La direttiva BRIS • Finalità della direttiva • Il 25 ° aggiunge: «L'accesso transfrontaliero alle informazioni sulle imprese e sulle loro succursali create in altri Stati membri può essere migliorato solo se tutti gli Stati membri si impegnano a rendere possibile la comunicazione elettronica tra registri e a trasmettere le informazioni agli utenti individuali di tali informazioni in maniera standardizzata, mediante un contenuto simile e tecnologie interoperabili, in tutta l'Unione. Questa interoperabilità dei registri dovrebbe essere garantita dai registri degli Stati membri ( «registri nazionali» ) che forniscono servizi, che dovrebbero costituire le interfacce della piattaforma centrale europea ( «piattaforma» ). La piattaforma dovrebbe consistere di una serie centralizzata di strumenti offerti dalle tecnologie dell'informazione comprendenti servizi e dovrebbe formare un'interfaccia comune.

La direttiva BRIS • Finalità della direttiva • Tale interfaccia dovrebbe essere utilizzata da

La direttiva BRIS • Finalità della direttiva • Tale interfaccia dovrebbe essere utilizzata da tutti i registri nazionali. La piattaforma dovrebbe inoltre fornire servizi che costituiscano un'interfaccia del portale, che funge da punto di accesso elettronico europeo, e dei punti di accesso opzionali istituiti dagli Stati membri. La piattaforma dovrebbe essere concepita solo come uno strumento per l'interconnessione dei registri e non come un'entità distinta avente personalità giuridica. Sulla base dell'identificativo unico, la piattaforma dovrebbe essere in grado di trasmettere le informazioni provenienti da ciascuno dei registri dei singoli Stati membri ai registri competenti di altri Stati membri, in un formato standard di messaggio (formato elettronico dei messaggi scambiati tra sistemi informatici come, ad esempio, xml) e nella versione linguistica pertinente

Focus BRIS • Compiti, collegati all’attuazione della direttiva BRIS, in capo alle CCIAA –

Focus BRIS • Compiti, collegati all’attuazione della direttiva BRIS, in capo alle CCIAA – 1) pubblicità delle succursali, presenti sul nostro territorio, di società aventi sede legale in altri Paesi membri, mediante il sistema di interconnessione dei registri delle imprese – 2) assegnazione, a ciascuna di tali succursali, di un “identificativo unico”, che consenta di identificarle in modo inequivocabile nell’ambito del citato BRIS; – 3) inoltro (nel caso della casa-madre) e ricevimento (nel caso della succursale), attraverso il BRIS, delle notizie concernenti l’apertura o la chiusura di procedure di liquidazione o insolvenza relative alla casa-madre, nonché relative alla cancellazione della casa-madre dal registro delle imprese in cui è iscritta.

Focus BRIS • • Compiti, collegati all’attuazione della direttiva BRIS, in capo alle CCIAA

Focus BRIS • • Compiti, collegati all’attuazione della direttiva BRIS, in capo alle CCIAA 4) interscambio dati, attraverso il BRIS, nel caso di fusione transfrontaliera, in modo che dal registro delle imprese unionale in cui risulta iscritta la società derivante da tale fusione, sia data notizia, ai registri delle imprese in cui risultano iscritte le società che hanno partecipato alla fusione, che la nuova società è divenuta efficace, e che quindi risulta possibile procedere alla cancellazione, nei precedenti registri di iscrizione, delle società confluite nel nuovo soggetto; 5) attribuzione di un “identificativo unico” alle società di capitali, che consenta di identificarle in modo inequivocabile nell’ambito del BRIS; 6) messa a disposizione degli atti e delle notizie relative alle società di capitali (ad esempio, atto costitutivo e statuto; dati dei legali rappresentanti; dati degli amministratori; ecc. ), iscritti nel registro delle imprese nazionale, attraverso il BRIS, in un formato standard, e con indicizzazione dei dati ed atti stessi in tutte le lingue dei Paesi membri, per una consultazione in tempo reale dei dati ed atti in parola su tutto il territorio UE;

Focus BRIS • • Compiti, collegati all’attuazione della direttiva BRIS, in capo alle CCIAA

Focus BRIS • • Compiti, collegati all’attuazione della direttiva BRIS, in capo alle CCIAA condivisione senza indugio attraverso il BRIS delle notizie concernenti l’apertura o la chiusura di procedimenti di liquidazione o insolvenza della società, o la cancellazione della società medesima dal registro delle imprese. Il registro delle imprese in cui sono iscritte eventuali succursali della società interessata dai sopra richiamati procedimenti di liquidazione, insolvenza o cancellazione, assicura il ricevimento immediato delle informazioni in questione attraverso il BRIS (è lo stesso interscambio dati di cui al precedente numero 3, visto però dal punto di vista del registro delle imprese in cui è iscritta la casa-madre); garanzia dell’interoperabilità del proprio registro delle imprese nazionale con gli altri registri delle imprese unionali, all’interno del BRIS, attraverso la piattaforma centrale europea; accesso ai dati e agli atti contenuti nel BRIS attraverso il portale europeo della giustizia elettronica e gli eventuali punti di accesso opzionali richiamati al punto precedente.

Focus BRIS • • • Compiti, collegati all’attuazione della direttiva BRIS, in capo alle

Focus BRIS • • • Compiti, collegati all’attuazione della direttiva BRIS, in capo alle CCIAA la procedura di recupero dati sopra richiamata interessa, per quanto riguarda le succursali in Italia di società aventi sede legale in altri Paesi membri, solo le localizzazioni aventi natura di “sedi secondarie”, in quanto solo queste ultime sono iscritte (ai sensi dell’articolo 2197 del codice civile italiano) nel registro delle imprese; detta procedura non interessa, invece, le localizzazioni delle medesime società aventi natura di “unità locali”, in quanto tali localizzazioni non sono iscritte nel registro delle imprese ma (per il combinato disposto dell’articolo 5, comma 1, lettera “e”, del decreto ministeriale 9 marzo 1982 e dell’articolo 9 del D. P. R. 7 dicembre 1995, n. 581) nel Repertorio delle notizie economiche ed amministrative, ed in quanto tali localizzazioni non sono caratterizzate da una rappresentanza stabile.

La direttiva BRIS – novità sostanziali della modulistica • Modelli interessati • S 1

La direttiva BRIS – novità sostanziali della modulistica • Modelli interessati • S 1 – S 2 • S 1: nel campo 5 vengono inseriti ex novo: – • Stato (=/= Italia) e soprattutto • EUID-Cod stato sede 2 esistenza in tabella TEC; vietato se campo [2 5 10]=ITALIA • EUID-Cod registro sede 15 • EUID-numero registrazione sede 35 obbligatorio se valorizzato campo [2 5 300] esistenza in tabella TER; obbligatorio se valorizzato campo [2 5 300]

La direttiva BRIS – novità sostanziali della modulistica • Modelli interessati • S 2

La direttiva BRIS – novità sostanziali della modulistica • Modelli interessati • S 2 nel campo 5 vengono inseriti ex novo: • EUID-Cod stato sede 2 esistenza in tabella TEC; vietato se campo [4 5 10]=ITALIA • EUID-Cod registro sede 15 • EUID-numero registrazione sede 35 obbligatorio se valorizzato campo [4 5 300] • e nel campo 11 (fusioni/scissioni) • di nuovo i campi EUID esistenza in tabella TER; obbligatorio se valorizzato campo [4 5 300]

La direttiva BRIS – novità sostanziali della modulistica • Cos’è l’EUID? • È il

La direttiva BRIS – novità sostanziali della modulistica • Cos’è l’EUID? • È il codice univoco europeo che come l’iban è costituito da una sigla paese, un numero rappresentativo del registro delle imprese – paese – il numero di registrazione (alfanumerico per consentire anche all’imprenditore individuale italiano un EUID).

DM 12 maggio 2017 – le altre novità della modulistica • Alternanza scuola lavoro

DM 12 maggio 2017 – le altre novità della modulistica • Alternanza scuola lavoro • • Già nel 2016 la modulistica era stata integrata con le notizie relative all’ALS. Ora viene depurata riducendo i casi a questi quattro: – 100 ISCRIZIONE SEZIONE SPECIALE ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO – 101 NUMERO MASSIMO STUDENTI AMMISSIBILI – 102 PERIODI NEI QUALI SVOLGERE L’ATTIVITA’ DI ALTERNANZA – 103 RAPPORTI CON OPERATORI CHE ATTIVANO PERCORSI DI ALTERNANZA

DM 13 settembre 2017 • Le novità della modulistica • Revisione ex albi e

DM 13 settembre 2017 • Le novità della modulistica • Revisione ex albi e ruoli • Società benefit • Start-up dichiarazione dei soci « con trasparenza»

DM 13 settembre 2017 • Revisione ex albi e ruoli • • • È

DM 13 settembre 2017 • Revisione ex albi e ruoli • • • È stato introdotto un nuovo modello (C 47) per la verifica dinamica dei requisiti per le 4 attività professionali ausiliarie del commercio. Alla scadenza dei due periodi (revisione quadriennale mediatori/spedizionieri e quinquennale ARC) è stato previsto il nuovo modello Contiene l’autocertificazione del mantenimento dei requisiti, che viaggia con com. unica allegato a I 2 o S 5

DM 13 settembre 2017 • Società benefit aggiornamento delle specifiche DM 24/4/2016 • La

DM 13 settembre 2017 • Società benefit aggiornamento delle specifiche DM 24/4/2016 • La legge di stabilità 2016 prevede che le società benefit: – redigono annualmente una relazione concernente il perseguimento del beneficio comune, da allegare al bilancio societario e che include: » » » a) la descrizione degli obiettivi specifici, delle modalita' e delle azioni attuati dagli amministratori per il perseguimento delle finalita' di beneficio comune e delle eventuali circostanze che lo hanno impedito o rallentato; b) la valutazione dell'impatto generato utilizzando lo standard di valutazione esterno; c) una sezione dedicata alla descrizione dei nuovi obiettivi che la societa' intende perseguire nell'esercizio successivo.

Focus BC • Società benefit

Focus BC • Società benefit

DM 13 settembre 2017 • Società benefit aggiornamento delle specifiche DM 24/4/2016 • Le

DM 13 settembre 2017 • Società benefit aggiornamento delle specifiche DM 24/4/2016 • Le finalità di cui al comma 376 sono indicate specificatamente nell’oggetto sociale della società benefit e sono perseguite mediante una gestione volta al bilanciamento con l’interesse dei soci e con l’interesse di coloro sui quali l’attività sociale possa avere un impatto. Le finalità possono essere perseguite da ciascuna delle società di cui al libro V, titoli V e VI, del codice civile, nel rispetto della relativa disciplina.

DM 13 settembre 2017 • Società benefit aggiornamento delle specifiche DM 24/4/2016 • La

DM 13 settembre 2017 • Società benefit aggiornamento delle specifiche DM 24/4/2016 • La società benefit, fermo restando quanto previsto nel codice civile, deve indicare, nell’ambito del proprio oggetto sociale, le finalità specifiche di beneficio comune che intende perseguire. Le società diverse dalle società benefit, qualora intendano perseguire anche finalità di beneficio comune, sono tenute a modificare l’atto costitutivo o lo statuto, nel rispetto delle disposizioni che regolano le modificazioni del contratto sociale o dello statuto, proprie di ciascun tipo di società; le suddette modifiche sono depositate, iscritte e pubblicate nel rispetto di quanto previsto per ciascun tipo di società dagli articoli 2252, 2300 e 2436 del codice civile. La società benefit può introdurre, accanto alla denominazione sociale, le parole: «Società benefit» o l’abbreviazione: «SB» .

DM 13 settembre 2017 • Società benefit aggiornamento delle specifiche DM 24/4/2016 • La

DM 13 settembre 2017 • Società benefit aggiornamento delle specifiche DM 24/4/2016 • La società benefit, fermo restando quanto previsto nel codice civile, deve indicare, nell’ambito del proprio oggetto sociale, le finalità specifiche di beneficio comune che intende perseguire. Le società diverse dalle società benefit, qualora intendano perseguire anche finalità di beneficio comune, sono tenute a modificare l’atto costitutivo o lo statuto, nel rispetto delle disposizioni che regolano le modificazioni del contratto sociale o dello statuto, proprie di ciascun tipo di società; le suddette modifiche sono depositate, iscritte e pubblicate nel rispetto di quanto previsto per ciascun tipo di società dagli articoli 2252, 2300 e 2436 del codice civile. La società benefit può introdurre, accanto alla denominazione sociale, le parole: «Società benefit» o l’abbreviazione: «SB» .

DM 13 settembre 2017 • Start-up/PMI • • • L’articolo 25 prevede che in

DM 13 settembre 2017 • Start-up/PMI • • • L’articolo 25 prevede che in sede di autocertificazione dei requisiti, gli amministratori evidenzino gli assetti proprietari «con trasparenza, rispetto alle holding ed alle società fiduciarie» Il Ministero con Circolare 3699/C ha ritenuto che la pubblicità erga omnes del dato comunicato dal legale rappresentante non sia proporzionale rispetto a quanto richiede il legislatore, cioè la sola dichiarazione Pertanto ferma restando la dichiarazione «trasparente» questa non viene pubblicata.

DM 6 marzo 2018 • Le novità della modulistica • a) Creazione di nuovi

DM 6 marzo 2018 • Le novità della modulistica • a) Creazione di nuovi comuni per fusione di preesistenti; • b) Modifiche codici e denominazioni comuni; • c) Modifiche codici tabelle; • d) Soppressione sezione temporanea Albo Cooperative;

DM 6 marzo 2018 • Modifiche codici tabelle, introduzione di: ● codice DNF (“dichiarazione

DM 6 marzo 2018 • Modifiche codici tabelle, introduzione di: ● codice DNF (“dichiarazione di carattere non finanziario”) ● codice ANF (“attestazione per dichiarazione non finanziaria”), per l’esecuzione degli adempimenti pubblicitari previsti dall’art. 3, comma 1 e seguenti e dall’art. 3, comma 10, del decreto legislativo 254/2016 “Attuazione della direttiva 2014/95/UE per quanto riguarda la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni”

DM 6 marzo 2018 Gli enti di interesse pubblico ( societa' emittenti valori mobiliari

DM 6 marzo 2018 Gli enti di interesse pubblico ( societa' emittenti valori mobiliari ; banche; assicurazioni e imprese di riassicurazione) redigono per ogni esercizio finanziario una dichiarazione di carattere non finanziario, dei risultati e dell'impatto prodotti, copre i temi ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la corruzione attiva e passiva, almeno qualora abbiano avuto, in media, durante l'esercizio finanziario un numero di dipendenti superiore a cinquecento e, alla data di chiusura del bilancio, abbiano superato almeno uno dei due seguenti limiti dimensionali: a) totale dello stato patrimoniale: 20. 000 di euro; b) totale dei ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 40. 000 di euro;

Non ancora specifiche tecniche Questione coop sociali DM 16 marzo 2018 nuove modalità di

Non ancora specifiche tecniche Questione coop sociali DM 16 marzo 2018 nuove modalità di iscrizione delle imprese sociali Il codice del terzo settore ha affermato che le coop sociali (circa 24000) acquisiscono di diritto la qualifica di impresa sociale Il Mi. SE e Infocamere hanno avviato a fine 2017 una campagna per l'iscrizione d'ufficio delle coop sociali alla apposita sezione delle imprese sociali, previa verifica della persistenza dei requisiti di mutualità e socialità

Non ancora specifiche tecniche Questione coop sociali Il codice del terzo settore afferma che

Non ancora specifiche tecniche Questione coop sociali Il codice del terzo settore afferma che le imprese sociali devono depositare il bilancio sociale unitamente al bilancio d'esercizio Quindi anche le coop sociali Tuttavia le operazioni di passaggio alla apposita sezione si concluderanno non prima della scadenza del secondo obbligo di deposito dei bilanci (180 gg) Il problema è rinviato al 2019, tenendo conto che nelle more dell'approvazione delle linee guida per la redazione del bilancio sociale si usano le vecchie specifiche.

Non ancora specifiche tecniche Questione coop sociali Resta fermo che: – È consentito il

Non ancora specifiche tecniche Questione coop sociali Resta fermo che: – È consentito il deposito volontario anche oggi del bilancio sociale, sulla base delle specifiche anteriori – Le coop sociali già imprese sociali sono assoggettate sin da ora, perchè lo erano già prima.