MINISTERO DELLINTERNO DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL

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MINISTERO DELL’INTERNO DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

MINISTERO DELL’INTERNO DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE Ordine degli Ingegneri della provincia di Nuoro CORSO DI SPECIALIZZAZIONE DI PREVENZIONE INCENDI FINALIZZATO ALL’ISCRIZIONE DEI PROFESSIONISTI NEGLI ELENCHI DEL MINISTERO DELL’INTERNO DI CUI ALL’ART. 1 DELLA LEGGE 818/84 Apparato sanzionatorio Ing. Fabio Sassu Dirigente Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Nuoro 1

CONTROLLI E VIGILANZA Il rispetto della normativa in materia di igiene e sicurezza del

CONTROLLI E VIGILANZA Il rispetto della normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro, è garantito: dal controllo degli organismi interni all’attività lavorativa; dagli interventi ispettivi delle strutture pubbliche preposte alla vigilanza. Agli organi di controllo interno aziendale è riservato: Il primo livello di prevenzione. Agli organi di vigilanza pubblici spettano: le verifiche per il rispetto delle norme antinfortunistiche; l’adozione degli eventuali provvedimenti sanzionatori; gli accertamenti a seguito di incidenti sul lavoro. 2

CONTROLLO INTERNO Gli organismi interni all’azienda per la verifica e il controllo dell’applicazione delle

CONTROLLO INTERNO Gli organismi interni all’azienda per la verifica e il controllo dell’applicazione delle norme antinfortunistiche sono: Datore di lavoro; Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione; Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza; Medico Competente. All’interno dell’azienda deve operare : un sistema di controlli che permetta una sorveglianza costante e capillare sui livelli di sicurezza; uno scambio di informazioni e di interventi formativi per: migliorare le conoscenze tecniche su tali problematiche; coinvolgere in modo attivo e propositivo tutti gli operatori interni incaricati del miglioramento delle condizioni di lavoro nell’azienda. 3

ORGANI DI VIGILANZA La vigilanza intesa come funzione di esame e verifica dei corretti

ORGANI DI VIGILANZA La vigilanza intesa come funzione di esame e verifica dei corretti comportamenti aziendali è un compito istituzionalmente riservato ad organi con funzioni pubbliche. I principali organismi attualmente preposti alla vigilanza in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro sono: Azienda sanitaria locale (dipendenti dalle regioni); Direzione provinciale del lavoro (dipendenti dal ministero del lavoro); Ispesl (dip. i dal ministero della sanità); Vigili del fuoco (dip. dal ministero dell’interno); Inail (dipendenti dal ministero del lavoro); Corpo delle miniere (dipendenti dal ministero dell'industria); Anpa (dipendenti dal ministero dell'Ambiente). Altri organismi con competenze specifiche e limitate sono: Uffici di sanità aerea e marittima; Autorità marittime, portuali ed aeroportuali; Carabinieri; Polizia di stato; 4 Vigili urbani.

Aziende Socio Sanitarie Locali Le ASSL sono strutture operative del Servizio Sanitario Nazionale presenti

Aziende Socio Sanitarie Locali Le ASSL sono strutture operative del Servizio Sanitario Nazionale presenti a livello provinciale sul territorio. Nell’ambito dell’azienda socio sanitaria locale, é istituita una struttura denominata DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE articolato nei seguenti servizi: q q q q Igiene e sanità pubblica; Prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro (SPre. SAL); Igiene degli alimenti e della nutrizione; Sanità animale Igiene degli alimenti di origine animale Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche Medicina legale 5

Aziende Socio Sanitarie Locali Alle ASSL sono stati attribuiti i compiti già svolti: q

Aziende Socio Sanitarie Locali Alle ASSL sono stati attribuiti i compiti già svolti: q dall’Ispettorato del Lavoro in materia di prevenzione, di igiene e di controllo sullo stato di salute dei lavoratori. q dall’ENPI (Ente Nazionale di Prevenzione Infortuni) q dell’ANCC (Associazione Nazionale per il Controllo della combustione). Le ASSL sono state autorizzate, inoltre, ad esercitare in nome e per conto dell'l. SPESL alcune attività omologative riguardanti: q ascensori e montacarichi; q generatori di calore; q impianti di messa a terra. 6

Prevenzione infortuni L’ASSL svolge funzioni di controllo e vigilanza sul rispetto delle norme antinfortunistiche

Prevenzione infortuni L’ASSL svolge funzioni di controllo e vigilanza sul rispetto delle norme antinfortunistiche negli ambienti di lavoro. In particolare: verifica la sicurezza nei locali di lavoro, degli impianti, delle macchine, degli utensili e dei metodi di lavoro; conduce indagini: per conto della magistratura in occasione di infortuni sul lavoro di particolare gravità; sulle condizioni di sicurezza negli ambienti di lavoro. 7

Igiene e medicina del lavoro All’ASSL sono affidati compiti di controllo e vigilanza sull’igiene

Igiene e medicina del lavoro All’ASSL sono affidati compiti di controllo e vigilanza sull’igiene degli ambienti di lavoro. In particolare la struttura effettua rilievi e verifiche relativamente a: q rumorosità; q uso di sostanze pericolose; q illuminazione ed alla ventilazione dei locali di lavoro; q corretto impiego di DPI; q uso di aspiratori dove si liberano polveri o sostanze nocive; q corretta esecuzione delle visite mediche periodiche. L’ASSL inoltre: q svolge indagini, di propria iniziativa o su incarico della magistratura, nel caso di lavoratori colpiti da sospette malattie professionali; q effettua visite mediche ai lavoratori esposti a rischi particolari; q esegue visite mediche specialistiche di medicina del lavoro ai minori ed alle lavoratrici madri; q coordina le attività svolte dai medici competenti aziendali e decide sui ricorsi contro le decisioni dei medici stessi sull’inidoneità temporanea o parziale dei lavoratori; q svolge compiti di protezione sanitaria dei lavoratori contro i pericoli derivanti da radiazionizzanti. 8

VIGILI DEL FUOCO Il Corpo Nazionale dei VVF è un organo del Ministero dell'Interno.

VIGILI DEL FUOCO Il Corpo Nazionale dei VVF è un organo del Ministero dell'Interno. Il personale appartenente al Corpo dei VVF riveste la qualifica di polizia giudiziaria. COMPETENZE: Tra i compiti dei VVF rientrano la verifica e i controlli in materia di prevenzione incendi negli ambienti di lavoro. Ai fini della prevenzione degli incendi sono soggette al controllo del comando dei VVF competente per territorio le aziende e le lavorazioni: q nelle quali si producono, si impiegano o si detengono prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti; q che per dimensioni, ubicazione, o altre ragioni presentano in caso di incendio gravi pericoli per l’incolumità dei lavoratori. Per i progetti di nuovi impianti o costruzioni che presentano il rischio di incendio deve essere richiesta la visita di collaudo ad impianto o costruzione ultimati ai VVF (DPR 151/2011). I vigili effettuano i controlli preventivi e periodici nei confronti delle aziende esposte ai rischi di incendio, rilasciando il certificato di prevenzione incendi che costituisce requisito indispensabile per il regolare svolgimento dell'attività lavorativa. Il Corpo Nazionale dei VVF ha inoltre compiti di: q informazione, consulenza, assistenza nelle materie di sua competenza nei confronti delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese e delle rispettive associazioni dei datori 9 di lavoro.

Attività di vigilanza Il personale appartenente al Corpo Nazionale dei VVF è organo di

Attività di vigilanza Il personale appartenente al Corpo Nazionale dei VVF è organo di vigilanza sull’applicazione della legge in materia di antincendio. Tale attività di vigilanza deve essere attuata secondo le modalità previgenti: q a richiesta dei soggetti interessati, a norma di legge, ai fini del controllo dell'osservanza delle norme di prevenzione incendi; q per procedere al controllo di situazioni di potenziale pericolo segnalato o comunque rilevato; q per procedere a controlli a campione sulla base di disposizioni emanate dagli organi centrali del Corpo Nazionale dei VVF. 10

DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO (Servizio ispezioni) La Direzione provinciale del lavoro è un ufficio

DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO (Servizio ispezioni) La Direzione provinciale del lavoro è un ufficio periferico del Ministero del Lavoro che ha il compito, fra l’altro, di vigilare sull’applicazione delle leggi in materia di lavoro e di sicurezza sociale. Il DM 687/96 ha dettato disposizioni per l’unificazione degli uffici periferici del ministero del Lavoro ed ha istituito le Direzioni regionali e provinciali del lavoro. Presso la direzione provinciale del lavoro è previsto il Servizio ispezioni del lavoro (c. d. SIL) articolato nelle seguenti aree: q vigilanza tecnica (collaudi, verifiche, vigilanza di polizia giudiziaria in materia tecnica, di radiazionizzanti e di igiene accertamenti e indagini sull’occupazione di donne, minori, lavoratrici madri, categorie protette, ecc); q vigilanza ordinaria (attività di coordinamento con gli istituti previdenziali e attività integrata con la Guardia di Finanza); q vigilanza sull’attività formativa (nei settori dell’industria, artigianato, terziario e agricoltura); q provvedimenti amministrativi (autorizzazioni, dispense, deroghe e 11 certificazioni).

ISPESL L’ISPESL è un organo consultivo di prevenzione al servizio dello Stato, delle singole

ISPESL L’ISPESL è un organo consultivo di prevenzione al servizio dello Stato, delle singole regioni e, per loro tramite, delle ASL. Ha la funzione di: q omologare i prodotti industriali; q controllare la conformità dei prodotti industriali di serie al tipo omologato, oltre a compiti operativi di carattere amministrativo. L’ISPESL è organizzato in sei dipartimenti centrali e 35 dipartimenti periferici. All’Istituto sono affidati alcuni compiti che in passato erano svolti dall'ANCC e dall'ENPI (DM 23 dicembre 1982). L’ISPESL è un organo tecnico specifico del SSN, e dipende dal ministero della Sanità 12

Ispezioni Il ministero dell’Ambiente, con quelli dell’Interno e dell’Industria, definisce criteri e metodi per

Ispezioni Il ministero dell’Ambiente, con quelli dell’Interno e dell’Industria, definisce criteri e metodi per l'effettuazione delle ispezioni. Le ispezioni sono effettuate avvalendosi: dell’ANPA; dell’ISPESL; del Corpo Nazionale dei VVF, del personale tecnico appartenente ad altre pubbliche amministrazioni. Il personale sopra indicato opera secondo le direttive del ministero dell’Ambiente e può accedere a tutti gli impianti e le sedi di attività e richiedere tutti i dati, le informazioni e i documenti necessari per l'espletamento delle proprie funzioni. Il personale, munito di documento di riconoscimento e dell’atto di incarico rilasciato dal Ministero dell’Ambiente, è equiparato al personale di polizia giudiziaria. 13

INAIL L’INAIL è l’Ente pubblico che gestisce l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro

INAIL L’INAIL è l’Ente pubblico che gestisce l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Oltre ai compiti di riscossione dei premi assicurativi e di erogazione delle prestazioni economiche e sanitarie di competenza l’Istituto svolge: q una specifica attività di prevenzione, vigilanza e informazione in materia di sicurezza sul lavoro, avendo anche un interesse diretto alla riduzione delle spese legate alle prestazioni agli infortunati. 14

Vigilanza L’INAIL dispone di un corpo di ispettori per: svolgere una vigilanza amministrativa in

Vigilanza L’INAIL dispone di un corpo di ispettori per: svolgere una vigilanza amministrativa in materia assicurativa; effettuare accertamenti tecnici: in occasione di infortuni sul lavoro di particolare gravità; per verificare l’esistenza di malattie professionali quali risultano dalle denunce che per legge vengono trasmesse all’Ente medesimo. 15

CORPO DELLE MINIERE Per il settore minerario e delle cave la legge prevede che

CORPO DELLE MINIERE Per il settore minerario e delle cave la legge prevede che la vigilanza sull’applicazione delle norme in materia di sicurezza spetti al ministero dell’Industria, che la esercita tramite i prefetti e il Corpo delle miniere. Le competenze in materia, stabilite dalle norme vigenti, prevedono l’attività di vigilanza: q nelle lavorazioni minerarie relative a sostanze minerali di prima categoria al ministero dell'Industria; q nelle attività estrattive di sostanze minerali di 2 a categoria e acque minerali e termali e per le piccole utilizzazioni locali di fluidi geotermici; q per le coltivazioni delle risorse geotermiche classificate d’interesse locale, alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano. 16

ANPA L’ANPA (Agenzia nazionale per la protezione dell’ambiente) è sottoposta alla vigilanza del ministero

ANPA L’ANPA (Agenzia nazionale per la protezione dell’ambiente) è sottoposta alla vigilanza del ministero dell’Ambiente. Tra i compiti dell’ANPA si possono individuarne i seguenti: q controllo dei fattori fisici, chimici e biologici di inquinamento acustico, dell’aria, delle acque e del suolo, ivi compresi quelli sull’igiene dell’ambiente; q attività di supporto tecnico-scientifico agli organi preposti alla valutazione ed alla prevenzione dei rischi di incidenti rilevanti connessi ad attività produttive. q All’ANPA sono stati trasferiti i compiti, il personale e la struttura della Direzione per la sicurezza nucleare e la protezione sanitaria dell'ENEA. Con riferimento alla protezione dalle radiazionizzanti è stata emanata una specifica normativa (D. Lgs. 230/95) in attuazione di alcune direttive dell’EURATOM, che prevede che le funzioni ispettive in materia, fatte salve le competenze attribuite alle ASL, al Corpo delle miniere e al SIL, siano attribuite all’ANPA che le esercita a mezzo dei propri ispettori. 17

ALTRI ORGANISMI CON COMPITI ISPETTIVI q CARABINIERI Possono intervenire come autorità di polizia giudiziaria

ALTRI ORGANISMI CON COMPITI ISPETTIVI q CARABINIERI Possono intervenire come autorità di polizia giudiziaria per effettuare controlli negli ambienti di lavoro e raccogliere le prove ed eseguire i necessari rilievi in caso di infortunio sul lavoro; q POLIZIA DI STATO Attraverso i commissariati dislocati nelle varie città, provvede alla ricezione delle denunce di infortunio e può effettuare interventi urgenti in caso di gravi infortuni sul lavoro; q VIGILI URBANI Pur non essendo un organo istituzionalmente preposto alla vigilanza in materia di lavoro, nell’attività di controllo dei cantieri edili nei comuni di appartenenza finalizzati a verificare la rispondenza delle costruzioni con le licenze edilizie, possono rilevare violazioni anche in materia antinfortunistica e di igiene del lavoro. In qualità di agenti di polizia giudiziaria hanno l’obbligo di denuncia all’autorità giudiziaria o alle ASL competenti. 18

CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO COMPITI ISTITUZIONALI … è chiamato a tutelare la

CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO COMPITI ISTITUZIONALI … è chiamato a tutelare la incolumità delle persone e la salvezza delle cose, mediante la prevenzione e l’estinzione degli incendi e l’apporto di soccorsi tecnici in genere, … (legge 27/12/41 n. 1570)

CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO COMPITI ISTITUZIONALI Rischi Rischi e catastrofi naturali industriali

CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO COMPITI ISTITUZIONALI Rischi Rischi e catastrofi naturali industriali da uso pacifico dell’energia nucleare biologici chimici nucleari

CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO COMPITI ISTITUZIONALI Tutela dell’ambiente Prevenzione Formazione Protezione civile

CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO COMPITI ISTITUZIONALI Tutela dell’ambiente Prevenzione Formazione Protezione civile Polizia giudiziaria

ALCUNI COMPITI CONNESSI ALLA PREVENZIONE INCENDI • • • Consulenza a cittadini e professionisti

ALCUNI COMPITI CONNESSI ALLA PREVENZIONE INCENDI • • • Consulenza a cittadini e professionisti Esame di progetti per attività soggette a controlli Visite tecniche presso attività soggette a controlli Visite tecniche a seguito di incendi e segnalazioni Istruttorie tecniche per attività a r. i. r. Ispezioni SGS Istruttorie tecniche per stabilimenti e depositi costieri Partecipazioni a gruppi di lavoro e gruppi di studio Partecipazioni a commissioni Attività di polizia giudiziaria Attività vigilanza sull’applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza

 • Esempi di Attività a Rischio di Incidente Rilevante La "Direttiva Seveso III"

• Esempi di Attività a Rischio di Incidente Rilevante La "Direttiva Seveso III" - Decreto Legislativo 26 giugno 2015, n° 105

Le Aziende “a Rischio di Incidente Rilevante” che producono, trasformano o trattano sostanze pericolose,

Le Aziende “a Rischio di Incidente Rilevante” che producono, trasformano o trattano sostanze pericolose, del tipo infiammabili, tossiche, esplodenti e pericolose per l´ambiente sono soggette agli obblighi previsti D. Lgs. n. 105/2015 e s. m. i. Per poter operare, i Gestori delle aziende a rischio di incidenti rilevanti devono assolvere ad una gradualità di obblighi in funzione della quantità di sostanze pericolose detenute.

D. Lgs. 81/08 - art. 13 Vigilanza La vigilanza sull’applicazione della legislazione in materia

D. Lgs. 81/08 - art. 13 Vigilanza La vigilanza sull’applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è svolta dalla Azienda Sanitaria Locale competente per territorio e, per quanto di specifica competenza, dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, …………

D. Lgs. 81/08 – art. 46 Prevenzione Incendi 1. La prevenzione incendi è la

D. Lgs. 81/08 – art. 46 Prevenzione Incendi 1. La prevenzione incendi è la funzione di preminente interesse pubblico, di esclusiva competenza statale, nel rispetto delle competenze previste dall’articolo 117 della Costituzione … … in materia di salute e sicurezza del lavoro, diretta a conseguire, secondo criteri applicativi uniformi sul territorio nazionale, gli obiettivi di sicurezza della vita umana, di incolumità delle persone e di tutela dei beni e dell’ambiente. 2. Nei luoghi di lavoro soggetti al presente decreto legislativo devono essere adottate idonee misure per prevenire gli incendi e per tutelare l’incolumità dei lavoratori.

Significato dei termini (punto 1. 2 D. M. 10. 03. 98) • Pericolo di

Significato dei termini (punto 1. 2 D. M. 10. 03. 98) • Pericolo di incendio: proprietà o qualità intrinseca di determinati materiali o attrezzature, oppure di metodologie e pratiche di lavoro o di utilizzo di un ambiente di lavoro, che potrebbero essere fonte di incendio. • Rischio di incendio: probabilità che venga raggiunto il livello potenziale di accadimento di un incendio, nonché le conseguenze dell’incendio sulle persone e sulle cose presenti. • Valutazione dei rischi di incendio: procedimento di valutazione dei rischi in un luogo di lavoro, derivanti dalle circostanze del verificarsi di un incendio o di una situazione di pericolo di incendio.

SIGNIFICATO DI RISCHIO Rischio è genericamente stimato come il prodotto fra la Probabilità (

SIGNIFICATO DI RISCHIO Rischio è genericamente stimato come il prodotto fra la Probabilità ( f ) che si verifichi un determinato evento e il Danno ( D ) che Nel caso di eventi accidentali il tale evento potrebbe causare ● R=f D

DEFINIZIONE DI RISCHIO In altri termini il concetto di Rischio ha due componenti :

DEFINIZIONE DI RISCHIO In altri termini il concetto di Rischio ha due componenti : ● R=f D La probabilità che si verifichi il danno Ovvero Con quale frequenza può verificarsi il danno La conseguenza di tale danno Ovvero quale gravità può assumere il danno

RISCHIO ● R=f D La probabilità è diversa Il danno è diverso da zero

RISCHIO ● R=f D La probabilità è diversa Il danno è diverso da zero per ipotesi, altrimenti l’evento non sarebbe considerato sfavorevole da zero perché la sicurezza non è mai assoluta Non esiste una sicurezza assoluta La permanenza di un rischio residuo > 0 è inevitabile.

RISCHIO ● R=f D

RISCHIO ● R=f D

Valutazione del rischio (D. Lgs. 81/08 art. 2 lett. q) Valutazione globale e documentata

Valutazione del rischio (D. Lgs. 81/08 art. 2 lett. q) Valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza;

Valutazione del rischio (D. Lgs. 81/08 - art. 2 lett. q), art. 28 c.

Valutazione del rischio (D. Lgs. 81/08 - art. 2 lett. q), art. 28 c. 1 -) • Classificazione dell’attività; • Individuazione dei rischi ragionevolmente prevedibili; • Dimensionamento delle protezioni relative; • Individuazione delle norme comportamentali e gestionali complementari; • Valutazione sintetica sulla tollerabilità del rischio;

STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO INIZIALE mediante valutazione analitica RIDUZIONE con misure di prevenzione

STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO INIZIALE mediante valutazione analitica RIDUZIONE con misure di prevenzione e protezione RISCHIO RESIDUO IN DIPENDENZA DEL RISCHIO RESIDUO SARA’ PREDISPOSTO UN PROGRAMMA ORGANIZZATIVO GESTIONALE PER IL CONTROLLO DELLA SICUREZZA

Identificazione dei pericoli di incendio Individuazione persone esposte ai pericoli di incendio Eliminazione/riduzione dei

Identificazione dei pericoli di incendio Individuazione persone esposte ai pericoli di incendio Eliminazione/riduzione dei pericoli Classificazione del livello di rischio di incendio Adeguatezza delle misure di sicurezza Rischio residuo accettabile SI Redazione/revisione del documento NO

I pericoli di incendio Sostanze Carenze strutturali e impiantistiche ! Sorgenti di innesco Carenze

I pericoli di incendio Sostanze Carenze strutturali e impiantistiche ! Sorgenti di innesco Carenze organizzative

Identificazione dei pericoli di incendio Individuazione persone esposte ai pericoli di incendio Eliminazione/riduzione dei

Identificazione dei pericoli di incendio Individuazione persone esposte ai pericoli di incendio Eliminazione/riduzione dei pericoli Classificazione del livello di rischio di incendio Adeguatezza delle misure di sicurezza Rischio residuo accettabile SI Redazione/revisione del documento NO

Le persone a rischio • Presenza di un gran numero di persone, costituite in

Le persone a rischio • Presenza di un gran numero di persone, costituite in particolare da pubblico occasionale; • Presenza di persone con handicap fisici; • Presenza di dipendenti esposti a rischi specifici e particolari; • Presenza di persone che non hanno familiarità con i luoghi e le relative vie di esodo; • Presenza di persone incapaci di reagire prontamente ad un allarme incendio; • Presenza di bambini; • Presenza di anziani; • Presenza di malati o pazienti;

Identificazione dei pericoli di incendio Individuazione persone esposte ai pericoli di incendio Eliminazione/riduzione dei

Identificazione dei pericoli di incendio Individuazione persone esposte ai pericoli di incendio Eliminazione/riduzione dei pericoli Classificazione del livello di rischio di incendio Adeguatezza delle misure di sicurezza Rischio residuo accettabile SI Redazione/revisione del documento NO

Misure di Prevenzione Incendi MISURE DI SICUREZZA ANTINCENDIO Misure per la riduzione dei pericoli

Misure di Prevenzione Incendi MISURE DI SICUREZZA ANTINCENDIO Misure per la riduzione dei pericoli di incendio PREVENZIONE da innesco e sviluppo 1) Misure precauzionali di esercizio (piano procedure ordinarie) 2) Misure di prevenzione sugli impianti e sui processi produttivi Misure per la protezione antincendio PROTEZIONE dagli effetti dell’incendio 3) Protezione attiva 4) Protezione passiva GESTIONE del margine residuo di rischio 5) Organizzazione delle squadre antincendio 6) Piano di emergenza 7) Piano di evacuazione

D. Lgs. n. 139/2006 – Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti

D. Lgs. n. 139/2006 – Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco Art. 14. Competenza e attività 1. La prevenzione incendi è affidata alla competenza esclusiva del Ministero dell'interno, che esercita le relative attività attraverso il Dipartimento e il Corpo nazionale. 2. Le attività di prevenzione incendi di cui al comma 1 sono in particolare: a) l'elaborazione di norme di prevenzione incendi; …………… l) la vigilanza sull'applicazione delle norme di prevenzione incendi di cui alla lettera a).

La competenza in materia di controlli finalizzati alla sicurezza antincendio è esercitata dal Corpo

La competenza in materia di controlli finalizzati alla sicurezza antincendio è esercitata dal Corpo Nazionale in ogni ambito in cui si palesi un rischio di incendio e/o esplosione e non solo con riferimento alle attività indicate nell’Allegato I al DPR n. 151/2011, potendo il personale del Corpo, di iniziativa o su segnalazione, intervenire anche in tutti i luoghi di lavoro in cui siano presenti i predetti rischi.

Art. 15 – Certificato di Prevenzione Incendi 5. Qualora l'esito del procedimento rilevi la

Art. 15 – Certificato di Prevenzione Incendi 5. Qualora l'esito del procedimento rilevi la mancanza dei requisiti previsti dalle norme tecniche di prevenzione incendi, il Comando provinciale non provvede al rilascio del certificato, dandone comunicazione all'interessato, al sindaco, al prefetto e alle altre autorità competenti ai fini dei provvedimenti da adottare nei rispettivi ambiti. Le determinazioni assunte dal Comando provinciale sono atti definitivi.

Art. 19. Vigilanza 1. Il Corpo nazionale esercita, con i poteri di polizia amministrativa

Art. 19. Vigilanza 1. Il Corpo nazionale esercita, con i poteri di polizia amministrativa e giudiziaria, la vigilanza sull'applicazione della normativa di prevenzione incendi in relazione alle attività, costruzioni, impianti, apparecchiature e prodotti ad essa assoggettati. La vigilanza si realizza attraverso visite tecniche, verifiche e controlli disposti di iniziativa dello stesso Corpo, anche con metodo a campione o in base a programmi settoriali per categorie di attività o prodotti, ovvero nelle ipotesi di situazioni di potenziale pericolo segnalate o comunque rilevate.

2. Al personale incaricato delle visite tecniche, delle verifiche e dei controlli è consentito:

2. Al personale incaricato delle visite tecniche, delle verifiche e dei controlli è consentito: • l'accesso alle attività, costruzioni ed impianti interessati, anche durante l'esercizio; • l'accesso ai luoghi di fabbricazione, immagazzinamento e uso di apparecchiature e prodotti; • l'acquisizione delle informazioni e dei documenti • necessari; • il prelievo di campioni per l'esecuzione di esami e prove e ogni altra attività necessaria all'esercizio della vigilanza.

3. Qualora nell'esercizio dell'attività di vigilanza siano rilevate condizioni di rischio, l'inosservanza della normativa

3. Qualora nell'esercizio dell'attività di vigilanza siano rilevate condizioni di rischio, l'inosservanza della normativa di prevenzione incendi ovvero l'inadempimento di prescrizioni e obblighi a carico dei soggetti responsabili delle attività, il Corpo nazionale : • adotta, attraverso i propri organi, i provvedimenti di urgenza per la messa in sicurezza delle opere; • dà comunicazione dell'esito degli accertamenti effettuati ai soggetti interessati, al sindaco, al prefetto e alle altre autorità competenti, ai fini degli atti e delle determinazioni da assumere nei rispettivi ambiti di competenza.

LE SEGNALAZIONI ALL’AUTORITA’ GIUDIZIARIA

LE SEGNALAZIONI ALL’AUTORITA’ GIUDIZIARIA

Sanzioni penali e sospensione dell'attività Art. 20 D. Lgs. 139/2006 1. Chiunque, in qualità

Sanzioni penali e sospensione dell'attività Art. 20 D. Lgs. 139/2006 1. Chiunque, in qualità di titolare di una delle attività soggette al rilascio del certificato di prevenzione incendi, ometta di richiedere il rilascio o il rinnovo del certificato medesimo è punito con l'arresto sino ad un anno o con l'ammenda da 258 euro a 2. 582 euro, quando si tratta di attività che comportano la detenzione e l'impiego di prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti, da cui derivano in caso di incendio gravi pericoli per l'incolumità della vita e dei beni, da individuare con il decreto del Presidente della Repubblica. Previsto dall'articolo 16, comma 1. Le segnalazioni all’Autorità Giudiziaria, connesse con l’applicazione dell’art. 20, sono da riferire a tutte le attività riportate nell’Allegato I al DPR n. 151/2011 (Lettera - circolare prot. 14005 del 26/10/2011)

2. Chiunque, nelle certificazioni e dichiarazioni rese ai fini del rilascio o del rinnovo

2. Chiunque, nelle certificazioni e dichiarazioni rese ai fini del rilascio o del rinnovo del certificato di prevenzione incendi, attesti fatti non rispondenti al vero è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da 103 euro a 516 euro. La stessa pena si applica a chi falsifica o altera le certificazioni e dichiarazioni medesime.

3. Ferme restando le sanzioni penali previste dalle disposizioni vigenti, il Prefetto può disporre

3. Ferme restando le sanzioni penali previste dalle disposizioni vigenti, il Prefetto può disporre la sospensione dell'attività nelle ipotesi in cui i soggetti responsabili omettano di richiedere il rilascio ovvero il rinnovo del certificato di prevenzione incendi; Ambiti competenza Prefetto, responsabile sul territorio della sicurezza in senso lato: art. 14 D. Lgs. n. 300/1999 e parere Consiglio di Stato ex circ. MISA (79) 11 del 9 agosto 1979. Ambiti competenza Sindaco: art. 54 D. Lgs. n. 267/2000

D. Lgs. n. 758/94 Per le carenze di requisiti e di presupposti di sicurezza,

D. Lgs. n. 758/94 Per le carenze di requisiti e di presupposti di sicurezza, sanzionati con arresto o ammenda, il Comando procederà ai sensi del D. Lgs. 758/94: 1) imponendo le prescrizioni sulle opere di adeguamento; 2) imponendo i termini temporali di esecuzione delle stesse; 3) imponendo eventuali misure immediate atte a far cessare il pericolo, compreso il divieto di prosecuzione dell’attività; 4) controllando l’esecuzione delle opere e, in caso di soluzione positiva, ammettendo al pagamento di una ammenda, che, a sua volta, se pagata in tempo utile, produce l’estinzione del reato.

D. Lgs. n. 81/2008 Art. 14 comma 1 – parte finale Limitatamente alla sospensione

D. Lgs. n. 81/2008 Art. 14 comma 1 – parte finale Limitatamente alla sospensione dell’attività di impresa, a seguito dell’accertamento delle violazioni in materia di prevenzione incendi, indicate all’allegato I del DL 81/2008, provvede il Comando provinciale dei vigili del fuoco territorialmente competente. Ove gli organi di vigilanza o le altre amministrazioni pubbliche rilevino possibili violazioni in materia di prevenzione incendi, ne danno segnalazione al competente Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, il quale procede ai sensi delle disposizioni del DL 8/3/2006, n. 139, e di cui al comma 2.

DL 81/2008 - Art. 14 comma 2 2. I poteri e gli obblighi di

DL 81/2008 - Art. 14 comma 2 2. I poteri e gli obblighi di cui al comma 1 spettano anche agli organi di vigilanza delle aziende sanitarie locali, con riferimento all’accertamento della reiterazione delle violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro di cui al comma 1. In materia di prevenzione incendi in ragione della competenza esclusiva del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all’articolo 46 trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 16, 19 e 20 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

La lettera - circolare prot. 14005 del 26/10/2011 Approfondisce gli aspetti inerenti l’attuazione degli

La lettera - circolare prot. 14005 del 26/10/2011 Approfondisce gli aspetti inerenti l’attuazione degli artt. 16, 19 e 20 del D. L. 139/2006 che attribuiscono al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco compiti di polizia amministrativa e giudiziaria nell’esercizio della vigilanza sui rischi di incendio ed esplosione vigilanza presso i luoghi di lavoro come di seguito indicato:

Le gravi violazioni alle prescrizioni del DL 81/2008 ai fini dell’adozione del provvedimento di

Le gravi violazioni alle prescrizioni del DL 81/2008 ai fini dell’adozione del provvedimento di sospensione dell’attività sono: 1) Il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il documento di cui all’art. 17, comma 1, lettera a) (valutazione dei rischi), in collaborazione con il RSPP e il medico competente, nei casi di cui all’art. 41 (Art. 29. 1); * NB: *) Tenere in particolare conto le aziende soggette a particolari rischi (ai sensi dell’art. 31 comma 6 del DL 81/08: aziende a r. i. r. ; centrali termoelettriche, fabbriche esplosivi, stab. Industriali > 200 lavoratori, industrie estrattive > 50 lavoratori, strutture sanitarie > 50 lavoratori, ecc. )

Le gravi violazioni alle prescrizioni del DL 81/2008 ai fini dell’adozione del provvedimento di

Le gravi violazioni alle prescrizioni del DL 81/2008 ai fini dell’adozione del provvedimento di sospensione dell’attività sono: 2) Mancata formazione e aggiornamento periodico dei lavoratori incaricati dell’attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato…. . (Art. 37. 9); ** NB: **) Scaturisce dalla classificazione del rischio incendio: attestato di frequenza e di idoneità tecnica, possono essere previsti eventuali obblighi derivanti dal rilascio di Deroghe e/o da misure alternative previste dalle regole tecniche (es. alberghi ove è prevista la formazione per rischio elevato e verifica biennale c/o Comandi provinciali) Di competenza esclusiva del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

Formazione dei lavoratori Indicazioni di cui al D. M. 10/03/1998 • • Corsi di

Formazione dei lavoratori Indicazioni di cui al D. M. 10/03/1998 • • Corsi di formazione per addetti al servizio antincendio Il datore di lavoro provvede a formare adeguatamente i Lavoratori che avranno mansioni significative nella gestione del Piano di emergenza (es: addetti al servizio antincendio). A tale riguardo sono previsti degli appositi corsi di formazione che variano a seconda del rischio di incendio presente nell’attività Livello di rischio di incendio dell’attività basso medio elevato Ore di corso 4 8 16 Obbligo esame no dipende si

Le gravi violazioni alle prescrizioni del DL 81/2008 ai fini dell’adozione del provvedimento di

Le gravi violazioni alle prescrizioni del DL 81/2008 ai fini dell’adozione del provvedimento di sospensione dell’attività sono: 3) Il datore di lavoro omette di programmare gli interventi, prendere i provvedimenti e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave e immediato che non può essere evitato, possano cessare la loro attività, o mettersi al sicuro, abbandonando immediatamente il posto di lavoro (Art. 43. 1 lett. d); *** NB: ***) Obbligo per tutte le attività soggette di cui all’allegato 1 del DPR 151/2011 e/o con più di 10 dipendenti, è possibile che l’obbligo scaturisca dall’applicazione delle regole tecniche Di competenza esclusiva del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

D. L. 81/2008 art. 43. 1 lett. e bis – “Il datore di lavoro

D. L. 81/2008 art. 43. 1 lett. e bis – “Il datore di lavoro garantisce la presenza dei mezzi di estinzione idonei alla classe di incendio ed al livello di rischio presenti sul luogo di lavoro, tenendo conto delle particolari condizioni in cui possono essere usati…. . ” NB: Competenza esclusiva dei VVF

D. L. 81/2008 art. 46. 2 “Nei luoghi di lavoro soggetti al presente Decreto

D. L. 81/2008 art. 46. 2 “Nei luoghi di lavoro soggetti al presente Decreto Legislativo devono essere adottate idonee misure per prevenire gli incendi e per tutelare l’incolumità dei lavoratori” NB: Competenza esclusiva dei VVF

Norme del D. L. 81/2008 di competenza dei VVF “limitatamente al rischio incendio” Art.

Norme del D. L. 81/2008 di competenza dei VVF “limitatamente al rischio incendio” Art. 17. 1 lett. a “Il datore di lavoro non può delegare la valutazione dei rischi…. Lett. b: “Il datore di lavoro deve designare i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi…. . ” Lett. e: “Il datore di lavoro deve adottare misure appropriate affinché solo i Art. 18. 1 lavoratori specificatamente addestrati accedano alle zone ad alto rischio. . “ Datore di Lett. h: “Il datore di lavoro deve adottare apposite misure affinché i lavoratori lavoro possano, in caso di pericolo grave, abbandonare il posto di lavoro. . ” Lett. z: “Il datore di lavoro deve aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti …. ” Lett. b: “I preposti devono verificare che soltanto i lavoratori specificatamente Art. 19. 1 addestrati accedano alle zone ad alto rischio. . “ Preposti Lett. c: “I preposti devono richiedere l’osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza ……” Lett. d: “I lavoratori devono utilizzare i DPI messi a loro disposizione” Lett. f: “I lavoratori devono non rimuovere o modificare i DPI” Art. 20. 2 Lett. g: “lavoratori devono non compiere manovre non di competenza ovvero Lavoratori che possano compromettere la sicurezza propria o di altri. . ” Lett. h: “I lavoratori devono partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro” Art. 22 “I progettisti dei luoghi di lavoro e degli impianti rispettano i principi di Progettisti prevenzione …” Art. 23 “Sono vietati la fabbricazione, vendita, ecc. di DPI e impianti non rispondenti Fabbricanti alle norme vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro”

Norme del D. L. 81/2008 di competenza dei VVF “limitatamente al rischio incendio” Art.

Norme del D. L. 81/2008 di competenza dei VVF “limitatamente al rischio incendio” Art. 24 Installatori “Gli installatori di impianti, attrezzature di lavoro devono attenersi alle norme di salute e sicurezza sul lavoro………” “Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi, ecc…. . fornisce agli Art. 26. 1 lett. b stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente di lavoro. . ” “La valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata, …, in occasione di modifiche del processo produttivo o dell’organizzazione del lavoro Art. 29. 3 significative …. . ” “I lavoratori incaricati dell’attività di prevenzione incendi e lotta antincendio , …, Art. 37. 9 devono ricevere un’adeguata formazione e un aggiornamento periodico; …. “ Lett. a: “Il datore di lavoro organizza i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di primo soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell’emergenza” Lett. c: “Il datore di lavoro informa tutti i lavoratori che possono essere esposti a un pericolo grave e immediato circa la misure predisposte e i comportamenti da adottare” Art. 43. 1 Lett. d: “Il datore di lavoro programma gli interventi, prende i provvedimenti e dà le istruzioni affinché i lavoratori, …. . , possano cessare la loro attività, o mettersi al sicuro, abbandonando immediatamente il luogo di lavoro” Lett. e: “Il datore di lavoro adotta i provvedimenti necessari affinché qualsiasi lavoratore, in caso di pericolo …. . nell’impossibilità di contattare un superiore …, possa prendere le misure adeguate per evitare il pericolo, …. . ” “ Il datore di lavoro provvede affinché: a) i luoghi di lavoro siano conformi ai Art. 64. 1 lett. a requisiti di cui all’art. 63, comma 1” vedi Allegato IV al DL 81/08: “Qualora sia necessario fornire mediante la segnaletica di sicurezza indicazioni Art. 163. 2 relative a situazioni rischio non considerate negli allegati da XXIV a XXXII, il datore di lavoro ……, adotta le misure necessarie ……”

Norme del D. L. 81/2008 di competenza dei VVF “in relazione ai possibili inneschi”

Norme del D. L. 81/2008 di competenza dei VVF “in relazione ai possibili inneschi” “Nell’assolvere gli obblighi stabiliti dall’art. 17, comma 1, il datore di lavoro valuta i rischi specifici derivanti da atmosfere esplosive, …………. ” “……. Il datore di lavoro prende i provvedimenti necessari affinché: a) dove possono svilupparsi atmosfere esplosive …. , gli ambienti di lavoro siano Art. 291. 1 strutturati in modo da permettere di svolgere il lavoro in condizioni di sicurezza; ………” “ ……, il datore di lavoro…. . coordina l’attuazione di tutte le misure …. . contro le Art. 292. 2 esplosioni……. ” “Il datore di lavoro ripartisce in zone, a norma dell’allegato XLIX, le aree in cui Art. 293. 1 possono formarsi atmosfere esplosive” “……. . Il datore di lavoro provvede ad elaborare e tenere aggiornato un Art. 294. 1 documento denominato <documento sulla protezione contro le esplosioni>” “Il documento sulla protezione contro le esplosioni deve precisare: a) che i Art. 294. 2 rischi di splosione sono stati individuati e valutati; …… “Il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori esosti al rischio di esplosione Art. 294 bis vengano informati e formati in relazione al risultato della valutazione dei rischi con particolare riguardo a) alle misure adottate ……. ” Art. 290. 1

Art. 64 - Obblighi dei datori di lavoro (sanzionati) 1. Il datore di lavoro

Art. 64 - Obblighi dei datori di lavoro (sanzionati) 1. Il datore di lavoro provvede affinché: a) I luoghi di lavoro siano conformi ai requisiti di cui all’articolo 63, commi 1, 2 e 3. b) …………. . Art. 63 - Requisiti di salute e di sicurezza 1. I luoghi di lavoro devono essere conformi ai requisiti indicati nell’allegato IV.

ALLEGATO IV 4. Misure contro l’incendio e l’esplosione 4. 3. Le aziende e le

ALLEGATO IV 4. Misure contro l’incendio e l’esplosione 4. 3. Le aziende e le lavorazioni nelle quali si producono …… 4. 4. 1 I progetti di nuovi impianti o costruzioni di cui al precedente punto o di modifiche di quelli esistenti …. . 4. 4. 2 Le aziende e lavorazioni soggette al controllo finalizzato al rilascio del certificato di prevenzione incendi sono determinate con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi ai sensi del comma 1 dell’art. 16 del menzionato decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. (Fino all’emanazione del suddetto regolamento, resta in vigore il D. P. R. 26 maggio 1959, n. 689). NB: Il regolamento menzionato è rappresentato dall’allegato I al DPR 151/2008

OMESSA RICHIESTA DI VALUTAZIONE DEL PROGETTO IN LUOGO DI LAVORO PER ATTIVITÀ ELENCATE NELL’ALLEGATO

OMESSA RICHIESTA DI VALUTAZIONE DEL PROGETTO IN LUOGO DI LAVORO PER ATTIVITÀ ELENCATE NELL’ALLEGATO I AL DPR N. 151/2011. Violazione al combinato disposto ex art. 63 ed ex art. 64 comma 1 lettera A del D. Lgs. n. 81/2008, con riferimento all’Allegato IV punto 4. 4. 1. Sanzione comminata dall’art. 68 comma 1 lettera b) del D. Lgs. n. 81/2008 (arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 500 a 1500 €). Procedura ex D. Lgs. n. 758/94

OMESSA RICHIESTA DI RILASCIO CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI (ART. 4 - PRESENTAZIONE DI SCIA)

OMESSA RICHIESTA DI RILASCIO CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI (ART. 4 - PRESENTAZIONE DI SCIA) O RINNOVO CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI (ART. 5 ATTESTAZIONE DI RINNOVO PERIODICO DI CONFORMITÀ ANTINCENDIO) Verifica in sito Conforme Comunicazione prefetto e sindaco Verifica in sito non conforme Comunicazione prefetto e sindaco Sanzione art. 20 co. 1 D. Lgs. 139/2006 Sanzioni Capo IV D. Lgs. 81/2008 Procedimento ex D. Lgs. 758/94 Verifica atti Conforme Comunicazione prefetto e sindaco

CONTROLLO A SEGUITO DI PRESENTAZIONE DI SCIA Controllo amministrativo -Falsità materiale e/o ideologica in

CONTROLLO A SEGUITO DI PRESENTAZIONE DI SCIA Controllo amministrativo -Falsità materiale e/o ideologica in asseverazioni, certificazioni o attestazioni. - Norma gen. : art. 76 Dpr 445/2000 e artt. 359 e 481 c. p. -Norma spec. : art. 20 co. 2 D. Lgs. 139/2008 e art. 19 co. 6 L. 241/90 - Procedimento giudiziario ordinario - Comunicazione Prefetto e Sindaco. - Comunicazione Ordini e Collegi professionali nel caso di falsità resa da professionisti abilitati.

CONTROLLO A SEGUITO DI PRESENTAZIONE DI SCIA Controllo in sito - Falsità materiale e/o

CONTROLLO A SEGUITO DI PRESENTAZIONE DI SCIA Controllo in sito - Falsità materiale e/o ideologica in asseverazioni, certificazioni e attestazioni. - Norma gen. : art. 76 Dpr 445/2000 e artt. 359 e 481 c. p. - Norma spec. : art. 20 co. 2 D. Lgs. 139/2008 e art. 19 co. 6 Legge 241/90. - Procedimento giudiziario ordinario. - Eventuale sospensione totale o parziale dell’attività. - Se luogo di lavoro, sanzioni Capo IV D. Lgs. 81/2008, eventuali prescrizioni gestionali transitorie e applicaz. procedura D. Lgs. 758/94. - Se non luogo di lavoro, prescrizioni amministrative, eventuali prescrizioni di tipo gestionale. - Comunicazione Prefetto e Sindaco. - Comunicazione Ordini e Collegi professionali nel caso di falsità resa da professionisti abilitati.

Controllo ex art. 71 Dpr 445/2000 o ex art. 19 comma 1 D. Lgs.

Controllo ex art. 71 Dpr 445/2000 o ex art. 19 comma 1 D. Lgs. 139/2006 - Falsità materiale e/o ideologica in asseverazioni, certificazioni e attestazioni. - Norma gen. : art. 76 Dpr 445/2000 e artt. 359 e 481 c. p. - Norma spec. : art. 20 co. 2 D. Lgs. 139/2008. - Procedimento giudiziario ordinario. -Eventuale sospensione totale o parziale dell’attività. - Se luogo di lavoro, sanzioni Capo IV D. Lgs. 81/2008, eventuali prescrizioni gestionali transitorie e applicaz. procedura D. Lgs. 758/94. - Se non luogo di lavoro, prescrizioni amministrative, eventuali prescrizioni di tipo gestionale. - Comunicazione Prefetto e Sindaco. - Comunicazione Ordini e Collegi professionali nel caso di falsità resa da professionisti abilitati.

Falsità nelle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni prodotte ai fini del rinnovo periodico di conformità

Falsità nelle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni prodotte ai fini del rinnovo periodico di conformità antincendio. - Norma gen. : art. 76 Dpr 445/2000 e artt. 359 e 481 c. p. - Norma speciale: art. 20 comma 2 D. Lgs. n. 139/2006. - Procedimento giudiziario ordinario per il reato di falso. -Eventuale sospensione totale o parziale dell’attività. - Se luogo di lavoro, sanzioni Capo IV D. Lgs. 81/2008, eventuali prescrizioni gestionali transitorie e applicaz. procedura D. Lgs. 758/94. - Se non luogo di lavoro, prescrizioni amministrative, eventuali prescrizioni di tipo gestionale. - Comunicazione Prefetto e Sindaco. - Comunicazione Ordini e Collegi professionali nel caso di falsità resa da professionisti abilitati.

Grazie per l’attenzione!!

Grazie per l’attenzione!!