MINISTERO DELLA GIUSTIZIA UFFICIO FORMAZIONE Corte di Appello

  • Slides: 166
Download presentation
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA UFFICIO FORMAZIONE Corte di Appello di CATANZARO

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA UFFICIO FORMAZIONE Corte di Appello di CATANZARO

Corso di Formazione cambiamento organizzativo negli uffici giudiziari alla luce della legge 240/06, del

Corso di Formazione cambiamento organizzativo negli uffici giudiziari alla luce della legge 240/06, del Dlvo 150/09 e del CCNL Integrativo 2010 Anno 2010/2011 A cura del dottor CAGLIOTI GAETANO WALTER ( Dirigente Tribunale di Vibo Valentia )

I Punti che tratteremo: Modello Organizzativo Burocratico Ministeriale I principi costituzionali dell’azione amministrativa :

I Punti che tratteremo: Modello Organizzativo Burocratico Ministeriale I principi costituzionali dell’azione amministrativa : -rilevanza nel sistema giustizia Organizzazione centrale e periferica Ministero della Giustizia Nuova organizzazione degli uffici giudiziari alla luce del decreto legislativo 240/06, della legge 150/0 e del CCNL Integrativo 2010 : - Ordinamento negli Uffici Giudiziari - la dirigenza degli Uffici - il sistema di classificazione del personale nell’evoluzioni normativa e contrattualistica - i profili professionali

BUROCRAZIA Ogni potere necessita di un apparato amministrativo che agisca da tramite tra chi

BUROCRAZIA Ogni potere necessita di un apparato amministrativo che agisca da tramite tra chi detiene il potere ed i sottoposti Con burocrazia si intende l‘organizzazione di persone e risorse destinate alla realizzazione di un fine collettivo secondo criteri di razionalità, imparzialità, impersonalità. Il termine, definito in maniera sistematica da Max weber indica il "potere degli uffici" (dal francese bureau) un potere(o, più correttamente, una forma di esercizio del potere) che si struttura intorno a regole impersonali ed astratte, procedimenti, ruoli definiti una volta per tutti e immodificabili dall'individuo che ricopre temporaneamente una funzione

BUROCRAZIA evoluzione storica (cenni) 1 La burocrazia nella Roma antica Dal punto di vista

BUROCRAZIA evoluzione storica (cenni) 1 La burocrazia nella Roma antica Dal punto di vista storico l'introduzione sistematica di un sistema amministrativo suddiviso in numerosi uffici e basato su procedure in qualche modo unificate risale all'imperatore Claudio nel I secolo d. c. una novità rispetto al tradizionale accentramento del potere politico nelle mani del Senato, conseguenza inevitabile di un progressivo svuotamento dei poteri di quest'ultimo. L'interposizione di un corpus di funzionari, seppure inizialmente legati in modo strettissimo al potere imperiale, come intermediario tra il potere e la società romana rappresentò una vera rivoluzione concettuale. Claudio affidò arbitrariamente i vari uffici ai suoi liberti, i cui nomi ( Pallante, Narcisso, Callisto) sono ancor oggi sinonimo di corruttela, arbitrio, intrallazzo, cospirazione, finanche omicidio: ben lontani dunque dall'idealizzazione impersonale di rettitudine elaborata molti secoli più tardi. Questi burocrati ante litteram, designati direttamente dall'Imperatore, secondo Tacito nei suoi Annales: "esercitavano poteri regali con animo di schiavi". La burocrazia in epoca Imperiale L'articolazione e l'importanza della burocrazia continuarono a crescere ed espandersi in epoca imperiale, di pari passo con il potere ed il peso politico dei burocrati: un potere, rappresentato dai nobili, formalmente limitato e subordinato a quello imperiale, ma estremamente frammentato, praticamente vitalizio e continuamente espanso nelle sue prerogative da una ininterrotta proliferazione di leggi e regolamenti (in gran parte confluiti nel Corpus Iuris). Questo modo di procedere divenne un tratto peculiare dell'impero Bizzantino e del suo complicatissimo cerimoniale: ancora oggi, infatti, il termine bizantinismo come sinonimo di astrusità, cavillosità, pedanteria, tortuosità è utilizzato quasi esclusivamente in riferimento alla burocrazia ed alle sue procedure

BUROCRAZIA evoluzione storica (cenni) 2 La burocrazia in epoca moderna In epoca moderna l'introduzione

BUROCRAZIA evoluzione storica (cenni) 2 La burocrazia in epoca moderna In epoca moderna l'introduzione sistematica di una burocrazia rigidamente organizzata risale all'epoca della costituzione dei primi Stati nazionali, con un ruolo di primo piano ricoperto da Napoleone Buonaparte. Napoleone riuscì a realizzare un apparato burocratico estremamente accentrato, fondato sulla funzione dei prefetti, per nulla pachidermico, anzi snello e ben funzionante ; tant'è che dopo la restaurazione alcuni governi tentarono di imitarne il funzionamento, in testa a tutti la famiglia Savoia, senza però riuscirvi del tutto. La burocrazia oggi In tempi recenti vari fattori, tra i quali i profondi cambiamenti dell'assetto geopolitico ed una migliore consapevolezza dei cittadini, hanno posto al centro dell'attenzione il tema di una nuova sensibilità nei rapporti con la burocrazia, anche in Paesi tradizionalmente deficitari sotto questo aspetto e privi di una normalizzazione dello spoil system I vari Governi hanno preso atto, o cominciano a prendere atto, che i continui mutamenti dell'ambiente sociale ed economico (sviluppo tecnologico, differenziazione e frammentazione della domanda sociale, dispersione del potere politico su nuovi livelli anche transnazionali) richiedono adeguate riforme e ridimensionamenti del "potere degli uffici". Al modello burocratico si sono quindi nel tempo apportate modifiche sia nella pratica che nella teoria, sviluppando forme di amministrazione partecipata, flessibile, contrattata, per progetti.

BUROCRAZIA = METODO DI ORGANIZZAZIONE RAZIONALE ED EFFICACE (valenza positiva) L’attuale accezione del termine

BUROCRAZIA = METODO DI ORGANIZZAZIONE RAZIONALE ED EFFICACE (valenza positiva) L’attuale accezione del termine è principalmente negativa a causa di quelle che nel corso del novecento sono state definite da alcuni "conseguenze inattese" del fenomeno burocratico: . Rigidità ( divisione del lavoro rigidamente determinato da norma), lentezza (dovuto alla miriade di norme e regolamenti da applicare), incapacità di adattamento, inefficienza, inefficacia, lessico difficile o addirittura incomprensibile (il cosiddetto burocratese), mancanza di stimoli, deresponsabilizzazione, eccessiva pervasività, tendenza a regolamentare ogni minimo aspetto della vita quotidiana.

le miserie di Monsù Travet di V. Bersezio È interessante rilevare(cfr: Paolo Testa e

le miserie di Monsù Travet di V. Bersezio È interessante rilevare(cfr: Paolo Testa e Paolo Terranova in la gestione per competenze nelle amministrazioni pubbliche) come la percezione dell’incapacità dell’apparato burocratico di adeguarsi per tempo all’evoluzione della società nasca con la stessa unità d’Italia Il concetto di burocrazia nel comune sentire può essere riassunto: l’Ufficiale di scrittura di L. Vassallo il decalogo del burocrate di A. Camilleri in quasi centocinquanta anni di storia unitaria le critiche alla burocrazia e la richiesta di un apparato pubblico più sensibile ai bisogni dei cittadini sono state, e sono, una costante

E’ fuori dubbio che il comportamento del dipendente pubblico, comportamento inteso quale giusto rispetto

E’ fuori dubbio che il comportamento del dipendente pubblico, comportamento inteso quale giusto rispetto dei rapporti “dentro “ l’Ufficio e nei confronti dell’utenza nel rispetto e conforme “applicazione” delle regole di condotta , ha inciso, ed incide, e non poco, non solo nella efficacia e trasparenza dell’azione nel servizio pubblico e sui costi della stessa ma anche e soprattutto nel giudizio da parte dell’utenza. Esempi negativi quali : mancanza di senso di appartenenza , leggere il giornale, litigare con i colleghi, lunghe pause caffè, uscite non autorizzate per spesa o altro , hanno radicato nel cittadino/utente l’immagine del lavoratore pubblico “ parassita” del sistema economico .

CODICE di COMPORTAMENTO

CODICE di COMPORTAMENTO

RESPONSABILITA’ DEL PUBBLICO DIPENDENTE CIVILE PENALE AMMINISTRATIVA CONTABILE

RESPONSABILITA’ DEL PUBBLICO DIPENDENTE CIVILE PENALE AMMINISTRATIVA CONTABILE

visione statocentrica della amministrazione, legata al modello ministeriale di cura di interessi pubblici dello

visione statocentrica della amministrazione, legata al modello ministeriale di cura di interessi pubblici dello Stato persona, una amministrazione per atti, più che per attività o prestazione di servizi (pur non mancando alcuni riferimenti anche ad amministrazioni di servizio o concernenti beni e programmi pubblici ( v. in particolare gli artt. 41, 42, 43). principi costituzionali dell’azione amministrativa Tre profili una concezione essenzialmente di carattere formale del principio di legalità, legata a un’idea dell’amministrazione come potere , in tal senso i profili della imperatività ed esecutività degli atti amministrativi, nonché delle forme di autotutela interne all’amministrazione, senza che emerga in modo esplicito la prospettiva di una amministrazione legata al risultato Infine, va anche messa in evidenza la commistione tra un modello essenzialmente gerarchico della pubblica amministrazione, imperniata sul governo nazionale, e un modello che potremmo chiamare autonomistico, incentrato su un ruolo amministrativo significativo degli enti territoriali autonomi (peraltro anch’essi in qualche modo legati a un rapporto di strisciante supremazia delle regioni rispetto agli enti locali).

Articolo 97 I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che

Articolo 97 I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione. Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari. Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge. principi costituzionali dell’azione amministrativa Articolo 98 I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione. Se sono membri del Parlamento, non possono conseguire promozioni se non per anzianità. Si possono con legge stabilire limitazioni al diritto d'iscriversi ai partiti politici per i magistrati, i militari di carriera in servizio attivo, i funzionari ed agenti di polizia, i rappresentanti diplomatici e consolari all'estero

ARTICOLO 5 La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua

ARTICOLO 5 La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell’autonomia e del decentramento. ARTICOLO 28 I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici. principi costituzionali dell’azione amministrativa 2 ARTICOLO 113 Contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa. Tale tutela giurisdizionale non può essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti. La legge determina quali organi di giurisdizione possono annullare gli atti della pubblica amministrazione nei casi e con gli effetti previsti dalla legge stessa. Art. 118 Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza. I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze

RAPPORTO DI LAVORO NEL PUBBLICO IMPIEGO Prima dell’attuale normativa e della riforma in materia

RAPPORTO DI LAVORO NEL PUBBLICO IMPIEGO Prima dell’attuale normativa e della riforma in materia di lavoro subordinato pubblico, se il datore di lavoro era una persona giuridica pubblica la disciplina del rapporto di lavoro tendeva generalmente a configurarsi secondo l’allora modello del rapporto di “ pubblico impiego” di natura non contrattualistica ma autoritativa I principi generali della materia del pubblico impiego non derivavano dalla legislazione sul lavoro subordinato nell’impresa ma dalla legislazione contenuta nel testo unico delle norme sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato ( T. U. 1 gennaio 1957 n 3 e successive modificazioni). Il rapporto di pubblico impiego non si costituiva con il contratto ma nasceva da un atto unilaterale dell’amministrazione pubblica il c. d. “ provvedimento di nomina”.

A partire dalla costituzione dello Stato unitario il rapporto di pubblico impiego con le

A partire dalla costituzione dello Stato unitario il rapporto di pubblico impiego con le Amministrazioni statali e gli Enti pubblici era oggetto di disciplina rigidamente unilaterale, caratterizzata da atti di natura legislativa o regolamentare in seno alla quale non era riconosciuto rilievo alcuno alla fonte contrattuale In particolare ricordiamo che la disciplina del rapporto era regolato dal R. D. 2395/23 ( ordinamento gerarchico) e dal R. D. 2960/23 ( stato Giuridico). All’interno di una tabella di gradi era ricompreso tutto indistintamente il personale statale (civile, militare, magistrati, insegnanti) a sua volta suddiviso in tre gruppi contraddistinti dalle lettere dell’alfabeto A, B, C in forza del titolo di studio richiesto per l’accesso alla carriera. In modo autonomo venivano inquadrati i salariati per i quali si richiedeva la sola licenza elementare. Di particolare severità erano i doveri imposti ai dipendenti per i quali era periodicamente prevista la compilazione di note caratteristiche attestanti capacità, zelo, attitudini mentre scarsi risultavano i diritti riconosciuti In coerenza con la caratterizzazione gerarchico-autoritativa il contenzioso del pubblico impiego era devoluto alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

Lavoro privato soggetto alle leggi non scritte del mercato e alle determinazioni unilaterali del

Lavoro privato soggetto alle leggi non scritte del mercato e alle determinazioni unilaterali del datore di lavoro Il periodo storico fu caratterizzato da una radicale differenzazione del regime del lavoro privato rispetto a quello pubblico Lavoro pubblico soggetto alle miriadi di disposizioni legislativo-regolamentari la minore tutela nel rapporto di lavoro privato rispetto a quello pubblico veniva in parte compensata dalla differenza retributiva a favore del privato

un primo passo verso una sempre minore differenziazione tra lavoro pubblico e privato si

un primo passo verso una sempre minore differenziazione tra lavoro pubblico e privato si è avuto con il D. P. R. n 3/57 che ha sancito il passaggio dai gruppi e gradi, in cui era distinto il pubblico dipendente, con le carriere e le qualifica , ricordiamo la divisione in quattro carriere (direttiva, di concetto, esecutiva e ausiliaria )

L’allora quadro normativo non venne alterato nella sostanza neppure dall’art. 37 L. 300/70 (

L’allora quadro normativo non venne alterato nella sostanza neppure dall’art. 37 L. 300/70 ( Statuto dei Lavoratori) secondo il quale le norme della legge n 300 si applicavano anche ai dipendenti degli Enti pubblici ( ma secondo l’allora costante Giurisprudenza mai agli statali ) “salvo che la materia sia diversamente regolata da norme speciali“. L’applicabilità dello Statuto dei lavoratori doveva considerarsi meramente sussidiaria, applicabile, cioè, nella sola ipotesi di vistosa lacuna normativa nella legislazione sull’impiego pubblico. con legge 312/80 si è passati all’istituto delle qualifiche funzionali (otto)

PRIVATIZZAZIONE Decreto legislativo 3 febbraio 1993 n 29 (CASSESE) decreto legislativo 15 marzo 1997

PRIVATIZZAZIONE Decreto legislativo 3 febbraio 1993 n 29 (CASSESE) decreto legislativo 15 marzo 1997 n 59 decreto legislativo 31 marzo 1998 n 80 (BASSANINI) decreto legislativo 30 marzo 2001 n 165 Legge delega 4 marzo 2009 n. 15 decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150 (BRUNETTA)

sulla privatizzazione del rapporto di impiego il Consiglio di Stato nel parere espresso all’

sulla privatizzazione del rapporto di impiego il Consiglio di Stato nel parere espresso all’ Adunanza Plenaria del 31 agosto 1992 ha avvertito che “ la c. d. privatizzazione, se intesa come totale unificazione della disciplina dell’impiego pubblico e del lavoro privato non appare possibile alla luce delle disposizioni costituzionali (artt. 28, 97, 100, 103, 113 ) in quanto vi saranno sempre molti aspetti per i quali la natura dell’impiego pubblico risulterà per la sua natura differenziata da quella del lavoro privato “ Tale diversità deriva, secondo il Consiglio di Stato “ dal fatto che la prestazione lavorativa del dipendente pubblico spesso consiste in tutto o in parte nell’esercizio di pubbliche funzioni “

riforma del pubblico impiego c. d. privatizzazione Con il D. L. vo 29/93 è

riforma del pubblico impiego c. d. privatizzazione Con il D. L. vo 29/93 è stata sancita quella che viene definita come privatizzazione del pubblico impiego. A seguito delle innovazioni introdotte dalla nuova normativa a disciplinare il rapporto di pubblico impiego non sono più soltanto atti unilaterali ed autoritativa ma incidono anche, attraverso lo strumento della contrattazione collettiva , le OO. SS. Tra gli aspetti più importanti della normativa in oggetto ricordiamo la devoluzione delle cognizioni delle controversie in materia di pubblico impiego al giudice ordinario nella persona dell’allora Pretore del Lavoro

L’art. 1, comma 8, della L. 340/00 ( legge di semplificazione) ha delegato il

L’art. 1, comma 8, della L. 340/00 ( legge di semplificazione) ha delegato il governo alla predisposizione di un testo unico funzionale al riordino delle norme, diverse da quelle del codice civile, disciplinanti i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti contrattualizzati La delega ( diversamente per i dipendenti locali T. U d. lvo 267/00) è stata esercitata solo parzialmente. Rinunciando al T. U. , con il decreto legislativo 30 marzo 2001 n 165 sulle “ norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche“

Sotto il profilo oggettivo il principio della privatizzazione del pubblico impiego trova dei limiti

Sotto il profilo oggettivo il principio della privatizzazione del pubblico impiego trova dei limiti collegati al perseguimento degli interessi generali cui l’organizzazione e l’azione delle pubbliche amministrazioni sono indirizzate. La legge 23 ottobre 1992 n 421 contenente delega al Governo per la razionalizzazione la revisione della disciplina in materia di pubblico impiego ha sancito il principio fondamentale secondo cui i rapporti di lavoro e di impiego dei dipendenti pubblici sono disciplinati dal diritto civile e regolati mediante contratti individuali e collettivi di diritto privato. L’ambito di applicazione soggettivo di tale principio attiene a tutte le P. A. con esclusione delle categorie dei Magistrati ordinari ed amministrativi, avvocati e procuratori dello Stato, personale militare e di polizia e della carriera diplomatica e prefettizia.

i principi fondamentali di organizzazione degli uffici gli organi, gli uffici e i modi

i principi fondamentali di organizzazione degli uffici gli organi, gli uffici e i modi di conferimento della titolarità degli stessi i procedimenti di selezione per l’accesso al lavoro e di avviamento al lavoro Sono regolati con legge i ruoli e le dotazioni organiche nonché la loro consistenza complessiva la disciplina delle responsabilità e delle incompatibilità tra impiego pubblico ed altre attività e i casi di divieto di cumulo di impieghi e incarichi pubblici; la garanzia di libertà di insegnamento e l’autonomia professionale nello svolgimento dell’attività didattica, scientifica e di ricerca.

razionalizzazione dell’attività amministrativa secondo i principi ed i metodi della programmazione e del controllo

razionalizzazione dell’attività amministrativa secondo i principi ed i metodi della programmazione e del controllo di gestione privatizzazione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici e nella conseguente contrattualizzazione della relativa disciplina, I principi e gli istituti normativi con i quali il legislatore aveva intrapreso la riforma organizzativa possono essere sinteticamente individuati: nella distinzione tra funzione di direzione politica e funzione di gestione diritto dei cittadini e dell’utenza in generale ad avere servizi efficienti e di qualità in un contesto di trasparenza e partecipazione

visibilità trasparenza la legge sul procedimento amministrativo (L. 241/90) poneva le basi per recuperare

visibilità trasparenza la legge sul procedimento amministrativo (L. 241/90) poneva le basi per recuperare i valori fondamentali dell’azione pubblica : responsabilizzazione nei procedimenti, partecipazione e controllo dei cittadini diritto di accesso xxx

Di rilievo le azioni volte alla semplificazione e delegificazione dei procedimenti amministrativi ed all

Di rilievo le azioni volte alla semplificazione e delegificazione dei procedimenti amministrativi ed all ’alleggerimento degli oneri certificativi gravanti sui cittadini. Nel contesto dell’adeguamento organizzativo al fattore umano viene attribuito un ruolo fondamentale come protagonista del rinnovamento culturale che investe il nuovo modo di essere e di agire delle pubbliche amministrazioni. Dalla Premessa al CCNL integrativo del 16. 2. 1999 leggiamo come “… si intenda qualificare l’offerta dei servizi attraverso la piena valorizzazione delle risorse umane…”

Con la delegificazione si ERANO spostate le fonti regolative di determinati fenomeni dal livello

Con la delegificazione si ERANO spostate le fonti regolative di determinati fenomeni dal livello legislativo a livelli regolamentari. Questo aveva consentito il decentramento delle responsabilità alle singole amministrazioni e spostato le responsabilità operative della regolazione dall’alto al basso, dalle amministrazioni centrali alle periferiche, dagli organi politici alla dirigenza.

Contratto individuale di lavoro Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato è

Contratto individuale di lavoro Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato è costituito e regolato da contratti individuali nel rispetto delle disposizioni di legge e della normativa comunitaria Nel contratto collettivo di lavoro individuale, per il quale è richiesta la forma scritta sono indicati: - Tipologia del rapporto di lavoro; - data di inizio del rapporto di lavoro; - qualifica di inquadramento professionale e livello retributivo iniziale; - mansioni corrispondenti alla qualifica di assunzione; - durata del periodo di prova; - sede di destinazione dell’attività lavorativa; -Termine finale in caso di rapporto a tempo determinato. Il contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro è regolato dalla disciplina del contratto collettivo vigente anche per le cause che costituiscono le condizioni risolutive del contratto, senza obbligo di preavviso, per l’annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto.

Privatizzazione la privatizzazione del pubblico impiego veniva realizzata attraverso l’assoggettamento di questo alla normativa

Privatizzazione la privatizzazione del pubblico impiego veniva realizzata attraverso l’assoggettamento di questo alla normativa di diritto comune contestuale contrattualizzazione del rapporto individuale di lavoro e ridefinizione del ruolo della contrattazione collettiva e razionalizzazione del sistema di accesso. devoluzione della cognizione delle controversie al giudice del lavoro, Conseguenze della privatizzazione : il riconoscimento di maggiore autonomia, conseguente responsabilità, per la dirigenza pubblica. valorizzazione della mobilità verticale ed orizzontale

. In questo mutato quadro normativo le disposizioni previste specificatamente per il personale delle

. In questo mutato quadro normativo le disposizioni previste specificatamente per il personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie dalla L. 1196/60 restano in vigore solo in quanto compatibili con la nuova disciplina.

Contrattazione collettiva Il processo di privatizzazione del rapporto del lavoro iniziato con il D.

Contrattazione collettiva Il processo di privatizzazione del rapporto del lavoro iniziato con il D. lvo 29/93 aveva subito una forte accelerazione con la legge 59/97 e con i successivi decreti delegati riconducendo alla disciplina negoziale ( CONTRATTAZIONE, ex art. 2 c 3 D. lvo 165/01 ) tutti gli istituti del rapporto di lavoro demandati a tale fonte al fine di qualificare l’offerta dei servizi attraverso la piena valorizzazione delle risorse. Le trattative sono svolte dalla Agenzia per la rappresentanza Negoziale delle PP. AA (ARAN) per la parte pubblica, e le OO. SS. Individuate secondo i criteri di cui all’art. 47 bis D. Lvo 29/93 per la parte sindacale

contratti collettivi In sede di prima applicazione della vigente normativa il 17 maggio 1995

contratti collettivi In sede di prima applicazione della vigente normativa il 17 maggio 1995 è entrato in vigore il CCNL con validità quadriennale ( 1994 -1997) per la parte normativa e biennale per quella economica. Nel CCNL del 1995, oltre alla regolamentazione del rapporto di lavoro nei suoi vari aspetti di rilevante interesse è la parte relativa, per quanto ci interessa, al funzionamento dei servizi essenziali in caso di sciopero. Il secondo contratto collettivo ( 1998 -2001) è del 6 febbraio 1999, completato dalle contrattazioni integrative a livello delle singole amministrazioni, ha tra i punti qualificanti: l’introduzione di un nuovo sistema di classificazione del personale, la regolamentazione del rapporto di lavoro, la mobilità e la formazione del personale. il CCNL 2002 -2005 ha tra i punti più qualificati : le procedure di conciliazione e arbitrato, il codice di comportamento dei dipendenti delle P. A. , lo schema di Codice di condotta da adottare nella lotta contro le molestie sessuali Con il CCNL 2006 -2009 si ha un nuovo sistema di classificazione del personale nel quadro degli obiettivi di ammodernamento della P. A. ( art. 5 CCNL 2006 -2009)

Malgrado nelle già richiamate Premesse al CCNL integrativo del 16. 2. 1999 leggiamo come

Malgrado nelle già richiamate Premesse al CCNL integrativo del 16. 2. 1999 leggiamo come “… dall’insieme dei CCNL della stagione contrattuale 1994 – 1997 e quella del 1998 -2001 emerge un quadro della pubblica amministrazione completamente rinnovato per quanto attiene la politica del personale e proiettato verso la più ampia valorizzazione del personale e mediante una pluralità di meccanismi premianti basati sul merito…” poco nella realtà dei fatti risultava fatto specie in materia premiante, . aspetti negativi erano le resistenze ai cambiamenti, l’atteggiamento , l’adesione psicologica, dei soggetti che operano, ai vari livelli, all’interno della pubblica amministrazione. Certo non mancavano le giustificazioni quali ad esempio l’incalzare di una copiosa produzione legislativa non sempre coordinata , le vischiosità e le incertezze nella realizzazione del decentramento specie riguardo al trasferimento delle necessarie risorse, l’esigenza di una certa gradualità di assorbimento delle innovazioni e, non da ultimo, la disponibilità di risorse da investire nella riorganizzazione.

Decreto Legislativo 27 ottobre 2009 n 150 attuazione della legge 4 marzo 2009 n

Decreto Legislativo 27 ottobre 2009 n 150 attuazione della legge 4 marzo 2009 n 15 in materia di attuazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza della pubbliche amministrazioni ( Gazzetta Ufficiale n 254 del 31 ottobre 2009 Testo in vigore dal 15 novembre 2009 Introduzione di sistemi interni ed esterni di valutazione del personale e delle strutture finalizzati ad assicurare l’offerta di servizi conformi agli standard internazionali di qualità Il decreto legislativo 150/09 traduce in norme giuridiche vincolanti i principi contenuti nella legge delega 4 marzo 2009 n 15 che ha imposto una profonda revisione di tutti gli aspetti della disciplina del lavoro presso la pubblica amministrazione La legge 15/09 prevedeva la delega al governo per Garanzia della trasparenza dell’organizzazione del lavoro nelle pubbliche amministrazioni e dei relativi sistemi retributivi Valorizzazione del merito e conseguente riconoscimento di meccanismi premiali per singoli dipendenti sulla base dei risultati conseguiti dalle relativi strutture amministrative

riforma del pubblico impiego Con il decreto legislativo n 150/09 si è tornati ad

riforma del pubblico impiego Con il decreto legislativo n 150/09 si è tornati ad un modello fortemente dirigista e centralista rimettendo nelle mani del Governo il potere di unilateralmente incidere sul rapporto di lavoro si ritorna dalla contrattazione alla rilegificazione (inversione di tendenza)

La legge delega 4 marzo 2009, n. 15, ed il decreto legislativo 27 ottobre

La legge delega 4 marzo 2009, n. 15, ed il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, che attua la predetta legge, ridefiniscono il ruolo della contrattazione collettiva, nazionale ed integrativa in relazione a molteplici profili attinenti alla competenza della fonte negoziale anche nel rapporto con la legge, ai controlli, intervenendo anche in merito al procedimento, ai soggetti di parte pubblica ed alle regole per la provvista delle risorse finanziarie. Si tratta di disposizioni legislative che, sebbene non apportino modifiche in ordine alla qualificazione del rapporto di lavoro, che rimane disciplinato prevalentemente dalle norme civilistiche (salve le deroghe stabilite dallo stesso decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165), tuttavia modificano incisivamente le regole della contrattazione collettiva.

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Dipartimento della Funzione pubblica CIRCOLARE n. 7 del 13

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Dipartimento della Funzione pubblica CIRCOLARE n. 7 del 13 maggio 2010 CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA. INDIRIZZI APPLICATIVI DEL DECRETO LEGISLATIVO 27 OTTOBRE 2009, N. 150. Registrata alla Corte dei conti il 7 giugno 2010 Ministeri istituzionali - Presidenza Consiglio dei Ministro Catalogo n. 6, foglio n. 287 Pubblicata sulla G. U. S. G. n. 163 del 15/7/2010

Restano esclusi i lavoratori della Pubblica Amministrazione in regime di diritto pubblico: • Magistrati

Restano esclusi i lavoratori della Pubblica Amministrazione in regime di diritto pubblico: • Magistrati ordinari, amministrativi e contabili • Avvocati dello Stato • Personale militare e Polizia di Stato • Personale della carriera diplomatica e prefettizia • Corpo nazionale dei vigili del fuoco • Dirigenti penitenziari • Docenti universitari

riforma del pubblico impiego alla luce del decreto legislativo 150/09 Come precedentemente detto con

riforma del pubblico impiego alla luce del decreto legislativo 150/09 Come precedentemente detto con il decreto legislativo n 150/09 si è tornati ad un modello fortemente dirigista e centralista rimettendo nelle mani del Governo il potere di unilateralmente incidere sul rapporto di lavoro. Aspetto già avviato con precedenti interventi normativi ( si pensi alle norme varate con il fenomeno dell’assenteismo Legge 133/08 con le relative circolari “brunetta”)

Persistenza eccessivo divario tra lavoro pubblico e privato. Presa d’atto della modestia degli apporti

Persistenza eccessivo divario tra lavoro pubblico e privato. Presa d’atto della modestia degli apporti forniti dalla contrattazione sindacale MOTIVAZIONI ALLA BASE INTERVENTO NORMATIVO Dlvo 150/09 Superamento dell’appiattimento delle retribuzioni Necessità di differenziare le responsabilità e le Valutazioni

Con la riforma vengono “restaurate”: la supremazia del legislatore sulle parti sociali; la supremazia

Con la riforma vengono “restaurate”: la supremazia del legislatore sulle parti sociali; la supremazia della legge sul contratto collettivo; la supremazia degli atti amministrativi sugli strumenti negoziali. Si supera la logica della concertazione e sembra allontanarsi la convergenza degli assetti regolativi del lavoro pubblico a quelli del lavoro privato, in particolare nel sistema della relazioni sindacali

La struttura della riforma Può essere scomposta in due parti: La prima contiene una

La struttura della riforma Può essere scomposta in due parti: La prima contiene una disciplina autonoma delle valutazioni e del merito la seconda detta vari interventi di modifica e integrazione del d. lgs. n. 165/2001

PRINCIPI GENERALI Art. 1. Oggetto e finalità In attuazione degli articoli da 2 a

PRINCIPI GENERALI Art. 1. Oggetto e finalità In attuazione degli articoli da 2 a 7 della legge 4 marzo 2009, n. 15, le disposizioni del presente decreto recano una riforma organica della disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche. . . . . intervenendo in particolare in materia di contrattazione collettiva, di valutazione delle strutture e del personale delle amministrazioni pubbliche, di valorizzazione del merito, di promozione delle pari opportunità, di dirigenza pubblica e di responsabilità disciplinare. . . . . recano altresì norme di raccordo per armonizzare con la nuova disciplina i procedimenti negoziali, di contrattazione e di concertazione. . . .

garanzia della trasparenza dell’organizzazione del lavoro nelle p. a. e dei relativi sistemi retributivi;

garanzia della trasparenza dell’organizzazione del lavoro nelle p. a. e dei relativi sistemi retributivi; valorizzazione del merito e riconoscimento di meccanismi premiali per i singoli sulla base dei risultati; I principi guida della riforma introduzione di sistemi interni ed esterni di valutazione del personale e delle strutture, finalizzati ad assicurare un’offerta di servizi conformi a standard di qualità; affermazione del principio di concorsualità (per accessi e progressioni); previsione dell’obbligo di permanenza di almeno un quinquennio nella sede della prima destinazione, anche per i vincitori del procedure di progressione verticale, considerando titolo preferenziale nelle predette procedure la permanenza nelle sedi carenti di organico

la supremazia della legge sul contratto collettivo la supremazia del legislatore sulle parti sociali

la supremazia della legge sul contratto collettivo la supremazia del legislatore sulle parti sociali Con la riforma vengono “restaurate” la supremazia degli atti amministrativi sugli strumenti negoziali. Si supera la logica della concertazione e sembra allontanarsi la convergenza degli assetti regolativi del lavoro pubblico a quelli del lavoro privato, in particolare nel sistema della relazioni sindacali

Le disposizioni del decreto legislativo 27 ottobre 2009 n 150 assicurano una migliore organizzazione

Le disposizioni del decreto legislativo 27 ottobre 2009 n 150 assicurano una migliore organizzazione del lavoro , il rispetto degli ambiti riservati rispettivamente alla legge e alla contrattazione collettiva, elevati standard qualitativi ed economici delle funzioni e dei servizi la selettività e la concorsualità nelle progressioni di carriera l'incentivazione della qualità della prestazione lavorativa il riconoscimento di meriti e demeriti la selettività e la valorizzazione delle capacità e dei risultati ai fini degli incarichi dirigenziali l'incremento dell'efficienza del lavoro pubblico ed il contrasto alla scarsa produttività e all'assenteismo la trasparenza dell'operato delle amministrazioni pubbliche anche a garanzia della legalità. ===

La prima parte della riforma (artt. 2 -16 d. lgs. n. 150/09) si concentra

La prima parte della riforma (artt. 2 -16 d. lgs. n. 150/09) si concentra sulla “misurazione, valutazione e trasparenza della performance ” Andamento dell’attività amministrativa in termini di raggiungimento degli obiettivi politici (efficienza, produttività ecc) Performance ( sinonimo di prestazione o risultato) Il termine è assente nella legge delega sta ad indicare Il raggiungimento di risultati oggettivamente misurabili la percezione da parte di tutti i destinatari dei risultati ottenuti la contrattazione collettiva destina al trattamento economico accessorio collegato alla performance individuale una quota prevalente del trattamento accessorio complessivo comunque denominato (articolo 40, comma 3 -bis, del d. lgs. n. 165 del 2001, come novellato dall’articolo 54 del d. lgs. n. 150 del 2009 ed articolo 19, comma 6, di quest’ultimo decreto).

CRITERI PER LA DIFFERENZIAZIONE DELLE VALUTAZIONI (art. 19) In ogni graduatoria il personale è

CRITERI PER LA DIFFERENZIAZIONE DELLE VALUTAZIONI (art. 19) In ogni graduatoria il personale è distribuito in diverse fasce in modo che: NESSUN COMPENSO 50 % delle risorse del fondo destinato all’incentivo individuale

La contrattazione integrativa: può, derogare fino al 5% in aumento o diminuzione il 25%

La contrattazione integrativa: può, derogare fino al 5% in aumento o diminuzione il 25% della fascia alta. A questa variazione corrisponde conseguentemente la variazione delle percentuali di personale della fascia intermedia e/o bassa può, fermo restando il 50% delle risorse da attribuire alla fascia alta, prevedere una diversa percentuale di personale ed una diversa distribuzione delle risorse da inserire nella fascia intermedia e bassa.

Definizione e assegnazione obiettivi Collegamento tra obiettivi e allocazione risorse Ciclo della performance Monitoraggio

Definizione e assegnazione obiettivi Collegamento tra obiettivi e allocazione risorse Ciclo della performance Monitoraggio in corso di esercizio e attivazione interventi correttivi Misurazione e valutazione delle performance organizzativa e personale Utilizzo sistemi premianti rendicontazione Le pubbliche amministrazioni per la programmazione delle performance redigono annualmente: a) Entro il 31 gennaio il documento programmatico triennale c. d. “piano della performance” b) Entro il 30 giugno il documento c. d. “relazione sulla performance” (consuntivo risultati anno precedente) wwww

Rivolta all’esterno della P. A. al cittadino: -per realizzare l’efficienza ed il soddisfacimento dell’interesse

Rivolta all’esterno della P. A. al cittadino: -per realizzare l’efficienza ed il soddisfacimento dell’interesse del cittadino ad avere una P. A. che funzioni Gli istituti della performance e della premialità hanno una duplice finalità Rivolta all’interno della P. A. ai dipendenti: - per la crescita delle competenze professionali attraverso la valorizzazione del merito e l’erogazione dei premi per risultati perseguiti dai singoli e dalle unità organizzative

l’art. 1 della legge n 15/09 modificando l’articolo 2 del dlvo 165/01 ha di

l’art. 1 della legge n 15/09 modificando l’articolo 2 del dlvo 165/01 ha di fatto abrogato la preesitente delegificazione e la primazia della contrattazione collettiva INVERTENDO IL RAPPORTO ESISTENTE TRA LEGGE E CONTRATTO COLLETTIVO Prima la disciplina prevista da leggi sui rapporti di lavoro poteva essere derogata dai contratti collettivi, salvo che fosse espressamente prevista la sua inderogabilità Il principio introdotto è esattamente il contrario: È la norma legislativa a regolamentare principalmente il rapporto di lavoro e le disposizioni normative non possono essere derogate dalla contrattazione collettiva salvo che la legge espressamente non lo preveda Si ha in sintesi una forte discontinuità con la scelta di contrattualizzazione, cioè con la valorizzazione del ruolo e del rilievo dei contratti collettivi: non a caso la pubblicistica ha coniato il termine di “ripubblicizzazione”, per sottolineare il peso più rilevante che assumono la legge e, nella sua attuazione, i regolamenti e le prerogative dei dirigenti in particolare rispetto al peso “calante” dei contratti.

l’art. 36 della legge n 15/09 modificando l’articolo 9 del dlvo 165/01 ha completamente

l’art. 36 della legge n 15/09 modificando l’articolo 9 del dlvo 165/01 ha completamente modificato sia a livello nazionale che decentrato il sistema delle relazioni sindacali Valorizzata l’autonomia delle Amministrazioni e quella dei dirigenti Ridimensiona fortemente il ruolo del sindacato Attraverso una radicale revisione delle materie oggetto di contrattazione collettiva e decentrata Viene ad esempio esclusa la partecipazione sindacale negli aspetti che riguardano l’organizzazione del lavoro anche se rimane vigente per la parte pubblica il dovere di informazione

Articolo 34 L 150/09 Art. 34. Modifica all'articolo 5 del decreto legislativo 30 marzo

Articolo 34 L 150/09 Art. 34. Modifica all'articolo 5 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 All'articolo 5 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni: il comma 2 e' sostituito dal seguente: « 2. Nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui all'articolo 2, comma 1, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, fatta salva la sola informazione ai sindacati, ove prevista nei contratti di cui all'articolo 9. Rientrano, in particolare, nell'esercizio dei poteri dirigenziali le misure inerenti la gestione delle risorse umane nel rispetto del principio di pari opportunità, nonche' la direzione, l'organizzazione del lavoro nell'ambito degli uffici. » ;

GESTIONE DELLE RISORSE UMANE DIREZIONE E ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO VALUTAZIONE DEL PERSONALE : -Ai

GESTIONE DELLE RISORSE UMANE DIREZIONE E ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO VALUTAZIONE DEL PERSONALE : -Ai fini retributivi per la produttività delle prestazioni -Ai fini della progressione professionale MATERIE DI COMPETENZE DIRIGENZIALE ESCLUSE DALLA CONTRATTAZIONE POTERE DISCIPLINARE (artt. 5, 16, 17 dlvo 165/01 come mod. dlvo 150/09) INDIVIDUAZIONE DELLE COMPETENZE E DELLE PROFESSIONALITA’ NECESSARIE ALLO SVOLGIMENTO DEI COMPITI DELL’UFFICIO MOBILITA’ ALL’INTERNO DEGLI UFFICI

DIRIGENZA FUNZIONI DEI DIRIGENTI DI UFFICI DIRIGENZIALI GENERALI FUNZIONI DEI DIRIGENTI

DIRIGENZA FUNZIONI DEI DIRIGENTI DI UFFICI DIRIGENZIALI GENERALI FUNZIONI DEI DIRIGENTI

RIFORMA DISCIPLINARE Modifica Responsabilità dirigenti xxxx Nuove sanzioni xxxxxx

RIFORMA DISCIPLINARE Modifica Responsabilità dirigenti xxxx Nuove sanzioni xxxxxx

Con la nuova normativa in materia di pubblico impiego ai contratti che si andranno

Con la nuova normativa in materia di pubblico impiego ai contratti che si andranno a rinnovare è affidato il compito di tradurre i principi del decreto in nuove norme contrattuali

ENTRO IL 31 DICEMBRE 2010 I CONTRATTI INTEGRATIVI VIGENTI VANNO ADEGUATI ALLA NUOVA RIPARTIZIONE

ENTRO IL 31 DICEMBRE 2010 I CONTRATTI INTEGRATIVI VIGENTI VANNO ADEGUATI ALLA NUOVA RIPARTIZIONE TRA LEGGE E CONTRATTO INTEGRANDO GLI STESSI CONTRATTI CON LE NUOVE DISPOSIZIONI RIGUARDO MERITI E PREMI. IN CASO DI MANCATO ADEGUAMENTO I CONTATTI COLLETTIVI CESSANO LA LORO EFFICACIA DAL 1° GENNAIO 2011 E NON SONO ULTERIORMANTE APPLICABILI ( punti 1 e 2 art 65 dlvo 150/09)

AL FINE DI ASSICURARE LA CONTINUITA’ E IL MIGLIORE SVOLGIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA, QUALORA

AL FINE DI ASSICURARE LA CONTINUITA’ E IL MIGLIORE SVOLGIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA, QUALORA NON SI RAGGIUNGA L’ACCORDO PER LA STIPULAZIONE DI UN CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO, L’AMMINISTRAZIONE INTERESSATA PUO’ PROVVEDERE, IN VIA PROVVISORIA, SULLE MATERIE OGGETTO DEL MANCATO ACCORDO, FINO ALLA SUCCESSIVA SOTOSCRIZIONE ( art. 40, punto 3 ter, dlvo 150/09)

Le sanzioni relative alla contrattazione integrativa sono definite dall’articolo 40, comma 3 - quinquies,

Le sanzioni relative alla contrattazione integrativa sono definite dall’articolo 40, comma 3 - quinquies, del d. lgs. n. 165 del 2001, come modificato dall’articolo 54 del d. lgs. n. 150 del 2009. Detta disposizione prevede che nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge , le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite di diritto ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile. Il particolare meccanismo di etero-integrazione contrattuale si applica, quindi, anche ai contratti integrativi nei casi in cui gli stessi deroghino a disposizioni di legge, a disposizioni del d. lgs. n. 165 del 2001, a disposizioni del contratto nazionale ovvero nei casi i cui i contratti integrativi disciplinino materie non espressamente devolute a tale livello negoziale.

In particolare, la contrattazione integrativa viene finalizzata dalla legge (a pena di nullità) al

In particolare, la contrattazione integrativa viene finalizzata dalla legge (a pena di nullità) al conseguimento di risultati ed obiettivi e sarà finanziata in modo diseguale in relazione al raggiungimento delle performance programmate. Sono inoltre potenziati i controlli e le forme di trasparenza nonché le sanzioni in caso di stipulazione di contratti integrativi illegittimi per violazione dei vincoli derivanti dai contratti nazionali ovvero dalla legge.

Il nuovo articolo 40, comma 3 -bis, del d. lgs. n. 165 del 2001,

Il nuovo articolo 40, comma 3 -bis, del d. lgs. n. 165 del 2001, come modificato dall’articolo 54 del d. lgs. n. 150 del 2009, ribadisce innanzitutto il carattere di “doverosità” della contrattazione integrativa, ma anche la sua “fisiologica” finalizzazione all’obiettivo del conseguimento di “adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici”.

Entrata in vigore il decreto legislativo n. 150 del 2009 prevede un sistema graduale

Entrata in vigore il decreto legislativo n. 150 del 2009 prevede un sistema graduale di applicazione delle disposizioni in materia di contrattazione integrativa E’ l’articolo 65 del d. lgs. n. 150 del 2009 che porta a tali conclusioni, in quanto stabilisce, che i contratti integrativi vigenti dovranno essere adeguati ad alcune delle nuove disposizioni entro i termini ivi previsti In particolare, dalla lettura delle norme si evince che alcune disposizioni sono di diretta ed immediata applicazione, per altre è previsto un “adeguamento” entro termini prefissati, per altre ancora è necessario attendere la stipulazione dei nuovi contratti collettivi nazionali Ragionando per converso, tutte le altre disposizioni in materia, non menzionate cioè dal comma 1 dell’articolo 65 del decreto citato, devono intendersi applicabili dall’entrata in vigore del medesimo, purché non vincolate alla stipulazione di clausole di competenza della nuova contrattazione nazionale Nello specifico, il comma 1 prevede l’adeguamento dei contratti integrativi alle disposizioni relative alla definizione degli ambiti riservati, rispettivamente, alla contrattazione ed alla legge, nonché a quelle del Titolo III del nuovo decreto (Merito e Premi).

 • il Dipartimento della Funzione Pubblica con circolare n. 7 del 13. 5.

• il Dipartimento della Funzione Pubblica con circolare n. 7 del 13. 5. 2010 (Contrattazione Integrativa - Indirizzi Applicativi del d. lgs. 27. 10. 2009 n. 150) ha inequivocabilmente ribadito l’immediata applicazione delle innovazioni apportate dalla Riforma Brunetta con riferimento alla ripartizione delle competenze tra legge e contrattazione nazionale e sui poteri dirigenziali riguardanti l’organizzazione del lavoro negli uffici e la gestione delle risorse umane • Quest’ultime sono escluse dalla contrattazione collettiva e “riservate” alla legge. • Per il Dipartimento, il nuovo quadro delle relazioni sindacali risulta ormai in vigore e la legge non consente deroghe. In sostanza, il Dipartimento ha affermato che, con l’entrata in vigore del d. lgs. n. 150/09 diverse materie sono state tolte dal tavolo di concertazione con le OO. SS. per essere affidate esclusivamente alla competenza decisionale dei dirigenti. • Per queste disposizioni non essendo previsto dalla legge un termine di adeguamento, operano dal 15 novembre 2009 data di entrata in vigore del d. lgs. n. 150/09

Altre norme del d. lgs. n. 150 del 2009 non risultano invece applicabili se

Altre norme del d. lgs. n. 150 del 2009 non risultano invece applicabili se non a partire dalla stipulazione dei contratti collettivi relativi al periodo contrattuale 2010 -2012, in quanto ne presuppongono l’entrata in vigore. È questo il caso: - della norma che impone di destinare alla produttività individuale la quota prevalente della retribuzione accessoria, la quale presuppone un intervento sulla struttura della retribuzione che può essere attuata solo con i successivi contratti collettivi (comma 3 -bis dell’art 40 del d. lgs. n. 165 del 2001, nuovo testo); - delle disposizioni relative al trattamento accessorio dei dirigenti collegato ai risultati di cui all’articolo 24 del d. lgs. n. 165 del 2001, come modificato dall’articolo 45 del d. lgs. n. 150 del 2009; - del bonus annuale delle eccellenze e del premio annuale per l’innovazione, che richiedono comunque l’intervento del contratto nazionale per la determinazione dell’ammontare (articoli 21 e 22 del d. lgs. n. 150 del 2009); Analogamente, l’applicazione delle disposizioni che prevedono la possibilità di distribuire le risorse della contrattazione decentrata sulla base della “graduatoria di performance” di cui all’articolo 40, comma 3 -quater, è direttamente collegata alla stipulazione dei nuovi contratti nazionali per il periodo 2010 -2012, la quale dovrà definire le modalità di ripartizione delle stesse tra i diversi livelli di merito delle amministrazioni.

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI GIUDIZIARI

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI GIUDIZIARI

STRUTTURA ORGANIZZATIVA CENTRALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA D. P. R. 6 marzo 2001 n

STRUTTURA ORGANIZZATIVA CENTRALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA D. P. R. 6 marzo 2001 n 55 Dipartimento per gli Affari di Giustizia -Direzione Generale della Giustizia Civile -Direzione Generale della Giustizia minorile - direzione Generale del contenzioso e dei diritti umani Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del personale e dei servizi -Direzione Generale del personale e della formazione - Direzione Generale delle risorse materiali, dei beni e dei servizi - Direzione Generale del Bilancio e della contabilità - Direzione Generale magistrati - Direzione Generale di statistica - Ufficio speciale per la gestione e la manutenzione del complesso giudiziario della città di Napoli - Direzione generale dei sistemi informativi automatizzati Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria -Direzione Generale del personale e della formazione -Direzione Generale delle risorse materiali, dei beni e dei servizi -Direzione Generale per il bilancio e della contabilità -Direzione Generale dei detenuti e del trattamento -Direzione Generale dell’esecuzione penale esterna Dipartimento per la Giustizia minorile -Direzione Generale del personale e della formazione -Direzione Generale delle risorse materiali, dei beni e dei servizi -Direzione Generale per l’attuazione dei provvedimenti giudiziari

STRUTTURA ORGANIZZATIVA PERIFERICA DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DIREZIONI GENERALI REGIONALI E INTERREGIONALI -Tabella A,

STRUTTURA ORGANIZZATIVA PERIFERICA DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DIREZIONI GENERALI REGIONALI E INTERREGIONALI -Tabella A, articolo 6 decreto legislativo 240/06 Art. 6 dlvo 240/06 CORTE DI CASSAZIONE UFFICI GIUDICANTI UFFICI REQUIRENTI -Sezione Unica - Sezioni civili - Sezioni Penali - Sezione lavoro e previdenza -Corte di Appello -Tribunale per i minorenni -Tribunale di sorveglianza -Uffici del Giudice di Pace -Procura Generale -Procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni

ORGANIGRAMMA MINISTERO DELLA GIUSTIZIA MINISTRO SEGRETERIA SERV. CONTROLLO INTERNO COMMISSIONE VALUTAZIONE DIRIGENTI CONSIGLIO DI

ORGANIGRAMMA MINISTERO DELLA GIUSTIZIA MINISTRO SEGRETERIA SERV. CONTROLLO INTERNO COMMISSIONE VALUTAZIONE DIRIGENTI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SEGRETERIA UFF. COORD. ATTIVITA’ INTERNAZIONALE GABINETTO UFF. LEGISLATIVO ISPETTORATO GENERALE UFF. STAMPA ED INFORMAZIONE SOTTOSEGRETARI SEGRETERIE DIPARTIMENTO DELL’ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI UFFICIO CAPO DIPARTIMENTO AFFARI DI GIUSTIZIA UFFICIO CAPO DIPARTIMENTO • CIRCOSCRIZIONI GIUDIZIARIE PIANTE ORGANICHE • CONTENZIOSO RAPPORTI DI LAVORO DIR. GEN. PERSONALE E FORMAZIONE DIR. GEN. GIUSTIZIA CIVILE PIANTE ORGANICHE DIR. GEN. BILANCIO E CONTABILITA’ DIR. GEN. RISORSE MATERIALI BENI E SERVIZI DIR. GEN. MAGISTRATI • CONTENZIOSO RAPPORTI DI DIR. GEN. CONTENZIOSO E DIRITTI UMANI DIREZIONE GENERALE GIUSTIZIA PENALE DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA UFFICIO CAPO DIPARTIMENTO • CIRCOSCRIZIONI GIUDIZIARIE PIANTE ORGANICHE • CONTENZIOSO RAPPORTI DI LAVORO DIR. GEN. PERSONALE E FORMAZIONE DIR. GEN. BILANCIO E CONTABILITA’ DIR. GEN. STATISTICA DIREZIONE GENERALE DEI SISTEMI INFORMATIVI AUTOMATIZZATI UFFICIO CAPO DIPARTIMENTO • CIRCOSCRIZIONI GIUDIZIARIE PIANTE ORGANICHE • CONTENZIOSO RAPPORTI DI LAVORO DIR. GEN. RISORSE MATERIALI DIR. GEN. BENI E SERVIZI FORMAZIONE DIREZIONE GENERALE DETENUTI E TRATTAMENTO UFFICIO SPECIALE NAPOLI DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE PERSONALE E DIR. GEN. RISORSE MATERIALI BENI E SERVIZI DIREZIONE GENERALE PER L’ATTUAZIONE DEI PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI DIREZIONE GENERALE ESECUZIONE PENALE ESTERNA CONFERENZA CAPI DIPARTIMENTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE

UFFICI GIUDIZIARI CORTE DI CASSAZIONE 1 CORTI DI APPELLO 29 SEZIONI DISTACCATE DI CORTI

UFFICI GIUDIZIARI CORTE DI CASSAZIONE 1 CORTI DI APPELLO 29 SEZIONI DISTACCATE DI CORTI DI APPELLO 3 TRIBUNALI ORDINARI 167 SEZIONI DISTACCATE DI TRIBUNALI 216 TRIBUNALI PER I MINORENNI 29 TRIBUNALI DI SORVEGLIANZA 29 UFFICI DI SORVEGLIANZA 58 TRIBUNALE SUPERIORE ACQUE PUBBLICHE 1 TRIBUNALI REGIONALI ACQUE PUBBLICHE 8 GIUDICI DI PACE 846 UNEP 385 COMMISSARIATI AGLI USI CIVICI 14

UFFICI GIUDIZIARI PROCURE GENERALI PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE 1 PROCURE GENERALI PRESSO LE

UFFICI GIUDIZIARI PROCURE GENERALI PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE 1 PROCURE GENERALI PRESSO LE CORTI DI APPELLO 29 PROCURE REPUBBLICA PRESSO TRIBUNALI 167 PROCURE REPUBBLICA PRESSO TRIBUNALI PER I MINORENNI 29

Negli uffici giudiziari le disposizioni di cui al D. lvo 150/09 si intrecciano a

Negli uffici giudiziari le disposizioni di cui al D. lvo 150/09 si intrecciano a quelle del d. lgs. n. 240/06 (individuazione delle competenze dei magistrati capi e dei dirigenti amministrativi degli uffici giudiziari) e in particolare con l’art. 4 che si occupa del modello di organizzazione degli uffici, in una logica di collaborazione tra il magistrato capo e il dirigente amministrativo

IL POTERE DI SUPREMAZIA GERARCHICA E’ QUEL POTERE CHE L’ORGANO SUPERIORE ESERCITA NEI CONFRONTI

IL POTERE DI SUPREMAZIA GERARCHICA E’ QUEL POTERE CHE L’ORGANO SUPERIORE ESERCITA NEI CONFRONTI DELL’ORGANO INFERIORE AL FINE: DI RENDERE PIU’ EFFICIENTE UN DETERMINATO SERVIZIO O DI ASSICURARE L’UNITA’ DI INDIRIZZO SU UNA DETERMINATA MATERIA IL RAPPORTO DI GERARCHIA PUO’ SUSSISTERE SOLO TRA ORGANI INDIVIDUALI DELLA STESSA AMMINISTRAZIONE

NORME INTERNE E GLI ORDINI DI SERVIZIO Accanto alle norme giuridiche vincolano la generalità

NORME INTERNE E GLI ORDINI DI SERVIZIO Accanto alle norme giuridiche vincolano la generalità dei cittadini vi è una categoria di norme interne che sono obbligatorie soltanto per talune persone appartenenti a determinati uffici ed istituti. Queste norme sono: • i regolamenti interni; • gli ordini di servizio; • le circolari; • le note e le istruzioni I sopra elencati c. d. atti normativi interni vengono emanati dagli organi amministrativi dello Stato e degli Enti Pubblici in forza o del loro potere di autorganizzazione o del loro potere di supremazia gerarchica

Con tali norme gli organi competenti possono stabilire le modalità per svolgere determinate operazioni,

Con tali norme gli organi competenti possono stabilire le modalità per svolgere determinate operazioni, impartire direttive, dare ordini, interpretare norme di legge o regolamenti per la loro attuazione pratica

L’EFFICACIA DELLE NORME INTERNE può essere di due tipi: COGENTE NON COGENTE

L’EFFICACIA DELLE NORME INTERNE può essere di due tipi: COGENTE NON COGENTE

hanno efficacia cogente gli ordini in quanto importano un dovere di condotta assoluto ed

hanno efficacia cogente gli ordini in quanto importano un dovere di condotta assoluto ed inderogabile hanno efficacia non cogente, invece, le direttive che pur essendo obbligatorie lasciano un certo margine di discrezionalità l’inosservanza delle norme interne può comportare la responsabilità del destinatario sia verso la P. A. sia verso i terzi per i danni a questi prodotti e può essere rilevante anche agli effetti penali ed amministrativi. Infatti l’inosservanza delle norme interne non raramente costituisce anche illecito penale o comporta l’invalidità di un atto amministrativo per eccesso di potere www

LA DIRIGENZA NEGLI UFFICI GIUDIZIARI

LA DIRIGENZA NEGLI UFFICI GIUDIZIARI

DIREZIONE DEGLI UFFICI GIUDIZIARI la c. d. DOPPIA DIRIGENZA prima dell’entrata in vigore del

DIREZIONE DEGLI UFFICI GIUDIZIARI la c. d. DOPPIA DIRIGENZA prima dell’entrata in vigore del decreto legislativo 25 luglio 2006 n 240 la normativa di riferimento relativa alla direzione degli uffici giudiziari era la seguente: • artt. 101 e 102 legge 1196/1960 • art. 37 del D. P. R. 748/1972 • decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29 • Circolare del Ministero della Giustizia - Dir. Gen. Org. AA. GG, Uffici II e III dell’ 8 giugno 1995 prot. n. 294/5424/5

Doppia dirigenza Magistrato Capo dell’Ufficio Dirigente Amministrativo xxxx

Doppia dirigenza Magistrato Capo dell’Ufficio Dirigente Amministrativo xxxx

normativa di riferimento : Testo Unico Pubblico Impiego n. 3/1957 Legge 1196/60 ( Ordinamento

normativa di riferimento : Testo Unico Pubblico Impiego n. 3/1957 Legge 1196/60 ( Ordinamento delle Cancellerie) D. P. R. n 1077/70, n 274/71 e n 319/72 ( carriera dei Cancellieri da speciale ad ordinaria ) Legge Delega 28 ottobre 1970 n 775 D. P. R. 30 giugno 1972 n. 748 ( Questa è la normativa che segna la data formale di nascita della Dirigenza Pubblica importante l’ art. 37: Incarichi di Funzioni Dirigenziali ai Magistrato Ordinari “ Restano ferme le speciali disposizioni che consentono l’applicazione di magistrati ordinari a funzioni di dirigenze amministrative presso il Ministero della Giustizia. Nulla è altresì innovato alle disposizioni che attribuiscono la dirigenza degli organi ed uffici giudiziari ai magistrati) Legge 11 luglio 1980 n 312 Legge 10 luglio 1984 n 301 ( Selezione Personale Dirigente- modalità : esterno concorso pubblico, interno corsoconcorso) D. P. R. 266/87 ( art. 20 i funzionari appartenenti alla IX qualifica funzionale sostituiscono il Dirigente in caso di assenza o impedimento e reggono l’Ufficio in attesa della destinazione del Dirigente titolare) D. M. 4 maggio 1988 ( delega alla dirigenza amministrativa di contrattazione a livello periferico) Legge 80/1998 D. Lgs 20 luglio 1989 n 273 ( partecipazione del Cancelliere Dirigente alle riunioni periodiche di monitoraggio sulla riforma del codice di rito) D. M 30 settembre 1989 n 334 reg. es. c. p. p. ( l’art. 1 “ il dirigente dell’Ufficio di Cancelleria e Segreteria con ordine di servizio ripartisce i compiti fra il personale in modo da assicurare la continuità ed efficacia del servizio”) Legge 241/1990 ( responsabile del procedimento) D. Lgs 29/1993 ( la normativa in questione pur avendo regolamentato i vari aspetti della direzione degli Uffici pubblici, non si è occupato direttamente degli Uffici Giudiziari lasciando intatte le controversie esistenti tra magistratura e dirigenza amministrativa dei singoli uffici) D. Lgs 470/93 e 546/93 D-Lgs 165/2001 D. Lgs 145/2002 Legge delega 25 luglio 2005 n. 150 Dlgs 25 luglio 2006 n. 240 Decreto 5 febbraio 2008

DIREZIONE DEGLI UFFICI INDIVIDUAZIONE delle competenze dei magistrati capi e dei dirigenti amministrativi degli

DIREZIONE DEGLI UFFICI INDIVIDUAZIONE delle competenze dei magistrati capi e dei dirigenti amministrativi degli uffici giudiziari Decreto Legislativo 24 luglio 2006 n. 240

Decreto Legislativo 24 luglio 2006 n. 240 ( G. U. n 175 del 29.

Decreto Legislativo 24 luglio 2006 n. 240 ( G. U. n 175 del 29. 7. 2006 Suppl. Ord. N. 173) Il decreto legislativo 240/96 è il meno conosciuto tra i provvedimenti di attuazione della riforma dell’ordinamento giudiziario. Con la normativa in oggetto viene riconosciuto il ruolo del Dirigente Amministrativo al quale viene attribuita: - la responsabilità della gestione del personale amministrativo - la responsabilità delle risorse finanziarie e strumentali attribuite all’ufficio - la competenza ad adottare i provvedimenti disciplinari previsti dall’art. 55, comma 4, terzo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n 165 - la competenza ad adottare atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, anche nel caso in cui comportino oneri di spesa, nei limiti individuati dal provvedimento di assegnazione delle risorse

il nuovo decreto legislativo sulle competenze dei capi degli uffici e dei dirigenti amministrativi

il nuovo decreto legislativo sulle competenze dei capi degli uffici e dei dirigenti amministrativi e sul decentramento si propone di migliorare il rendimento dell’organizzazione giudiziaria agendo su due fronti Viene riconosciuto il ruolo del dirigente amministrativo Procede ad un decentramento di competenze ministeriali verso nuovi organi: le direzioni regionali o interregionali

ENTRATA IN VIGORE 27 ottobre 2006 ( limitatamente ai primi quattro articoli)

ENTRATA IN VIGORE 27 ottobre 2006 ( limitatamente ai primi quattro articoli)

Altro aspetto importante del D, lvo 240/96 attiene al decentramento su base regionale di

Altro aspetto importante del D, lvo 240/96 attiene al decentramento su base regionale di talune competenze del Ministero della Giustizia ( parte al momento non ancora in vigore)

Art. 1. Titolarita' dell'ufficio giudiziario Sono attribuite al magistrato capo dell'ufficio giudiziario la titolarita'

Art. 1. Titolarita' dell'ufficio giudiziario Sono attribuite al magistrato capo dell'ufficio giudiziario la titolarita' e la rappresentanza dell'ufficio, nei rapporti con enti istituzionali e con i rappresentanti degli altri uffici giudiziari, nonche' la competenza ad adottare i procedimenti necessari per l'organizzazione dell'attivita' giudiziaria e, comunque, concernenti la gestione del personale di magistratura ed il suo stato giuridico.

Art. 2. Gestione delle risorse umane 1. Il dirigente amministrativo preposto all'ufficio giudiziario e‘

Art. 2. Gestione delle risorse umane 1. Il dirigente amministrativo preposto all'ufficio giudiziario e‘ responsabile della gestione del personale amministrativo, da attuare in coerenza con gli indirizzi del magistrato capo dell'ufficio e con il programma annuale delle attivita' di cui all'articolo 4. 2. Il dirigente di cui al comma 1 adotta i provvedimenti disciplinari previsti dall'articolo 55, comma 4, terzo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165

Art. 3. Gestione delle risorse finanziarie e strumentali 1. L'assegnazione delle risorse finanziarie e

Art. 3. Gestione delle risorse finanziarie e strumentali 1. L'assegnazione delle risorse finanziarie e strumentali al dirigente amministrativo preposto all'ufficio giudiziario per l'espletamento del suo mandato e' effettuata dal direttore generale regionale o interregionale territorialmente competente, ovvero dall'amministrazione centrale, secondo le rispettive competenze e secondo i criteri indicati dal Ministro, ai sensi degli articoli 4, comma 1, lettera c), 14, comma 1, lettera b), e 16, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 2. Il dirigente preposto all'ufficio giudiziario e' competente ad adottare atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, anche nel caso in cui comportino oneri di spesa, nei limiti individuati dal provvedimento di assegnazione delle risorse di cui al comma 1. 3. Il dirigente amministrativo di cui al comma 1 e' nominato funzionario delegato.

Art. 4. Programma delle attivita' annuali 1. Entro trenta giorni dalle determinazioni adottate, per

Art. 4. Programma delle attivita' annuali 1. Entro trenta giorni dalle determinazioni adottate, per quanto di rispettiva competenza, dal direttore regionale o interregionale di cui all'articolo 8, dal direttore tecnico di cui all'articolo 5, peri distretti di Roma, Milano, Napoli e Palermo, o dagli organi dell'amministrazione centrale, a seguito dell'emanazione della direttiva del Ministro della giustizia di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e, comunque, non oltre il 15 febbraio di ciascun anno, il magistrato capo dell'ufficio giudiziario ed il dirigente amministrativo ad esso preposto redigono, tenendo conto delle risorse disponibili ed indicando le priorità', il programma delle attivita' da svolgersi nel corso dell'anno. Il programma puo' essere modificato, durante l'anno, su concorde iniziativa del magistrato capo e del dirigente, per sopravvenute esigenze dell'ufficio giudiziario. 2. In caso di mancata predisposizione o esecuzione del programma di cui al comma 1, oppure di mancata adozione di modifiche divenute indispensabili per la funzionalita' dell'ufficio giudiziario, il Ministro della giustizia fissa un termine perentorio entro il quale il magistrato capo dell'ufficio giudiziario ed il dirigente amministrativo ad esso preposto debbono provvedere ad adottare gli atti o i provvedimenti necessari. Qualora l'inerzia permanga, il Ministro, per gli adempimenti urgenti, incarica il presidente della Corte di appello del distretto di appartenenza dell'ufficio giudiziario inerte ed il dirigente del relativo ufficio, o provvede direttamente in caso di inerzia delle Corti di appello e della Corte di cassazione.

Art. 5. Ufficio del direttore tecnico 1. Presso le Corti di appello da Roma,

Art. 5. Ufficio del direttore tecnico 1. Presso le Corti di appello da Roma, Milano, Napoli e Palermo e‘ costituito l'ufficio del direttore tecnico, di seguito denominato: «ufficio» , per l'organizzazione tecnica e la gestione dei servizi non aventi carattere giurisdizionale. 2. L'ufficio e' organo di livello dirigenziale generale, al quale sono preposti dirigenti ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 3. L'ufficio svolge, nel rispetto dei programmi e degli indirizzi definiti, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, dal direttore generale della Direzione generale regionale o interregionale nella cui circoscrizione e' ricompreso il distretto presso la cui Corte di appello e' costituito l'ufficio, per quanto di sua competenza, compiti di gestione e controllo delle risorse umane, finanziarie e strumentali relative ai servizi tecnico-amministrativi degli uffici giudicanti e requirenti del distretto, di razionalizzazione ed organizzazione del loro utilizzo, nonche' i compiti di programmare la necessita' di nuove strutture tecniche e logistiche e di provvedere al loro costante aggiornamento, nonche' di pianificare il loro utilizzo in relazione al carico giudiziario esistente, alla prevedibile evoluzione di esso e alle esigenze di carattere sociale nel rapporto tra i cittadini e la giustizia. 4. Il contingente di personale di ciascun ufficio e' costituito da 11 unita', di cui 2 appartenenti alla posizione economica C 2, 3 alla posizione economica C 1, 3 alla posizione economica B 3 e 3 alla posizione economica B 2. In sede di prima applicazione, nell'ambito di dette posizioni economiche, l'ufficio puo' avvalersi di personale tecnico estraneo all'amministrazione. 5. Le strutture di ciascun ufficio sono allestite mediante il ricorso allo strumento della locazione finanziaria.

Art. 6. Direzioni generali regionali e interregionali dell'organizzazione giudiziaria 1. Sono istituite, come organi

Art. 6. Direzioni generali regionali e interregionali dell'organizzazione giudiziaria 1. Sono istituite, come organi periferici di livello dirigenziale generale del Ministero della giustizia, le direzioni generali regionali ed interregionali dell'organizzazione giudiziaria indicate nell'allegata tabella A), aventi la sede e la competenza, per le rispettive circoscrizioni regionali o interregionali ed i distretti in esse compresi. 2. Con regolamento, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 4 -bis, della legge 23 agosto l 988, n. 400, e successive modificazioni, e dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n 300, su proposta del Ministro della giustizia, per assicurare economicita' digestione e piu' elevati livelli di efficienza del servizio, nonche‘ per adeguare le circoscrizioni alle modificazioni territoriali dei distretti giudiziari, si procede, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato e nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, alla istituzione, soppressione o modifica delle direzioni generali regionali o interregionali dell'organizzazione giudiziaria ovvero alla modifica delle sedi delle direzioni regionali o interregionali dell'organizzazione giudiziaria. 3. Lo schema di regolamento di cui al comma 2, corredato da relazione tecnica ai sensi dell'articolo 11 -ter della legge 5 agosto 1978, a. 468, e successive modificazioni, e' trasmesso al Senato della Repubblica ed alla Camera dei deputati, ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario.

Art. 7. Competenza delle direzioni generali regionali e interregionali giudiziaria dell'organizzazione 1. Le direzioni

Art. 7. Competenza delle direzioni generali regionali e interregionali giudiziaria dell'organizzazione 1. Le direzioni generali regionali ed interregionali esercitano, nell'ambito delle rispettive circoscrizioni di cui all'articolo 6, comma 1, le attribuzioni per le aree funzionali riguardanti: a) il personale e la formazione; b) i sistemi informativi automatizzati; c) le risorse materiali, i beni e i servizi; d) le statistiche. 2. Le direzioni generali regionali ed interregionali hanno inoltre competenza, nell'ambito delle rispettive circoscrizioni di cui all'articolo 6, comma 1, per le funzioni relative al servizio dei casellari giudiziali. 3. Rimangono nelle competenze degli organi centrali dell'amministrazione, oltre alla gestione del personale di magistratura ordinaria e onoraria: a) i compiti di programmazione, indirizzo, coordinamento e controllo degli uffici periferici; b) il servizio del casellario giudiziale centrale; c) l'emanazione di circolari generali e la risoluzione di quesiti in materia di servizi giudiziari; d) la determinazione del contingente di personale amministrativo da destinare alle singole regioni, nel quadro delle dotazioni organiche esistenti; e) i bandi di concorso da espletarsi a livello nazionale; f) i provvedimenti di nomina e di prima assegnazione, salvo che per i concorsi regionali; g) il trasferimento del personale amministrativo tra le diverse regioni e i trasferimenti da e per altre amministrazioni; h) i passaggi di profili professionali, le risoluzioni del rapporto di impiego e le riammissioni o ricostituzioni del rapporto di lavoro; i) i provvedimenti in materia retributiva e pensionistica; l) i provvedimenti disciplinari superiori al rimprovero verbale e alla censura.

( segue) Art. 7. Competenza delle direzioni generali regionali e interregionali dell'organizzazione giudiziaria 4.

( segue) Art. 7. Competenza delle direzioni generali regionali e interregionali dell'organizzazione giudiziaria 4. Con regolamento, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 4 -bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, e dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro centottanta giorni dall'acquisto di efficacia del presente decreto, sono definiti le funzioni ed i compiti inerenti alle aree funzionali di cui al comma 1 delle direzioni generali regionali ed interregionali e si procede, in relazione alle innovazioni introdotte dal presente decreto legislativo ed alla definizione di dette funzioni e compiti, alla revisione della organizzazione del Ministero della giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 55. Col medesimo decreto del Presidente della Repubblica e' prevista l'adozione di decreti ministeriali di natura non regolamentare, ai sensi dell'articolo 17, comma 4 -bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, e dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per l'individuazione delle unita‘ dirigenziali nell'ambito delle direzioni generali regionali ed interregionali e la definizione dei relativi compiti. All‘ attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi e maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Art. 8 Direttore generale regionale o interregionale dell'organizzazione giudiziaria 1. Ad ogni direzione generale

Art. 8 Direttore generale regionale o interregionale dell'organizzazione giudiziaria 1. Ad ogni direzione generale regionale o interregionale dell'organizzazione giudiziaria e' preposto un direttore generale, scelto nell'ambito dei soggetti di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. 2. Il direttore generale regionale o interregionale e' responsabile dell'intera attivita' della direzione regionale o interregionale e dell'attuazione dei programmi definiti, sulla base delle direttive generali emanate dal Ministro della giustizia, dal capo del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi, dal capo del Dipartimento per la giustizia minorile e dal capo del Dipartimento per gli affari di giustizia, nell'esercizio dei poteri di indirizzo e coordinamento di cui all'articolo 7, comma 3, lettera a), ad essi rispettivamente spettanti in relazione all'area funzionale nella quale e' ricompresa la funzione o il compito devoluto alla direzione regionale o interregionale. 3. Il direttore generale delle direzioni regionali o interregionali nella cui circoscrizione sono ricompresi i distretti di Roma, Milano, Napoli e Palermo, svolge compiti di programmazione ed indirizzo dell'ufficio del direttore tecnico costituito presso le rispettive corti di appello, in relazione ai compiti allo stesso attribuiti dall'articolo 5. 4. Il direttore generale presenta annualmente ai capi dei Dipartimenti di cui al comma 2 una relazione riguardante, per la circoscrizione di competenza: a) lo stato dei servizi; b) le risorse materiali; c) l'informatizzazione; d) il personale e la formazione; e) i risultati conseguiti anche sotto il profilo economico-finanziario in rapporto all'anno precedente; f) il programma delle attivita' e degli obiettivi per l'anno successivo comprendente la proiezione delle esigenze riferite alle risorse umane, materiali e finanziarie. 5. Presso ciascuna direzione regionale o interregionale e' nominato un funzionario delegato ed un funzionario per il riscontro contabile.

D. LGS 240/96 LE CIRCOLARI MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

D. LGS 240/96 LE CIRCOLARI MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Circolare n 14 del 30 ottobre 2006 - Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Organizzazione

Circolare n 14 del 30 ottobre 2006 - Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei servizi Nota 25 gennaio 2007, senza numero, del Consiglio Superiore della Magistratura Circolare Prot. n 119/4/737/TE/PM/I del 8 marzo 2007 - Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei servizi - Ufficio Primo – Affari Generali Circolare n 15454/U del 13 aprile 2007 - Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei servizi Circolare Prot. n 2088/BDT/1507 del 27 aprile 2007 - Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei servizi – Direzione Generale del Bilancio e della Contabilità

Distinzione dei ruoli di direzione negli uffici giudiziari alla luce delle circolari ministeriali MAGISTRATO

Distinzione dei ruoli di direzione negli uffici giudiziari alla luce delle circolari ministeriali MAGISTRATO CAPO DELL’UFFICIO DIRIGENTE AMMINISTRATIVO GESTIONE UFFICIO NEP

Il rapporto di impiego del personale giudiziario Il rapporto di impiego del personale delle

Il rapporto di impiego del personale giudiziario Il rapporto di impiego del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie era come abbiamo visto disciplinato dal T. U. 10. 1. 1957 n 3 modificato ed integrato da numerose leggi successive. Il quadro normativo di riferimento è notevolmente cambiato con l’emanazione del D. lvo 29/93 recante norme in materia di razionalizzazione dell’organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego. Il principio ispiratore della riforma può essere riassunto nella c. d. privatizzazione del pubblico impiego.

Art. 4 R. D. 30. 1. 1941 n 12 Ordine giudiziario. L'ordine giudiziario è

Art. 4 R. D. 30. 1. 1941 n 12 Ordine giudiziario. L'ordine giudiziario è costituito dagli uditori, dai giudici di ogni grado dei tribunali e delle corti e dai magistrati del pubblico Ministero Appartengono all'ordine giudiziario come magistrati onorari i giudici di pace, i giudici onorari di tribunale, i vice procuratori, gli esperti del tribunale ordinario e della sezione di corte di appello per i minorenni ed, inoltre, gli assessori della corte di assise. Il personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie di ogni gruppo e grado fa parte dell'ordine giudiziario. Gli ufficiali giudiziari sono ausiliari dell'ordine giudiziario

Articolo 3 del R. D. 30. 1. 1941 n 12 Cancellerie e segreterie giudiziarie.

Articolo 3 del R. D. 30. 1. 1941 n 12 Cancellerie e segreterie giudiziarie. Ufficiali ed uscieri giudiziari Ogni corte, tribunale ed ufficio di conciliazione ha una cancelleria ed ogni ufficio del pubblico ministero ha una segreteria. L'ufficio di cancelleria o di segreteria può essere costituito anche presso le sezioni distaccate di cui alla tabella B annessa al presente ordinamento. Alle corti e ai tribunali sono addetti ufficiali giudiziari, aiutanti ufficiali giudiziari e coadiutori degli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti. Tale personale può essere addetto anche alle sezioni distaccate di cui alla tabella B annessa al presente ordinamento.

L’ art. 4 R. D. 30. 1. 1941 n 12 sull’ Ordinamento giudiziario nell’enunciare

L’ art. 4 R. D. 30. 1. 1941 n 12 sull’ Ordinamento giudiziario nell’enunciare l’appartenenza del personale di cancelleria all’ordinamento giudiziario ne sottolineava il profondo collegamento organico con l’amministrazione della giustizia. Nel concetto di amministrazione della giustizia non rientrano solo le attribuzioni proprie della funzione giurisdizionale. Ma rientrano anche tutte quelle attività di natura amministrativa non sempre logicamente o funzionalmente connesse all’esercizio della funzione propria dei giudici.

giurisdizionali, che sono quelle che svolgono una funzione integrativa della giurisdizione nei suoi tre

giurisdizionali, che sono quelle che svolgono una funzione integrativa della giurisdizione nei suoi tre aspetti della: - documentazione (funzioni analoghe a quelle del notaio e come questo conferisce all’atto la fede pubblica), - assistenza (partecipa alla formazione dell’atto) - autenticazione ( rispetto agli atti del Giudice egli imprime il sigillo della ufficialità e della legalità, che sottrae il provvedimento alla disponibilità dello tesso giudice) Riguardo alle funzioni, diversi autori, distinguono in linea generale le funzioni del personale uffici di cancelleria e segreterie giudiziarie in: non giurisdizionali o amministrative quali -la partecipazione quale componente o segretario a commissioni centrali o periferiche operanti in seno all’amministrazione della giustizia, - l’espletamento di incarichi ispettivi, - la legalizzazione delle firme, - la vidimazione dei registri di cancelleria , - gli atti notori ecc

Articolo 52 legge 165/01 Disciplina delle mansioni (Art. 56 del d. lgs n. 29

Articolo 52 legge 165/01 Disciplina delle mansioni (Art. 56 del d. lgs n. 29 del 1993, come sostituito dall’art. 25 del d. lgs n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall’art. 15 del d. lgs n. 387 del 1998) 1. Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni considerate equivalenti nell’ambito della classificazione professionale prevista dai contratti collettivi, ovvero a quelle corrispondenti alla qualifica superiore che abbia successivamente acquisito per effetto dello sviluppo professionale o di procedure concorsuali o selettive. L’esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell’inquadramento del lavoratore o dell’assegnazione di incarichi di direzione. 2. Per obiettive esigenze di servizio il prestatore di lavoro può essere adibito a mansioni proprie della qualifica immediatamente superiore: a) nel caso di vacanza di posto in organico, per non più di sei mesi, prorogabili fino a dodici qualora siano state avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti come previsto al comma 4; b) nel caso di sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla conservazione del posto, con esclusione dell’assenza per ferie, per la durata dell’assenza. 3. Si considera svolgimento di mansioni superiori, ai fini del presente articolo, soltanto l’attribuzione in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti propri di dette mansioni. 4. Nei casi di cui al comma 2, per il periodo di effettiva prestazione, il lavoratore ha diritto al trattamento previsto per la qualifica superiore. Qualora l’utilizzazione del dipendente sia disposta per sopperire a vacanze dei posti in organico, immediatamente, e comunque nel termine massimo di novanta giorni dalla data in cui il dipendente è assegnato alle predette mansioni, devono essere avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti. 5. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 2, è nulla l’assegnazione del lavoratore a mansioni proprie di una qualifica superiore, ma al lavoratore è corrisposta la differenza di trattamento economico con la qualifica superiore. Il dirigente che ha disposto l’assegnazione risponde personalmente del maggior onere conseguente, se ha agito con dolo o colpa grave. 6. Le disposizioni del presente articolo si applicano in sede di attuazione della nuova disciplina degli ordinamenti professionali prevista dai contratti collettivi e con la decorrenza da questi stabilita. I medesimi contratti collettivi possono regolare diversamente gli effetti di cui ai commi 2, 3 e 4. Fino a tale data, in nessun caso lo svolgimento di mansioni superiori rispetto alla qualifica di appartenenza, può comportare il diritto ad avanzamenti automatici nell’inquadramento professionale del lavoratore

L’ESERCIZIO DI FATTO DI MANSIONI NON CORRISPONDENTI ALLA QUALIFICA DI APPARTENENZA NON HA EFFETTO

L’ESERCIZIO DI FATTO DI MANSIONI NON CORRISPONDENTI ALLA QUALIFICA DI APPARTENENZA NON HA EFFETTO AI FINI DELL’ INQUADRAMENTO DEL LAVORATORE O DELL’ASSEGNAZIONE DI INCARICHI DI DIREZIONE. xxxx

Art. 6 CCNL 2006/2009. . omississ. . . 5. Ai sensi dell’art. 52 del

Art. 6 CCNL 2006/2009. . omississ. . . 5. Ai sensi dell’art. 52 del d. lgs. n. 165 del 2001, ogni dipendente è tenuto a svolgere le mansioni considerate professionalmente equivalenti all’interno dell’area, fatte salve quelle per il cui espletamento siano richieste specifiche abilitazioni professionali. Ogni dipendente è tenuto, altresì, a svolgere tutte le attività strumentali e complementari a quelle inerenti allo specifico profilo attribuito.

Uffici Giudiziari- 2 Personale abilitato uso sistemi informatici Accordo Integrativo del CCNL sottoscritto in

Uffici Giudiziari- 2 Personale abilitato uso sistemi informatici Accordo Integrativo del CCNL sottoscritto in data 3 febbraio 2000 Art. 20 – Uso delle dotazioni informatiche: Al fine di diffondere ed incrementare l’uso generalizzato della strumentazione informatica, l’Amministrazione si impegna ad organizzare corsi di addestramento e di perfezionamento per i dipendenti. A prescindere da quanto specificamente previsto per determinati profili professionali, per tutti i dipendenti, ad eccezione di quelli inquadrati nel settore della professionalità giudiziaria, area funzionale A posizione economica A 1, sono tenuti ad avvalersi, nell’espletamento delle mansioni affidate, della strumentazione informatica in dotazione all’ufficio, nel rispetto del Dlgs 624/94 SETTORE DELLA PROFESSIONALITA’ AMMINISTRATIVO-GIUDIZIARIA Figura Professionale dell’Operatore Giudiziario Area Funzionale B Posizione economica B 1: lavoratori addetti a mansioni semplici d’ufficio che richiedono l’uso di sistemi informatici di scritturazione. . Posizione economica B 2: lavoratori che…. . provvedono, sulla base di istruzioni, alla ricerca e alla ordinata presentazione, anche a mezzo dei necessari supporti informatici, dei diversi dati necessari per la formazione degli attribuiti alla competenza delle professionalità superiori, lavoratori che, anche a mezzo dei necessari supporti informatici svolgono, sulla base di istruzione, attività preparatoria connessa agli atti di notificazione, esecuzione e protesto… Posizione economica B 3: lavoratori che, anche coordinando le professionalità di livello inferiore, esplicano compii di collaborazione qualificata nell’ambito delle strutture dell’amministrazione non immediatamente coinvolte nelle varie fasi specifiche del procedimento giurisdizionale, facendo, altresì, uso degli strumenti informatici n dotazione all’’ufficio Figura Professionale del Cancelliere Area Funzionale B Posizione economica B 3: lavoratori che, secondo le direttive ricevute, avvalendosi anche degli strumenti informatici in dotazione all’ufficio esplicano compiti di collaborazione qualificata al magistrato…ed eseguendo gli attribuiti alla competenza del cancelliere in quanto non riservati alle professionalità superiori Area Funzionale C Posizione economica C 1: lavoratori che, nell’ambito di direttive di massima ed avvalendosi anche degli strumenti informatici in dotazione all’ufficio, forniscono una collaborazione qualificata alla giurisdizione … Posizione economica C 2: lavoratori con compiti di diretto supporto alla giurisdizione, i quali, avvalendosi altresì degli strumenti informatici in dotazione all’ufficio… NON RISULTA PREVISTA LA CORRESPONSIONE DI SPECIFICHE INDENNITÀ DESTINATE AI LAVORATORI ADDETTI AI VIDEOTERMINALI

CCNI 29 luglio 2010 - Contratto collettivo nazionale integrativo del personale non dirigenziale del

CCNI 29 luglio 2010 - Contratto collettivo nazionale integrativo del personale non dirigenziale del Ministero della Giustizia - Quadriennio 2006/2009 Articolo 13 (Uso delle dotazioni informatiche) A prescindere da quanto specificamente previsto per determinati profili professionali, tutti i dipendenti sono tenuti ad avvalersi, nell'espletamento delle mansioni affidate, della strumentazione informatica in dotazione all'ufficio, nel rispetto della normativa vigente in tema di salute e sicurezza sul lavoro.

ART. 5 CNNL 2006/2008 xxxx ART 6 CNNL 2006/2008 xxxx ORDINAMENTO PROFESSIONALE CNNL 2006/2008

ART. 5 CNNL 2006/2008 xxxx ART 6 CNNL 2006/2008 xxxx ORDINAMENTO PROFESSIONALE CNNL 2006/2008 Art. 7 CNNL 2006/2008 xxxx

Le mansione delle singole qualifiche professionale, negli uffici giudiziari, si ricavano dalle seguenti normative:

Le mansione delle singole qualifiche professionale, negli uffici giudiziari, si ricavano dalle seguenti normative: • Legge 312/80, DPR 1219/84, Legge 76/86, DPR 44/90 • CCNL 1998 -2001 Integrativo del 3 febbraio 2000 • CCNL 2006 -2009 • CCNL 2006/2009 integrativo del 29 luglio 2010

PERSONALE Aree di inquadramento al CCNL 2002/2005 Art 13 CCNL 02 -05 • •

PERSONALE Aree di inquadramento al CCNL 2002/2005 Art 13 CCNL 02 -05 • • • ordinamento professionale Il sistema classificatorio era improntato a criteri di flessibilità correlati alle esigenze connesse ai nuovi modelli organizzativi prevedendo l’accorpamento delle ex nove qualifiche funzionali in tre aree: AREA A – comprende i livelli dal III AREA B – comprende i livelli dal IV al VI Area C – comprende i livelli dal VII al IX

Con la previsione delle figure professionali articolate su differenti posizioni economiche, il Contratto Collettivo

Con la previsione delle figure professionali articolate su differenti posizioni economiche, il Contratto Collettivo Integrativo unificava le funzioni di base, evitando che la rigidità della divisione delle competenze che caratterizzava il precedente ordinamento articolato sui profili professionali, imbrigliasse la funzionalità degli uffici. Si evidenziava l'intento di perseguire con la delineazione di un nuovo ordinamento professionale del personale la valorizzazione del lavoro pubblico e della professionalità dei lavoratori e una più articolata flessibilità nell'impiego delle risorse umane per una organizzazione del lavoro pienamente adeguata ai compiti dell’amministrazione

Struttura al CCNL 2002/2005 • • • CANCELLERIE E SEGRETERIE GIUDIZIARIE Direttori C 3

Struttura al CCNL 2002/2005 • • • CANCELLERIE E SEGRETERIE GIUDIZIARIE Direttori C 3 -C 3 super Cancellieri C 2 Cancellieri C 1 -C 1 super Cancellieri B 3 -B 3 super Operatori B 3 -B 2 Super –B 1 Ausiliari A 1 -A 1 super-B 1

 • Ufficiale giudiziario C 1 dirigente • Ufficiali giudiziari C 1 • Ufficiali

• Ufficiale giudiziario C 1 dirigente • Ufficiali giudiziari C 1 • Ufficiali giudiziari B 3 • Operatori giudiziari B 2

Fino al 1956 gli Ufficiali giudiziari erano previsti in ogni ufficio giudiziario. Con legge

Fino al 1956 gli Ufficiali giudiziari erano previsti in ogni ufficio giudiziario. Con legge 19 dicembre 1956 n 442 al fine di eliminare pluralità di uffici e diversità di competenze in una stessa località, furono costituiti gli attuali Uffici Unici Notifiche, Esecuzioni e Protesti che hanno sede presso le Corti d appello e i tribunali. Gli Ufficiali Giudiziari provvedono, di regola, alla direzione dell’Ufficio (C 1) ed al compimento degli atti in materia esecutiva ( pignoramenti, sequestri ecc. ) e notificazione. Gli operatori giudiziari provvedono ai compiti amministrativi (tenuta registri, copiatura ecc) e all’assistenza all’udienza.

PERSONALE Aree di inquadramento al CCNL 2006/2009 Art 6 CCNL 06 -09 • •

PERSONALE Aree di inquadramento al CCNL 2006/2009 Art 6 CCNL 06 -09 • • • ordinamento professionale Il sistema di classificazione del personale improntato a criteri di flessibilità correlati alle esigenze connesse ai nuovi modelli organizzativi delle amministrazioni è articolato in tre aree: Prima Area – comprende le ex posizioni A 1, A 1 super Seconda Area – comprende le ex posizioni B 1, B 2, B 3 e B 3 super Terza Area – comprende le ex posizioni C 1, C 2, C 3 e C 3 super

I profili professionali dell’Amministrazione Giudiziaria Nella prima area è previsto un solo profilo professionale:

I profili professionali dell’Amministrazione Giudiziaria Nella prima area è previsto un solo profilo professionale: Ausiliario. Nella seconda area sono previsti nove profili professionali diversificati per specifiche professionali, fasce economiche di accesso e titoli di studio richiesti per l’accesso dall’esterno: Conducente di automezzi, Operatore giudiziario, Assistente alla vigilanza dei locali e al servizio automezzi, Assistente giudiziario, Cancelliere, Contabile, Assistente informatico, Assistente linguistico, Ufficiale Giudiziario. Nella terza area sono previsti nove profili professionali diversificati per specifiche professionali, fasce economiche di accesso e titoli di studio richiesti per l’accesso dall’esterno: Funzionario giudiziario, Funzionario contabile, Funzionario informatico, Funzionario linguistico, Funzionario UNEP, Funzionario statistico, Funzionario dell’organizzazione, Funzionario bibliotecario, Direttore amministrativo.

Struttura integrativo al CCNL 2006/2009 CANCELLERIE E SEGRETERIE GIUDIZIARIE NUOVE QUALIFICHE TERZA AREA FUNZIONALE

Struttura integrativo al CCNL 2006/2009 CANCELLERIE E SEGRETERIE GIUDIZIARIE NUOVE QUALIFICHE TERZA AREA FUNZIONALE • DIRETTORE AMMINISTRATIVO (ex Direttori C 3 C 3 super=== e Cancellieri C 2)==== • FUNZIONARIO GIUDIZIARIO (ex Cancellieri C 1 -C 1 super)=== • • SECONDA AREA FUNZIONALE CANCELLIERE (ex Cancellieri B 3 -B 3 super)=== ASSISTENTE GIUDIZIARIO (ex Operatori B 3 -B 2 B 2 Super ) === • • OPERATORE GIUDIZIARIO (ex Operatori. B 1)=== CONDUCENTE DI AUTOMEZZI (ex Ausiliari B 1)== PRIMA AREA FUNZIONALE • AUSILIARIO (ex Ausiliari A 1 -A 1 super )===

Struttura integrativo al CCNL 2006/2009 UFFICI NEP NUOVE QUALIFICHE TERZA AREA FUNZIONALE • FUNZIONARIO

Struttura integrativo al CCNL 2006/2009 UFFICI NEP NUOVE QUALIFICHE TERZA AREA FUNZIONALE • FUNZIONARIO UNEP (ex ufficiale giudiziario C 1 -C 1 super, C 2 e C 3) ==== SECONDA AREA FUNZIONALE • UFFICIALE GIUDIZIARIO (ex Ufficiale giudiziario B 3 -B 3 super) ===

Articolo 10 (CCNL Integrativo 30 luglio 2010 ) (Interpretazione autentica dei contratti integrativi decentrati)

Articolo 10 (CCNL Integrativo 30 luglio 2010 ) (Interpretazione autentica dei contratti integrativi decentrati) Qualora insorgano controversie aventi carattere di generalità sull'interpretazione del presente CCNI o degli accordi integrativi decentrati, le parti che li hanno sottoscritti si incontrano per definire consensualmente il significato della clausola controversa. L'eventuale accordo di interpretazione autentica sostituisce la clausola in questione sin dall'inizio della vigenza del contratto. La procedura può essere attivata anche a richiesta di una sola delle parti contraenti.

ordine di servizio mansioni xxxxxxxx

ordine di servizio mansioni xxxxxxxx

Interpretazione mansioni sigla sindacale xxx

Interpretazione mansioni sigla sindacale xxx

Interpretazione ministeriale xxx

Interpretazione ministeriale xxx

VALUTAZIONE L’articolo 2 del decreto legislativo n 150/09, mette in relazione il momento della

VALUTAZIONE L’articolo 2 del decreto legislativo n 150/09, mette in relazione il momento della valutazione con lo scopo di assicurare elevati standard qualitativi ed economici dei servizi offerti, per il tramite della valorizzazione delle performance organizzativa e individuale.

L’articolo 3 Dlvo 150/09 costituisce una sorta di specificazione dell’articolo precedente prevedendo al primo

L’articolo 3 Dlvo 150/09 costituisce una sorta di specificazione dell’articolo precedente prevedendo al primo comma, sempre a livello di principio generale, che “La misurazione e la valutazione della performance sono volte al miglioramento della qualità dei servizi offerti dalle amministrazioni pubbliche, nonché alla crescita delle competenze professionali, attraverso la valorizzazione del merito e l'erogazione dei premi per i risultati perseguiti dai singoli e dalle unità organizzative in un quadro di pari opportunità di diritti e doveri, trasparenza dei risultati delle amministrazioni pubbliche e delle risorse impiegate per il loro perseguimento”

obbligatoriamente misurare e valutare le performance a tre diversi livelli: - amministrazione nel suo

obbligatoriamente misurare e valutare le performance a tre diversi livelli: - amministrazione nel suo complesso, - unità organizzative o aree di responsabilità, - singoli dipendenti; L’articolo 3, inoltre, pone precisi obblighi di comportamento per le amministrazioni che devono: adottare modalità e strumenti che garantiscano l’assoluta trasparenza delle informazioni concernenti la misurazione e valutazione delle performance; assicurare che la misurazione e valutazione della performance individuale e organizzativa e i connessi sistemi di premialità rispondano a criteri strettamente connessi al soddisfacimento dell’interesse del fruitore del servizio erogato.

La vera portata innovativa della norma è pero contenuta nel quinto comma, laddove il

La vera portata innovativa della norma è pero contenuta nel quinto comma, laddove il legislatore ha previsto che “Il rispetto delle disposizioni del presente Titolo è condizione necessaria per l'erogazione di premi legati al merito ed alla performance” A differenza che in altri interventi normativi diretti ad incidere sul versante dell’organizzazione amministrativa ai fini del miglioramento dei risultati (si pensi al d. lgs. 30 luglio 1999, n. 286 con il quale si è imposto alle amministrazioni di dotarsi di sistemi di valutazione e controllo), è evidente che il legislatore questa volta non si è posto nella logica di porre solo una regola (norma-precetto), ma ha altresì previsto le conseguenze dell’inadempimento alla regola (norma-sanzione). E l’ha fatto andando a incidere sull’aspetto sicuramente più “sensibile” per tutti i dipendenti, ossia quello della retribuzione.

Le amministrazioni pubbliche promuovono il merito e il miglioramento della performance organizzativa e individuale,

Le amministrazioni pubbliche promuovono il merito e il miglioramento della performance organizzativa e individuale, anche attraverso l'utilizzo di sistemi premianti selettivi, secondo logiche meritocratiche, nonche' valorizzano i dipendenti che conseguono le migliori performance attraverso l'attribuzione selettiva di incentivi sia economici sia di carriera. Art. 18 d. lvo 150/09 Criteri e modalità per la valorizzazione del merito ed incentivazione della performance E' vietata la distribuzione in maniera indifferenziata o sulla base di automatismi di incentivi e premi collegati alla performance in assenza delle verifiche e attestazioni sui sistemi di misurazione e valutazione adottati ai sensi del presente decreto.

Ai sensi dell’articolo 55 -quater, punto 2, del decreto legislativo n 165/2001 per come

Ai sensi dell’articolo 55 -quater, punto 2, del decreto legislativo n 165/2001 per come introdotto dall’artico 69 del decreto legislativo 150/09 “il licenziamento in sede disciplinare è disposto, altresì, nel caso di prestazione lavorativa, riferibile ad un arco temporale non inferiore al biennio, per la quale l’amministrazione di appartenenza formula ai sensi delle disposizioni legislative e contrattuali concernenti la valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche, una valutazione di insufficiente rendimento e questo è dovuto alla reiterata violazione degli obblighi concernenti la prestazione stessa. . . ”

entro il 30 aprile 2010 sono costituiti gli organismi indipendenti di valutazione l’applicazione di

entro il 30 aprile 2010 sono costituiti gli organismi indipendenti di valutazione l’applicazione di parte delle disposizioni dettate dal Titolo III presuppongono l’operatività del sistema di valutazione previsto dal Titolo II del d. lgs. n. 150 del 2009 (Misurazione, valutazione e trasparenza della performance); per tale sistema l’articolo 30, commi 2 e 3, prevede specifici termini di entrata a regime: entro il 30 settembre 2010, gli organismi indipendenti di valutazione provvedono a definire i sistemi di valutazione della performance; dal 1° gennaio 2011, decorre la piena operatività dei sistemi di valutazione sulla base della Relazione sulla performance di cui all’articolo 10, comma 1, lett. a), del d. lgs. n. 150 del 2009 Fino al 30 settembre 2010, quindi, le Amministrazioni non potranno procedere all’applicazione puntuale delle disposizioni contenute nel Titolo III. Si fa riferimento, in particolare, all’articolo 19 (criteri per la differenziazione delle valutazioni), all’articolo 25 (attribuzione di incarichi di responsabilità), nonché all’articolo 27 (premio di efficienza). Ne discende, peraltro, che i “nuovi” contratti integrativi, cioè quelli stipulati successivamente alla data del 15 novembre 2009, data di entrata in vigore del n. d. lgs. 150 del 2009, sono soggetti all’applicazione delle nuove regole. I contratti integrativi attualmente vigenti, ma stipulati in data antecedente, invece, potranno essere applicati sino a quando non intervenga un nuovo contratto integrativo che proceda all’adeguamento di cui all’articolo 65, comma 1, entro la data del 31 dicembre 2010, termine ultimo per disporre l’adattamento, dopo il quale si determina ex lege la cessazione delle vecchie regole.

La performance individuale 1 agli indicatori di performance relativi all’ambito organizzativo di diretta responsabilità;

La performance individuale 1 agli indicatori di performance relativi all’ambito organizzativo di diretta responsabilità; al raggiungimento di specifici obiettivi individuali; art. 9 Dl. Vo 150/09 per i dirigenti e il personale responsabile di una unità organizzativa in posizione di autonomia e responsabilità la misurazione la performance individuale è collegata : alla qualità del contributo alla performance generale, alle competenze professionali e manageriali dimostrate; alla capacità di valutazione dei propri collaboratori, dimostrata tramite una significativa differenziazione dei giudizi

La performance individuale 2 al raggiungimento di specifici obiettivi di gruppo o individuali; Per

La performance individuale 2 al raggiungimento di specifici obiettivi di gruppo o individuali; Per il restante personale la misurazione e valutazione viene effettuata dai dirigenti sulla base del sistema di cui all’articolo 7 ed è collegata alla qualità del contributo assicurato alla performance dell’unità organizzativa di appartenenza, alle competenze dimostrate ed ai comportamenti professionali a organizzativi Nella valutazione di performance individuale non sono considerati i periodi di congedo di maternità, paternità e parentale

Soggetti della valutazione • • • Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità

Soggetti della valutazione • • • Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche Organismi indipendenti di valutazione Dirigenti di ciascuna amministrazione

è “presupposto” perché il d. lgs. stabilisce espressamente che il rispetto delle norme in

è “presupposto” perché il d. lgs. stabilisce espressamente che il rispetto delle norme in tema di valutazione è condizione necessaria per l’erogazione di premi legati al merito ed alla performance (art. 3, c. 5; art. 14, c. 6) La valutazione compiuta costituisce presupposto e criterio per la distribuzione di premi ed incentivi è anche “criterio” per la gestione dei sistemi incentivanti, in quanto, sulla base delle risultanze della valutazione, l’OIVP deve compilare la “famosa” graduatoria che verrà a distribuire il personale in 3 fasce di merito, che è la base sia per l’erogazione dei premi sia per l’irrogazione delle eventuali sanzioni disciplinari

CRITERI PER LA DIFFERENZAZIONE DELLE VALUTAZIONI ART. 19 Decreto legislativo 1250/09 xxxxxxx

CRITERI PER LA DIFFERENZAZIONE DELLE VALUTAZIONI ART. 19 Decreto legislativo 1250/09 xxxxxxx

BONUS ANNUALE DELLE ECCELLENZE ART. 21 BONUS ANNUALE PER L’INNOVAZIONE ART. 22 PROGRESSIONI ECONOMICHE

BONUS ANNUALE DELLE ECCELLENZE ART. 21 BONUS ANNUALE PER L’INNOVAZIONE ART. 22 PROGRESSIONI ECONOMICHE ART. 23 STRUMENTI PREMIANTI Art 20 DLVO 150/09 PROGRESSIONI DI CARRIERA ART 24 ATTRIBUZIONI DI INCARICHI E REPONSABILITA’ ART 25 PREMIO DI EFFECIENZA ART. 27 ACCESSO A PERCORSI DI ALTA FORMAZIONE E DI CRESCITA PROFESSIONALE ART. 26

Articolo 22 CCNL 2006/2009 xxxxxx VALUTAZIONE e contratti Compenso incentivante art. 23 CCNL 2006/09

Articolo 22 CCNL 2006/2009 xxxxxx VALUTAZIONE e contratti Compenso incentivante art. 23 CCNL 2006/09 xxxxx

Accordo VALUTAZIONE PERFORMANCE INDIVIDUALE CAPACITA’ ART. 1 CRITERI GENERALI La misurazione e valutazione della

Accordo VALUTAZIONE PERFORMANCE INDIVIDUALE CAPACITA’ ART. 1 CRITERI GENERALI La misurazione e valutazione della perfomance individuale sono realizzate attraverso una procedura di valutazione basata su comportamenti e competenze, tenendo presente che la competenza è fatta di: CONOSCENZA ATTITUDINI, MOTIVAZIONI E ATTEGGIAMENTI

Livelli di giudizio ( art. 2 punto 1) Fattori di valutazione (art. 1 punto

Livelli di giudizio ( art. 2 punto 1) Fattori di valutazione (art. 1 punto 3) XXXX Scheda valutazione Prima area xxxx PROSPETTI VALUTAZIONE Scheda valutazione Seconda area xxxx Scheda valutazione Terza area xxxx

REPERTORIO DEI FATTORI DI VALUTAZIONE xxxxxx

REPERTORIO DEI FATTORI DI VALUTAZIONE xxxxxx

Formazione della graduatoria, inserimento nella fascia di merito (artt. 3 e 4 criteri generali)

Formazione della graduatoria, inserimento nella fascia di merito (artt. 3 e 4 criteri generali) VALUTAZIONE Sede di valutazione (art 5 criteri generali) XXX Organo valutatore ( art. 6 criteri generali) Procedimento di valutazione e liquidazione ( art. 7 criteri generali )

Articolo 12 CCNL 2006/2009 xxxxxx PROGRESSIONI Progressioni tra le aree artt. 13 CCNL 2006/09

Articolo 12 CCNL 2006/2009 xxxxxx PROGRESSIONI Progressioni tra le aree artt. 13 CCNL 2006/09 xxxxx Flessibilità tra i profili all’interno dell’area art. 4 CCNL integrativo 2006/09 xxxxx

Sviluppi economici all’interno delle aree Artt 17 e 18 CCNL 2006/2009 xxxx Sviluppo economico

Sviluppi economici all’interno delle aree Artt 17 e 18 CCNL 2006/2009 xxxx Sviluppo economico all’interno delle Aree art. 5 CCNL integrativo 2006/09 Avvio delle procedure art. 6 CCNL integrativo 2006/09 PROGRESSIONI ECONOMICHE Adempimenti degli uffici art 7 CCNL integrativo 2006/09 Partecipazione della procedura art. 8 CCNL integrativo 2006/09 Attribuzione dei punteggi art. 10 CCNL integrativo 2006/09 xxxxx Presentazione della domanda art. 9 CCNL integrativo 2006/09

Risorse economiche ===

Risorse economiche ===

Partecipazione prima selezione progressione economica ===

Partecipazione prima selezione progressione economica ===

TRATTAMENTI ACCESSORI Dell’attribuzione dei trattamenti accessori sono responsabili i dirigenti (v. art. 45, c.

TRATTAMENTI ACCESSORI Dell’attribuzione dei trattamenti accessori sono responsabili i dirigenti (v. art. 45, c. 4, d. lgs. 165; v. anche art. 17, lett. e-bis)

Fondo Unico Amministrazione Articolo 31 (CCNL Integrativo 29 luglio 2010) (Fondo Unico di Amministrazione)

Fondo Unico Amministrazione Articolo 31 (CCNL Integrativo 29 luglio 2010) (Fondo Unico di Amministrazione) • Il Fondo Unico di Amministrazione è costituito con le risorse previste dall’articolo 31 del CCNL 1998/2001 e successive modificazioni e integrazioni. ====== • In applicazione di quanto previsto dall’articolo 2, comma 3, sono individuate e verificate con cadenza annuale le risorse che costituiscono il Fondo Unico di Amministrazione ed in tale sessione negoziale si procede contrattazione collettiva integrativa a livello di Amministrazione a definire criteri e procedure di utilizzazione del Fondo stesso, nell’ambito delle finalità previste dall’articolo 32 del CCNL 1998/2001 e successive modificazioni e integrazioni, ove non già definite dal presente CCNI. • Nell’ambito della contrattazione di cui al comma 2 si provvede, in particolare, ad individuare le somme destinate agli sviluppi economici del personale nell’ambito dell’area, quelle necessarie a remunerare particolari posizioni di lavoro e quelle destinate alla all’erogazione dei compensi accessori da attribuire ai dipendenti in base all’apporto individuale, in relazione ai risultati personalmente conseguiti in sede di valutazione.

Ai sensi dell’articolo 33 CCNL Integrativo 2010 L’erogazione dei compensi accessori da attribuire ai

Ai sensi dell’articolo 33 CCNL Integrativo 2010 L’erogazione dei compensi accessori da attribuire ai dipendenti correlata alla valutazione dell’apporto individuale, come previsto nel presente articolo, verrà attribuita, per gli anni 2008 -2009, in base a criteri definiti in sede di contrattazione integrativa a livello centrale nell’ambito di un separato Accordo, riservando a tale scopo nel presente CCNI, in aggiunta a quella già destinata al momento della sottoscrizione dell’accordo sull'utilizzazione del FUA 2008, un’ulteriore quota a carico del FUA 2009 mentre per l’anno 2010 si provvederà in base a criteri definiti nell’ambito della Contrattazione annuale a livello centrale sul fondo unico di amministrazione per l’anno 2010.

Ipotesi di accordo FUA 2008/2009 FUA 2010 =====

Ipotesi di accordo FUA 2008/2009 FUA 2010 =====

circolare ministeriale del 21 ottobre 2010 Indirizzata alle sigle sindacali Liquidazione FUA 2008/2009 ottobre/novembre

circolare ministeriale del 21 ottobre 2010 Indirizzata alle sigle sindacali Liquidazione FUA 2008/2009 ottobre/novembre 2010 xxx Ipotesi di accordo del 30 luglio 2010 e circolare ministeriale del 21 ottobre 2010

Fondo Unico di amministrazione Calcolo

Fondo Unico di amministrazione Calcolo

INDENNITÀ PER REMUNERARE PARTICOLARI POSIZIONI DI LAVORO NELL’AMBITO DELL’AMMINISTRAZIONE GIUDIZIARIA ===

INDENNITÀ PER REMUNERARE PARTICOLARI POSIZIONI DI LAVORO NELL’AMBITO DELL’AMMINISTRAZIONE GIUDIZIARIA ===

Sembra che i risultati della valutazione delle prestazioni non producano il conseguente effetto dell’erogazione

Sembra che i risultati della valutazione delle prestazioni non producano il conseguente effetto dell’erogazione della retribuzione accessoria e che condizione per questa sia la compilazione delle graduatorie la distribuzione “forzata” in tre fasce rischia di provocare forti conflitti e numerosi contenziosi giudiziari (le p. a. – non si dimentichi – hanno in base all’art. 45, c. 2, d. lgs. 165 l’obbligo di garantire ai propri dipendenti la parità di trattamento contrattuale …). Criticità Non è chiara la distribuzione del premi in caso di valutazione positiva della performance collettiva (si dovrà comunque essere inseriti nella fascia di merito? ) la restrizione degli spazi per l’autonomia negoziale appare eccessiva in un ambito che rimane caratterizzato da una impostazione privatistica (anche se “speciale”): rischi forse anche di illegittimità costituzionale (per irragionevolezza dell’intervento? )