MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Scuola di Formazione del Personale
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MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Scuola di Formazione del Personale dell’Amministrazione Giudiziaria Sede di Napoli
Corso di Formazione anno 2014 Napoli ottobre Contributo unificato e anticipazioni A cura del dottor CAGLIOTI GAETANO WALTER (Dirigente Procura Generale di Catanzaro )
Programma – Prima Giornata Ore 8, 30 : presentazione corso Ore 9 -11 Interpretazione delle norma (cenni): Spese processuali nel giudizio civile e penale: principi; Il contributo unificato : - definizione - Il contributo unificato integrativo - Il contributo unificato autonomo - aspetti generali - le modifiche normative operate nel periodo 2010 -2014 Regole generali : - soggetto tenuto al pagamento - determinazione del valore della causa - dichiarazione di valore - mancata dichiarazione di valore - mancata indicazione PEC e codice fiscale - nota iscrizione a ruolo - modalità di pagamento Esenzione dal pagamento; Contributo Unificato e Gratuito patrocinio; Ore 11 -14 Rapporto tra contributo unificato e indennità ex art 30, diritti di copia e imposta di registro; Rapporti tra contributo unificato e imposta di bollo: Contributo unificato e azione civile nel processo penale; Contributo unificato : ipotesi di prenotazione a debito; Natura giuridica del contributo unificato alla luce degli orientamenti giurisprudenziali; Contributo unificato nella ripartizione ex art 13 t. u spese giustizia; Contributo unificato nelle ipotesi di cui all’art. 9 punto 1 -bis testo unico spese di giustizia; Contributo unificato nel decreto legislativo n 150/2011 ( c. d. semplificazione dei riti); Contributo unificato in relazione ai gradi del giudizio e alla posizione processuale delle parti
Programma – Seconda Giornata Ore 8, 30 -11 Il contributo unificato nei procedimenti a normativa europea; le ipotesi di pagamento per singole procedure; il contributo unificato alla luce delle circolari ministeriali; il contributo unificato ipotesi in assenza di direttive ministeriali: Ore 11 -14 le ipotesi particolari ai sensi della nuova formulazione dell’art. 14 TU spese di giustizia ex legge 183/2011: - intervento nel giudizio contenzioso civile e esecuzione mobiliare e immobiliare - chiamata del terzo - domanda riconvenzionale nel procedimento contenzioso e nel procedimento di opposizione al decreto ingiuntivo - contestualità di domande il contributo unificato nell’ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96 c. p. c; il contributo unificato nelle ipotesi di utilizzo delle c. d. “formule di mero stile” alla luce della sentenza della Corte di Cassazione n 6053 pubblicata il 11 marzo 2013 e delle direttive ministeriali; Il contributo unificato nei procedimenti risarcitori per sovraffollamento delle carceri opposizione alle cartelle esattoriali e contributo unificato; controllo sulla dichiarazione di valore e relativi adempimenti in caso di omissione di pagamento o di errato pagamento; rimborso per erroneo pagamento del contributo unificato; anticipazioni forfettarie dai privati all’erario nel processo civile - natura e rapporti con il contributo unificato - normativa generale e direttive ministeriali - ipotesi di prenotazione a debito anticipazioni forfettarie dai privati all’erario della parte nel processo penale;
Spese processuali Spese processo civile Art. 8 T. U Spese processo penale Art. 4 T. U. XX
Interpretazione delle norme
Natura giuridica del contributo unificato
la nascita del contributo unificato per le spese degli atti giudiziari risale all'art. 9, legge 23 dicembre 1999, n. 488 (legge finanziaria 2000) Con la stessa legge, per finalità di semplificazione, sono stati eliminati tutti gli incombenti relativi all'imposta di bollo, alla tassa di iscrizione a ruolo, ai diritti di Cancelleria, nonché ai diritti di chiamata in causa dell'ufficiale giudiziario
Richiamandoci alla circolare n 1 del 26 febbraio 2002, Min. Giustizia, Dip. Aff. Giustizia “il contributo unificato sostituisce le imposte di bollo, la tassa di iscrizione a ruolo, i diritti di cancelleria, nonché i diritti di chiamata di causa dell’Ufficiale giudiziario”
Contributo unificato integrativo Il Contributo Unificato Iscrizione procedimento Contributo unificato autonomo
Aspetti Generali Le modifiche operate
Fonti normative del contributo unificato n Testo unico spese di giustizia ( articoli 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15) Codice civile Art 46 disp. attuazione codice civile Tutti gli atti della procedura della tutela, compresi l’inventario i conti annuali e il conto finale, sono esenti da tasse di bollo e di registro Art 46 -bis disp. attuazione codice civile Gli atti e i provvedimenti relativi ai procedimenti previsti al titolo XII del libro primo del codice (amministrazione di sostegno, dell’interdizione, della riabilitazione e della incapacità naturale) non sono soggetti all’obbligo di registrazione e sono esenti dal contributo unificato n Codice di procedura civile processi di cui al libro IV, titolo II. capo I procedimenti in materia di famiglia e di stato delle persone (separazione personale dei coniugi), capo II dell’interdizione, dell’inabilitazione e dell’amministrazione di sostegno capo III disposizioni relative all’assenza e alla dichiarazione di morte presunta capo IV disposizioni relative ai minori, agli interdetti e agli inabilitati capo V dei rapporti patrimoniali tra coniugi n n Legislazione speciale n Circolari xxxx
Regole generali
l'ambito più generale entro cui opera il contributo unificato è quello del procedimento giurisdizionale. Tale assunto è confermato dal combinato disposto dell'articolo 9 del Dpr 115/03 (Testo unico in materia di spese di giustizia) secondo il quale «è dovuto il contributo unificato di iscrizione a ruolo, per ciascun grado di giudizio, nel processo civile, compresa la procedura concorsuale, e di volontaria giurisdizione, e nel processo amministrativo, (. . . ) salvo le esenzioni previste dall'articolo 10» e dell'articolo 3, comma 1, lettera o) del medesimo Testo normativo secondo il quale «processo è qualunque procedimento contenzioso o non contenzioso di natura giurisdizionale» . II legislatore, pertanto, non facendo distinzione tra i termini "procedimento" e processo" ha inteso subordinare tutti gli atti e i provvedimenti dei procedimenti giurisdizionale al pagamento del contributo unificato. (Circolare del 18 marzo 2003)
Il contributo unificato non è finalizzato a soddisfare le spese di iscrizione in un registro bensì quelle complessive del procedimento ( circ prot 1/6026/U/44 del 20 maggio 2005)
l’ambito generale entro cui opera il contributo unificato è quello del procedimento giurisdizionale ai sensi dell’articolo 3, lettera o, DPR 115/2002 testo unico spese di giustizia “ processo è qualunque procedimento contenzioso o non contenzioso di natura giurisdizionale “ ai sensi della circolare del 18 marzo 2003 “ il Legislatore non facendo distinzione tra i termini procedimento e processo ha inteso subordinare tutti gli atti dei procedimenti giurisdizionali al pagamento del contributo unificato” sono quindi sottratti alla disciplina del contributo unificato tutti quei procedimenti che, se pur di competenza del magistrato, rivestono natura non giurisdizionale, natura amministrativa , o quando l’atto è finalizzato alla prosecuzione del giudizio innanzi allo stesso magistrato, o quando si richiede ulteriore copia esecutiva di un provvedimento che ha già scontato il contributo unificato. ( es. correzione errore materiale, rilascio seconda copia in formula esecutiva, iscrizione dei giornali e dei periodici nel c. d. registro stampa, cancellazioni dal registro delle imprese, ecc)
PROCEDIMENTI NON GIURISDIZIONALI (es. atti di notorietà, dichiarazione sostitutiva, trascrizione con riserva di proprietà, pubblicità dei testamenti, iscrizione all’ albo consulenti ecc. ) non si possono applicare i diritti di cancelleria previsti dalla vecchia normativa per i procedimenti giurisdizionali, in questi casi, ove prevista, sarà dovuta l’imposta di bollo (circolare 13 maggio 2002 n 1465/02/4 5, Min. Giust. Dip, Aff. Giustizia)
soggetto tenuto al pagamento
determinazione del valore della causa
dichiarazione del valore della causa
mancata indicazione del valore
ART. 13. (L) (Importi) 3 -bis. Ove il difensore il proprio numero di fax ai sensi dell'articolo 125, primo comma, del codice di procedura civile e il proprio indirizzo di posta elettronica certificata ai sensi dell'articolo 16, comma 1 -bis, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, ovvero qualora la parte ometta di indicare il codice fiscale nell'atto introduttivo del giudizio o, per il processo tributario, nel ricorso il contributo unificato è aumentato della metà
NOTA DI ISCRIZIONE A RUOLO Ai sensi dell’articolo 71 disp. att. c. p. c. La nota di iscrizione della causa nel ruolo generale deve contenere l’indicazione delle parti, nonché le generalità ed il codice fiscale ove attribuito della parte che iscrive la causa a ruolo, del procuratore che si costituisce, dell’oggetto della domanda, della data di notificazione della citazione, e della udienza fissata per la prima comparizione delle parti. Il Decreto Presidente della Repubblica n 123 del 13 febbraio 2001 prevede che la nota di iscrizione a ruolo possa essere trasmessa per via telematica come documento informatico sottoscritto con firma digitale del difensore In relazione alla nota di iscrizione a ruolo richiamiamo la Circolare Ministero della Giustizia congiunta Dir. Gen. Org. Giud. Aff. Civ. e Ufficio del Responsabile per i Sistemi Informativi Automatizzati n 2 del 2 agosto 2000)xxxx
Sulla nota di iscrizione a ruolo le parti dovranno apporre la ricevuta di versamento del contributo unificato comprovante l'avvenuto pagamento e il relativo importo
modalità di pagamento del contributo unificato ex testo unico Il pagamento del contributo unificato può essere effettuato presso: - gli uffici postali utilizzando l’apposito bollettino di conto corrente postale (il bollettino di c/c postale è stato - gli uffici postali utilizzando l’apposito approvato con provvedimento del Direttore del 19 febbraio 2002 e pubblicato in G. U. Serie Generale n. 45 del 22 febbraio 2002); - le banche utilizzando il modello F 23 - le banche utilizzando il - le tabaccherie e gli agenti della riscossione. Se il contribuente decide di versare il contributo presso le tabaccherie, deve utilizzare il modello per la Se il contribuente decide di versare il contributo presso le tabaccherie, deve utilizzare il comunicazione di versamento corredato da apposito contrassegno, rilasciato dai tabaccai a conferma dell’avvenuto pagamento. Nel modello vanno indicate le generalità del ricorrente (cioè del soggetto che introduce la fase del giudizio o della parte che effettua il versamento) e quelle del resistente o del convenuto. Il modello è stato approvato con provvedimento del Direttore del 19 febbraio 2002 e pubblicato in G. U. Serie Generale n. 45 del 22 febbraio 2002. modello per la comunicazione di versamento riferimenti normativi
Modalità di pagamento telematico del Contributo Unificato xxxx zzz yyy xxxx zzz
Contributo unificato esenzione
Non è soggetto al contributo unificato il processo già esente, secondo previsione legislativa e senza limiti di di competenza o o di di valore, dall'imposta di di bollo o o da da ogni spesa, legislativa e senza tassa o diritto di qualsiasi specie e natura, nonché il processo di rettificazione di stato civile, il processo in materia tavolare, il processo di cui all'articolo 3, della legge 24 marzo 2001, n. 89. (art. 10, punto 1, t. u. spese di giustizia ) ) ===== marzo 2001, n. 89. (art. 10, punto 1, t. u. spese di giustizia Non è soggetto al contributo unificato il processo, anche esecutivo, di opposizione e cautelare, in materia di assegni per il mantenimento della prole, e quello comunque riguardante la stessa. (art. 10, punto 2, t. u. spese di giustizia )xxxxx Esenzione Riepilogo Non sono soggetti al contributo unificato i processi di cui al libro IV( dei procedimenti speciali), titolo II( dei procedimenti in materia di famiglia e di stato delle persone), capi II II speciali), titolo persone), capi (dell’interdizione, dell’inabilitazione e dell’amministrazione di sostegno), III (dichiarazione di assenza o di morte presunta), IV( disposizioni relative ai minori, agli interdetti e agli inabilitati) ( dei rapporti patrimoniali tra i coniugi) del codice di procedura civile (art. inabilitati) e V ( del codice di 10, punto 3 t. u. spese di giustizia ) Ai sensi dell’articolo 46 bis disp. att. codice civile sono esenti unificato i Ai sensi dell’articolo 46 bis disp. sono esenti dal contributo unificato procedimenti relativi al libro I, titolo XII ( ( delle misure di protezione delle persone prive procedimenti relativi al in tutto o in parte di autonomia) La ragione dell'esenzione deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni dell'atto introduttivo. (art. 10, punto 6, t. u. spese di giustizia )
GRATUITO PATROCINIO parte generale- cenni- Articolo 24 della costituzione “ la difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento. Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione” Il patrocinio a spese dello Stato è regolamentato nella parte III, articoli 74 a 141, del DPR 30 maggio 2002 n 115 (testo unico spese di giustizia) gli articoli 142 a 145 del richiamato testo unico spese di giustizia regolamentano i casi di estensione, a limitati effetti, della disciplina del patrocinio a spese dello Stato
GRATUITO PATROCINIO parte generale – cenni- Istituzione del patrocinio ( art. 74 testo unico spese di giustizia) Ambito di applicabilità ( artt. 75 e 120 testo unico spese di giustizia )
GRATUITO PATROCINIO – cenni - PROCESSO PENALE ===== Decorrenza dell’ammissione PROCESSO CIVILE ======
GRATUITO PATROCINIO – cenni - PROCESSO PENALE ===== Effetti dell’ammissione PROCESSO CIVILE ====== Azione risarcimento danni nel processo penale ======
Con nota del 29 settembre 2003. paragrafo 4, questa Direzione Generale ha chiarito che l'esenzione dal versamento del contributo unificato non può estendersi agli altri oneri fiscali o tributari se non espressamente previsto dalla legge. Logicamente vale anche il principio opposto ossia l’introduzione del contributo unificato non comporta automaticamente anche il pagamento di altri oneri fiscali o tributari se non espressamente previsto dalla legge ===
Rapporto tra contributo unificato e Pagamento forfettario ex art. 30 T. U. xxxxxx Diritto di copia XXXX Imposta di registro xxxxxxx
ART. 18 (Non applicabilità dell'imposta di bollo nel processo penale e nei processi in cui è dovuto il contributo unificato) 1. Agli atti e provvedimenti del processo penale, con la sola esclusione dei certificati penali, non si applica l'imposta di bollo. L'imposta di bollo non si applica altresì agli atti e provvedimenti del processo civile, compresa la procedura concorsuale e di volontaria giurisdizione, e del processo amministrativo, soggetti al contributo unificato. L'imposta di bollo non si applica, inoltre, alle copie autentiche, comprese quelle esecutive, degli atti e dei provvedimenti, purché richieste dalle parti processuali. Atti e provvedimenti del processo sono tutti gli atti processuali, inclusi quelli antecedenti, necessari o funzionali. 2. La disciplina sull'imposta di bollo è invariata per le istanze e domande sotto qualsiasi forma presentate da terzi, nonché per gli atti non giurisdizionali compiuti dagli uffici, compreso il rilascio di certificati, sempre che non siano atti antecedenti, necessari o funzionali ai processi di cui al comma 1. xxxxxx
Riepilogando l’imposta di bollo non si applica: a) agli atti e provvedimenti del processo penale b) agli atti e provvedimenti del processo civile (e amministrativo), compresa la procedura concorsuale e di volontaria giurisdizione, soggetti al contributo unificato c) alle copie autentiche, comprese quelle esecutive, degli atti e dei provvedimenti (atti processuali, inclusi quelli antecedenti, necessari e funzionali), purché richieste dalle parti processuali d) ai procedimenti dichiarati esenti da precise disposizioni normative è invariata: a) per le istanze e domande sotto qualsiasi forma presentate da terzi b) per gli atti non giurisdizionali compiuti dagli uffici, compreso il rilascio dei certificati, sempre che non siano antecedenti, necessari o funzionali ai processi.
Contributo unificato e procedimenti penali
(Azione civile nel processo penale) ART. 12 T. U spese di giustizia 1. L'esercizio dell'azione civile nel processo penale non è soggetto al pagamento del contributo unificato, se è chiesta solo la condanna generica del responsabile. 2. Se è chiesta, anche in via provvisionale, la condanna al pagamento di una somma a titolo di risarcimento del danno, il contributo è dovuto, in caso di accoglimento della domanda, in base al valore dell'importo liquidato e secondo gli scaglioni di valore di cui all'articolo 13. XXXX
Contributo unificato prenotato a debito nei casi di cui all’art 12 ( artt. 11 T. U. spese di Giustizia) azione civile nel processo penale
parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato xxx Contributo unificato Prenotazione a debito Art 11 TU spese di giustizia amministrazione pubblica ammessa da norme di legge alla prenotazione a debito di altre imposte e spese a suo carico xxx parte obbligata al risarcimento del danno, nell’ipotesi di cui all’art. 12 comma 2 xxx
CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FROSINONE CONTRIBUTO UNIFICATO PER I GIUDIZI IN MATERIA CIVILE, LAVORO, AMMINISTRATIVA E TRIBUTARIA Attenzione: La presente tabella non può ritenersi esaustiva di tutte le possibili applicazioni della normativa e non garantisce l’esattezza degli importi
Quantificazione e determinazione del contributo Circolare sul contributo unificato Altra amministrazione quesiti Circolare copie
Articolo 13 testo unico spese di giustizia quantificazione del contributo unificato xxxxxx
In relazione allo scaglione di valore xxx Fisso per materia xxx Ridotto o aumentato xxxx Ripartizione del contributo unificato In relazione al giudicante xxx Sanzionatorio xxx
Le ipotesi di cui all’art. 9 punto 1 -bis xxxx Determinazione dell’importo XXXX Persone giuridiche Art 28 statuto dei lavoratori XXXX xxxx
Contributo unificato e decreto legislativo n 150/2011 c. d. semplificazione dei riti XXX
Il Contributo unificato e gli importi in relazione al grado di giudizio e alla posizione processuale delle parti XXX
Procedimento Europeo d’ingiunzione di pagamento e relativa opposizione Regolamento CEE 1896/2006 Contributo unificato e procedimenti comunitari La cooperazione tra autorità giudiziarie europee nel settore delle prove civili regolamento (CE) n 1206 del 28 maggio 2001 Controversie di modesta entità regolamento CE 861/2007
Il Contributo unificato e gli importi nelle singole procedure xxx
CONTRIBUTO DOVUTO xxx CONTRIBUTO NON DOVUTO xxxxxxx CONTRIBUTO RIDOTTO xxxxx Direttive ministeriali in materia di contributo unificato CONTRIBUTO CONCESSIONARIO xxxxx CONTRIBUTO PROCEDIMENTI ESECUTIVI xxxxx CONTRIBUTO ORDINI DI SERVIZIO xxxx
Riformulazione dell’articolo 14 Testo unico Spese di Giustizia xxxxxx
L’intervento nel giudizio civile contenzioso xxxx
L’intervento nell’esecuzione mobiliare e immobiliare xxxx
chiamata del terzo xxx
domanda riconvenzionale nel processo civile contenzioso xxxx
opposizione a decreto ingiuntivo e domanda riconvenzionale xxxx
contributo unificato e lite temeraria xxxx
contributo unificato e formule di stile xxxx zzzzz
contributo unificato nei procedimenti risarcitori per sovraffollamento delle carceri
contestualità di domande xxx
opposizione alle cartelle esattoriali e contributo unificato xxxx
opposizione alle cartelle esattoriali e contributo unificato nei procedimenti assistenziali, previdenziali e di lavoro
cartelle esattoriali e impresa individuale nelle controversie di lavoro xxxx
controllo pagamento XXX
ART. 16 (Omesso o insufficiente pagamento del contributo unificato) ( articolo collegato 248) 1. In caso di omesso o insufficiente pagamento del contributo unificato si applicano le disposizioni di cui alla parte VII, titolo VII, del presente testo unico e nell'importo iscritto a ruolo sono calcolati gli interessi al saggio legale, decorrenti dal deposito dell'atto cui si collega il pagamento o l'integrazione del contributo.
ART. 248 (Invito al pagamento) ( articolo collegato 16) Procedura Uffici in assenza di convenzione equitaliagiustizia 1. Nei casi di cui all'articolo 16, entro trenta giorni dal deposito dell'atto cui si collega il pagamento o l'integrazione del contributo, l'ufficio notifica alla parte, ai sensi dell'articolo 137 del codice di procedura civile, l'invito al pagamento dell'importo dovuto, quale risulta dal raffronto tra la dichiarazione resa e il corrispondente scaglione dell'articolo 13 o ai sensi dell'articolo 13, comma 6, con espressa avvertenza che si procederà ad iscrizione a ruolo, con addebito degli interessi al saggio legale, in caso di mancato pagamento entro un mese. 2. L'invito è notificato alla parte nel domicilio eletto o, nel caso di mancata elezione di domicilio, e depositato presso l'ufficio. 3. Nell'invito sono indicati il termine e le modalità per il pagamento ed è richiesto al debitore di depositare la ricevuta di versamento entro dieci giorni dall'avvenuto pagamento. Xxx zzzzzzz
Per gli uffici convenzionati Equitalia Giustizia per l’omesso o insufficiente pagamento del contributo unificato si procede ai sensi dell Art. 6 della convenzione Omesso o insufficiente pagamento del contributo unificato Ai fini della riscossione del contributo unificato, prevista dall’articolo 16 del Testo Unico, l’ufficio comunica alla società, con la nota di trasmissione di cui all’allegato modello Al, l’importo che deve essere riscosso e il domicilio eletto del debitore. La società procede, entro trenta giorni dalla ricezione degli atti, alla notifica dell’invito al pagamento, ai sensi dell’articolo 247 e seguenti del Testo Unico, utilizzando il modello di cui all’allegato modello C e alla iscrizione a ruolo del credito entro il termine previsto dall’articolo 213 del Testo Unico. La società procede a determinare l’importo della sanzione di cui all’articolo 16. comma 1 -bis del Testo Unico e all’annotazione dello stesso nel registro SIAMM, decorso inutilmente il termine di novanta giorni, computato dall’avvenuta notifica dell’invito al pagamento. La società provvede, altresì, a notificare la sanzione al debitore e, in caso di mancato pagamento entro il quarantesimo giorno successivo alla data di notifica del provvedimento sanzionatorio, procede all’iscrizione a ruolo, secondo i criteri e le modalità di applicazione della sanzione indicati dal Ministero, utilizzando il modello di cui all’allegato modello D.
CODICI CONTRIBUTO UNIFICATO
CONTRIBUTO UNIFICATO RIMBORSO xxx
Pagamento forfettario ex art. 30 T. U.
azione civile nel processo penale Pagamento forfettario ex art. 30 T. U. ------
ART. 285 (R) Modalità di pagamento del diritto di copia, del diritto di certificato e delle spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio nel processo civile vvvv
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