migranti internazionali coloro che vivono fuori dal paese

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migranti internazionali coloro che vivono fuori dal paese di cui sono cittadini. 244 milioni,

migranti internazionali coloro che vivono fuori dal paese di cui sono cittadini. 244 milioni, 3, 5% della popolazione mondiale, di cui: migranti forzati coloro che sono fuggiti da conflitti e da situazioni di violenza generalizzata, da persecuzioni, da violazioni e abusi dei diritti umani nel proprio paese, dal terrorismo, dall’insicurezza alimentare e da disastri naturali. 65 milioni, di cui rifugiati coloro che hanno lo status di rifugiato secondo la definizione contenuta nella Conv. di. Ginevra del 1951. 22, 5 milioni sfollati interni migranti forzati che sono stati costretti a lasciare la propria casa e il proprio villaggio ma rimangono nel proprio paese e non possono essere considerati migranti internazionali in quanto non hanno varcato alcun confine. 40 milioni. Fonte: Dichiarazione di NY approvata dall’Ass. Gen. NU il 19. 09. 2016 e rapporto del Segr. Gen. NU che l’ha preceduta

Una dinamica di lungo periodo le odierne migrazioni sono cresciute in modo più veloce

Una dinamica di lungo periodo le odierne migrazioni sono cresciute in modo più veloce della popolazione mondiale e sono in costante e progressivo aumento. Tra il 2015 e il 2000 la popolazione migrante ha subito un incremento del 41%. Fonte: Dipartimento degli affari economici e sociali delle NU

Dichiarazione Universale dei Diritti Umani 1948 “ Preambolo 1° Considerando: il riconoscimento della dignità

Dichiarazione Universale dei Diritti Umani 1948 “ Preambolo 1° Considerando: il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana e dei loro diritti, uguali ed inalienabili, costituisce il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo; art. 2 Ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciate nella presente Dichiarazione, senza distinzione alcuna, per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione.

“ Patto internazionale sui diritti civili e politici -1976 Art. 2 “Ciascuno degli Stati

“ Patto internazionale sui diritti civili e politici -1976 Art. 2 “Ciascuno degli Stati Parti del presente Patto si impegna a rispettare ed a garantire a tutti gli individui che si trovino sul suo territorio e siano sottoposti alla sua giurisdizione i diritti riconosciuti nel presente Patto, senza distinzione alcuna, sia essa fondata sulla razza, il colore, il sesso, la lingua, la religione, l’opinione politica o qualsiasi altra opinione, l’origine nazionale o sociale, la condizione economica, la nascita o qualsiasi altra condizione”.

PRINCIPALI DIRITTI CIVILI CONTEMPLATI NEL PATTO • alla vita, alla libertà e alla sicurezza

PRINCIPALI DIRITTI CIVILI CONTEMPLATI NEL PATTO • alla vita, alla libertà e alla sicurezza della propria persona; • a non essere tenuto in condizioni di servitù; • a non essere sottoposto a trattamenti inumani, crudeli o degradanti; • a non subire detenzioni arbitrarie e in caso di detenzione il diritto a ricorrere a un tribunale; • ad un ricorso effettivo in caso di violazione dei propri diritti; • a lasciare qualsiasi paese incluso il proprio; • al riconoscimento della personalità giuridica; • alla libertà di pensiero, coscienza e religione, la libertà`di opinione, di espressione, e di associazione; • al rispetto della vita privata, la tutela della famiglia e dell’unità familiare; • dei figli ad un nome, ad essere registrati al momento della nascita e ad avere una cittadinanza; • al preminente interesse del minore in tutte le decisioni giudiziarie e amministrative che riguardano il minore;

Patto internazionale sui diritti civili e politici-1976 Art. 26 Divieto generale di discriminazione Tutti

Patto internazionale sui diritti civili e politici-1976 Art. 26 Divieto generale di discriminazione Tutti gli individui sono eguali dinanzi alla legge e hanno diritto, senza alcuna discriminazione, ad una eguale tutela da parte della legge. A questo riguardo, la legge deve proibire qualsiasi discriminazione e garantire a tutti gli individui una tutela eguale ed effettiva contro ogni discriminazione, sia essa fondata sulla razza, il colore, il sesso, la lingua, la religione, l’opinione politica o qualsiasi altra opinione, l’origine nazionale o sociale, la condizione economica, la nascita o qualsiasi altra condizione.

Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali 1976 Articolo 2. 1. 2. 3.

Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali 1976 Articolo 2. 1. 2. 3. I paesi in via di sviluppo, tenuto il debito conto dei diritti dell'uomo e delle rispettive economie nazionali, possono determinare in quale misura essi garantiranno a individui non aventi la loro cittadinanza i diritti economici riconosciuti nel presente Patto.

PRINCIPALI DIRITTI ECONOMICI CONTEMPLATI NEL PATTO E SOCIALI • al lavoro e ad una

PRINCIPALI DIRITTI ECONOMICI CONTEMPLATI NEL PATTO E SOCIALI • al lavoro e ad una retribuzione equa e uguale per uguale lavoro; • a costituire sindacati; • alla sicurezza sociale comprese le assicurazioni sociali; • ad un livello di vita adeguato inclusi l’alimentazione, il vestiario e l’alloggio; • al diritto fondamentale di ogni individuo alla libertà dalla fame • all’istruzione primaria obbligatoria • alla salute attuata attraverso la creazione di condizioni che assicurino a tutti servizi medici e assistenza medica in caso di malattia

Convenzione di Ginevra sullo status dei rifugiati. 1951 Articolo 1, A, 2 (Colui) che

Convenzione di Ginevra sullo status dei rifugiati. 1951 Articolo 1, A, 2 (Colui) che temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche, si trova fuori del Paese, di cui è cittadino e non può o non vuole, a causa di questo timore, avvalersi della protezione di questo Paese: oppure che, non avendo la cittadinanza e trovandosi fuori del Paese in cui aveva residenza abituale a seguito di tali avvenimenti, non può o non vuole tornarvi per il timore di cui sopra.

Convenzione che regola gli aspetti specifici dei problemi dei rifugiati in Africa -1969 Il

Convenzione che regola gli aspetti specifici dei problemi dei rifugiati in Africa -1969 Il termine "rifugiato" si applica ugualmente ad ogni persona che, a causa di aggressione esterna, occupazione, dominio straniero o gravi turbamenti dell'ordine pubblico in tutto o in una parte del Paese di origine o di cittadinanza, è obbligata ad abbandonare la propria residenza abituale per cercare rifugio in un altro luogo fuori del Paese di origine o di cittadinanza.

DICHIARAZIONE DI CARTAGENA SUI RIFUGIATI 1984. (Centro America) Obiettivi 3. Riaffermare che, data l'esperienza

DICHIARAZIONE DI CARTAGENA SUI RIFUGIATI 1984. (Centro America) Obiettivi 3. Riaffermare che, data l'esperienza acquisita in seguito all'afflusso in massa di rifugiati nella regione centro-americana, diventa necessario prevedere l'estensione del concetto di rifugiato. . . alle persone fuggite dal loro paese perché la loro vita, la loro sicurezza e la loro libertà erano minacciate da una violenza generalizzata, un'aggressione straniera, conflitti interni, una violazione massiccia dei diritti dell'uomo o altre circostanze che abbiano gravemente turbato l'ordine pubblico;

Convenzione di Ginevra sullo status dei rifugiati. 1951 Articolo 33 Divieto di respingimento 1.

Convenzione di Ginevra sullo status dei rifugiati. 1951 Articolo 33 Divieto di respingimento 1. Nessuno Stato contraente potrà espellere o respingere (refouler) - in nessun modo - un rifugiato verso le frontiere dei luoghi ove la sua vita o la sua libertà sarebbero minacciate a causa della sua razza, della sua religione, della sua nazionalità, della sua appartenenza ad una determinata categoria sociale o delle sue opinioni politiche.

Divieto generale di respingimento Gli stati non possono trasferire o respingere un individuo in

Divieto generale di respingimento Gli stati non possono trasferire o respingere un individuo in un paese dove correrebbe il rischio di persecuzione o di grave violazione dei diritti umani, o dove risulterebbe esposto al pericolo di un’ulteriore espulsione verso paesi terzi, nei quali correrebbe il rischio di subirle (respingimento indiretto). • Convenzione di Ginevra art. 33; • Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, art. 3, Interpretato par ricochet, ossia di riflesso, dalla Corte Europea dei Diritti Umani; • Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti art. 3;

Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali - 1950

Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali - 1950 Articolo 3 - Proibizione della tortura (e divieto di respingimento) Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti. La Corte Europea dei diritti umani afferma che il divieto di tortura e di trattamenti inumani e degradanti impone agli Stati non solo di astenersi dal porre direttamente in essere tali condotte, ma anche di non allontanare lo straniero verso paesi dove rischierebbe di subirle, o dove risulterebbe esposto al pericolo di un’ulteriore espulsione verso paesi terzi, nei quali correrebbe il rischio di subirle. Protezione par ricochet, ossia di riflesso.