MATRIMONI VIETATI UNIONI INCESTUOSE I tredici secoli di

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MATRIMONI VIETATI

MATRIMONI VIETATI

UNIONI INCESTUOSE I tredici secoli di storia di Roma si caratterizzano per la costante

UNIONI INCESTUOSE I tredici secoli di storia di Roma si caratterizzano per la costante avversione contro l’incesto: il senso di riprovevolezza morale e giuridica si sostanzia nel divieto per questo tipo di unioni

UNIONI INCESTUOSE ETÀ ARCAICA § Incesto evento impuro che ripugna la coscienza religiosa e

UNIONI INCESTUOSE ETÀ ARCAICA § Incesto evento impuro che ripugna la coscienza religiosa e morale § Condotta antisacrale prima che antigiuridica che si manifesta: a. nella violazione del voto di castità da parte delle vestali b. in comportamento immorale non necessariamente di natura sessuale c. in unioni fra ascendenti e discendenti e collaterali fino al settimo grado escluso § Le relazioni tra affini: una questione aperta e non risolta (le fonti e i dubbi sulla loro attendibilità non consentono una perfetta ricostruzione del regime di questo tipo di nozze)

UNIONI INCESTUOSE ETÀ REPUBBLICANA § L’incesto conserva natura sacrale, la giurisdizione pontificale sulle vestali

UNIONI INCESTUOSE ETÀ REPUBBLICANA § L’incesto conserva natura sacrale, la giurisdizione pontificale sulle vestali si estende anche ai sui iuris e la pena è quella capitale: incestum pontifices supremo supplicio sanciunto (Cic. , De Legibus 2. 9. 22)

UNIONI INCESTUOSE ETÀ CLASSICA § Contenuto e portata della Lex Iulia de adulteriis coercendis:

UNIONI INCESTUOSE ETÀ CLASSICA § Contenuto e portata della Lex Iulia de adulteriis coercendis: il quesito è se il disposto normativo contemplasse autonomamente e specificamente anche la figura dell’incesto e non solo l’ipotesi di concorso di incesto con adulterio e stupro § Contenuto e portata della distinzione tra incestum iure civili e incestum iure gentium: problematica riguardante la questione se la bipartizione sia di età classica o tardoantica § L’affinità è ormai ostacolo all’esistenza giuridica delle giuste nozze: le disposizioni normative proibiscono le unioni tra affini in linea retta sia in costanza di matrimonio sia sciolto il vincolo coniugale § La pena è la relegatio in insulam o, in caso di concorso di reati ex lege Iulia, quella più grave della deportatio in insulam

UNIONI INCESTUOSE ETÀ TARDOANTICA § Vengono formalizzati molteplici interventi legislativi in materia di incesto.

UNIONI INCESTUOSE ETÀ TARDOANTICA § Vengono formalizzati molteplici interventi legislativi in materia di incesto. La reiterazione delle disposizioni normative denuncia: a. la diffusione di costumi endogamici b. l’influenza della religione cristiana che avversa questo tipo di unioni c. la difficoltà del legislatore a formalizzare norme in un tessuto sociale che le sente estranee § La pena varia in ragione dei divieti stabiliti dalle differenti disposizioni legislative: a. relegatio in insulam b. deportatio in insulam in caso di concorso di reati di natura sessuale c. pena di morte d. sanzioni civili (es. incapacità di donare, testare, confisca della

UNIONI INCESTUOSE LEGISLAZIONE TARDOANTICA DIOCLEZIANO e MASSIMIANO anno 291 d. C. § Condono e

UNIONI INCESTUOSE LEGISLAZIONE TARDOANTICA DIOCLEZIANO e MASSIMIANO anno 291 d. C. § Condono e remissione della pena per matrimonio incestuoso contratto per errore, a condizione che, conosciuto l’errore, segua immediato divorzio

UNIONI INCESTUOSE LEGISLAZIONE TARDOANTICA DIOCLEZIANO e MASSIMIANO anno 295 d. C. § Disposizione di

UNIONI INCESTUOSE LEGISLAZIONE TARDOANTICA DIOCLEZIANO e MASSIMIANO anno 295 d. C. § Disposizione di maggiore portata e importanza rispetto alla prima § Organica regolamentazione dell’incesto con divieti di matrimonio secondo antico iure. Provvedimento composto da due norme: a. la prima, impone il modello matrimoniale romano come unico giuridicamente valido b. la seconda, sancisce un condono parziale per i reati commessi entro il 30 aprile 295 § Per i matrimoni contratti dopo la promulgazione della legge, I maggio del 295, è prevista la pena capitale della relegatio in insulam

UNIONI INCESTUOSE LEGISLAZIONE TARDOANTICA COSTANZO II anno 342 d. C. § Reintroduce il divieto

UNIONI INCESTUOSE LEGISLAZIONE TARDOANTICA COSTANZO II anno 342 d. C. § Reintroduce il divieto di matrimonio tra zio paterno e nipote, con la previsione della capitalis sententia in caso di violazione della norma § La donna resta impunita

UNIONI INCESTUOSE LEGISLAZIONE TARDOANTICA COSTANZO II anno 355 d. C. § Incesto regolamentato non

UNIONI INCESTUOSE LEGISLAZIONE TARDOANTICA COSTANZO II anno 355 d. C. § Incesto regolamentato non quanto alla sorte dei contraenti quanto alle conseguenze sulla prole § Introduce il divieto di matrimonio tra cognati (matrimonio con moglie divorziata del proprio fratello; matrimonio con sorella della propria moglie morta o divorziata) § Unica conseguenza per la violazione del disposto: figli incestuosi illegittimi con incapacità a succedere al proprio padre § Nessuna sanzione personale afflittiva, nessuna sanzione patrimoniale, nessuna previsione circa la nullità delle nozze

UNIONI INCESTUOSE LEGISLAZIONE TARDOANTICA TEODOSIO I anno 387 d. C. § Ribadisce il divieto

UNIONI INCESTUOSE LEGISLAZIONE TARDOANTICA TEODOSIO I anno 387 d. C. § Ribadisce il divieto di matrimonio tra affini in linea collaterale e il divieto persiste anche nel caso di scioglimento del vincolo che ha determinato l’adfinitas § Nessuna previsione circa le sanzioni per i trasgressori

UNIONI INCESTUOSE LEGISLAZIONE TARDOANTICA TEODOSIO I anno 387 -392 d. C. § Disposizione andata

UNIONI INCESTUOSE LEGISLAZIONE TARDOANTICA TEODOSIO I anno 387 -392 d. C. § Disposizione andata perduta. Ricostruzione parziale del contenuto attraverso le previsioni normative in argomento di incesto di Arcadio (anno 396 d. C. ) e di Onorio (anno 409 d. C. ) § Vietate nozze tra cugini, salvo concessione di grazia su supplica degli interessati

UNIONI INCESTUOSE LEGISLAZIONE TARDOANTICA TEODOSIO I anno 392 d. C. § Regolamenta i matrimoni

UNIONI INCESTUOSE LEGISLAZIONE TARDOANTICA TEODOSIO I anno 392 d. C. § Regolamenta i matrimoni non giusti formalizzati contro le disposizioni imperiali, quindi anche l’incesto § La sanzione, secondo ipotesi di ricostruzione, si ritiene richiamasse per caratteristiche e connotati la deportatio in insulam § Il matrimonio è giuridicamente inesistente § Stabilite esimenti per matrimoni incestuosi in caso di error acrissimus ed aetatis lubricum in favore di uomo e donna parimenti scusati § L’error in gioventù e in senilità è di fatto e deve ricadere su circostanze non futili

UNIONI INCESTUOSE LEGISLAZIONE TARDOANTICA ARCADIO anno 396 d. C. § Vieta il matrimonio tra

UNIONI INCESTUOSE LEGISLAZIONE TARDOANTICA ARCADIO anno 396 d. C. § Vieta il matrimonio tra parenti in linea collaterale (cugini [proibito per diritto antico, ammesso dal 201 a. C. ], zio paterno materno e nipote, cognati [moglie del fratello]) § Nessuna personale afflittiva, nessuna sanzione patrimoniale salvo confisca della dote § Conseguenze di natura successoria tra contraenti e di natura ereditaria per i figli incestuosi (no successione mortis causa); no donazione reciproca tra coniugi e in favore dei figli incestuosi; no testamento in favore di estranei § Chiamati all’eredità solo discendenti legittimi nati da giusto matrimonio,

UNIONI INCESTUOSE LEGISLAZIONE TARDOANTICA ARCADIO anno 405 d. C. § Liberalizza il matrimonio tra

UNIONI INCESTUOSE LEGISLAZIONE TARDOANTICA ARCADIO anno 405 d. C. § Liberalizza il matrimonio tra cugini e contestualmente sopprime le regole prisci iuris sulla fattispecie: matrimonium inter consobrinos habeatur legitimum

UNIONI INCESTUOSE LEGISLAZIONE TARDOANTICA ONORIO anno 409 d. C. § Vieta il matrimonio tra

UNIONI INCESTUOSE LEGISLAZIONE TARDOANTICA ONORIO anno 409 d. C. § Vieta il matrimonio tra parenti in linea collaterale, compresi i cugini § Abolisce la prassi delle dispense matrimoniali negando, in via di grazia e in deroga alle leggi, l’autorizzazione a contrarre nozze illegittime § Il matrimonio tra cugini, eccezionalmente, gode della dispensa imperiale per rescriptum principis su formale supplicatio dei richiedenti

UNIONI INCESTUOSE LEGISLAZIONE TARDOANTICA TEODOSIO II anno 415 d. C. § Ribadisce il divieto

UNIONI INCESTUOSE LEGISLAZIONE TARDOANTICA TEODOSIO II anno 415 d. C. § Ribadisce il divieto dichiarando la natura incestuosa delle unioni con la cognata ex fratre (moglie del fratello) § Pena personale afflittiva per il reo § Inesistenza del vincolo qualificato contubernium § Perdita della patria potestas § Illegittimità dei figli incestuosi con incapacità a succedere

UNIONI INCESTUOSE LEGISLAZIONE TARDOANTICA ZENONE anno 475 d. C. Vieta le nozze con cognata

UNIONI INCESTUOSE LEGISLAZIONE TARDOANTICA ZENONE anno 475 d. C. Vieta le nozze con cognata ex fratre anche nel caso in cui il primo matrimonio della donna è rato ma non consumato

UNIONI INCESTUOSE LEGISLAZIONE TARDOANTICA ZENONE anno 476 d. C. § Interviene dopo la riconquista

UNIONI INCESTUOSE LEGISLAZIONE TARDOANTICA ZENONE anno 476 d. C. § Interviene dopo la riconquista del potere già usurpato da Basilisco nel 475 § Abroga le deroghe formalizzate dall’usurpatore che liberalizzano unioni in deroga al regime dell’incesto tra affini in linea collaterale e parenti in linea collaterale § Non prevede sanzioni personali afflittive

UNIONI INCESTUOSE LEGISLAZIONE TARDOANTICA ZENONE anno 486 -489 d. C. § Vieta e sanziona

UNIONI INCESTUOSE LEGISLAZIONE TARDOANTICA ZENONE anno 486 -489 d. C. § Vieta e sanziona le nozze tra zio paterno e nipote e tra zio materno e nipote e preclude la richiesta di dispensa, dichiarando la nullità di quelle ottenute posteriormente alla promulgazione della legge

UNIONI INCESTUOSE ETÀ GIUSTINIANEA E BIZANTINA GIUSTINO I anno 520 -523 d. C. §

UNIONI INCESTUOSE ETÀ GIUSTINIANEA E BIZANTINA GIUSTINO I anno 520 -523 d. C. § Intervento che confluisce non nel regime postclassico ma entro i limiti della legislazione giustinianea § Sancisce incestos omnibus modis amputamus

UNIONI INCESTUOSE ETÀ GIUSTINIANEA E BIZANTINA FLAVIO PIETRO SABAZIO GIUSTINIANO Compilazione § Casistica: riprende

UNIONI INCESTUOSE ETÀ GIUSTINIANEA E BIZANTINA FLAVIO PIETRO SABAZIO GIUSTINIANO Compilazione § Casistica: riprende quella di età classica gaiana § Pene personali afflittive: relegatio in insulam § Conseguenze patrimoniali: perdita o confisca della dote, donazione antenuziale e delle liberalità tra coniugi § Effetti civili: matrimonio incestuoso inesistente, figli illegittimi, perdita della patria potestas e facoltà di testare § Disposizioni processuali: imprescrittibilità e simultaneità dell’azione

UNIONI INCESTUOSE ETÀ GIUSTINIANEA E BIZANTINA Novelle § Novella 12 (anno 535): disposizione di

UNIONI INCESTUOSE ETÀ GIUSTINIANEA E BIZANTINA Novelle § Novella 12 (anno 535): disposizione di portata generale; priva di elaborazione casistica; distingue la sanzione in base all’appartenenza sociale e prevede una disciplina transitoria per il biennio 535 -537 § Novella 139 (anno 535 -6): prima legge speciale sull’endogamia delle popolazioni del pagus Sindyn e gli ebrei della città di Tiro; sancisce la confirmatio delle situazioni matrimoniali incestuose di dette popolazioni previo pagamento di ammenda § Novella 154 (anno 535 -6): seconda legge speciale sull’endogamia delle popolazioni della Mesopotamia e Osroene; formalizza duplice regime: nozze legittime se ufficializzate sino alla data di entrata in vigore della legge e nozze vietate se ufficializzate dopo il vigore della norma con applicazione di pena personale affittiva e condanna a morte nei casi di

UNIONI INCESTUOSE ETÀ GIUSTINIANEA E BIZANTINA Novelle § Novella 74, 6 (anno 538) -

UNIONI INCESTUOSE ETÀ GIUSTINIANEA E BIZANTINA Novelle § Novella 74, 6 (anno 538) - Novella 89, 15 (anno 539): ai figli incestuosi viene negata equiparazione giuridica con i naturali diversamente dai quali non possono essere legittimati né per matrimonio, né per provvedimento imperiale e né per oblationem curiae § Novella 115, 3 -4 (anno 542): disposizione sulla diseredazione testamentaria che tra le iuste causae ingratitudinis include relazioni incestuose tra affini in linea retta: figlio con matrigna o concubina del padre; padre con nuora o concubina del figlio

UNIONI INCESTUOSE ETÀ GIUSTINIANEA E BIZANTINA GIUSTINO II (anno 566): norma dalla duplice fisionomia

UNIONI INCESTUOSE ETÀ GIUSTINIANEA E BIZANTINA GIUSTINO II (anno 566): norma dalla duplice fisionomia di legge speciale di condono e di legge generale di severa repressione dell’incesto che si propone quale strumento ufficiale per la lotta alla delazione § Novella 2

UNIONI DOPPIE Divieto di nozze simultanee: un imperativo scaturito da postulati etici, sociali, religiosi

UNIONI DOPPIE Divieto di nozze simultanee: un imperativo scaturito da postulati etici, sociali, religiosi e sanzionato giuridicamente solo in età avanzata. Il vincolo matrimoniale si fonda sul principio monogamico: non mancano dubbi, incertezze, aporie

UNIONI DOPPIE ETÀ ARCAICA § La previsione di reato delle unioni doppie contestuali e

UNIONI DOPPIE ETÀ ARCAICA § La previsione di reato delle unioni doppie contestuali e il conseguente regime sanzionatorio è questione aperta in considerazione dell’assenza di fonti coeve

UNIONI DOPPIE ETÀ REPUBBLICANA § Svetonio e il progetto di Caio Giulio Cesare di

UNIONI DOPPIE ETÀ REPUBBLICANA § Svetonio e il progetto di Caio Giulio Cesare di istituire la poligamia § una testimonianza controversa: possibile volontà di legittimare una molteplicità di legami matrimoniali e contestuali divorzi liberorum quaerendorum causa

UNIONI DOPPIE ETÀ CLASSICA § La bigamia diviene un crimine sanzionato allo stesso modo

UNIONI DOPPIE ETÀ CLASSICA § La bigamia diviene un crimine sanzionato allo stesso modo dell’adulterio se commesso dalla donna; allo stesso modo dello stupro se commesso dall’uomo § La giurisprudenza in argomento di incesto: incertezze e dubbi circa la sanzione della nota pretoria dell’infamia per il caso di duplice vincolo coniugale § La bigamia quale eccezione testimoniata da fonti letterarie. Emergono episodi di doppie nozze simultanee: i casi emblematici della bigamia di Antonio con Ottavia e Cleopatra e di Messalina con Claudio e Silio

UNIONI DOPPIE ETÀ TARDOANTICA § La bigamia viene individuata come fattispecie autonoma e distinta

UNIONI DOPPIE ETÀ TARDOANTICA § La bigamia viene individuata come fattispecie autonoma e distinta di reato: definitivamente superata ogni assimilazione a fattispecie analoghe § L’imperatore Diocleziano nel 285 d. C. sembrerebbe avere formalizzato la previsione del crimine e della sanzione § Socrate Scolastico: una testimonianza controversa a. Inversione di tendenza di Valentiniano I che nel 370 d. C. , con una disposizione di portata generale da valere per ogni città dell’impero (legem itaque protulit publicae per civitates proposita sancientem) legittima per l’uomo le unioni coniugali doppie b. Problematicità di un provvedimento normativo che avrebbe sancito uno stato di fatto non sentito come violazione di norme imperative e di etica sociale applicata al matrimonio

UNIONI MISTE Un divieto ufficializzato salvaguardia della romanità a

UNIONI MISTE Un divieto ufficializzato salvaguardia della romanità a

UNIONI MISTE ETÀ ARCAICA - ETÀ REPUBBLICANA § La legislazione in argomento è conseguenza

UNIONI MISTE ETÀ ARCAICA - ETÀ REPUBBLICANA § La legislazione in argomento è conseguenza di una problematica contingente che Roma si trova a dover affrontare in età imperiale: non esistono, quindi, disposizioni normative in tema di unioni miste in età arcaica e repubblicana

UNIONI MISTE ETÀ CLASSICA § I provvedimenti legislativi di Marco Aurelio, Probo, Aureliano testimoniano

UNIONI MISTE ETÀ CLASSICA § I provvedimenti legislativi di Marco Aurelio, Probo, Aureliano testimoniano dell’impiego di barbari come coloni nelle zone di frontiera della parte Occidentale dell’impero: notizie circa l’assegnazione di piccole unità di terra, privata e pubblica, a popolazioni straniere

UNIONI MISTE ETÀ TARDOANTICA § Provvedimenti legislativi di Diocleziano e Massimiano confermano il fenomeno

UNIONI MISTE ETÀ TARDOANTICA § Provvedimenti legislativi di Diocleziano e Massimiano confermano il fenomeno dell’insediamento, ancora in proporzioni ridotte, di barbari nell’Occidente dell’impero § Notizie di interventi legislativi di Costanzo Cloro e Costantino in ordine a insediamenti di barbari in qualità di coloni in terre d’Occidente § Fino alla prima metà del IV secolo d. C. non si registrano interventi normativi specifici in argomento di matrimoni misti § Ancora nel 370 d. C. l’assenza della qualità di cives vale quale impedimento al vincolo coniugale con i cittadini dell’impero

UNIONI MISTE ETÀ TARDOANTICA § Valentiniano I nel 370? -373? interviene con un provvedimento

UNIONI MISTE ETÀ TARDOANTICA § Valentiniano I nel 370? -373? interviene con un provvedimento legislativo che sanziona i matrimoni tra provinciali e gentili o barbari: formalizza ufficialmente la tutela della nazionalità sconsigliando unioni miste, anche solo di fatto, sotto la minaccia della pena capitale § Dalla lettura della legge di Valentiniano I alcuni interrogativi: • L’assenza dello status giuridico di cives non è più elemento sufficiente ad ostacolare il vincolo coniugale con i romani? • L’assenza di altri interventi normativi su nozze miste legittima l’opinione dell’effetto deterrente della misura personale afflittiva in CTh. 3. 14. 1?

UNIONI MISTE ETÀ TARDOANTICA • Una legge che combatte in modo rigoroso una prassi

UNIONI MISTE ETÀ TARDOANTICA • Una legge che combatte in modo rigoroso una prassi evidentemente diffusa testimonia il mutamento della coscienza e del costume dei cittadini dell’impero? Una perdita di fiducia e la fine dell’illusione della grandezza del valore della tradizione del patrimonio culturale romano? • La previsione normativa della più grave delle pene personali afflittive (‘capitaliter expietur’) rappresenta un efficace deterrente? • Quale valore attribuire alle eccezioni, conseguenza delle autorizzazioni imperiali, al divieto delle giuste nozze tra romani e barbari? • Posizione giuridica dello Stato e pensiero religioso: gli interventi statali, da un lato, e gli interventi conciliari e le pronunce dei padri della Chiesa, dall’altro, lasciano trasparire un’influenza reciproca o