MASTER DALLA LEGGE FALLIMENTARE ALLA RIFORMA DEL CODICE

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MASTER DALLA LEGGE FALLIMENTARE ALLA RIFORMA DEL CODICE DELLA CRISI DI IMPRESA E DELL’INSOLVENZA

MASTER DALLA LEGGE FALLIMENTARE ALLA RIFORMA DEL CODICE DELLA CRISI DI IMPRESA E DELL’INSOLVENZA Le modifiche al Sovraindebitamento ed alla Ristrutturazione dei Debiti A cura di Giulio Pennisi

I tre istituti finora conosciuti si rinnovano… Il nuovo piano del consumatore: La ristrutturazione

I tre istituti finora conosciuti si rinnovano… Il nuovo piano del consumatore: La ristrutturazione dei debiti del consumatore Il nuovo accordo del debitore: Il concordato minore La liquidazione del patrimonio diviene liquidazione controllata L’esdebitazione si estende anche al debitore incapiente

I riferimenti normativi nel codice ARTT. 65 E 66 DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE ARTT.

I riferimenti normativi nel codice ARTT. 65 E 66 DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE ARTT. 67 -73 RISTRUTTURAZ. DEBITI DEL CONSUMATORE ARTT. 74 -83 IL CONCORDATO MINORE ARTT. 268 -277 LIQUIDAZIONE CONTROLLATA ARTT. 278 -283 ESDEBITAZIONE

Gestione della procedura ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI COMPOSTO DA GESTORI ISCRITTI ALL’ALBO Resta

Gestione della procedura ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI COMPOSTO DA GESTORI ISCRITTI ALL’ALBO Resta in vigore il D. M. 202/2014 che disciplina le ruoli e modalità di funzionamento degli OCC considerati enti pubblici. I gestori sono professionisti indipendenti iscritti presso l’Organismo tramite l’albo ministeriale. Il referente cura la tenuta del registro ed effettua le nomine. Ruolo amministrativo svolto da segreteria se prevista

Le novità comuni ai tre istituti CARATTERISTICHE DEPOSITO DOMANDA E SOSPENSIONE DECORRENZA INTERESSI ISTANZA

Le novità comuni ai tre istituti CARATTERISTICHE DEPOSITO DOMANDA E SOSPENSIONE DECORRENZA INTERESSI ISTANZA ANCHE PERSONALE CON ASSISTENZA E RELAZIONE OCC L’OCC ASSISTE LA PARTE ED HA FUNZIONI DI PUBBLICITA’

Il ruolo dell’OCC Ausiliario del Giudice Consulente del debitore Garante per i creditori NOLA

Il ruolo dell’OCC Ausiliario del Giudice Consulente del debitore Garante per i creditori NOLA 2 MARZO 2017 6

Soggetti e procedimento VOLONTARIA GIURIDIZIONE CONSULENTE EVENTUALE ISTANZA OCC DEBITORE NOMINA OCC/GESTORE (ATTESTATORE )

Soggetti e procedimento VOLONTARIA GIURIDIZIONE CONSULENTE EVENTUALE ISTANZA OCC DEBITORE NOMINA OCC/GESTORE (ATTESTATORE ) ELABORAZIONE PROPOSTA DEPOSITO TRIBUNALE CONSULENTE EVENTUALE ISTANZA TRIBUNALE INIZIO PROCEDIMENTO

Soggetti e procedimento DEPOSITO TRIBUNALE CONCORDATO MINORE VALUTAZIONE AMMISSIBILITÀ VOTO CREDITORI (MAGG. CHIRO) CONSUMATORE

Soggetti e procedimento DEPOSITO TRIBUNALE CONCORDATO MINORE VALUTAZIONE AMMISSIBILITÀ VOTO CREDITORI (MAGG. CHIRO) CONSUMATORE VALUTAZIONE AMMISSIBILITÀ (PROCEDURA SEMPLIFICATA) TRIBUNALE DECRETO OMOLOGA LIQUIDATORE LIQUIDAZ. CONTROLL. VALUTAZIONE AMMISSIBILITÀ

Aspetti procedurali COMPETENZA TRIBUNALE ART. 27 CO. 2 IL RUOLO DELL’OCC NELLE TRE PROCEDURE

Aspetti procedurali COMPETENZA TRIBUNALE ART. 27 CO. 2 IL RUOLO DELL’OCC NELLE TRE PROCEDURE Nel piano, l’OCC rappresenta la parte (ausilio) senza avvocato Nel concordato minore l’istanza è depositata dall’OCC (difesa tecnica non necessaria) Nella liquidazione, il ricorso lo presenta il debitore con assistenza OCC PROBLEMI DI COMPATIBILITA’ CON REGOLE PROCESSUALI PER ASSENZA DEL PROCURATORE?

GESTORE DELLA CRISI TITOLI Laurea materie economiche o giuridiche o iscrizione ordini professionali (avvocati,

GESTORE DELLA CRISI TITOLI Laurea materie economiche o giuridiche o iscrizione ordini professionali (avvocati, dottori commercialisti ed esperti contabili, notai) Formazione specifica in conformità all’art. 4, c. 6 DM 202/2014 (200 ovvero 40 ore complessive) REQUISITI Onorabilità (art. 2382 cc), requisiti ex art. 28 L. Fall. , art. 35 co. 1 e co. 4 bis d. lgs. 159/2011 (no misure prevenzione), no condanna sentenza passata in giudicato reati in materia bancaria, finanziaria ed assicurativa, no sanzioni disciplinari diverse dall’avvertimento, indipendenza rispetto alla procedura

Profili oggettivi: la nuova definizione di sovraindebitamento Art. 2 comma 1 lett. C) D.

Profili oggettivi: la nuova definizione di sovraindebitamento Art. 2 comma 1 lett. C) D. Lgs. 19/2014 «lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell’imprenditore agricolo, delle start up innovative di cui al DL 18 ottobre 2012 n. 179 (…) e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi e di insolvenza» Per crisi - lett. a) - si intende: lo stato di difficoltà economicofinanziaria che rende probabile l’insolvenza del debitore, e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate Per insolvenza - lett. b) - si intende: lo stato del debitore che si manifesta con adempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni

Profili soggettivi ART. 2 CO. 1 LETT. C) – D) ED E) - DEL

Profili soggettivi ART. 2 CO. 1 LETT. C) – D) ED E) - DEL C. C. I. I. Possono accedere alle procedure il consumatore, il professionista, l’impresa minore, l’impresa agricola, la start up innovativa (dl 179/2012) ed ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale o alla LCA o ad altre procedure o da leggi speciali

La definizione di consumatore PROFILO SOGGETTIVO: ART. 2 LETT. E) C. C. I. I.

La definizione di consumatore PROFILO SOGGETTIVO: ART. 2 LETT. E) C. C. I. I. DEBITORE PERSONA FISICA OBBLIGAZIONI PER DEBITI ESTRANEI ALLA ATTIVITA’ IMPRESA O PROFESSIONALE NON RILEVA LA DETENZIONE DI PARTECIPAZIONI IN SOCIETA’ DI PERSONA

La definizione di consumatore DISTINZIONE NATURA DEBITI FAMILIARI PERSONALI IMPRENDITORIALI PROFESSIONALI CASSAZIONE SENTENZA N.

La definizione di consumatore DISTINZIONE NATURA DEBITI FAMILIARI PERSONALI IMPRENDITORIALI PROFESSIONALI CASSAZIONE SENTENZA N. 1869/2016 → RILEVA QUALITÀ INSOLVENZA FINALE

La definizione di consumatore (Cass. 1869/2016). . . Essendo consumatore solo il debitore che,

La definizione di consumatore (Cass. 1869/2016). . . Essendo consumatore solo il debitore che, persona fisica, risulti aver contratto obbligazioni – non soddisfatte al momento della proposta di piano – per far fronte ad esigenze familiari o personali o della più ampia sfera attinente agli impegni derivanti dalla estrinsecazione, della propria personalità sociale, dunque anche a favore di terzi, ma senza riflessi diretti in un’attività d’impresa o professionale propria. . .

La definizione del consumatore nel CCII Profilo soggettivo Legge 03/2012, art. 6 co. 2

La definizione del consumatore nel CCII Profilo soggettivo Legge 03/2012, art. 6 co. 2 lett. b) D. Lgs. 14/2019 art. 2 lett. e) «il debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta» «la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se sia socia di una delle società ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile*, per i debiti estranei a quelli sociali *Titolo V Libro quinto Capo III: società in nome collettivo Capo IV: società in accomandita semplice Capo VI: società in accomandita per azioni

La definizione del consumatore nella giurisprudenza Tribunale di Milano, 16 maggio 2015 Ricorso per

La definizione del consumatore nella giurisprudenza Tribunale di Milano, 16 maggio 2015 Ricorso per omologazione di piano del consumatore • Persona fisica con attività imprenditoriale cessata da oltre un anno • Debiti tributari per IVA, debiti per fideiussione a favore di società di capitali Orientamento negativo «il rapporto di funzionalità al consumo privato va inteso in senso rigoroso altrimenti non sarebbero giustificati i benefici procedimentali riconosciuti alla procedura del piano del consumatore» La cessazione dello status imprenditoriale non rende la persona fisica un «consumatore» tanto che l’esistenza di una obbligazione per la fideiussione concessa a favore di una società di capitali (di cui il ricorrente, in precedenza, era stato socio ed amministratore unico) non può essere stata contratta per soddisfare i bisogni afferenti alla sfera privata e personale bensì atta a garantire un agevole accesso al credito di soggetto commerciale.

La definizione del consumatore nella giurisprudenza Orientamento della Corte di Giustizia Europea e della

La definizione del consumatore nella giurisprudenza Orientamento della Corte di Giustizia Europea e della Suprema Corte di Cassazione «in presenza di un contratto di fideiussione , è alla obbligazione garantita che deve riferirsi il requisito soggettivo della qualità di consumatore…attesa l’accessorietà della obbligazione del fideiussore rispetto alla obbligazione garantita» (Cass. 5477/2015; Cass. 25212/2011; C. G. 17 marzo 1988, causa C 45/96)

Tribunale di Padova, 27 giugno 2018 Orientamento positivo La banca non dimostra l’interesse economico

Tribunale di Padova, 27 giugno 2018 Orientamento positivo La banca non dimostra l’interesse economico specifico del garante al rilascio della garanzia (rapporto parentale e non di natura societaria) Il giudice stralcia la posizione dei garanti dando vita ad un autonomo giudizio Competenza territoriale foro del consumatore (Corte Giustizia 74 e 543 del 2015) Nel caso di specie, l’istituto di credito si era costituito nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo emesso sia a carico del debitore principale che dei garanti, invocando proprio l’autonomo contratto di garanzia e la sua accessorietà all’obbligazione garantita, eccependo la funzionalità dell’obbligazione del garante rispetto a quella garantita. Di diverso avviso invece il giudice che ha inteso stralciare la posizione dei garanti dando vita ad un autonomo giudizio, dapprima avocando a sé la contestata competenza territoriale alla luce delle decisioni della Corte di Giustizia Europea numeri 74 e 534 del 2015, riconoscendo la prevalenza del foro del consumatore, per poi incardinare il giudizio sul piano oggettivo. Quanto alla definizione, la medesima C. G. aveva statuito che la nozione di consumatore o di professionista va ricondotta, come da Direttiva 93/2013, alla evidenza che il consumatore sconti una situazione di inferiorità sia per quanto attiene al potere di intervento che rispetto alla conoscenza contrattuale dell’obbligazione sottoscritta. Sarà quindi riconducibile all’accertamento nel merito della qualità assunta dai garanti sul piano oggettivo e se il rapporto contrattuale rientri o meno nelle attività estranee a quelle imprenditoriali ovvero professionali eventualmente svolte. Il mancato collegamento negoziale fra il fideiussore ed il debitore principale, escluso quello di tipo familiare, non legittima quindi la perdita dello status di consumatore e pertanto, laddove il garante non abbia avuto un interesse diretto di tipo economico riconducibile ad una partecipazione societaria o familiare all’attività imprenditoriale o professionale del debitore garantito, potrà ben adire la via del piano con le sue peculiarità.

L’impresa minore: il profilo soggettivo «. . è l’impresa che presenta congiuntamente i seguenti

L’impresa minore: il profilo soggettivo «. . è l’impresa che presenta congiuntamente i seguenti requisiti: 1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro 300. 000 nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell’istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall’inizio dell'attività de di durata inferiore 2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, risultino per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro 200. 000 nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell’istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall’inizio dell'attività de di durata inferiore; 3) un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro 500. 000

Riepilogo dei Beneficiari • IMPRENDITORI SOTTO SOGLIA DI LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE • IMPRENDITORI CESSATI DA

Riepilogo dei Beneficiari • IMPRENDITORI SOTTO SOGLIA DI LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE • IMPRENDITORI CESSATI DA OLTRE UN ANNO • START UP INNOVATIVE EX ART. 31 L. 221/2012 • IMPRENDITORI AGRICOLI • ARTIGIANI • ENTI COLLETTIVI NON COMMERCIALI (Associazioni, Fondazioni, Comitati, Onlus, Partiti, Sindacati) • DEBITORI CIVILI E CONSUMATORI • SOCI DI SOCIETÀ DI PERSONE • PROFESSIONISTI INTELLETTUALI

Strumenti delle due modalità di accordo NATURA DEBITORE: PROCEDURE ALTERNATIVE CONSUMATORE RISTRUTTURAZIONE DEBITI DEL

Strumenti delle due modalità di accordo NATURA DEBITORE: PROCEDURE ALTERNATIVE CONSUMATORE RISTRUTTURAZIONE DEBITI DEL CONSUMATORE IMPRENDITORE CONCORDATO MINORE CONSUMATORE-IMPRENDITORE VERIFICA NATURA SOGGETTIVA ED OGGETTIVA

SULLA ALTERNATIVITÀ DELLE PROCEDURE L. 03/2012 (ancora in vigore) Nuovo Codice della crisi La

SULLA ALTERNATIVITÀ DELLE PROCEDURE L. 03/2012 (ancora in vigore) Nuovo Codice della crisi La liquidazione del patrimonio è la logica conseguenza dell’esito negativo delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento (accordo da sovraindebitamento e piano del consumatore) o comunque la scelta alternativa finalizzata a mettere a disposizione dei creditori tutti i beni del soggetto sovraindebitato. Al debitore in stato di sovraindebitamento è preclusa la contestuale presentazione di una proposta di accordo di composizione della crisi e di una domanda di liquidazione del patrimonio, in quanto le due procedure concorsuali sono rigidamente alternative tra loro. Art. 67: Procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore “Il consumatore sovraindebitato, con l’ausilio dell’OCC, può proporre ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti…” Tribunale di Massa 20 febbraio 2015 Art. 74: Proposta di concordato minore “I debitori di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c), in stato di sovraindebitamento, escluso il consumatore, possono formulare ai consumatore creditori una proposta di concordato minore…”

Disposizioni comuni delle crisi da sovraindebitamento RUOLO OCC E PROCEDURE FAMILIARI Gli artt. 65

Disposizioni comuni delle crisi da sovraindebitamento RUOLO OCC E PROCEDURE FAMILIARI Gli artt. 65 e 66 ampliano i ruoli dell’Organismo Novità per le procedure familiari Art. 65 L’OCC, oltre ad essere eventualmente attestatore, assume il ruolo di commissario giudiziale o del liquidatore Art. 66 Procedure familiari con sovraindebitamento comune e competenza del giudice adito per primo (masse distinte)

Effetto per i soci illimitatamente responsabili Art. 65 comma 4 Disposizioni generali La procedura

Effetto per i soci illimitatamente responsabili Art. 65 comma 4 Disposizioni generali La procedura produce effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili Art. 66 Disposizioni generali I membri della stessa famiglia possono presentare un unico progetto di risoluzione della crisi da sovraindebitamento (sia nel caso del consumatore che nel concordato minore) quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha una origine comune Quando uno dei debitori non è un consumatore, al progetto unitario si applicano le disposizioni della sezione III del presente capo (Vis attractiva del concordato minore)

Procedure familiari Condizioni accesso - Parenti entro il quarto grado Affini entro il secondo

Procedure familiari Condizioni accesso - Parenti entro il quarto grado Affini entro il secondo Parti dell’unione civile Conviventi di fatto l. 76/2016 Procedimento - Competente il giudice adito per primo - Masse attive e passive distinte e coordinamento del magistrato - Liquidazione compenso proporzionale all’entità dei debiti di ciascuno

LA RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE

LA RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE

La ristrutturazione dei debiti del consumatore ART. 67 CONTENUTO DELLA DOMANDA INDICAZIONE DEI CREDITORI,

La ristrutturazione dei debiti del consumatore ART. 67 CONTENUTO DELLA DOMANDA INDICAZIONE DEI CREDITORI, SOMME DOVUTE, CAUSE DI PRELAZIONE CONSISTENZA E COMPOSIZIONE DEL PATRIMONIO ATTI DI STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE ULTIMI 5 ANNI REDDITI ULTIMI 3 ANNI, ENTRATE E SPESE DI MANTENIMENTO FAMILIARE

La ristrutturazione dei debiti del consumatore ART. 67 ELEMENTI DELLA PROPOSTA FALCIDIA E RISTRUTTURAZIONE

La ristrutturazione dei debiti del consumatore ART. 67 ELEMENTI DELLA PROPOSTA FALCIDIA E RISTRUTTURAZIONE (ANCHE DEBITI CON CESSIONE DEL QUINTO, DEL TFR ED OPERAZ. PRESTITO SU PEGNO) FALCIDIA SEMPRE CON FAVOR RISPETTO ALTERNATIVA LIQUIDATORIA CONTINUITA’ NEI PAGAMENTI DEL MUTUO IPOTECARIO PROCEDURA DINANZI AL TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA (vedi reclamo)

Trattamento crediti privilegiati ALTERNATIVA LIQUIDATORIA SEMPRE NECESSARIA L’ATTESTAZIONE DELL’OCC SUL RICAVO IN CASO DI

Trattamento crediti privilegiati ALTERNATIVA LIQUIDATORIA SEMPRE NECESSARIA L’ATTESTAZIONE DELL’OCC SUL RICAVO IN CASO DI LIQUIDAZIONE E’ possibile che i crediti muniti di privilegio siano soddisfatti integralmente quando ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore al valore attestato dall’OCC (valore di mercato) Condizione di ammissibilità l’attestazione da parte dell’OCC sulla base del ricavato in caso di liquidazione avuto riguardo al valore di mercato dei beni sui quali insiste la prelazione

Pagamento mutui PRESENZA DI MUTUO IPOTECARIO LA PROPOSTA PUO’ PREVEDERE IL RIMBORSO DEL MUTUO

Pagamento mutui PRESENZA DI MUTUO IPOTECARIO LA PROPOSTA PUO’ PREVEDERE IL RIMBORSO DEL MUTUO CON GARANZIA REALE SULLA ABITAZIONE PRINCIPALE, SE ALTERNATIVAMENTE: Alla data della domanda, il richiedente ha soddisfatto le proprie obbligazioni (non sia pertanto decaduto dal contratto e quindi dal beneficio del termine) Vi sia autorizzazione del Giudice al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data

La ristrutturazione dei debiti del consumatore RELAZIONE (PARTICOLAREGGIATA) OCC LA DOMANDA VIENE PRESENTATA TRAMITE

La ristrutturazione dei debiti del consumatore RELAZIONE (PARTICOLAREGGIATA) OCC LA DOMANDA VIENE PRESENTATA TRAMITE OCC (senza difensore) OVVERO DAL PROFESSIONISTA ART. 358 NOMINATO DAL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE(se non esiste OCC sul territorio) CAUSE INDEBITAMENTO E DILIGENZA CONSUMATORE ASSUNZIONE OBBLIGAZIONI RAGIONI INCAPACITÀ DEBITORE DI ADEMPIERE OBBLIGAZIONI VALUTAZIONE COMPLETEZZA ED ATTENDIBILITA’ DELLA DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA INDICAZIONE DEI COSTI PRESUNTI DI PROCEDURA

La ristrutturazione dei debiti del consumatore ADEMPIMENTO PUBBLICITARIO PRE DEPOSITO L’OCC, entro 7 giorni

La ristrutturazione dei debiti del consumatore ADEMPIMENTO PUBBLICITARIO PRE DEPOSITO L’OCC, entro 7 giorni dal conferimento dell’incarico, ne da’ notizia alla adr, ed agli uffici fiscale anche degli enti locali sulla base dell’ultimo domicilio fiscale del debitore Gli uffici devono comunicare entro 15 giorni il debito tributario accertato e gli eventuali accertamenti pendenti

La ristrutturazione dei debiti del consumatore EFFETTI DEL DEPOSITO LA PROPOSTA SOSPENDE (ai soli

La ristrutturazione dei debiti del consumatore EFFETTI DEL DEPOSITO LA PROPOSTA SOSPENDE (ai soli effetti del concorso) IL DECORSO DEGLI INTERESSI CONVENZIONALI O LEGALI FINO ALLA CHIUSURA DELLA PROCEDURA PER IL CREDITO NON GARANTITO DA PEGNO ED IPOTECA

La ristrutturazione dei debiti del consumatore CONDIZIONI SOGGETTIVE OSTATIVE Il consumatore non può accedere

La ristrutturazione dei debiti del consumatore CONDIZIONI SOGGETTIVE OSTATIVE Il consumatore non può accedere alla procedura se: E’ già stato esdebitato nei 5 anni precedenti la domanda o ha già beneficiato dell’esdebitazione per due volte Ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode

La ristrutturazione dei debiti del consumatore ASSENZA DI COLPA GRAVE ED ATTI IN FRODE

La ristrutturazione dei debiti del consumatore ASSENZA DI COLPA GRAVE ED ATTI IN FRODE Il nuovo testo affievolisce il concetto di meritevolezza limitando il giudizio alla valutazione dell’OCC (diligenza impiegata nell’assumere le obbligazioni) e prevede inammissibilità nei casi di: Colpa grave: spropositato ricorso al credito non suffragato da reale capacità di adempiere alle obbligazioni sottoscritte (profilo psicologico) Malafede o frode: piena volontà dell’inadempimento ovvero presenza di atti tesi a frodare i creditori limitandone il proprio diritto di credito

La ristrutturazione dei debiti del consumatore Non può accedere alla procedura il consumatore che

La ristrutturazione dei debiti del consumatore Non può accedere alla procedura il consumatore che ha determinato la situazione di sovraindeibitamento con colpa grave, malafede e frode. Soluzione operativa: operativa anche in tal caso il giudizio è senza dubbio di accertamento negativo ed il giudice, su indicazione dell’OCC, dovrà verificare l’assenza di tali requisiti…. Sparisce in buona sostanza solo il controllo giudiziale in sede di omologa La attuale formulazione dell’art 12 bis comma 3 circa il controllo della meritevolezza letta quale la ragionevole prospettiva di poter adempiere alle obbligazioni assunte dal debitore, il colpevole ricorso al credito anche a mezzo di un ricorso non proporzionato alle proprie risorse, si traduce, nella Riforma, nella previsione di ammissibilità iniziale e nella previsione di inammissibilità per l’opposizione da parte del creditore «colpevole» ex art. 69 comma 2

La ristrutturazione dei debiti del consumatore ATTESTAZIONE DELL’OCC? LA MODIFICA DEI CONCETTI DI DILIGENZA

La ristrutturazione dei debiti del consumatore ATTESTAZIONE DELL’OCC? LA MODIFICA DEI CONCETTI DI DILIGENZA E MERITO L’OCC attesta (? ) la diligenza adottata dal debitore e l’assenza di colpa grave, malafede e frode affinché il Giudice possa ritenere ammissibile la proposta ed aprire la procedura

La ristrutturazione dei debiti del consumatore VALUTAZIONE MERITO CREDITIZIO L’OCC, NELLA SUA RELAZIONE, INDICA

La ristrutturazione dei debiti del consumatore VALUTAZIONE MERITO CREDITIZIO L’OCC, NELLA SUA RELAZIONE, INDICA SE IL SOGGETTO FINANZIATORE ABBIA TENUTO CONTO DEL MERITO CREDITIZIO DEL DEBITORE IN CASO CONTRARIO, ART. 69 CO. 2: IL CREDITORE NON PUO’ PRESENTARE RECLAMO O OPPOSIZIONE

La ristrutturazione dei debiti del consumatore LA PROCEDURA PROCEDIMENTO MONOCRATICO E MISURE PROTETTIVE Il

La ristrutturazione dei debiti del consumatore LA PROCEDURA PROCEDIMENTO MONOCRATICO E MISURE PROTETTIVE Il Tribunale, in composizione monocratica – quindi Giudice delegato al sovraindebitamento - se ritiene ammissibile la proposta ed il piano, dispone con un decreto con il quale, su istanza del debitore, può sospendere l’esecuzione ed il divieto di nuove azioni esecutive e cautelari (misure revocabili su istanza del creditore in caso di atti in frode)

La ristrutturazione dei debiti del consumatore DOPO IL DECRETO DI APERTURA 1 ENTRO 30

La ristrutturazione dei debiti del consumatore DOPO IL DECRETO DI APERTURA 1 ENTRO 30 GG, L’OCC COMUNICA AI CREDITORI (ANCHE PEC ALL’INDIRIZZO COMUNICATO) 2 ENTRO 20 GG. DALLA RICEZIONE IL CREDITORE PUO’ PRESENTARE OSSERVAZIONI ALLA PEC DELL’OCC 3 DECORSI 10 GG. DAL TERMINE, L’OCC, SENTITO IL DEBITORE, RIFERISCE AL G. D. E PROPONE EVENTUALI MODIFICHE AL PIANO 4 IL G. D. VERIFICA L’AMMISSIBILITA’ GIURIDICA E FATTIBILITA’ ECONOMICA, OMOLOGA IL PIANO E CHIUDELA PROCEDURA

La ristrutturazione dei debiti del consumatore L’ESECUZIONE DELL’OMOLOGA 1 LA SENTENZA E’ COMUNICATA AI

La ristrutturazione dei debiti del consumatore L’ESECUZIONE DELL’OMOLOGA 1 LA SENTENZA E’ COMUNICATA AI CREDITORI E PUBBLICATA ENTRO 48 ORE SU SITO TRIBUNALE 2 AI SENSI ART. 51 E’ IMPUGANBILE ENTRO 30 GG DA COMUNICAZIONE IN CORTE DI APPELLO 3 L’OCC VIGILA SULLA ESECUZIONE DEL PIANO E RIFERISCE AL GD OGNI SEI MESI, APPROVA IL RENDICONTO 4 REVOCA DEL COMPENSO IN CASO DI MANCATA APPROVAZIONE RENDICONTO O DILIGENZA DELL’OCC

La ristrutturazione dei debiti del consumatore SE IL GD RIGETTA LA PROPOSTA 1 IL

La ristrutturazione dei debiti del consumatore SE IL GD RIGETTA LA PROPOSTA 1 IL GIUDICE PROVVEDE CON DECRETO MOTIVATO E SOSPENDE LE EVENTIALI MISURE PROTETTIVE ACCORDATE 2 APRE LA PROCEDURA LIQUIDATORIA ART. 268 SU ISTANZA DEL DEBITORE 3 IN CASO DI ATTI IN FRODE L’ISTANZA ART. 268 PUO’ ESSERE PROPOSTA DAL CREDITORE O DAL P. M. 4 IL RIGETTO PUO’ ESSERE RECLAMATO ENTRO 30 GG IN CORTE DI APPELLO (ART. 51)

La ristrutturazione dei debiti del consumatore Il giudice revoca d’ufficio o su istanza del

La ristrutturazione dei debiti del consumatore Il giudice revoca d’ufficio o su istanza del creditore, del p. m. o di interessato DOLO O COLPA SU ATTIVO E PASSIVO DICHIARATO SOTTRAZIONE O DISSIMULAZIONE ATTIVO ATTI IN FRODE AI CREDITORI procedura senza contraddittorio con la parte che può attivarsi su segnalazione dell’OCC (tenuto a segnalare ogni fatto rilevante ai fini della revoca della omologazione)

La ristrutturazione dei debiti del consumatore TERMINE E PROCEDURA DI REVOCA LA REVOCA NON

La ristrutturazione dei debiti del consumatore TERMINE E PROCEDURA DI REVOCA LA REVOCA NON PUO’ ESSERE PROPOSTA NEANCHE D’UFFICIO SE… SONO DECORSI 6 MESI DALLA APPROVAZIONE DEL RENDICONTO. ESSA NON PREGIUDICA I DIRITTI DEI TERZI IN BUONA FEDE

La ristrutturazione dei debiti del consumatore LA REVOCA SU ISTANZA DEBITORE IL GD DISPONE

La ristrutturazione dei debiti del consumatore LA REVOCA SU ISTANZA DEBITORE IL GD DISPONE LA CONVERSIONE IN PROCEDURA LIQUIDATORIA (Concessione del termine per deposito documentale e provvedimenti conseguenti ai sensi art. 270) NOTA BENE LA CONVERSIONE PUO’ ESSERE RICHIESTA ANCHE DAI CREDITORI O DAL P. M. SE CONSEGUE AD ATTI IN FRODE O INADEMPIMENTO

IL CONCORDATO MINORE

IL CONCORDATO MINORE

Il concordato minore ART. 74 IL PROCEDIMENTO ISTANZA DEI SOGGETTI ART. 2 CO. 1

Il concordato minore ART. 74 IL PROCEDIMENTO ISTANZA DEI SOGGETTI ART. 2 CO. 1 LETT. C)* ESCLUSO IL CONSUMATORE CHE SI TROVANO IN CONDIZIONE DI SOVRAINDEBITAMENTO OCC → REFERENTE NOMINA PROFESSIONISTA GESTORE CRISI *professionista, impresa minore, agricola, start up innovativa e coloro non assoggettabili alla LG, alla LCA o ad altre procedure liquidatorie previste dal CC, da leggi speciali per il CCII

Condizioni ammissibilità CONTENUTI ESSENZIALI ED EVENTUALI La proposta da formulare ai creditori, può essere

Condizioni ammissibilità CONTENUTI ESSENZIALI ED EVENTUALI La proposta da formulare ai creditori, può essere depositata se: Art. 74, co. 1 Consente di proseguire l’attività imprenditoriale o professionale Co. 2 Nel caso di mancata continuità, può essere proposto quando è previsto l’apporto di risorse esterne che aumentino in modo apprezzabile la soddisfazione dei creditori

Il concordato minore CONCORDATO MINORE LIQUIDATORIO Il comma 4 dell’art. 74, per quanto non

Il concordato minore CONCORDATO MINORE LIQUIDATORIO Il comma 4 dell’art. 74, per quanto non previsto nella sezione, rimanda alle disposizioni del concordato preventivo Art. 84 co. 4 in tema di concordato liquidatorio: l‘apporto di risorse esterne deve incrementare Di almeno il 10% il ceto chirografario rispetto alla ipotesi della LG E non meno del 20% del totale del credito chirografario

Il contenuto e la redazione proposta DEBITORE CON AUSILIO OCC CONTENUTO LIBERO DEVE ILLUSTRARE

Il contenuto e la redazione proposta DEBITORE CON AUSILIO OCC CONTENUTO LIBERO DEVE ILLUSTRARE LA STORIA DEL DEBITORE E LE RAGIONI CRISI IL NUOVO MODUS OPERANDI E LA COMPOSIZIONE DEL DEBITO, L’ATTIVO REALIZZABILE ED IL SODDISFACIMENTO DEI DEBITI DEVE CONVINCERE PROFESSIONISTA ATTESTATORE CREDITORI CON DIRITTO DI VOTO

Documentazione da allegare ELENCO DEGLI ATTI CHE IL DEBITORE DEVE ALLEGARE ALLA DOMANDA •

Documentazione da allegare ELENCO DEGLI ATTI CHE IL DEBITORE DEVE ALLEGARE ALLA DOMANDA • Il piano ed bilanci corredati delle scritture contabili e dei dichiarativi degli ultimi ult. 3 anni • Una relazione su situazione econ. patrimoniale e finanziaria • L’elenco creditori, somme dovute, privilegi • Gli atti di straordinaria amm. ult. 5 anni • L’indicazione entrate e spese mantenimento famiglia

Trattamento crediti privilegiati ALTERNATIVA LIQUIDATORIA SEMPRE NECESSARIA L’ATTESTAZIONE DELL’OCC SUL RICAVO IN CASO DI

Trattamento crediti privilegiati ALTERNATIVA LIQUIDATORIA SEMPRE NECESSARIA L’ATTESTAZIONE DELL’OCC SUL RICAVO IN CASO DI LIQUIDAZIONE E’ possibile che i crediti muniti di privilegio siano soddisfatti integralmente quando ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore al valore attestato dall’OCC (valore di mercato) Condizione di ammissibilità l’attestazione da parte dell’OCC sulla base del ricavato in caso di liquidazione avuto riguardo al valore di mercato dei beni sui quali insiste la prelazione

Pagamento mutui IN CASO DI CONTINUITA’ AZIENDALE COME PER IL CONSUMATORE, PUO’ ESSERE PREVISTO

Pagamento mutui IN CASO DI CONTINUITA’ AZIENDALE COME PER IL CONSUMATORE, PUO’ ESSERE PREVISTO IL RIMBORSO DEL MUTUO CON GARANZIA REALE SU BENI STRUMENTALI Se alla data della domanda, il richiedente ha soddisfatto le proprie obbligazioni (non sia pertanto decaduto dal contratto e quindi dal beneficio del termine) o se il giudice lo autorizza al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data Diversamente dall’ipotesi del consumatore, in tal caso è necessaria specifica attestazione dell’OCC che il credito sia garantito integralmente con il ricavato della liquidazione a valori di mercato e che il rimborso delle rate a scadere non lede i diritti degli altri creditori

Presentazione della domanda: ART. 76: LA RELAZIONE «PARTICOLAREGGIATA» OCC INDEBITAMENTO E DILIGENZA NELLA ASSUNZIONE

Presentazione della domanda: ART. 76: LA RELAZIONE «PARTICOLAREGGIATA» OCC INDEBITAMENTO E DILIGENZA NELLA ASSUNZIONE DELLE OBBLIGAZIONI RAGIONI INCAPACITÀ DEBITORE DI ADEMPIERE OBBLIGAZIONI INIDCAZIONE ESIST. ATTI IN FORDE IMPUGNATI DAI CREDITORI VALUTAZIONE COMPLET. ED ATTENDIBILITA’ ED ALTERNATIVA LIQ. COSTI PROCEDURA, PERCENTUALE SODDISF. , TEMPI, CLASSI

LE VERIFICHE DELL’OCC • COMPLETEZZA DOCUMENTAZIONE • VERIDICITÀ DATI • ENTITÀ CREDITI/DEBITI • ATTIVITÀ/PASSIVITÀ

LE VERIFICHE DELL’OCC • COMPLETEZZA DOCUMENTAZIONE • VERIDICITÀ DATI • ENTITÀ CREDITI/DEBITI • ATTIVITÀ/PASSIVITÀ LATENTI • FATTIBILITÀ PROPOSTA • VERIFICA DEL MERITO CREDITIZIO (MISURE INIBITORIE PER IL CREDITORE COLPEVOLE: NO OPPOSIZIONE O RECLAMO) STRUMENTI → • BANCHE DATI PUBBLICHE • RICHIESTE A ENTI PUBBLICI

Gli adempimenti iniziali dell’OCC PUBBLICITA’ DELL’INCARICO L’OCC ENTRO 7 GG. DAL CONFERIMENTO NE DA’

Gli adempimenti iniziali dell’OCC PUBBLICITA’ DELL’INCARICO L’OCC ENTRO 7 GG. DAL CONFERIMENTO NE DA’ NOTIZIA All’agente della riscossione ed agli uffici fiscali anche degli enti locali competenti sulla base dell’ultimo domicilio fiscale, i quali, ENTRO 15 GIORNI, debbono comunicare il debito tributario accertato e gli eventuali accertamenti pendenti (art. 76, co. 4). Adempimento da leggersi anche in funzione dell’art. 80 co. 3, secondo periodo: alternativa liquidatoria per AF dissenziente

EFFETTI DEL DEPOSITO LA PROPOSTA SOSPENDE (ai soli effetti del concorso) IL DECORSO DEGLI

EFFETTI DEL DEPOSITO LA PROPOSTA SOSPENDE (ai soli effetti del concorso) IL DECORSO DEGLI INTERESSI CONVENZIONALI O LEGALI FINO ALLA CHIUSURA DELLA PROCEDURA PER IL CREDITO NON GARANTITO DA PEGNO ED IPOTECA

LA PROCEDURA PROCEDIMENTO MONOCRATICO E VERIFICA AMMISSIBILITA’ Il Tribunale, in composizione monocratica – quindi

LA PROCEDURA PROCEDIMENTO MONOCRATICO E VERIFICA AMMISSIBILITA’ Il Tribunale, in composizione monocratica – quindi Giudice delegato al sovraindebitamento - se ritiene ammissibile il piano (requisiti dimensionali impresa, no esdebitazione nei 5 anni precedenti ovvero già due volte nonché assenza di atti in frode), dispone con un decreto con il quale, su istanza del debitore, ordina che non possono essere proseguite azioni esecutive individuali o sequestri cautelari per i creditori aventi causa o titolo anteriore

CON IL DECRETO DI APERTURA SI DISPONE LA PUBBLICAZIONE DEL DECRETO (WEB E REGISTRO

CON IL DECRETO DI APERTURA SI DISPONE LA PUBBLICAZIONE DEL DECRETO (WEB E REGISTRO IMPRESE) CESSIONE ED AFFIDAMENTO A TERZI DEI BENI IMMOBILI O MOBILI REGISTRATI E TRASCRIZIONE ASSEGNA TERMINE CREDITORI NON SUP. A 30 GG. PER FAR PERVENIRE AD OCC ADESIONE ALLA PROPOSTA O CONTESTAZIONI

IL CONCORDATO E’ APPROVATO CON IL VOTO FAVOREVOLE (ANCHE SILENZIO ASSENSO) DELLA MAGGIORANZA DEI

IL CONCORDATO E’ APPROVATO CON IL VOTO FAVOREVOLE (ANCHE SILENZIO ASSENSO) DELLA MAGGIORANZA DEI CREDITORI AMMESSI NON VOTANO I PRIVILEGIATI A MENO CHE NON RINUNCINO OVVERO LA PROPOSTA NON NE PREVEDA L’INTEGRALE PAGAMENTO NON SONO AMMESSI AL VOTO IL CONIUGE, LA PARTE DELL’UNIONE CIVILE, IL CONVIVENTE, I PARENTI ED AFFINI DEL DEBITORE ENTRO IL IV GRADO O CESSIONARI DEI LORO CREDITI DA MENO DI UN ANNO DALLA DOMANDA

IN CASO DI RIGETTO… IL GIUDICE PROVVEDE CON DECRETO MOTIVATO E SOSPENDE LE EVENTUALI

IN CASO DI RIGETTO… IL GIUDICE PROVVEDE CON DECRETO MOTIVATO E SOSPENDE LE EVENTUALI MISURE PROTETTIVE ACCORDATE SU ISTANZA DEL DEBITORE DICHIARA APERTA LA PROCEDURA LIQUIDATORIA (ARTT. 268 E SEGUENTI) L’ISTANZA PUO’ ESSERE PROPOSTA IN CASO DI FRODE DAL CREDITORE O DAL P. M. IL PROVVEDIMENTO DI RIGETTO E’ RECLAMABILE IN CORTE DI APPELLO ENTRO 30 GG. DALLA COMUNICAZIONE

LA SENTENZA DI OMOLOGA IL GD VERIFICA L’AMMISSIBILITA’ GIURIDICA ED IL RAGGIUNGIMENTO DELLA MAGGIORANZA

LA SENTENZA DI OMOLOGA IL GD VERIFICA L’AMMISSIBILITA’ GIURIDICA ED IL RAGGIUNGIMENTO DELLA MAGGIORANZA E CON SENTENZA OMOLOGA IL CONCORDATO STABILENDONE PUBBLICITA’ QUANDO IL CREDITORE O QUALUNQUE INTERESSATO CONTESTA LA CONVENIENZA, IL GD, SENTITI OCC E DEBITORE, OMOLOGA SE RITIENE CONVENIENTE RISPETTO ALLA ALTERNATIVA LIQUIDATORIA OMOLOGA ANCHE IN CASO DI DISSENZIENZA DELLA A. F. QUANOD L’ADESIONE E’ DECISIVA PER IL QUORUM MA LA PROPOSTA E’ COMUNQUE CONVENIENTE (ATTESTAZIONE OCC) RISPETTOALLA ALTERNATIVA LIQUIDATORIA

Esecuzione della sentenza di omologa ATTIVITA’ DELL’OCC VIGILA SULLA ESECUZIONE DEL PIANO E, SE

Esecuzione della sentenza di omologa ATTIVITA’ DELL’OCC VIGILA SULLA ESECUZIONE DEL PIANO E, SE NECESSARIO, RIFERISCE AL GD DI OGNI DIFFICOLTA’ CONCLUSA L’ESECUZIONE, PRESENTA IL RENDICONTO PER IL PAGAMENTO DEL COMPENSO IL DEBITORE E’ TENUTO A COMPIERE OGNI ATTO NECESSARIO A DARE ESECUZIONE AL PIANO OMOLOGATO

Il giudice revoca d’ufficio o su istanza del creditore, del p. m. o di

Il giudice revoca d’ufficio o su istanza del creditore, del p. m. o di interessato DOLO O COLPA SU ATTIVO E PASSIVO DICHIARATO SOTTRAZIONE O DISSIMULAZIONE ATTIVO ATTI IN FRODE AI CREDITORI L’OCC è tenuto sempre a segnalare ogni fatto rilevante ai fini della revoca A differenza dell’ipotesi del consumatore nei casi di revoca è sempre necessario il contraddittorio con memorie scritte

TERMINE E PROCEDURA DI REVOCA LA REVOCA NON PUO’ ESSERE PROPOSTA NEANCHE D’UFFICIO SE…

TERMINE E PROCEDURA DI REVOCA LA REVOCA NON PUO’ ESSERE PROPOSTA NEANCHE D’UFFICIO SE… SONO DECORSI 6 MESI DALLA APPROVAZIONE DEL RENDICONTO. ESSA NON PREGIUDICA I DIRITTI DEI TERZI IN BUONA FEDE

LA REVOCA SU ISTANZA DEBITORE IL GD DISPONE LA CONVERSIONE IN PROCEDURA LIQUIDATORIA (Concessione

LA REVOCA SU ISTANZA DEBITORE IL GD DISPONE LA CONVERSIONE IN PROCEDURA LIQUIDATORIA (Concessione del termine per deposito documentale e provvedimenti conseguenti ai sensi art. 270) NOTA BENE LA CONVERSIONE PUO’ ESSERE RICHIESTA ANCHE DAI CREDITORI O DAL P. M. SE CONSEGUE AD ATTI IN FRODE O INADEMPIMENTO

LA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA

LA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA

La liquidazione controllata ALTERNATIVA ALLA COMPOSIZIONE CRISI Art. 268: la procedura può essere attivata

La liquidazione controllata ALTERNATIVA ALLA COMPOSIZIONE CRISI Art. 268: la procedura può essere attivata Dal debitore anche a seguito di conversione da procedure composizione crisi Dal creditore se esecuzioni individuali corso Dal Pubblico Ministero RIGUARDA TUTTI BENI DEBITORE

La liquidazione controllata ALTERNATIVA ALLA COMPOSIZIONE CRISI Attivazione della procedura in seguito alla segnalazione

La liquidazione controllata ALTERNATIVA ALLA COMPOSIZIONE CRISI Attivazione della procedura in seguito alla segnalazione dell’OCRI? L’art. 17 comma 6 del CCII stabilisce che se a seguito dell’istanza del debitore o della segnalazione del creditore pubblico qualificato all’OCRI, se il referente verifica che il debitore è impresa minore, lo convoca dinanzi all’OCC competente. POTENZIALE AVVIO DELLA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE A SEGUITO DI SEGNALAZIONE

La liquidazione controllata VANTAGGI PROCEDURA ESECUTIVA IMMOBILIARE IN CORSO ESECUZIONE IMMOBILIARE ORDINARIA • DEBITO

La liquidazione controllata VANTAGGI PROCEDURA ESECUTIVA IMMOBILIARE IN CORSO ESECUZIONE IMMOBILIARE ORDINARIA • DEBITO ORIGINARIO 100 • VALORE BENE 120 • PREZZO VENDITA ASTA 60 • DEBITO RESIDUO 40 • • LIQUIDAZIONE CONTROLLATA DEBITO ORIGINARIO 100 VALORE BENE 120 PREZZO VENDITA ASTA 60 DEBITO RESIDUO 0 ESDEBITAZIONE

La liquidazione controllata Art. 268 C. C. I. I. Art. 268 co. 3 Non

La liquidazione controllata Art. 268 C. C. I. I. Art. 268 co. 3 Non sono compresi nella liquidazione a)i crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 del codice di procedura civile; b)i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, pensioni, salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività, nei limiti di quanto occorra al mantenimento suo e della sua famiglia indicati dal giudice; c)i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto disposto dall'articolo 170 del codice civile; d)le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge.

La liquidazione controllata CARATTERISTICHE SPOSSESSAMENTO BENI DEBITORE ITER PROCEDURA 1. FORMAZIONE INVENTARIO E ELENCO

La liquidazione controllata CARATTERISTICHE SPOSSESSAMENTO BENI DEBITORE ITER PROCEDURA 1. FORMAZIONE INVENTARIO E ELENCO CREDITORI 2. ACCERTAMENTO PASSIVO 3. FORMAZIONE PASSIVO 4. LIQUIDAZIONE ATTIVO

La liquidazione controllata CARATTERISTICHE DIFESA TECNICA NON NECESSARIA COSTI: CONTRIBUT O (98) + DIRITTI

La liquidazione controllata CARATTERISTICHE DIFESA TECNICA NON NECESSARIA COSTI: CONTRIBUT O (98) + DIRITTI (27) + COMPENSO ALLEGATI: INVENTARIO RELAZIONE REDATTA DALL’OCC

La relazione introduttiva LA RELAZIONE DELL’OCC Art. 269 co. 2 Deve contenere una valutazione

La relazione introduttiva LA RELAZIONE DELL’OCC Art. 269 co. 2 Deve contenere una valutazione sulla completezza e l’attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustri la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore. L’OCC, entro 7 gg. , dall’incarico, ne dà notizia alle agenzie fiscali anche degli enti locali competenti (territorio) NESSUN RIFERIMENTO ALLA ASSUNTA DAL DEBITORE DILIGENZA (DIFFERENZA CON L’ATTUALE FORMULAZIONE DEL 14 TER CHE PREVEDE LA DILIGENZA DEL DEBITORE PERSONA FISICA)

La liquidazione controllata DECRETO DI APERTURA DEL TRIBUNALE (no monocratico) NOMINA G. D. E

La liquidazione controllata DECRETO DI APERTURA DEL TRIBUNALE (no monocratico) NOMINA G. D. E LIQUIDATORE (PRECEDENZA OCC) • ENTRO 7 GG CONSEGNA SCRITTURE ED ELENCO CREDITORI • ASSEGNA TERMINE NON >60 GG AI CREDITORI PER REST. O RIVEND. BENI E PER AMMISSIONE AL PASSIVO (PENA ESCLUS. ) • ORDINA LA CONSEGNA DI TUTTI I BENI DEL DEBITORE

Sospensione dei contratti in corso ART. 270 COMMA 6 IL CONTRATTO INESEGUITO O NON

Sospensione dei contratti in corso ART. 270 COMMA 6 IL CONTRATTO INESEGUITO O NON ANCORA COMPIUTO RESTA SOSPESO AZIONE DEL LIQUIDATORE Sente il debitore e subentra nella esecuzione Il contraente può mettere in mora il liquidatore

Art. 270 domanda di ammissione al passivo Contenuto domanda di partecipazione ex art. 201

Art. 270 domanda di ammissione al passivo Contenuto domanda di partecipazione ex art. 201 La domanda di partecipazione alla liquidazione, di restituzione o rivendicazione di beni mobili o immobili è proposta con ricorso che contiene: a)l'indicazione delle generalità del creditore; b)la determinazione della somma che si intende far valere nella liquidazione, ovvero la descrizione del bene di cui si chiede la restituzione o la rivendicazione; c)la succinta esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono la ragione della domanda;

Art. 270 domanda di ammissione al passivo d)l'eventuale indicazione di un titolo di prelazione;

Art. 270 domanda di ammissione al passivo d)l'eventuale indicazione di un titolo di prelazione; e)l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata, del numero f)di telefax o l'elezione di domicilio in un comune del circondario ove ha g)sede il tribunale competente. h)Al ricorso sono allegati i documenti dimostrativi dei diritti fatti valere.

La liquidazione controllata RUOLO LIQUIDATORE AMMINISTRAZIONE BENI DEBITORE CESSIONE DI CREDITI NON FACILMENTE INCASSABILI

La liquidazione controllata RUOLO LIQUIDATORE AMMINISTRAZIONE BENI DEBITORE CESSIONE DI CREDITI NON FACILMENTE INCASSABILI CESSIONI CON PROCEDURE COMPETITIVE RIPARTIZIONE INCASSATO AGGIORNA ELENCO CREDITORI ENTRO 30 GG. DALLA SENTENZA (MAX PROROGA DI 30 GG. ) • EFFETTUA INVENTARIO ENTRO 90 GG REDIGE IL PROGRAMMA DI LIQUIDAZIONE DI «RAGIONEVOLE DURATA» • FORMA IL PASSIVO, ESERCITA OGNI AZIONE PREVISTA DALLA LEGGE, RECUPERA I CREDITI, AMMINISITRA E CEDE I BENI DEL PATRIMONIO CON PROCEDURE COMPETITIVE • ESEGUITO IL PROGRAMMA DI LIQUIDAZIONE, PRESENTA IL RIPARTO AL DEBITORE E NE DA SEGUITO SENZA OSSERVAZIONI (ENTRO 15 GG) • • •

La liquidazione controllata RUOLO GIUDICE DELEGATO • AUTORIZZA LE AZIONI DIRETTE A CONSEGUIRE LA

La liquidazione controllata RUOLO GIUDICE DELEGATO • AUTORIZZA LE AZIONI DIRETTE A CONSEGUIRE LA DISPONIBILITA’ DEI BENI DEL DEBITORE ED AL RECUPERO DEI CREDITI E QUELLE PER LA DICHIARAZIONE DI INEFFICACIA GLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI DEI DIRITTI DEI CREDITORI • TERMINATA L’ESECUZIONE, SU ISTANZA DEL LIQUIDATORE, APPROVA IL RENDICONTO E LIQUIDA IL COMPENSO • IL G. D. SE NON APPROVA INDICA GLI ATTI DA CMPIERE OVVERO, SE NON ADEMPIUTI NEL TERMINE, PROVVEDE ALLA SUA SOSTITUZIONE

La liquidazione controllata L’ ordine dei privilegi ex art. 2745 e segg. C. C.

La liquidazione controllata L’ ordine dei privilegi ex art. 2745 e segg. C. C. Prededuzione Pegno e Ipoteca Privilegio Chirografo

Art. 2777 e 2778 c. c. Prededuzioni: spese di giustizia Pegno e ipoteca: solo

Art. 2777 e 2778 c. c. Prededuzioni: spese di giustizia Pegno e ipoteca: solo sul ricavato dalla vendita del bene Privilegiati: per redditi da lavoro ex art. 2751 bis da 1 a 5 Privilegiati: secondo quanto disposto dal 2778 c. c. Chirografo

Modalità di vendita dei beni Procedure competitive Valori di stima a base di partenza

Modalità di vendita dei beni Procedure competitive Valori di stima a base di partenza gara No trattativa privata Pubblicità

Le procedure competitive Vendita semplificata - solo per beni di modesto valore - Vendita

Le procedure competitive Vendita semplificata - solo per beni di modesto valore - Vendita senza incanto Vendita con incanto Come previsto nel programma di liquidazione

Il compenso Artt. 275/276 Il liquidatore può richiedere il compenso terminata l’esecuzione del programma

Il compenso Artt. 275/276 Il liquidatore può richiedere il compenso terminata l’esecuzione del programma con l’approvazione del rendiconto. Il giudice delegato provvede ad autorizzarne il pagamento con il decreto di chiusura

Esdebitazione LIBERAZIONE PERSONA FISICA DEBITI RESIDUI CONDIZIONI NON STRUMENTALE SOTTRAZIONE A ESECUZIONI INDIVIDUALI EFFETTIVO

Esdebitazione LIBERAZIONE PERSONA FISICA DEBITI RESIDUI CONDIZIONI NON STRUMENTALE SOTTRAZIONE A ESECUZIONI INDIVIDUALI EFFETTIVO FRESH START DEBITORE

Esdebitazione LIBERAZIONE DAI DEBITI INSODDISFATTI OPERA DI DIRITTO NELLA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA Per i creditori

Esdebitazione LIBERAZIONE DAI DEBITI INSODDISFATTI OPERA DI DIRITTO NELLA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA Per i creditori che non hanno partecipato, opera per la parte attribuita ai pari grado Possono accedere tutti i oggetti art. 1 co. 1 c. c. i. i. Se la richiede la società di persona, le condizioni di accesso valgono anche per i soci RESTANO ESCLUSI I CREDITI DI MANTENIMENTO ED ALIMENTARI, PER RISARCIMENTO DEL DANNO E SANZIONI

Esdebitazione CONDIZIONI TEMPORALI DI ACCESSO • ENTRO 3 ANNI DALLA APERTURA O AL MOMENTO

Esdebitazione CONDIZIONI TEMPORALI DI ACCESSO • ENTRO 3 ANNI DALLA APERTURA O AL MOMENTO DELLA CHIUSURA SE PRECEDENTE • TERMINE RIDOTTO A DUE ANNI SE IL DEBITORE HA TEMPESTIVAMENTE PROPOSTO OSTANZA DI COMPOSIZIONE CRISI

Esdebitazione CAUSE DI ESCLUSIONE SOGGETTIVE (SPARISCE LA DILIGENZA EX TUNC) ED OGGETTIVE Per l’impresa

Esdebitazione CAUSE DI ESCLUSIONE SOGGETTIVE (SPARISCE LA DILIGENZA EX TUNC) ED OGGETTIVE Per l’impresa è esclusa se: Per il consumatore Condanna per bancarotta o per delitti contro economia pubblica, nessuna distrazione attivo o aggravato il dissesto, dissimulato attività e passività Collaborazione alla procedura, nessun beneficio nei 5 anni precedenti, non aver beneficiato per due volte

Art. : 283 Esdebitazione debitore incapiente LA PERSONA FISICA «MERITEVOLE» • Se non è

Art. : 283 Esdebitazione debitore incapiente LA PERSONA FISICA «MERITEVOLE» • Se non è in grado di offrire alcuna utilità ai creditori, fatto l’obbligo del pagamento entro 4 anni dal decreto di ammissione in caso di utilità rilevanti sopravvenute con soddisfazione non inf. al 10% • La valutazione va condotta su base annua, al netto delle spese di mantenimento e con riferimento ai valori ISEE

Art. : 283 Esdebitazione debitore incapiente RELAZIONE OCC: DILIGENZA E MERITO CREDITIZIO • La

Art. : 283 Esdebitazione debitore incapiente RELAZIONE OCC: DILIGENZA E MERITO CREDITIZIO • La relazione deve indicare, tra l’altro, le cause dell’indebitamento e la diligenza, l’attestazione di veridicità e la valutazione del soggetto finanziatore • Il compenso dell’OCC è ridotto alla metà