MANOVRA FISCALE 2007 ARGOMENTI TRATTATI RIDUZIONE CUNEO FISCALE
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MANOVRA FISCALE 2007 ARGOMENTI TRATTATI Ø RIDUZIONE CUNEO FISCALE: MODIFICHE ALLA BASE IMPONIBILE IRAP Ø NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI STUDI DI SETTORE Ø NUOVE DISPOSIZIONI SU SUCCESSIONI, DONAZIONI, PASSAGGI GENERAZIONALI E TRUST 1
MANOVRA FISCALE 2007 - LEGGE FINANZIARIA 2007 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IRAP 2
BASE IMPONIBILE Modifica dell’art. 11 del D. Lgs. n. 446/1997, con inserimento di nuove disposizioni: Ø deduzione € 5. 000 su base annua per ogni dipendente a tempo indeterminato (c. 1, let. a, n. 2); Ø deduzione € 10. 000 su base annua per ogni dipendente a tempo indeterminato impiegato in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia (c. 1, lett. a, n. 3); Ø deduzione contributi assistenziali e previdenziali relativi a dipendenti a tempo indeterminato (c. 1, lett. a, n. 4); 3
BASE IMPONIBILE Modifica dell’art. 11 del D. Lgs. n. 446/1997, con inserimento di nuove disposizioni: 1. deduzione per dipendenti donne definite “lavoratori svantaggiati” di cui al Regolamento 2204/02 CE, nelle aree individuate dal Trattato CE (c. 4 -sexies); 2. limite di deducibilità massimo, per le disposizioni di cui ai commi 1 (come modificato), 4 -bis 1 e 4 -quater, dato dalla retribuzione, oneri e spese a carico del datore di lavoro (c. 4 -septies); 3. limiti di compatibilità delle nuove disposizioni di cui al comma 1, lett. a, nn. 2, 3 e 4 con altre deduzioni previste dall’art. 11 (c. 4 -septies). 4
BASE IMPONIBILE Modifica dell’art. 11 del D. Lgs. n. 446/1997, relativamente a precedenti disposizioni: 1. deduzione di € 2. 000 per dipendente su base annua (quindi, con ragguaglio ai gg. di lavoro, per contratti a tempo pieno o parziale, sia verticale che misto), fino a un massimo di cinque soggetti, per imprese con valore della produzione non superiore a € 400. 000 nel periodo d’imposta (c. 4 -bis 1). 5
DEDUZIONE € 5. 000 SU BASE ANNUA - APPLICAZIONE Ø Soggetti esclusi: banche e altri enti finanziari, imprese di assicurazione e imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori delle utilities; Ø commisurata ad ogni dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo d’imposta; ragguaglio ai gg. di lavoro e riduzione proporzionale per i contratti a tempo parziale; Ø alternativa alle principali deduzioni già previste dall’art. 11 (si veda tabella riassuntiva) e condizionata dall’autorizzazione UE, spetta per il 50% da febbraio 2007 e per il 100% dal mese di luglio, conguaglio su base annua. 6
DEDUZIONE € 10. 000 SU BASE ANNUA - APPLICAZIONE Ø Medesimo ambito soggettivo di applicazione della precedente; Ø commisurata ad ogni dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo d’imposta nelle regioni del Centro-Sud e Isole; ragguaglio ai gg. di lavoro nel periodo e riduzione proporzionale per i contratti a tempo parziale; Ø alternativa alla deduzione precedente e alle principali già previste dall’art. 11 (si veda tabella riassuntiva), è fruibile con le medesime limitazioni (eccetto l’autorizzazione UE) e nel rispetto della regola “de minimis”. 7
DEDUZIONE CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI - APPLICAZIONE Ø Medesimo ambito soggettivo di applicazione delle precedenti; Ø relativa ad ogni dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo d’imposta; Ø cumulabile con le due nuove deduzioni precedenti (non utilizzabili congiuntamente) ma alternativa alle deduzioni già previste dall’ art. 11, è fruibile con le medesime limitazioni di cui alla nuova deduzione disposta dal c. 1, lett. a, n. 2 (inclusa l’autorizzazione UE). 8
COMPATIBILITA’ CON LE ALTRE DEDUZIONI TALI NUOVE DISPOSIZIONI SONO ALTERNATIVE ALLE SEGUENTI DEDUZIONI (c. 4 -septies): Ø costi per apprendisti, disabili, personale assunto in formazione lavoro (o inserimento), personale dedicato alla R&S (c. 1, lett. a, n. 5); Ø € 2. 000 per dipendente su base annua, fino a un max. di cinque, per le imprese con valore della produzione limitata (c. 4 -bis 1); Ø € 20. 000 per ogni nuovo assunto a tempo indeterminato, con il limite del costo del personale (c. 4 -quater); 9
COMPATIBILITA’ CON LE ALTRE DEDUZIONI TALI NUOVE DISPOSIZIONI SONO ALTERNATIVE ALLE SEGUENTI DEDUZIONI (c. 4 -septies): 1. € 20. 000 quintuplicato e triplicato, per ogni assunto a tempo indeterminato nelle aree di cui, rispettivamente, all’art. 87, par. 3, lett. a) e c) del Trattato istitutivo della CE (c. 4 -quinquies); 2. medesimo importo rispettivamente moltiplicato per 7 e per 5 per le donne lavoratrici, definite come “lavoratori svantaggiati” dal Regolamento CE n. 2204/02, nelle suddette aree (nuovo c. 4 sexies). 10
COMPATIBILITÀ TRA LE PRINCIPALI DEDUZIONI IRAP + COMP. - INCOM. Contr. ass. infort. lav. Cont. assicur. obbl. inf. lav. € 5. 000 ( o € 10. 000 in Centro-Sud) Contr. prev. ass. Apprend. , disabili – Cfl – R&S € 2. 000 per 5 addetti + + - + - - - € 5. 000 ( o € 10. 000 in Centro-Sud) + Contr. prev. e assistenziali + + + - - € 2. 000 fino a max. 5 addetti + - - - Ded. teorica € 20. 000 + + + - - + - Apprendisti, disabili – Cfl – R&S € 20. 000 X 3 oppure 5 € 20. 000 X 5 oppure 7 + + + Ded. teorica € 20. 000 X 3 oppure 5 € 20. 000 X 5 o 7 + - + - - + + + -
DETERMINAZIONE DELL’ACCONTO IRAP Ø Per il periodo d’imposta in corso al 1° febbraio 2007 e per il periodo d’imposta successivo: si può assumere come imposta del periodo precedente (metodo storico) la minore imposta derivante dall’applicazione delle nuove disposizioni; agli stessi effetti, per il periodo successivo a quello in corso al 1° febbraio 2007 non si tiene conto delle limitazioni alla fruizione delle deduzioni di cui al comma 1, let. a, numeri 2), 3) e 4). 12
MANOVRA FISCALE 2007 D. L. 223/06 - LEGGE FINANZIARIA 2007 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI STUDI DI SETTORE 13
ACCERTAMENTI BASATI SUGLI STUDI AL 31. 12. 04 2005 (D. L. 223/06) IMPRESE IN SEMPLIFICATA SÌ se incongrue PROFESSIONISTI SÌ se incongrui 2 su 3 anni SÌ se incongrui IMPRESE IN ORDINARIA PER OPZIONE SÌ se incongrue 2 su 3 anni, ovvero se incoerenti qualificate SÌ se incongrue NO SÌ se incongrue 2 su 3 anni, ovvero se incoerenti qualificate SÌ se incongrue IMPRESE IN ORDINARIA PER NATURA 14
ACCERTAMENTI BASATI SUGLI STUDI - Finanziaria 2007 - Ø Lo scostamento (per difetto) tra i ricavi e compensi dichiarati e quelli determinabili sulla base degli studi rappresenta di per sé una grave incongruenza che può legittimare l’accertamento (modifica L. n. 146/1998, art. 10, c. 1, che richiama il D. L. n. 331/1993, art. 62 -sexies). 15
ACCERTAMENTI BASATI SUGLI STUDI Ø Preclusi gli accertamenti analitico-induttivi (ai fini delle imposte dirette e Iva) nei confronti di soggetti congrui (e coerenti) anche per adeguamento, in caso di ricavi o compensi non dichiarati (desunti da altre presunzioni semplici, ma gravi, precise e concordanti) <= 40% di quelli dichiarati, con il limite di € 50. 000. 16
ACCERTAMENTI BASATI SUGLI STUDI PRECLUSIONE PER GLI ACCERTAMENTI ANALITICO-INDUTTIVI Ø Con decorrenza dal periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 2007. Ø Non operante in caso di omessa o infedele indicazione dei dati degli studi di settore. Ø In caso di accertamento (per superamento delle soglie di esenzione), nella motivazione dell’atto dovranno essere evidenziate, da parte dell’ufficio, le ragioni che inducono a ritenere inattendibile lo studio di settore. 17
NUOVI INDICATORI Ø INDICATORI DI COERENZA, definiti per ciascuno studio, determinati in relazione a comportamenti “normali” per settore economico, nell’ambito della revisione al massimo triennale. Ø INDICATORI DI NORMALITÀ ECONOMICA, con validità dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2006 e fino alla realizzazione degli studi revisionati secondo gli indicatori suddetti. Ø INDICATORI DI COERENZA PER LE SOCIETÀ DI CAPITALI, in relazione al 1° anno di attività, da determinarsi entro il 28/02/07 dall’A. E. (decorrenza dal periodo d’imposta in corso al 31/12/06). Ø INDICATORI DI NORMALITÀ ECONOMICA PER I CONTRIBUENTI ESCLUSI DALL’APPLICAZIONE DEGLI STUDI, per rilevare ricavi o compensi non dichiarati ovvero rapporti di lavoro irregolare. 18
NUOVI AMBITI DI APPLICAZIONE Ø ELEVATO A € 7. 500. 000 IL LIMITE MASSIMO DI RICAVI O COMPENSI, al fine dell’assoggettamento agli studi. Ø Applicazione degli studi nei casi di CESSAZIONE E INIZIO DI UNA ATTIVITÀ entro 6 mesi da parte del medesimo soggetto, ovvero di mera prosecuzione dell’attività da soggetti diversi (decorrenza periodo d’imposta in corso al 31/12/06). Ø Applicazione degli studi anche ai CONTRIBUENTI CON PERIODO D’IMPOSTA DIVERSO DA 12 MESI. Ø Applicazione degli indicatori di coerenza anche per le SOCIETÀ DI CAPITALI, IN RELAZIONE AL 1° ANNO DI ATTIVITÀ. Ø Applicazione degli indicatori di normalità economica per i CONTRIBUENTI ESCLUSI DALL’APPLICAZIONE DEGLI STUDI. 19
INASPRIMENTO DELLE SANZIONI Ø Elevata del 10% la sanzione min. e max. prevista per infedeltà della dichiarazione annuale per imposte dirette, Irap e Iva (dal 100% al 200% della maggiore imposta o del maggior imponibile accertati, ovvero del minor credito spettante), nelle ipotesi di omessa o infedele indicazione dei dati degli studi di settore, nonché per indicazione di cause di esclusione o inapplicabilità non sussistenti. Ø Disposizione non applicabile nei casi di accertamento di scostamenti inferiori al 10% di quanto dichiarato. 20
MANOVRA FISCALE 2007 COLLEGATO - LEGGE FINANZIARIA 2007 DISPOSIZIONI SU SUCCESSIONI , DONAZIONI, PASSAGGI GENERAZIONALI E TRUST 21
DISCIPLINA PREVIGENTE SOPPRESSIONE IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI (art. 13, L. n. 383/01) Ø
D. L. 262/06 (versione originale) NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI: IMPOSTA DI REGISTRO IMPOSTE IPOTECARIA E CATASTALE IMPOSTA DI REGISTRO – APPLICAZIONE: Ø parentela dei beneficiari e della tipologia di beni da trasferire (beni immobili o altri beni); Ø pertrasferimentiaconiugeeparentiinlinearetta, impostadiregistro non dovuta su beni immobili e, per gli altri beni, prevista nella misura del 4% con una franchigia di € 100. 000. 23
D. L. 262/06 (versione originale) NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI: IMPOSTA DI REGISTRO IMPOSTE IPOTECARIA E CATASTALE - APPLICAZIONE: Ø € 168 cadauna o misura percentuale (3%-1%), a seconda delle: caratteristiche dell’immobile (“abitazione principale” del defunto per le successioni, “prima casa” del beneficiario per le donazioni); valore (misura fissa entro le soglie di € 250. 000 per le successioni e € 180. 000 per le donazioni, 3%-1% sull’eccedenza); grado di parentela dei beneficiari (ipo-catastali sempre in percentuale per soggetti beneficiari diversi dal coniuge e parenti in linea retta). 24
D. L. 262/06 (versione originale) BASE IMPONIBILE IMPOSIZIONE SU DETERMINATI TRASFERIMENTI Ø
D. L. 262/06 (versione definitiva) modificato dalla LEGGE DI CONVERSIONE n. 286/06 Re-istituzione dell’imposta sulle successioni e donazioni su trasferimenti di beni e diritti per: causa di morte; donazione o a titolo gratuito; costituzione di vincoli di destinazione (c. d. “trust”). 26
DISCIPLINA DELLE SUCCESSIONI Normativa di riferimento: D. Lgs. n. 346/1990, nel testo vigente al 24 ottobre 2001 Ø BASE IMPONIBILE: VALORE GLOBALE NETTO DELL’ASSE EREDITARIO all’apertura della successione = valore complessivo beni e diritti rientranti nell’asse ereditario valore complessivo relative passività ed oneri a carico del defunto. 27
DISCIPLINA DELLE SUCCESSIONI - BASE IMPONIBILE (D. Lgs. n. 346/1990) Ø SONO COMPRESI: immobili (valore catastale); aziende (patrimonio netto contabile, escluso l’avviamento); azioni e quote di partecipazione societarie; obbligazioni e crediti, incluse le quote del fondo comune di investimento al netto del valore dei titoli di Stato; denaro e beni mobili in genere. Ø SONO ESCLUSI: TFR e indennità di agenzia spettanti agli eredi; crediti verso lo Stato, gli enti pubblici territoriali e previdenziali; titoli del debito pubblico e gli altri titoli di Stato, garantiti dallo Stato o equiparati; ogni altro bene o diritto dichiarato esente da norme di legge. 28
DISCIPLINA DELLE SUCCESSIONI Aliquote e franchigie sul valore globale netto: Ø 4% Ø Ø 6% 8% a favore del coniuge e parenti in linea retta, su valore eccedente € 1. 000 (indicizzato ogni 4 anni) per ogni beneficiario; a favore dei fratelli e delle sorelle su valore eccedente € 100. 000 per ciascun beneficiario (Finanziaria 2007), nonché a favore (senza alcuna franchigia) degli altri parenti fino al 4º grado, degli affini in linea retta e degli affini in linea collaterale fino al 3º grado; a favore di altri soggetti. • Franchigia di € 1. 500. 000 se il beneficiario è disabile (Finanziaria 2007) 29
DISCIPLINA DELLE SUCCESSIONI Imposte ipotecaria e catastale in caso di trasferimento di beni immobili: Ø 2%-1% Ø € 168 cadauna rispettivamente per l’imposta ipotecaria e catastale, in conformità alla normativa previgente; se almeno un beneficiario dichiara i requisiti per l’agevolazione “prima casa”. 30
DISCIPLINA DELLE SUCCESSIONI DECORRENZA RETROATTIVA AL 03/10/06 DELLE MODIFICAZIONI INTRODOTTE DALLA L. N. 286/06 (LEGGE DI CONVERSIONE DEL COLLEGATO) E DALLA L. N. 296/06 (LEGGE FINANZIARIA 2007) 31
DISCIPLINA DELLE DONAZIONI Ø BASE IMPONIBILE – beneficiario unico: VALORE GLOBALE NETTO DEI BENI E DIRITTI TRASFERITI = valore complessivo beni e diritti trasferiti (compresi i titoli di Stato e i trasferimenti di denaro) - valore complessivo relative passività ed oneri a carico del beneficiario; beneficiari plurimi: VALORE DELLE QUOTE DEI BENI O DIRITTI ATTRIBUITI. Ø Medesime aliquote e franchigie previste per le successioni; Ø immobili; entrambe in misura fissa (€ 168 cadauna) se almeno un beneficiario presenta i requisiti “prima casa”. 32
DISCIPLINA DELLE DONAZIONI DECORRENZA NON RETROATTIVA DELLE NORME INTRODOTTE DAL COLLEGATO CONVERTITO IN LEGGE E DALLA FINANZIARIA 2007: Ø DATE DI ENTRATA IN VIGORE DELLA L. N. 286/06 (29/11/06) E DELLA L. N. 296/06 (01/01/07). 33
TRASFERIMENTI INFRAFAMILIARI DI AZIENDE E PARTECIPAZIONI (Finanziaria 2007 - Effetti dal 01/01/07) ESENTI DA IMPOSIZIONE A CONDIZIONE CHE: 1) le aziende, rami di azienda o partecipazioni siano trasferite a favore dei discendenti (padre-figlio/i o nonno-nipote/i); 2) le partecipazioni trasferite siano relative alle società di cui si acquisisca o si integri il controllo (ex art. 2359 C. C. ); 34
TRASFERIMENTI INFRAFAMILIARI DI AZIENDE E PARTECIPAZIONI 3) gli aventi causa detengano il controllo o proseguano l’esercizio dell’attività d’impresa per un periodo non inferiore a 5 anni dalla data del trasferimento (necessaria apposita dichiarazione in tal senso da parte dei beneficiari + dichiarazione di successione o atto di donazione). Il mancato rispetto della condizione n. 3 comporta la decadenza dal beneficio, l’applicazione dell’ imposta ordinaria + interessi di mora + sanzione amministrativa 35
DISPOSIZIONI SUI “TRUST” - (Collegato e Finanziaria 2007) Ø Imposizione sull’attribuzione dei beni dal disponente al trustee, nonchè a favore dei beneficiari finali: applicazione del regime dell’imposta sulle donazioni; Ø imposizione sui redditi prodotti dal trust come soggetto Ires (art. 73 del Tuir, c. 1, lett. b, c, d): redditi di capitale ripartiti in proporzione tra i beneficiari finali, se individuati dall’atto costitutivo, in base all’atto costitutivo o ad altri documenti successivi, ovvero, in mancanza, in parti uguali; Ø obbligo per il trust di predisporre le scritture contabili ai fini fiscali (modifica art. 13, D. P. R. n. 600/1973). 36
DISPOSIZIONI SUI “TRUST” NORMA ANTIELUSIVA I TRUST ISTITUITI IN PAESI NON RIENTRANTI NELLA “WHITE LIST” SONO CONSIDERATI COMUNQUE RESIDENTI QUANDO: Ø almeno uno dei disponenti e almeno uno dei beneficiari siano fiscalmente residenti in Italia, oppure quando… Ø successivamente alla loro costituzione, un soggetto residente trasferisca ai trust la proprietà di beni immobili, diritti reali immobiliari, anche per quote, nonché vincoli di destinazione sugli stessi. 37
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