LORGANIZZAZIONE assemble CORPORATIVA DELLE SPA a PRINCIPI GENERALI
L’ORGANIZZAZIONE assemble CORPORATIVA DELLE SPA a
PRINCIPI GENERALI Riunione dei soci per decidere Procedimento articolato per la decisione = riunione, discussione, manifestazione di volontà, verifica dei voti = metodo collegiale: 1. Convocazione 2. Interventi e discussione 3. Voto 4. Deliberazione 5. Verbalizzazione NB. Inderogabilità del metodo collegiale ( es. spa unipersonale; differente da srl)
COMPETENZA v. Prima della riforma del 2006 era considerato organo sovrano = competenza esclusiva sulle decisioni; delega agli amministratori v. Dopo la riforma c’è un sistema di pesi e contrappesi = distribuzione delle competenze tra i vari organi = La competenza assembleare cambia in ragione del sistema di amministrazione adottato v artt. 2364, 2364 bis (coordinato con 2409 -terdecies) e 2365 c. c. = assemblea ordinaria e straordinaria – NO DUE ASSEMBLEE v. Le competenze dell’assemblea ordinaria dipendono dal sistema di amministrazione scelto, mentre quelle dell’assemblea straordinaria non perché le decisioni attengono ai cambiamenti strutturali del modello organizzativo v. Il funzionamento dell’Assemblea è contenuto nel Regolamento = regole dettate dai soci cui è attribuita la stessa valenza dello Statuto v. Le assemblee speciali hanno altre competenze
CONVOCAZIONE Potere spettante agli amministratori (nelle quotate anche ai sindaci o memebri del consiglio di sorveglianza) ØIpotesi in cui è obbligatoria la convocazione e ipotesi in cui è rimessa alla discrezionalità degli amministratori OBBLIGATORIA: 1. una volta l’anno = approvazione bilancio e azione di responsabilità 2. Senza ritardo quando lo richiede una minoranza qualificata di soci (10%; lo statuto può modificare) 3. Quando la prima convocazione è andata deserta ØProcedimento: Avviso di convocazione pubblicato sulla Gazzetta e su un quotidiano a tiratura nazionale e sul sito internet almeno 15 giorni prima della data fissata. Garanzia del ricevimento = conoscibilità; contenuto = tutti i punti sui quali si decide = completo perché delimita la competenza NB. Assemblea totalitaria ØLuogo di convocazione = sede della società o dove stabilisce lo Statuto = agevolare l’intervento del socio – art. 2370 c. c. ØRinvio può essere richiesto se manca l’informazione preassembleare = deposito documentazione sui
QUORUM COSTITUTIVO = validità della riunione DELIBERATIVO = validità della delibera NB. Variano in ragione della I, II o III convocazione Variano in ragione della convocazione in sede ordinaria o straordinaria
INTERVENTO E VOTO Art. 2370 c. c. : 1. Diritto di intervento = presenza alla riunione (con mezzi di telecomunicazione o voto per corrispondenza o via mail) 2. Diritto di voto = esprimere la propria volontà (usufrutto o sequestro di azioni; sospensione del diritto di voto) Rappresentanza in assemblea= art. 2372 c. c. limitazione (sollecitazione e raccolta di deleghe nelle quotate)
SVOLGIMENTO v. Nomina di un Presidente che accerta l’identità dei presenti ed il quorum costitutivo v. Introduzione degli argomenti all’ordine del giorno e discussione v. Votazione (accertamento della legittimazione e espressione della volontà; voto segreto 147 -ter TUF per l’elezione delle cariche sociali) v. Verbale dell’assemblea (tempestività, trascrizione e deposito) NB. Conflitto di interessi
INVALIDITA’ Il rispetto di tutte le regole di convocazione = effetti immediati = obbligo per gli amministratori di eseguire v. Inesistenza materiale= assemblea mai tenuta o delibera mai votata (inesistenza materiale); v. Nullità= a)mancata convocazione (iter di convocazione); b) mancanza del verbale (sempre ammesso il verbale tardivo); c) impossibilità o illiceità dell’oggetto della delibera; v. Annullabilità= es: persone non legittimate ad intervenire; voto invalido; conteggio inesatto (conflitto di interessi)
IMPUGNAZIONE Delibera invalida =impugnabilità soci assenti, dissenzienti, astenuti (consob e BI) Termine di impugnazione= 90 giorni per le delibere annullabili e tre anni per quelle nulle NB. Solo la nullità può essere rilevata d’ufficio Effetti della delibera invalida= efficacia della delibera annullabile con rimozione degli effetti se annullata; inefficacia della delibera nulla che si produce dopo tre anni se nono impugnata; non pregiudica i diritti acquistati dai terzi in buona fede NB. L’invalidità è sempre sanabile = sostituzione della delibera
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