LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO Definizione Insieme di fabbricati
LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO
Definizione: Insieme di fabbricati, ambienti e luoghi destinati allo spettacolo o trattenimento, nonché i servizi ed i disimpegni ad esso annessi. (art. 16 circ. 16/51) Per spettacoli e/o trattenimenti possono intendersi tutti quei divertimenti, distrazioni, amenità intenzionalmente offerti al pubblico, in rapporto ai quali si prospetta l’esigenza che la podestà tutrice della pubblica autorità intervenga per garantire l’incolumità pubblica, l’ordine, la moralità etc. 2
Circolare MI. SA. N. 52 del 20/11/1982 (chiarimenti al D. M. 16 -02 -82) La differenza tra spettacoli e trattenimenti consiste essenzialmente nel fatto che gli spettacoli sono divertimenti in cui il pubblico assiste in forma prevalentemente passiva (cinema, teatri), mentre i trattenimenti sono divertimenti cui il pubblico partecipa p i ù a t t i v a m e n t e ( f e s t e d a b a l l o , g i o s t r e , e t c. ). 3
TULPS Art. 80: L’autorità di pubblica sicurezza non può concedere la licenza per l’apertura di un teatro o di un luogo di pubblico spettacolo, prima di aver fatto verificare da una commissione tecnica la solidità e la sicurezza dell’edificio e l’esistenza di uscite pienamente adatte a sgomberarlo in caso di incendio. D. P. R. 616 del 24/7/77 (art. 19): Trasferisce ai Comuni alcune funzioni amministrative riguardanti 18 materie del TULPS, tra queste, le licenze (art. 68 ) che vengono trasferite dal Questore al Sindaco. 4
Commissione di vigilanza Comunale La commissione di vigilanza comunale è composta da: • Sindaco o suo delegato; • Comandante Polizia municipale; • Medico dell’organo sanitario pubblico di base; • Dirigente ufficio tecnico comunale; • Comandante VV. F. ; • Esperto in elettrotecnica. 5
Commissione di vigilanza Regionale La commissione di vigilanza regionale è composta da: • Prefetto o suo delegato; • Questore o suo delegato; • Sindaco del Comune interessato; • Dirigente dell’organismo che svolge le funzioni del genio civile; • Medico dell’organo sanitario pubblico di base; • Dirigente ufficio tecnico comunale; • Comandante VV. F. ; • Esperto in elettrotecnica. Si esprime in particolare su: Cinema, teatri, spettacoli viaggianti sup. a 1. 300 spettatori Altri locali o impianti sup. a 1. 500 spettatori 6
Licenza: DPR 28/05 /2001 Per i locali e gli impianti con capienza pari o inferiore a 200 persone, le verifiche e gli accertamenti previsti sono sostituiti, ferme restando le disposizioni sanitarie vigenti, da una relazione tecnica di un professionista iscritto all’albo (Ingegneri, Architetti, Periti Industriali, Geometri) che attesti la rispondenza del locale o dell’impianto alle regole tecniche stabilite dal M. I. Resta escluso il parere di conformità sui progetti che rimane di competenza della Commissione di vigilanza Comunale. 7
Autorizzazioni: Licenza: TULPS (R. D. 18/06/1931 n. 773) Art. 68 – Senza licenza del Questore non si possono dare in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico rappresentazioni teatrali o cinematografiche, feste da ballo, etc. ) Art. 69 – Senza licenza dell’Autorità locale di pubblica sicurezza è vietato dare, anche temporaneamente, pubblici trattenimenti, audizioni all’aperto, etc. 8
ATTIVITÀ n. ° 65 (D. P. R. 01/08/11 N. 151) Locali di spettacolo e di trattenimento in genere, impianti e centri sportivi, palestre, sia a carattere pubblico che privato, con capienza superiore a 100 persone, ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 mq. Sono escluse le manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico. Cat. A Cat. B fino a 200 persone Cat. C oltre 200 persone. 9
Non disponendo di un elenco completo ed esaustivo, tralasciando i casi scontati, (cinema, teatri, discoteche) non sempre risulta facile stabilire se un locale è di pubblico spettacolo ovvero sia configurabile come p u b b l i c o e s e r c i z i o (A r t. 8 8 T U L P S ). 10
Casi particolari Casinò: La Direzione Generale dei Servizi Antincendio li include al punto att. 65 D. P. R. 01/08/11 mentre il Dipartimento di Pubblica Sicurezza li considera solo nel caso di utilizzo come contenitori di pubblici spettacoli (mostre, concerti, etc. ) Sala bingo: Come sala da gioco fissa (destinata alle scommesse) rientra nelle attività configurabili come pubblico esercizio (Art. 88 TULPS) La D. G. S. A. le include al punto att. 65 D. P. R. 01/08/11 11
Disco bar e trattenimenti danzanti in pubblici esercizi: Disco bar è definibile come un pubblico esercizio dove, unitamente alla normale consumazione, l’esercente fornisce anche un diverso servizio (musica o spettacolo). Il confine che separa questi locali da quelli di spettacolo risulta estremamente sottile. Perché regga la tesi del pubblico esercizio è necessario che intercorrano determinate condizioni. 12
Disco bar e trattenimenti danzanti in pubblici esercizi: • L’ingresso deve essere libero, gratuito e senza maggiorazione del prezzo della consumazione: il cliente deve poter accedere all’esercizio liberamente; • Nel locale deve essere preponderante l’attività di somministrazione; • Nel locale non devono riscontrarsi spazi espressamente allestiti per attività di spettacolo e/o ballo destinate agli avventori (piste da ballo, sedie disposte a platea, etc. ) • Il locale non deve pubblicizzare gli avvenimenti di spettacolo. 13
Videobar Pubblici esercizi dove sono installati apparecchi televisivi muniti di megaschermo che trasmettono programmi su canali a pagamento come avvenimenti sportivi, films, etc. , ). Si possono verificare i seguenti casi: 1) Un apparecchio televisivo, viene installato nell’esercizio dove la clientela accede solo per la consumazione senza che vi sia alcun pagamento di biglietto d’ingresso e senza allestimento specifico del locale. (Art. 88 TULPS) 14
Videobar 2) L’esercente offre la visione di programmi previo pagamento del biglietto di ingresso ma senza trasformazione del locale. (Art. 69 TULPS) 3) Il televisore è installato in un locale dove è previsto il pagamento di un biglietto di ingresso e che è stato allestito con elementi tali che configurano una trasformazione. (Art. 68 TULPS) Karaoke Valgono le stesse considerazioni previste per i videobar 15
Fiere, mostre ed esposizioni: Allo stato attuale, nella legislazione vigente manca una nozione per i locali in argomento che abbia rilevanza giuridica. Il Ministero dell’interno, in risposta a vari quesiti afferma che le attività di gallerie, esposizioni, mostre e fiere non sono soggette a regime autorizzativo di cui all’art. 80 del TULPS. La D. G. S. A. le include ai punti 65 e 69 del D. P. R. 01/08/11 e prevede in determinate circostanze lo svolgimento del servizio di vigilanza antincendio, la cui entità deve essere stabilita dalla C. V. L. P. S. (D. M. 261/96) 16
Piscine Contrariamente alle palestre ed agli impianti sportivi senza presenza di pubblico, le piscine pubbliche sono soggette agli art. 68 e 80 del TULPS. I club (circoli privati) Con circolare n. 12388 del 14/06/84 il M. I. ha stabilito che la sussistenza di una delle seguenti situazioni, fa rientrare il presunto locale privato nella sfera dei locali pubblici. 1. Pagamento del biglietto di ingresso effettuato volta per volta da non soci o rilascio, senza alcuna formalità particolare, di tessere associative a chiunque acquisti il biglietto stesso; 17
I club (circoli privati) 2. Pubblicità degli spettacoli o dei trattenimenti, a mezzo di giornali, manifesti, ecc. , destinati all’acquisto o alla visione della generalità dei cittadini. 3. Complessità del locale dove si svolge l’attività, nel senso che appaia trattarsi di struttura avente caratteristiche tali da essere impiegata in attività di natura palesemente imprenditoriale; 4. Rilevante numero di persone che accedono ai locali del circolo. 18
Norme tecniche di riferimento C. M. I. N. 16 del 15/12/1951 Norme di sicurezza per la costruzione, l'esercizio e la vigilanza dei teatri, cinematografi e altri locali di spettacolo in genere. Abrogato dal D. M. 18/08/96 solo per le parti inerenti la P. I. D. M. 19/08/1996 Regola tecnica di PI per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubb spett. D. M. 22/02/1996 n. 261 Regolamento recante norme sui servizi di vigilanza antincendio da parte dei Vigili del fuoco sui luoghi di spettacolo e trattenimento. D. M. 08/11/1997 Proroga dei termini di cui al punto 7. 7 della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio dei locali di pubblico spettacolo e intrattenimento, approvata con decreto ministeriale 19 agosto 1996. (Gazzetta Ufficiale del 28 novembre 1997 n. 278 -L'attuazione delle disposizioni di cui al punto 7. 7 della "regola tecnica" allegata al decreto del Ministro dell'interno 19 agosto 1996, è sospesa sino alla emanazione di specifica normativa sulla sicurezza per i circhi equestri e lo spettacolo viaggiante, da predisporre sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento dello spettacolo. D. M. 06/03/2001 Modifiche ed integrazioni al decreto del Ministro dell'interno 19 agosto 1996 relativamente agli spettacoli e trattenimenti a carattere occasionale svolti all'interno di impianti sportivi, nonche' all'affollamento delle sale da ballo e discoteche. 19
Campo di applicazione a) teatri; b) cinematografi; c) cinema-teatri; d) auditori e sale convegno; e) locali di trattenimento, ovvero locali destinati a trattenimenti ed attrazioni varie, aree ubicate in esercizi pubblici ed attrezzate per accogliere spettacoli, con capienza superiore a 100 persone; f) sale da ballo e discoteche; g) teatri tenda; h) circhi; i) luoghi destinati a spettacoli viaggianti e parchi di divertimento; l) luoghi all'aperto, ovvero luoghi ubicati in delimitati spazi all'aperto attrezzati con impianti appositamente destinati a spettacoli o intrattenimenti e con strutture apposite per lo stazionamento del pubblico. 21
Campo di applicazione • Sono esclusi: • Luoghi all’aperto privi di strutture per il pubblico e con palchi di altezza non superiore a 0, 8 metri; • Locali per riunioni operative; • Pubblici esercizi dove sono impiegati strumenti musicali in assenza dell’aspetto danzante; • Karaoke senza sale appositamente allestite e con capacità non superiore a 100 persone; • Sale giochi, 22
Campo di applicazione • • • Il decreto si applica per: Nuovi locali; Completa ristrutturazione e/o cambio di destinazione; Impianti e parti della costruzione oggetto di interventi. N. B. In caso di interventi di modifica effettuati su locali esistenti che non comportino un loro cambio di destinazione, non si possono diminuire le condizioni di sicurezza preesistenti. 23
Obiettivi di sicurezza • minimizzare le cause di incendio • garantire la stabilità delle strutture portanti al fine di assicurare il soccorso agli occupanti • limitare la produzione e la propagazione di un incendio all’interno dei locali • limitare la propagazione di un incendio ad edifici e/o locali contigui • assicurare la possibilità che gli occupanti lascino il locale indenni o che gli stessi siano soccorsi in altro modo • garantire la possibilità per le squadre di soccorso di operare in condizioni di sicurezza 24
Definizioni ACCESSO ALL'AREA. Per consentire l'intervento dei mezzi di soccorso dei Vigili del Fuoco, gli accessi all'area ove sorgono i locali oggetto della presente regola tecnica devono avere i seguenti requisiti minimi: - larghezza: 3, 5 m; - altezza libera: 4 m; - raggio di volta: 13 m; - pendenza non superiore al 10%; - resistenza al carico: almeno 20 t (8 sull'asse anteriore e 12 sull'asse posteriore; passo 4 m). Per i locali siti ad altezza anitncendio superiore a 12 m. , deve essere assicurata la possibilità di accostamento all’edificio delle autoscale dei V. F. , almeno ad una qualsiasi finestra o balcone che consenta l’accesso ad ogni piano. 25
Ubicazione Non possono essere ubicati oltre il secondo piano interrato, fino alla quota di -10 m rispetto al piano di riferimento. se ubicati a quote comprese tra -7, 5 m e -10 m, devono essere protetti mediante impianto di spegnimento automatico a pioggia (impianto sprinkler) e devono disporre di uscite ubicate lungo il perimetro che immettano direttamente in luoghi sicuri dinamici. 26
Ubicazione • in edifici isolati • in edifici a destinazione mista, o contigui, ad attività del D. P. R. 151/2011, limitatamente a: 49 65 66 67 68 69 71 72 74 75 77 gruppi elettrogeni locali di pubblico spettacolo alberghi scuole ospedali locali esposizione uffici con oltre 500 dipendenti edifici storici (musei, biblioteche, …) impianti per la produzione di calore autorimesse edifici civili con altezza > 24 m 27
non sono ammessi nello stesso edificio o in edifici contigui: • attività n. 43 ? ? archivi cartacei superiori a 50 q. li Ubicazione anche per le strutture esistenti 28
spazio scoperto, ovvero compartimento antincendio, separato da altri compartimenti mediante spazio scoperto o filtri a prova di fumo, aventi caratteristiche idonee a: Luogo sicuro ¨ ricevere e contenere un predeterminato numero di persone (luogo sicuro statico), ¨ o consentirne il movimento ordinato (luogo sicuro dinamico) 29
I teatri di capienza superiore a 2000 spettatori devono essere ubicati esclusivamente in edifici isolati Separazioni I locali ubicati in edifici misti devono essere separati da attivita' non pertinenti ed a diversa destinazione mediante strutture di resistenza al fuoco almeno REI 90 senza comunicazioni. In uno stesso edificio possono coesistere più locali, ubicati anche su piani diversi, purché ciascuno di tali locali sia dotato di ingressi e di vie di uscita indipendenti. 30
COMPLESSI MULTISALA. Separazioni E' consentito che: a) piu' locali della stessa tipologia, di cui all'art. 1, comma 1, lettere b), d), e), f), siano serviti da un unico atrio purche' separati da strutture resistenti al fuoco almeno REI 60, non comunicanti fra loro direttamente e provvisti di vie di uscita indipendenti. b) piu' locali, di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), ed un unico locale, di cui all'art. 1, comma 1, lettere a) e c), di capienza non superiore a 1000 spettatori e con scena separata dalla sala, siano serviti da un unico atrio alle condizioni di cui alla precedente lettera a); c) piu' locali, di cui all'art. 1, comma 1, lettere a) e c), siano serviti da un unico atrio alle seguenti condizioni: - siano separati da strutture resistenti al fuoco almeno REI 90; - non comunichino tra loro direttamente; - siano provvisti di vie di uscita indipendenti; - la capienza complessiva non superi i 1000 spettatori; - la capienza delle singole sale non superi i 500 spettatori; - i locali siano ubicati esclusivamente fuori terra, non sovrapposti fra loro, ed il pavimento delle singole sale sia a quota non superiore a 7, 5 m rispetto al piano di riferimento; - la scena dei singoli locali sia separata dalla sala. 31
RESISTENZA AL FUOCO DELLE STRUTTURE ALTEZZA ANTINCENDIO DELL'EDIFICIO R REI fino a 12 m 60 60 superiore a 12 m e fino a 24 m 90 90 superiore a 24 m 120 90 32
RESISTENZA AL FUOCO DELLE STRUTTURE L’abitazione del custode deve essere separata con strutturre REI 90 e può avere un’unica porta di comunicazione (REI 90 con autochiusura); All’interno sono ammessi bar, che se non ad uso esclusivo, devono essere dotati di uscite dirette, da non computarsi tra le uscite di sicurezza; Sono consentiti spazi allestiti per esposizione e vendita, ad uso esclusivo, ubicati nell’area di pertinenza dell’atrio e di superficie non superiore a 200 mq. 33
RESISTENZA AL FUOCO DELLE STRUTTURE I requisiti di resistenza al fuoco degli elementi strutturali portanti e di compartimentazione dovranno essere valutati ed attestati in conformità al D. M. 4 maggio 1998 (sostituito con D. M. 07/08/2012): • valutazione di tipo sperimentale • certificati di laboratorio • valutazione di tipo analitico • norme UNI 9502, 9503 e 9504 • valutazione di tipo tabellare 34
REAZIONE AL FUOCO DEI MATERIALI atri, corridoi, disimpegni, scale, … • max 50% classe 1, rimanente classe 0 pavimentazioni rivestimenti parete, controsoffitti tende materiali isolanti in vista • classe 1 o 1 -0, 0 -1, 1 -1 classe 2 classe 1 35
REAZIONE AL FUOCO DEI MATERIALI mobili imbottiti poltrone, poltrone letto, divani letto, sedie imbottite classe 1 IM sedie non imbottite classe 2 prodotti vernicianti per rivestimenti lignei classe 1 36
Posti a sedere I settori devono contenere non più di 160 posti, con un massimo di 16 posti per fila e di 10 file. Quando la distanza tra gli schienali delle file e' di almeno 1, 1 m, i posti a sedere possono essere distribuiti in settori di 300 posti con un massimo di 20 posti per fila e di 15 file. I passaggi longitudinali e trasversali devono essere di larghezza non inferiore a 1, 2 m. Tra i posti a sedere e le pareti della sala deve essere lasciato un passaggio di larghezza non inferiore a 1, 2 m. 37
Posti a sedere Nei locali con capienza non superiore a 150 posti e' consentita una larghezza delle corsie di passaggio non inferiore a 0, 9 m. In galleria, tra la balaustra e la prima fila antistante di posti, deve essere lasciato un passaggio di larghezza non inferiore a 0, 6 m, misurato a sedile abbassato. L'altezza della balaustra deve essere non inferiore a 1 m. 38
Posti a sedere La distanza tra lo schienale di una fila di posti ed il corrispondente schienale della fila successiva deve essere di almeno di 0, 8 m. La larghezza di ciascun posto deve essere almeno di 0, 5 m con braccioli e di 0, 45 m senza braccioli. Le sedie e le poltrone devono essere saldamente fissate al suolo ed avere sedile del tipo a ribaltamento automatico o per gravita'. Sono ammessi sedili mobili esclusivamente nei palchi. Nei locali non provvisti di posti a sedere fissi, è consentito l'impiego temporaneo di sedie purché collegate rigidamente tra loro in file. Ciascuna fila può contenere al massimo 10 sedie in gruppi di 10 file. E' vietato collocare sedili mobili e sedie a rotelle nei passaggi e nei corridoi. 39
Posti a sedere Nessun spettatore può sostare nei passaggi esistenti nella sala. non sono consentiti posti in piedi se non in aree riservate e purché siano soddisfatte le seguenti condizioni: a) il numero dei posti in piedi autorizzati sia fissato in ragione di 35 spettatori ogni 10 m² di superficie all'uopo destinata; b) i posti in piedi siano computati agli effetti della larghezza delle uscite; c) le aree siano disposte soltanto posteriormente ai posti a sedere, in modo da lasciare sempre liberi i percorsi di ingresso e di uscita. 40
Affollamento L'affollamento massimo deve essere stabilito come segue: a) pari al numero dei posti a sedere ed in piedi autorizzati, compresi quelli previsti per le persone con ridotte o impedite capacità motorie; b) pari a quanto risulta dal calcolo in base ad una densità di affollamento di 0, 7 persone al metro quadrato. c) Nelle sale da ballo e discoteche pari a quanto risulta dal calcolo in base ad una densità di affollamento di 1, 2 persone al metro quadrato. La densità di affollamento dovrà tenere conto dei vincoli previsti da regolamenti igienico-sanitari. 41
Capienza “…si precisa che la "capienza" di un locale di pubblico spettacolo o trattenimento costituisce l'affollamento massimo consentito e viene stabilita dalla Commissione Provinciale di Vigilanza, di cui all'art, 141 del regolamento del T. U. L. P. S. , nel rispetto delle norme di sicurezza e di igiene vigenti. ” Lettera Circolare del Ministero dell’Interno Prot. n° P 718 /4118 sott. 20/C del 27 marzo 1997 42
Affollamento Capacità di deflusso o di sfollamento: numero massimo di persone che, in un sistema di vie d’uscita, si assume possano defluire attraverso una uscita di modulo ”uno”. Tale dato, stabilito dalle norme, tiene conto del tempo occorrente per lo sfollamento ordinato di un compartimento. Densità di affollamento: numero massimo di persone assunto per unità di superficie lorda di pavimento (persone/mq) 43
Capacità di deflusso La capacità di deflusso per i locali al chiuso non deve essere superiore ai seguenti valori: a) 50 per locali con pavimento a quota compresa tra più o meno 1 m rispetto al piano di riferimento; b) 37, 5 per locali con pavimento a quota compresa tra più o meno 7, 5 m rispetto al piano di riferimento; c) 33 per locali con pavimento a quota al di sopra o al di sotto di 7, 5 m rispetto al piano di riferimento. La capacità di deflusso per i locali all'aperto non deve essere superiore a 250. 44
Sistema vie d’uscita I percorsi del sistema di vie di uscita comprendono corridoi, vani di accesso alle scale e di uscita all'esterno, scale, rampe e passaggi in genere. L'altezza dei percorsi deve essere, in ogni caso, non inferiore a 2 m. Tra gli elementi sporgenti non vanno considerati quelli posti ad un'altezza superiore a 2 m ed i corrimano con sporgenza non superiore ad 8 cm. Pedate ed alzate di dimensioni rispettivamente non inferiori a 30 cm (pedata) e non superiore a 18 cm (alzata), ed essere segnalati con appositi dispositivi luminosi. 45
Sistema vie d’uscita Le uscite dalla sala devono essere distribuite con criteri di uniformità e di simmetria rispetto all'asse longitudinale della stessa. La pendenza di corridoi e passaggi non può essere superiore al 12%. Le rampe ubicate lungo le vie di uscita, a servizio di aree ove è prevista la presenza di persone con ridotte o impedite capacità motorie, non possono avere pendenza superiore all'8%. Quando il pavimento inclinato immette in una scala, la pendenza deve interrompersi almeno ad una distanza dalla scala di 1, 2 m. Superfici vetrate e specchi non devono essere installati se possono trarre in inganno sulla direzione dell'uscita. Gli eventuali guardaroba non possono essere previsti nelle scale o nelle loro immediate vicinanze, ed, in ogni caso, devono essere ubicati in modo tale che il loro utilizzo da parte degli spettatori, non costituisca ostacolo alla normale circolazione ed al deflusso del pubblico. 46
Le uscite dalla sala devono essere distribuite con criteri di uniformità e di simmetria rispetto all'asse longitudinale 47 della stessa
Le uscite dalla sala devono essere distribuite con criteri di uniformità e di simmetria rispetto all'asse longitudinale della stessa 48
Le uscite dalla sala devono essere distribuite con criteri di uniformità e di simmetria rispetto all'asse longitudinale della stessa 49
Numero delle uscite Il numero delle uscite deve essere non inferiore a tre. Per i locali di capienza non superiore a 150 persone possono essere previste due sole uscite. Nella determinazione del numero delle uscite possono essere computati i vani di ingresso purché dotati di porte apribili nel verso dell'esodo. Nei complessi multisala, ogni sala deve essere provvista di un proprio sistema indipendente di vie di uscita. 50
Larghezza delle vie d’uscita La larghezza di ogni singola via di uscita deve essere multipla del modulo di uscita (0, 6 m) comunque non inferiore a due moduli (1, 2 m). La larghezza totale delle uscite da ogni piano, espressa in numero di moduli di uscita, e' determinata dal rapporto tra l'affollamento previsto al piano e la capacità di deflusso relativa. Per i locali che occupano più di due piani fuori terra, la larghezza totale delle vie di uscita che immettono su luogo sicuro all'aperto, viene calcolata sommando gli affollamenti previsti su due piani consecutivi, con riferimento a quelli aventi maggiore affollamento. Per i locali con capienza non superiore a 150 persone e' ammesso che le uscite abbiano larghezza inferiore a 1, 2 m, con un minimo di 0, 9 m, purché conteggiate come un modulo. 51
Lunghezza delle vie d’uscita La lunghezza massima del percorso di uscita, misurata a partire dall'interno della sala, fino a luogo sicuro, o scala di sicurezza esterna non deve essere superiore a 50 m, oppure 70 m se in presenza di efficaci impianti di smaltimento dei fumi asserviti ad impianti di rivelazione automatica degli incendi. Per i locali distribuiti su più piani fuori terra, qualora per le caratteristiche planovolumetriche degli stessi, non sia possibile il rispetto delle lunghezze sopra riportate, sono consentiti percorsi di uscita di maggior lunghezza alle seguenti condizioni: 1) i locali devono essere ubicati in edifici con non più di quattro piani fuori terra; 2) le scale che fanno parte del sistema di vie di esodo, devono essere di tipo protetto 3) la lunghezza del percorso al piano per raggiungere la più vicina scala protetta non deve essere superiore a 40 m. 52
Lunghezza delle vie d’uscita I percorsi interni alla sala, devono essere garantiti percorsi alternativi; si considerano tali quelli che, a partire da ciascun punto di riferimento, formano un angolo maggiore di 45 gradi; la lunghezza del percorso, misurata fino al punto dove c'e' disponibilità di percorso alternativo, deve essere limitata a 15 m. Quando un percorso di esodo, a servizio di un'area riservata a persone con limitate o ridotte capacità motorie, ha una lunghezza fino al luogo sicuro superiore a 30 m e comprende una o più rampe di scale, deve essere utilizzato con spazi calmi. 53
Scale. Le scale devono avere struttura resistente al fuoco GRADINI, RAMPE, PIANEROTTOLI. I gradini devono essere a pianta rettangolare, avere pedate ed alzate di dimensioni costanti, rispettivamente non inferiore a 30 cm (pedata) e non superiore a 18 cm (alzata). Sono ammessi gradini a pianta trapezoidale, purché la pedata sia di almeno 30 cm misurata a 40 cm dal montante centrale o dal parapetto interno. Le rampe delle scale devono avere non meno di tre e non più di quindici gradini. Le rampe devono avere larghezza non inferiore a 1, 2 m. I pianerottoli devono avere la stessa larghezza delle rampe. Le scale di larghezza superiore a 3 m devono essere dotate di corrimano centrale. 54
Ventilazione scale I vani scala devono essere provvisti superiormente di apertura di aerazione con superficie non inferiore a 1 m 2, con sistema di apertura degli infissi comandato automaticamente da rivelatori di incendio o manualmente in prossimità dell'entrata alle scale, in posizione segnalata. Nel caso di scale a giorno la percorribilità della scala è compromessa sin dai primi momenti dell’incendio 55
Scale esterne Le scale esterne possono essere utilizzate in edifici aventi altezza antincendio non superiore a 24 m; devono essere realizzate con materiali di classe 0 di reazione al fuoco; la parete esterna dell'edificio su cui e' collocata la scala, compresi gli eventuali infissi, deve possedere, per una larghezza pari alla proiezione della scala, incrementata di 2, 5 m per ogni lato, requisiti di resistenza al fuoco di almeno REI 60. In alternativa la scala esterna deve distaccarsi di 2, 5 m dalle pareti dell'edificio e collegarsi alle porte di piano tramite passerelle protette con setti laterali, a tutta altezza, aventi requisiti di resistenza al fuoco pari a quanto sopra indicato. 56
la parete esterna dell'edificio su cui e' collocata la scala, compresi gli eventuali infissi, deve possedere, per una larghezza pari alla proiezione della scala, incrementata di 2, 5 m per ogni lato, requisiti di resistenza al fuoco di almeno REI 60. In alternativa la scala esterna deve distaccarsi di 2, 5 m dalle pareti dell'edificio e collegarsi alle porte di piano tramite passerelle protette con setti laterali, a tutta altezza, aventi requisiti di resistenza al fuoco pari a quanto sopra indicato. Scale esterne 57
Ascensori Vano corsa Caratteristiche REI uguali al vano scala. Aperture ammesse: a) accessi alle porte di piano; b) aperture permanenti consentite dalle specifiche normative fra il vano corsa e il locale macchine e/o delle pulegge di rinvio; c) portelli d'ispezione e/o porte di soccorso con le stesse caratteristiche di resistenza al fuoco del vano corsa; d) aperture di aerazione e di scarico dei prodotti di combustione come di seguito indicato. Aerazione permanente in sommità non inferiore al 3% dell'area della sezione orizzontale del vano stesso, e comunque non inferiore a 0, 20 m². anche tramite camini, che possono attraversare il locale macchine, purché realizzati con elementi di resistenza al fuoco equivalenti a quella del vano corsa. Nel vano corsa non possono essere poste in opera canne fumarie, condutture o tubazioni che non appartengono all'impianto ascensore. Quando il numero degli ascensori é superiore a due essi devono essere 58 disposti in almeno due vani di corsa distinti.
Ascensori Locale macchine Il locale macchine deve essere separato dagli altri ambienti dell'edificio con strutture di resistenza al fuoco equivalente a quella del vano corsa. L'accesso al locale macchine deve avere le stesse caratteristiche del vano corsa; qualora il locale macchine sia ubicato su terrazzo, l'accesso può avvenire anche attraverso vano munito di porta metallica. Aerazione permanente non inferiore al 3% della superficie del pavimento, con un minimo di 0, 05 m², realizzata con finestre e/o camini aventi sezione non inferiore a quella sopra precisata e sfociante all'aperto ad una altezza almeno pari a quella dell'apertura di aerazione del vano corsa. 59
Ascensori Negli edifici di altezza antincendio superiore a 24 m, deve essere previsto almeno un ascensore antincendio DECRETO 15 Settembre 2005 Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per i vani degli impianti di sollevamento ubicati nelle attivita' soggette ai controlli di prevenzione incendi (ex attività 95 del DM 16/0282 oggi attività non più soggetta a controllo) 60
Scena 61
Scena SCENA SEPARATA DALLA SALA. Quando ? qualora il teatro abbia capienza superiore a 1000 spettatori o il palcoscenico abbia superficie superiore a 150 m² L'unica apertura ammessa nella struttura di separazione con la sale é il boccascena deve essere munito di sipario metallico di sicurezza. Separazione dai locali attigui tramite strutture resistenti al fuoco almeno REI 90. 62
Sipario di sicurezza . Il sipario di sicurezza deve costituire una separazione, incombustibile, resistente al fuoco REI 60, tra la sala e il palcoscenico. Esso deve funzionare di regola a discesa verticale, deve chiudersi con velocità non minore di 0, 25 m/s e resistere ad una pressione di almeno 45 da. N/m² Il sipario di sicurezza in posizione abbassata deve fare battuta sul piano del palcoscenico in corrispondenza del muro tagliafuoco sottostante. 63
Sipario di sicurezza I comandi del sipario di sicurezza devono essere ubicati in posizione tale da consentire la facile e sicura manovra, assicurando la completa visibilità del sipario stesso durante la discesa. Devono essere previsti due quadri di manovra, l'uno situato sul palcoscenico e l'altro fuori della scena. 64
Sipario di sicurezza Protezione del sipario di sicurezza. Il sipario di sicurezza deve essere protetto dal lato della scena mediante un impianto di raffreddamento a pioggia a comando manuale. Detto comando deve essere ubicato negli stessi punti dei quadri di manovra del sipario. La portata dell'acqua di raffreddamento deve essere non inferiore a 2 l/min per metro quadrato del sipario ed essere distribuita in modo omogeneo su tutta l'area del sipario. 65
Impianto sprinkler Le scene con palcoscenico di superficie superiore a 150 m², oltre alle attrezzature mobili e fisse di estinzione devono essere protette con impianto di spegnimento automatico a pioggia (impianto sprinkler). 66
Altezza scena la copertura della scena deve essere sopraelevata, rispetto al punto più alto della copertura della sala. la copertura della scena, avente superficie di palcoscenico superiore a 150 m², deve essere sopraelevata, rispetto al punto più alto della copertura della sala, di almeno 2 m. la copertura della scena, con superficie di palcoscenico inferiore a 150 m², può essere allo stesso livello della copertura della sala purché a soffitto, tra palcoscenico ed area riservata al pubblico, sia installato un setto di altezza non inferiore a 1, 5 m, incombustibile e con caratteristiche di resistenza al fuoco almeno REI 30. 67
Scena SCENA INTEGRATA NELLA SALA. L'affollamento, sulla base del quale vanno dimensionate le vie di uscita, deve tenere conto, oltre che del pubblico, anche degli artisti e del personale di servizio alla scena, qualora l'area riservata alla scena non disponga di vie di uscita ad uso esclusivo. La lunghezza massima delle vie di uscita deve essere ridotta del 20% rispetto a quanto previsto (50 m e/o 70 m) Lo spazio riservato al pubblico deve distare almeno 2 m dalla scena. Gli scenari devono essere di tipo fisso e di classe di reazione al fuoco non superiore a 1. La sala deve essere dotata di un efficace sistema di evacuazione fumi 68
Sistemi di evacuazione fumi e calore La scena deve essere dotata di un efficace sistema di evacuazione fumi e calore, realizzato a regola d'arte. I dispositivi di comando manuale del sistema devono essere ubicati in posizione segnalata e protetta in caso di incendio. 69
Sistemi di evacuazione fumi e calore • Cosa sono e a cosa servono: – creano uno strato a livello terra libero da fumo – evacuano i gas caldi prodotti dall’incendio quando si trova nella prima fase di sviluppo – riducono i danni causati dall’incendio – se l’EFC opera in modo pieno e affidabile, è uno strumento indispensabile in caso di emergenza da incendio 70
Sistemi di evacuazione fumi e calore 400°C IL CALORE DEI FUMI È IL 60% DI QUELLO PRODOTTO DALLA COMBUSTIONE 500°C IL CALORE RADIATO E’ IL 10% 1000°C 71 IL CALORE ASSORBITO DAL COMBUSTIBILE E‘ IL 30%
Camerini Le comunicazioni dei camerini con la scena e con l'esterno devono avvenire attraverso i corridoi di disimpegno e le scale Nessuna installazione, neppure provvisoria, di camerini é consentita nella scena propriamente detta, ivi compreso il sottopalco, salvo che quest'ultimo sia dotato di proprie uscite dirette verso luogo sicuro e costituisca un compartimento antincendio di classe REI 120. 72
Cabina di proiezione Dimensionamento in funzione del: numero e dell'ingombro degli apparecchi installati Nonché lo spazio per consentire il lavoro degli addetti e gli interventi di manutenzione Aerazione Le cabine di proiezione devono essere realizzate con strutture di caratteristiche di resistenza al fuoco almeno REI 60 Le feritoie di proiezione, di spia e dei riflettori del palcoscenico, ove installati, devono essere munite di cristalli di idoneo spessore e devono avere dimensioni limitate alle necessità funzionali. 73
Cabina di proiezione L'accesso deve avvenire tramite disimpegno munito di porte con caratteristiche di resistenza al fuoco REI 30. Presso ogni cabina deve essere tenuto almeno un estintore portatile di capacità estinguente minima 21 A, 89 B, C. 74
Misure di sicurezza sono basate sui seguenti principi generali: • resistenza al fuoco delle costruzioni • suddivisione degli spazi (compartimentazione) per attività omogenee • protezione delle aperture verticali • protezione delle aree a rischio • limitazioni nell’uso di materiali combustibili di arredamento e di rivestimento • previsione di adeguate “vie di uscita” • controllo della diffusione dei fumi • appropriate misure impiantistiche • rigorose misure di gestione della sicurezza 75
Impiantincendio Il numero e la posizione dei naspi devono essere prescelti in modo da consentire il raggiungimento, con il getto, di ogni punto dell’area protetta. I naspi possono essere collegati alla normale rete idrica, purché questa sia in grado di alimentare in ogni momento contemporaneamente, oltre all’utenza normale, i due naspi in condizione idraulicamente più sfavorevole, assicurando a ciascuno di essi una portata non inferiore a 35 l/min ed una pressione non inferiore a 1, 5 bar, quando sono entrambi in fase di scarica. L’alimentazione deve assicurare un’autonomia non inferiore a 60 min. 76
Impiantincendio IDRANTI DN 45 Devono essere installati impianti idrici antincendio con idranti nei seguenti casi: - locali, teatri e cinema, con capienza superiore a 150 persone; - locali, cinematografi, auditori e sale convegno, locali intrattenimento, sale da ballo e discoteche con capienza superiore a 600 persone. Gli impianti devono essere costituiti da una rete di tubazioni preferibilmente ad anello, con montanti disposti nelle gabbie delle scale o comunque in posizione protetta; dai montanti devono essere derivati gli idranti DN 45. 77
Impiantincendio Devono essere soddisfatte le seguenti prescrizioni: 1. portata non inferiore a 120 l/min ed una pressione residua di almeno 2 bar; 2. l’impianto idraulico deve essere dimensionato in relazione al contemporaneo funzionamento del seguente numero di idranti: - n. 2 idranti per locali di superficie complessiva fino a 5. 000 mq; - n. 4 idranti per locali di superficie complessiva fino a 10. 000 mq; - n. 6 idranti per locali di superficie complessiva superiore a 10. 000 mq; le tubazioni di alimentazione e quelle costituenti la rete devono essere protette dal gelo, dagli urti e dal fuoco. 78
Impiantincendio Devono prevedersi attacchi di mandata DN 70 per il collegamento con le autopompe VV. F. , nel seguente numero: - n. 1 al piede di ogni colonna montante, nel caso di edifici con oltre piani fuori terra; - n. 1 negli altri casi. Detti attacchi devono essere predisposti in punti ben visibili e facilmente accessibili ai mezzi di soccorso. 79
Impiantincendio In prossimità dei locali, teatri di capienza superiore a 1000 spettatori, e di tutti gli altri locali elencati all’art. 1, comma 1, di capienza superiore a 2000 spettatori, deve essere installato all’esterno, in posizione facilmente accessibile ed opportunamente segnalata, almeno un idrante DN 70. Tale idrante deve assicurare una portata non inferiore a 460 l/min per almeno 60 min, con una pressione residua non inferiore a 3 bar. 80
Impiantincendio Riserva idrica, per un tempo di almeno 60 minuti. Il gruppo di pompaggio di alimentazione della rete antincendio deve essere, in tal caso, costituito da elettropompa provvista di alimentazione elettrica di riserva, alimentata con gruppo elettrogeno in alternativa a quest’ultimo può essere installata una motopompa di riserva ad avviamento automatico. 81
Impiantincendio Per i teatri di capienza superiore a 2000 spettatori, l’alimentazione ad alta affidabilità Ovvero: - una riserva virtualmente inesauribile; - due serbatoi o vasche di accumulo, la cui capacità singola sia pari a quella minima richiesta dall’impianto, dotati di rincalzo; - due tronchi di acquedotto che non interferiscano fra loro nell’erogazione, non siano alimentati dalla stessa sorgente, salvo che virtualmente inesauribile. 82
Impiantincendio Per i teatri di capienza superiore a 2000 spettatori, l’alimentazione ad alta affidabilità Ed inoltre: due gruppi di pompaggio, composti da una o più pompe, ciascuno dei quali in grado di assicurare le prestazioni richieste secondo una delle seguenti modalità: - una elettropompa e una motopompa, una di riserva all’altra; - due elettropompe, ciascuna con portata pari alla metà del fabbisogno ed una motopompa di riserva avente portata pari al fabbisogno totale; - due motopompe, una di riserva all’altra; - due elettropompe, una di riserva all’altra, con alimentazioni elettriche indipendenti. Ciascuna pompa deve avviarsi automaticamente. 83
D. M. 20/12/2012 84
IMPIANTI SPORTIVI Norme tecniche di riferimento C. M. I. N. 16 del 15/12/1951 Norme di sicurezza per la costruzione, l'esercizio e la vigilanza dei teatri, cinematografi e altri locali di spettacolo in genere. Abrogato dal D. M. 18/08/96 solo per le parti inerenti la P. I. D. M. 25/08/1989 Norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio di impianti sportivi. D. M. 22/02/1996 n. 261 Regolamento recante norme sui servizi di vigilanza antincendio da parte dei Vigili del fuoco sui luoghi di spettacolo e trattenimento. D. M. 18/03/1996 Norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio di impianti sportivi. D. M. 30/06/2005 Modifiche ed integrazioni al decreto ministeriale 18 marzo 1996, recante norme di sicurezza……ecc. 85
Impianto sportivo: (definizione) Insieme di uno o più spazi di attività sportiva dello stesso tipo o di tipo diverso, che hanno in comune i relativi spazi e servizi accessori, preposto allo svolgimento di manifestazioni sportive. Complesso sportivo multifunzionale: Complesso sportivo comprendente spazi destinati ad altre attività, diverse da quella sportiva, caratterizzato da organicità funzionale, strutturale ed impiantistica. L’impianto sportivo comprende: a)lo spazio o gli spazi di attività sportiva; b)la zona spettatori; c)eventuali spazi e servizi accessori; d)eventuali spazi e servizi di supporto. 86
Ubicazione: L’ubicazione dell’impianto deve essere tale da consentire l’avvicinamento e la manovra dei mezzi di soccorso e la possibilità di sfollamento verso aree adiacenti. Gli impianti al chiuso possono essere ubicati nel volume di altri edifici ove si svolgono attività di cui ai punti 64, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 90, 92, 94, 95. (D. P. R. 151/11 punti: 49, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 74, 75, 77) Nei complessi sportivi multifunzionali è consentita anche l’ubicazione delle attività di cui ai punti 64, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 90, 91, 92, 95 sia all’esterno del volume degli impianti che all’interno (49, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 74, 75, 77) La separazione da tali attività deve essere del tipo non inferiore a REI 90. 87
Area di servizio annessa all’impianto: Negli impianti di capienza compresa tra 500 e 2. 000 spettatori, deve essere prevista un’area di servizio ovvero un’area pubblica o aperta al pubblico, che può essere annessa, anche temporaneamente, all’impianto o complesso sportivo mediante recinzione fissa o mobile. Gli impianti di capienza superiore a 2. 000 spettatori devono essere dotati di un’area di servizio annessa all’impianto costituita da spazi scoperti delimitati, di superficie tale da poter garantire una densità di affollamento di 2 persone a metro quadrato. 88
Spazio riservato agli spettatori: La capienza dello spazio riservato agli spettatori è dato dalla somma dei posti a sedere e dei posti in piedi. Il numero dei posti a sedere è dato dal numero degli elementi di seduta, oppure dallo sviluppo lineare (0, 48 m x persona). Il numero dei posti in piedi si calcola in ragione di 35 spettatori ogni 10 mq. di superficie. 89
Spazio di attività sportiva: La capienza dello spazio di attività sportiva è pari al numero di praticanti e di addetti previsti in funzione delle attività sportive. Lo spazio di attività sportiva deve essere collegato agli spogliatoi ed all’esterno dell’area di servizio con percorsi separati da quelli degli spettatori. La separazione tra zona spettatori e la zona attività sportiva deve essere realizzata, a seconda dei casi, attraverso: 1) parapetto h = 1, 10; 2) fossato (2, 50 x 2, 50); 3) dislivello di altezza pari a 1 metro più parapetto h = 1, 10. 90
Spazio di attività sportiva: La capienza dello spazio di attività sportiva è pari al numero di praticanti e di addetti previsti in funzione delle attività sportive. Lo spazio di attività sportiva deve essere collegato agli spogliatoi ed all’esterno dell’area di servizio con percorsi separati da quelli degli spettatori. La separazione tra zona spettatori e la zona attività sportiva deve essere realizzata, a seconda dei casi, attraverso: 1) parapetto h = 1, 10; 2) fossato (2, 50 x 2, 50); 3) dislivello di altezza pari a 1 metro più parapetto h = 1, 10. 91
Sistema di vie di uscita: Zona spettatori: Sistema indipendente, organizzato in base alla capienza e dotato di almeno due uscite. La larghezza non deve essere inferiore a due moduli ed essere dimensionata per una capacità di deflusso non superiore a 250 per gli impianti all’aperto e 50 per gli impianti al chiuso. Nel caso in cui le zone spettatori siano estese alla zona di attività sportiva, la sistemazione del pubblico nell’area e la capacità di deflusso delle vie di uscita devono rispondere ai parametri stabiliti dalle disposizioni sui locali di pubblico spettacolo. 92
Sistema di vie di uscita: Per gli impianti al chiuso e per gli ambienti interni degli impianti all’aperto la lunghezza massima delle vie di uscita non deve essere superiore a 40 m. o 50 m se in presenza di EFC. Gli spazi calmi devono essere raggiungibili con percorsi non superiori a 40 m. , quando esiste possibilità di scelta fra due vie di esodo, in caso contrario tali percorsi devono essere non superiori a 30 m. 93
Distribuzione interna: I percorsi di smistamento non possono avere larghezza inferiore a 1, 20 m. e servire più di 20 posti per fila e per parte; ogni 15 file di gradoni deve essere realizzato un passaggio parallelo alle file stesse. I gradoni per posti a sedere devono avere una pedata non inferiore a 0, 60 m; il rapporto tra pedata ed alzata dei gradoni deve essere non inferiore a 1, 2. Le aree riservate ai posti in piedi devono essere delimitate da barriere frangifolla longitudinali e trasversali con un massimo di 500 spettatori per area. 94
Coperture pressostatiche: L’impiego di coperture pressostatiche (classe non superiore a 2) è consentito negli impianti ove è prevista la presenza di spettatori, praticanti e addetti in numero non superiore a 50 persone. Devono essere previsti adeguati sostegni in grado di impedire il rischio del repentino abbattimento in caso di caduta di pressione; in alternativa devono essere previsti allarmi che segnalino eventuali anomalie (abbassamenti della pressione, carichi di vento o di neve superiori ai limiti di progetto della zona in esame). 95
Piscine: La densità di affollamento di una piscina deve essere calcolata nella misura di 2 mq di specchio d’acqua per ogni bagnante. Deve essere previsto un assistente bagnante quando il numero di persone contemporaneamente presenti nello spazio di attività è superiore alle 20 unità o in vasche con specchi d’acqua di superiore a 50 m. 96
Resistenza al fuoco: I requisiti di resistenza al fuoco degli elementi strutturali dei locali vanno valutati secondo le prescrizioni e le modalità di prova stabilite dalla circolare MI. SA. n. 91/61. (D. M. 16/2/2007) Reazione al fuoco dei materiali: Atri, corridoi, scale, vie di esodo in genere (classe 1 max. 50%, le restanti parti classe 0); Negli altri ambienti, (pavimenti classe 2; materiali di rivestimento classe 1; mobili imbottiti classe 1 IM) Se in presenza di EFC, in taluni casi, le classi possono essere aumentate. 97
Reazione al fuoco dei materiali: Le pavimentazioni delle zone dove si praticano le attività sportive, sono considerate attrezzature sportive e quindi non necessitano di classificazione ai fini della reazione al fuoco. Negli impianti al chiuso, nel caso in cui le zone spettatori siano estese alle zone di attività sportiva, la classificazione della pavimentazione ai fini della reazione al fuoco è comunque necessaria. Le citate pavimentazioni, se in materiale combustibile, vanno computate nel carico di incendio ai fini della valutazione della REI delle strutture. 98
Impianti con capienza non superiore a 100 spettatori o privi di spettatori: L’indicazione della capienza della zona spettatori deve risultare da apposita dichiarazione rilasciata sotto la responsabilità del titolare del complesso o impianto sportivo. L’impianto deve essere provvisto di non meno di due uscite (la prima non inferiore a 1, 20 m. , la seconda almeno 0, 80 m. ). Negli impianti al chiuso e per gli ambienti interni degli impianti all’aperto la lunghezza max. del percorso di esodo non deve superare i 40 m. (50 con EFC); Strutture, finiture e arredi, (come per gli impianti con capienza superiore ai 100 posti); 99
Impianti con capienza non superiore a 100 spettatori o privi di spettatori: Gli impianti al chiuso e gli ambienti interni degli impianti all’aperto devono essere dotati di un adeguato numero di estintori (min. 13 A 89 B) Spazio riservato agli spettatori (n. posti a sedere + posti in piedi pari a 35 persone ogni 10 mq. ) Gli impianti al chiuso possono essere ubicati nel volume di altri edifici ove si svolgono attività di cui ai punti (49, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 74, 75, 77); la separazione con tali attività deve essere realizzata con strutture almeno REI 60. 100
CIRCHI, PARCHI DI DIVERTIMENTO E SPETTACOLI VIAGGIANTI Ubicazione: Deve essere consentito l’avvicinamento e la manovra degli automezzi di soccorso; Deve essere garantita la possibilità di sfollamento delle persone verso aree circostanti; Possibilità di allontanamento in due sensi mediante strade di larghezza adeguata; 101
CIRCHI, PARCHI DI DIVERTIMENTO E SPETTACOLI VIAGGIANTI Ubicazione: Distanza tra tendoni* ed edifici circostanti almeno 20 mt. Presenza di almeno un idrante D. N. 70 per il rifornimento degli automezzi antincendio. * Tendoni di circhi, teatri-tenda, etc. (telo di copertura costituisce anche tamponamento laterale 102
CIRCHI, PARCHI DI DIVERTIMENTO E SPETTACOLI VIAGGIANTI Distribuzione: I tendoni e le attrazioni devono essere distribuiti in modo da ridurre al minimo le possibilità di propagazione dell’incendio; La distanza tra tendoni e attrazioni limitrofe non deve essere inferiore a 6 m. * * Tendoni di circhi, teatri-tenda, etc. (con telo di copertura che costituisce anche tamponamento laterale 103
CIRCHI, PARCHI DI DIVERTIMENTO E SPETTACOLI VIAGGIANTI Misure di prevenzione incendi: I liquidi infiammabili devono essere tenuti in contenitori di sicurezza chiusi ed in luoghi idonei; Negli spazi sottostanti e adiacenti le attrazioni deve essere rimossa la vegetazione che possa costituire pericolo d’incendio; I contenitori di G. P. L. sia pieni che vuoti, devono essere custoditi in conformità alle norme di Prevenzione Incendi; 104
Sistema di gestione sicurezza SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO 105
Sistema di gestione sicurezza Obiettivi chiave ai fini della sicurezza • Salvaguardia vite umane • Salvaguardia beni 106
Sistema di gestione sicurezza SICUREZZA Come ? ? ? Misure di sicurezza IMPORTANZA PESO Strutturali 25% Impiantistiche 25% GESTIONALI 107 50%
Sistema di gestione sicurezza EFFICIENZA RISORSE STRUMENTALI EFFICIENZA RISORSE UMANE INTERAZIONE FRA RISORSE UMANE E STRUMENTALI 108
Sistema di gestione sicurezza EFFICIENZA RISORSE STRUMENTALI CONTROLLI E MAUTENZIONI 109
Sistema di gestione sicurezza 110
Sistema di gestione sicurezza EFFICIENZA RISORSE UMANE INFORMAZIONE ISTRUZIONI DI ESERCIZIO 111
Sistema di gestione sicurezza EFFICIENZA INTERAZIONE RISORSE UMANE E STRUMENTALI 112
- Slides: 111