LO STATO E GLI ALTRI ORDINAMENTI LORDINAMENTO INTERNAZIONALE

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LO STATO E GLI ALTRI ORDINAMENTI. L’ORDINAMENTO INTERNAZIONALE Istituzioni di diritto pubblico 2010 -2011

LO STATO E GLI ALTRI ORDINAMENTI. L’ORDINAMENTO INTERNAZIONALE Istituzioni di diritto pubblico 2010 -2011 Giuseppe G. De Cesare

1. La «comunità degli stati» e il diritto internazionale 2. Ordinamento internazionale e ordinamento

1. La «comunità degli stati» e il diritto internazionale 2. Ordinamento internazionale e ordinamento italiano 3. L’adattamento agli obblighi internazionali 4. Il diritto internazionale e la protezione dei diritti umani 5. L’Organizzazione delle Nazioni Unite 6. Le organizzazioni internazionali regionali Istituzioni di diritto pubblico 2010 -2011 Giuseppe G. De Cesare

CARATTERI DELL’ORDINAMENTO INTERNAZIONALE • La base sociale è costituita non da persone fisiche ma

CARATTERI DELL’ORDINAMENTO INTERNAZIONALE • La base sociale è costituita non da persone fisiche ma da entità collettive • Non c’è un ente che si ponga nei confronti dei consociati in posizione sovraordinata • Non ha un organo legislativo che produca norme aventi come destinatari tutti i soggetti • Manca un meccanismo organizzato di soluzione delle controversie fra i soggetti • La tutela degli interessi dei soggetti è affidata all’istituto dell’autotutela Istituzioni di diritto pubblico 2010 -2011 Giuseppe G. De Cesare

IL DIRITTO INTERNAZIONALE • Le norme di diritto internazionale generale: norme di origine consuetudinaria

IL DIRITTO INTERNAZIONALE • Le norme di diritto internazionale generale: norme di origine consuetudinaria (fonti fatto) che obbligano tutti i soggetti dell’ordinamento • Le norme di diritto internazionale particolare: norme di origine pattizia (trattati e accordi) che vincolano solo gli stati che li sottoscrivono (Convenzione di Vienna del 1969) Istituzioni di diritto pubblico 2010 -2011 Giuseppe G. De Cesare

PRINCIPI FONDAMENTALI DELL’ORDINAMENTO INTERNAZIONALE Principio cardine: PACTA SUNT SERVANDA L’adozione nel 1945 della CARTA

PRINCIPI FONDAMENTALI DELL’ORDINAMENTO INTERNAZIONALE Principio cardine: PACTA SUNT SERVANDA L’adozione nel 1945 della CARTA DELLE NAZIONI UNITE costituisce una svolta importante. L’art. 2 della Carta stabilisce alcuni principi fondamentali cui tutti i membri dell’Organizzazione dovevano conformarsi: • l’uguaglianza sovrana degli Stati membri • l’obbligo di risolvere le controversie in maniera pacifica e il divieto della minaccia o dell’uso della forza Concetto quadro: Uguaglianza sovrana degli Stati • sovranità : 1) potere di imperio su tutti gli individui che vivono nel territorio dello Stato; 2) potere di utilizzare e disporre liberamente del territorio sottoposto alla giurisdizione dello Stato; 3)Diritto di escludere gli altri Stati dall’esercizio di sovranità nel proprio territorio (jus excludendi alios); 4) diritto di pretendere l’immunità per i propri organi che abbiano agito in qualità ufficiale (immunità funzionale o organica); 5) diritto di esigere dagli altri Stati l’immunità dalla giurisdizione per gli atti compiuti quale ente sovrano, nonché l’immunità dalla giurisdizione esecutiva dei beni e proprietà destinati all’esercizio di pubbliche funzioni; 6) diritto di pretendere il rispetto della persona e dei beni dei propri cittadini e funzionari all’estero. Istituzioni di diritto pubblico 2010 -2011 Giuseppe G. De Cesare

Principio della non ingerenza negli affari interni o esterni degli altri Stati Norme generali:

Principio della non ingerenza negli affari interni o esterni degli altri Stati Norme generali: la prima è quella che proibisce agli Stati di stabilire quale organo di uno Stato straniero è competente a compiere specifiche attività, o costringere uno Stato straniero a tenere un determinato comportamento; la seconda è quella che vieta agli Stati di intromettersi nelle questioni interne di altri Stati; la terza impone agli Stati di astenersi dall’incitare, organizzare o appoggiare ufficialmente l’organizzazione sul proprio territorio di attività pregiudizievoli a Stati esteri Principio del divieto Carta N. U. ) della minaccia e dell’uso della forza (art. 2. 4 Principio della soluzione pacifica delle controversie (art. 2. 3 Carta N. U. ) Principio del rispetto dei diritti umani Principio di autodeterminazione dei popoli Istituzioni di diritto pubblico 2010 -2011 Giuseppe G. De Cesare

TEORIE DEI RAPPORTI FRA ORDINAMENTO INTERNAZIONALE E ORDINAMENTI STATALI • La concezione monista: unità

TEORIE DEI RAPPORTI FRA ORDINAMENTO INTERNAZIONALE E ORDINAMENTI STATALI • La concezione monista: unità degli ordinamenti con primato dell’ordinamento statale o dell’ordinamento internazionale • La concezione pluralista: ordinamento statale e ordinamento internazionale come ordinamenti indipendenti e separati Istituzioni di diritto pubblico 2010 -2011 Giuseppe G. De Cesare

GLI OBBLIGHI INTERNAZIONALI DI ORIGINE PATTIZIA E LA RATIFICA In diritto internazionale si chiama

GLI OBBLIGHI INTERNAZIONALI DI ORIGINE PATTIZIA E LA RATIFICA In diritto internazionale si chiama ratifica l’istituto giuridico mediante il quale un soggetto (lo stato) fa propri gli effetti di un negozio (un trattato) concluso con terzi dal proprio rappresentante. • I trattati: richiedono, successivamente alla firma, la ratifica (attraverso cui lo stato esprime il proprio consenso ad essere obbligato da un trattato), seguita dallo scambio degli strumenti di ratifica o dal deposito di essi presso una delle parti • Altri accordi (accordi in forma semplificata): non richiedono la ratifica (la semplice firma vincola lo Istituzioni di diritto pubblico 2010 -2011 stato) Giuseppe G. De Cesare

COME LO STATO ITALIANO CONTRAE OBBLIGHI DI DIRITTO INTERNAZIONALE: I TRATTATI GOVERNO: negozia e

COME LO STATO ITALIANO CONTRAE OBBLIGHI DI DIRITTO INTERNAZIONALE: I TRATTATI GOVERNO: negozia e firma i trattati PARLAMENTO: autorizza con legge la ratifica dei trattati (nei casi previsti dall’art. 80 Cost. ) PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA: ratifica i trattati (art. 87 Cost. ) Istituzioni di diritto pubblico 2010 -2011 Giuseppe G. De Cesare

L’AUTORIZZAZIONE ALLA RATIFICA DEI TRATTATI INTERNAZIONALI Art. 80 Cost. • Trattati che importano variazioni

L’AUTORIZZAZIONE ALLA RATIFICA DEI TRATTATI INTERNAZIONALI Art. 80 Cost. • Trattati che importano variazioni del territorio • Trattati che importano oneri finanziari • Trattati che importano modificazioni di leggi • Trattati che sono di natura politica • Trattati che prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari Istituzioni di diritto pubblico 2010 -2011 Giuseppe G. De Cesare

COME LO STATO ITALIANO SI ADEGUA AGLI OBBLIGHI INTERNAZIONALI: L’ADATTAMENTO AI TRATTATI • Procedimento

COME LO STATO ITALIANO SI ADEGUA AGLI OBBLIGHI INTERNAZIONALI: L’ADATTAMENTO AI TRATTATI • Procedimento ordinario: l’adattamento è prodotto mediante l’adozione di norme interne, utilizzando in genere fonti di rango legislativo, in ottemperanza degli obblighi internazionali • Procedimento speciale: l’adattamento è disposto mediante l’ordine di esecuzione, contenuto nella legge di autorizzazione alla ratifica, senza riformulare o riprodurre le norme internazionali Legge di autorizzazione alla ratifica «Ratifica ed esecuzione del trattato. . . (parti contraenti e oggetto), fatto a. . . (luogo) il. . . (data)» Art. 1: Il presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il trattato. . . Art. 2: Piena ed intera esecuzione è data al trattato di cui all’articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall’articolo. . . del trattato stesso. Istituzioni di diritto pubblico 2010 -2011 Giuseppe G. De Cesare

L’ADATTAMENTO AUTOMATICO AGLI OBBLIGHI INTERNAZIONALI DI ORIGINE CONSUETUDINARIA Art. 10 Cost. «L’ordinamento giuridico italiano

L’ADATTAMENTO AUTOMATICO AGLI OBBLIGHI INTERNAZIONALI DI ORIGINE CONSUETUDINARIA Art. 10 Cost. «L’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute» . Istituzioni di diritto pubblico 2010 -2011 Giuseppe G. De Cesare

LA PROTEZIONE DEI DIRITTI UMANI Dichiarazioni e convenzioni adottate dall’Assemblea generale dell’ONU • Dichiarazione

LA PROTEZIONE DEI DIRITTI UMANI Dichiarazioni e convenzioni adottate dall’Assemblea generale dell’ONU • Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo (1948) • Patti internazionali relativi ai diritti politici e civili e ai diritti economici, sociali e culturali (1966) • Convenzione internazionale sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale (1965) • Convenzione sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione nel confronti della donna (1979) • Convenzione contro la tortura (1984) segue Istituzioni di diritto pubblico 2010 -2011 Giuseppe G. De Cesare

 • Convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia (1989) • Convenzione internazionale sulla protezione dei

• Convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia (1989) • Convenzione internazionale sulla protezione dei diritti di tutti i lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie (1990) • Convenzione sui diritti delle persone con disabilità (2006) • Convenzione per la protezione di tutte le persone dalle sparizioni forzate (2006) Istituzioni di diritto pubblico 20102011 Giuseppe G. De Cesare

IL DIRITTO INTERNAZIONALE UMANITARIO Le Convenzioni di Ginevra del 1949 e i Protocolli del

IL DIRITTO INTERNAZIONALE UMANITARIO Le Convenzioni di Ginevra del 1949 e i Protocolli del 1977 • Convenzione sulla sorte dei feriti delle forze armate terrestri • Convenzione sulla sorte dei feriti delle forze armate navali • Convenzione sul trattamento dei prigionieri di guerra • Convenzione sulla protezione dei civili in tempo di guerra • Protocollo sulla protezione delle vittime dei conflitti armati internazionali • Protocollo sulla protezione delle vittime dei conflitti armati non internazionali Istituzioni di diritto pubblico 2010 -2011 Giuseppe G. De Cesare

I TRIBUNALI INTERNAZIONALI • Tribunale di Norimberga (1945) • Tribunale di Tokyo (1946) •

I TRIBUNALI INTERNAZIONALI • Tribunale di Norimberga (1945) • Tribunale di Tokyo (1946) • Tribunale penale internazionale per la ex Jugoslavia (1993) • Tribunale penale internazionale per il Ruanda (1994) • Corte penale internazionale (Statuto di Roma del 1998, entrato in vigore il 1° luglio 2002) Istituzioni di diritto pubblico 2010 -2011 Giuseppe G. De Cesare

LA CORTE PENALE INTERNAZIONALE Statuto di Roma (1998) «È istituita una Corte penale internazionale

LA CORTE PENALE INTERNAZIONALE Statuto di Roma (1998) «È istituita una Corte penale internazionale in quanto istituzione permanente che può esercitare il suo potere giurisdizionale sulle persone fisiche per i più gravi crimini di portata internazionale, ai sensi del presente Statuto. Essa è complementare alle giurisdizioni penali nazionali» . • Crimine di genocidio • Crimini contro l’umanità • Crimini di guerra • Crimine di aggressione 113 paesi Istituzioni di diritto pubblico 2010 -2011 Giuseppe G. De Cesare

L’ORGANIZZAZIONE DELLE NAZIONI UNITE Carta delle Nazioni Unite del 1945 Gli organi dell’ONU: •

L’ORGANIZZAZIONE DELLE NAZIONI UNITE Carta delle Nazioni Unite del 1945 Gli organi dell’ONU: • Assemblea generale (tutti gli stati membri: 192) • Consiglio di sicurezza (15 membri, di cui dieci eletti per due anni e cinque permanenti: Cina, Francia, Russia, Regno Unito, Stati Uniti, con potere di veto) • Consiglio economico e sociale (54 membri) • Corte internazionale di giustizia (15 giudici) • Segretariato generale (il segretario generale è eletto per cinque anni) Istituzioni di diritto pubblico 2010 -2011 Giuseppe G. De Cesare

ORGANIZZAZIONE delle NAZIONI UNITE Art. 7 Capitolo III dello Statuto delle Nazioni Unite ASSEMBLEA

ORGANIZZAZIONE delle NAZIONI UNITE Art. 7 Capitolo III dello Statuto delle Nazioni Unite ASSEMBLEA GENERALE composta da tutti gli stati membri (192) – Delibera a maggioranza semplice e, per le questioni più delicate a maggioranza di 2/3 CONSIGIO DI SICUREZZA proposta 5 membri permanenti (POTERE DI VETO) 10 eletti per due anni SEGRETARIATO Il Segretario generale è eletto per 5 anni su proposta del Consiglio di Sicurezza CORTE INTERNAZIONALE DI GIUSTIZIA (Aja) 15 giudici per 9 anni CONSIGLIO ECON. E SOCIALE (ECOSOC) 54 membri eletti (1/3) ogni 3 anni ORGANI SUSSIDIARI Es. : UNICEF – Consiglio per i diritti Umani CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ISTITUTI SPECIALIZZATI Ag. int. en. atom. - Banca mondiale – FAO – Fondo monetario int. – OIL –OMS – UNESCO Istituzioni - WTO di diritto pubblico 2010 -2011 Giuseppe G. De Cesare Previsto dalla Statuto è stato formalmente chiuso dal Summit di New York del settembre 2005.

GLI STATI MEMBRI DELL’ONU • Membri originari (1945): 51 • Membri ammessi dal 1946

GLI STATI MEMBRI DELL’ONU • Membri originari (1945): 51 • Membri ammessi dal 1946 al 1950: 9 (tot. 60) • Membri ammessi negli anni Cinquanta (fra cui l’Italia nel 1955): 23 (tot. 83) • Membri ammessi negli anni Sessanta: 44 (tot. 126)* • Membri ammessi negli anni Settanta: 26 (tot. 152) • Membri ammessi negli anni Ottanta: 7 (tot. 159) • Membri ammessi negli anni Novanta: 32 (tot. 188)** • Membri ammessi negli anni Duemila: 5 (tot. 192)*** * Unione di Tankanika con Zanzibar (Tanzania). ** Annessione della Germania orientale alla Repubblica federale tedesca, riunificazione dello Yemen del Nord e dello Yemen del Sud, secessione della Cecoslovacchia (Repubblica ceca e Slovacchia) *** Istituzione della Repubblica federale jugoslava (poi Unione di Serbia e Montenegro, oggi Serbia) Istituzioni di diritto pubblico 2010 -2011 Giuseppe G. De Cesare

GLI STATI AMMESSI ALL’ONU DAL 1990 AD OGGI • 1990: Liechtenstein, Namibia • 1991:

GLI STATI AMMESSI ALL’ONU DAL 1990 AD OGGI • 1990: Liechtenstein, Namibia • 1991: Corea del Nord, Corea del Sud, Estonia, Isole Marshall, Lettonia, Lituania, Micronesia • 1992: Armenia, Azerbaijan, Bosnia-Erzegovina, Croazia, Georgia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldavia, San Marino, Slovenia, Tajikistan, Turkmenistan, Ubzekistan • 1993: Andorra, Eritrea, Macedonia, Monaco, Repubblica ceca, Slovacchia • 1994: Palau • 1999: Kiribati, Nauru, Tonga • 2000: Repubblica federale di Yugoslavia (Serbia e Montenegro, Serbia), Tuvalu • 2002: Svizzera, Timor Est • 2006: Montenegro Istituzioni di diritto pubblico 2010 -2011 Giuseppe G. De Cesare

LE AGENZIE SPECIALIZZATE DELL’ONU • Agenzia internazionale per l’energia atomica • Banca mondiale •

LE AGENZIE SPECIALIZZATE DELL’ONU • Agenzia internazionale per l’energia atomica • Banca mondiale • FAO (Organizzazione per l’alimentazione) • FMI (Fondo monetario internazionale) • OIL (Organizzazione internazionale del lavoro) • OMS (Organizzazione mondiale della sanità) • UNESCO (Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura) • UNICEF (Fondo delle Nazioni Unite per l’infanzia) • WTO (Organizzazione mondiale per il commercio Istituzioni di diritto pubblico 2010 -2011 Giuseppe G. De Cesare

L’ONU E L’USO DELLA FORZA • Divieto dell’uso della forza: «i membri devono astenersi

L’ONU E L’USO DELLA FORZA • Divieto dell’uso della forza: «i membri devono astenersi nelle loro relazioni internazionali dalla minaccia o dall’uso della forza. . . » (art. 2. 4 Carta Onu) • Uso centralizzato della forza: il Consiglio di sicurezza «può intraprendere, con forze aeree, navali o terrestri, ogni azione che sia necessaria per mantenere o ristabilire la pace e la sicurezza internazionale» (art. 42); «tutti i membri delle Nazioni Unite si impegnano a mettere a disposizione del Consiglio di sicurezza, a sua richiesta ed in conformità ad un accordo o ad accordi speciali, le forze armate, l’assistenza e le facilitazioni, compreso il diritto di passaggio, necessarie per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale» (art. 43) Istituzioni di diritto pubblico 2010 -2011 Giuseppe G. De Cesare

L’ONU E L’USO DELLA FORZA • Legittima difesa: «nessuna disposizione del presente Statuto pregiudica

L’ONU E L’USO DELLA FORZA • Legittima difesa: «nessuna disposizione del presente Statuto pregiudica il diritto naturale di autotutela individuale o collettiva, nel caso che abbia luogo un attacco armato contro un membro delle Nazioni Unite, fintantoché il Consiglio di sicurezza non abbia preso le misure necessarie per mantenere la pace e la sicurezza internazionale» (art. 51 Carta ONU) Istituzioni di diritto pubblico 2010 -2011 Giuseppe G. De Cesare

CONFLITTI DOPO LA FINE DELLA GUERRA FREDDA • Iraq-Kuwait (1990 -1991): intervento autorizzato •

CONFLITTI DOPO LA FINE DELLA GUERRA FREDDA • Iraq-Kuwait (1990 -1991): intervento autorizzato • Somalia (1992 -1993): intervento autorizzato (United Task Force), missione UNOSOM* • ex-Jugoslavia (1992 -1995): missione UNPROFOR*, intervento della NATO (missione SFOR), missione UNMIBH (fino al 2002)* • Ruanda (1993 -1996): missione UNAMIR* • Kosovo (1999): intervento della NATO (missione KFOR), missione UNMIK* • Timor Est (1999): missione UNTAET (dal 2002 UNMIT)* • Afghanistan (2001): forza internazionale su mandato ONU (ISAF, dal 2003 a comando NATO), missione UNAMA** • Iraq (2003): intervento non autorizzato, forza multinazionale su mandato ONU, missione UNAMI** • Libano (2006): missione UNIFIL (già presente dal 1978)* • Darfur (2007): missione UNAMID (ONU/Unione africana)* * Missioni ONU di peacekeeping. ** Missioni ONU di peacebuilding. Istituzioni di diritto pubblico 2010 -2011 Giuseppe G. De Cesare

OPERAZIONI DI PEACEKEEPING DELLE NAZIONI UNITE (2010) • Africa: Repubblica democratica del Congo (MONUSCO,

OPERAZIONI DI PEACEKEEPING DELLE NAZIONI UNITE (2010) • Africa: Repubblica democratica del Congo (MONUSCO, risoluzione n. Africa 1925 del 2010); Repubblica centrafricana e Chad (MINURCAT, risoluzione n. 1778 del 2007); Darfur (UNAMID, risoluzione n. 1769 del 2007); Sudan (UNMIS, risoluzione n. 1590 del 2005); Costa d’Avorio (UNOCI, risoluzione n. 1528 del 2004); Liberia (UNMIL, risoluzione n. 1509 del 2003); Sahara occidentale (MINURSO, risoluzione n. 690 del 2001) • America: Haiti (MINUSTAH, risoluzione n. 1542 del 2004) America • Asia e Pacifico: Timor Est (UNMIT, risoluzione n. 1704 del 2006); India/Pakistan (UNMOGIP, risoluzione n. 47 del 1948); Afghanistan (UNAMA, risoluzione n. 1401 del 2002) • Europa: Cipro (UNFICYP, risoluzione n. 186 del 1964); Kosovo Europa (UNMIK, risoluzione n. 1244 del 1999) • Medio Oriente: Israele/Siria (UNDOF, risoluzione n. 350 del 1974); Medio Oriente Libano (UNIFIL, risoluzioni nn. 425 e 426 del 1978, n. 1701 del 2006); Palestina (UNTSO, risoluzioni nn. 50 del 1948 e 73 del 1949) Istituzioni di diritto pubblico 20102011 Giuseppe G. De Cesare

L’ORGANIZZAZIONE DEL TRATTATO DEL NORD ATLANTICO Trattato del Nord Atlantico del 1949 Gli stati

L’ORGANIZZAZIONE DEL TRATTATO DEL NORD ATLANTICO Trattato del Nord Atlantico del 1949 Gli stati membri della NATO: • dal 1949: Belgio, Canada, Danimarca, Francia, Islanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Norvegia, Portogallo, Regno Unito, Stati Uniti • dal 1952: Grecia, Turchia • dal 1955: Germania • dal 1982: Spagna • dal 1999: Repubblica ceca, Polonia, Ungheria • dal 2004: Bulgaria, Estonia, Lettonia, Lituania, Romania, Slovacchia, Slovenia • dal 2009: Albania, Croazia Istituzioni di diritto pubblico 2010 -2011 Giuseppe G. De Cesare

L’ART. 5 DEL TRATTATO NATO «Le Parti convengono che un attacco armato contro una

L’ART. 5 DEL TRATTATO NATO «Le Parti convengono che un attacco armato contro una o più di esse, in Europa o nell'America settentrionale, costituirà un attacco verso tutte, e di conseguenza convengono che se tale attacco dovesse verificarsi, ognuna di esse, nell'esercizio del diritto di legittima difesa individuale o collettiva riconosciuto dall'art. 51 dello Statuto delle Nazioni Unite, assisterà la parte o le parti così attaccate, intraprendendo immediatamente, individualmente e di concerto con le altre parti, l'azione che giudicherà necessaria, ivi compreso l'impiego della forza armata, per ristabilire e mantenere la sicurezza nella regione dell'Atlantico settentrionale» . Istituzioni di diritto pubblico 2010 -2011 Giuseppe G. De Cesare

ALTRE ORGANIZZAZIONI REGIONALI • Consiglio d’Europa: 47 stati membri • Organizzazione per la sicurezza

ALTRE ORGANIZZAZIONI REGIONALI • Consiglio d’Europa: 47 stati membri • Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE): 56 stati membri Istituzioni di diritto pubblico 2010 -2011 Giuseppe G. De Cesare

CONSIGLIO D’EUROPA (47 stati) CONSIGLIO D’EUROPA Organizzazione intergovernativa i cui principali obiettivi sono: -

CONSIGLIO D’EUROPA (47 stati) CONSIGLIO D’EUROPA Organizzazione intergovernativa i cui principali obiettivi sono: - tutelare i diritti dell'uomo, la democrazia pluralista e il primato del diritto; - favorire la presa di coscienza e la valorizzazione dell'identità culturale dell'Europa e della sua diversità; - individuare soluzioni per i problemi sociali; - sviluppare la stabilità democratica in Europa sostenendone le riforme politiche, legislative e costituzionali. Custodi dei valori COMITATO DEI MINISTRI Organo decisionale, è composto dai ministri degli esteri di tutti gli Stati membri, e/o dai loro rappresentanti permanenti a Strasburgo. Presidenza a turno di 6 mesi. Ruolo consultivo Raccomandazioni – dichiarazioni - convenzioni e accordi europei giuridicamente vincolanti per gli Stati che li hanno ratificati Responsabile del meccanismo di controllo della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e ne controllare l'esecuzione, da parte degli Stati, delle sentenze emesse dalla Corte europea dei diritti dell’uomo. Congresso dei poteri locali e regionali portavoce delle regioni e dei comuni d'Europa, composto da una Camera dei poteri locali e da una Camera delle regioni (306+306) Commissario per i diritti umani ASSEMBLEA PARLAMENTARE organo motore della cooperazione europea, che rappresenta i 47 parlamenti nazionali e raggruppa 636 membri (318 titolari e 318 supplenti). Ogni paese dispone di un numero di rappresentanti che varia da un minimo di due a un massimo di diciotto, a seconda della popolazione. SEGRETARIATO GENERALE SEGRETARIO GENERALE 5 anni – responsabilità globale orientamenti strategici CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO numero di giudici pari a quello degli Stati contraenti, eletti per 6 anni con rinnovo della metà ogni 3 anni. A titolo individuale. Ricorsi individuali ma anche statali promuovere l'effettivo rispetto dei diritti umani CEDU – CONVENZIONE PER LA SALVAGUARDIA Istituzioni di diritto pubblico 2010 - DEI DIRITTI DELL’UOMO E 2011 Giuseppe. FONDAMENTALI G. De Cesare DELLE LIBERTA’

GUERRA E PACE NELLA COSTITUZIONE ITALIANA Art. 11 Cost. «L’Italia ripudia la guerra come

GUERRA E PACE NELLA COSTITUZIONE ITALIANA Art. 11 Cost. «L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo» . Istituzioni di diritto pubblico 2010 -2011 Giuseppe G. De Cesare

GUERRA E PACE NELLA COSTITUZIONE ITALIANA Art. 78 Cost. «Le Camere deliberano lo stato

GUERRA E PACE NELLA COSTITUZIONE ITALIANA Art. 78 Cost. «Le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al governo i poteri necessari» . Art. 87 Cost. «Il presidente della Repubblica. . . ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere» . Istituzioni di diritto pubblico 2010 -2011 Giuseppe G. De Cesare