LIUC Universit Carlo Cattaneo Facolt di Economia Laurea

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LIUC Università Carlo Cattaneo Facoltà di Economia Laurea specialistica in Amministrazione Aziendale e Libera

LIUC Università Carlo Cattaneo Facoltà di Economia Laurea specialistica in Amministrazione Aziendale e Libera Professione A. A. 2009 / 2010 CORSO DI Analisi Finanziaria degli Enti Pubblici Michelangelo Nigro 1

Gli argomenti da trattare n Il ruolo delle amministrazioni territoriali alla luce del Testo

Gli argomenti da trattare n Il ruolo delle amministrazioni territoriali alla luce del Testo unico degli enti locali (D. Lgs. n. 267/2000) e della riforma costituzionale (L. n. 3/2001) q q Le regioni I comuni Le province Le comunità montane 2

La nuova architettura istituzionale ti iva Unione Europea pr Mercato Paesi extra UE privati

La nuova architettura istituzionale ti iva Unione Europea pr Mercato Paesi extra UE privati Economia e Finanza Pubblica Regioni priva Autonomie funzionali ti privati Stati nazionali Comuni Province 3

Gli strumenti dell’economia di mercato Decentramento finanziario Patti di Stab. e Cresc. Decentramento amministrativo

Gli strumenti dell’economia di mercato Decentramento finanziario Patti di Stab. e Cresc. Decentramento amministrativo Project Financing Economia di Mercato Private Public Partnership Programmazione Negoziata Privatizzazioni Esternalizzazioni 4

I livelli istituzionali n n L’Unione Europea Lo Stato Centrale Le regioni Gli enti

I livelli istituzionali n n L’Unione Europea Lo Stato Centrale Le regioni Gli enti locali q q n Comuni Province Comunità Montane. . . TERRITORIO UNIONE EUROPEA STATO REGIONI ENTI TERRITORIALI IMPRESE ATTORI DELLO SVILUPPO LOCALE TERRITORIO 5

La Costituzione n n Art. 5: La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove

La Costituzione n n Art. 5: La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell’autonomia e del decentramento Art. 23: Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge 6

La Costituzione, art. 53: la capacità contributiva n Tutti sono tenuti a concorrere alle

La Costituzione, art. 53: la capacità contributiva n Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva q Indici della capacità a pagare tributi: n n Reddito, inteso come flusso da destinare al consumo o al risparmio Patrimonio, inteso come stock di ricchezza Consumo, inteso come parte di reddito non destinata ad essere risparmiata Il sistema tributario è informato a criteri di progressività 7

La ripartizione delle funzioni n Art. 117 della Costituzione, definisce i livelli essenziali, distinguendo

La ripartizione delle funzioni n Art. 117 della Costituzione, definisce i livelli essenziali, distinguendo tra: q q q n Legislazione esclusiva dello Stato Legislazione concorrente tra Stato e Regioni Competenze residuali esclusive per le Regioni Art. 118 della Costituzione, definisce le funzioni degli enti locali - rinvio al D. Lgs. n. 267/2000 (Tuel): q q q Art. 5, la programmazione regionale Artt. 13 e 14, le funzioni dei comuni Artt. 19 e 20, le funzioni delle province 8

L’art. 117 della Costituzione stabilisce le competenze esclusive dello Stato a. b. c. d.

L’art. 117 della Costituzione stabilisce le competenze esclusive dello Stato a. b. c. d. e. politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l’Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di stati non appartenenti all’Unione europea; immigrazione; rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose; difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi; moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie; f. g. h. i. l. organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo; ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali; ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale; cittadinanza, stato civile e anagrafi; giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa; m. determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; n. o. p. norme generali sull’istruzione; previdenza sociale; legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane; q. r. s. dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale; pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell’amministrazione statale, regionale e locale; opere dell’ingegno; tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali. 9

L’art. 117 della Costituzione stabilisce le competenze delle regioni (legislazione concorrente e competenze residue)

L’art. 117 della Costituzione stabilisce le competenze delle regioni (legislazione concorrente e competenze residue) n n Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato. Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato. 10

La funzione di programmazione delle regioni n n L’integrazione europea ha modificato radicalmente il

La funzione di programmazione delle regioni n n L’integrazione europea ha modificato radicalmente il ruolo delle regioni, riconosciute come l’ambito più idoneo dell’azione comunitaria, le quali sono divenute il mezzo per ridurre la distanza che separa i cittadini dalle istituzioni europee, grazie alla loro funzione di “portavoce” delle politiche territoriali Il ruolo delle regioni deve di fatto configurarsi, da una parte, come ruolo di regolatore dei processi di sviluppo, finalizzato a canalizzare le energie locali verso gli squilibri territoriali, e dall’altra, come funzione propulsiva per l’orientamento e l’attivazione di una progettualità di ampio respiro strategico che sia in grado di proporsi come soggetto forte di indirizzo per l’economia locale 11

La Programmazione regionale e locale Art. 5, Tuel – D. Lgs. n. 267/2000 1.

La Programmazione regionale e locale Art. 5, Tuel – D. Lgs. n. 267/2000 1. La Regione indica gli obiettivi generali della programmazione economico -sociale e territoriale e su questi ripartisce le risorse destinate al finanziamento del programma di investimenti degli enti locali 2. Comuni e province concorrono alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e delle regioni e provvedono, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione 3. La legge regionale stabilisce forme e modi della partecipazione degli enti locali alla formazione dei piani e programmi regionali e degli altri provvedimenti della Regione 4. La legge regionale indica i criteri e fissa le procedure per gli atti e gli strumenti della programmazione socio-economica e della pianificazione territoriale dei comuni e delle province rilevanti ai fini dell'attuazione dei programmi regionali 5. La legge regionale disciplina, altresì, con norme di carattere generale, modi e procedimenti per la verifica della compatibilità fra gli strumenti di cui al comma 4 e i programmi regionali, ove esistenti 12

Il ruolo delle amministrazioni locali … n n Con l’integrazione europea si è modificato

Il ruolo delle amministrazioni locali … n n Con l’integrazione europea si è modificato anche il ruolo degli enti locali, a partire dai comuni, proprio alla luce del principio di sussidiarietà, che individua in questi stessi, il livello istituzionale più vicino al cittadino E’ forte la distinzione tra il comune, soggetto pubblico dotato di secolare tradizione, la provincia, ente intermedio di coordinamento e la regione, ente di legislazione e programmazione che, anche attraverso proprie funzioni delegate agli enti locali, svolge appieno il suo ruolo di “luogo” dove confluiscono le istanze territoriali 13

… Il ruolo delle amministrazioni locali … (2) … n n E’ bene sottolineare

… Il ruolo delle amministrazioni locali … (2) … n n E’ bene sottolineare che il ruolo rilevante che il legislatore ha voluto riconoscere alla regione, rispetto agli altri enti intermedi, non deve essere inteso come una “sostituzione” della stessa allo Stato nella regolazione dei rapporti con gli enti locali IL REGIONALISMO NON DEVE SOSTITUIRSI ALLA FINANZA DERIVATA STATALE 14

… Il ruolo delle amministrazioni locali … (3) n n Lo strumento necessario per

… Il ruolo delle amministrazioni locali … (3) n n Lo strumento necessario per promuovere il ruolo di regioni ed enti locali deve essere quello del completo decentramento delle attività di programmazione economica su scala territoriale Questo concetto di autonomia, intesa come processo che parte dal basso e che valorizza le capacità di indirizzo degli enti locali, rappresenta oggi l’unica via percorribile al fine di favorire e sostenere un processo di programmazione dello sviluppo territoriale in linea con i fondamenti indicati dalla nuova architettura istituzionale 15

L’art. 118 della Costituzione definisce le funzioni degli enti locali n Le funzioni amministrative

L’art. 118 della Costituzione definisce le funzioni degli enti locali n Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza. I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze. La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali. Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà. 16

Funzioni e compiti dei comuni Artt. 13 -14, Tuel – D. Lgs. n. 267/2000

Funzioni e compiti dei comuni Artt. 13 -14, Tuel – D. Lgs. n. 267/2000 n n n Spettano al comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze Il comune, per l'esercizio delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua forme sia di decentramento, sia di cooperazione con altri comuni e con la provincia Il comune gestisce i servizi elettorali, di stato civile, di anagrafe, di leva militare e di statistica 17

Funzioni e compiti delle province Artt. 19 -20, Tuel – D. Lgs. n. 267/2000

Funzioni e compiti delle province Artt. 19 -20, Tuel – D. Lgs. n. 267/2000 n n Spettano alla provincia le funzioni amministrative nei seguenti settori: a) difesa del suolo, tutela e valorizzazione dell'ambiente e prevenzione delle calamità; b) tutela e valorizzazione delle risorse idriche ed energetiche; c) valorizzazione dei beni culturali; d) viabilità e trasporti; e) protezione della flora e della fauna parchi e riserve naturali; f) caccia e pesca nelle acque interne; g) organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale, rilevamento, disciplina e controllo degli scarichi delle acque e delle emissioni atmosferiche e sonore; h) servizi sanitari, di igiene e profilassi pubblica, attribuiti dalla legislazione statale e regionale; i) compiti connessi alla istruzione secondaria di secondo grado ed artistica ed alla formazione professionale, compresa l'edilizia scolastica, attribuiti dalla legislazione statale e regionale; l) raccolta ed elaborazione dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali. La provincia, in collaborazione con i comuni e sulla base di programmi da essa proposti, promuove e coordina attività, nonché realizza opere di rilevante interesse provinciale sia nel settore economico, produttivo, commerciale e turistico, sia in quello sociale, culturale e sportivo 18

… i compiti di programmazione n La provincia: a) raccoglie e coordina le proposte

… i compiti di programmazione n La provincia: a) raccoglie e coordina le proposte avanzate dai comuni, ai fini della programmazione economica, territoriale ed ambientale della Regione b) concorre alla determinazione del programma regionale di sviluppo c) formula e adotta propri programmi pluriennali sia di carattere generale che settoriale e promuove il coordinamento dell'attività programmatoria dei comuni d) ferme restando le competenze dei comuni ed in attuazione della legislazione e dei programmi regionali, predispone ed adotta il piano territoriale di coordinamento che determina gli indirizzi generali di assetto del territorio e) gli enti e le amministrazioni pubbliche, nell'esercizio delle rispettive competenze, si conformano ai piani territoriali di coordinamento delle province e tengono conto dei loro programmi pluriennali 19

Funzioni e compiti delle comunità montane Artt. 27 e 28, Tuel – D. Lgs.

Funzioni e compiti delle comunità montane Artt. 27 e 28, Tuel – D. Lgs. n. 267/2000 n n n Le comunità montane sono unioni di comuni, enti locali costituiti fra comuni montani e parzialmente montani, anche appartenenti a province diverse, per la valorizzazione delle zone montane per l'esercizio di funzioni proprie, di funzioni conferite e per l'esercizio associato delle funzioni comunali La Regione individua gli ambiti o le zone omogenee per la costituzione delle comunità montane, in modo da consentire gli interventi per la valorizzazione della montagna e l'esercizio associato delle funzioni comunali. La costituzione della comunità montana avviene con provvedimento del presidente della Giunta regionale L'esercizio associato di funzioni proprie dei comuni o a questi conferite dalla Regione spetta alle comunità montane. Spetta, altresì, alle comunità montane l'esercizio di ogni altra funzione ad esse conferita dai comuni, dalla provincia e dalla Regione Spettano alle comunità montane le funzioni attribuite dalla legge e gli interventi speciali per la montagna stabiliti dalla Unione europea o dalle leggi statali e regionali Le comunità montane adottano piani pluriennali di opere ed interventi e individuano gli strumenti idonei a perseguire gli obiettivi dello sviluppo socioeconomico 20