LINVALIDIT DEL CONTRATTO 1 LINVALIDIT DEL CONTRATTO Un

  • Slides: 13
Download presentation
L’INVALIDITÀ DEL CONTRATTO 1

L’INVALIDITÀ DEL CONTRATTO 1

L’INVALIDITÀ DEL CONTRATTO Un contratto è invalido quando … … al momento della sua

L’INVALIDITÀ DEL CONTRATTO Un contratto è invalido quando … … al momento della sua conclusione, esso presenta uno o più "difetti" di una gravità tale da impedirgli di produrre gli effetti che le parti intendevano raggiungere. 2

CAUSE DI INVALIDITÀ DI UN CONTRATTO NULLITA’ ANNULLABILITA’ RESCINDIBILITA’ 3

CAUSE DI INVALIDITÀ DI UN CONTRATTO NULLITA’ ANNULLABILITA’ RESCINDIBILITA’ 3

L’INVALIDITÀ DEL CONTRATTO I difetti che comportano l’invalidità riguardano la struttura del contratto. Ciò

L’INVALIDITÀ DEL CONTRATTO I difetti che comportano l’invalidità riguardano la struttura del contratto. Ciò significa che essi devono verificarsi al momento della sua conclusione, quando cioè le parti raggiungono l'accordo, e non in un momento successivo. Le anomalie che interessano la fase successiva alla stipulazione, cioè la fase dell'esecuzione, determinano invece la risoluzione del contratto. 4

LA NULLITA’ 5

LA NULLITA’ 5

La nullità è causata dai difetti più gravi, come la mancanza di uno degli

La nullità è causata dai difetti più gravi, come la mancanza di uno degli elementi essenziali del contratto. Il contratto nullo non può produrre alcun effetto giuridico. La nullità può essere totale o parziale. È parziale quando colpisce solo una delle clausole di un contratto. 6

L’art. 1418 prevede tre categorie di cause che determinano la nullità di un contratto:

L’art. 1418 prevede tre categorie di cause che determinano la nullità di un contratto: MANCANZA DI UNO DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI E’ nullo il contratto in cui: le parti non hanno raggiunto un accordo; manca la causa o l'oggetto. Per quanto concerne la forma, il rispetto di una forma particolare è richiesto a pena di nullità solo per i contratti formali o solenni. ILLICEITÀ DELLA CAUSA, IMPOSSIBILITÀ, INDETERMINATEZZA E INDETERMINABILITÀ DELL'OGGETTO ILLICEITÀ DELLA CONDIZIONE SOSPENSIVA O RISOLUTIVA, IMPOSSIBILITÀ DELLA 7 CONDIZIONE SOSPENSIVA

L’ANNULLABILITA’ 8

L’ANNULLABILITA’ 8

L'annullabilità è causata invece da vizi meno gravi (vizi del consenso, incapacità di uno

L'annullabilità è causata invece da vizi meno gravi (vizi del consenso, incapacità di uno dei soggetti ecc. ), sanabili (cioè rimediabili) a determinate condizioni. A differenza del contratto nullo, quello annullabile produce i suoi effetti, fino a quando esso non venga annullato da una sentenza pronunciata a seguito di un apposito giudizio richiesto dalla parte interessata a far valere tale invalidità. 9

L'annullabilità del contratto si distingue dalla nullità innanzitutto perché diverse sono le cause che

L'annullabilità del contratto si distingue dalla nullità innanzitutto perché diverse sono le cause che la determinano. Vi sono due situazioni: VIZI DEL CONSENSO (O DELLA VOLONTÀ), IDENTIFICATI NELL'ERRORE, NEL DOLO E NELLA VIOLENZA (ART. 1427 C. C. ) INCAPACITÀ LEGALE O NATURALE DI UNA DELLE PARTI AL MOMENTO DELLA STIPULAZIONE (ART. 1425 C. C. ) 10

LA RESCINDIBILITA’ 11

LA RESCINDIBILITA’ 11

La rescissione è un rimedio che l'ordinamento prevede nel caso in cui un contratto

La rescissione è un rimedio che l'ordinamento prevede nel caso in cui un contratto venga concluso da un soggetto che si trovi in stato di pericolo o in stato di bisogno. 12

Si trova in stato di pericolo quel soggetto che assume obbligazioni a condizioni inique,

Si trova in stato di pericolo quel soggetto che assume obbligazioni a condizioni inique, per la necessità, nota alla controparte, di salvare sé o altri da un danno grave alla persona (art. 1447 c. c. ). Si parla, invece, di stato di bisogno quando vi è una sproporzione tra le prestazioni delle due parti, e questa sproporzione è dipesa dalla situazione di bisogno economico di una parte, di cui l'altra ha approfittato (art. 1448 c. c. ). 13