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L’INVALIDITÀ DEL CONTRATTO 1
L’INVALIDITÀ DEL CONTRATTO Un contratto è invalido quando … … al momento della sua conclusione, esso presenta uno o più "difetti" di una gravità tale da impedirgli di produrre gli effetti che le parti intendevano raggiungere. 2
CAUSE DI INVALIDITÀ DI UN CONTRATTO NULLITA’ ANNULLABILITA’ RESCINDIBILITA’ 3
L’INVALIDITÀ DEL CONTRATTO I difetti che comportano l’invalidità riguardano la struttura del contratto. Ciò significa che essi devono verificarsi al momento della sua conclusione, quando cioè le parti raggiungono l'accordo, e non in un momento successivo. Le anomalie che interessano la fase successiva alla stipulazione, cioè la fase dell'esecuzione, determinano invece la risoluzione del contratto. 4
LA NULLITA’ 5
La nullità è causata dai difetti più gravi, come la mancanza di uno degli elementi essenziali del contratto. Il contratto nullo non può produrre alcun effetto giuridico. La nullità può essere totale o parziale. È parziale quando colpisce solo una delle clausole di un contratto. 6
L’art. 1418 prevede tre categorie di cause che determinano la nullità di un contratto: MANCANZA DI UNO DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI E’ nullo il contratto in cui: le parti non hanno raggiunto un accordo; manca la causa o l'oggetto. Per quanto concerne la forma, il rispetto di una forma particolare è richiesto a pena di nullità solo per i contratti formali o solenni. ILLICEITÀ DELLA CAUSA, IMPOSSIBILITÀ, INDETERMINATEZZA E INDETERMINABILITÀ DELL'OGGETTO ILLICEITÀ DELLA CONDIZIONE SOSPENSIVA O RISOLUTIVA, IMPOSSIBILITÀ DELLA 7 CONDIZIONE SOSPENSIVA
L’ANNULLABILITA’ 8
L'annullabilità è causata invece da vizi meno gravi (vizi del consenso, incapacità di uno dei soggetti ecc. ), sanabili (cioè rimediabili) a determinate condizioni. A differenza del contratto nullo, quello annullabile produce i suoi effetti, fino a quando esso non venga annullato da una sentenza pronunciata a seguito di un apposito giudizio richiesto dalla parte interessata a far valere tale invalidità. 9
L'annullabilità del contratto si distingue dalla nullità innanzitutto perché diverse sono le cause che la determinano. Vi sono due situazioni: VIZI DEL CONSENSO (O DELLA VOLONTÀ), IDENTIFICATI NELL'ERRORE, NEL DOLO E NELLA VIOLENZA (ART. 1427 C. C. ) INCAPACITÀ LEGALE O NATURALE DI UNA DELLE PARTI AL MOMENTO DELLA STIPULAZIONE (ART. 1425 C. C. ) 10
LA RESCINDIBILITA’ 11
La rescissione è un rimedio che l'ordinamento prevede nel caso in cui un contratto venga concluso da un soggetto che si trovi in stato di pericolo o in stato di bisogno. 12
Si trova in stato di pericolo quel soggetto che assume obbligazioni a condizioni inique, per la necessità, nota alla controparte, di salvare sé o altri da un danno grave alla persona (art. 1447 c. c. ). Si parla, invece, di stato di bisogno quando vi è una sproporzione tra le prestazioni delle due parti, e questa sproporzione è dipesa dalla situazione di bisogno economico di una parte, di cui l'altra ha approfittato (art. 1448 c. c. ). 13
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