Levoluzione storica e normativa dellart 208 Cd S

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L’evoluzione storica e normativa dell’art. 208 Cd. S 1. Dagli albori del D. Lgs

L’evoluzione storica e normativa dell’art. 208 Cd. S 1. Dagli albori del D. Lgs 285/1992, come immediatamente modificato dal D. L. n. 360/1993, alle modifiche apportate con la L. 120/2010 2. Previdenza ed assistenza complementare ex art. 208 – Sentenza Corte Costituzionale n. 426/2000 3. Il controllo dell’applicazione art. 208 Cd. S: art. 393 Reg. Cd. S 4. Le previsioni del C. C. N. L. su previdenza ed assistenza integrativa 5. Il C. C. N. L. del 14/09/2000 – Personale comparto Regione ed Autonomie Locali 6. Statuto dei Lavoratori L. 300/1970 7. Il C. C. N. L. Economico 2000 -2001 - Personale comparto Regione ed Autonomie Locali 8. Il C. C. N. L. del 22/01/2004 - Personale comparto Regione ed Autonomie Locali 9. Il C. C. N. L. del 22/02/2006 – Area Dirigenza Comparto Regione ed Autonomie Locali 10. Il C. C. N. L. Comparto Funzioni Locali periodo 2016 -2018 – Comparto Funzioni Locali

11. Istituzione, competenze, poteri da gestire - Commissione Comunale ex art. 208 Cd. S

11. Istituzione, competenze, poteri da gestire - Commissione Comunale ex art. 208 Cd. S 12. Sentenza Tribunale di Pescara – Giudice del Lavoro 13. Sentenza TAR Abruzzo – Regolamento Corpo di Polizia Municipale 14. Gestione contrattuale e norme di riferimento per l’affidamento dei servizi di assistenza e Previdenza complementare: D. Lgs. 50/2016 15. Assistenza e Previdenza Integrativa: inquadramento giuridico e giurisdizionale della spesa connessa 16. Regime fiscale di assistenza e previdenza complementare ex art. 208 Cd. S 17. Interpello dell’Agenzia delle Entrate di Pescara

IL CODICE DELLA STRADA E LE TUTELE PREVISTE PER GLI AGENTI IN SERVIZIO FOCUS

IL CODICE DELLA STRADA E LE TUTELE PREVISTE PER GLI AGENTI IN SERVIZIO FOCUS SULL’ARTICOLO 208 Relatore: Dr. Carlo Maggitti

ART. 208 C. D. S. CODICE DELLA STRADA MODIFICATO D. L. N. 360 DEL

ART. 208 C. D. S. CODICE DELLA STRADA MODIFICATO D. L. N. 360 DEL 10/09/1993

ART. 208 C. D. S. – CODICE DELLA STRADA - D. L. N. 360

ART. 208 C. D. S. – CODICE DELLA STRADA - D. L. N. 360 DEL 10/09/1993 Articolo 208. Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie. 1. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal presente codice sono devoluti allo Stato, quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato, nonché da funzionari ed agenti dell’ente Ferrovie dello Stato o delle ferrovie e tramvie in concessione. I proventi stessi sono devoluti alle regioni, province e comuni, quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni. 2. I proventi di cui al comma 1, spettanti allo Stato, sono destinati: a) al Ministero dei lavori pubblici – Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, nella misura dell’ 80 per cento del totale annuo, definito a norma dell’articolo 2 lettera x), della legge 13 giugno 1991 n. 190, per studi, ricerche e propaganda ai fini della sicurezza stradale attuata anche attraverso il centro di coordinamento delle informazioni sul traffico, sulla viabilità e sulla sicurezza stradale (CCISS), istituito con la legge 30 dicembre 1988 n. 556 per la redazione dei piani urbani di traffico e per finalità di educazione stradale e per l’assistenza e previdenza del personale della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza; b) alla Direzione generale della M. C. T. C. nella misura del 20 per cento del totale annuo sopra richiamato, per studi e ricerche sulla sicurezza del veicolo.

ART. 208 C. D. S. – CODICE DELLA STRADA - D. L. N. 360

ART. 208 C. D. S. – CODICE DELLA STRADA - D. L. N. 360 DEL 10/09/1993 Articolo 208. Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie. 3. Il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri del tesoro e dei trasporti, determina annualmente le quote dei proventi da destinarsi alle suindicate finalità. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad adottare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio, nel rispetto delle quote come annualmente determinate. 4. I proventi spettanti agli altri enti indicati nel comma 1 sono devoluti alle finalità di cui al comma 2, nonché al miglioramento della circolazione sulle strade, al potenziamento e miglioramento della segnaletica stradale e alla redazione dei piani di cui all’articolo 36, alla fornitura di mezzi tecnici necessari per i servizi di polizia stradale di loro competenza. Gli stessi enti determinano annualmente, con delibera della giunta, le quote da destinarsi alle suindicate finalità. Le determinazioni sono comunicate al Ministro dei lavori pubblici; per i comuni la comunicazione è dovuta solo da quelli con popolazione superiore a cinquemila abitanti. 5. Il Ministro del tesoro è autorizzato a introdurre con propri decreti le occorrenti variazioni nello stato di previsione dell’entrata e nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

ART. 208 C. D. S. – CODICE DELLA STRADA – MODIFICATO DALLA L. 120/2010

ART. 208 C. D. S. – CODICE DELLA STRADA – MODIFICATO DALLA L. 120/2010

ART. 208 C. D. S. – CODICE DELLA STRADA – MODIFICATO DALLA L. 120/2010

ART. 208 C. D. S. – CODICE DELLA STRADA – MODIFICATO DALLA L. 120/2010 1. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal presente codice sono devoluti allo Stato, quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato, nonché da funzionari ed agenti delle Ferrovie dello Stato o delle ferrovie e tranvie in concessione. I proventi stessi sono devoluti alle regioni, province e comuni, quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni. 2. I proventi di cui al comma 1, spettanti allo Stato, sono destinati: a) fermo restando quanto previsto dal articolo 32, comma 4 , della legge 17 maggio 1999, n. 144, per il finanziamento delle attività connesse all'attuazione del Piano Nazionale della sicurezza stradale, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, nella misura del 80 per cento del totale annuo, definito a norma dell'articolo 2, lettera x), della legge 13 giugno 1991, n. 190, per studi, ricerche e propaganda ai fini della sicurezza stradale, attuata anche attraverso il Centro di coordinamento delle informazioni sul traffico, sulla viabilità e sulla sicurezza stradale (CCISS), istituito con legge 30 dicembre 1988, n. 556, per finalità di educazione stradale, sentito, occorrendo, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e per l'assistenza e previdenza del personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, della Guardia di finanza, della Polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato e per iniziative ed attività di promozione della sicurezza della circolazione; (1)

ART. 208 C. D. S. – CODICE DELLA STRADA – MODIFICATO DALLA L. 120/2010

ART. 208 C. D. S. – CODICE DELLA STRADA – MODIFICATO DALLA L. 120/2010 b) al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri, nella misura del 20 per cento del totale annuo sopra richiamato, per studi, ricerche e propaganda sulla sicurezza del veicolo; c) al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Dipartimento per i servizi per il territorio, nella misura del 7, 5 per cento del totale annuo, al fine di favorire l'impegno della scuola pubblica e privata nell'insegnamento dell'educazione stradale e per l'organizzazione dei corsi per conseguire il certificato di idoneità alla conduzione dei ciclomotori. (1 a) 2 -bis. Gli incrementi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 195, comma 2 -bis, sono versati in un apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato, di nuova istituzione, per essere riassegnati al Fondo contro l'incidentalità notturna di cui all'articolo 6 -bis del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze adottato sulla base delle rilevazioni trimestrali del Ministero dell'interno. Tali rilevazioni sono effettuate con le modalità fissate con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con i Ministeri dell'economia e delle finanze, della giustizia e delle infrastrutture e dei trasporti. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità di trasferimento della percentuale di ammenda di cui agli articoli 186, comma 2 -octies, e 187, comma 1 -quater, destinata al Fondo. (1 b)

ART. 208 C. D. S. – CODICE DELLA STRADA – MODIFICATO DALLA L. 120/2010

ART. 208 C. D. S. – CODICE DELLA STRADA – MODIFICATO DALLA L. 120/2010 3. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'interno e dell'istruzione, dell'università e della ricerca, determina annualmente le quote dei proventi da destinarsi alle suindicate finalità. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad adottare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio, nel rispetto delle quote come annualmente determinate. (1) (5) 3 -bis. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro dell'interno e il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca trasmettono annualmente al Parlamento, entro il 31 marzo, una relazione sull'utilizzo delle quote dei proventi di cui al comma 2 effettuato nell'anno precedente. (6) 4. Una quota pari al 50 per cento dei proventi spettanti agli enti di cui al secondo periodo del comma 1 e' destinata: a) in misura non inferiore a un quarto della quota, a interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, dimessa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell'ente; b) in misura non inferiore a un quarto della quota, al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12;

ART. 208 C. D. S. – CODICE DELLA STRADA – MODIFICATO DALLA L. 120/2010

ART. 208 C. D. S. – CODICE DELLA STRADA – MODIFICATO DALLA L. 120/2010 c) ad altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale, relative alla manutenzione delle strade di proprietà dell'ente, all'installazione, all' ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e alla manutenzione delle barriere e alla sistemazione del manto stradale delle medesime strade, alla redazione dei piani di cui all'articolo 36, a interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti, allo svolgimento, da parte degli organi di polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati all'educazione stradale, a misure di assistenza e di previdenza per il personale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12, alle misure di cui al comma 5 -bis del presente articolo e a interventi a favore della mobilità ciclistica. (5) 5. Gli enti di cui al secondo periodo del comma 1 determinano annualmente, con delibera della giunta, le quote da destinare alle finalità di cui al comma 4. Resta facoltà dell'ente destinare in tutto o in parte la restante quota del 50 per cento dei proventi alle finalità di cui al citato comma 4. (5)

ART. 208 C. D. S. – CODICE DELLA STRADA – MODIFICATO DALLA L. 120/2010

ART. 208 C. D. S. – CODICE DELLA STRADA – MODIFICATO DALLA L. 120/2010 5 -bis. La quota dei proventi di cui alla lettera c) del comma 4 può anche essere destinata ad assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato e a forme flessibili di lavoro, ovvero al finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, nonche' a progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni di cui agli articoli 186, 186 -bis e 187 e all'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12, destinati al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale. (6)

ART. 208 C. D. S. – CODICE DELLA STRADA – MODIFICATO DALLA L. 120/2010

ART. 208 C. D. S. – CODICE DELLA STRADA – MODIFICATO DALLA L. 120/2010 (1) Lettera modificata dalla Legge 15 luglio 2009, n. 94. (1 a) Comma sostituito dall'art. 15 del d. legisl 15 gennaio 2002 n. 9. (1 b) Comma inserito dalla Legge 15 luglio 2009, n. 94. (2) Periodo così modificato dall'art. 10 legge 19 ottobre 1998 n. 366 e dall'art. 31, comma 17, legge 23 dicembre 1998 n. 448, nonché dall'art. 18 legge 7 dicembre 1999 n. 472. (3) Comma così modificato dalla Legge n. 168 del 17 agosto 2005 (G. U. n. 194 del 22 agosto 2005) di conversione, con modifiche del decreto legge n. 115 del 30 giugno 2005. (4) Comma inserito dall? art. 1 della Legge 296/06 (finanziaria 2007). (5) Comma modificato dalla legge 29 luglio 2010, n. 120 ( G. U. n. 175 del 29 luglio 2010 suppl. ord. ). (6) Comma inserito dallalegge cit. cfr. nota 5. (7) Fermo restando quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 208 del decreto legislativo n. 285 del 1992, i proventi spettanti allo Stato di cui al comma 1 del citato articolo 208, ulteriori rispetto alle esigenze di complessiva compensazione finanziaria e di equilibrio di bilancio, sono individuati a consuntivo, annualmente, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. Con successivo decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministeri dell'interno, dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dell'economia e delle finanze, tenuto conto delle esigenze di finanza pubblica, una quota parte delle risorse accertate ai sensi del periodo precedente e' destinata alle seguenti finalità:

ART. 208 C. D. S. – CODICE DELLA STRADA – MODIFICATO DALLA L. 120/2010

ART. 208 C. D. S. – CODICE DELLA STRADA – MODIFICATO DALLA L. 120/2010 a) al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nella misura del 25 per cento del totale annuo, per la realizzazione degli interventi previsti nei programmi annuali di attuazione del Piano nazionale della sicurezza stradale; una quota non inferiore a un quarto delle risorse di cui alla presente lettera e' destinata a interventi specificamente finalizzati alla sostituzione, all'ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e alla manutenzione della segnaletica stradale; un'ulteriore quota non inferiore a un quarto delle risorse di cui alla presente lettera e' destinata, ad esclusione delle strade e delle autostrade affidate in concessione, a interventi di installazione, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione delle barriere, nonche' di sistemazione del manto stradale; b) al Ministero dell'interno, nella misura del 10 per cento del totale annuo, per l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature delle forze di polizia, di cui all'articolo 12, comma 1, lettere a), b), c), d) e f-bis), del decreto legislativo n. 285 del 1992 destinati al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza della circolazione stradale e ripartiti annualmente con decreto del Ministro dell'interno, proporzionalmente all'ammontare complessivo delle sanzioni relative a violazioni accertate da ciascuna delle medesime forze di polizia; c) al Ministero dell'interno, nella misura del 5 per cento del totale annuo, per le spese relative all'effettuazione degli accertamenti di cui agli articoli 186, 186 -bis e 187 del decreto legislativo n. 285 del 1992, comprese le spese sostenute da soggetti pubblici su richiesta degli organi di polizia; d) al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nella misura del 5 per cento del totale annuo, per la predisposizione dei programmi obbligatori di cui all'articolo 230, comma 1, del decreto legislativo n. 285 del 1992; e) al Ministero dell'interno, nella misura del 5 per cento del totale annuo, per garantire la piena funzionalità degli organi di polizia stradale, la repressione dei comportamenti di infrazione alla guida ed il controllo sull'efficienza dei veicoli.

ART. 12 C. D. S.

ART. 12 C. D. S.

ART. 12 C. D. S. Art. 12. Espletamento dei servizi di polizia stradale. 1.

ART. 12 C. D. S. Art. 12. Espletamento dei servizi di polizia stradale. 1. L'espletamento dei servizi di polizia stradale previsti dal presente codice spetta: a) in via principale alla specialità Polizia Stradale della Polizia di Stato; b) alla Polizia di Stato; c) all'Arma dei carabinieri; d) al Corpo della guardia di finanza; d-bis) ai Corpi e ai servizi di polizia provinciale, nell'ambito del territorio di competenza; e) ai Corpi e ai servizi di polizia municipale, nell'ambito del territorio di competenza; f) ai funzionari del Ministero dell'interno addetti al servizio di polizia stradale; f-bis) al Corpo di polizia penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato, in relazione ai compiti di Istituto.

ART. 393 REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE C. D. S.

ART. 393 REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE C. D. S.

ART. 393 REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE C. D. S. Proventi delle violazioni spettanti agli enti

ART. 393 REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE C. D. S. Proventi delle violazioni spettanti agli enti locali e alle forze dell'ordine 1. Gli enti locali sono tenuti ad iscrivere nel proprio bilancio annuale apposito capitolo di entrata e di uscita dei proventi ad essi spettanti a norma dell'articolo 208 del Codice. 2. Per le somme introitate e per le spese effettuate, rispettivamente ai sensi dell'articolo 208, commi 1 e 4, del Codice, gli stessi enti dovranno fornire al ministero dei Lavori pubblici il rendiconto finale delle entrate e delle spese. 3. Limitatamente alle quote dei proventi da destinarsi a finalità di assistenza e previdenza del personale della polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di finanza, la ripartizione dei fondi è determinata annualmente con decreto del ministro dell'Interno, proporzionalmente all'entità dell'ammontare delle violazioni accertate dagli organismi o dei corpi anzidetti.

SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE N. 426 DEL 09/10/2000

SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE N. 426 DEL 09/10/2000

SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE N. 426 DEL 09/10/2010 Ritenuto in fatto 1. – Con due

SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE N. 426 DEL 09/10/2010 Ritenuto in fatto 1. – Con due ordinanze (r. o. nn. 315 e 318 del 1999), di identico contenuto, emesse nel corso di giudizi promossi per l’annullamento dell’atto negativo di controllo su delibere comunali aventi ad oggetto l’individuazione della compagnia assicuratrice con la quale stipulare un contratto assicurativo riguardante la previdenza integrativa per i dipendenti appartenenti al Corpo della polizia municipale, il Tribunale amministrativo regionale per l’Emilia-Romagna ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento all’art. 97 della Costituzione, dell’art. 208, comma 2, lettera a), e comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), modificato dall’art. 109 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360 (Disposizioni correttive e integrative del codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285), nella parte in cui consente di destinare a previdenza integrativa del personale di polizia municipale una parte dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal codice della strada. Il giudice rimettente, nel formulare l’incidente di costituzionalità, interpreta le norme impugnate nel senso che esse consentano tale destinazione, in quanto il comma 2 dell’art. 208 citato prevede che i proventi spettanti allo Stato (in relazione all’ organo accertatore) sono destinati a una serie di esigenze (lettera a)), tra le quali quella attinente alla assistenza e previdenza del personale della Polizia di Stato, dell’Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, e il comma 4 dello stesso articolo dispone che i proventi spettanti agli enti locali al medesimo titolo sono devoluti per le finalità di cui al comma 2 e per altre finalità successivamente indicate; ne deriva la facoltà dei Comuni di destinare parte dei proventi delle sanzioni amministrative per infrazioni al codice della strada, accertate da funzionari, ufficiali e agenti da essi dipendenti, anche alla previdenza integrativa dei medesimi; secondo il giudice a quo, una interpretazione diversa della norma di cui al comma 4, le farebbe assumere un significato contrario al principio di uguaglianza, non sussistendo ragionevoli motivi per escludere il Corpo della polizia municipale da un beneficio previsto per altri corpi di polizia (statali) svolgenti le medesime funzioni di accertamento delle infrazioni al codice della strada.

SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE N. 426 DEL 09/10/2010 Ciò premesso, nelle ordinanze si sostiene che

SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE N. 426 DEL 09/10/2010 Ciò premesso, nelle ordinanze si sostiene che la funzione sanzionatoria dovrebbe essere svolta al solo fine di assicurare il rispetto della legge, evitando che dal suo esercizio possano derivare, anche indirettamente, conseguenze nei confronti della categoria alla quale appartiene l’agente accertatore delle infrazioni. La prevista destinazione delle somme all’incremento dei fondi di previdenza per quel personale potrebbe configurare un potenziale incentivo di una funzione che dovrebbe invece essere svolta senza nessun condizionamento; di qui la violazione dei principi desumibili dall’art. 97 della Costituzione. 2. – Con altre due ordinanze (r. o. nn. 316 e 317 del 1999), di identico tenore, lo stesso Tribunale amministrativo regionale per l’Emilia-Romagna, nel corso di analoghi giudizi, ha sollevato questione di legittimità costituzionale delle medesime norme (commi 2, lettera a), e 4 dell’art. 208 citato), in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione. Partendo sempre dal presupposto interpretativo che le norme abbiano inteso assicurare anche al personale della polizia municipale lo stesso beneficio espressamente indicato per le altre forze di polizia (statali), il giudice rimettente osserva che verrebbe così a determinarsi, rispetto a tutti gli altri dipendenti dell’ente locale, e di quelli di pari qualifica in particolare, una arbitraria disparità di trattamento, diretta a incidere sui fondamenti stessi del rapporto di impiego, in presenza di una mera diversità di mansioni all’interno di un quadro organizzativo-funzionale che è, invece, complessivamente unitario in vista della realizzazione delle finalità dell’ente stesso. Inoltre si darebbe ingresso a una forma sostanziale, e tendenzialmente crescente, di compartecipazione, da parte del personale della polizia municipale, alle utilità derivanti dall’attività repressiva e sanzionatoria cui esso è preposto, mediante un’integrazione di fatto del trattamento economico, così pregiudicandosi il carattere di imparzialità che l’azione amministrativa deve avere non solo nel suo concreto atteggiarsi, ma anche nell’immagine da offrire ai cittadini: creando un interesse diretto di natura retributiva tendenzialmente proporzionale all’incremento dell’ammontare delle sanzioni pecuniarie che il dipendente pubblico abbia concorso ad irrogare, si darebbe origine ad una situazione di conflitto di interessi, che inciderebbe negativamente sul buon andamento della

SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE N. 426 DEL 09/10/2010 3. – Nel giudizio promosso con l’ordinanza

SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE N. 426 DEL 09/10/2010 3. – Nel giudizio promosso con l’ordinanza iscritta al r. o. n. 317 del 1999 è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, osservando che nell’ordinanza di rimessione si parte da un errato presupposto interpretativo, perché non sarebbe consentita la destinazione di quei proventi alla previdenza integrativa della polizia municipale; difatti, la modifica all’art. 208, comma 2, apportata con l’art. 109 del decreto legislativo n. 360 del 1993, non ha prodotto effetti sul preesistente comma 4 dello stesso art. 208 del codice della strada del 1992 e l’estensione del beneficio al personale della polizia municipale avrebbe richiesto analogo intervento di modifica del comma 4 del medesimo art. 208; una siffatta previsione normativa risulta, allo stato, all’esame del Parlamento (Atto Camera n. 1118 - Legge quadro sull’ordinamento della polizia locale). Nel merito, la difesa dello Stato nega, quanto alla violazione dell’art. 3 della Costituzione, che si sia in presenza di situazioni omologhe, dovendosi considerare a tal fine i complessivi trattamenti riservati ai diversi quadri di dipendenti del medesimo ente; contesta, poi, la violazione del principio di imparzialità, poiché il collegamento tra funzione e beneficio non è in ogni caso di tipo diretto e non è quindi idoneo a travolgere i doveri del pubblico ufficiale.

SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE N. 426 DEL 09/10/2010 Considerato in diritto 1. – Il Tribunale

SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE N. 426 DEL 09/10/2010 Considerato in diritto 1. – Il Tribunale amministrativo regionale per l’Emilia-Romagna, con quattro ordinanze di identico contenuto, solleva questione di legittimità costituzionale dell’art. 208, comma 2, lettera a), e comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), modificato dall’art. 109 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360 (Disposizioni correttive e integrative del codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285), nella parte in cui consente di destinare a previdenza integrativa del personale di polizia municipale una parte dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal codice della strada. Ad avviso del giudice rimettente, la norma in questione sarebbe sospetta d’incostituzionalità per violazione degli artt. 97 e 3 della Costituzione: dell’art. 97, perché la destinabilità dei proventi da sanzioni amministrative a un fine previdenziale in favore dei soggetti chiamati ad accertare le violazioni cui tali sanzioni conseguono renderebbe tale accertamento interessato e pregiudicherebbe l’imparzialità dei funzionari a esso preposti (tutte le ordinanze di rimessione); dell’art. 3, perché la norma denunciata creerebbe una disparità di trattamento nei confronti degli altri dipendenti dell’ente pubblico, a favore dei quali una analoga eventualità non è prevista (r. o. nn. 316 e 317 del 1999). 2. – Le quattro ordinanze pongono l’identica questione di costituzionalità; perciò i relativi giudizi possono essere riuniti per essere decisi con la stessa sentenza. 3. – E’ da respingere l’eccezione di inammissibilità della questione, proposta dalla Avvocatura generale dello Stato per conto del Presidente del Consiglio dei ministri (r. o. n. 317 del 1999), secondo la quale l’art. 208 del nuovo codice della strada, nel prevedere la possibilità di destinare parte dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal codice stesso per l’assistenza e la previdenza dei funzionari addetti al loro accertamento, vale esclusivamente a favore del personale della Polizia di Stato, dell’Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza (art. 208, comma 2). Poiché, nel giudizio in cui la questione è sorta, essa riguarda gli agenti della polizia municipale, l’Avvocatura dello Stato ne ritiene l’irrilevanza.

SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE N. 426 DEL 09/10/2010 Il Tribunale rimettente, tuttavia, ha motivato il

SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE N. 426 DEL 09/10/2010 Il Tribunale rimettente, tuttavia, ha motivato il diverso e più ampio ambito di applicazione della possibilità di destinazione dei proventi in questione col richiamo al comma 4 dello stesso art. 208, il quale prevede che i proventi spettanti agli enti diversi dallo Stato indicati nel comma 1, tra i quali per l’appunto i Comuni, siano «devoluti alle finalità di cui al comma 2» , cioè, tra il resto, anche per l’assistenza e la previdenza dei funzionari che – come quelli di polizia, dell’Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, rispetto allo Stato – svolgono la funzione di accertamento delle violazioni amministrative per i Comuni. In presenza di questa motivazione, l’eccezione d’inammissibilità deve essere respinta. 4. – La questione sollevata non è fondata. 5. – L’art. 208, comma 4, del nuovo codice della strada stabilisce che i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal codice medesimo, spettanti ai Comuni (e alle Regioni e alle Province), sono destinati, oltre che al miglioramento della circolazione sulle strade, al potenziamento e al miglioramento della segnaletica stradale e alla redazione dei piani previsti dall’art. 36 (e cioè i piani urbani del traffico e i piani del traffico per la viabilità extraurbana), alla fornitura di mezzi tecnici necessari per i servizi di polizia stradale di competenza, anche alle finalità previste dal comma 2 del medesimo art. 208: studi, ricerche e propaganda ai fini della sicurezza stradale, la redazione dei piani urbani di traffico, l’educazione stradale, studi e ricerche sulla sicurezza del veicolo, nonché l’assistenza e la previdenza del personale della Polizia di Stato, dell’Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza; ciò che ha da intendersi, giusta l’interpretazione del Tribunale rimettente, quando si tratti di proventi spettanti alle amministrazioni comunali, del personale del Corpo di polizia municipale. I Comuni (le Regioni e le Province) determinano annualmente, con delibera di giunta, le quote da destinarsi alle finalità suindicate. I proventi di cui si tratta, infine, sono oggetto di amministrazione separata, a norma dell’art. 393 del d. P. R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), che impone agli enti locali di iscrivere nel proprio bilancio annuale un apposito capitolo di entrata e di uscita dei proventi ad essi spettanti a norma dell’art. 208 del codice della strada.

SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE N. 426 DEL 09/10/2010 6. – La normativa richiamata mostra che

SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE N. 426 DEL 09/10/2010 6. – La normativa richiamata mostra che il legislatore ha inteso costituire un fondo speciale, alimentato dai proventi delle sanzioni amministrative derivanti dalle violazioni al codice della strada, a disposizione degli enti locali, per provvedere, secondo la discrezionalità che è loro riconosciuta dal comma 4 della disposizione denunciata, a specifiche finalità di promuovimento del buon funzionamento della circolazione stradale e per tenere conto delle condizioni, che possono essere di particolare disagio sotto il profilo della sicurezza e della salute, dei soggetti preposti al controllo del rispetto delle regole della circolazione stradale medesima. Il legislatore non ha invece affatto costituito un fondo a disposizione del personale del Corpo di polizia municipale, ciò che collocherebbe in una luce diversa i dubbi sollevati dal Tribunale rimettente in riferimento all’art. 97 della Costituzione. In altri termini, la norma impugnata concerne i poteri degli enti locali e la relativa provvista di risorse. Le determinazioni degli enti locali stessi sono condizionate dall’esistenza di tali risorse, e quindi dall’attività dei funzionari preposti ad accertare la violazione delle norme del codice della strada ma, entro la disponibilità delle risorse medesime, non c’è alcun legame tra queste e la loro destinazione a scopi assistenziali e previdenziali a favore degli agenti della polizia locale o ad altri fini previsti dalla legge. L’esistenza di tale diaframma – le valutazioni dell’ente locale - tra l’accertamento e il beneficio dei soggetti accertatori esclude che possa parlarsi di attività di accertamento nell’interesse personale degli accertatori; l’attività è sempre infatti nell’interesse obbiettivo dell’ente locale, cui spetta il potere di disporre in materia secondo le indicazioni di legge. In ogni caso, poi, i soggetti chiamati a verificare il rispetto delle norme del codice della strada sono essi stessi chiamati al rispetto della legge, sotto il controllo del giudice, e i loro comportamenti sono comportamenti vincolati, o, al più, qualificati da discrezionalità meramente tecnica, ad esempio nella determinazione della misura delle sanzioni, entro i limiti e secondo i criteri stabiliti dalla legge. 7. – La specialità del fondo e della sua possibile destinazione particolare a un tipo di agenti del Comune che, per i compiti loro assegnati, si differenziano dagli altri, rende altresì evidente anche l’infondatezza della questione sollevata sotto il profilo dell’art. 3 della Costituzione.

SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE N. 426 DEL 09/10/2010 PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE riuniti

SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE N. 426 DEL 09/10/2010 PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE riuniti i giudizi, dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 208, comma 2, lettera a), e comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), modificato dall’art. 109 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360 (Disposizioni correttive e integrative del codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285) sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per l’Emilia-Romagna con le ordinanze indicate in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 ottobre 2000.

C. C. N. L. DEL 14/09/2000 PERSONALE COMPARTO REGIONI E AUTONOMIE LOCALI

C. C. N. L. DEL 14/09/2000 PERSONALE COMPARTO REGIONI E AUTONOMIE LOCALI

C. C. N. L. DEL 14/09/2000 Art. 55 Attività sociali, culturali e ricreative 1.

C. C. N. L. DEL 14/09/2000 Art. 55 Attività sociali, culturali e ricreative 1. Le attività sociali, culturali e ricreative, promosse negli enti, sono gestite da organismi formati da rappresentanti dei dipendenti, in conformità a quanto previsto dall’art. 11 della legge n. 300/1970.

STATUTO DEI LAVORATORI L. 300/1970

STATUTO DEI LAVORATORI L. 300/1970

STATUTO DEI LAVORATORI L. 300/1970 Art. 11. Attività culturali, ricreative e assistenziali e controlli

STATUTO DEI LAVORATORI L. 300/1970 Art. 11. Attività culturali, ricreative e assistenziali e controlli sul servizio di mensa ( 1). Le attività culturali, ricreative ed assistenziali promosse nell'azienda sono gestite da organismi formati a maggioranza dai rappresentanti dei lavoratori. Le rappresentanze sindacali aziendali, costituite a norma dell'art. 19, hanno diritto di controllare la qualità del servizio di mensa secondo modalità stabilite dalla contrattazione collettiva (2). (1) Rubrica così modificata dall'art. 6, co. 6, D. L. 11 luglio 1992, n. 333, convertito con modificazioni, nella L. 8 agosto 1992, n. 359. (2) Comma aggiunto dall'art. 6, co. 7, D. L. 11 luglio 1992, n. 333, convertito con modificazioni, nella L. 8 agosto 1992, n. 359.

C. C. N. L. PERSONALE COMPARTO REGIONI ED AUTONOMIE LOCALI - BIENNIO ECONOMICO 1.

C. C. N. L. PERSONALE COMPARTO REGIONI ED AUTONOMIE LOCALI - BIENNIO ECONOMICO 1. 1. 2000/31. 12. 2001 -

C. C. N. L. ECONOMICO 2000 - 2001 Art. 55 Attività sociali, culturali e

C. C. N. L. ECONOMICO 2000 - 2001 Art. 55 Attività sociali, culturali e ricreative 1. Le parti convengono di procedere alla costituzione di un Fondo nazionale di pensione complementare ai sensi del D. Lgs. n. 124/1993, della legge n. 335/1995, della legge n. 449/1997 e successive modificazioni ed integrazioni, dell’Accordo quadro nazionale in materia di trattamento di fine rapporto e di previdenza complementare per i dipendenti pubblici del 29 luglio 1999, del DPCM del 20 dicembre 1999. 2. Al fine di garantire un numero di iscritti più ampio che consenta di minimizzare le spese di gestione, le parti competenti potranno definire l’istituzione di un Fondo pensione unico con i lavoratori appartenenti al comparto della Sanità, a condizione di reciprocità. 3. Il Fondo pensione viene finanziato ai sensi dell’art. 11 del predetto accordo quadro e si costituisce secondo le procedure previste dall’art. 13 dello stesso accordo. Le parti concordano che la quota di contribuzione da porre a carico del datore di lavoro e da destinare al predetto Fondo sia determinata nella misura dell’ 1% dell’ammontare dei compensi presi a base di calcolo per la determinazione del Trattamento di Fine rapporto di lavoro (T. F. R. ), ai sensi dell’art. 49 del CCNL del 14. 9. 2000. 4. In sede di accordo istitutivo del Fondo pensione, sarà anche determinata la quota di contribuzione a carico degli enti per le spese di avvio e di funzionamento.

C. C. N. L. DEL 22/01/2004 PERSONALE COMPARTO REGIONI ED AUTONOMIE LOCALI

C. C. N. L. DEL 22/01/2004 PERSONALE COMPARTO REGIONI ED AUTONOMIE LOCALI

C. C. N. L. 2004 CAPO III - DISPOSIZIONI PER L’AREA DI VIGILANZA E

C. C. N. L. 2004 CAPO III - DISPOSIZIONI PER L’AREA DI VIGILANZA E DELLA POLIZIA LOCALE Premessa La modifica degli assetti istituzionali, a partire dalla modifica del Titolo V della Costituzione, e la necessità di costruire politiche integrate per la sicurezza, per corrispondere ai bisogni e alle nuove sollecitazioni dei cittadini, hanno dato vita ad un confronto tra gruppi politici, associazioni del sistema delle autonomie, organizzazioni sindacali, Parlamento e Governo, finalizzato alla rivisitazione e all’aggiornamento della legislazione in materia di polizia locale. Le parti, nel condividere l’urgenza della nuova disciplina legislativa, concordano sulla necessità di riconoscere: * la centralità delle città nello sviluppo delle politiche della sicurezza; * il nuovo potere legislativo affidato alle regioni; * il rispetto dei diversi livelli istituzionali; * il ruolo specifico della polizia locale, come servizio di polizia dei comuni e delle province, definendone coerentemente compiti e funzioni. Le parti, in attesa del nuovo assetto legislativo, al fine di non disperdere il lavoro e le competenze sin qui svolte dalla polizia locale, richiamano l’esigenza che i modelli organizzativi degli enti siano ispirati al potenziamento e alla valorizzazione del settore, in particolare sui seguenti temi.

C. C. N. L. 2004 CAPO III - DISPOSIZIONI PER L’AREA DI VIGILANZA E

C. C. N. L. 2004 CAPO III - DISPOSIZIONI PER L’AREA DI VIGILANZA E DELLA POLIZIA LOCALE Autonomia organizzativa dei corpi di polizia locale Le parti concordano, nel rispetto di quanto sancito dalla legge n. 65 del 1986, sulla esigenza di salvaguardare la piena autonomia organizzativa dei corpi di polizia locale, sia con riferimento ai compiti tecnico-operativi che riguardo al loro assetto organizzativo interno, sottolineando la diretta dipendenza funzionale del responsabile del corpo o del servizio dal capo dell’amministrazione. Formazione e sviluppo professionale Le parti concordano nel ritenere che le funzioni della polizia locale richiedono livelli di professionalità sempre più elevata che possono essere prioritariamente acquisiti con significativa esperienza professionale nonchè mediante percorsi di aggiornamento e di qualificazione rivolti alla valorizzazione professionale del personale addetto ai relativi servizi negli enti; pertanto gli enti, in sede di attuazione della disciplina delle progressioni verticali di cui all’art. 4 del CCNL del 31. 3. 1999, tengono prevalentemente conto dei suddetti percorsi. Copertura assicurativa Le parti, alla luce della sentenza della Corte di Cassazione n. 16364 del 20. 11. 2002, che ha stabilito che l’attività prestata dal “vigile urbano” addetto, a piedi, alla viabilità stradale rientra le attività protette, equiparandole a quelle ad alto rischio previste dall’art. 1, comma 3, del D. P. R. n. 1124 del 1965, in virtù del principio generale secondo cui “a parità di rischio infortunistico deve corrispondere parità di tutela”, si impegnano ad attivarsi nei confronti degli organismi competenti al fine di rendere concreto il principio sopra esposto.

C. C. N. L. 2004 CAPO III - DISPOSIZIONI PER L’AREA DI VIGILANZA E

C. C. N. L. 2004 CAPO III - DISPOSIZIONI PER L’AREA DI VIGILANZA E DELLA POLIZIA LOCALE Art. 17 - Prestazioni assistenziali e previdenziali 1. Le risorse destinate a finalità assistenziali e previdenziali dall’art. 208, comma 2, lett. a) e comma 4, del D Lgs. n. 285 del 1992 e successive modificazioni e integrazioni, sono gestite dagli organismi di cui all’art. 55 del CCNL del 14. 9. 2000 formati da rappresentanti dei dipendenti e costituiti in conformità a quanto previsto dall’art. 11, della legge n. 300 del 1970.

C. C. N. L. AREA DIRIGENZA 22/02/2006

C. C. N. L. AREA DIRIGENZA 22/02/2006

C. C. N. L. AREA DIRIGENZA DEL 22/06/2006 ART. 19 Prestazioni assistenziali e previdenziali

C. C. N. L. AREA DIRIGENZA DEL 22/06/2006 ART. 19 Prestazioni assistenziali e previdenziali 1. Le risorse destinate a finalità assistenziali e previdenziali dall’art. 208, comma 2, lett. a) e comma 4, del D. Lgs. n. 285 del 1992 e successive modificazioni e integrazioni, sono gestite da organismi formati a maggioranza da rappresentanti dei dirigenti e costituiti in conformità a quanto previsto dall’art. 11 della legge n. 300 del 1970. A tal fine gli enti costituiscono un organismo unico con la partecipazione dei dipendenti e dei dirigenti della polizia locale.

C. C. N. L. COMPARTO FUNZIONI LOCALI PERIODO 2016 - 2018

C. C. N. L. COMPARTO FUNZIONI LOCALI PERIODO 2016 - 2018

C. C. N. L. 2016 TITOLO VI SEZIONE PER LA POLIZIA LOCALE Art. 56

C. C. N. L. 2016 TITOLO VI SEZIONE PER LA POLIZIA LOCALE Art. 56 -quater Utilizzo dei proventi delle violazioni del codice della strada 1. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie riscossi dagli enti, nella quota da questi determinata ai sensi dell’art. 208, commi 4 lett. c), e 5, del D. Lgs. n. 285/1992 sono destinati, in coerenza con le previsioni legislative, alle seguenti finalità in favore del personale: a) contributi datoriali al Fondo di previdenza complementare Perseo-Sirio; è fatta salva la volontà del lavoratore di conservare comunque l’adesione eventualmente già intervenuta a diverse forme pensionistiche individuali; b) finalità assistenziali, nell’ambito delle misure di welfare integrativo, secondo la disciplina dell’art. 72; c) erogazione di incentivi monetari collegati a obiettivi di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale.

C. C. N. L. 2016 Art. 72 Welfare integrativo 1. Le amministrazioni disciplinano, in

C. C. N. L. 2016 Art. 72 Welfare integrativo 1. Le amministrazioni disciplinano, in sede di contrattazione integrativa di cui all’art. 7, comma 4, la concessione di benefici di natura assistenziale e sociale in favore dei propri dipendenti, tra i quali: a) iniziative di sostegno al reddito della famiglia; b) supporto all’istruzione e promozione del merito dei figli; c) contributi a favore di attività culturali, ricreative e con finalità sociale; d) anticipazioni, sovvenzioni e prestiti a favore di dipendenti in difficoltà ad accedere ai canali ordinari del credito bancario o che si trovino nella necessità di affrontare spese non differibili; e) polizze sanitarie integrative delle prestazioni erogate dal servizio sanitario nazionale. 2. Gli oneri per la concessione dei benefici di cui al presente articolo sono sostenuti nei limiti delle disponibilità già stanziate dagli enti, ai sensi delle vigenti disposizioni, anche per finalità assistenziali nell’ambito di strumenti a carattere mutualistico, anche già utilizzati dagli enti stessi. 3. Nelle Camere di commercio l’erogazione delle prestazioni di cui al comma 1, lett. e) avverrà mediante successiva istituzione di - ovvero adesione a - un fondo di assistenza sanitaria integrativa del servizio sanitario nazionale. Il finanziamento a carico degli enti, che non dovrà determinare ulteriori o maggiori oneri, troverà copertura nelle risorse di cui al comma 2.

SENTENZA N. 306/2016 DEL 23/03/2016 - TRIBUNALE DI PESCARA -

SENTENZA N. 306/2016 DEL 23/03/2016 - TRIBUNALE DI PESCARA -

SENTENZA N. 306/2016 DEL 23/03/2016 – TRIBUNALE DI PESCARA

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SENTENZA N. 306/2016 DEL 23/03/2016 – TRIBUNALE DI PESCARA

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SENTENZA N. 306/2016 DEL 23/03/2016 – TRIBUNALE DI PESCARA

SENTENZA N. 309 DEL 20/10/2017 TAR ABRUZZO

SENTENZA N. 309 DEL 20/10/2017 TAR ABRUZZO

SENTENZA N. 309 DEL 20/10/2017 – TAR ABRUZZO

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DELIBERA N. 6/2008 CORTE DEI CONTI LIGURIA

DELIBERA N. 6/2008 CORTE DEI CONTI LIGURIA

DELIBERA N. 6/2008 – CORTE DEI CONTI LIGURIA Analogo giudizio va espresso per il

DELIBERA N. 6/2008 – CORTE DEI CONTI LIGURIA Analogo giudizio va espresso per il profilo oggettivo in quanto il quesito, riguardando la destinazione alle specifiche finalità previste dall’art. 208, comma 4 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 del cinquanta per cento dei proventi del Comune derivanti da sanzioni pecuniarie derivanti da violazioni del Codice della strada, rientra senz’altro nella materia della contabilità pubblica e nei limiti funzionali della attività consultiva demandata dall’art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131 alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti. 2. – Nel merito, dato che la richiesta si articola in tre quesiti, gli stessi vengono trattati in altrettanti punti. 2. 1 - Conferma in ordine alla legittimità di adottare in oggi il provvedimento di Giunta che preveda l’utilizzo di somme per tale finalità. Ai sensi dell’art. 208, comma 4 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il Comune, con delibera di Giunta, determina annualmente le quote da destinare alle finalità previste dalla legge. Al riguardo, affinché l'attività di programmazione dell'Ente possa definirsi tempestiva, efficiente ed efficace, l’organo esecutivo dovrebbe individuare le spese (tra quelle vincolate) da finanziare col 50 per delle entrate da contravvenzioni già all’inizio dell’esercizio finanziario, in modo da poter avviare al più presto le azioni e gli interventi previsti. Tale scelta, comunque, attenendo alla allocazione delle risorse in bilancio, può essere adottata o modificata fino alla scadenza del termine utile previsto per le variazioni di bilancio dall’art. 175, comma 3 del TUEL.

DELIBERA N. 6/2008 – CORTE DEI CONTI LIGURIA Pertanto, anche in corso di esercizio

DELIBERA N. 6/2008 – CORTE DEI CONTI LIGURIA Pertanto, anche in corso di esercizio ed entro il 30 novembre di ogni anno, è legittimo disporre l’impiego delle suddette entrate per il finanziamento delle spese rientranti tra le finalità di cui all’art. 208 citato. 2. 2 - Se esistano limiti quantitativi in ordine all’importo percentuale, rispetto al complesso dell’entrata da sanzioni al Codice della strada, da destinare alla previdenza integrativa del corpo di Polizia municipale. La Corte costituzionale (sentenza n. 426/2000) ha affermato che con il citato art. 208, comma 4 “… il legislatore statale ha inteso costituire un fondo speciale alimentato con i proventi delle contravvenzioni stradali, a disposizione degli enti locali per provvedere – secondo la discrezionalità loro riconosciuta dal comma 4 dell’art. 208 – a specifiche finalità”. In altra parte della motivazione della stessa sentenza, inoltre, si rinviene un ulteriore richiamo alla necessità delle valutazioni dell’ente locale circa l’utilizzazione dei proventi. Pertanto, secondo una interpretazione costituzionalmente orientata (in quanto coerente con l’autonomia dei comuni, garantita dalla Costituzione ed anzi accresciuta a seguito della riforma del titolo V), gli enti locali, nel perseguire le finalità di cui all'art. 208 in attuazione di un obbligo posto dalla legge statale, non solo possono liberamente individuare quali spese finanziare con il 50 per cento delle entrate da violazioni del Codice della strada, ma anche determinare discrezionalmente le relative quote.

DELIBERA N. 6/2008 – CORTE DEI CONTI LIGURIA Unico limite – anche di ordine

DELIBERA N. 6/2008 – CORTE DEI CONTI LIGURIA Unico limite – anche di ordine quantitativo – previsto dalla norma è costituito dalla quota non inferiore al 10 per cento che comunque va destinata ad interventi per la sicurezza stradale, in particolare a tutela degli utenti deboli. Circa la possibilità di destinare la quota vincolata dei proventi da contravvenzioni stradali all’assistenza e previdenza del personale di Polizia municipale (corrispondentemente a quanto prevede espressamente il comma 2 dell’art. 208 in favore della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza), la Corte costituzionale, con sentenza n. 426/2000, ha sgombrato il campo dai dubbi, riconoscendola anche agli enti locali. E' opportuno tuttavia far presente che l’obiettivo generale individuato dal legislatore statale con la previsione di cui all’art. 208 è quello di accrescere la sicurezza sulle strade, da raggiungere attraverso interventi finalizzati all’educazione stradale dei giovani (finalità di prevenzione), al miglioramento delle condizioni della circolazione (anche attraverso il potenziamento dei mezzi e delle risorse ed incentivando forme di mobilità alternative), alla tutela degli utenti deboli. Solo indirettamente e di riflesso, però, l'indicato scopo generale e le finalità ad esso strumentali possono dirsi perseguiti con l’utilizzazione di parte dei proventi vincolati per finanziare l'assistenza e la previdenza complementare del personale di Polizia municipale: tale tipologia di spesa, infatti, intende più propriamente “compensare” le condizioni di disagio - sotto il profilo della sicurezza e della salute – in cui operano tali soggetti.

DELIBERA N. 6/2008 – CORTE DEI CONTI LIGURIA Ne deriva che l'importo della quota

DELIBERA N. 6/2008 – CORTE DEI CONTI LIGURIA Ne deriva che l'importo della quota eventualmente riservata dal Comune alla previdenza e assistenza integrativa non può essere tale da pregiudicare la concreta realizzabilità della finalità generale – il miglioramento della sicurezza e della circolazione stradale – che il legislatore nazionale vuole realizzare prevedendo il vincolo sulle risorse. La discrezionalità dell'ente, pertanto, deve esplicarsi in misura equilibrata e sempre tenendo in considerazione la ratio dell'art. 208: ciò richiede che la ripartizione delle entrate accertate e la determinazione delle relative quote, perché possa considerarsi operata legittimamente, sia coerente con l'obiettivo di accrescere la sicurezza sulle strade. Di conseguenza, le risorse vincolate da destinare alla previdenza integrativa della polizia municipale devono essere necessariamente di ammontare limitato. 2. 3 - Se occorra adottare apposito regolamento di competenza dell’organo esecutivo circa le modalità di concreto utilizzo delle somme destinate a finalità di previdenza integrativa del corpo di Polizia municipale. Il quesito fa riferimento all’atto da porre in essere per l’istituzione di forme di previdenza integrativa in favore della Polizia municipale e per la disciplina delle modalità di utilizzazione delle somme: in particolare, si chiede se debba essere adottato un apposito regolamento della Giunta. Si premette che da una ricerca condotta al riguardo è emerso che gli enti locali procedono “in ordine sparso”: alcuni comuni hanno istituito il Fondo di assistenza e previdenza per la Polizia municipale mediante accordo sindacale, altri hanno fatto ricorso allo strumento regolamentare.

DELIBERA N. 6/2008 – CORTE DEI CONTI LIGURIA Alcune regioni (ad esempio l’Umbria: art.

DELIBERA N. 6/2008 – CORTE DEI CONTI LIGURIA Alcune regioni (ad esempio l’Umbria: art. 9 della L. R. 25 gennaio 2005, n. 1) hanno sancito con legge l’obbligo per gli enti locali di dotarsi di apposito regolamento per destinare i proventi contravvenzionali alle finalità assistenziali e previdenziali della Polizia locale. Nulla, invece, ha previsto al riguardo la Liguria nella legge regionale 8 agosto 1995, n. 40 che disciplina la polizia locale. Alla luce di ciò, per rispondere al quesito è opportuno accennare preliminarmente agli strumenti di previdenza complementare previsti per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni (attualmente ancora disciplinati dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 per effetto della disposizione contenuta dall’art. 23, comma 6 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252). Le forme di previdenza integrativa possono essere attuate mediante adesione volontaria a fondi pensione chiusi, a fondi pensione aperti o a contratti di assicurazione sulla vita. I fondi chiusi – detti anche “negoziali” - sono riservati ai soli lavoratori appartenenti alle categorie cui si riferisce il contratto o l'accordo sindacale. Possono essere istituiti “mediante i contratti collettivi di cui al titolo III del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165” (art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 124/1993), mentre in futuro non sarà più consentito agli enti pubblici (anche economici) di costituire fondi pensione con apposita deliberazione, attraverso la formazione di un patrimonio di destinazione separato ed autonomo (si veda, al riguardo, la nuova formulazione dell'art. 4, comma 2 recata dal decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252).

DELIBERA N. 6/2008 – CORTE DEI CONTI LIGURIA Del resto, è proprio mediante un

DELIBERA N. 6/2008 – CORTE DEI CONTI LIGURIA Del resto, è proprio mediante un accordo sindacale (sottoscritto tra ARAN e Organizzazioni sindacali di categoria il 14. 5. 2007) che è stato istituito il Fondo nazionale di pensione complementare per i lavoratori dei comparti regioni, autonomie locali e SSN. La gestione delle risorse confluite nei fondi chiusi è affidata agli organi di amministrazione e controllo dei fondi stessi, i quali stipulano convenzioni con i soggetti autorizzati, individuati attraverso un confronto tra le diverse offerte (artt. 5 e 6 del decreto legislativo n. 124). Specificamente per i proventi derivanti dall’art. 208 del decreto legislativo n. 285/1992 e destinati alle finalità assistenziali e previdenziali della Polizia municipale, è previsto espressamente (art. 17 del CCNL Regioni-Autonomie locali del 22. 1. 2004) che gli stessi siano gestiti dagli “. . . organismi di cui all’art. 55 del CCNL 14. 9. 2000, formati da rappresentanti dei dipendenti e costituiti in conformità a quanto previsto dall’art. 11 della legge n. 300/1970”. I fondi pensione aperti, che sono costituiti dai soggetti abilitati alla gestione delle risorse, sono invece accessibili a chiunque, in forma individuale e collettiva. Lo stesso dicasi per i contratti di assicurazione sulla vita, che vengono stipulati con imprese autorizzate. Alla luce delle suindicate disposizioni e ricavandone in via analogica le norme applicabili nella fattispecie, si ritiene che lo strumento ordinario attraverso il quale dare attuazione alla previdenza complementare è l’accordo sindacale decentrato integrativo (di cui all'art. 40 del decreto legislativo n. 165/2001).

DELIBERA N. 6/2008 – CORTE DEI CONTI LIGURIA Esso appare idoneo sia ad istituire

DELIBERA N. 6/2008 – CORTE DEI CONTI LIGURIA Esso appare idoneo sia ad istituire il fondo pensione chiuso (che andrà poi gestito in conformità a quanto prevede l'art. 17 del CCNL 22. 1. 2004), sia a decidere di aderire a un fondo aperto o ad una assicurazione sulla vita (l'individuazione dei quali deve avvenire secondo scelte trasparenti e di natura concorrenziale). Il Consiglio comunale (e non la Giunta, cui compete l’adozione del solo regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi) può comunque, nell’esercizio della sua autonomia regolamentare, disciplinare le modalità della partecipazione al fondo da parte dell'ente. A tal fine, può essere valutata l’opportunità di integrare appositamente il regolamento per la disciplina dello stato giuridico del personale e per l’ordinamento e l’organizzazione del corpo di Polizia municipale, previsto dall'art. 10, comma 5 della legge regionale Liguria 8 agosto 1995, n. 40 (e successive modifiche ed integrazioni). P. Q. M. Nei sensi di cui in motivazione è il parere espresso dalla Sezione regionale di controllo per la Liguria. Copia della presente deliberazione sarà trasmessa a cura del Direttore della segreteria al Sindaco del comune di Imperia. Così deliberato in Genova nell’adunanza del 12 settembre 2008.

PARERE N. 271/2013 CORTE DEI CONTI LOMBARDIA

PARERE N. 271/2013 CORTE DEI CONTI LOMBARDIA

PARERE N. 271/2013 – CORTE DEI CONTI LOMBARDIA

PARERE N. 271/2013 – CORTE DEI CONTI LOMBARDIA

PARERE N. 271/2013 – CORTE DEI CONTI LOMBARDIA

PARERE N. 271/2013 – CORTE DEI CONTI LOMBARDIA

PARERE N. 271/2013 – CORTE DEI CONTI LOMBARDIA

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PARERE N. 271/2013 – CORTE DEI CONTI LOMBARDIA

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PARERE N. 271/2013 – CORTE DEI CONTI LOMBARDIA

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PARERE N. 271/2013 – CORTE DEI CONTI LOMBARDIA

CORTE DEI CONTI VENETO DELIBERAZIONE N. 503/2017

CORTE DEI CONTI VENETO DELIBERAZIONE N. 503/2017

CORTE DEI CONTI VENETO – DELIBERAZIONE N. 503/2017 FATTO Il Sindaco del Comune di

CORTE DEI CONTI VENETO – DELIBERAZIONE N. 503/2017 FATTO Il Sindaco del Comune di San Michele al Tagliamento ha presentato richiesta di parere ai sensi dell’art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131. Tale richiesta verte sulla esclusione (o meno) dal tetto di spesa previsto dall’art. 1, comma 236, della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità per il 2016), dall’ammontare delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale delle pubbliche amministrazioni, compreso quello di livello dirigenziale, della “spesa per la previdenza integrativa della Polizia Municipale”, richiamando, all’uopo, due pronunciamenti della Corte dei conti e, segnatamente, la deliberazione di questa 2 Sezione n. 203/2013/PAR e quella della Sezione delle Autonomie n. 7/SEZAUT/2017/QMIG, paventando una sorta di contrasto tra le stesse nella interpretazione della portata ed estensione del summenzionato vincolo di spesa. DIRITTO Della richiesta di parere indicata nelle premesse deve essere esaminata, preliminarmente, l’ammissibilità, sotto i profili soggettivo ed oggettivo, alla luce dei criteri elaborati dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti ed esplicitati, in particolare, nell’atto di indirizzo del 27 aprile 2004 nonché nella deliberazione n. 5/AUT/2006 del 10 marzo 2006. Sotto il primo profilo, la richiesta deve ritenersi ammissibile, in quanto sottoscritta dal Sindaco dell’ente, organo politico e di vertice, rappresentante legale del medesimo. Sotto il profilo oggettivo, deve essere verificata l’attinenza della questione alla materia della “contabilità pubblica”, così come delineata nella Deliberazione delle Sezioni Riunite n. 54/CONTR del 17 novembre 2010 ed, ancor prima, nella citata deliberazione della Sezione Autonomie n. 5/AUT/2006 nonché, da ultimo, nella deliberazione della Sezione delle Autonomie, n. 3/SEZAUT/2014/QMIG.

CORTE DEI CONTI VENETO – DELIBERAZIONE N. 503/2017 Devono essere valutate, inoltre, la generalità

CORTE DEI CONTI VENETO – DELIBERAZIONE N. 503/2017 Devono essere valutate, inoltre, la generalità e l’astrattezza della questione. Quanto al primo aspetto, la Corte ha affermato che la “nozione di contabilità pubblica”, pur assumendo, tendenzialmente, “un ambito limitato alla normativa e ai relativi atti applicativi che disciplinano, in generale, l’attività finanziaria che precede o che segue i distinti interventi di settore, ricomprendendo in particolare la disciplina dei bilanci e i relativi equilibri, l’acquisizione delle entrate, l’organizzazione finanziariacontabile, la disciplina del patrimonio, la gestione delle spese, l’indebitamento, la rendicontazione e i relativi controlli” (deliberazione 5/AUT/2006), non può non involgere – pena l’incompletezza della funzione consultiva delle Sezioni regionali – quelle questioni che risultino connesse “alle modalità di utilizzo delle risorse pubbliche, nel quadro di specifici obiettivi di contenimento della spesa sanciti dai principi di coordinamento della finanza pubblica (…) contenuti nelle leggi finanziarie, in grado di ripercuotersi direttamente sulla sana gestione finanziaria dell’Ente e sui pertinenti equilibri di bilancio” (deliberazione n. 54/CONTR/2010). In questa accezione, più ampia, di “contabilità pubblica”, nell’ambito del corretto utilizzo delle risorse e della gestione della spesa pubblica, rientrano certamente le questioni attinenti l’individuazione dell’ambito applicativo di disposizioni, quali quelle che regolano la fattispecie sottoposta all’esame di questa Sezione ai fini dell’esercizio della funzione consultiva, disciplinanti, in particolare, i vincoli e limiti in materia di spesa per il personale delle pubbliche amministrazioni e, segnatamente, degli enti locali. Il quesito formulato dal Sindaco del Comune di San Michele al Tagliamento, inoltre, è espresso in termini sufficientemente generali ed astratti, sicché esso può essere analizzato nel merito.

CORTE DEI CONTI VENETO – DELIBERAZIONE N. 503/2017 Come rilevato dalla Sezione delle Autonomie

CORTE DEI CONTI VENETO – DELIBERAZIONE N. 503/2017 Come rilevato dalla Sezione delle Autonomie nella deliberazione n. 7/SEZAUT/2017/QMIG - chiamata a pronunciarsi su una questione di massima di particolare rilevanza, ex art. 6, comma 4, D. L. 10 ottobre 2012, n. 174, conv. , con modificazioni, nella L. 7 dicembre 2012, n. 213 - la disciplina contenuta nel comma 236 dell’art. 1 della L. n. 208/2015, che impone un preciso limite alla spesa per il trattamento accessorio del personale delle pubbliche amministrazioni, è sostanzialmente sovrapponibile alla disciplina previgente, contenuta nel comma 2 bis 3 dell’art. 9 del D. L. 31 maggio 2010, n. 78, conv. , con modificazioni, nella L. 30 luglio 2010, n. 122, nel senso che ripropone “un vincolo alla crescita dei fondi integrativi rispetto ad una annualità di riferimento e nell’automatica riduzione del fondo in misura proporzionale alla contrazione del personale in servizio” (deliberazione n. 7/SEZAUT/2017/QMIG cit. ). L’ambito applicativo di tale vincolo va certamente individuato in coerenza con l’orientamento già assunto dalla Corte dei conti con riguardo alla normativa previgente ed, in particolare, attraverso l’applicazione del criterio interpretativo elaborato dalle SS. RR. nella deliberazione n. 51/CONTR/2011, ripreso nella citata pronuncia della Sezione delle Autonomie. In base a tale criterio, erano stati ritenuti non soggetti al limite di spesa i compensi diretti a remunerare “prestazioni tipiche di soggetti individuati e individuabili” che “potrebbero essere acquisite anche attraverso il ricorso a personale estraneo all’amministrazione pubblica con possibili costi aggiuntivi”, e, segnatamente, gli incentivi alla progettazione di cui all’art. 93, comma 7 ter, del D. lgs. n. 163/2006, in quanto finalizzati a compensare prestazioni professionali afferenti ad “attività sostanzialmente finalizzata ad investimenti”. Pur ribadendo la fondatezza del criterio basato sulla finalità dei compensi, la Sezione delle Autonomie ha ritenuto che la formulazione e contenuto della disposizione che attualmente regola i c. d. “incentivi per funzioni tecniche”, ossia l’art. 113 del D. lgs. n. 50/2016 (comma 2), non sovrapponibile al previgente art. 93 del D. lgs. n. 163/2016, non consentono l’esclusione degli incentivi suddetti dall’ambito di applicazione del limite di cui al comma 236 dell’art. 1 della L. n. 208/2015, non essendo ravvisabili i presupposti già individuati – e dianzi richiamati – dalle SS. RR. con riguardo ai pregressi incentivi per la progettazione.

CORTE DEI CONTI VENETO – DELIBERAZIONE N. 503/2017 L’orientamento espresso dalla Sezione delle Autonomie,

CORTE DEI CONTI VENETO – DELIBERAZIONE N. 503/2017 L’orientamento espresso dalla Sezione delle Autonomie, dunque, non aggiunge nulla di nuovo a quanto era stato già affermato dalle SS. RR. e non prende in considerazione la specifica problematica della spesa per la previdenza integrativa, analizzata, invece, da questa Sezione nella deliberazione n. 203/2013/PAR, richiamata nella richiesta di parere, in quanto ritenuta dall’ente espressione di una linea interpretativa “meno restrittiva” rispetto a quella fornita, appunto, dalla Sezione delle Autonomie. La deliberazione n. 203, in particolare, sulla scorta di un altro pronunciamento (Sezione regionale di controllo per la Lombardia, deliberazione n. 215/2012/PAR), aveva affermato che le risorse destinate al finanziamento della previdenza integrativa, rinvenienti dal monte sanzioni amministrative ex art. 208 Cd. S, non costituissero componenti del trattamento accessorio e che, nei limiti di siffatta, specifica destinazione, non fossero soggette al vincolo, allora vigente, di cui all’art. 9, comma 2 bis, del D. L. n. 78/2010. Stante la rilevata sovrapponibilità del limite previsto da tale ultima disposizione a quello introdotto dall’art. 1, comma 236, della Legge di stabilità per il 2016, sotto il profilo normativo, i termini della questione non risultano modificati, sicché la surriportata conclusione può estendersi anche all’attuale disciplina. Occorre verificare se sia fondato il dubbio di incompatibilità della stessa con le considerazioni espresse, da ultimo, dalla Sezione delle Autonomie, come paventato nella richiesta di parere. Ad un’attenta lettura, non si ravvisano contrasti tra le argomentazioni svolte nelle due pronunce.

CORTE DEI CONTI VENETO – DELIBERAZIONE N. 503/2017 L’esclusione dal vincolo di spesa affermata

CORTE DEI CONTI VENETO – DELIBERAZIONE N. 503/2017 L’esclusione dal vincolo di spesa affermata nella deliberazione n. 203/2013 di questa 4 Sezione è fondata sulla considerazione che la spesa per la previdenza integrativa di cui all’art. 208 non è una componente del trattamento economico, né fondamentale né accessorio e, come tale, non rientra nell’ambito di operatività del vincolo medesimo, avente ad oggetto esclusivamente l’ammontare complessivo del trattamento accessorio. Ciò in quanto le risorse impiegate per la realizzazione della finalità previdenziale di cui all’art. 208 del Cd. S, pur rientrando nella spesa per il personale, non hanno natura retributiva, bensì “contributivo-previdenziale”. La deliberazione di orientamento della Sezione delle Autonomie, come si è già osservato, riprendendo il criterio discretivo elaborato dalle SS. RR. , ha ribadito che non rientrano nel limite di spesa in questione le risorse che sono destinate a remunerare prestazioni professionali tipiche di soggetti individuati o individuabili che alimentano il fondo in senso solo figurativo, non essendo destinate a finanziare gli incentivi spettanti alla generalità del personale delle pubbliche amministrazioni. Nello specifico, la fattispecie analizzata è quella degli incentivi per funzioni tecniche, che hanno preso il posto degli incentivi alla progettazione, rispetto alla quale la Sezione delle Autonomie si è limitata ad applicare il suddetto criterio alla luce delle modifiche introdotte, a livello normativo, dal nuovo codice degli appalti. Sia le argomentazioni di carattere più generale che quelle di carattere più specifico, riferite agli incentivi per le funzioni tecniche, all’evidenza, si pongono su un piano completamente diverso da quello sul quale si svolge il ragionamento che ha condotto questa Sezione ad escludere dal tetto di spesa le risorse rinvenienti dal monte sanzioni amministrative per violazione del Cd. S, laddove finalizzate al finanziamento della previdenza integrativa, e che prende in considerazione, prima ancora della rispondenza ai requisiti fissati nella deliberazione n. 51/2011/CONTR, la qualificazione della spesa cui le risorse sono destinate (previdenziale e non retributiva). La rilevata, sostanziale, diversità del piano di analisi consente di affermare la piena compatibilità delle valutazioni formulate da questa Sezione in merito alle risorse suddette con l’orientamento recentemente espresso dalla citata pronuncia della Sezione delle Autonomie.

CORTE DEI CONTI VENETO – DELIBERAZIONE N. 503/2017 Quest’ultima, tra l’altro, chiamata a pronunciarsi

CORTE DEI CONTI VENETO – DELIBERAZIONE N. 503/2017 Quest’ultima, tra l’altro, chiamata a pronunciarsi in ordine alla corretta qualificazione delle somme destinate a previdenza integrativa per il personale della polizia municipale, proprio sulla scorta della natura non retributiva della spesa destinata alla previdenza complementare, aveva espressamente escluso che le somme accantonate a tale titolo debbano essere assoggettate al limite previsto per il trattamento accessorio (deliberazione n. 22/SEZAUT/2015/QMIG). Tale precedente, non disatteso né “superato” dalla deliberazione n. 7/SEZAUT/2017/QMIG, che, non a caso, neppure lo menziona, ad ulteriore conferma che le questioni affrontate sono diverse, elimina ogni dubbio circa la correttezza della conclusione già espressa da questa Sezione nella deliberazione n. 203/2013. P. Q. M. La Sezione regionale di controllo per il Veneto rende il parere nei termini dianzi precisati. Copia del parere sarà trasmessa, a cura del Direttore della Segreteria, al Sindaco del Comune di San Michele al Tagliamento. Così deliberato in Venezia, nella Camera di consiglio del 19 settembre 2017.

CORTE DEI CONTI LIGURIA DELIBERAZIONE N. 27/2019

CORTE DEI CONTI LIGURIA DELIBERAZIONE N. 27/2019

CORTE DEI CONTI LIGURIA – DELIBERAZIONE N. 27/2019 PREMESSO IN FATTO Con la nota

CORTE DEI CONTI LIGURIA – DELIBERAZIONE N. 27/2019 PREMESSO IN FATTO Con la nota in epigrafe, il Comune di Sanremo chiede alla Sezione un parere in merito alla concessione dei benefici di natura assistenziale e sociale in favore dei propri dipendenti. Il Sindaco riferisce che presso l’Ente era operante un’associazione che aveva per scopo l’attuazione di forme di previdenza ed assistenza aggiuntive e/o integrative di quelle obbligatorie e di mutuo soccorso in favore dei soci e dei loro familiari. Le fonti di entrata erano costituite sia da fondi stanziati in bilancio che da contributi versati dai soci. A decorrere dall’anno 2015 non è stata finanziata alcuna somma a bilancio del Comune. Premesso quanto sopra, il rappresentante legale dell’Ente formula i seguenti quesiti: 1) se si possa applicare l’art 72 CCNL 21/05/2018 Funzioni Locali sul welfare integrativo in presenza di somme già stanziate in passato dall’Ente per finalità assistenziali, ma non nell’anno immediatamente precedente; 2) se, per l’importo a carico del bilancio degli enti per finanziare l’istituto sopra indicato, sussista il limite del trattamento accessorio di cui all’art 23 d. lgs 75/2017. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La richiesta di parere risulta ammissibile sotto il profilo soggettivo e procedurale, in quanto sottoscritta dall’organo legittimato a rappresentare l’Ente e trasmessa tramite il Consiglio delle Autonomie locali, nel rispetto quindi delle formalità previste dall’articolo 7, comma 8, della legge n. 131 del 2003. 2. Sotto il profilo oggettivo, il quesito n. 1 è inammissibile in quanto volto all’interpretazione di una clausola del contratto collettivo nazionale. Per consolidato orientamento delle Sezioni regionali di controllo (cfr. , da ultimo, Sezione Regionale di Controllo Emilia- Romagna delibera n. 2/PAR/2019), l’interpretazione di clausole della contrattazione collettiva è estranea al perimetro dell’attività consultiva di questa Corte, in quanto demandata per legge alle parti contraenti e, per la parte pubblica, all’ARAN (art 49 d. lgs 165/2001).

CORTE DEI CONTI LIGURIA – DELIBERAZIONE N. 27/2019 Per contro, il quesito n. 2

CORTE DEI CONTI LIGURIA – DELIBERAZIONE N. 27/2019 Per contro, il quesito n. 2 è oggettivamente ammissibile, in quanto relativo all’interpretazione di una disposizione afferente al contenimento della spesa del personale e, pertanto, riconducibile alla nozione di “contabilità pubblica”, quale delineata nelle pronunce di orientamento generale, rispettivamente, delle Sezioni riunite in sede di controllo (cfr. in particolare deliberazione n. 54/CONTR/10) e della Sezione delle autonomie (cfr. in particolare deliberazioni n. 5/AUT/2006, n. 9/AUT/2009 e n. 3/SEZAUT/2014/QMIG). L’esame del quesito, tuttavia, deve essere circoscritto al piano generale ed astratto dell’interpretazione del precetto, essendo riservata alla sfera di discrezionalità dell’Ente l’applicazione alla fattispecie concreta del principio enunciato. 3. Passando al merito della richiesta, il Comune chiede se l’importo a carico del bilancio degli enti per finanziare l’istituto del welfare integrativo sia soggetto al limite del trattamento accessorio di cui all’art 23, comma 2, d. l. 75/2017. Tale disposizione, ponendosi nel solco della precedente disciplina di legge, pone un limite quantitativo all’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio del personale, che non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2016. Le Sezioni regionali di controllo di questa Corte hanno precisato che, nel computo del tetto di spesa previsto dalla disposizione, rientrano, ove non diversamente previsto dalla legge, tutte le risorse stanziate in bilancio dall’Ente e finalizzate al trattamento accessorio del personale, indipendentemente dall’origine delle maggiori risorse a tal fine destinate. Il limite all’ammontare complessivo delle risorse destinate al trattamento accessorio riguarda tutti gli oneri accessori del personale e, pertanto, sia le risorse tratte dai fondi per la contrattazione integrativa sia le risorse poste direttamente a carico del bilancio delle singole amministrazioni (cfr. Sezione controllo Puglia delibera n. 99/PAR/2018, Sezione controllo Lombardia delibera n. 200/PAR/2018).

CORTE DEI CONTI LIGURIA – DELIBERAZIONE N. 27/2019 Per contro, non rientrano nel limite

CORTE DEI CONTI LIGURIA – DELIBERAZIONE N. 27/2019 Per contro, non rientrano nel limite sopra citato quelle erogazioni che sono prive di finalità retributiva e che assolvono ad una funzione contributivo-previdenziale. Sulla base delle citate coordinate ermeneutiche, la Sezione delle Autonomie, con delibera n. 22 /SEZAUT/2015/QMIG, ha escluso dal limite di spesa del trattamento accessorio le somme destinate a forme di previdenza complementare del personale di polizia municipale. Tale orientamento è stato ribadito, più di recente, dalla Sezione controllo Veneto, che, con riferimento alle somme ex art 208 c. d. s, destinate a finanziare forme di previdenza complementare, ha osservato che “la spesa per la previdenza integrativa di cui all’art. 208 non è una componente del trattamento economico, né fondamentale né accessorio e, come tale, non rientra nell’ambito di operatività del vincolo medesimo, avente ad oggetto esclusivamente l’ammontare complessivo del trattamento accessorio. Ciò in quanto le risorse impiegate per la realizzazione della finalità previdenziale di cui all’art. 208 del Cd. S, pur rientrando nella spesa per il personale, non hanno natura retributiva, bensì “contributivo-previdenziale”. (delibera n. 503/PAR/23017). 4. Le conclusioni sopra richiamate conservano validità anche in relazione alle risorse previste dall’art. 72 CCNL 21/05/2018 Funzioni Locali, attesa la natura assistenziale e previdenziale delle medesime. Le misure in esame, quindi, non sono assoggettate al limite di cui all’art. 23 comma 2 d. l. 75/2017, ma al limite specifico previsto dal medesimo art 72 CCNL e relativo alle risorse già stanziate sulla base delle vigenti e specifiche disposizioni normative in materia.

CORTE DEI CONTI LIGURIA – DELIBERAZIONE N. 27/2019 Per tali ragioni, le spese del

CORTE DEI CONTI LIGURIA – DELIBERAZIONE N. 27/2019 Per tali ragioni, le spese del personale finalizzate al welfare integrativo non sono assoggettate al limite del trattamento economico accessorio di cui all’art 23, comma 2, d. l. 75/2017. P. Q. M. nelle esposte considerazioni è il parere della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Liguria sulla richiesta avanzata dal Comune di Sanremo (IM). Copia della presente deliberazione sarà trasmessa, a cura del funzionario preposto all’attività di supporto della Sezione, al Sindaco del Comune di Sanremo (IM). Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 21 febbraio 2019

AGENZIA DELLE ENTRATE ABRUZZO INTERPELLO 915 -74/2013

AGENZIA DELLE ENTRATE ABRUZZO INTERPELLO 915 -74/2013

AGENZIA DELLE ENTRATE ABRUZZO – INTERPELLO 915 -74/2013

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AGENZIA DELLE ENTRATE ABRUZZO – INTERPELLO 915 -74/2013

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AGENZIA DELLE ENTRATE ABRUZZO – INTERPELLO 915 -74/2013

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