LEVOLUZIONE DEL SISTEMA BANCARIO ITALIANO Chiara Mandica Il
L’EVOLUZIONE DEL SISTEMA BANCARIO ITALIANO Chiara Mandica
Il periodo bellico (1915 -1918) § Durante la 1° guerra mondiale le banche finanziarono le industrie belliche con prestiti a medio e lungo termine e si trovarono poi in difficoltà poiché le industrie non restituirono più i prestiti ricevuti. § Fallimento dell’Ilva e dell’Ansaldo di Genova nel 1920, che coinvolsero diversi istituti di credito (Banca Italiana di Sconto).
La riforma del 1926 § Si cercò di porre rimedio a questa situazione attraverso obblighi e divieti (iscrizione all’albo, capitale minimo, ecc. ). § Nasce l’IMI (Istituto Mobiliare Italiano) nel 1931 e l’IRI (Istituto Ricostruzione Industriale) nel 1933 che rilevarono i pacchetti azionari delle più importanti banche d’interesse nazionale (Credito Italiano, Banca Commerciale Italiana, Banco di Roma). § Lo Stato intervenne quindi nel sistema bancario per assumere il ruolo di controllo e di regolatore dell’economia.
La legge bancaria del 1936 § Secondo questa legge “la raccolta del risparmio e l’esercizio del credito sotto qualsiasi forma sono funzioni di interesse pubblico” § Modello inglese. § L’esercizio del credito ordinario a breve deve essere riservato alle banche commerciali e separato da quello a medio e lungo termine, da affidare principalmente agli istituti di credito speciale.
Principi qualificanti della legge del 1936 § L’alta vigilanza e la direzione politica dell’attività creditizia attribuite al C. I. C. R. § Banca d’Italia confermata come unico Istituto d’emissione che controlla l’attività delle altre banche. § Limitazione delle partecipazioni azionarie. § Istituzione degli Istituti di diritto pubblico e delle banche di interesse nazionale.
I caratteri della banca istituzione § La banca italiana contemplata dalla legge del 1936 era: § § § Pubblica Specializzata Poco concorrenziale Poco trasparente Non del tutto efficiente § Sottocapitalizzata § Standardizzata
Crisi delle banche e Stato banchiere § Scossone del sistema bancario con l’emissione dei B. O. T. . , B. T. P. e C. C. T. (anni 70). § Le banche pretendono una maggiore operatività. § Espandere gli impieghi. § Allargare la gamma dei servizi. § Sviluppare la consulenza sugli investimenti. § Sostenere la raccolta oltre il breve termine.
Le direttive della C. E. E. § Direttiva 73/183: abolizione delle pratiche amministrative discriminatorie e delle limitazioni che impedivano alle banche di fornire servizi agli Stati membri (Premesse per il mercato unico finanziario). § Direttiva 77/780: l’ente creditizio è un’impresa. § Direttiva 89/646: licenza unica bancaria (gli Istituti di credito possono insediarsi e operare in tutta la Comunità europea) e banca universale (elenco di tutte le attività bancarie rientranti nel campo della licenza unica e quindi espansione delle attività bancarie).
Legge 30/07/1990 n. 218 “Legge Amato” § § 1) 2) Questa legge ha permesso alle banche pubbliche di diventare delle S. p. A. Si è operato in due modi: Trasformazione diretta dell’ente pubblico in S. p. A. , se questo aveva la struttura della corporazione (come nel caso degli Istituti di diritto pubblico). Scorporo dell’azienda bancaria e suo successivo conferimento in una S. p. A. che persegue il medesimo oggetto (come nel caso delle Casse di risparmio e delle Banche di interesse nazionale)
Due teorie opposte § Per realizzare le direttive comunitarie si presentarono due diverse teorie: 1) La nuova banca doveva assumere la forma della banca universale e praticare direttamente le diverse operazioni (teoria di Carli) in conformità a quanto avveniva negli altri paesi europei. 2) Svolgere indirettamente le nuove operazioni ammesse attraverso i gruppi bancari plurifunzionali (teoria di Ciampi). Alla fine prevalse la teoria di Ciampi.
I gruppi bancari plurifunzionali § L’ente creditizio o banca madre, continuava a svolgere le operazioni che erano consentite alle banche specializzate nel credito a breve termine. § Le nuove operazioni ammesse (credito a medio/lungo termine e servizi parabancari) venivano svolte da succursali, ossia da società specializzate formalmente autonome, ma di fatto controllate dalla holding creata dalla banca-madre appositamente per detenere le partecipazioni in tali società. Vennero così creati i gruppi bancari plurifunzionali.
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