Legge n 922012 c d Riforma Fornero del
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Legge n. 92/2012 c. d. Riforma Fornero del mercato del lavoro Prof. Mario Cerbone Università degli Studi del Sannio - Benevento Mario Cerbone
Finalità della legge n. 92/2012 - - “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita” per un mercato del lavoro “inclusivo e dinamico, in grado di contribuire alla creazione di occupazione, in quantità e qualità, alla crescita sociale ed economica e alla riduzione permanente del tasso di disoccupazione” (art. 1, comma 1) ha un valore interpretativo questa disposizione di apertura? O è la solita Mario Cerbone
Regola/eccezione La l. 92 conferma che il contratto di lavoro “dominante” è quello subordinato a tempo indeterminato, inteso quale “forma comune di rapporto di lavoro” (art. 1, comma 1, lett. a) Mario Cerbone
Sintonia con la giurisprudenza n Del resto, si tratta di una posizione acquisita anche dalla giurisprudenza di legittimità, che mostra di non abbandonare uno “sfavore” verso il rapporti di lavoro a tempo determinato, pur consapevole della maggiore flessibilità insita nella nuova normativa Mario Cerbone
segue n Sfavore ispirato ai noti principi di protezione e tutela del contraente lavoratore, da un possibile abuso di contrattazione a termine, e all’esigenza di garantire la stabilità dell’occupazione Mario Cerbone
segue n La differenza più rilevante della disciplina del contratto a termine di cui al d. lgs. 368/01, a parere dei giudici, rispetto alla normativa previgente, sta nel fatto che oggi si è spostato (solo) sul piano del controllo giudiziario il termine di riferimento, prima positivizzato e tassativo, della verifica della sussistenza delle ipotesi, sempre determinate e limitate, anche se sul piano negoziale, in cui al tipo legale si può legittimamente derogare (così Cass. SS. UU. n. 4588/2006) Mario Cerbone
Effetti: la “sanzione” della “conversione” Significa che ogni violazione/deviazione dagli schemi della legge determina un regime giuridico-sanzionatorio “speciale”, che impone il ritorno alla fattispecie “standard” : - specialità lavoristica della “sanzione” della “conversione/trasformazione” del contratto di lavoro Mario Cerbone
Campo di applicazione: e il pubblico impiego? n Precisazione sul “campo di applicazione”, con particolare riferimento ai rapporti di lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni Mario Cerbone
Applicabilità/non applicabilità ai rapporti di lavoro pubblico “privatizzato” n “Le disposizioni della presente legge, per quanto da esse non espressamente previsto, costituiscono principi e criteri per la regolazione dei rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni …(art. 1, comma 7, l. n. 92/2012) Mario Cerbone
segue Il comma 7 non sembrerebbe escludere, ma solo ridimensionare, l’idea di applicare la “Riforma Fornero” al lavoro pubblico n Si potrebbe sostenere un’utilizzabilità della l. 92 da parte della giurisprudenza in sede di analogia iuris e di interpretazione del D. Lgs. n. 165/2001. n Mario Cerbone
Segue n n Tuttavia, va considerato il disposto del comma 8 “Ai fini dell’applicazione del comma 7, il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, individua e definisce, anche mediante iniziative normative, gli ambiti, le modalità e i tempi di armonizzazione della disciplina relativa ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche” (art. 1, comma 8, l. n. 92/2012) Mario Cerbone
segue n Dal comma 8 si capisce che si ha in mente non un’estensione della riforma, ma una sua riformulazione ad hoc, secondo l’ormai prevalente tendenza a dividere quanto l’intero processo di privatizzazione culminato nel T. U. (d. lgs. n. 165/01) aveva cercato se non di unire, di ravvicinare, e cioè impiego pubblico e privato Mario Cerbone
Sostanziale non applicabilità della riforma al pubblico impiego n Nei fatti, siamo in attesa di una normativa specifica ad hoc per il pubblico impiego per “armonizzare (? ? )”, frutto di una nuova fase di partecipazione sindacale n Posizione “attendista” del Governo Mario Cerbone
segue n Ad oggi, le disposizioni normative della l. 92 non trovano applicazione per i rapporti di lavoro nelle pp. aa. : è un passo indietro rispetto alla dichiarata “privatizzazione dell’impiego pubblico” Mario Cerbone
segue n Poiché la l. 92 pone due espresse disposizioni in materia (i commi 7 e 8 citati) - e precisa che “… per quanto non espressamente previsto … - non è più sostenibile la tesi della automatica estensione al lavoro pubblico delle nuove norme in materia di licenziamento, come conseguenza dell’applicazione della l. 300/70 alle pp. aa. a prescindere dal numero dei dipendenti (ai sensi dell’art. Mario Cerbone
Spinte giurisprudenziali verso l’armonizzazione pubblico/privato Problemi specie sul versante della “sanzione” da applicare in ipotesi di illegittimità dell’apposizione del termine (giurisprudenza comunitaria) n Per le pp. aa. c’è previsione espressa di esclusione della conversione (art. 36, comma 5, d. lgs. n. 165/2001) n Mario Cerbone
segue n Avanza tuttavia una giurisprudenza di merito spregiudicata (in controtendenza dunque rispetto ai commi 7 e 8 della l. 92) che, in ipotesi di successione illegittima di contratti a termine, applica anche alle pp. aa. la sanzione della conversione (Tribunale di Trani sez. lav. 15. 03. 2012, in ipotesi di dipendente pubblico del Miur) Mario Cerbone
Contratto a termine: le novità della l. n. 92 La novità più forte è l’introduzione del contratto a termine “acausale” (art. 1, comma 9 che introduce il comma 1 -bis al d. lgs. n. 368/2001, in materia di disciplina del contratto a tempo determinato) Mario Cerbone
contratto acausale n Non è richiesta la “causale” (“ragioni di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo”) di un’assunzione a termine “nell’ipotesi del PRIMO rapporto a tempo determinato, di durata non superiore a 12 mesi”, e non prorogabile Mario Cerbone
segue n Questo contratto non ha bisogno delle “ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo” previste per tutti i rapporti a termine (art. 1, comma 1, d. lgs. n. 368/2001), ed è quindi "acausale” Mario Cerbone
Dubbi sulla sostenibilità della previsione normativa n È compatibile una tale previsione sulla “acausalità” con il sistema normativo giuslavoristico? n Sono sufficienti le finalità occupazionali della legge a giustificare una deroga così forte alla disciplina generale del contratto a termine? Mario Cerbone
Requisito della temporaneità n Anche il requisito della temporaneità delle ragioni giustificatrici del ricorso al contatto a termine, accolto dalla maggioranza della dottrina e della giurisprudenza e collegato in via interpretativa all’art. 1, comma 1, d. lgs. 368/2001 (cfr. Cass. 27 aprile 2010, n. 10033; Cass. 11 maggio 2011, n. 10346), salta nell’ipotesi del contratto acausale Mario Cerbone
Somministrazione di lavoro La nuova disposizione fa espresso riferimento sia alle assunzioni contratto a termine, sia a quelle che avvengano nell’ipotesi di somministrazione di lavoro La norma si rivolge al datore utilizzatore che deve dunque considerare se ha già utilizzato il lavoratore (a nulla vale la dissociazione formale della titolarità del rapporto, in capo all’agenzia) : effetto anti. Mario Cerbone
Problema del “primo” contratto: rispetto a cosa? n Si è sostenuto che il contratto “acausale” non consente un precedente rapporto a tempo determinato, mentre sarebbe compatibile con anteriori contratti di lavoro subordinato stabile, con l’apprendistato, il lavoro intermittente ed anche con il lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa (Vallebona 2012, p. 19) Mario Cerbone
Primo contratto in assoluto Al contrario, si è affermato che “l’esenzione della causale non (può) applicarsi in ogni caso in cui tra le parti sia stata precedentemente instaurata una relazione lavorativa, anche tramite rapporti diversi dal contratto a tempo determinato” n (Falasca 2012, p. 28; Chiusolo 2012, p. 16) n Mario Cerbone
Ambiguità/difetti tecnici della legge n In realtà la formulazione letterale della nuova disposizione consente entrambe le conclusioni descritte Mario Cerbone
segue n a seconda che si valorizzino le parole «primo rapporto» , inteso come relazione contrattuale di qualunque tipo che sia necessariamente la «prima» Mario Cerbone
segue n o le si colleghino in modo indissolubile a quelle successive, considerando l’espressione «primo rapporto a tempo determinato» come inscindibile. In quest’ultimo caso, il contratto “acausale” sarebbe compatibile con pregresse e diverse tipologie contrattuali di altra natura. Mario Cerbone
Tesi prevalente? n Tesi fondata su lettura sistematica: le parole «primo rapporto» vanno intese come prima relazione contrattuale incompatibile con precedenti contratti, di qualsiasi natura, intercorsi tra le medesime parti (soluzione di favor per il prestatore di lavoro) Mario Cerbone
Circolare Min. lav. n. 18/2012 n La Circolare Ministeriale (Min. lav. ) n. 18/2012 conferma il divieto di stipula del contratto acausale quando tra le parti vi è stato «già un primo rapporto lavorativo di natura subordinata» (p. 2), lasciando quindi aperta la possibilità di avere una assunzione a tempo determinato se in precedenza vi erano stati contratti di lavoro autonomo. n Tuttavia, la finalità di “contratto di ingresso” del lavoro a termine senza giustificazione, l’intento della legge di ridurre la precarietà del lavoro e l’abuso dei contratti flessibili, la possibilità, anche tramite un co. co o un lavoro a progetto di verificare «le attitudini e le capacità del lavoratore in relazione all’inserimento nello specifico contesto lavorativo» (Circolare 2012, p. 2) sono tutti elementi che porterebbero a ritenere che la preclusione operi anche in presenza di pregressi rapporti di lavoro autonomo Mario Cerbone
Termine e prova del lavoratore n n La nuova disposizione scoraggia l’utilizzo del patto di prova nei contratti di lavoro stabili Del resto, lo stesso Ministero del Lavoro precisa che la finalità del primo rapporto “acausale” é quella di verificare le «attitudini e capacità professionali del lavoratore in relazione all’inserimento nello specifico contesto lavorativo» (Circolare 2012, p. 2), confermando come il nuovo contratto svolga la medesima funzione del patto di prova Mario Cerbone
segue n In senso contrario, si potrebbe invece sostenere che, nel periodo di prova, è più facile recedere, non c’è necessità della giusta causa, come nel contratto a termine Mario Cerbone
segue Oltre a questa ipotesi è prevista un’altra ipotesi di ricorso al contratto a termine “senza causale”: n Ipotesi in cui la legge affida al contratto collettivo il “potere” di fissare nuovi casi di ricorso al contratto a termine n Mario Cerbone
segue n Ritorna la tecnica della delega al contratto collettivo di ipotesi aggiuntive di rapporto a termine rispetto a quelle legali, non limitandosi a concedere il potere di introdurre "tetti" quantitativi, che è la scelta effettuata dal legislatore dal 2001 in poi (con l'evidente intento di ridurre il ruolo dei sindacati in materia) Mario Cerbone
I paletti della legge - - La contrattazione deve comunque osservare alcuni paletti fissati direttamente dalla legge: assunzione a termine che avvenga “nell’ambito di un processo organizzativo” determinato da precise ragioni (quindi si recupera in qualche modo la causalità dell’assunzione a termine) limite quantitativo complessivo molto basso, pari al “ 6% del totale dei lavoratori occupati nell’ambito dell’unità produttiva” (art. 1, comma 9, lett. b) SOLO PER QUESTA IPOTESI IN CUI INTERVIENE LA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA Mario Cerbone
Ragioni del processo organizzativo Le ragioni che determinano il processo organizzativo: n Avvio di una nuova attività; n Lancio di un prodotto o di un servizio innovativo; n Implementazione di un rilevante cambiamento tecnologico; n Mario Cerbone
segue Fase supplementare di un significativo progetto di ricerca e sviluppo; n Rinnovo o proroga di una commessa consistente n Mario Cerbone
Quale contratto collettivo è legittimato? Accordo interconfederale n Contratto collettivo nazionale di categoria n Contrattazione collettiva delegata a livello decentrato n Mario Cerbone
Mancato coordinamento con art. 8 l. 148/2011 n La legge non dice alcunchè quanto alla possibilità di intervento in materia dei contratti collettivi “di prossimità”, stipulati ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 l. n. 148/2011 n C’è un problema di coordinamento Mario Cerbone
Prosecuzione di fatto oltre il termine n Cambiano i termini 30 e 50 (in luogo di 20 e 30): implicazioni: si penalizzano i lavoratori perché si allunga il periodo che non determina la conversione (ma solo maggiorazione retributiva) Mario Cerbone
segue È compatibile questa previsione con il contratto acausale? n No, per effetto del comma 2 -bis che sancisce il divieto assoluto di proroga del contratto acausale n Mario Cerbone
Intervallo tra assunzioni a termine Mutano i periodi: 60 e 90 e non più 10 e 20 n Disposizione di favore per i lavoratori, perché evita il fenomeno “stacco/attacco” n Problemi di diritto transitorio, per effetto della previsione che allunga il termine per impugnare a 120 gg. dall’ 1. 1. 2013 n Mario Cerbone
Successione illegittima di contratti n Si inseriscono nel computo del termine di 36 mesi, di cui all’art. 5, comma 4 -bis d. lgs. 368/01, anche i periodi di “missione” aventi ad oggetto mansioni equivalenti, svolti fra i medesimi soggetti, nell’ambito di una somministrazione di lavoro a tempo determinato Mario Cerbone
Impugnazione Il termine di decadenza per impugnare i contratti a termine è elevato da 60 a 120 giorni, a decorrere dal momento della cessazione del contratto; n Il termine per la successiva azione giudiziaria è diminuito da 270 a 180 giorni (art. 1, comma 11, che modifica l’art. 32 comma 3 della l. 183/2010) n Mario Cerbone
Indennità dovuta: interpretazione autentica n L’indennità prevista per le ipotesi di nullità del termine e conversione del rapporto (variabile tra un minimo di 2, 5 ed un massimo di 12 mensilità) si interpreta nel senso che essa “ristora per intero il pregiudizio subito dal lavoratore, comprese le conseguenze retributive e contributive relative al periodo compreso fra la scadenza del termine e la pronuncia del provvedimento con il quale il giudice abbia ordinato la ricostituzione del rapporto di lavoro” (nuovo art. 32, comma 5, l. 183/10) Mario Cerbone
segue n N. B. Corte cost. 11 novembre 2011 n. 303 aveva in precedenza dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata con riferimento alle norme di cui all’art. 32, comma 5, 6 e 7 della l. 183/2010 Mario Cerbone
segue n Vittoria della certezza o sbilanciamento del risarcimento? Mario Cerbone
segue L’indennità forfettaria omnicomprensiva, per il periodo dalla scadenza del contatto a termine alla sentenza che ne dichiara la nullità, viene ritenuta costituzionalmente legittima in quanto diretta a fare certezza nei rapporti tra le parti n (Contro le controversie a “piatto crescente”, nelle quali cioè la posta in gioco monta in ragione del decorso del tempo) n Mario Cerbone
segue n Si demolisce così un precedente orientamento giurisprudenziale che, in caso di conversione del contatto a termine, riconosceva un risarcimento pari alle retribuzioni non corrisposte dalla data in cui il lavoratore, mediante l’offerta della prestazione lavorativa, aveva messo in mora il datore di lavoro, detratto l’aliunde perceptum e l’aliunde pericipiendum (in questi termini, Cass. 27 maggio 2009, n. 12333; Cass. 23 novembre 2006, n. 25886; Cass. 23 luglio 2008, n. 20316). Mario Cerbone
Lavoro a progetto n “Il progetto deve essere specifico e funzionalmente collegato a un determinato risultato finale e non può consistere in una mera riproposizione dell’oggetto sociale del committente … Mario Cerbone
segue n Viene meno il riferimento nozionale al “programma di lavoro o fase di esso”, che c’era nel d. lgs. n. 276/03 Mario Cerbone
segue n “Il progetto non può comportare lo svolgimento di compiti meramente esecutivi o ripetitivi, che possono essere individuati dai contratti collettivi stipulati dalle oo. ss. più rappresentative sul piano nazionale” (nuovo art. 61, comma 1, d. lgs. 276) Mario Cerbone
segue Connaturato al concetto di “progetto” è altresì quello di “temporaneità” (ed infatti, benchè autonomo, per la collaborazione carente del progetto è prevista la sanzione della conversione) n Perciò si enfatizza il “risultato finale” n Mario Cerbone
segue n C’è comunque il rischio di contestazioni giudiziarie: posto che il Gdl non può sindacare nel merito le ragioni che stanno alla base del progetto del committente, come si fa a valutare il risultato finale? Mario Cerbone
corrispettivo n Il compenso corrisposto ai collaboratori a progetto deve essere proporzionato alla quantità e qualità del lavoro eseguito e, in relazione a ciò nonché alla particolare natura della prestazione e del contratto che la regola, non può essere inferiore ai minimi stabiliti in modo specifico per ciascun settore di attività … Mario Cerbone
corrispettivo n (minimi) … eventualmente articolati per i relativi profili professionali tipici e in ogni caso sulla base dei minimi salariali applicati nel settore medesimo alle mansioni equiparabili svolte dai lavoratori subordinati, dai contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale a livello interconfederale o di categoria ovvero, su loro delega, ai livelli decentrati” Mario Cerbone
segue n Sulla base dell’esperienza applicativa, il legislatore sembra più preoccupato di assicurare al “collaboratore” un corrispettivo non inferiore a quello dei lavoratori subordinati (piuttosto che pretendere trattamenti economici tipici dei lavoratori autonomi) Mario Cerbone
segue n Ed infatti la legge stabilisce che “in assenza di contrattazione collettiva specifica, il compenso non può essere inferiore alle retribuzioni minime previste dai contratti collettivi nazionali di categoria applicati nel settore di riferimento alle figure professionali il cui profilo di competenza e di esperienza sia analogo a quello del collaboratore a progetto Mario Cerbone
segue n È una contraddizione in termini mettere a raffronto e ritenere possibile trovare analogie tra lavoratori subordinati e collaboratori a progetto Mario Cerbone
recesso Le parti possono recedere prima della scadenza del termine per “giusta causa” n In assenza di specificazione deve intendersi la giusta causa di cui all’art. 2119 c. c. “una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto” n Mario Cerbone
segue n Si discute se essa debba consistere sempre in un inadempimento contrattuale dell’altra parte oppure se (valorizzando la formula testuale), possa essere rappresentata da qualsiasi evento o accadimento in grado di menomare l’affidamento nell’esattezza dell’adempimento altrui (anche fatti extralavorativi) Mario Cerbone
segue n Sembra da accogliere la lettura restrittiva (inadempimento contrattuale), altrimenti non avrebbe senso l’ulteriore previsione legislativa sul recesso per inidoneità professionale del collaboratore Mario Cerbone
segue n Il collaboratore può recedere anche prima della scadenza del termine dando il preavviso, purchè ci sia apposita previsione nel contratto individuale Mario Cerbone
segue n Il committente invece è vincolato al contratto fino alla sua scadenza, ma può recedere prima per “inidoneità professionale del collaboratore” Mario Cerbone
segue n Se dunque il committente non prova la sussistenza di una giusta causa o di una inidoneità professionale del collaboratore sarà tenuto a risarcire il danno cagionato al collaboratore per il mancato guadagno del compenso pattuito (risarcimento in quanto è rapporto autonomo) Mario Cerbone
Recesso per inidoneità professionale del collaboratore n Il committente può altresì recedere, prima della scadenza del termine, “qualora siano emersi oggettivi profili di inidoneità professionale del collaboratore tali da rendere impossibile la realizzazione del progetto” Mario Cerbone
segue n Si pensi al caso del collaboratore al quale sia stato affidato l’incarico di realizzare un progetto particolarmente complesso dopo che il committente abbia assunto presso terzi informazioni circa una precedente esperienza professionale. Qualora successivamente tali informazioni dovessero rivelarsi infondate (ad esempio perché l’opera o il servizio realizzato presso quei terzi abbiano manifestato vizi prima occulti), il recesso del committente potrà ritenersi giustificato. Mario Cerbone
segue n Si potrebbe determinare, a fini cautelativi per il collaboratore, una prassi che impone formalmente una sorta di collaudo delle attività svolte dal collaboratore, per evitare chiamate in responsabilità per vizi rilevati successivamente dal committente (sulla falsariga del contratto di appalto) Mario Cerbone
segue Disposizione molto pericolosa n Quali sono i parametri di riferimento per stabilire l’idoneità/inidoneità professionale del collaboratore? Aumenta la discrezionalità del committente n Mario Cerbone
segue Un contrappeso per il collaboratore si ha per effetto della gravità dell’accertamento che il committente deve riscontrare: “… da rendere impossibile la realizzazione del progetto” (infatti NO PREAVVISO) n Non si richiede dunque un adempimento scarso ma tale da inficiare (definitivamente) l’intero progetto (a cui, si badi, non partecipa solo quel collaboratore) n Mario Cerbone
segue n Parimenti, bisogna considerare che, se non c’è pattuizione individuale, anche il collaboratore che decide di receder ante tempus rischia di essere chiamato in giudizio per risarcire il danno cagionato, a meno che non dimostri che la risoluzione anticipata sia imputabile al committente medesimo (incapacità di articolare le attività del progetto etc. ) Mario Cerbone
segue n Il collaboratore può recedere prima della scadenza del termine, dandone preavviso, nel caso in cui tale facoltà sia prevista nel contratto individuale di lavoro Mario Cerbone
segue A conferma della volontà di “sanzionare” l’utilizzo fraudolento delle collaborazioni a progetto, la legge prevede: n “Salvo prova contraria a carico del committente, i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, sono considerati rapporti di lavoro subordinato sin dalla data di costituzione del rapporto, nel caso in cui … n Mario Cerbone
segue n “… l’attività del collaboratore sia svolta con modalità analoghe a quella svolta dai lavoratori dipendenti dell’impresa committente … n PRESUNZIONE DI LEGGE RELATIVA (riconduce il rapporto all’art. 2094 c. c. se non c’è prova contraria) Mario Cerbone
segue n Si riscontra, invece, una PRESUNZIONE ASSOLUTA quando la legge stabilisce che “l’individuazione di uno specifico progetto costituisce elemento essenziale di validità del contratto la cui mancanza determina la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato” (nuovo art. 69, comma 1, d. lgs. n. 276/03). Ciò significa che cade la tesi della presunzione relativa, sostenuta anche da una circolare del Ministero (Circolare 1/2004), ed è accolta la tesi della presunzione assoluta. Mario Cerbone
segue n Ciò significa che il datore di lavoro non può provare l’esistenza di un rapporto di lavoro autonomo quando manchi il progetto o quando si sia di fronte ad un “non progetto” (generico non specifico) perché, magari, esso si è limitato ad indicare lo svolgimento e il termine finale di una prestazione di lavoro. Mario Cerbone
segue n Impatto sul processo n Il ricorrente potrà limitarsi a fornire la prova della identità/similarità dell’attività del collaboratore e del dipendente del committente ed invocherà la presunzione di legge Mario Cerbone
segue n Naturalmente potrà anche invocare vizi del progetto (inesistenza, genericità, carattere fittizio su cui c’è già ampia giurisprudenza): infatti nella legge 92 si ribadisce che “l’individuazione di uno specifico progetto costituisce elemento essenziale di validità del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, la cui mancanza determina la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato” Mario Cerbone
segue Si scarica sul committente l’onere di provare il contrario n Questa nuova disposizione dovrebbe mitigare il fatto che il Giudice non può sindacare nel merito il progetto del committente n Mario Cerbone
La casistica giurisprudenziale n L’indicazione del progetto deve essere puntuale e specifica “senza che possa risolversi in una clausola di stile evanescente ed ermetica, né in formule standardizzate” (Tribunale di Piacenza 15. 02. 2006) Mario Cerbone
segue n Il risultato finale “non può essere quello cui tende l’organizzazione del committente quale interesse finale dell’impresa (il progetto gestito autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato non potrebbe mai essere quello aziendale), ma è quello dotato di una sua compiutezza e autonomia ontologica realizzato dal collaboratore con la propria prestazione e reso all’impresa quale adempimento della propria obbligazione, oggetto di un’obbligazione ad adempimento istantaneo seppur a esecuzione prolungata nel tempo, volta alla realizzazione di un bene o servizio in vantaggio del committente” (Tribunale di Modena 21. 02. 2006) Mario Cerbone
segue n “da una lettura attenta del contratto si evince che … il progetto è indicato in maniera estremamente generica, consistendo nell’obiettivo di creare dei centri di orientamento locali finalizzati a creare occupazione giovanile, senza alcuna ulteriore precisazione” (Tribunale di Benevento 26. 11. 2009) Mario Cerbone
segue n “… il generico perseguimento dell’incremento occupazionale ed il miglioramento della occupabilità giovanile costituiscono obiettivi vaghi ed incomprensibili del committente; né il progetto può consistere nell’elencazione delle mansioni affidate al collaboratore” (Tribunale di Benevento 26. 11. 2009) Mario Cerbone
segue n n Sullo stesso caso si esprime, in senso contrario, altro Giudice: “… nel contratto sottoscritto dal ricorrente è contenuta una descrizione del progetto che, a parere di questo Giudice, assolve all’onere imposto dalla norma e ciò in quanto non vi è una semplice descrizione delle mansioni da svolgere (che pure sono indicate in contratto) ma anche l’indicazione di un obiettivo che si intende raggiungere ovvero quello di creare dei centri di orientamento locali finalizzati a creare occupazione (Tribunale di Benevento 19. 05. 2008) Mario Cerbone
segue n “La prestazione dedotta in un contratto a progetto priva di qualsivoglia riferimento ad un risultato, ancorchè legato ad una fase di attività, finisce per tradursi in mera messa a disposizione delle energie lavorative con onere di diligenza, caratteristiche ne determinano la natura subordinata” (Tribunale di Torino 10. 05. 2006) Mario Cerbone
Il progetto n “… il miglioramento dell’organizzazione di un ufficio o di un reparto aziendale (attraverso l’analisi e la migliore preparazione delle varie fasi di lavoro e l’elevazione professionale dei lavoratori addetti alle stesse, allo scopo di far raggiungere loro un’autonoma capacità di gestione delle varie fasi, come spiegato dai testimoni) può perfettamente costituire l’oggetto di un progetto in senso stretto o di un programma di lavoro, dal momento che esso può integrare una precisa attività, delimitata funzionalmente e temporalmente, cui inerisce un chiaro risultato finale (nel caso specifico: una più efficace implementazione dell’organizzazione dell’ufficio commerciale) (Tribunale di Ravenna 25. 10. 2005) Mario Cerbone
Le novità in materia di apprendistato n Il testo contrattuale più importante rimane a tutt’oggi l’accordo interconfederale sull’apprendistato professionalizzante 18 aprile 2012 per il settore industriale, sottoscritto da Confindustria, Cgil, Cisl e Uil, ripreso alla lettera dall’accordo interconfederale 19 aprile 2012 per il settore cooperativo siglato da AGCI, Confcooperative, Legacoop, Cgil, Cisl e Uil 48, che, però, si limita ad introdurre una disciplina “in via sussidiaria e cedevole rispetto a quanto dovrà essere disciplinato “dalla contrattazione Mario Cerbone collettiva nazionale di categoria”
segue n Assai più ricchi ed articolati sono i contratti siglati per il terziario, distribuzione, servizi e per il turismo, perché come contratti nazionali costituiscono le “fonti collettive” privilegiate per fornire una disciplina dell’apprendistato adattata a misura di ciascuna singola categoria; tanto che, come visto, lo stesso accordo interconfederale 18 aprile 2012 per l’intero settore industriale pone una regolamentazione “cedevole” a fronte dei futuri c. c. n. l. Mario Cerbone
segue n Il contratto nazionale per il terziario, distribuzione, servizi, sottoscritto il 24 marzo 2012 da Confcommercio-Imprese per l’Italia, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil 49, replicato il 28 marzo successivo da Confesercenti, ha una Premessa, riproducente quell’esplicita riserva di competenza a favore del livello nazionale di contrattazione sancita dall’art. 2, D. Lgs. n. 167/2011; cui fa seguire la Parte I, con una disciplina generale che ricalca largamente quella di cui al D. Lgs. n. 167/2011, e la Parte II, con una particolare disciplina per l’apprendistato professionalizzante o di mestiere. Mario Cerbone
segue n n Ora, della Parte I è meritevole di menzione la “procedura di applicabilità” relativa proprio a quest’ultimo apprendistato, per la quale chi intenda assumere apprendisti deve farne richiesta presentando un progetto formativo “alla specifica Commissione dell’Ente Bilaterale, prevista dalle norme contrattuali nazionali del Terziario, competente per territorio” o, se titolare di unità produttive distribuite in più di due regioni, può farla alla “commissione paritetica istituita in seno all’Ente Bilaterale Nazionale”. Parrebbe che, in mancanza di un “parere di conformità”, il richiedente “terzo rispetto al contratto” non possa procedere all’assunzione; cosa, questa, che risulterebbe illegittima se anche l’art. 39 Cost. fosse stato attuato, conseguente efficacia erga omnes della sua disciplina normativa, sicché è ben difficile immaginare che non lo sia in assenza di qualsiasi legislazione attuativa. Mario Cerbone
apprendistato È prevista la durata minima del contratto di apprendistato (non inferiore a 6 mesi) n Ratio: impedire l’utilizzazione per soddisfare esigenze temporanee, tali da non permettere alcuna formazione, se pur elementare n Mario Cerbone
segue La disciplina generale, come detto, è affidata alla contrattazione collettiva entro alcuni paletti fissati dalla legge (T. U. del 2011) n Stessa previsione del contratto di inserimento (possibilità del sottoinquadramento) n Mario Cerbone
Regime giuridico del recesso n Per l’intero corso del periodo formativo occorre una giusta causa od un giustificato motivo, ai sensi della l. n. 604/1966 e successive modificazioni; mentre, al termine dello stesso, è possibile procedere ad nutum, ai sensi dell’art. 2118 c. c. Mario Cerbone
segue n Contraddizione tra questa previsione è la natura del contratto dichiarato a tempo indeterminato n È comunque sempre possibile agire in giudizio per accertare la natura elusiva del ricorso alla fattispecie e quindi per chiedere la costituzione/trasformazione del contratto a tempo indeterminato (interpretazione sistematica) Mario Cerbone
segue La legge poi prevede anche sanzioni economiche per violazioni di prescrizioni di legge in materia di progetto formativo n La legge fa scattare la costituzione del rapporto a tempo indeterminato se il datore non rispetta i vincoli sulle assunzioni (50%) n Mario Cerbone
segue n Per potere assumere nuovi apprendisti, deve essere soddisfatta la condizione che almeno il 50% degli apprendisti alle dipendenze di un datore di lavoro prosegua il rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato Mario Cerbone
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