Legge di Stabilit 2015 23 dicembre 2014 nr
Legge di Stabilità 2015 23 dicembre 2014 nr. 190 A cura di: Maria Magri 1
Buoni pasto Art. 1 comma 16 Dal 1 luglio 2015: • Elettronici: esenti fino ad € 7 • Cartacei: esenti fino ad € 5, 29 • Prestazioni di mensa e indennità sostitutiva invariate 2
TFR in busta paga Art. 1 Commi da 26 a 34 Periodo: dal 1 marzo al 30 giugno 2015 Su opzione irrevocabile Erogazione mensile da parte dei datori di lavoro del TFR maturando quale parte integrante della retribuzione 3
TFR in busta paga Art. 1 Commi da 26 a 34 Possono optare: ØLavoratori dipendenti del settore privato con un rapporto di lavoro di almeno sei mesi Non si applica: üDatori di lavoro sottoposti a procedure concorsuali üAziende dichiarate in crisi 4
TFR in busta paga Interessa: Art. 1 Commi da 26 a 34 ØQuota di TFR maturato al netto del contributo 0, 50% ØQuota destinata ad una forma pensionistica complementare 5
TFR in busta paga Commi da 26 a 34 üE’ soggetto a tassazione ordinaria üNon è imponibile ai fini previdenziali üNon rileva per il bonus 80 € 6
TFR in busta paga Art. 1 Commi da 26 a 34 dipendenti = > 50 50 < 50 Finanziamento speciale Con Senza Deduzione tfr da ires NO 6% 4% Esonero 0, 20% / 0, 40% (dirigenti) SI SI SI Esonero 0, 28% NO SI SI Contributo aggiuntivo 0, 28% NO NO 7
TFR in busta paga Art. 1 Commi da 26 a 34 Per accedere al finanziamento, il datore di lavoro deve previamente richiedere una apposita certificazione all’INPS da presentare presso una delle banche aderiscono ad un accordo quadro da sottoscrivere tra Ministeri competenti ed ABI. Al finanziamento non può essere applicato un tasso superiore a quello ordinario di rivalutazione delle quote di TFR previsto dall’art. 2120 c. c. (1, 5% oltre allo 0, 75% del tasso di inflazione). 8
TFR in busta paga Art. 1 Commi da 26 a 34 Le modalità di attuazione del TFR in busta paga sono demandate ad apposito decreto da emanare entro il 31 gennaio 2015. Al momento non ancora emanato Mancano anche le istruzioni Inps per la certificazione 9
Ammortizzatori sociali Art. 1 Comma 107 Sono stanziati 2. 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, e 2. 000 milioni a decorrere dal 2017 per l’attuazione dei provvedimenti normativi in materia di: • ammortizzatori sociali, ivi compresi quelli in deroga • servizi del lavoro e politiche attive • riordino dei rapporti di lavoro e attività ispettive • tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro • stipula dei contratti incentivati a tempo indeterminato a tutele crescenti. 10
Proroghe cigs per cessazione attività Art. 1 Comma 110 Al fine di consentire il completamento, nel corso dell’anno 2015, dei piani di gestione degli esuberi di personale relativi all’anno 2014, il finanziamento previsto dalla Legge di stabilità 2014 per le proroghe a ventiquattro mesi dei trattamenti di CIGS per crisi aziendale nei casi di cessazione di attività, ovvero di uno o più stabilimenti (o parte di essi), è esteso all’anno 2015 nel limite di 60 milioni di euro. 11
Proroghe cigs per cessazione attività Art. 1 Comma 110 Indicazioni Ministero del Lavoro Circolare n. 1 del 22 gennaio 2015 Il Ministero provvederà all’istruttoria delle sole istanze relative alle proroghe che hanno avuto inizio entro il 31 dicembre 2014. Eventuali istanze riferite a programmi di proroghe – decorrenti dal 1° gennaio 2015 – di crisi aziendale per cessazione di attività non potranno essere prese in esame. 12
Lavoratori esposti all’amianto Art. 1 Comma 112 Per il conseguimento delle prestazioni pensionistiche da parte dei lavoratori esposti all’amianto attualmente in servizio, con effetto dal 1° gennaio 2015 e senza corresponsione di ratei arretrati, non si tiene conto (salvo il caso di dolo da parte del soggetto interessato, accertato giudizialmente con sentenza definitiva) dei provvedimenti di annullamento delle certificazioni rilasciate dall’INAIL per il conseguimento dei benefici pensionistici previsti dalla normativa vigente per gli stessi lavoratori. 13
Trattamenti pensionistici e penalizzazione Art. 1 Comma 113 Per i soggetti che maturano i requisiti pensionistici anticipati entro il 31 dicembre 2017 e con effetto dai trattamenti che decorrono dal 1° gennaio 2015, non trovano applicazione le penalità previste per il caso in cui l’età del pensionamento sia inferiore a 62 anni (penalità pari all’ 1% per ogni anno se l’età è inferiore a 62, elevata al 2% per ogni ulteriore anno rispetto ai 60 anni). 14
Piccola mobilità Art. 1 comma 114 Ai datori di lavoro che hanno assunto entro il 31 dicembre 2012 dalle liste di mobilità lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo, sia a termine che a tempo indeterminato, sono riconosciuti gli sgravi contributivi previsti dalla legge n. 223/1991, consistenti nell’abbattimento al 10% della contribuzione a carico azienda, nel limite massimo di spesa di 35. 550. 000 euro 15
Piccola mobilità Art. 1 comma 115 Il 31 gennaio 2015 come termine ultimo per la presentazione all’INPS della domanda per il riconoscimento dei benefici previdenziali previsti dalla normativa vigente per l’esposizione all’amianto, da parte di soggetti (assicurati INPS e INAIL) collocati in mobilità dall’azienda per cessazione dell’attività lavorativa, 16
Piccola mobilità Art. 1 comma 114 Prime indicazioni Inps Messaggio n. 717 del 30 gennaio 2015 che sospende ulteriormente l’invio delle note di rettifica recanti addebiti relativi alla piccola mobilità Mancano: Istruzioni operative per i datori di lavoro che nel 2013 hanno sospeso il recupero dell’agevolazione 17
Incentivo alle assunzioni a tempo indeterminato Art. 1 commi da 118 a 122 Esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico datore di lavoro per un importo massimo di € 8. 060 su base annua per un periodo massimo di 36 mesi L’esonero non riguarda i premi dovuti all’INAIL 18
Incentivo alle assunzioni a tempo indeterminato Art. 1 commi da 118 a 122 Ambito di applicazione Nuove assunzioni effettuate da datori di lavoro privati contratto a tempo indeterminato “decorrenti dal 1° gennaio 2015 con riferimento a contratti stipulati non oltre al 31 dicembre 2015” Sono esclusi: ü i contratti di apprendistato ü i contratti di lavoro domestico 19
Incentivo alle assunzioni a tempo indeterminato Art. 1 commi da 118 a 122 Esclusioni Øassunzioni di lavoratori che nei sei mesi precedenti siano stati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro Øassunzioni di lavoratori per i quali il beneficio sia già stato fruito, ai sensi della Legge di Stabilità 2015, dallo stesso datore di lavoro Øassunzioni di lavoratori con i quali il datore di lavoro abbia avuto un contratto a tempo indeterminato nei tre mesi precedenti l’ 1. 1. 2015 Si considerano anche le società controllate o collegate, o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto. 20
Incentivo alle assunzioni a tempo indeterminato Art. 1 commi da 118 a 122 Esclusioni L’esonero non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente 21
Abrogazione benefici contributivi Art. 1 Comma 121 Con effetto dalle assunzioni effettuate dal 1° gennaio 2015 è soppresso il beneficio previsto dall’art. 8, c. 9, L. 407/1990, finalizzato alla ricollocazione a tempo indeterminato di lavoratori disoccupati o cassintegrati da almeno 24 mesi. Restano, invece, agevolate le assunzioni effettuate entro il 31 dicembre 2014, fino a scadenza del beneficio. 22
Cure termali Art. 1 Comma 301 a decorrere dal 1° gennaio 2016 (anziché, come previsto inizialmente, dal 1° gennaio 2015) non sono più a carico dell’INPS le prestazioni economiche accessorie relative alle cure termali 23
Cure termali Art. 1 Comma 303 a decorrere dal 1° gennaio 2015 il medico necroscopo trasmette all’INPS, entro 48 ore dall’evento il certificato di accertamento del decesso per via telematica, secondo le specifiche tecniche e le modalità procedurali già utilizzate per l’invio della certificazione di malattia 24
Riduzione fondo sgravi contributivi Art. 1 Comma 313 La dotazione del fondo per il finanziamento degli sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello è ridotta di 208 milioni per l’anno 2015 e di 200 milioni di euro a decorrere dal 2016. 25
Trattamenti pensionistici Art. 1 Commi 707 e 708 Viene stabilito che in ogni caso, l’importo complessivo del trattamento pensionistico non può eccedere quello che sarebbe stato liquidato con l’applicazione delle regole di calcolo (retributivo) vigenti prima della data di entrata in vigore del d. l 201/2011, computando, ai fini della determinazione della misura del trattamento, l’anzianità contributiva necessaria per il conseguimento del diritto alla prestazione, integrata da quella eventualmente maturata fra la data di conseguimento del diritto e la data di decorrenza del primo periodo utile per la corresponsione della prestazione stessa. Il limite si applica ai trattamenti pensionistici, ivi compresi quelli già liquidati alla data di entrata in vigore della presente legge, con effetto a decorrere dalla medesima data. 26
Entrata in vigore Art. 1 Comma 735 La legge salve alcune specifiche decorrenze è entrata in vigore il 1° gennaio 2015 27
CIRCOLARE INPS N. 17 DEL 29 GENNAIO 2015 Principali contenuti
Natura dell’esonero contributivo • La norma NON risulta idonea ad avvantaggiare talune imprese o settori produttivi o aree geografiche; • NON inquadrabile tra quelle dell’art. 107 del «Trattato sul funzionamento dell’UE» ; NON sono «aiuti di Stato»
Art. 4 comma 12 Legge 92/2012 – L’esonero contributivo NON spetta se: a) l’assunzione viola DIRITTO DI PRECEDENZA alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato nell’ambito di un rapporto a tempo indeterminato ovvero cessato da un rapporto a termine; b) datore di lavoro in CIGS/deroga; c) Assunzione che riguarda licenziati, nei 6 mesi precedenti, da parti di datore di lavoro che, alla data del licenziamento, presentava elementi di relazione con chi assume (es: coincidenza assetti societari); d) UNILAV fuori dai termini.
DIFFERENZE Legge 92/2012, art. 4 comma 12) creare «NUOVA OCCUPAZIONE» Legge 190/2014, art. 1 commi 118 - 121 promuovere «FORME DI OCCUPAZIONE STABILE»
Legge di Stabilità 2015 – n. 190/2014 Introduce una SPECIFICA REGOLAMENTAZIONE: disposizioni speciali che prevalgono sui principi generali dell’art. 4 comma 12 lett. a) della Legge 92/2012 (condizioni ostative) Assunzioni a tempo indeterminato: SI esonero contributivo A PRESCINDERE che siano attuative di un obbligo di legge o di CCNL
Contratto a termine – Azione di Confindustria Può fruire dell’esonero contributivo: • chi assume lavoratori con «diritto di precedenza» (art. 5 comma 4 -quater D. lgs. 368/2001) che - nei 12 mesi precedenti - hanno avuto uno o più rapporti di lavoro a tempo determinato per un periodo complessivo di attività superiore a 6 mesi • ugualmente chi trasforma un contratto di lavoro a tempo determinato in un contratto a tempo indeterminato
Fruizione esonero contributivo subordinata a: • rilascio del DURC (Documento unico di regolarità contributiva); • rispetto del CCNL, accordi regionali, territoriali o aziendali laddove sottoscritti. (Si tratta delle condizioni fissate dall’art. 1 commi 1175 e 1176 della Legge 296/2006)
Fruizione esonero contributivo E’ subordinata alla sussistenza, alla data dell’assunzione, delle seguenti condizioni: • il lavoratore nei corso dei 6 mesi precedenti non risulti occupato, presso qualsiasi altro datore di lavoro, con un contratto a tempo indeterminato (anche per apprendistato); • nel periodo 1. 10 -31. 12/2014 no rapporti di lavoro col richiedente l’incentivo o con società controllate o collegate; • Il lavoratore non deve avere avuto precedenti rapporti di lavoro agevolati
Il diritto all’esonero contributivo è subordinato al rispetto dei principi generali della Legge 92/2012). Unica deroga: la circolare indica l’art. 4, comma 12, lett. a) L. 92/2012, è consentito l’esonero contributivo anche per assunzione a tempo indeterminato (o trasformazione di contratto a termine) di lavoratori che, avendo maturato un diritto di precedenza previsto dalla legge o dal CCNL, in assenza di deroga non avrebbero potuto beneficiare dell’esonero. ATTENZIONE: restano ferme tutte le restanti condizioni. Prima di procedere all’assunzione a tempo indeterminato o alla trasformazione del rapporto di un lavoratore che ha maturato un diritto di precedenza, VERIFICA della sussistenza delle restanti condizioni. PRIMA ANALISI: l’assunzione non deve violare diritto di precedenza alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine.
Incompatibilità L’esonero NON è cumulabile con «altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente» . Esempio: incentivo per l’assunzione di lavoratori con più di 50 anni di età disoccupati da oltre dodici mesi e di donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi ovvero prive di impiego da almeno sei mesi e appartenenti a particolari aree (art. 4 commi 8 e seguenti Legge n. 92/2012)
Compatibilità Esonero cumulabile con i seguenti incentivi: • lavoratori disabili (art. 13 Legge 68/1999); • «Giovani Genitori» • lavoratori beneficiari di Aspi (art. 2 comma 10 bis Legge 92/2012); • «Garanzia Giovani» • giovani entro i 29 anni a tempo indeterminato (D. L. 76/2013): esonero contributivo triennale ammesso in misura limitata. INOLTRE
Assunzione lavoratori iscritti 223/91 (art. 6) Esonero CUMULABILE per datori di lavoro che effettuano nuove assunzioni contratto a tempo indeterminato di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità. Beneficiano: • dell’esonero contributivo di cui alla Legge di stabilità 2015; • incentivo di natura economica di cui all’art. 8, comma 4, della legge n. 223/1991, pari al 50% dell’indennità mensile che sarebbe spettata al lavoratore per il residuo periodo di diritto alla indennità medesima, fino ad un massimo di 12 mesi ovvero di 24 mesi, per assunzione di lavoratori di età superiore a 50 anni.
Soppressioni I benefici contributivi di cui all’art. 8, comma 9, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, e successive modificazioni (riduzione del 50% dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro per un periodo di 36 mesi a partire dalla data di assunzione) sono soppressi con riferimento alle assunzioni dei lavoratori ivi indicati decorrenti dal 1 gennaio 2015.
Questioni aperte • Istruzioni operative per il recupero delle somme; • Recupero 1, 40% stabilizzazione contratti a tempo determinato; • Versamento contributo 0, 30% (optato per i fondi professionali); • Inoccupati da sei mesi a tempo indeterminato: certificazione.
Uso slides Le slides sono state ideate al fine di supportare la presentazione del presente convegno, avvenuta ad opera dei relatori. Hanno pertanto caratteristiche di genericità e strumentalità che non le rendono idonee ad un uso diverso da quello per il quale sono state ideate
Grazie per la vostra attenzione 43
- Slides: 43