Le societ di persone Dr Mariasofia Houben Costituzione
Le società di persone Dr. Mariasofia Houben
Costituzione • Società semplice (deputata all’attività agricola): “il contratto non è soggetto a forme speciali, salve quelle richieste dalla natura dei beni conferiti” (art. 2251 c. c. ) • Il contratto può quindi essere stipulato verbalmente o per iscritto e l’esistenza della società può altresì essere desunta dal comportamento concludente dei soci.
Costituzione • S. n. c. e s. a. s. : il contratto di società deve essere adottato con scrittura privata autenticata e redigendo un atto costitutivo contenente i requisiti stabiliti dall’art. 2295 c. c. (e 2316 c. c. )
Contenuto dell’atto costitutivo • 1. Generalità dei soci e, per le s. a. s. quali sono gli accomandanti e quali gli accomandatari (i primi sono privi di poteri gestori e hanno responsabilità limitata, i secondi hanno la gestione esclusiva della società e rispondono illimitatamente per le sue obbligazioni) • 2. Ragione sociale
Contenuto dell’atto costitutivo • 3. Nominativi dei soci che hanno l’amministrazione e la rappresentanza della società • 4. La sede della società (e le eventuali sedi secondarie) • 5. L’oggetto sociale: la descrizione dell’attività che la società vuole svolgere
Contenuto dell’atto costitutivo • 6. i conferimenti di ciascun socio, il valore a essi attribuito e il modo di valutazione • 7. le prestazioni a cui sono obbligati gli eventuali soci d’opera • 8. le regole sulla ripartizione degli utili e la quota di ciascun socio negli utili e nelle perdite • 9. la durata della società
Iscrizione nel registro delle imprese • Il contratto di società semplice e l’atto costitutivo delle altre società vanno iscritti nel registro delle imprese: solo ciò che è iscritto è opponibile ai terzi. • Ma: • Se la s. s. non si iscrive, essa semplicemente non può avvalersi del regime pubblicitario descritto
Iscrizione nel registro delle imprese • Se invece non vengono iscritte una s. n. c. o una s. a. s. esse vengono definite irregolari e subiscono l’applicazione della disciplina (più sfavorevole) della s. s. per quanto riguarda i rapporti con i terzi, con tre eccezioni:
Mancata iscrizione e snc e sas irregolari • 1) In ogni caso i soci della s. n. c. e gli accomandatari della s. a. s. rispondono illimitatamente e solidalmente verso i terzi per le obbligazioni sociali • 2) in ogni caso si presume che i soci che agiscono per la società abbiano il potere di rappresentanza • 3) gli accomandanti che non abbiano partecipato alle operazioni sociali conservano la responsabilità limitata
Modifiche al contratto • Ogni modifica del contratto richiede il consenso di tutti i soci (art. 2252 c. c. ): tale regola è tuttavia derogabile può ad esempio stabilirsi nel contratto sociale che alcune sue modifiche vadano adottate a maggioranza
Mutamento delle persone dei soci • Serve il consenso di tutti i soci. • Unica eccezione è costituita dal trasferimento della quota dell’accomandante: il suo trasferimento mortis causa è libero, quello inter vivos è subordinato, ai soli fini della sua opponibilità alla società al consenso della maggioranza del capitale, a meno che l’atto costitutivo non disponga diversamente (art. 2322 c. c. )
Obblighi dei soci • I soci sono tenuti ad effettuare i conferimenti secondo quanto stabilito nell’atto costitutivo. • Nelle società di persone no vi sono limitazioni in ordine alle entità conferibili (denaro, beni – in proprietà o in godimento-, crediti, opera o servizi)
Obblighi dei soci • Divieto di servirsi delle cose appartenenti alla società per fini estranei a quelli sociali senza il consenso degli altri soci. • Divieto di concorrenza. Derogabile con il consenso degli altri soci.
Autonomia patrimoniale • Le società di persona sono dotate di autonomia patrimoniale: il loro patrimonio è distinto da quello dei soci ed è destinato al conseguimento dell’oggetto sociale e all’adempimento delle obbligazioni contratte per la società.
Responsabilità per le obbligazioni sociali • Per le obbligazioni sociali, nelle società di persone, alla responsabilità della società si affianca quella illimitata e solidale dei soci o di alcuni di essi.
Società semplice • Sono sempre e illimitatamente responsabili per le obbligazioni sociali i soci che hanno agito in nome e per conto della società. • Tale responsabilità si estende a tutte le obbligazioni sociali e non solo a quelle assunte dal singolo socio. • I soci non amministratori possono però limitare la propria responsabilità con apposito patto, che per essere opponibile ai terzi deve essere iscritto nel registro delle imprese.
S. n. c. • Tutti i soci sono sempre e illimitatamente responsabili per le obbligazioni sociali nei confronti dei terzi ai quali non è opponibile alcun patto limitativo della responsabilità. • E’ possibile stipulare un patto ma esso ha efficacia solamente interna (art. 2291 c. c. ).
S. a. s. • Solo gli accomandatari sono responsabili solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali. • Gli accomandanti invece rischiano solo quanto conferito. Tuttavia, la responsabilità si estende anche a loro quando: -si siano ingeriti nella gestione -abbiano consentito a inserire il loro nome nella ragione sociale.
Sussidiarietà • La responsabilità dei soci non è diretta. • Nelle società semplici il socio, per evitare il pagamento, ha l’onere di indicare al creditore i beni della società sui quali egli può agevolmente soddisfarsi (art. 2268 c. c. ) • Analoga regola vale per le società irregolari (art. 2297, co. 1)
sussidiarietà • Nelle s. n. c. e nella s. a. s. regolari, invece il creditore, prima di rivolgersi al socio, deve dimostrare di aver preventivamente escusso il patrimonio sociale (art. 2304 c. c. ) • Beneficio di preventiva escussione
Responsabilità per i “nuovi” soci… • Chi entra a far parte di una società di persone risponde illimitatamente nei confronti dei terzi di tutte le obbligazioni sociali, anche di quelle sorte prima del suo ingresso (art. 2269 c. c. )
…e per gli “ex soci” • Il socio che esce dalla società rimane responsabile nei confronti dei terzi per tutte le obbligazioni sociali sorte o esistenti al momento dello scioglimento del rapporto (art. 2290 c. c. ). • L’”uscita” del socio deve essere iscritta nel registro delle imprese
Solidarietà • La responsabilità per le obbligazioni sociali non solo è illimitata ma anche solidale: il creditore può cioè rivolgersi a ciascun socio per ottenere il pagamento dell’intero credito vantato verso la società.
Il creditore particolare del socio • Autonomia patrimoniale delle società di persone => divieto di compensazione dei crediti che un soggetto ha verso il socio con i debiti che ha verso la società (art. 2271) • Tuttavia il creditore particolare del socio può ottenere la liquidazione della quota del socio.
Diritto agli utili e partecipazione alle perdite • Se il contratto nulla dispone le parti spettanti ai soci nei guadagni e nelle perdite si presumono proporzionali ai conferimenti. • Se il valore dei conferimenti non è determinato nel contratto si presumono uguali
Patto leonino • Il contratto sociale può determinare liberamente la misura della partecipazione dei soci agli utili alle perdite. • Unico limite: patto leonino (art. 2265) patto con il quale uno o più soci sono esclusi da ogni partecipazione agli utili o alle perdite.
Diritto agli utili • Il diritto agli utili matura in capo ai soci quando viene approvato il rendiconto. • Salva diversa disposizione del contratto sociale, il diritto agli utili non è subordinato ad alcuna altra decisione dei soci => approvato il rendiconto dal quale risultano degli utili la società è obbligata a pagarli ai soci
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