Le responsabilit professionali del Logopedista RCU Medicina Legale
Le responsabilità professionali del Logopedista RCU, Medicina Legale Università degli Studi di Ferrara ROSA MARIA GAUDIO
responsabilità n ricondotto ai doveri che l’esercizio della professione comporta, di impegno alla tenuta di un comportamento irreprensibile e allo svolgimento di un ruolo costruttivo, assumendo compiti che consentono una efficace lotta contro le malattie e una efficace promozione della salute
L’AMBIVALENZA DEL TERMINE RESPONSABILITA’ n OTTICA NEGATIVA n ESSERE CHIAMATI A RENDERE CONTO DEL PROPRIO OPE-RATO: COLPEVOLEZ-ZA n VALUTAZIONE DEL GIUDICE MEDIANTE LA PROGNOSI POS-TUMA n OTTICA POSITIVA n IMPEGNO PER MANTENERE UN COMPORTAMENTO PROPORZIONATO E CORRETTO COSCIENZA DEGLI OBBLIGHI CONNESSI CON LO SVOLGIMEN-TO DI UN INCARICO IMPEGNO EX ANTE n n
RESPONSABILITA’ DELLE PROFESSIONI SANITARIE NON MEDICHE n Nuova organizzazione del processo produttivo sanitario; viene ceduta una parte dei compiti alle altre figure professionali, svolgendo un controllo non diretto sul compito, ma un controllo indiretto sulle professioni che li svolgono n n n n Dominanza gerarchica Dominanza funzionale Dominanza scientifica Dominanza istituzionale PROFESSIONE MEDICA Compiti di cura ed assistenza Compiti tecnici legati ai macchinari Compiti tecnici lontani dal processo di cura Compiti organizzativi
PROFILO ATTUALE SECONDO LA LEGGE E CRITERI DI INTERVENTO PROFESSIONALMENTE AUTONOMI Criteri guida Criteri limite Contenuto dei profili professionali Atto medico Contenuto degli ordinamenti didattici dei corsi di diploma Contenuto dei codici deontologici Competenze delle altre figure professionali laureate
È individuata la figura del logopedista con il seguente profilo: il logopedista è l'operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante, svolge la propria attività nella prevenzione e nel tratta mento riabilitativo delle patologie del linguaggio e della comunicazione in età evolutiva, adulta e geria trica. n L'attività del logopedista è volta all'educazione e rieducazione di tutte le patologie che provocano disturbi della voce, della parola, del linguaggio orale e scritto e degli handicap comunicativi n
n In riferimento alla diagnosi e alla prescrizione del medico, nell'ambito delle proprie competenze, il logo pedista: a) elabora, anche in équipe multidisciplinare, il bilancio logopedico volto all'individuazione e al supe ramento del bisogno di salute del disabile; pratica b) autonomamente attività terapeutica rieducazione la per funzionale delle disabilità comunica tive e e cognitive, utilizzando terapie logopediche di abilitazione e riabilitazione della comunicazione e del linguaggio, verbali e non verbali; c) propone l'adozione di ausili, ne addestra all'uso e ne verifica l'efficacia; attività svolge d) sanitari e in quelli dove si ri chiedono le sue competenze professionali; e) verifica le rispondenze della metodologia riabilitativa attuata agli obiettivi di recupero funzionale. n Il logopedista svolge la sua attività professionale in strutture sanitarie, pubbliche o private, in regime di di pendenza o libero professionale.
PROGRAMMA RIABILITATIVO Tale programma deve contenere: n le aree di competenza su cui la riabilitazione deve intervenire ed i relativi obiettivi a breve o medio termine che ci si propone di raggiungere; n i termini per il monitoraggio dell'evoluzione e delle modificazioni delle disabilità e dell'efficacia del trattamento; n la metodologia riabilitativa (in funzione dell'età del soggetto); n il tipo di presa in carico (diretta, indiretta, mista); n il tipo di trattamento (ambulatoriale, day hospital, domiciliare, ecc. ); n la modalità di svolgimento del trattamento (individuale, di gruppo, misto); n la frequenza e la durata di ogni prestazione; n i dati identificativi del terapista che effettua il trattamento; n i dati identificativi di eventuali altre strutture e di altri professionisti che collaborano nell'attuazione del programma con la descrizione di ciò che essi fanno; n il ruolo della famiglia con descrizione degli impegni che si assume per il buon esito del trattamento riabilitativo;
Codice deontologico 2012 n Art. 8 – Atti professionali L’esercizio della professione si realizza secondo un rapporto di dipendenza, in ambito pubblico o privato, oppure di tipo libero professionale; esso si attua in riferimento ad una esplicita diagnosi medica. L’assunzione in carico del paziente nella gestione terapeutica avviene in piena autonomia, sulla base delle competenze ed in conformità all’insieme degli atti professionali peculiari del Logopedista. L’esercizio della professione si attua mediante i seguenti interventi logopedici: a) Valutazione e Bilancio nella Clinica Logopedica; b) assunzioni di informazioni oggettive e soggettive attraverso utilizzo di strumenti standardizzati, test, colloqui, osservazioni; c) analisi della documentazione clinica prodotta dalla persona assistita; d) consulenza/counselling; e) cura, educazione/abilitazione/riabilitazione; f) monitoraggio degli interventi; g) programmazione del trattamento/intervento; h) prevenzione; i) revisione del programma di intervento; j) semeiotica; k) valutazione/verifica dell’efficacia del trattamento; l) ricerca m) formazione.
Unione Europea dei Medici Specialisti (UEMS) Definizione europea di Atto Medico (2006) versione attualmente approvata: L'atto medico ricomprende tutte le attività professionali, ad esempio di carattere scientifico, di insegnamento, di formazione, educative, organizzative, cliniche e di tecnologia medica, svolte al fine di promuovere la salute, prevenire le malattie, effettuare diagnosi e prescrivere cure terapeutiche o riabilitative nei confronti di pazienti, individui, gruppi o comunità, nel quadro delle norme etiche e deontologiche. L'atto medico è una responsabilità del medico abilitato e deve essere eseguito dal medico o sotto la sua diretta supervisione e/o prescrizione.
A PROPOSITO DI ATTO MEDICO comma 566 della legge di Stabilità del Governo Renzi 2015 : “Ferme restando le competenze dei laureati in medicina e chirurgia in materia di atti complessi e specialistici di prevenzione, diagnosi, cura e terapia, con accordo tra Governo e Regioni, previa concertazione con le rappresentanze scientifiche, professionali e sindacali dei profili sanitari interessati, sono definiti i ruoli, le competenze, le relazioni professionali e le responsabilità individuali e di équipe su compiti, funzioni e obiettivi delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, tecniche della riabilitazione e della prevenzione, anche attraverso percorsi formativi complementari. Dall’attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica". oggi questa è l’unica, e la prima, definizione dell’attività professionale del medico chirurgo ricavabile da una legge dello Stato. A PROPOSITO DI ATTO MEDICO Significative tre affermazioni contenute nell’atto di nascita della Cabina di Regia: - il ruolo e le responsabilità diagnostiche e terapeutiche sono in capo ai medici anche per favorire l’evoluzione professionale a livello organizzativo e ordinamentale; - gli infermieri e le altre professioni sanitarie, negli ambiti delle specialità già delineate dagli specifici profili professionali di riferimento, sono garanti del processo assistenziale, ed è per questo che è necessaria e non più rinviabile l’evoluzione professionale verso le competenze avanzate e di tipo specialistico
n n n n IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 8442 del 2014, proposto da: AIFI (Associazione Italiana Fisioterapisti) Sezione regionale della Basilicata, contro Regione Basilicata, per la riforma della sentenza del T. A. R. BASILICATA – POTENZA SEZIONE I n. 00131/2014, resa tra le parti, concernente direttiva di indirizzi integrativi figura professionale fisioterapista Mercoledì 18 FEBBRAIO 2015 Fisioterapista non può operare senza prescrizione del medico. La sentenza del Consiglio di Stato I giudici hanno respinto il ricorso dell’Aifi che si era opposta alla delibera della Regione Basilicata con la quale si stabilisce che il fisioterapista possa erogare prestazioni al singolo paziente solo su prescrizione del fisiatra o di medico specialista. Il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso dell’Associazione italiana fisioterapisti della Basilicata confermando così il giudizio già espresso dal Tar con il quale si dava invece ragione alla Regione Basilicata che, con una delibera del 2012, ha stabilito che il fisioterapista può erogare prestazioni al singolo paziente solo su prescrizione del fisiatra o di medico specialista e che può utilizzare solo alcune apparecchiature elettromedicali. Per il Consiglio di Stato infatti sono da condividere le argomentazioni del giudizio del Tar, che vengono definite come “puntuale e argomentata ricostruzione della normativa” e che “pone in evidenza la centralità e la responsabilità del ruolo del medico nel percorso/progetto/programma terapeutico nell’area della riabilitazione e quindi la previsione del controllo di un medico fisiatra, con la diagnosi, l’individuazione e la prescrizione della terapia, ai fini dell’accesso alle prestazioni riabilitative a carico del S. S. N. ” “Ne consegue – scrive ancora il Consiglio di Stato che le disposizioni regionali in contestazione non si appalesano lesive delle competenze professionali del fisioterapista, come peraltro sostenuto anche nella giurisprudenza di altri T. A. R. (Sicilia – Catania, sez. II, n. 238/2003; T. A. R. Lazio – Roma, sez. III, n. 1792/2012), posto che l’autonomia delle diverse competenze degli operatori sanitari si inserisce necessariamente e si armonizza nel ridetto sistema normativo, volto ad assicurare la omogenea tutela della salute e l’uniformità dei livelli assistenziali su tutto il territorion azionale”. “Secondo l’interpretazione del giudice di primo grado quindi – si legge ancora nella sentenza l’autonomia del fisioterapista può svolgersi, in coerenza col sistema normativo nazionale, solo nel
La Corte di Cassazione rincara la dose (sentenze 2865/2011; 11493/2013; 26966/2013) stabilendo che: n n n “l’arte medica, mancando per sua stessa natura, di protocolli a base matematica e cioè pre dimostrata rigorosa successione di eventi, spesso prospetta diverse pratiche o soluzioni che l’esperienza ha dimostrato efficaci, da scegliere oculatamente in relazione a una cospicua quantità di varianti che, legate al caso specifico, solo il medico, nella contingenza della terapia, può apprezzare”. . . . questo concetto non può essere compresso a nessun livello né disperso per nessuna ragione, pena la degradazione del medico a livello di semplice burocrate, con gravi rischi per la salute di tutti. ” …è doveroso attenersi a un complesso di esperienze che va solitamente sotto il nome di dottrina, quale compendio della pratica nella materia, sulla base della quale si formano le leges artis, cui il medico deve attenersi dopo attenta e completa disamina di tutte le circostanze del caso specifico, scegliendo, tra le varie condotte terapeutiche, quella che l’esperienza indica come la più appropriata”.
decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, e, in particolare, l’articolo 3 concernente la responsabilità professionale dell’esercente le professioni sanitarie; n n n Antefatto: Le azioni più frequenti di medicina difensiva. Nel report ministeriale si riporta uno studio in cui il 58, 6% dei medici ha chiesto il consulto di altri specialisti pur non ritenendolo necessario. Il 51, 5% ha invece prescritto farmaci non necessari e il 24, 4% ha prescritto trattamenti non necessari (es. oltre a quelli prescritti dalle Linee Guida o dai Protocolli). Il 26, 2% ha escluso pazienti a rischio da alcuni trattamenti, al di là là delle normali regole di di prudenza e e il il 14% ha ha evitato procedure rischiose (diagnostiche o o terapeutiche) trattamenti, al di su pazienti che avrebbero potuto trarne beneficio Infine il report riprende una recente indagine Agenas effettuata su su 1500 medici ospedalieri in in cui si si evidenzia come il il 58% Infine il report dei camici bianchi pratica medicina difensiva e e per il il 93% è è destinata ad ad aumentare. Lo Lo studio spiega anche il il perché si si fa fa dei camici bianchi medicina difensiva: sfavorevole per il medico, per il 28% il rischio di essere citati in medicina difensiva: per il 31% è colpa della legislazione sfavorevole giudizio e per il 14% lo sbilanciamento del rapporto medico paziente con eccessive richieste, pressioni e aspettative da parte del paziente e dei familiari. La componente emotiva e la falsa sicurezza indotta dai comportamenti difensivi sono infatti tra i principali fattori che mantengono e e potenziano il il fenomeno. Secondo gli intervistati le le soluzioni potenzialmente infatti tra i efficaci per ridurre il il fenomeno sono per il il 49% quello di di attenersi alle evidenze scientifiche e e per il il 47% quello di di riformare efficaci per ridurre le norme che disciplinano la responsabilità professionale. 1. L'esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve. In tali casi resta comunque fermo l'obbligo di cui all'articolo 2043 del codice civile. Il giudice, anche nella determinazione del risarcimento del danno, tiene debitamente conto della condotta di cui al primo periodo. LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158 (Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute), convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, secondo
RESPONSABILITA’ IN CAMPO PENALE n GRADAZIONE DELLA COLPA n RESPONSABILITA’ IN CAMPO CIVILE n APPLICAZIONE SANZIONATORIA n ESIGIBILITA’ DELLE LINEE GUIDA n
AUTONOMO - SUBORDINATO n n n il prestatore di lavoro autonomo ha una autonomia di gestione del lavoro, avendo in effetti la piena autonomia e discrezionalità in merito alla organizzazione della propria attività; l’ oggetto della prestazione è costituito dal risultato finale; l’ incidenza del rischio incombe sull’ attività produttiva; il corrispettivo è stabilito in conseguenza del risultato finale; esistono una autonomia nella gestione ed una discrezionalità in merito al tempo, e all’organizzazione dell’attività di impresa. n n n il lavoratore subordinato è inserito in un organizzazione produttiva; è soggetto a vincolo di subordinazione; deve osservare un orario di lavoro; ha una predeterminazione della retribuzione ; non vi è per lui rischio economico.
Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario Camera dei deputati ha approvato, il 28 gennaio 2016, n n ART. 6. (Responsabilità penale dell’esercente la professione sanitaria). 1. Dopo l’articolo 590 bis del codice penale è inserito il seguente: «ART. 590 ter. –(Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario). – L’esercente la professione sanitaria che, nello svolgimento della propria attività, cagiona a causa di imperizia la morte o la lesione personale della persona assistita risponde dei reati di cui agli articoli 589 e 590 solo in caso di colpa grave. Agli effetti di quanto previsto dal primo comma, è esclusa la colpa grave quando, salve le rilevanti specificità del caso concreto, sono rispettate le buone pratiche clinico assistenziali e le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge » .
Corte Suprema di Cassazione Sentenza n. 30328 del 11 settembre 2002 È causa penalmente rilevante la condotta umana, attiva o omissiva che si pone come condizione “necessaria” – conditio sine qua non – nella catena degli antecedenti che hanno concorso a produrre il risultato, senza la quale l’evento da cui dipende l’esistenza del reato non si sarebbe verificato
Corte Suprema di Cassazione Sentenza n. 30328 del 11 settembre 2002 Il ricorso a generalizzazioni scientificamente valide consente di ancorare il giudizio controfattuale, altrimenti insediato da ampi margini di discrezionalità e di indeterminatezza, a parametri oggettivi in grado di esprimere effettive potenzialità esplicative della condizione necessaria, anche per più complessi sviluppi causali dei fenomeni naturali, fisici, chimici o biologici.
Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario Camera dei deputati ha approvato, il 28 gennaio 2016, Articolo 9 (Azione di rivalsa). L’azione di rivalsa nei confronti dell’esercente la professione sanitaria potrà essere esercitata solo in caso di dolo o colpa grave. n n n La colpa può essere definita: lieve, se viene violata la diligenza, prudenza e perizia media (art. 1176 c. c. ); grave, se viene violato quel minimo di diligenza, prudenza e perizia che tutti dovrebbero avere; il concetto della “relatività della colpa”, rispetto alle difficoltà dell'intervento, per cui la colpa grave nei casi difficili diventa equivalente alla colpa lieve nei casi facili. Questo concetto ha la sua rilevanza anche sulle prove: per l'intervento facile (così come per l'obbligazione di risultato) il danneggiato non ha che da provare il danno presumendosi la colpa del professionista, mentre per l'intervento difficile il danneggiato dovrà provare, oltre al danno, la colpa del professionista Il sanitario quindi è responsabile dei danni cagionati al paziente anche per la colpa lieve, se riferito ad un caso ordinario e non abbia osservato le regole della comune preparazione professionale e della media diligenza; di fronte a casi straordinari o eccezionali risponde invece solo se si ravvisa dolo o colpa grave. (art. 2236 C. C. se la prestazione implica la soluzione di
L’art. 1176 codice civile diligenza nell’adempimento 1) Nell’adempiere l’obbligazione il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia. 2) nell’adempimento delle obbligazioni inerenti all’esercizio di un’attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell’attività esercitata. Rosa Maria Gaudio RCU Medicina Legale Francesco Basile Avvocato
FATTISPECIE: l’art. 1176 comma 1 c. c. descrive un rapporto obbligatorio nella fase dinamica dell'adempimento. L'obbligazione non è connotata da particolari requisiti. PRECETTO: adempiendo la prestazione il debitore deve usare il livello di diligenza del buon padre di famiglia. CONFLITTO DI INTERESSI RISOLTO DALLA NORMA: il creditore ha interesse ad ottenere un adempimento quanto più possibile preciso, esatto e puntuale, capace di soddisfare i suoi bisogni e le sue aspettative. Il creditore, dunque, ha tutto l'interesse a che il debitore adempia con la diligenza massima possibile. Il debitore, viceversa, è portatore di un interesse opposto. Il criterio della diligenza, infatti, contribuisce a determinare il contenuto della prestazione ed indica quali sono i mezzi e le energie che occorre impiegare nell'adempimento. Dal punto di vista del debitore, pertanto, quanto più è alta la soglia di diligenza esigibile, tanto maggiore sarà lo sforzo necessario per eseguire la prestazione. Una prestazione più impegnativa, inoltre, espone il debitore al rischio di non adempiere esattamente, incorrendo così nella responsabilità di cui all’art. 1218 c. c. Il comma 1 dell'art. 1176 c. c. contempera con equilibrio i contrapposti interessi del creditore e del debitore, poiché sancisce che il livello di diligenza dovuta non è né quello massimo né quello minimo, bensì quello medio.
FATTISPECIE: l’art. 1176 comma 2 c. c: anche qui si descrive un rapporto obbligatorio nella fase dinamica dell'adempimento. A differenza del primo comma, nel secondo l'obbligazione concerne l'esercizio di un'attività professionale. PRECETTO: il debitore deve adempiere usando la diligenza richiesta dalla natura dell'attività professionale svolta. CONFLITTO DI INTERESSI RISOLTO DALLA NORMA: esso si ripropone, sostanzialmente, negli stessi termini già evidenziati a proposito del comma 1. Il conflitto di interessi è risolto dalla norma imponendo al professionista debitore un livello di diligenza adeguato alla natura professionale della prestazione svolta
Alcuni spunti normativi: il Codice Civile Dispositivo dell'art. 1218 Codice Civile Il debitore che non esegue esattamente (2) la prestazione dovuta [1176] è tenuto al risarcimento del danno [1223 ss. ], se non prova (3) che l'inadempimento o il ritardo (4) è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile La norma disciplina la responsabilità contrattuale, che sorge in caso di inadempimento dell'obbligazione e presuppone, quindi, un preesistente rapporto tra i soggetti. Essa si contrappone alla responsabilità extracontrattuale (2043 c. c. ) nella quale è proprio con l'illecito che si instaura un rapporto tra le parti.
La Responsabilità Civile n n Equivale all’obbligo di risarcire un danno ingiustamente causato; è risarcibile direttamente o da un terzo, con il quale si è stipulato apposito contratto di risarcire il danno provocato. (per esempio: Compagnie di assicurazioni) La responsabilità civile comporta l’obbligo di riparare economicamente ad un danno causato a seguito di un comportamento antigiuridico e colpevole, contrario alla legge. La responsabilità civile non grava su interessi pubblici, come quella penale, bensì su interessi privati, anche se a volte è possibile ricadere in un illecito che è contemporaneamente civile e penale. Non tutte le attività illecite generano però una responsabilità civile; è necessario che oltre all’azione contraria ad una norma di legge si realizzi anche un danno.
Art. 2043 c. c. n n “Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno” La norma introduce la c. d. responsabilità extracontrattuale che sorge, sinteticamente, quando un soggetto subisce un danno dalla condotta di altri e tra di essi manca un rapporto obbligatorio. Essa si contrappone alla responsabilità contrattuale che nasce quando vi è tale rapporto ed esso è inadempiuto (1218 c. c. ). La dottrina e la giurisprudenza più recenti hanno teorizzato l'esistenza di un'altra forma di responsabilità, c. d. da contatto sociale, che nasce quando tra danneggiante e danneggiato non c'è un rapporto obbligatorio ma non c'è nemmeno estraneità. Si discute se, strutturalmente, essa vada ricondotta all'illecito aquiliano o a quello contrattuale (tesi prevalente), con applicazione della relativa disciplina. Un esempio di tale forma di responsabilità è rinvenuto nell'obbligo di comportarsi secondo buona fede nelle trattative precontrattuali (1337 c. c. ).
Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario Camera dei deputati ha approvato, il 28 gennaio 2016, n n n ART. 7. (Responsabilità della struttura e dell’esercente la professione sanitaria per inadempimento della prestazione sanitaria). 1. La struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell’adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell’opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile, delle loro condotte dolose o colpose. 2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria ovvero in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale nonché attraverso la telemedicina. 3. L’esercente la professione sanitaria di cui ai commi 1 e 2 risponde del proprio operato ai sensi dell’articolo 2043 del codice civile
Corte d’Appello di Perugia Sentenza 28 ottobre 2004 La relazione che si instaura tra la struttura sanitaria ed il paziente dà luogo ad un rapporto di tipo contrattuale, quand’anche fondato sul solo contatto sociale, sicché, in base alla regola prevista dall’articolo 1218 c. c. , il paziente ha l’onere di allegare l’inesattezza dell’adempimento e non, invece, la colpa né tantomeno la sua gravità da parte della struttura sanitaria, mentre spetta alla controparte la dimostrazione della non imputabilità dell’inadempimento. L’art. 1228 c. c. : salva diversa volontà delle parti, il debitore che nell'adempimento dell'obbligazione si vale dell'opera di terzi, risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro.
n ART. 10. (Obbligo di assicurazione). 1. Le aziende del Servizio sanitario nazionale, le strutture e gli enti privati operanti in regime autonomo o di accreditamento con il Servizio sanitario nazionale che erogano prestazioni sanitarie a favore di terzi devono essere provvisti di copertura assicurativa o di altre analoghe misure per la responsabilità civile verso terzi e per la responsabilità civile verso prestatori d’opera, ai sensi dell’articolo 27, comma 1 bis, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, per danni cagionati dal personale a qualunque titolo operante presso l’azienda, la struttura o l’ente. La disposizione del primo periodo si applica anche alle prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria nonché attraverso la telemedicina. n 2. Per l’esercente la professione sanitaria che svolga la propria attività al di fuori di un’azienda, struttura o ente di cui al comma 1 del presente articolo resta fermo l’obbligo di cui all’articolo 3, comma 5, lettera e), del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, dall’articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, e dall’articolo 3, comma 2, del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189. n 3. Al fine di garantire efficacia all’azione di rivalsa di cui all’articolo 9, ciascun esercente la professione sanitaria operante a qualunque titolo in aziende del Servizio sanitario nazionale, in strutture o in enti privati provvede alla stipula, con oneri a proprio carico, di un’adeguata polizza di assicurazione.
(Corte di Cassazione 16. 10. 2007, n. 21619; Corte di Cassazione, 18. 4. 2007, n. 9238 "Essendo eguali i principi che regolano il nesso causale in materia penale ed in materia civile (art. 40 e 41 c. p. ) ciò che muta sostanzialmente tra il processo penale e quello civile è la regola probatoria, in quanto nel primo vige la regola della prova "oltre il ragionevole dubbio" (cfr. Cass. Pen. S. U. 11 settembre 2002, n. 30328, Franzese), mentre nel secondo vige la regola della preponderanza dell'evidenza o "del più probabile che non", stante la diversità dei valori in gioco nel processo penale tra accusa e difesa, e l'equivalenza di quelli in gioco nel processo civile tra le due parti contendenti, come rilevato da attenta dottrina che ha esaminato l'identità di tali standars delle prove in tutti gli ordinamenti occidentali, con la predetta differenza tra processo civile e penale Corte di Cassazione, sez. III civile, 14 febbraio 2012, n. 2085; Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 8 ottobre 2015 – 29 febbraio 2016, n. 3894 n n n Massime 1. In materia di responsabilità civile il nesso causale è regolato dal principio di cui agli artt. 40 e 41 c. p. , per il quale un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, nonché dal criterio della cosiddetta causalità adeguata; per quanto attiene al regime probatorio applicabile, in materia civile vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del “più probabile che non', mentre nel processo penale vige la regola della prova “oltre il ragionevole dubbio”. 2. Nell’imputazione per omissione colposa, il nesso di causalità risulta accertato anche in caso di violazione di una norma, potendo tale violazione costituire causa o concausa di un evento, quando essa sia preordinata ad impedirlo.
n n n Eccessive sembrano le modalità plurime attraverso le quali i Medici e gli altri professionisti possono essere chiamati in giudizio: responsabilità penale (art. 6); responsabilità extracontrattuale (art. 7) ai sensi dell’art. 2043 del codice civile; rivalsa ex art. 9 per la graduazione della colpa anche in caso di transazione extragiudiziale; tentativo obbligatorio di conciliazione (art. 8) ai sensi dell’art. 696 bis del codice di procedura civile; azione diretta del danneggiato nei confronti dell’assicurazione e successiva rivalsa verso l’esercente la professione sanitaria da parte dell’assicurazione (articolo 12, comma 1 e 3). Obbligazione a dotarsi di coperture assicurative piuttosto solide per le azioni di rivalsa e per le spese legali e peritali.
Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario Camera dei deputati ha approvato, il 28 gennaio 2016, n n n ART. 5. (Buone pratiche clinico assistenziali e raccomandazioni previste dalle linee guida). 1. Gli esercenti le professioni sanitarie, nell’esecuzione delle prestazioni sanitarie con finalità preventive, diagnostiche, terapeutiche, palliative e riabilitative, si attengono, salve le specificità del caso concreto, alle buone pratiche clinico assistenziali e alle raccomandazioni previste dalle linee guida elaborate dalle società scientifiche iscritte in apposito elenco istituito e regolamentato con decreto del Ministro della salute, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Ai fini della presente legge, le linee guida sono inserite nel Sistema nazionale per le linee guida (SNLG) e pubblicate nel sito internet dell’Istituto superiore di sanità. L’oggetto dell’obbligazione del sanitario di norma riguarda l’obbligo di mezzi non di risultato. L’obbligo di mezzi riguarda l’appropriatezza delle prestazione assicurate e la condotta. Il sanitario, assumendo l’incarico, si impegna a prestare la propria opera e le proprie capacità tecniche al meglio delle conoscenze a disposizione per cercare di raggiungere il risultato sperato, ma non da alcuna garanzia sul risultato finale. Concetto di media di riferimento
Codice civile art. 2232 n Esecuzione dell’opera mette in luce un’ essenziale caratteristica, ossia il carattere personale della prestazione, alludendo al rapporto fiduciario che si instaura tra il professionista e il suo cliente, avendo quest’ultimo diritto che il professionista presti personalmente la propria opera. Nell’adempimento della propria prestazione il professionista potrà poi avvalersi dell’ausilio di sostituti o ausiliari, sempre comunque sotto la propria responsabilità e direzione, in modo da non far venire meno la peculiarità del legame fiduciario.
Tribunale Ordinario di Venezia, 17. 02. 2000 “…La tempestiva diagnosi, la successiva adeguata terapia…avrebbe certamente allungato la vita della paziente e forse, ma limitatamente alla percentuale del 35% ad un massimo del 60% dei casi…si può solo dire con una certezza prudenzialmente accettabile, che l’allungamento della vita ci sarebbe stato e certamente sarebbe stato
n n n ART. 5. (Buone pratiche clinico-assistenziali e raccomandazioni previste dalle linee guida). DDL 2016 1. Gli esercenti le professioni sanitarie, nell’esecuzione delle prestazioni sanitarie con finalità preventive, diagnostiche, terapeutiche, palliative e riabilitative, si attengono, salve le specificità del caso concreto, alle buone pratiche clinico-assistenziali e alle raccomandazioni previste dalle linee guida elaborate dalle società scientifiche iscritte in apposito elenco istituito e regolamentato con decreto del Ministro della salute, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Ai fini della presente legge, le linee guida sono inserite nel Sistema nazionale per le linee guida (SNLG) e pubblicate nel sito internet dell’Istituto superiore di sanità. comma 566 della legge di Stabilità del Governo Renzi 2015 : “Ferme restando le competenze dei laureati in medicina e chirurgia in materia di atti complessi e specialistici di prevenzione, diagnosi, cura e terapia, con accordo tra Governo e Regioni, previa concertazione con le rappresentanze scientifiche, professionali e sindacali dei profili sanitari interessati, sono definiti i ruoli, le competenze, le relazioni professionali e le responsabilità individuali e di équipe su compiti, funzioni e obiettivi delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, tecniche della riabilitazione e della prevenzione, anche attraverso percorsi formativi complementari. Dall’attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica". Una sorta di compromesso sembrava scaturito dalla cosiddetta “ Cabina di Regia” che a novembre 2014 viene condivisa da Governo e Regioni come luogo di confronto permanente di tutte le professioni sanitarie, medici compresi. Significative tre affermazioni contenute nell’atto di nascita della Cabina di Regia: - il ruolo e le responsabilità diagnostiche e terapeutiche sono in capo ai medici anche per favorire l’evoluzione professionale a livello organizzativo e ordinamentale; - gli infermieri e le altre professioni sanitarie, negli ambiti delle specialità già delineate dagli specifici profili professionali di riferimento, sono garanti del processo assistenziale, ed è per questo che è necessaria e non più rinviabile l’evoluzione professionale verso le competenze avanzate e di tipo specialistico; - i medici, i veterinari, i dirigenti sanitari, gli infermieri e gli altri professionisti della salute riconoscono i relativi e specifici campi di intervento, autonomia e responsabilità anche alla luce della costante evoluzione scientifica e tecnologica, e concorrono a garantire unitarietà del processo di cura e assistenza attraverso la definizione multi professionale obiettivi, e attraverso criteri di verifica e valutazione degli esiti e dei risultati.
CARATTERISTICHE DI UNA LINEA-GUIDA ELABORATE DA (O INSIEME) A ORGANIZZAZIONI MEDICHE SVILUPPATE COMBINANDO I RISULTATI PIU’ IMPORTANTI DELLA RICERCA CON L’ESPERIENZA CLINICA APPROPRIATA IL PIU’ POSSIBILE COMPLETE E SPECIFICHE AGGIORNATE DEVONO POSSEDERE 1 - CHIAREZZA 2 - APPLICABILITA’ CLINICA 3 - DOCUMENTAZIONE 4 - ATTENDIBILITA’ 5 - VALIDITA’ 6 - ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI 7 - OTTICA MULTIDISCIPLINARE DIFFUSIONE
REQUISITI DESIDERABILI DI UNA LINEA GUIDA MOD. DA GRILLI E COLL: INSTITUTE OF MEDICINE: GUIDELINES FOR CLINICAL PRACTICE: FROM THEIR DEVELOPMENT TO USE. WASHINGTON DC: NAZIONALE ACADEMIC PRESS, 1992 Validità Una linea guida (LG) è valida quando, una volta applicata, porta al beneficio atteso (in termini di salute dei pazienti e/o economico ) Riproducibilità Una LG è riproducibile quando, a partire dalle medesime evidenze scientifiche e utilizzando lo stesso metodo, esperti diversi arrivano alle medesime conclusioni Rappresentatività Una LG dovrebbe essere prodotta attraverso un processo che consenta il coinvolgimento delle diverse figure, professionali e non, interessate al problema Applicabilità Una LG dovrebbe essere applicabile a popolazioni di pazienti definite in accordo con le evidenze scientifiche e/o l’esperienza clinica Flessibilità Una LG dovrebbe esplicitare quali situazioni cliniche facciano eccezione rispetto alle raccomandazioni e indicare in quali circostanze le preferenze dei pazienti debbano essere prese in considerazione Chiarezza Una LG dovrebbe essere scritta con un linguaggio chiaro e presentata in un formato che ne faciliti l’uso nella pratica clinica Documentazione Una LG dovrebbe indicare chiaramente coloro che hanno partecipato alla sua produzione, la metodologia utilizzata e le evidenze scientifiche prese in considerazione Forza delle raccomandazioni Una LG dovrebbe segnalare la qualità delle evidenze scientifiche sulle quali si basano le sue raccomandazioni Aggiornamento Una LG dovrebbe prevedere in quali circostanze si renderà necessario il suo aggiornamento
VALIDITA’ CLINICO-SCIENTIFICA LIVELLO I II IV V TIPO DI SPECIFICITA’ (NO “EVIDENZA”) TRIAL CLINICO RANDOMIZZATO DI “ALTO VALORE STATISTICO O META-ANALISI TRIAL CLINICO RANDOMIZZATO CON PIU’ BASSO VALORE STATISTICO STUDI DI SINGOLI GRUPPI, CASO CONTROLLO, CONTROLLI STORICI, STUDI NON RANDOMIZZATI STUDI DESCRITTIVI O DI CASISTICA RAPPORTI SU SINGOLI CASI O DI TIPO ANEDOTTICO CATEGORIA A B C GRADO DI RACCOMANDAZIONE BASATA SU “EVIDENZE”(“INTERPRETAZIONI”) DI LIVELLO II BASATA DU “EVIDENZE”(INTERPRETAZIONI”) DI LIVELLO III, IV O V
LINEE GUIDA: PROTOCOLLO: ORGANIZZAZIONE FORMALE E SISTEMATIZZATA DI INFORMAZIONI TECNICHE, CHE ASSUMONO SIGNIFICATO DI RACCOMANDAZIONE PER FAVORIRE SCELTE/DECISIONI DEL MEDICO/ ODONTOIATRA/PROFESSIONISTA/ASSISTITO DEFINIZIONE DI REGOLE DI CONDOTTA TECNICA ESSENZIALMENTE VINCOLANTI PER UN DETERMINATO GRUPPO PROFESSIONALE IN RIFERIMENTO A SPECIFICA CONDIZIONE CLINICA ALLO SCOPO DI RIDURRE LA VARIABILITA’ E L’ECCESSO DI DISCREZIONALITA’ NOMI ALTERNATIVI UTILIZZATI PER LE LINEE GUIDA
CLINICAL PROTOCOLS CLINICAL OR MEDICAL GUIDELINES CLINICAL OR MEDICAL STANDARDS CLINICAL OR MEDICAL PROTOCOL POSITION PAPER OR STATEMENT HEALTH PLANNING GUIDELINE FLOWCHART CONSENSUS DEVELOPMENT CONFERENCE CLINICAL OR MEDICAL RECOMMEND PHYSICIAN’S PRACTICE PATTERNS OR PHYSICIANS PRACTICE PATTERNS CLINICAL OR MEDICAL STATEMENT MEDICAL OR CLINICAL NECESSITY CLINICAL OR MEDICAL CRITERI MEDICAL OR CLINICAL INDICATOR CLINICAL OR MEDICAL POLIC REFERENCE STANDARD CLINICAL OR MEDICAL OPTION TREATMENT GUIDELINE, STANDARD, OR PROTOCOL CLINICAL OR MEDICAL INTERVENTION TREATMENT PARAMETER OR POLICY TREATMENT OPTION OR INTERVENTION PLANNING OR PERFORMANCE PARAMETER APPROPRIATE EVALUATE OR CARE PLANNING GUIDELINE PRACTICE OR PRACTISE OR CARE GUIDELINE PLANNING RECOMMEND STANDARD PRACTICE OR PRACTISE OR CARE STANDARD PLANNING STATEMENT PROTOCOL PRACTICE OR PRACTISE OR CARE PROTOCOL PLANNING CRITERI PRACTICE OR PRACTISE OR CARE RECOMMEND PLANNING STANDARD MEDICAL OR CLINICAL REVIEW AND CRITERI PRACTICE OR PRACTISE OR CARE STATEMENT PLANNING PROTOCOL PRACTICE OR PRACTISE REVIEW AND CRITERI PRACTICE OR PRACTISE OR CARE CRITERI PERFORMANCE GUIDELINE MANAGEMENT OR CARE OR PERFORMANCE PRACTICE OR PRACTISE OR CARE PARAMETER PERFORMANCE STANDARD REVIEW AND CRITERI PRACTICE OR PRACTISE OR CARE POLIC PERFORMANCE PROTOCOL PERFORMANCE MEASURE PRACTISE OR CARE OPTION PERFORMANCE RECOMMEND CLINICAL OR CRITICAL PATHWAY PRACTICE OR PRACTISE OR CARE INTERVENTION PERFORMANCE STATEMENT CARE MAP PERFORMANCE CRITERI PRACTICE GUIDELINE
Protocolli, Procedure e Linee Guida Servizio di soccorso a mezzo ambulanza --Linee guida per la redazione dei protocolli di afferenza ai PS e PPS, rif. int. 581 del 10/03/1999 Protocollo (Istruzione Operativa) n Complesso di regole da osservare rigidamente per lo svolgimento di una determinata attività. Il protocollo è una regola precisa che non lascia autonomia, anche se concordato localmente con gli operatori coinvolti nell’attività descritta. In genere si utilizzano i termini: n protocollo per le attività sanitarie; n istruzione operativa per le attività tecniche o organizzative. Protocollo DP - per 1 soccorritore - per 2 soccorritori - per dialisi - per ambulatorio - per laici
Protocolli, Procedure e Linee Guida Procedura n Serie di operazioni da compiere per raggiungere un obiettivo. In generale: è la maniera specifica di compiere una attività. n Nota: scopo delle procedure nei modelli di riferimento di Sistema Qualità ISO 9000 è la riproducibilità di un’attività. n Una procedura deve esprimere, cosa si fa, come viene fatto, chi fa, dove, quando, perché e chi è il responsabile delle attività descritte. Procedura E’ un protocollo non concordato con gli operatori…
Le linee guida rivestono una notevole importanza sul versante medico-legale per le eventuali conseguenze civili e penali La loro applicazione NON E’ OBBLIGATORIA ma qualora le raccomandazioni siano espressioni di evidenze dimostrate e riconosciute, E’ MOLTO RISCHIOSO NON RISPETTARLE se non si è in grado di giustificarne e documentarne la mancata adesione
E’ utile prendere in considerazione la letteratura internazionale ed anche gli indirizzi giurisprudenziali di altri Paesi.
Scottish Intercollegiate Guidelines Network …guidelines could be introduced two a cort by an expert witness as evidence of accepted end customary standards of care, but they cannot be introduced as a substitute for expert testimony. Courts are unlikely to adopt standards of care advocated in clinical guidelines as legal “gold standards” because the Le linee guida possono essere riprodotte da un mere fact that a guideline exists does nor of itself establish consulente/testimone esperto come evidenze di that compliance with it is reasonable in the circumstances, standard assitenziali ma NON possono essere or that non compliance is negligent… riprodotte in sostituzione di un consulente esperto. E’ improbabile che il giudice adotti le …However well linked to evidence, clinical guidelines need linee guida come “standard d’oro” perchè so be interpreted sensibly and applied with discretion. ”……. il fatto che esista una linea guida non significa che essa sia conforme e ragionevole alla circostanza…Tuttavia è bene evidenziare che le linee guida devono essere interpretate sensibilmente e applicate con discrezionalità
MJA the medical jurnal of Australia L’obiettivo delle linee guida è quello di determinare un Outcome positivo attraverso il miglioramento professionale e l’informazione all’utente circa le possibilità… The purpose of clinical practice guidelines (CPGs) is to achieve better health outcomes by improving the practice of health professionals Malgrado l’esteso riconoscimento del valore and by better informing consumers about management options. potenziale al miglioramento assistenziale, il loro valore legale è incerto e …… Despite the widespread recognition of CPGs' potential value in improving care, their legal status has been unclear and of growing concern to some health professionals. There is a lack of clarity about how CPGs may be used in a legal arena. In particular, there is confusion about whether doctors will be more, or less, vulnerable to a successful lawsuit if they follow guidelines or depart from guidelines for sound clinical reasons. in merito a come le C’e una mancanza di chiarezza linee guida possano essere usate in un tribunale. In To date, CPGs have rarely, if ever, been used as evidence in medical particolare c’è rispetto a come i medici possano essere più litigation, and there is virtually no judicial comment on their legal status. o meno vulnerabili di un successo nell’azione legale se essi si adeguano alle linee guida o deviano da esse per una valida ragione clinica. Fino ad oggi le LG sono state raramente usate come prove in controversie legali e c’è virtualmente un non giudizio sul loro stato legale….
MJA the medical jurnal of Australia Le LG non ostacolano e non supportano direttamente le cause legali. E’ probabile che esse siano considerate un’altra forma di prova evidente/certa; o evidenza della prativa in una corte. “ solo Clinical practice guidelines neither hinder nor encourage litigation un’altra forma di prova”…. Il valore delle linee guida directly they are simply likely to be considered another form of dipende dall’obiettivo, dallo sviluppo dalla ratifica, expert evidence; or evidence of practice in a court case. dalla divulgazione, uso e attualità… …. "just another form of expert evidence", …. …the evidentiary value of guidelines depends on their purpose, development, ratification, dissemination, use, and whether they are current…. Where CPGs are accepted as good evidence of appropriate practice, it can be more difficult for a doctor whose actions and decisions are not consistent with the CPG's recommendation to defend a case simply on the basis of customary local practice. ……. . Dove le LG sono riconosciute come una strumento efficace della pratica clinica, può essere più difficile per i medici giustificare azioni e decisioni non sono attinenti ad esse.
MJA the medical jurnal of Australia Un clinico potrebbe dimostrare che la LG non era importante in quel particolare caso. In alternativa, A clinician could show that the guideline was not relevant in a particular potrebbe dimostrare che il trattamento in effetti fornito era case. Alternatively, he or she could show that the treatment actually supportato da altra buona prova o che la LG era provided was supported by other good evidence, or that the guideline sufficientemente flessibile per includere il trattamento scelto. was sufficiently flexible to include the chosen treatment. Equally, Ugualmente, seguire una LG potrebbe non following a guideline may not automatically prevent a doctor from being impedire automaticamente a un medico di essere sued successfully for negligence. It will depend on all the evidence before citato con successo per negligenza. … the court. …Therefore, guidelines can aid the legal process by presenting a clear summary of available evidence, rather than leaving the courts with the responsibility of distilling this information from expert testimony. Quindi, le LG possono aiutare il processo legale rappresentando un riepilogo chiaro di prova disponibile, piuttosto che lasciare le corti con la responsabilità di distillare queste informazioni dai consulenti.
MJA the medical jurnal of Australia ……. . le linee guida possono rappresentare bene il "livello di attenzione", professionale concordato ma i giudici sono gli arbitri finali di questo livello e mantengono il diritto di …guidelines may well represent the agreed professional "standard of care", basare giudizi su informazioni diverse da quello delle linee but the courts are the final arbiters of this standard, and retain the right to guida… base judgments on information other than that in the guidelines If a clinician practises outside the guidelines, it is important to ensure that this is well documented and that appropriate strategies have been implemented. Se ci si discosta dall’applicazione della LG è importante che questo sia ben documentato e che le strategie appropriate siano implementate.
SCIENZA E PROFESSIONE Anno 8 numero 12 Dicembre 2011 Condannati seguendo le linee-guida: cosa puo’ fare il medico? Enti e gruppi propongono linee-guida spesso dilettantesche sui piu’ svariati argomenti ma vengono condannati coloro che, in buona fede, le seguono. Echinacea l l La Corte di Cassazione ( sentenza n. 8254 del 2 marzo) ha sancio la morte delle linee guida “caserecce” e, soprattotto, di quelle stilate soprattutto a fini economici. E’ corretto perseguire l’ economicita’ di gestione, ma cio’ non puo’ essere ottenuto a discapito della salute del paziente. Ne’ le linee guida possono servire come copertura di responsabilita’ per il medico. Ma come riconoscere le lineeguida davvero efficaci? La Corte condanna quindi senza mezzi termini le «logiche mercantili» che vanno a danno dell'ammalato sotto forma di fumose e poco scientifiche «linee guida» ospedaliere che vengono poi utilizzate a copertura delle responsabilità del medico. Le linee guida invece non possono diventare allora un facile alibi. Ma attenzione! La condanna senza scampo e’ diretta verso “quelle specifiche” linee guida, in quanto poco valide dal punto di vista scientifico e assistenziale poiche’ “nulla peraltro si conosce di tali "linee guida", nè dell'autorità dalle quali provengono, nè del loro livello di scientificità, nè delle finalità che con esse si intende perseguire, nè è dato di conoscere se le stesse rappresentino un'ulteriore garanzia per il paziente, ovvero, come sembra di capire dalla lettura delle sentenze in atti, altro non siano che uno strumento per garantire l'economicità della gestione della struttura ospedaliera”. Sul rispetto di tali logiche di tipo mercantile, infatti, avverte la Cassazione, deve prevalere «un comportamento virtuoso del medico che, secondo scienza e coscienza, assuma le decisioni più opportune a tutela della salute del paziente
Gazzetta ufficiale 20 -1 -2016 DECRETO 9 dicembre 2015 Condizioni di erogabilità e indicazioni di appropriatezza prescrittiva delle prestazioni di assistenza ambulatoriale erogabili nell’ambito del Servizio sanitario nazionale. IL MINISTRO DELLA SALUTE n Decreta: n A rt. 1. Oggetto 1. Il presente decreto individua le condizioni di erogabilità e le indicazioni di appropriatezza prescrittiva delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale erogabili nell’ambito del Servizio sanitario nazionale di cui al decreto ministeriale 22 luglio 1996. A rt. 2. Defi nizioni 1. Ai fi ni del presente decreto, si intende per: a) «condizioni di erogabilità» le specifi che circostanze riferite allo stato clinico o personale del destinatario, alla particolare fi nalità della prestazione (terapeutica, diagnostica, prognostica o di monitoraggio di patologie o condizioni), al medico prescrittore, all’esito di procedure o accertamenti pregressi in assenza delle quali la prestazione specialistica risulta inappropriata e non può essere erogata nell’ambito e a carico del Servizio sanitario nazionale; b) «indicazioni di appropriatezza prescrittiva» le specifi che circostanze riferite allo stato clinico o personale del destinatario, alla particolare fi nalità della prestazione (terapeutica diagnostica, prognostica o di monitoraggio di patologie o condizioni), al medico prescrittore, all’esito di procedure o accertamenti pregressi o alla coerenza con le indicazioni di enti regolatori nazionali o internazionali specifi cate nell’allegato 1, in assenza delle quali la prestazione, comunque erogabile nell’ambito e a carico del Servizio sanitario nazionale, risulta ad alto rischio di inappropriatezza; c) «specialista» il medico che, in relazione al rapporto di lavoro in essere, ha titolo per erogare le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale per conto del Servizio sanitario nazionale.
Linee guida per le procedure inerenti le pratiche radiologiche clinicamente sperimentate (art. 6, decreto legislativo n. 187/2000). MINISTERO DELLA SALUTE 9 -11 -2015 gazz ufficiale n n … Al fine di garantire una applicazione uniforme sul territorio nazionale e di assicurare l’uso appropriato delle risorse umane e strumentali del Servizio sanitario nazionale, le presenti linee guida, in attuazione delle previsioni del comma 1, dell’art. 6, del decreto legislativo n. 187/2000, in relazione alle procedure inerenti le pratiche radiologiche clinicamente sperimentate, fissano i criteri di riferimento che consentono di caratterizzare la prestazione sanitaria con la pratica radiologica, e forniscono raccomandazioni e indicazioni operative ai prescriventi, nonché indicazioni utili a meglio precisare funzioni e responsabilità del Medico prescrivente, del Medico radiologo, del TSRM e del Fisico medico, come previste dal decreto legislativo n. 187/2000 e dai rispettivi profili professionali, …. In particolare sono individuati i criteri di riferimento e individuate le procedure operative da adottare in caso di: pratiche radiologiche standardizzate (art. 6 commi 1 e 2, decreto legislativo n. 187/2000), (elencate in Appendice 1), in regime di ricovero (ordinario, day hospital o day surgery o in elezione) presso strutture pubbliche o private ospedaliere; pratiche radiologiche in regime di ricovero in urgenza emergenza presso strutture pubbliche o private ospedaliere; pratiche radiologiche in regime ambulatoriale presso strutture territoriali e presidi radiologici privati accreditati e non.
n Pratiche radiologiche standardizzate in regime di ricovero ordinario, day hospital o day surgery o in elezione, presso strutture pubbliche o private ospedaliere, (la cui esecuzione è consentita esclusivamente in regime di ricovero ordinario, day hospital o day surgery o in elezione presso strutture pubbliche o private ospedaliere). n ……………………… n Pratiche radiologiche in regime di ricovero in urgenza emergenza presso strutture pubbliche o private ospedaliere. ……………………… n
n La documentazione in riabilitazione: Per MIGLIORARE la professionalità (profiteri = dichiarare). n Per migliorare l’autonomia culturale, abituandosi a codificare il proprio lavoro (professione intellettuale). n Per migliorare la qualità dell’agire riabilitativo. n Per favorire la comunicazione all’interno del team riabilitativo e tra operatori di aree diverse di competenza. n Per verificare l’efficacia delle cure erogate.
La documentazione… n n n Obbligo deontologico del professionista Obbligo normativo del professionista Garanzia dei diritti della persona assistita: n n n Informazione Partecipazione Trasparenza INFORMAZIONE E CONSENSO Rilevanza pubblica (procedure aziendali; controllo di Qualità) Rilevanza giuridica
La documentazione… n Da produrre… (cartella riabilitativa…e non solo…) REQUISITI SOSTANZIALI: n n n Veridicità Chiarezza Completezza Tempestività Rintracciabilità
CONCLUSIONI Le Aziende Sanitarie dovrebbero dotarsi di un GRUPPO DI LAVORO MULTIDISCIPLINARE chiamato a ricercare, valutare, integrare, adattare ed aggiornare linee guida Tutelare l’interesse del cittadino Fornire validi strumenti per la gestione del rischio in ambito sanitario Garantire il miglioramento continuo della qualità delle prestazioni erogate
CONCLUSIONI Sarebbe inoltre importante, l’impiego di professionisti competenti in qualità di consulenti tecnici, in caso di dibattimento legale, ove siano chiamati in causa colleghi con lo stesso profilo professionale.
…io ritengo impossibile conoscere le parti senza conoscere il tutto non meno che conoscere il tutto senza conoscere particolarmente le parti. Blaise Pascal, Pensieri
30 agosto 2006 Lavoro in sala operatoria - dal chirurgo come al pit-stop Professionsiti sanitari di un ospedale londinese a scuola dai meccanici Ferrari
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