LE RAGIONI DELLA DIRIGENZA SANITARIA NEL MINISTERO DELLA

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LE RAGIONI DELLA DIRIGENZA SANITARIA NEL MINISTERO DELLA SALUTE ROMA, 22 MARZO 2012 Il

LE RAGIONI DELLA DIRIGENZA SANITARIA NEL MINISTERO DELLA SALUTE ROMA, 22 MARZO 2012 Il percorso di riforma della dirigenza statale e della dirigenza sanitaria: unicità e compatibilità nell’organizzazione della Pubblica Amministrazione Amedeo Bianco

COSA È IL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE n Legge 833/78 - Art 1. …. .

COSA È IL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE n Legge 833/78 - Art 1. …. . Il servizio sanitario nazionale è costituito dal complesso delle funzioni, delle strutture, dei servizi e delle attività destinati alla promozione, al mantenimento ed al recupero della salute fisica e psichica di tutta la popolazione …. L'attuazione del servizio sanitario nazionale compete allo Stato, alle regioni e agli enti locali territoriali, …. n D. lgs 502/92 – Art. 1. …. quale complesso delle funzioni e delle attività assistenziali dei Servizi sanitari regionali e delle altre funzioni e attività svolte dagli enti ed istituzioni di rilievo nazionale, nell'ambito dei conferimenti previsti dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché delle funzioni conservate allo Stato dal medesimo decreto.

Enti del Servizio Sanitario Nazionale In base al principio di sussidiarietà, il servizio sanitario

Enti del Servizio Sanitario Nazionale In base al principio di sussidiarietà, il servizio sanitario è articolato secondo diversi livelli di responsabilità e di governo: • livello centrale - lo Stato ha la responsabilità di assicurare a tutti i cittadini il diritto alla salute mediante un forte sistema di garanzie, attraverso i Livelli essenziali di assistenza • livello regionale - le Regioni hanno la responsabilità diretta della realizzazione del governo e della spesa per il raggiungimento degli obiettivi di salute del Paese. Le Regioni hanno competenza esclusiva nella regolamentazione ed organizzazione di servizi e di attività destinate alla tutela della salute e dei criteri di finanziamento delle Aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere (anche in relazione al controllo di gestione e alla valutazione della qualità delle prestazioni sanitarie nel rispetto dei principi generali fissati dalle leggi dello Stato). Enti Il Servizio Sanitario Nazionale è composto da enti ed organi di diverso livello istituzionale, che concorrono al raggiungimento degli obiettivi di tutela della salute dei cittadini. Ne fanno parte: - Ministero - enti ed organi di livello centrale CSS - Consiglio Superiore di Sanità ISS – Istituto Superiore di Sanità INAIL – Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro AGENAS – Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali IRCCS – Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico IIZZSS – Istituti Zooprofilattici Sperimentali AIFA – Agenzia Italiana del farmaco - enti ed organi territoriali Regioni e Province autonome Aziende sanitarie Locali Aziende Ospedaliere

n la dirigenza sanitaria è una articolazione della dirigenza pubblica Dirigenza delle amministrazioni pubbliche

n la dirigenza sanitaria è una articolazione della dirigenza pubblica Dirigenza delle amministrazioni pubbliche Art 15 e succ. del DLgs 165/2001 n dirigenza sanitaria Art 15 del DLgs 502/92 n

La dirigenza sanitaria n n D. Lgs 502/92 (come modificato dal d. lgs. 299/99)

La dirigenza sanitaria n n D. Lgs 502/92 (come modificato dal d. lgs. 299/99) TITOLO V PERSONALE Art. 15 Disciplina della dirigenza medica e delle professioni sanitarie Fermo restando il principio dell'invarianza della spesa, la dirigenza sanitaria è collocata in un unico ruolo, distinto per profili professionali, e in un unico livello, articolato in relazione alle diverse responsabilità professionali e gestionali. ……. La dirigenza sanitaria è disciplinata dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, salvo quanto previsto dal presente decreto.

Struttura della dirigenza pubblica Dirigenza n n Articolata in 2 fasce: I - direttori

Struttura della dirigenza pubblica Dirigenza n n Articolata in 2 fasce: I - direttori generali; II - tutti gli altri dirigenti [“Per le regioni, il dirigente cui sono conferite funzioni di coordinamento é sovraordinato, limitatamente alla durata dell'incarico, al restante personale dirigenziale. ”] Dirigenza sanitaria n un unico livello, distinto per profili professionali n (“si deve tenere conto della posizione funzionale posseduta dal relativo personale all'atto dell'inquadramento nella qualifica di dirigente. É assicurata la corrispondenza di funzioni, a parità di struttura organizzativa, dei dirigenti di più elevato livello dei ruoli di cui al comma 1 con i dirigenti di secondo livello del ruolo sanitario. ” art 26 dlgs 165/2001)

Struttura della dirigenza pubblica Articolazione delle funzioni e degli incarichi Dirigenza sanitaria - direttore

Struttura della dirigenza pubblica Articolazione delle funzioni e degli incarichi Dirigenza sanitaria - direttore generale - capo di Gabinetto - segretario generale ecc. 2° fascia: - titolarità di uffici dirigenziali di livello non generale - funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti dall'ordinamento Le tipologie di incarichi conferibili ai dirigenti sanitari sono le seguenti: a) incarico di direzione di struttura complessa; b) incarico di direzione di struttura semplice; c) incarichi di natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, di studio, e ricerca, ispettivi, di verifica e di controllo. d) incarichi di natura professionale conferibili ai dirigenti con meno di cinque anni di attività. 1° fascia:

La dirigenza sanitaria - l’attribuzione degli incarichi (art 15 dlgs 502/92) n L’attività è

La dirigenza sanitaria - l’attribuzione degli incarichi (art 15 dlgs 502/92) n L’attività è caratterizzata, dall’autonomia tecnico-professionale, i cui ambiti di esercizio, attraverso obiettivi momenti di valutazione e verifica, sono progressivamente ampliati. n All'atto della prima assunzione, al dirigente sanitario sono affidati compiti professionali con precisi ambiti di autonomia da esercitare nel rispetto degli indirizzi del dirigente responsabile della struttura e sono attribuite funzioni di collaborazione e corresponsabilità nella gestione delle attività. In relazione alla natura e alle caratteristiche dei programmi da realizzare, alle attitudini e capacità professionali del singolo dirigente, accertate con le procedure valutative di verifica di cui al comma 5, al dirigente, con cinque anni di attività con valutazione positiva (( sono attribuite )) funzioni di natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, studio e ricerca, ispettive, di verifica e di controllo, nonché ((possono essere attribuiti )) incarichi di direzione di strutture semplici.

La dirigenza sanitaria - l’attribuzione degli incarichi (art 15 dlgs 502/92) n Ai dirigenti

La dirigenza sanitaria - l’attribuzione degli incarichi (art 15 dlgs 502/92) n Ai dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa sono attribuite, oltre a quelle derivanti dalle specifiche competenze professionali, funzioni di direzione e organizzazione della struttura, da attuarsi, nell'ambito degli indirizzi operativi e gestionali del dipartimento di appartenenza, anche mediante direttive a tutto il personale operante nella stessa, e l'adozione delle relative decisioni necessarie per il corretto espletamento del servizio e per realizzare l'appropriatezza degli interventi con finalità preventive, diagnostiche, terapeutiche e riabilitative, attuati nella struttura loro affidata. Il dirigente è responsabile dell'efficace ed efficiente gestione delle risorse attribuite. I risultati della gestione sono sottoposti a verifica annuale tramite il nucleo di valutazione.

La riforma in senso tecnico del Ministero della salute n Legge 23 ottobre 1992,

La riforma in senso tecnico del Ministero della salute n Legge 23 ottobre 1992, n. 421 Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale n Art . 1 … h) emanare, per rendere piene ed effettive le funzioni che vengono trasferite alle regioni e alle province autonome, entro il 30 giugno 1993, norme per la riforma del Ministero della sanità cui rimangono funzioni di indirizzo e di coordinamento, nonché tutte le funzioni attribuite dalle leggi dello Stato per la sanità pubblica. Art. 19, c. 4 lett. g) del Dlgs 517/93

Il ruolo dei dirigenti sanitari nel Ministero della salute dal libro “Le ragioni di

Il ruolo dei dirigenti sanitari nel Ministero della salute dal libro “Le ragioni di una dirigenza sanitaria nel Ministero della salute “ n «Il Ministero della salute è organismo essenziale per la governance della sanità pubblica, svolgendo compiti infungibili da parte di altri organismi: si pensi, ad esempio, a ciò che attiene ai compiti e alle strutture che ruotano, tra l’altro, attorno alle funzioni di Chief Medical Officer e Chief Veterinary Officer, ruoli primariamente coinvolti nello sviluppo di “politiche” e strategie nazionali di sanità pubblica e sanità pubblica veterinaria, e nel raccordo e coordinamento sanitario a livello internazionale; funzioni inerenti la profilassi internazionale, la direzione sanitaria, l’igiene, l’epidemiologia, l’organizzazione dei servizi sanitari, i controlli ufficiali alle frontiere, per citarne alcune, che si traducono nel lavoro quotidiano del personale sanitario del Ministero della salute, ivi compresa la partecipazione presso le sedi comunitarie ed internazionali. »

Il ruolo dei dirigenti sanitari nel Ministero della salute dal libro “Le ragioni di

Il ruolo dei dirigenti sanitari nel Ministero della salute dal libro “Le ragioni di una dirigenza sanitaria nel Ministero della salute “ n «Una significativa quota di medici, veterinari e altri profili sanitari è impiegata presso gli uffici periferici del Ministero. Presso gli Uffici di Sanità Marittima Aerea e di Frontiera (USMAF) assicurano l’applicazione del Regolamento Sanitario Internazionale, la profilassi internazionale e i controlli su persone e merci; presso i Servizi di Assistenza Sanitaria ai Naviganti (SASN) assicurano l’assistenza sanitaria in Italia e all’estero ai marittimi e agli aeronaviganti; presso i Posti di Ispezione Frontaliera (PIF) e gli Uffici Veterinari per gli Adempimenti Comunitari (UVAC) svolgono controlli ufficiali del tutto identici a quelli svolti dagli omologhi colleghi delle Aziende sanitarie locali. »

Embricare la dirigenza sanitaria nell’ambito della dirigenza del Ministero della salute _ 1 In

Embricare la dirigenza sanitaria nell’ambito della dirigenza del Ministero della salute _ 1 In sintesi: • con il decreto legislativo 7 dicembre 1993, fu aggiunto all’articolo 18 del DLgs 502/92, il seguente comma 8: “Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della sanità, vengono estese, nell'ambito della contrattazione, al personale dipendente dal Ministero della sanità attualmente inquadrato nei profili professionali di medico chirurgo, medico veterinario, chimico, farmacista, biologo e psicologo le norme del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, in quanto applicabili”; • con DPCM 13 dicembre 1995, viene realizzato il mandato del D. Lgs. 502/92, laddove all’art. 1 il legislatore indica “Il personale del Ministero della sanità appartenente ai profili professionali indicati nell’articolo 18, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, nel testo sostituito dall’art. 19, comma 1, lett. g) del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, di cui alle premesse, è inquadrato nella dirigenza del ruolo sanitario, articolato su due livelli”

Embricare la dirigenza sanitaria nell’ambito della dirigenza del Ministero della salute _ 2 •

Embricare la dirigenza sanitaria nell’ambito della dirigenza del Ministero della salute _ 2 • il D. Lgs 165/01, all’art. 40 comma 2, prima delle modifiche di riorganizzazione delle aree contrattuali apportate dal dlgs 150/2009, ribadiva che “I dirigenti costituiscono un’area contrattuale autonoma relativamente a uno o più comparti. Resta fermo per l’area contrattuale della dirigenza del ruolo sanitario quanto previsto dall’articolo 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche ed integrazioni”. Si riconosce, quindi, nel 502/92 l’elemento fondante della dirigenza sanitaria e si riconosce, di quest’ultima, la specificità nell’ambito dell’insieme più ampio della dirigenza; • la specificità è confermata ed embricata nella dirigenza statale - la cui organizzazione è statuita dal DPR 108/2004 in due fasce, strutturabili in sezioni.

Grazie per l’attenzione Amedeo Bianco

Grazie per l’attenzione Amedeo Bianco