LE PRINCIPALI TUTELE ASSICURATIVE PER ARMATORI CANTIERI NAVALI

  • Slides: 16
Download presentation
LE PRINCIPALI TUTELE ASSICURATIVE PER ARMATORI CANTIERI NAVALI LEASING E CREDITORI IPOTECARI Relatore: Franco

LE PRINCIPALI TUTELE ASSICURATIVE PER ARMATORI CANTIERI NAVALI LEASING E CREDITORI IPOTECARI Relatore: Franco Sanna Marine Risks Manager Circolo Artistico di Venezia Palazzo delle Prigioni Mercoledì 16 Marzo 2011

 - una sintetica panoramica sulle principali caratteristiche delle coperture assicurative; - alcune statistiche

- una sintetica panoramica sulle principali caratteristiche delle coperture assicurative; - alcune statistiche sul mercato italiano, quali il volume premi, i principali player assicurativi, i canali distributivi prevalenti; - la struttura e una descrizione delle più diffuse caratteristiche del contratto assicurativo. - alcuni confronti internazionali;

COPERTURA CORPO E MACCHINE (C&M) La garanzia cd “Corpo e Macchine” (Hull & Machinery)

COPERTURA CORPO E MACCHINE (C&M) La garanzia cd “Corpo e Macchine” (Hull & Machinery) è la copertura base essenziale riferendosi, infatti, a qualsiasi costruzione o galleggiante destinato al trasporto, sia via mare sia per acque interne, anche a scopo di rimorchio, pesca, diporto o altro, contro tutti gli accidenti della navigazione, cioè quegli avvenimenti che possono colpire sul mare (provengano o no dal mare) i beni in rischio in una spedizione marittima.

Schema riepilogativo delle diverse garanzie Corpo e Macchine Perdita Spese totale (PT) salvataggio (SS)

Schema riepilogativo delle diverse garanzie Corpo e Macchine Perdita Spese totale (PT) salvataggio (SS) Garanzia FA FAP SALVO pieno rischio Ricorso terzi (RCT) Avaria generale (AG) Avaria particolare (AP) da incaglio, incendio, collisione, urto, sommersione cattivi tempi Danni in machina Negligenza comandante/equi paggio

In Italia i rischi spesso vengono ancora assicurati utilizzando il capitolato denominato «Camogli 88»

In Italia i rischi spesso vengono ancora assicurati utilizzando il capitolato denominato «Camogli 88» cui vengono applicate le Institute Time Clauses Hulls che definiscono i rischi coperti secondo il sistema del mercato inglese i named perils, con opportune esclusioni… oggi tuttavia i capitolati italiani rispecchiano le medesime coperture previste dalla clausole inglesi ovvero rischi nominati, con garanzie suddivise in tre combinazioni: A) garanzia massima; Perdita totale e danni parziali B) garanzia ridotta; Perdita totale, danni parziali solo da incendio, esplosione, scoppio, fulmine, furto, rapina pirateria C) garanzia minima - Perdita totale e totale costruttiva E’ prevista la deroga ad alcune esclusioni di polizza attraverso il richiamo di una serie di Patti speciali

FORMA A (garanzia massima) La garanzia copre, in seguito a qualsiasi avvenimento la perdita

FORMA A (garanzia massima) La garanzia copre, in seguito a qualsiasi avvenimento la perdita totale, la perdita totale costruttiva e l’abbandono, sono comprese inoltre, le spese ed il compenso di assistenza e di salvataggio nonché le spese per la rimozione del relitto imposta dalle autorità competenti. 7

L’assicurazione dei danni parziali è prestata ai seguenti termini: I i danni allo scafo

L’assicurazione dei danni parziali è prestata ai seguenti termini: I i danni allo scafo ed altre parti dell’unità, non menzionate ai successivi commi II e III, sono risarcibili in conseguenza di qualsiasi avvenimento; II i danni all’apparato motore ed all’impianto elettrico sono risarcibili in quanto siano conseguenza diretta di incendio, fulmine, esplosione, scoppio, incaglio, urto, collisione, ovvero di affondamento, sommersione o allagamento dell’unità causati da movimento ondoso per cattivo tempo (salvo patto speciale per danni da avaria) III i danni alle parti pneumatiche dei battelli sono risarcibili in quanto siano conseguenza di incendio, fulmine, esplosione, scoppio. Qualora l’unità navighi in un periodo diverso da quello convenuto in polizza per la navigazione, i danni parziali, ove previsti, sono assicurati solo se conseguenti a: incendio, fulmine, scoppio, esplosione. 8

FORMA B (garanzia ridotta) La garanzia copre, in seguito a qualsiasi avvenimento la perdita

FORMA B (garanzia ridotta) La garanzia copre, in seguito a qualsiasi avvenimento la perdita totale, la perdita totale costruttiva e l’abbandono, sono comprese, inoltre, le spese ed il compenso di assistenza e di salvataggio. I danni parziali sono assicurati solo se conseguenti ad incendio, fulmine, esplosione, furto, rapina, pirateria. 9

FORMA C (garanzia minima) La garanzia copre, in seguito a qualsiasi avvenimento, la perdita

FORMA C (garanzia minima) La garanzia copre, in seguito a qualsiasi avvenimento, la perdita totale costruttiva e l’abbandono, sono comprese, inoltre, le spese ed il compenso di assistenza e di salvataggio. 10

COPERTURE INTERESSI E SBORSI E NOLO La copertura IS (Disbursements o Increased Value) si

COPERTURE INTERESSI E SBORSI E NOLO La copertura IS (Disbursements o Increased Value) si riferisce a quegli interessi che l’impresa armatoriale ha alla conservazione della nave che non siano già compresi nell’assicurazione “corpo e macchine” o in quella del”nolo”. In pratica è una copertura contro la perdita totale e va ad integrare la garanzia “corpi”, rimediando allo stato di crisi che un armatore subisce in caso di perdita della nave assicurata, si può assicurare non più del 25% del valore del corpo.

PERDITA DI PROFITTO (LOSS OF HIRE) E’ un’altra forma autonoma di copertura contro la

PERDITA DI PROFITTO (LOSS OF HIRE) E’ un’altra forma autonoma di copertura contro la perdita di profitto o nolo che nel noleggio a tempo (time charter) si verifica quando una nave cessa di essere impiegabile e viene messa ‘off hire’ a seguito di un avvenimento coperto dalla polizza corpi, con l’esclusione della perdita totale.

CREDITORE IPOTECARIO (MORTGAGEES’S INTEREST) E’ una copertura richiesta dall’ente vincolatario (banca) a tutela del

CREDITORE IPOTECARIO (MORTGAGEES’S INTEREST) E’ una copertura richiesta dall’ente vincolatario (banca) a tutela del suo interesse sulla nave. Di solito la clausola di vincolo detta “Loss Payable Clause” - inserita nella polizza C&M a favore del creditore ipotecario - non offre una sufficiente garanzia perché restano opponibili al creditore tutte le eccezioni che l’assicuratore C&M può opporre al suo assicurato.

P & I (PROTECTION AND INDEMNITY) Sono coperture prestate da assicuratori specializzati, tradizionalmente i

P & I (PROTECTION AND INDEMNITY) Sono coperture prestate da assicuratori specializzati, tradizionalmente i P&I Clubs che operano su base mutualistica, i principali dei quali sono riuniti nel I. G. A. (International Group Agreement). La nave iscritta in un P & I Club deve avere una polizza C&M per il pieno valore della nave. Pur essendo una polizza autonoma di responsabilità si pone quale copertura integrativa di quella corpi. E’ una copertura a secondo rischio, nel senso che non copre quei sinistri già coperti da altra polizza. A differenza della C&M, la P&I è a responsabilità illimitata e la legge che governa i Club non è quella italiana, ma quella dell’ordinamento cui appartiene il Club presso il quale la nave è iscritta.

CANTIERI NAVALI – BUILDER’S RISKS Questa polizza copre i sinistri tipicamente terrestri in quanto

CANTIERI NAVALI – BUILDER’S RISKS Questa polizza copre i sinistri tipicamente terrestri in quanto garantisce quegli eventi che possono interessare una costruzione durante il suo svolgimento e i materiali ad essa destinati, sia nei magazzini del cantiere (anche lontano dal cantiere stesso) sia durante il trasporto.

RIPARATORI NAVALI La copertura di responsabilità legale cantieri ha per oggetto la responsabilità del

RIPARATORI NAVALI La copertura di responsabilità legale cantieri ha per oggetto la responsabilità del cantiere nella veste di riparatore navale a seguito di colpa dell’assicurato e/o suoi dipendenti o sub-appaltatori. Per “legal liability” non si intende la responsabilità per inadempimento contrattuale, ma solo la responsabilità per danni del cantiere provocati alla nave sotto lavori mentre questa è affidata alla “care, custody or control” dell’assicurato stesso.