LE POLITICHE ABITATIVE DELLA RAS QUESTE SLIDE SONO
LE POLITICHE ABITATIVE DELLA RAS QUESTE SLIDE SONO BASATE SU M. T. DEFRAIA, POLITICHE ABITATIVE TRA PRINCIPIO DI COESIONE SOCIALE E GIUSTIZIA SPAZIALE: APPLICAZIONE DEL MODELLO EUROPEO IN AMBITO LOCALE Tesi di laurea magistrale in SA 2018 – Pubblicata da INFORAV 2019
Lo statuto, al pari di tutti gli altri statuti regionali, non menziona il diritto all’abitazione ma indica solo la competenza in materia di edilizia residenziale pubblica. La RAS ha competenza legislativa esclusiva in materia di ‘edilizia e urbanistica’ (art. 3 lett. f) Statuto). La prima legge regionale è la 32/1985 ’Programma straordinario di interventi nel settore edilizio destinato all’acquisto, costruzione e recupero della prima abitazione nelle more dell’emanazione di una legge organica» .
La legge R. 32/1985 Riconosce contributi a una platea di beneficiaria individuati nei titolari di un reddito inferiore a certe soglie che abbiano anche i seguenti requisiti e condizioni a) Cittadinanza italiana, residenza o lavoro nel Comune in cui sono effettuati gli interventi (si fa eccezione per gli emigrati sardi); b) Non essere titolari di proprietà o diritto di usufrutto uso o abitazione su altro alloggio nei comuni interessati c) Non essere assegnatari in proprietà di un alloggio costruito in tutto o in parte con risorse pubbliche d) Impegno ad abitare in maniera continuativa nell’alloggio per non meno di 9 anni. La legge R. 32/85 fissa anche la nozione di alloggio adeguato, espressa in un minimo di metri cubi a seconda della grandezza del nucleo familiare (es. minimo 45 mq per 2 persone) Sulla stessa scia si pone la più dettagliata legge R. n. 13 del 1989, che introduce anche condizioni attributive di punteggio come il basso reddito, la numerosità della famiglia, la presenza di membri ultrasessantenni o di persone con handicap, la recente formazione della famiglia, la condizione di immigrato o profugo che rientri in Italia per risiedervi e sia rientrato da non più di 12 mesi dalla data del bando; l’abitazione in alloggio improprio o anti-igienico, la coabitazione, il sovraffollamento, lo sfratto non intimato per inadempienza contrattuale; e stabilisce che la morosità per più di tre mesi determina la decadenza dall’assegnazione e la risoluzione del contratto, oltre a determinare le modalità di determinazione del canone.
Con la L. R. 17/1991 ‘sbarcano’ in Sardegna le politiche nazionali di dismissione. La legge dispone che gli IACP i comuni e gli enti pubblici procedono all’alienazione degli immobili di edilizia residenziale pubblica attraverso programmi annuali di cessione, salvo il diritto di riscatto degli immobili per gli assegnatari che fossero inquilini da più di dieci anni e in regola col canone che si impegnassero a non modificare la destinazione d’uso per 10 anni. Le somme derivanti dall’alienazione dovevano essere impiegate: - Per la costruzione acquisto o recupero di alloggi di edilizia sovvenzionata - Per la realizzazione di programmi integrati - Nella realizzazione di urbanizzazioni o servizi - Nella costruzione di alloggi-parcheggio e alloggi di edilizia agevolata convenzionata al fine di promuovere la mobilità degli assegnatari decaduti dal titolo. La legge 17 è abrogata dalla legge R 22/1995 che mantiene però un obiettivo di alienazione dell’edilizia pubblica. Gli attesi risultati economici non ci sono. La legge R. 7/2000 sancisce che il principio che canoni di locazione degli alloggi ERP devono garantire il pareggio tra costi e ricavi dell’amministrazione, e istituisce un fondo speciale per la concessione di contributi ad assegnatari in condizioni di indigenza.
La legge 12/2016 la nascita di AREA e del sistema dell’edilizia sociale L’edilizia sociale diviene il sistema che riunisce La L. R. 12/2006 ridisegna le norme generali in materia di edilizia residenziale pubblica e trasforma gli IACP in Azienda Regionale per l’Edilizia Abitativa (Area). Fa la sua comparsa il riferimento al diritto fondamentale all’abitazione che deve essere garantito nei confronti di particolari categorie sociali. Vengono infatti poste norme generali in materia di edilizia sociale «al fine di assicurare il diritto all’abitare a chi non è in grado di soddisfare autonomamente le esigenze abitative in condizioni dignitose, sicure e salubri, riducendo il disagio abitativo a favore di individui e nuclei familiari che non sono in grado di accedere alla locazione di alloggi nel libero mercato» (Art. 1 c. 1. ) • L’edilizia residenziale pubblica. • Gli interventi di edilizia sovvenzionata a totale carico del soggetto pubblico volti ad aumentare l’offerta di alloggi per le fasce più deboli. • Tutte le forme di ‘alloggio sociale’ inteso quale unità immobiliare adibita ad uso residenziale in locazione permanente. Gli interessi e diritti degli utenti sono regolati con lo strumento della Carta dei Servizi e viene creato l’Osservatorio regionale sulla condizione abitativa (ORECA).
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