Le novit in materia di IMU CATANIA 26

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Le novità in materia di IMU CATANIA 26 novembre 2013 Dott. Roberto Protani -2

Le novità in materia di IMU CATANIA 26 novembre 2013 Dott. Roberto Protani -2 -

LA SOSPENSIONE Decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito con modificazioni dalla legge 18

LA SOSPENSIONE Decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito con modificazioni dalla legge 18 luglio 2013, n. 85 Art. 1, comma 1, IL VERSAMENTO DELLA PRIMA RATA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (17 GIUGNO 2013) È SOSPESO PER LE SEGUENTI CATEGORIE DI IMMOBILI: lett. a) abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1 (abitazioni signorili), A/8 (ville) e A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici); lett. b) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; lett. b) alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del D. P. R. 24 luglio 1977, n. 616; lett. c) terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all'art. 13, commi 4, 5 e 8, del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni. -3 -

L’ABOLIZIONE DELLA PRIMA RATA Il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, recante: «Disposizioni urgenti

L’ABOLIZIONE DELLA PRIMA RATA Il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, recante: «Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici (G. U. n. 204 del 31 agosto 2013 - Suppl. Ordinario n. 66), convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124 (in S. O. n. 73, relativo alla G. U. n. 254 del 29 ottobre 2013), ha abolito la prima rata dell'IMU 2013 per gli immobili oggetto della sospensione. -4 -

ABITAZIONE PRINCIPALE CONDIZIONI NECESSARIE PER QUALIFICARE UN IMMOBILE COME ABITAZIONE PRINCIPALE AI FINI DELL'IMU

ABITAZIONE PRINCIPALE CONDIZIONI NECESSARIE PER QUALIFICARE UN IMMOBILE COME ABITAZIONE PRINCIPALE AI FINI DELL'IMU Dimora abituale e residenza anagrafica del possessore e del suo nucleo familiare (Art. 13, comma 2, del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201) Le agevolazioni per l'abitazione prin ci pale e per le relative pertinenze, in relazione al nucleo familiare, si applicano per un solo immobile, nell'ipotesi in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza ana grafica in immobili diversi situati nello stesso comune. -5 -

LE MODIFICHE ALLA DISCIPLINA IMU Decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni

LE MODIFICHE ALLA DISCIPLINA IMU Decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124 NORMA CONTENUTO Per l'anno 2013 non è dovuta la seconda rata IMU relativa ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla Art. 2, vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in comma 1 ogni caso locati. Per il medesimo anno l'imposta municipale propria resta dovuta fino al 30 giugno. A decorrere dal 1°gennaio 2014 sono esenti dall'IMU i Art. 2, fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla comma 2, vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in lett. a) ogni caso locati. -6 -

LE MODIFICHE ALLA DISCIPLINA IMU Decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni

LE MODIFICHE ALLA DISCIPLINA IMU Decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124 NORMA CONTENUTO A decorrere dal 1°gennaio 2014 sono esenti dall'IMU gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art. 73, comma 1, lett. c), Art. 2, del TUIR, destinati esclusivamente allo svolgimento con comma 3 modalità non commerciali anche di attività di ricerca scientifica. A decorrere dal 1°gennaio 2014 sono equiparati all'abitazione Art. 2, principale i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi comma 4 sociali come definiti dal D. M. 22 aprile 2008. -7 -

LE MODIFICHE ALLA DISCIPLINA IMU Decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni

LE MODIFICHE ALLA DISCIPLINA IMU Decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124 NORMA CONTENUTO Ai fini dell'applicazione della disciplina in materia di IMU, le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad Art. 2, abitazione principale e relative pertinenze dei soci comma 4 assegnatari, sono equiparate all'abitazione principale. Per l'anno 2013, la disposizione si applica a decorrere dal 1° luglio. -8 -

LE MODIFICHE ALLA DISCIPLINA IMU Decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni

LE MODIFICHE ALLA DISCIPLINA IMU Decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124 NORMA CONTENUTO Art. 2, comma 5 Non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica ai fini dell'applicazione della disciplina in materia di IMU concernente l'abitazione principale e le relative pertinenze, a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, purché il fabbricato non sia censito nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9, che sia posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia. Per l'anno 2013, la disposizione di cui al primo periodo si applica a decorrere dal 1° luglio. -9 -

LE MODIFICHE ALLA DISCIPLINA IMU Decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni

LE MODIFICHE ALLA DISCIPLINA IMU Decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124 NORMA CONTENUTO Art. 2, comma 5 bis Ai fini dell’applicazione dei benefìci di cui al presente articolo, il soggetto passivo presenta, a pena di decadenza entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all’imposta municipale propria, apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto per la presentazione delle suddette dichiarazioni, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica. Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze sono apportate al predetto modello le modifiche eventualmente necessarie per l’applicazione del presente comma. - 10 -

LE MODIFICHE ALLA DISCIPLINA IMU Decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni

LE MODIFICHE ALLA DISCIPLINA IMU Decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124 NORMA CONTENUTO Art. 2, comma 5 ter Il comma 5 -ter dell'art. 2, introdotto dalla Camera dei deputati, reca l’interpretazione autentica dell'art. 13, comma 14 -bis, del D. L. 201 del 2011 in materia di fabbricati rurali. Viene stabilito che le domande di variazione catastale volte al riconoscimento della ruralità degli immobili (a fini ICI ed IMU), presentate ai sensi del D. L. 70 del 2011, nonché l’inserimento negli atti catastali della relativa annotazione, abbiano valenza retroattiva, dunque producano gli effetti previsti ai fini del requisito di ruralità a decorrere dal quinto anno antecedente alla presentazione della domanda stessa. - 11 -

LE MODIFICHE ALLA DISCIPLINA IMU Decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni

LE MODIFICHE ALLA DISCIPLINA IMU Decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124 NORMA CONTENUTO Art. 2 -bis L’art. 2 -bis, aggiunto dalla Camera dei deputati, consente ai Comuni, limitatamente alla seconda rata dell'IMU per l'anno 2013, di equiparare all'abitazione principale le unità immobiliari e relative pertinenze (escluse le abitazioni di pregio) concesse in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale. - 12 -