LE MISURE CAUTELARI PERSONALI NOZIONE E MAPPA DELLE

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LE MISURE CAUTELARI PERSONALI

LE MISURE CAUTELARI PERSONALI

NOZIONE E MAPPA DELLE MISURE CAUTELARI PERSONALI � Le misure cautelari sono provvedimenti provvisori

NOZIONE E MAPPA DELLE MISURE CAUTELARI PERSONALI � Le misure cautelari sono provvedimenti provvisori ed urgenti adottati dall’Autorità giudiziaria prima di una pronuncia definitiva sulla colpevolezza, che incidono sulla sfera dei diritti e delle facoltà di un soggetto privato e che mirano a salvaguardare esigenze di tutela della collettività o ad evitare un pregiudizio all’attività processuale nonché a garantire ad assicurare l’effettività della decisione finale. � Il codice di rito dedica alle misure cautelari un intero libro, il Quarto suddiviso in due Titoli nei quali sono rispettivamente trattate le misure cautelari personali e le misure cautelari reali.

CLASSIFICAZIONE Misure cautelari si distinguono in: -PERSONALI: Misure coercitive (272 – 286 bis c.

CLASSIFICAZIONE Misure cautelari si distinguono in: -PERSONALI: Misure coercitive (272 – 286 bis c. p. p. ): sopprimono o limitano la libertà personale (custodiali e non custodiali) Misure interdittive (287 – 290 c. p. p. ): limitano l’esercizio di alcuni diritti o facoltà personali - MISURE REALI: (315 – 325 c. p. p. ): incidono sul patrimonio, determinando l’indisponibilià di cose o di beni

Segue �Sono provvedimenti provvisori ma immediatamente esecutivi, che tendono ad evitare che il trascorrere

Segue �Sono provvedimenti provvisori ma immediatamente esecutivi, che tendono ad evitare che il trascorrere del tempo possa provocare uno dei seguenti pericoli: 1. il pericolo per l’accertamento del reato; 2. il pericolo per l’esecuzione della sentenza; 3. il pericolo che si aggravino le conseguenze del reato o che venga agevolata la commissione di altri reati.

Esse si caratterizzano per: Incidentalità: in quanto occorre che vi sia un procedimento in

Esse si caratterizzano per: Incidentalità: in quanto occorre che vi sia un procedimento in atto affinchè si possa adottare al suo interno una misura cautelare. Provvisorietà: in quanto il provvedimento produce i suoi effetti provvisori in funzione della tutela dell’effettività finale della pena. Gli effetti dell’applicazione della misura sono provvisori e non condizionano la decisione finale dell’organo giudicante. Strumentalità: in quanto il provvedimento cautelare tende ad assicurare l’efficacia pratica del provvedimento definitivo.

PRESUPPOSTI E CRITERI DI SCELTA DELLE MISURE CAUTELARI PERSONALI

PRESUPPOSTI E CRITERI DI SCELTA DELLE MISURE CAUTELARI PERSONALI

ART. 272 C. P. P. LIMITAZIONI ALLA LIBERTÀ DELLA PERSONA “Le libertà della persona

ART. 272 C. P. P. LIMITAZIONI ALLA LIBERTÀ DELLA PERSONA “Le libertà della persona possono essere limitate con misure cautelari soltanto a norma delle disposizioni del presente titolo”. Tale norma è espressione dei principi di legalità, tipicità e tassatività, al fine di evitare qualsiasi indeterminatezza dei provvedimenti che incidono sulla libertà personale.

Applicazione cumulativa di più misure cautelari � Con la recente novella normativa operata con

Applicazione cumulativa di più misure cautelari � Con la recente novella normativa operata con la legge n. 47 del 2015, il primo periodo del comma 3 dell’art. 275 c. p. p. è stato riscritto nel senso di rendere possibile l’applicazione, in luogo della custodia in carcere, di altre misure coercitive e/o interdittive, anche in via cumulativa. � Secondo la vigente formulazione normativa è sempre possibile l’applicazione congiunta di due o più misure, tra loro omogenee (tutte coercitive o tutte interdittive) o eterogenee, alla condizione che siano compatibili: � ratio della norma: modulare e individualizzare il trattamento cautelare in ragione dei pericula effettivamente esistenti nel caso di specie nonché evitare il più possibile il ricorso alla custodia in carcere, considerata nell’attuale assetto processuale sempre più quale extrema ratio.

IL CARCERE COME “EXTREMA RATIO” NELLA LEGGE 16 APRILE 2015, N. 47 Il ricorso

IL CARCERE COME “EXTREMA RATIO” NELLA LEGGE 16 APRILE 2015, N. 47 Il ricorso smodato allo strumento della custodia cautelare in carcere, ha ingenerato il problema del sovraffollamento carcerario. • La riforma di cui trattasi è stata elaborata anche in risposta alla suddetta problematica, formalizzata proprio nella nota pronuncia “Torreggiani”, con cui la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha condannato l’Italia per via del trattamento “inumano e degradante” riservato ai detenuti, obbligandola così ad assumere incisivi provvedimenti per sanare, almeno in parte la situazione. •

CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO, SEZ. II, CAUSA TORREGGIANI E ALTRI C. ITALIA, 8

CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO, SEZ. II, CAUSA TORREGGIANI E ALTRI C. ITALIA, 8 GENNAIO 2013 � La Corte europea dei diritti umani, con la sentenza Torreggiani adottata l’ 8 gennaio 2013 con decisione presa all’unanimità – ha condannato l’Italia per la violazione dell’art. 3 della Convenzione europea dei diritti umani (CEDU). � Il caso riguarda trattamenti inumani o degradanti subiti dai ricorrenti, sette persone detenute per molti mesi nelle carceri di Busto Arsizio e di Piacenza, in celle triple e con meno di quattro metri quadrati a testa a disposizione. � La pronuncia della Corte di Strasburgo nel caso Torreggiani – definita dagli stessi giudici come “sentenza pilota” che ha affrontato il problema strutturale del disfunzionamento del sistema penitenziario italiano – troverà applicazione per analoghe questioni di sovraffollamento carcerario. � «La carcerazione – hanno affermato i giudici di Strasburgo – non fa perdere al detenuto il beneficio dei diritti sanciti dalla Convenzione. � L’articolo 3 pone a carico delle autorità un obbligo positivo che consiste nell’assicurare che ogni prigioniero sia detenuto in condizioni compatibili con il rispetto della dignità umana, che le modalità di esecuzione della misura non sottopongano l’interessato ad uno stato di sconforto né ad una prova d’intensità che ecceda l’inevitabile livello di sofferenza inerente alla detenzione e che, tenuto conto delle esigenze pratiche della reclusione, la salute e il benessere del detenuto siano assicurati adeguatamente

ART. 273 C. P. P. CONDIZIONI GENERALI DI APPLICABILITÀ DELLE MISURE � COMMA 1:

ART. 273 C. P. P. CONDIZIONI GENERALI DI APPLICABILITÀ DELLE MISURE � COMMA 1: “Nessuno può essere sottoposto a misure cautelari se a suo carico non sussistono gravi indizi di colpevolezza. Per gravi indizi di colpevolezza: devono intendersi tutti quegli elementi a carico, di natura logica o rappresentativa che - contenendo in nuce tutti o soltanto alcuni degli elementi strutturali della corrispondente prova - non valgono, di per sé, a provare oltre ogni ragionevole dubbio la responsabilità dell'indagato e tuttavia consentono, per la loro consistenza, di prevedere che, attraverso la futura acquisizione di ulteriori elementi, saranno idonei a dimostrare tale responsabilità, fondando nel frattempo una qualificata probabilità di colpevolezza (Cass. Sez. Un. 1. 08. 95, Costantino).

CRITERI DI VALUTAZIONE DEGLI INDIZI DI COLPEVOLEZZA �Ai fini del giudizio sui gravi indizi

CRITERI DI VALUTAZIONE DEGLI INDIZI DI COLPEVOLEZZA �Ai fini del giudizio sui gravi indizi di colpevolezza, il giudice non può compiere una valutazione frazionata della pluralità degli elementi conoscitivi acquisiti, ma deve comunque procedere ad un esame globale e unitario. �Solo una valutazione complessiva può consentire di apprezzare il reale peso probatorio delle diverse acquisizioni delle indagini e di verificarne la pertinenza e la rilevanza ai fini della ricostruzione dei fatti oggetto del capo d’imputazione.

�Il giudizio di gravità indiziaria può fondarsi su elementi di tenore diverso. �Secondo anche

�Il giudizio di gravità indiziaria può fondarsi su elementi di tenore diverso. �Secondo anche le indicazioni della giurisprudenza di legittimità tale giudizio può fondarsi ad esempio su questi elementi: - Dichiarazioni spontanee rese dall’indagato alla p. g. , in assenza del difensore, ai sensi dell’art. 350 comma 7, c. p. p. (Cass. Sez. Un. 25. 09. 08, Correnti); - Atti d’indagine anche riassuntivi, quali le relazioni di servizio e la comunicazione di notizia di reato (Cass. Sez. III, 16. 11. 93 Andreoli); - Semplice dispositivo di una sentenza di condanna, ancorchè non sia stata depositata

- - I brogliacci di ascolto delle intercettazioni telefoniche e ambientali o il riassunto

- - I brogliacci di ascolto delle intercettazioni telefoniche e ambientali o il riassunto delle stesse (Cass. Sez. II, 19, 10, 11 n. 39326); le individuazioni fotografiche o personali informali compiute innanzi alla p. g. (Cass. Sez. I, 2, 12, 2008); la registrazione delle conversazioni intervenute fra la persona offesa e l’indagato, compiuta tramite il telefono cellulare della predetta (Cass. Sez. I, 19. 02. 2009) o comunque la registrazione effettuata dal privato di un colloquio cui lo stesso abbia partecipato (Cass. Sez. VI, 9, 02, 2005); videoriprese compiute dal datore di lavoro all’interno del luogo di lavoro (Cass. Sez. V, 12. 07. 11) al fine di controllare il patrimonio aziendale messo a rischio dai comportamenti infedeli dei dipendenti; impronta digitale (Cass. Sez. I, 17, 04, 2008); i risultati di prelievo ematico compiuti nell’ambito di un protocollo medico (Cass. Sez. IV, 9, 12, 2008); i risultati degli accertamenti tecnici irripetibili sul DNA estratto dai residui organici trovati su oggetti sequestrati, senza che sia stato compiuto un atto invasivo o costrittivo(Cass. Sez. I 2. 2. 2005).

COMMA 1 -BIS � Fa riferimento, nella parte in cui richiama gli artt. 192,

COMMA 1 -BIS � Fa riferimento, nella parte in cui richiama gli artt. 192, commi 3 e 4, all’ipotesi in cui le esigenze cautelari siano costituite dalle dichiarazioni rese dal coimputato nel medesimo procedimento, dal coimputato nel medesimo reato o da persona imputata in un procedimento connesso, a norma dell’art. 12 c. p. p. Tali dichiarazioni sono valutate unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l’attendibilità. � In senso esemplificativo, non è sufficiente che nell’ordinanza di custodia cautelare, il Giudice sostenga che dalle “ulteriori indagini svolte” è emerso che l’indagato svolgesse un ruolo più importante e che “anche gli interrogatori resi dai coindagati hanno confermato” tale ruolo.

Segue � Il riferimento alle dichiarazioni rese dai coindagati posto in questi termini è

Segue � Il riferimento alle dichiarazioni rese dai coindagati posto in questi termini è astratto e generico, poiché il giudice non individua i soggetti “coindagati” che avrebbero reso interrogatorio, né fa alcun riferimento al contenuto delle dichiarazioni, né c’è alcun riferimento ai criteri di valutazione dell’attendibilità della chiamata del correo in sede cautelare, come invece richiesto dall’art. 273, comma 1 bis c. p. p. � La Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza del 30. 05. 2006, n. 36267, ha definitivamente chiarito che le dichiarazioni del correo acquistano valore indiziario ai fini cautelari, a condizione che venga verificata, tra l’altro, l’attendibilità intrinseca, l’attendibilità estrinseca e l’esistenza di riscontri esterni individualizzanti. Per riscontri esterni individualizzanti si intende, che la dichiarazione deve “assumere idoneità dimostrativa in relazione all’attribuzione del fatto reato al soggetto destinatario della misura”.

CONDIZIONI OSTATIVE ALL’APPLICAZIONE DELLA MISURA Comma 2: “Nessuna misura può essere applicata se risulta

CONDIZIONI OSTATIVE ALL’APPLICAZIONE DELLA MISURA Comma 2: “Nessuna misura può essere applicata se risulta che il fatto è stato compiuto in presenza di una causa di giustificazione o di non punibilità o se sussiste una causa di estinzione del reato ovvero una causa di estinzione della pena che si ritiene possa essere irrogata”. �Si evita un’afflizione inutile laddove risulta una previsione certa dell'esistenza di una della situazioni citate. �Secondo il prevalente orientamento ermeneutico è sufficiente che la presenza di una causa di giustificazione emerga in termini di elevata o rilevante probabilità (da ultimo Cass. Sez. I, 26. 11. 10)

ART. 274 C. P. P. LE ESIGENZE CAUTELARI �In via generale le esigenze cautelari

ART. 274 C. P. P. LE ESIGENZE CAUTELARI �In via generale le esigenze cautelari rilevano solo ai fini delle misure cautelari personali coercitive ed interdittive e non ai fini di quelle reali. �Si applicano in via alternativa. Ma se ci sono più esigenze, esse sono autonome, per cui il venir meno di una non comporta la revoca della misura cautelare in vigore. �La valutazione discrezionale del Giudice deve essere effettuata sempre in termini di concretezza, attualità, mai in termini di genericità ed astrattezza.

�Concretezza: la singola esigenza va valutata rispetto al singolo caso concreto in relazione al

�Concretezza: la singola esigenza va valutata rispetto al singolo caso concreto in relazione al quale il giudice adotta la misura. �Attualità ed effettività: è altamente probabile che in quel determinato momento storico in cui si applica la misura cautelare, si verifichino le esigenze cautelari che la legge vuole tutelare. �Il Giudice deve indicare i gravi indizi di colpevolezza e le esigenze cautelari e motivare entrambi analiticamente, in modo da ricostruire l'iter logico ed argomentativo che ha portato alla decisione di applicare la misura, a pena di nullità dell’ordinanza dispositiva della misura ex art. 125 c. p. p

ART. 274 – CO. 1 LETT. A INQUINAMENTO PROBATORIO � Comma 1. “Le misure

ART. 274 – CO. 1 LETT. A INQUINAMENTO PROBATORIO � Comma 1. “Le misure cautelari sono disposte: a) quando sussistono specifiche ed inderogabili esigenze attinenti alle indagini relative ai fatti per i quali si procede, in relazione a situazioni di concreto ed attuale pericolo per l'acquisizione o la genuinità della prova, fondate su circostanze di fatto espressamente indicate nel provvedimento a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio. Le situazioni di concreto ed attuale pericolo non possono essere individuate nel rifiuto della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato di rendere dichiarazioni né nella mancata ammissione degli addebiti”

Segue La prima delle finalità cautelari attiene alla salvaguardia dai rischi di dispersione e

Segue La prima delle finalità cautelari attiene alla salvaguardia dai rischi di dispersione e inquinamento del materiale investigativo e/o probatorio che potrebbero derivare dallo stato di libertà del soggetto sottoposto ad indagine o imputato. Il pericolo deve essere concreto, quindi fondato su elementi certi, e attuale ovvero in corso di progettazione o attuazione. Ad es: se l'indagato mostra di aver reciso in concreto e in maniera definitiva i legami con l'associazione criminosa o l'ambiente in cui il delitto era maturato, non c'è il pericolo di inquinamento probatorio.

�Si deve trattare di “situazioni fattuali non genericamente indicate ma espressamente enunciate nel provvedimento

�Si deve trattare di “situazioni fattuali non genericamente indicate ma espressamente enunciate nel provvedimento applicativo della misura cautelare”, a pena di nullità come evidenziato anche dalle SS. UU. 11, luglio 2001, Canavesi. �Le esigenze investigative devono essere specifiche ed inderogabili, nel senso che, ove siano state già raccolte le prove decisive utilizzabili al dibattimento, non rileva una successiva attività di inquinamento in relazione ad

ART. 274 – CO. 1 LETT. B PERICOLO DI FUGA b) ”quando l'imputato si

ART. 274 – CO. 1 LETT. B PERICOLO DI FUGA b) ”quando l'imputato si è dato alla fuga o sussiste concreto e attuale pericolo che egli si dia alla fuga, sempre che il giudice ritenga che possa essere irrogata una pena superiore a due anni di reclusione. Le situazioni di concreto e attuale pericolo non possono essere desunte esclusivamente dalla gravità del titolo di reato per cui si procede” � Lettera modificata con la legge n. 47 del 2015: che ha introdotto il requisito dell’attualità e il secondo capoverso. � Scopo della previsione di cui al’art. 274, lett. b) c. p. p. , è quello d’impedire che la persona sottoposta al procedimento possa sottrarsi, con la fuga, a conseguenze da lui ritenute negative e, in particolare, all’esecuzione di una eventuale condanna.

Segue �Il pericolo di fuga deve essere: “non solo concreto ma anche attuale, nel

Segue �Il pericolo di fuga deve essere: “non solo concreto ma anche attuale, nel senso che il rischio che la persona possa fuggire deve essere imminente”(Cass. Sez. VI, 8. 01. 14, n. 258253); �la concretezza e l’attualità del pericolo non potranno essere desunte esclusivamente dalla gravità del titolo di reato per cui si procede. �ESEMPIO: potrà senz’altro costituire un indice sintomatico del pericolo di fuga il pregresso stato di latitanza (Cass. Sez. II, 23. 03. 98 n. 210605). �Il pericolo di fuga non può essere fondato in via esclusiva sull’entità della condanna riportata dall’imputato (Cass. Sez. Un. 24. 09. 11 n. 129600); �l’esigenza cautelare in oggetto assume

� Cass. pen. , sez. II, 05 -12 -2013, n. 51436 “la sussistenza del

� Cass. pen. , sez. II, 05 -12 -2013, n. 51436 “la sussistenza del pericolo di fuga non deve essere desunta esclusivamente da comportamenti materiali, che rivelino l’inizio dell’allontanamento o una condotta indispensabilmente prodromica (come l’acquisto del biglietto o la preparazione dei bagagli), essendo sufficiente accertare con giudizio prognostico, in base tra l’altro alla concreta situazione di vita del soggetto, alle sue frequentazioni, ai precedenti penali, ai procedimenti in corso, un reale ed effettivo pericolo, difficilmente eliminabile con tardivi interventi (nella fattispecie, il pericolo di fuga veniva desunto dal tentativo dell’imputato di sottrarsi, subito dopo il fatto, alla cattura, nonché dal suo

ART. 274 – CO. 1 LETT. C PERICOLO DI REITERAZIONE DEI REATI �Lettera così

ART. 274 – CO. 1 LETT. C PERICOLO DI REITERAZIONE DEI REATI �Lettera così modificata dalla L. 16 aprile 2015, n. 47 c) quando, per specifiche modalità e circostanze del fatto e per la personalità della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato, desunta da comportamenti o atti concreti o dai suoi precedenti penali, sussiste il concreto e attuale pericolo che questi commetta gravi delitti con uso di armi o di altri mezzi di violenza personale o diretti contro l'ordine costituzionale ovvero delitti di criminalità organizzata o della stessa specie di quello per cui si procede.

Segue � Se il pericolo riguarda la commissione di delitti della stessa specie di

Segue � Se il pericolo riguarda la commissione di delitti della stessa specie di quello per cui si procede, le misure di custodia cautelare sono disposte soltanto se trattasi di delitti per i quali é prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni ovvero, in caso di custodia cautelare in carcere, di delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni nonché per il delitto di finanziamento illecito dei partiti di cui all'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e successive modificazioni. Le situazioni di concreto e attuale pericolo, anche in relazione alla personalità dell'imputato, non possono essere desunte esclusivamente dalla gravità del titolo di reato per cui si procede.

Segue � Due gli elementi da tenere in considerazione ai fini del giudizio prognostico

Segue � Due gli elementi da tenere in considerazione ai fini del giudizio prognostico circa la sussistenza del concerto pericolo di reiteratio criminis: 1. specifiche modalità e circostanze di fatto; 2. personalità della persona sottoposta alle indagini o dell’imputato; tale esigenza è la più difficile da accertare nel singolo caso e viene definita pericolosità sociale. � Ai fini dell’apprezzamento del rischio di recidiva, quanto più ci si distacca dal momento di consumazione del reato e dal contesto che lo ha caratterizzato, tanto più è stringente l’esigenza di una motivazione relativa alla permanenza di una concreta ed effettiva attualità del pericolo di reiterazione idoneo a giustificare la misura cautelare.

PERICOLO DI REITERAZIONE DI REATI DELLA STESSA SPECIE E FINANZIAMENTO ILLECITO DEI PARTITI POLITICI

PERICOLO DI REITERAZIONE DI REATI DELLA STESSA SPECIE E FINANZIAMENTO ILLECITO DEI PARTITI POLITICI � Le misure custodiali qualora il pericolo riguardi la commissione di delitti della stessa specie di quello per cui si procede, possono essere disposte soltanto se per detti delitti sia prevista la reclusione non inferiore a quattro anni, cinque anni in caso di custodia cautelare in carcere. (cfr. art. 280 c. p. p. in punto di soglie edittali). � Il legislatore ha aggiunto il delitto di finanziamento illecito dei partiti di cui all’art. 7 della legge 2. 5. 74 n. 195 (art. 2 comma 1 lettera b) legge 47); quindi anche per questo reato nonostante il comma 3 dell’art. 7 preveda una pena della reclusione da sei mesi a 4 anni, può essere disposta la custodia cautelare in carcere “qualora il pericolo riguardi la commissione di delitti della stessa indole”.

ART. 275 C. P. P. CRITERI DI SCELTA DELLE MISURE � L’art. 275 c.

ART. 275 C. P. P. CRITERI DI SCELTA DELLE MISURE � L’art. 275 c. p. p. è stato profondamente rimodellato con la legge n. 117/14 nonché con la legge n. 47/15, con le quali sono stati riscritti i commi 2 -bis e 3 ed è stato introdotto il comma 3 bis e sono stati abrogati i commi 1 -ter e 5 -bis. � Comma 1. “Nel disporre le misure, il giudice tiene conto della specifica idoneità di ciascuna in relazione alla natura, al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto”. �PRINCIPIO DI ADEGUATEZZA: In concreto il Giudice deve applicare una misura cautelare adeguata (specifica idoneità) a soddisfare le esigenze cautelari sussistenti nei confronti di quel determinato soggetto, muovendosi tra una rosa di provvedimenti variamente limitativi della libertà personale.

Segue � A tale fine si dovranno tenere in considerazione la natura e il

Segue � A tale fine si dovranno tenere in considerazione la natura e il grado delle esigenze cautelari ed il principio di stretta necessità, secondo cui la custodia in carcere costituisce l’extrema ratio, potendo essere disposta solo quando ogni altra misura risulti inadeguata (comma 3 art. 275 c. p. p. ). � Tale principio risulta rafforzato dalla previsione di cui al comma 3 bis dell’art. 275 c. p. p. introdotta con la legge n. 47/15, nella parte in cui impone al Giudice di motivare in modo puntuale in merito alle ragioni per le quali abbia applicato la custodia in carcere e ritenuto inidonea, nel caso concreto la misura degli arresti domiciliari con le procedure di controllo previste dall’art. 275 bis comma 1 c. p. p. , cioè il c. d. braccialetto elettronico.

COMMA 2: “Ogni misura deve essere proporzionata all'entità del fatto e alla sanzione che

COMMA 2: “Ogni misura deve essere proporzionata all'entità del fatto e alla sanzione che sia stata o si ritiene possa essere irrogata”. �PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ: tale principio collega il regime cautelare all’entità del fatto ed alla pena che in concreto sia stata applicata o si ritiene potrà essere applicata, così da evitare che la custodia ante iudicium si rilevi inutiliter data, alla luce della non eseguibilità della condanna, o comunque maggiormente afflittiva della sanzione da eseguire in concreto, per essere stata integralmente “consumata” in fase cautelare.

� Dai principi di adeguatezza e proporzionalità discende il c. d. PRINCIPIO DI GRADUALITÀ:

� Dai principi di adeguatezza e proporzionalità discende il c. d. PRINCIPIO DI GRADUALITÀ: secondo cui a parità delle altre condizioni deve comunque essere applicata la misura meno afflittiva. � Tali principi operano come criteri di commisurazione delle misure cautelari alle specifiche esigenze ravvisabili nel caso concreto (c. d. individualizzazione del trattamento cautelare) sia nella fase di scelta ed adozione del provvedimento cautelare (c. d. fase genetica) sia durante l’esecuzione (c. d. fase dinamica), imponendo una costante verifica della perdurante idoneità della misura applicata a fronteggiare le esigenze che concretamente permangono o residuino, secondo il principio della minor compressione possibile della libertà personale.

ART. 275 COMMA 1 -BIS L’APPLICAZIONE DELLA MISURA CONTESTUALMENTE ALLA CONDANNA � Contestualmente ad

ART. 275 COMMA 1 -BIS L’APPLICAZIONE DELLA MISURA CONTESTUALMENTE ALLA CONDANNA � Contestualmente ad una sentenza di condanna, l'esame delle esigenze cautelari è condotto tenendo conto anche dell'esito del procedimento, delle modalità del fatto e degli elementi sopravvenuti, dai quali possa emergere che, a seguito della sentenza, risulta taluna delle esigenze indicate nell'articolo 274, comma 1, lettere b) e c). � In particolare, ai fini dell’imposizione del vincolo cautelare contestualmente alla condanna, il giudice dovrà tenere conto dell’esito del procedimento, delle modalità del fatto e degli elementi sopravvenuti dai quali emerga a seguito della sentenza, la sussistenza del pericolo di fuga e/o di reiterazione criminosa. � La norma trova applicazione, oltre che all’esito del giudizio di primo grado, anche a conclusione di quello di appello.

ART. 275 COMMA 2 -BIS PRESUNZIONI DI PERICOLOSITÀ E DI ADEGUATEZZA 2 -bis. Non

ART. 275 COMMA 2 -BIS PRESUNZIONI DI PERICOLOSITÀ E DI ADEGUATEZZA 2 -bis. Non può essere applicata la misura della custodia cautelare in carcere o quella degli arresti domiciliari se il giudice ritiene che con la sentenza possa essere concessa la sospensione condizionale della pena. - Il Giudice secondo un giudizio prognostico deve valutare se l’indagato possa fruire della sospensione condizionale della pena. � � Salvo quanto previsto dal comma 3 e ferma restando l'applicabilità degli articoli 276, comma 1 -ter, e 280, comma 3, non può applicarsi la misura della custodia cautelare in carcere se il giudice ritiene che, all'esito del giudizio, la pena detentiva irrogata non sarà superiore a tre anni. � Tale disposizione non si applica: nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 423 -bis, 572, 612 -bis e 624 -bis del codice penale, nonché all'articolo 4 -bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, e quando, rilevata l'inadeguatezza di ogni altra misura, gli arresti domiciliari non possano essere disposti per mancanza di uno dei luoghi di esecuzione indicati nell'articolo 284, comma 1, del presente codice.

ART. 275 COMMA 2 -TER � 2 -ter. Nei casi di condanna di appello

ART. 275 COMMA 2 -TER � 2 -ter. Nei casi di condanna di appello le misure cautelari personali sono sempre disposte, contestualmente alla sentenza, quando, all'esito dell'esame condotto a norma del comma 1 -bis, risultano sussistere esigenze cautelari previste dall'articolo 274 e la condanna riguarda uno dei delitti previsti dall'articolo 380, comma 1, e questo risulta commesso da soggetto condannato nei cinque anni precedenti per delitti della stessa indole. �Prevede un’ipotesi obbligata di applicazione di una misura cautelare personale dopo la pronuncia della condanna d’appello. �La norma non richiede la c. d. doppia conforme, cioè che l’imputato sia stato già condannato in primo grado

ART. 275 COMMA 3 C. P. P. � La riforma ha innovato il comma

ART. 275 COMMA 3 C. P. P. � La riforma ha innovato il comma 3 dell’art. 275 c. p. p. , rimarcando la sussidiarietà della custodia in carcere rispetto alle altre misure ed adeguando il dettato normativo alle decisioni della Corte Costituzionale sulle presunzioni di adeguatezza della misura estrema. � L’aggiornamento del testo residuo del comma 3 dell’art. 275 c. p. p. risponde all’esigenza di adeguare il dettato normativo alle interpolazioni dovute all’opera continua della Corte Costituzionale (Sentenza 26 marzo 2015 n. 48, in ordine al reato di concorso esterno in associazione mafiosa, sentenza 23 luglio 2013, n. 232, in ordine al delitto di cui all’articolo 609 octies c. p. ) e, comunque, all’interpretazione del giudice delle leggi in termini di ripudio di un utilizzo generalizzato della carcerazione preventiva “automatica”.

ART. 275 COMMA 3 C. P. P. � Si ricorda che il legislatore, in

ART. 275 COMMA 3 C. P. P. � Si ricorda che il legislatore, in deroga al principio di adeguatezza aveva invertito la prospettiva, sancendo una presunzione – assoluta – di adeguatezza della sola custodia in carcere, accanto a quella – relativa – di sussistenza delle esigenze cautelari. Tale operazione era stata posta in essere, originariamente, solo per fronteggiare forme di criminalità organizzata ma, successivamente, si è ampliata fino a ricomprendere reati di matrice diversa. � Il “nuovo” comma 3 recita: “La custodia cautelare in carcere può essere disposta soltanto quando le altre misure coercitive o interdittive, anche se applicate cumulativamente, risultino inadeguate”.

� Quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di cui agli

� Quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di cui agli articoli 270, 270 -bis e 416 -bis del codice penale, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari. � Salvo quanto previsto dal secondo periodo del presente comma, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di cui all’articolo 51, commi 3 -bis e 3 quater, del presente codice nonché in ordine ai delitti di cui agli articoli 575, 600 -bis, primo comma, 600 -ter, escluso il quarto comma, 600 -quinquies e, quando non ricorrano le circostanze attenuanti contemplate, 609 -bis, 609 -quater e 609 -octies del codice penale, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari o che, in relazione al caso concreto, le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure”

Segue �Entrambe le previsioni contenute nel secondo e terzo periodo del comma 3 dell’art.

Segue �Entrambe le previsioni contenute nel secondo e terzo periodo del comma 3 dell’art. 275 c. p. p. sono connotate da una duplice presunzione di pericolosità e di adeguatezza della misura carceraria. �È comune ad ambedue la prima presunzione di pericolosità, in quanto dipendente oggettivamente dal delitto di cui all’imputazione provvisoria. �Le ipotesi divergono invece sulla natura della presunzione di adeguatezza della misura carceraria, avente natura assoluta con riguardo ai delitti ex art. 270, 270 bis e 416 bis c. p. , solo relativa nei restanti casi.

Comma 3 -bis �Nel disporre la custodia cautelare in carcere il giudice deve indicare

Comma 3 -bis �Nel disporre la custodia cautelare in carcere il giudice deve indicare le specifiche ragioni per cui ritiene inidonea, nel caso concreto, la misura degli arresti domiciliari con le procedure di controllo di cui all'articolo 275 -bis, comma 1. �Al Giudice è imposto di motivare le ragioni per cui ritiene inidonea la modalità di esecuzione con braccialetto elettronico.

Comma 4 �Quando imputati siano donna incinta o madre di prole di età non

Comma 4 �Quando imputati siano donna incinta o madre di prole di età non superiore a sei anni con lei convivente, ovvero padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole, non può essere disposta né mantenuta la custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza. Non può essere disposta la custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, quando imputato sia persona che ha superato l'età di settanta anni. �Rimane salva la possibilità di applicare la misura carceraria nei confronti di tali categorie di soggetti solo quando sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza.

Commi 4 bis, 4 -ter, 4 -quater e 4 quinquies dell’art. 275 c. p.

Commi 4 bis, 4 -ter, 4 -quater e 4 quinquies dell’art. 275 c. p. p. � Il legislatore ha previsto delle limitazioni al regime cautelare applicabile nei confronti delle persone affette da AIDS conclamata, da altra grave deficienza immunitaria ovvero da altra malattia particolarmente grave che risulti incompatibile con il regime detentivo o che comunque possa essere adeguatamente curata in carcere. �Per questi casi la norma prevede una presunzione in «bonam partem» di incompatibilità della misura della custodia in carcere, consentendo l’applicazione della massima misura detentiva soltanto qualora ricorrano esigenze cautelari di eccezionale

ART. 275 BIS C. P. P. PARTICOLARI MODALITÀ DI CONTROLLO L’art. 4 della Legge

ART. 275 BIS C. P. P. PARTICOLARI MODALITÀ DI CONTROLLO L’art. 4 della Legge n. 47/2015 ha introdotto il comma 3 bis all’art. 275 c. p. p. , con il quale è stato previsto l’obbligo per il giudice – nel disporre la custodia cautelare in carcere – di indicare i motivi dell’inidoneità ad assicurare le esigenze di cautela degli arresti domiciliari con uso dei c. d. braccialetti elettronici (ossia una forma di controllo basata su un monitoraggio informatico). � I braccialetti elettronici sono operativi e funzionanti dal 2005, tuttavia in Italia sono poco utilizzati, nonostante il legislatore incentivi l’utilizzo. Ad esempio con il c. d. decreto svuota carceri (d. l. 211/2011, convertito con l. n. 9/12) è stata ampliata la rosa dei soggetti ammessi alla detenzione domiciliare, cui può applicarsi il braccialetto elettronico. � Dal punto di vista pratico: il braccialetto elettronico si applica alla caviglia della persona, è collegato alla centrale operativa deputata al controllo (Carabinieri o Polizia di Stato) e segnala la rottura dell’apparecchio ovvero l’allontanamento del soggetto dal perimetro del domicilio. � Prima dell’applicazione del dispositivo è necessario acquisire il consenso dell’interessato (mediante verbale da trasmettere al giudice che ha disposto la misura e alla P. G. deputata ai controlli) ed effettuare una preventiva verifica, mediante sopralluogo della P. G. , in merito all’idoneità dell’abitazione. �

Art. 276 PROVVEDIMENTI IN CASO DI TRASGRESSIONE ALLE PRESCRIZIONI IMPOSTE � 1. In caso

Art. 276 PROVVEDIMENTI IN CASO DI TRASGRESSIONE ALLE PRESCRIZIONI IMPOSTE � 1. In caso di trasgressione alle prescrizioni inerenti a una misura cautelare, il giudice può disporre la sostituzione o il cumulo con altra più grave, tenuto conto dell'entità, dei motivi e delle circostanze della violazione. Quando si tratta di trasgressione alle prescrizioni inerenti a una misura interdittiva, il giudice può disporre la sostituzione o il cumulo anche con una misura coercitiva. � 1 -bis. Quando l'imputato si trova nelle condizioni di cui all'articolo 275, comma 4 -bis, e nei suoi confronti è stata disposta misura diversa dalla custodia cautelare in carcere, il giudice, in caso di trasgressione delle prescrizioni inerenti alla diversa misura cautelare, può disporre anche la misura della custodia cautelare in carcere. In tal caso il giudice dispone che l'imputato venga condotto in un istituto dotato di reparto attrezzato per la cura e l'assistenza necessarie. � 1 -ter. In deroga a quanto previsto nel comma 1, in caso di trasgressione alle prescrizioni degli arresti domiciliari concernenti il divieto di allontanarsi dalla propria abitazione o da altro luogo di privata dimora, il giudice dispone la revoca della misura e la sostituzione con la custodia cautelare in carcere, salvo che il fatto sia di lieve entità

ART. 278 DETERMINAZIONE DELLA PENA AGLI EFFETTI DELL’APPLICAZIONE DELLE MISURE �“Agli effetti dell’applicazione delle

ART. 278 DETERMINAZIONE DELLA PENA AGLI EFFETTI DELL’APPLICAZIONE DELLE MISURE �“Agli effetti dell’applicazione delle misure, si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per ciascun reato consumato o tentato (56 c. p. ). Non si tiene conto della continuazione, della recidiva (81 c. p. ) e delle circostanze del reato (50 – 70, 118 – 119), fatta eccezione della circostanza aggravante prevista al numero 5) dell’art. 61 del codice penale e della circostanza attenuante prevista dall’ art. 62, n. 4 del codice penale nonché delle circostanze per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale (4, 379; c. p. 63)”.

LIMITI EDITTALI DI PENA � In relazione ai limiti di pena edittali previsti per

LIMITI EDITTALI DI PENA � In relazione ai limiti di pena edittali previsti per l’applicazione delle misure cautelari coercitive in via generale ai sensi dell’art. 280 comma 1 c. p. p. le suddette misure possono trovare applicazione solo quando si procede per delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell’ergastolo, della reclusione superiore nel massimo a tre anni; � È necessario però tenere presente alcune eccezioni contenute nell’art. 280 c. p. p. ai sensi del comma 2, del comma 3 e del comma 1 che richiama l’art. 391 c. p. p. relativo all’udienza di convalida, ovvero «quando l’arresto è stato eseguito per uno dei delitti indicati nell’art. 381, comma 2, ovvero per uno dei delitti per i quali è consentito anche fuori dai casi di flagranza, l’applicazione della misura è disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dagli articoli 274, comma 1, lettera c) e 280» .

SEGUE IN SINTESI: � Se il delitto è punito con pena edittale fino a

SEGUE IN SINTESI: � Se il delitto è punito con pena edittale fino a tre anni non possono essere applicate misure coercitive, fatto salvo quanto previsto dall’art. 391 comma quinto; � Se il delitto è punito con pena compresa tre e cinque anni di reclusione sono applicabili tutte le misure coercitive ad eccezione della custodia cautelare in carcere, sempre fatta salva l’eccezione di cui all’art. 391 quinto comma e il caso di soggetto che abbia trasgredito alle prescrizioni riguardanti una misura cautelare. � Se il delitto è punito con pena edittale superiore a cinque anni di reclusione sono applicabili tutte le misure coercitive.

LE SINGOLE MISURE CAUTELARI PERSONALI

LE SINGOLE MISURE CAUTELARI PERSONALI

MISURE CAUTELARI PERSONALI COERCITIVE: OBBLIGATORIE (non custodiali) E CUSTODIALI MISURE OBBLIGATORIE (non custodiali) -

MISURE CAUTELARI PERSONALI COERCITIVE: OBBLIGATORIE (non custodiali) E CUSTODIALI MISURE OBBLIGATORIE (non custodiali) - DIVIETO DI ESPATRIO (ART. 281 C. P. P. ) - OBBLIGO DI PRESENTAZIONE ALLA POLIZIA GIUDIZIARIA (ART. 282 C. P. P. ) - ALLONTANAMENTO DALLA CASA FAMILIARE (ART. 282 BIS C. P. P. ) - DIVIETO DI AVVICINAMENTO AI LUOGHI FREQUENTATI DALLA PERSONA OFFESA (ART 282 TER C. P. P. ) - OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE (ART. 282 QUATER C. P. P. ) - DIVIETO E OBBLIGO DI DIMORA (ART. 283 C. P. P. ) MISURE CUSTODIALI - ARRESTI DOMICILIARI (ART. 284 C. P. ) - BRACCIALETTO ELETTRONICO (particolare modalità di controllo degli arresti domiciliari) - CUSTODIA CAUTELARE IN CARCERE (ART. 285 C. P. P. ) - CUSTODIA CAUTELARE IN ISTITUTO A CUSTODIA ATTENUATA PER DETENUTE MADRI (ART. 285 BIS C. P. P. )

ART. 280 - CONDIZIONI DI APPLICABILITÀ DELLE MISURE CAUTELARI COERCITIVE �COMMA 1: Per i

ART. 280 - CONDIZIONI DI APPLICABILITÀ DELLE MISURE CAUTELARI COERCITIVE �COMMA 1: Per i delitti per i quali è prevista: la pena dell’ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a tre anni; �COMMA 2: la custodia cautelare in carcere è la misura cautelare con il più elevato grado di afflittività. - Si applica solo per delitti consumati o tentati: puniti con pena non inferiore nel massimo a CINQUE anni; - tra i reati per i quali è possibile applicare la massima misura coercitiva è stato inserito il delitto del finanziamento illecito ai partiti politici.

Segue � Il livello edittale di pena a cui è subordinato il ricorso al

Segue � Il livello edittale di pena a cui è subordinato il ricorso al potere cautelare e l’applicabilità delle diverse misure limitative della libertà personale deve essere computato facendo riferimento ai criteri per la quantificazione della pena detentiva previsti dall’art. 278 c. p. p. . �COMMA 3 Qualora l’indagato/imputato sottoposto ad una diversa misura trasgredisca alle prescrizioni imposte potrà essere applicata la custodia cautelare in carcere anche con riferimento a delitti punibili con una pena detentiva superiore nel massimo a tre anni ma inferiore nel massimo a quattro (deroga).

MISURE OBBLIGATORIE � DIVIETO DI ESPATRIO (ART. 281 C. P. P. ) Il divieto

MISURE OBBLIGATORIE � DIVIETO DI ESPATRIO (ART. 281 C. P. P. ) Il divieto di uscire dal territorio nazionale senza l’autorizzazione del giudice che procede. � OBBLIGO DI PRESENTAZIONE ALLA POLIZIA GIUDIZIARIA (ART. 282 C. P. P. ) Con il provvedimento che dispone l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, il giudice prescrive all’imputato di presentarsi a un determinato ufficio di polizia giudiziaria, fissando i giorni e le ore di presentazione. � ALLONTANAMENTO DALLA CASA FAMILIARE (ART. 282 BIS C. P. P. ) Con tale misura il giudice ordina all’imputato di lasciare la casa familiare e di non accedere ad essa senza un provvedimento autorizzativo. - È prevista anche una misura di carattere patrimoniale che comporta la corresponsione di un assegno per le persone conviventi che per effetto dell’allontanamento rimangono prive di sostentamento.

� DIVIETO DI AVVICINAMENTO AI LUOGHI FREQUENTATI DALLA PERSONA OFFESA (ART 282 TER C.

� DIVIETO DI AVVICINAMENTO AI LUOGHI FREQUENTATI DALLA PERSONA OFFESA (ART 282 TER C. P. P. ). Prevede per il Giudice la possibilità di adeguare l’intervento cautelare alle esigenze di specie attraverso le tre diverse ipotesi previste ovvero stabilire: a) divieto di avvicinamento ai luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa; b) mantenere una determinata distanza da tali luoghi; c) mantenere una determinata distanza dalla persona offesa. A pena di una censurabile indeterminatezza il Giudice deve individuare i “determinati” luoghi. � OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE (ART. 282 QUATER C. P. P. ) L’autorità di pubblica sicurezza competente deve essere investita utilmente sia delle ordinanze emesse ai sensi dell’art. 282 bis c. p. p. , sia di quelle emesse ai sensi dell’art. 282 ter c. p. p. ai fini dell’eventuale adozione dei provvedimenti in materia di armi e munizioni. L’obbligo di comunicazione insorge dall’emissione dell’ordinanza giudiziale ed oltre ad essere un atto dovuto, è un diritto della persona offesa. � DIVIETO E OBBLIGO DI DIMORA (ART. 283 C. P. P. ) Tale disposizione contempla l’ipotesi in cui il giudice dispone con un provvedimento il divieto di dimora, o l’obbligo di dimora. Si tratta di due distinte misure cautelari coercitive non custodiali. Con il primo, il giudice prescrive all’imputato di non dimorare in un determinato luogo e di non accedervi senza l’autorizzazione del giudice che procede. Con il provvedimento che dispone l’obbligo di dimora, il giudice prescrive

MISURE CUSTODIALI ARRESTI DOMICILIARI (ART. 284 C. P. P. ) Con il provvedimento che

MISURE CUSTODIALI ARRESTI DOMICILIARI (ART. 284 C. P. P. ) Con il provvedimento che dispone gli arresti domiciliari, il giudice prescrive all'imputato di non allontanarsi dalla propria abitazione o da altro luogo di privata dimora ovvero da un luogo pubblico di cura o di assistenza ovvero, ove istituita, da una casa famiglia protetta. � L'imputato agli arresti domiciliari si considera in stato di custodia cautelare. � Quando è necessario, il giudice impone limiti o divieti alla facoltà dell'imputato di comunicare con persone diverse da quelle che con lui coabitano o che lo assistono. � Se l'imputato non può altrimenti provvedere alle sue indispensabili esigenze di vita ovvero versa in situazione di assoluta indigenza, il giudice può autorizzarlo ad assentarsi nel corso della giornata dal luogo di arresto per il tempo strettamente necessario per provvedere alle suddette esigenze ovvero per esercitare una attività lavorativa. � Il pubblico ministero o la polizia giudiziaria, anche di propria iniziativa, possono controllare in ogni momento l'osservanza delle prescrizioni imposte all'imputato. � Non possono essere, comunque, concessi gli arresti domiciliari a chi sia stato condannato per il reato di evasione nei cinque anni precedenti al fatto per il quale si procede, salvo che il giudice ritenga, sulla base di specifici elementi che il fatto sia di lieve entità e che le esigenze cautelari possano essere soddisfatte con tale �

 • • CUSTODIA CAUTELARE IN CARCERE (ART. 285) La custodia cautelare in carcere

• • CUSTODIA CAUTELARE IN CARCERE (ART. 285) La custodia cautelare in carcere costituisce la forma più intensa di privazione della libertà personale in tema di misure cautelari. Con il provvedimento che dispone la custodia cautelare, . il giudice ordina agli ufficiali e agli agenti di polizia giudiziaria che l'imputato sia catturato e immediatamente condotto in un istituto di custodia per rimanere a disposizione dell'autorità giudiziaria. COMMA 2: sancisce in maniera perentoria il divieto di qualsiasi limitazione di libertà che sia inutilmente addizionale rispetto alla custodia in carcere ed alla prodromica traduzione in istituto catturato. COMMA 3: principio generale della computabilità della custodia cautelare per la determinazione in concreto della pena da eseguire ai sensi dell’art. 657 c. p. p. , espressamente estendendo la regola della fungibilità anche alla custodia cuatelare sofferta all’estero.

ART. 285 BIS CUSTODIA CAUTELARE IN ISTITUTO A CUSTODIA ATTENUATA PER DETENUTE MADRI �

ART. 285 BIS CUSTODIA CAUTELARE IN ISTITUTO A CUSTODIA ATTENUATA PER DETENUTE MADRI � L’art. 1, legge 21. 04. 11, n. 62, al 3° comma, con l’introduzione dell’art. 285 bis ha, di fatto istituito una nuova forma di custodia cautelare in carcere per madri (ovvero padri qualora la madre sia del tutto impossibilitata a dare assistenza alla prole), nel caso in cui, pur in assenza di una prole di età non superiore a sei anni, la sussistenza di esigenze cautelari eccezionali non consenta l’adozione di misure cautelari gradate. � In questi casi il Giudice potrà disporre la custodia cautelare presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri (C. D. ICAM). ART. 286. CUSTODIA CAUTELARE IN LUOGO DI CURA � Se la persona da sottoporre a custodia cautelare si trova in stato di infermità di mente che ne esclude o ne diminuisce grandemente la capacità di intendere o di volere, il giudice, in luogo della custodia in carcere, può disporre il ricovero provvisorio in idonea struttura del servizio psichiatrico ospedaliero, adottando i

MISURE INTERDITTIVE (ARTT. 287 – 290 C. P. ) � Sono misure cautelari con

MISURE INTERDITTIVE (ARTT. 287 – 290 C. P. ) � Sono misure cautelari con finalità preventiva e non coercitiva, con un grado di afflittività meno elevato poiché non incidono sullo status libertatis, bensì limitano l’esercizio di determinati diritti e facoltà collegati ad una condizione giuridica soggettiva di status civile e professionale. � Costituiscono una sorta di applicazione cautelare delle pene accessorie (artt. 28, 30 bis e 34 c. p. )e sono ad esse assimilabili tanto che la loro durata viene sottratta alle pene accessorie eventualmente inflitte con la sentenza di condanna. Esse richiedono per la loro applicazione: - i gravi indizi di colpevolezza ai sensi dell’art. 273 c. p. p. ; - le esigenze cautelari ai sensi dell’art. 274 c. p. p. ad eccezione del pericolo di fuga; poiché la loro applicazione soddisfa le esigenze cautelari dell’inquinamento probatorio e della reiterazione dei reati, ma non sono idonee a scongiurare il pericolo di fuga; - i criteri di applicazione della adeguatezza e della proporzionalità, dettati dall’art. 275 c. p. p. , la determinazione della pena, ex art. 278.

CONDIZIONI DI APPLICABILITÀ DELLE MISURE INTERDITTIVE (ART. 287 C. P. P. ) � (come

CONDIZIONI DI APPLICABILITÀ DELLE MISURE INTERDITTIVE (ART. 287 C. P. P. ) � (come per le misure coercitive) � Solo per i delitti per i quali è prevista: la pena dell’ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a tre anni. � Tali limiti di pena possono essere derogati solo nelle ipotesi della “sospensione dell’’esercizio della potestà dei genitori” di cui all’art. 288, secondo comma e nelle ipotesi indicate agli artt. 289 co 2, 290 co 2).

CLASSIFICAZIONE � SOSPENSIONE DALL’ESERCIZIO DELLA POTESTÀ DEI GENITORI (ART. 288) Il Giudice con l’applicazione

CLASSIFICAZIONE � SOSPENSIONE DALL’ESERCIZIO DELLA POTESTÀ DEI GENITORI (ART. 288) Il Giudice con l’applicazione di tale misura priva temporaneamente la persona che vi è sottoposta dei poteri inerenti alla responsabilità genitoriale. La sospensione può essere applicata anche al di fuori dei limiti di pena stabiliti dall’art. 287 c. p. p. quando incorre un nesso funzionale tra il tipo di reato e la responsabilità genitoriale a cui si riferisce la norma. � SOSPENSIONE DALL’ESERCIZIO DI UN PUBBLICO UFFICIO O SERVIZIO (ART. 289) In deroga a quanto previsto dall’art. 294 c. p. p. il Giudice procede all’interrogatorio prima di decidere sulla richiesta del PM di sospensione dall’esercizio di un pubblico ufficio o servizio. Se la sospensione dall’esercizio di un pubblico ufficio o servizio è disposta dal giudice in luogo di una misura coercitiva richiesta dal pubblico ministero, l’interrogatorio ha luogo nei termini di cui al comma 1 -bis dell’art. 294 c. p. p. . La misura non si applica agli uffici elettivi ricoperti per diretta investitura popolare. � DIVIETO TEMPORANEO DI ESERCITARE DETERMINATE ATTIVITÀ PROFESSIONALI O IMPRENDITORIALI (ART. 290) Consiste nel divieto di esercitare tutte o alcune delle attività professionali, imprenditoriali o relative ad uffici direttivi ricoperti nell’ambito delle

FORMA ED ESECUZIONE DEI PROVVEDIMENTI CAUTELARI

FORMA ED ESECUZIONE DEI PROVVEDIMENTI CAUTELARI

ART. 279 C. P. P. GIUDICE COMPETENTE �“Sull’applicazione e sulla revoca delle misure nonché

ART. 279 C. P. P. GIUDICE COMPETENTE �“Sull’applicazione e sulla revoca delle misure nonché sulle modifiche delle loro modalità esecutive, provvede il giudice che procede. Prima dell’esercizio dell’azione penale provvede il giudice per le indagini preliminari”. �Il giudice che procede è il giudice che ha la materiale disponibilità degli atti, quindi, in caso di impugnazione è il giudice dell’impugnazione. �Tale norma è espressione della riserva di giurisdizione in quanto in ogni momento del procedimento viene individuato un ufficio giudiziario dotato di competenza a

ART. 291 C. P. P. PROCEDIMENTO APPLICATIVO COMMA 1. “Le misure sono disposte su

ART. 291 C. P. P. PROCEDIMENTO APPLICATIVO COMMA 1. “Le misure sono disposte su richiesta del P. M. , che presenta al giudice competente gli elementi su cui la richiesta si fonda(273, 274), nonché tutti gli elementi a favore dell’imputato e le eventuali deduzioni e memorie difensive già depositate”. � Il primo comma esprime il principio della domanda cautelare che dà impulso al “procedimento cautelare”. Titolare del potere della domanda cautelare è il P. M. che richiede l’applicazione di una misura cautelare al giudice che procede che, nella fase delle indagini preliminari è il G. I. P. . � Il Giudice procedente non potrà mai adottare una misura cautelare di sua iniziativa, ma soltanto a seguito della richiesta di applicazione da parte del P. M. � Il giudice procedente può anche applicare una misura meno grave o diversa rispetto a quella richiesta nonché disporre una misura al fine di soddisfare esigenze cautelari diverse da quelle indicate nella richiesta. � Può addirittura non disporre alcuna misura cautelare, ma non può mai applicare una misura più grave. �

ART. 292 C. P. P. ORDINANZA DEL GIUDICE Il provvedimento con cui il giudice

ART. 292 C. P. P. ORDINANZA DEL GIUDICE Il provvedimento con cui il giudice procedente accoglie la richiesta del PM è un’ordinanza. • L’ordinanza applicativa delle misure cautelari deve essere sempre motivata ai sensi dell’art. 125 c. p. p. , a pena di nullità ed è un provvedimento revocabile, ai sensi dell’art. 299 c. p. p. • Il legislatore non ha previsto un modello tipico di provvedimento cautelare, ma ne ha dettato – nei commi 2, 2 -bis e 2 -ter dell’art. 292 – i requisiti formali ed il contenuto minimo anche sotto il profilo motivazionale. •

ART. 292 COMMA 2 C. P. P. COMMA 2: L’ordinanza che dispone la misura

ART. 292 COMMA 2 C. P. P. COMMA 2: L’ordinanza che dispone la misura cautelare contiene, a pena di nullità rilevabile anche d’ufficio: � a) le generalità dell’imputato o quanto altro valga a identificarlo; � b) la descrizione sommaria del fatto con l’indicazione delle norme di legge che si assumono violate; � C) l’esposizione e l’autonoma valutazione (L. N. 47/15) delle specifiche esigenze cautelari e degli indizi che giustificano in concreto la misura disposta, con l’indicazione degli elementi di fatto da cui sono desunti e dei motivi per i quali essi assumono rilevanza, tenuto conto anche del tempo trascorso dalla commissione del reato; � C) BIS: l’esposizione e l’autonoma valutazione dei motivi per i quali sono stati ritenuti non rilevanti gli elementi forniti dalla difesa, nonché, in caso di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere, l’esposizione delle concrete e specifiche ragioni per le quali le esigenze di cui all’articolo 274 non possono essere soddisfatte con altre misure. � d) la fissazione della data di scadenza della misura, in relazione alle indagini da compiere, allorché questa è disposta al fine di garantire l’esigenza cautelare di cui alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 274; � e) la data e la sottoscrizione del giudice.

ART. 292 COMMI 2 BIS E TER C. P. P. � 2 -BIS. L’ordinanza

ART. 292 COMMI 2 BIS E TER C. P. P. � 2 -BIS. L’ordinanza contiene altresì la sottoscrizione dell’ausiliario che assiste il giudice, il sigillo dell’ufficio e, se possibile, l’indicazione del luogo in cui probabilmente si trova l’imputato (l’omessa o viziata indicazione si risolve in una mera irregolarità formale, non essendo espressamente prevista alcuna sanzione processuale). � 2 -TER. L’ordinanza è nulla se non contiene la valutazione degli elementi a carico e a favore dell’imputato, di cui all’articolo 358, nonché all’articolo 327 -bis (non è ammessa la rilevabilità d’ufficio).

In precedenza l’ammissibilità della motivazione per relationem è stata oggetto di un contrasto giurisprudenziale,

In precedenza l’ammissibilità della motivazione per relationem è stata oggetto di un contrasto giurisprudenziale, risolto dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 17 del 21. 06. 2000, che ha riconosciuto la legittimità dell’ordinanza cautelare motivata mediante richiamo ad altro provvedimento o atto del procedimento, precisandone tuttavia le condizioni necessarie affinchè essa possa considerarsi compiutamente e regolarmente assolta. � Il Giudice può legittimamente motivare per relationem quando: 1) faccia riferimento, recettizio o di semplice rinvio, a un legittimo atto del procedimento, la cui motivazione risulti congrua rispetto all’esigenza di giustificazione propria del provvedimento di destinazione; 2) fornisca la dimostrazione di aver preso cognizione del contenuto sostanziale delle ragioni del provvedimento di riferimento e le abbia ritenute coerenti con la sua decisione; 3) l’ atto di riferimento, quando non allegato o trascritto, deve essere conosciuto dall’interessato o almeno conoscibile ai sensi dell’art. 293, comma 3, ai fini dell’eventuale presentazione dell’impugnazione. �

ADEMPIMENTI ESECUTIVI DELL’ORDINANZA (ART. 293 C. P. P. ) � L’ordinanza del giudice, secondo

ADEMPIMENTI ESECUTIVI DELL’ORDINANZA (ART. 293 C. P. P. ) � L’ordinanza del giudice, secondo quanto previsto dall’art. 92 disp. att. c. p. p. , è immediatamente esecutiva ed è trasmessa all’organo che deve provvedere alla sua esecuzione, ovvero nella fase delle indagini preliminari al pubblico ministero richiedente che ne cura l’esecuzione. � Gli specifici adempimenti si diversificano a seconda della tipologia della misura: � Per le ordinanze che applicano misure custodiali: gli agenti di p. g. oltre a consegnare al destinatario la copia del provvedimento cautelare, devono dare allo stesso puntuali informazioni, che involgono sia il diritto alla difesa tecnica che i diritti esercitabili in proprio nella compiuta conoscenza dell’accusa (Direttiva UE 2012/13/UE – D. Lgs. 1. 07. 14 n. 101). � Per le ordinanze che applicano misure diverse dalla custodia cautelare: è disposta la notifica al destinatario del provvedimento.

VERBALE DI VANE RICERCHE (ART. 295) DICHIARAZIONE DI LATITANZA (AT. 296) �I commi 1

VERBALE DI VANE RICERCHE (ART. 295) DICHIARAZIONE DI LATITANZA (AT. 296) �I commi 1 e 2 dell’art. 295 c. p. p. disciplinano l’ipotesi in cui non sia stato possibile procedere, nelle forme di cui all’art. 293 c. p. p. , all’esecuzione del provvedimento coercitivo per il mancato rintraccio del destinatario. �In tale ipotesi, a cura dell’ufficiale di p. g. delegato per l’esecuzione viene redatto: �Il verbale di vane ricerche: trasmesso senza ritardo al giudice che ha emesso il provvedimento coercitivo. �La latitanza: dichiarata dal Giudice nei casi previsti dall’art. 296 c. p. p. . Essa assume la forma del decreto motivato ed ha valenza endoprocessuale.

INTERROGATORIO DI GARANZIA (ART. 294 C. P. P. ) L'interrogatorio di garanzia del quale

INTERROGATORIO DI GARANZIA (ART. 294 C. P. P. ) L'interrogatorio di garanzia del quale all'articolo 294 del c. p. p. , è condizione necessaria ai fini della valida applicazione di una qualsiasi misura cautelare ed è eseguito dal giudice procedente nei confronti del destinatario della misura stessa entro un termine perentorio di dieci o cinque giorni dall'esecuzione del provvedimento, a seconda che si tratti della custodia cautelare in carcere (immediatamente e comunque non oltre cinque giorni dall’inizio dell’esecuzione) o di altra misura cautelare, sia coercitiva che interdittiva, (non oltre dieci giorni dalla esecuzione del provvedimento). � In seguito all’interrogatorio dell’indagato, il giudice valuta se permangono le condizioni di applicabilità e le esigenze cautelari. � Il codice impone al GIP (Giudice per le Indagini Preliminari) di depositare immediatamente, insieme all’ordinanza applicativa della misura, anche la richiesta del Pubblico Ministero e gli atti presentati con la stessa. � L’interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare da parte del Pubblico Ministero non può precedere l’interrogatorio del giudice. � All'interrogatorio di garanzia assistono il pubblico ministero e il �

COMPUTO TERMINI DI DURATA DELL’ESECUZIONE DELLE MISURE (ART. 297 C. P. P. ) �

COMPUTO TERMINI DI DURATA DELL’ESECUZIONE DELLE MISURE (ART. 297 C. P. P. ) � La durata della misura cautelare ha rilievo con riguardo alla valutazione della tempestività dell’interrogatorio (art. 294 c. p. p. ), della convalida dell’arresto o fermo (art. 390 c. p. p. ), nonché del calcolo dei termini entro i quali un soggetto può essere sottoposto a restrizioni della libertà personale (artt. 303 e 308 c. p. p. ) � Nelle misure custodiali rileva il giorno della cattura; � Nelle altre misure (coercitivi e interdittive) rileva il giorno di notifica dell’ordinanza. SOSPENSIONE DELL’ESECUZIONE DELLE MISURE (ART. 298 C. P. P. ) � La misura della custodia cautelare e l’espiazione della pena sono compatibili. � La compatibilità è determinata dalla natura della misura cautelare e della pena detentiva, comportando entrambe una privazione della libertà del soggetto. � Nel caso in cui la misura cautelare non abbia natura custodiale, il sopraggiungere di un ordine di carcerazione comporta la sospensione della misura.

VICENDE ESTINTIVE E MODIFICATIVE DELLE MISURE CAUTELARI

VICENDE ESTINTIVE E MODIFICATIVE DELLE MISURE CAUTELARI

REVOCA E SOSTITUZIONE DELLE MISURE (ART. 299) � Con la revoca e la sostituzione

REVOCA E SOSTITUZIONE DELLE MISURE (ART. 299) � Con la revoca e la sostituzione delle misure ai sensi dell’art. 299 c. p. p. si attua un controllo teso a verificare la perdurante idoneità della misura applicata a fronteggiare le esigenze cautelari che concretamente permangono o residuano (Cass. pen. , SS. UU. 31. 03. 2011). � REVOCA (art. 299 comma 1° c. p. p. ): Mancanza dei gravi indizi di colpevolezza (art. 273 c. p. p. ), anche per fatti sopravvenuti (tra gli altri, cause di giustificazione, di estinzione del reato) e mancanza delle esigenze cautelari (art. 274 c. p. p). Cessano quindi i presupposti che ne avevano giustificato l’adozione, ovvero si accerta la mancanza o il venire meno delle condizioni generali di applicabilità e/o delle esigenze cautelari. � Vi provvede il Giudice su istanza del P. M. e dell’imputato (eccezionalmente d’ufficio) con ordinanza da emettersi entro 5 giorni dalla richiesta. Ai sensi del comma 3 -bis il giudice prima di provvedere in ordine alla revoca o alla sostituzione delle misure coercitive e interdittive, di ufficio o su richiesta dell’imputato deve sentire il pubblico ministero. Se nei due giorni successivi il pubblico ministero non esprime il proprio parere, il giudice procede. �

segue �Ai sensi dell’art. 299 comma 3 la richiesta di revoca o di sostituzione

segue �Ai sensi dell’art. 299 comma 3 la richiesta di revoca o di sostituzione delle misure previste dagli articoli 282 bis, 282 ter, 283, 284 , 285 e 286 di cui ai procedimenti previsti al comma 2 bis del presente articolo, che non sia stata proposta in sede di interrogatorio di garanzia, deve essere contestualmente notificata, a cura della parte richiedente ed a pena di inammissibilità presso il difensore della persona offesa.

Segue � SOSTITUZIONE (art. 299 commi 2° e 4° c. p. p. ) �

Segue � SOSTITUZIONE (art. 299 commi 2° e 4° c. p. p. ) � in melius quando le esigenze cautelari risultano attenuate o le misure non più proporzionate o adeguate all’entità del fatto o alla sanzione da infliggere; � in peius quando le esigenze cautelari risultano aggravate o l’imputato ha trasgredito alle prescrizioni che concernono la misura. Vi provvede il Giudice su istanza del P. M. e dell’imputato con ordinanza da emettersi entro 5 giorni dalla richiesta. Modifiche legge n. 47/15 - integrazione quarto comma: fermo quanto previsto nel caso di applicazione di misura più grave o di modalità più gravose di svolgimento. Il Giudice può applicare congiuntamente altre misura coercitiva o interdittiva.

LE VICENDE ESTINTIVE � Pronuncia di determinate sentenze (art. 300 c. p. p. )

LE VICENDE ESTINTIVE � Pronuncia di determinate sentenze (art. 300 c. p. p. ) → quando venga disposta l’archiviazione, pronunciata sentenza di non luogo a procedere o di proscioglimento, di condanna e la pena irrogata sia dichiarata estinta o condizionalmente sospesa, o la durata della custodia già subita sia uguale o superiore all’entità della pena irrogata. L’effetto estintivo è automatico. � Scadenza del termine probatorio (art. 301 c. p. p. ) → quando alla scadenza delle misure cautelari disposte per esigenze probatorie non ne sia disposta la rinnovazione. � Omesso interrogatorio nei termini (art. 302 c. p. p. ) → quando il giudice non proceda immediatamente all’interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare in carcere o vi proceda comunque oltre 5 giorni dopo l’inizio dell’esecuzione della custodia. � Decorrenza dei termini massimi di custodia cautelare (artt. 303305 c. p. p. ). � Decorrenza dei termini massimi delle misure diverse dalla custodia cautelare (art. 308 c. p. p. ).