Le fonti nazionali Situazione pre 2001 n Riferimenti










- Slides: 10
Le fonti nazionali
Situazione pre 2001 n Riferimenti costituzionale ex art. 9 Cost. : “La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione. ”
n Paesaggio come bellezze naturali; n Paesaggio come ambiente; n Paesaggio come territorio. n Corte costituzionale (1986): l’ordinamento riconosce una tutela del paesaggio improntata a integralità e globalità. Ciò ha agevolato una progressiva assimilazione della nozione di paesaggio con quella di ambiente.
Riforma costituzionale del 2001 (l. cost. 3/2001) n n Competenza esclusiva dello Stato (Art. 117 co. 2 lett. S)): “la tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali” Competenza concorrente Stato – Regioni (Art. 117 co. 3): “la valorizzazione dei beni culturali e ambientali”.
TUTELA VS VALORIZZAZIONE
La posizione delle Corte costituzionale n n n La materia ambientale ha natura trasversale; V. Corte Costituzionale, sentenza n. 378/2007; Quale spazio per le regioni?
La codificazione del diritto ambientale n Molteplicità di interessi e molteplicità di norme; Ricorso alla decretazione di urgenza; n Delega al Governo. n
Settori oggetto di delega n n n n Gestione dei rifiuti e bonifica dei siti contaminati; tutela delle acque dall’inquinamento e gestione delle risorse idriche; difesa del suolo e lotta alla desertificazione; gestione delle aree protette; tutela risarcitoria contro i danni all’ambiente; procedure per la valutazione di impatto ambientale (VIA) per la valutazione ambientale strategica (VAS) per l’autorizzazione integrata ambientale; Tutela dell’aria e riduzione delle emissioni in atmosfera.
D. lgs. 3 aprile 2006, n. 152 n Decreti correttivi 2006 e 2008: il richiamo ai principi: Art. 3 -ter. Principio dell'azione ambientale 1. La tutela dell'ambiente e degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale deve essere garantita da tutti gli enti pubblici e privati e dalle persone fisiche e giuridiche pubbliche o private, mediante una adeguata azione che sia informata ai principi della precauzione, dell'azione preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonche' al principio «chi inquina paga» che, ai sensi dell'articolo 174, comma 2, del Trattato delle unioni europee, regolano la politica della comunita' in materia ambientale.
(segue) Art. 3 -quater. Principio dello sviluppo sostenibile 1. Ogni attivita' umana giuridicamente rilevante ai sensi del presente codice deve conformarsi al principio dello sviluppo sostenibile, al fine di garantire che il soddisfacimento dei bisogni delle generazioni attuali non possa compromettere la qualita' della vita e le possibilita' delle generazioni future. 2. Anche l'attivita' della pubblica amministrazione deve essere finalizzata a consentire la migliore attuazione possibile del principio dello sviluppo sostenibile, per cui nell'ambito della scelta comparativa di interessi pubblici e privati connotata da discrezionalita' gli interessi alla tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale devono essere oggetto di prioritaria considerazione. 3. Data la complessita' delle relazioni e delle interferenze tra natura e attivita' umane, il principio dello sviluppo sostenibile deve consentire di individuare un equilibrato rapporto, nell'ambito delle risorse ereditate, tra quelle da risparmiare e quelle da trasmettere, affinche' nell'ambito delle dinamiche della produzione e del consumo si inserisca altresi' il principio di solidarieta' per salvaguardare e per migliorare la qualita' dell'ambiente anche futuro. 4. La risoluzione delle questioni che involgono aspetti ambientali deve essere cercata e trovata nella prospettiva di garanzia dello sviluppo sostenibile, in modo da salvaguardare il corretto funzionamento e l'evoluzione degli ecosistemi naturali dalle modificazioni negative che possono essere prodotte dalle attivita' umane.