Le fonti del diritto italiano Comandante Zanni Michele
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Le fonti del diritto italiano Comandante Zanni Michele
La Costituzione È la legge basilare dell’ordinamento, la legge fondamentale dello Stato n si può in linea generale affermare che la costituzione è la legge fondamentale di un ordinamento giuridico, la fonte principale, o superprimaria, da cui deriva la legalità di tutte le altre fonti n
Formazione delle leggi n L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale
La legge statale ordinaria n La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere n La legge formale rappresenta il principale fra gli atti normativi
Le leggi delega n I testi unici- cioè quegli atti miranti a raccogliere e riformulare una pluralità di disposizioni legislative, in precedenza dettate da molteplici leggi succedutesi nel tempo, sebbene accomunate dalla materia così disciplinata
Decreti legislativi n il decreto legislativo (abbreviato con d. lgs. ) si intende nel diritto costituzionale italiano un atto normativo avente forza di legge adottato dal governo in sede di consiglio dei ministri su delega del Parlamento.
Decreto legislativo n La delegazione legislativa è prevista dall'art. 76 della Costituzione ed è un mezzo con il quale le camere decidono di non disciplinare una determinata materia (per motivi di inadeguatezza tecnica, di tempo o altro), riservandosi però di stabilire la «cornice» entro la quale il governo dovrà legiferare. La delega al governo, infatti, non può mai essere in bianco, ma vincola a rispettare una certa materia.
I decreti legge n Quando, in casi straordinari di necessità e d'urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni.
Decreti legge n I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.
Decreti legge n Il decreto legge è un atto con forza di legge che può essere adottato dal Governo (cioè dal Consiglio dei Ministri) in casi straordinari di necessità e urgenza. La necessità e l'urgenza possono riferirsi tanto al provvedere (cioè alle disposizioni in esso contenute), quanto al provvedimento (nel suo complesso).
Le leggi regionali n La legge regionale è l'atto normativo posto in essere dal Consiglio Regionale e vale solo per una singola regione di uno stato.
I regolamenti n Alludono a realtà eterogenee. Si può trattare di fonti legali come di atti non costitutivi del diritto; di regolamenti esterni e di regolamenti interni; di atti promanati da autorità della Repubblica Italiana come di atti imputabili alla comunità europea.
Le consuetudini n n Le norme consuetudinarie corrispondono all’intero diritto non scritto. Nel vigente ordinamento l’art. 1 n. 4 delle “preleggi” inserisce espressamente gli “usi” tra le fonti del diritto.
Fonti normative comunitarie n n Direttive Regolamenti
Regolamenti comunitari n I regolamenti sono obbligatori in ogni loro elemento (obbligatorietà integrale), nel senso che gli Stati membri hanno l’obbligo di applicarli integralmente, senza deroghe o modifiche di sorta.
Direttive comunitarie n « La direttiva vincola lo Stato membro cui è rivolta per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva restando la competenza degli organi nazionali in merito alla forma e ai mezzi »
Direttive comunitarie n La direttiva è obbligatoria in tutti i suoi elementi, proprio come i regolamenti, ma lascia spazio all'iniziativa legislativa di ogni stato cui è diretta: pertanto è obbligatorio il principio e il fine fissato in ambito comunitario, ma poi lo stato ha la facoltà di disciplinare la materia coi mezzi che ritiene più idonei (obbligo di risultato). La libertà dello stato non è assoluta in quanto deve garantire l'effetto voluto dalla Comunità, se ad esempio deve modificare una materia disciplinata da fonti primarie (leggi e atti aventi "forza di legge") non può farlo attraverso fonti regolamentari
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