Le fonti dei diritti fondamentali nellordinamento europeo Carta

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Le fonti dei diritti fondamentali nell’ordinamento europeo Carta dei diritti fondamentali Principi generali di

Le fonti dei diritti fondamentali nell’ordinamento europeo Carta dei diritti fondamentali Principi generali di diritto non scritto + Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU)

CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI • Art. 6, par. 1 (TUE): diritto primario. • Dalla

CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI • Art. 6, par. 1 (TUE): diritto primario. • Dalla proclamazione a Nizza (2000) al Trattato di Lisbona priva di effetti giuridici vincolanti e avente natura di accordo interistituzionale (proclamata da PE, Consiglio e Commissione) • Riproclamata, con adattamenti, a Strasburgo il 12 dicembre 2007

* Tutela dei diritti dell’uomo nella giurisprudenza della CGUE attraverso i principi generali di

* Tutela dei diritti dell’uomo nella giurisprudenza della CGUE attraverso i principi generali di diritto (a partire dalle sentenze 1970 Internationale Handelsgesellschaft e 1974 Nold) * “Consacrazione” nell’art. 6. 3 Dunque …. . Perché la proclamazione a Nizza? TUE

Perché la proclamazione a Nizza? Consiglio europeo di Colonia (dicembre 1999) “Il CE ritiene

Perché la proclamazione a Nizza? Consiglio europeo di Colonia (dicembre 1999) “Il CE ritiene che, allo stato attuale dello sviluppo dell’UE, i diritti fondamentali vigenti al livello dell’Unione debbano essere raccolti in una Carta e in tal modo resi più manifesti” “…L’obbligo dell’UE di rispettare i diritti fondamentali è confermato e definito dalla CGUE … è necessario elaborare una Carta di tali diritti al fine di sancirne in modo visibile l’importanza capitale e la portata per i cittadini dell’Unione”

Perché la proclamazione a Nizza? Il valore del “catalogo di diritti” 1) Spostare il

Perché la proclamazione a Nizza? Il valore del “catalogo di diritti” 1) Spostare il baricentro delle attività dell’Organizzazione da logiche esclusivamente mercantili alla condizione della persona in quanto tale (cfr. nuovo obiettivo di trasformare l’Unione in uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia) 2) Obiettivo di affiancare, nella tutela dei diritti fondamentali, un parametro tutto interno a quelli principalmente esterni 3) Rafforzamento del principio di certezza del diritto + contributo alla sua evoluzione progressiva

Ambito di applicazione della Carta (art. 51) 1) Istituzioni, organi e organismi dell’Unione Sono

Ambito di applicazione della Carta (art. 51) 1) Istituzioni, organi e organismi dell’Unione Sono vincolati SEMPRE (Ledra Advertising 2016) MA par. 2: la Carta NON ESTENDE l’ambito di applicazione del Dir UE al di là delle competenze dell’UE, non introduce competenze o compiti nuovi 2) Stati membri, esclusivamente nell’attuazione del diritto dell’Unione (precedente: Åkerberg Fransson C-617/10 sent. 2013)

Ambito di applicazione della Carta (art. 51) Focus sui vincoli degli Stati Gli atti

Ambito di applicazione della Carta (art. 51) Focus sui vincoli degli Stati Gli atti che lasciano discrezionalità → obbligo di esercitare la discrezionalità in conformità con la Carta (esempio: sentenza N. S. del 21 dicembre 2011) …. Ma un atto che lascia gli Stati liberi di violare la Carta…. è conforme alla Carta? CGUE Parlamento c. Consiglio 2006 (C-504/03) CGUE Test-Achats 2011 (C-236/09)

Gli Stati, la Carta e le Costituzioni • La posizione «protettiva» di alcune Corti

Gli Stati, la Carta e le Costituzioni • La posizione «protettiva» di alcune Corti costituzionali (controlimiti – Solange) • La sostanziale neutralizzazione delle dottrine «protettive» attraverso il ruolo delle «tradizioni costituzionali comuni» nell’individuazione dei principi generali di diritto dell’Unione sentenza Advocaten voor de Wereld 2007 (C-303/05) – Art. 52, par. 4 della Carta • Art. 53 della Carta

L’art. 53 nella sentenza Melloni • Melloni 2013 (C-399/11) la costituzione nazionale (spagnola) stabilisce

L’art. 53 nella sentenza Melloni • Melloni 2013 (C-399/11) la costituzione nazionale (spagnola) stabilisce un livello più alto di tutela rispetto…. . a un atto UE di diritto derivato (il quale è conforme alla Carta) Il principio del primato del diritto UE come criterio interpretativo dell’art. 53 Carta

La Carta e la CEDU • Art. 52, par. 3 (clausola di aderenza +

La Carta e la CEDU • Art. 52, par. 3 (clausola di aderenza + possibilità di tutela più elevata nella Carta) • Art. 53

Carta e integrazione differenziata Protocollo 30 (Polonia e UK) Sentenza NS 2011 ne minimizza

Carta e integrazione differenziata Protocollo 30 (Polonia e UK) Sentenza NS 2011 ne minimizza il rilievo

Convenzione di salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) …nel diritto UE

Convenzione di salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) …nel diritto UE

La CEDU 1) Firmata a Roma, nel 1950, nel quadro del Consiglio d’Europa. In

La CEDU 1) Firmata a Roma, nel 1950, nel quadro del Consiglio d’Europa. In vigore dal 1953. + protocolli 2) Attualmente ha 47 Stati parti 3) Alla sua attuazione è preposta la Corte EDU, che si pronuncia in esito a ricorsi individuali, che sono ammissibili previo esaurimento dei ricorsi interni

CEDU e UE 1) L’UE non ne è parte (→ non è fonte del

CEDU e UE 1) L’UE non ne è parte (→ non è fonte del diritto UE) , ma tutti gli Stati membri sì 2) Co-fonte dei principi generali del diritto UE in tema di salvaguardia dei diritti dell’uomo 3) Clausola di aderenza della Carta

Responsabilità degli Stati membri dell’UE per contrasto di atti del diritto UE rispetto alla

Responsabilità degli Stati membri dell’UE per contrasto di atti del diritto UE rispetto alla CEDU? SENTENZA Bosphorus della Corte EDU (2005) • gli atti comunitari direttamente applicabili non possono di per sé essere contestati davanti alla Corte europea dei diritti dell’uomo, poiché la Comunità non è parte della CEDU • non sussiste la responsabilità degli Stati per violazione della CEDU, se essi attuano un atto comunitario senza avere al riguardo alcun potere discrezionale, a condizione che “all’interno di quella organizzazione in particolare si faceva riferimento alla CEE, i diritti fondamentali ricevano una “protezione equivalente” a quella garantita dalla CEDU • l’ordinamento comunitario garantisce un livello di tutela dei diritti fondamentali equivalente a quello della CEDU

Conseguenza di Bosphorus Rinuncia della Corte EDU a verificare la conformità alla CEDU di

Conseguenza di Bosphorus Rinuncia della Corte EDU a verificare la conformità alla CEDU di atti UE che NON lasciano discrezionalità agli Stati membri! → no controllo esterno!

Adesione dell’ UE alla CEDU Parere della CGUE del 28 marzo 1996 “la Comunità

Adesione dell’ UE alla CEDU Parere della CGUE del 28 marzo 1996 “la Comunità non può aderire a tale convenzione poiché il trattato CE non prevede alcuna competenza delle istituzioni comunitarie per emanare norme o concludere accordi internazionali in materia di diritti dell'uomo” → L’art. 6(2) TUE fornisce base giuridica (inserito con Trattato di Lisbona) ED È ANCHE UN OBBLIGO!

L’adesione dell’UE alla CEDU IL PROCESSO DI ADESIONE [NB: modifiche alla CEDU!] 1) Avvio

L’adesione dell’UE alla CEDU IL PROCESSO DI ADESIONE [NB: modifiche alla CEDU!] 1) Avvio dei negoziati e designazione della Commissione come negoziatore • Raccomandazione Commissione marzo 2010 • Autorizzazione Consiglio giugno 2010 + mandato di negoziazione supplementare aprile 2012 2) Accordo a livello di negoziatori (aprile 2013) Insieme inscindibile di testi necessari all’adesione 3) Richiesta di parere alla CGUE da parte della Commissione

L’adesione dell’UE alla CEDU PARERE 2/2013 Premessa: «l’UE è un ordinamento giuridico di nuovo

L’adesione dell’UE alla CEDU PARERE 2/2013 Premessa: «l’UE è un ordinamento giuridico di nuovo genere, avente una sua specifica natura, un quadro costituzionale e principi fondativi che sono suoi propri, una struttura istituzionale particolarmente elaborata, nonché un insieme completo di norme giuridiche ne garantiscono il funzionamento» → competenze non modificate (art. 6(2)) → caratteristiche da preservare (Protocollo 8)

PARERE 2/2013 Conclusione NON COMPATIBILITA’ del progetto con l’art. 6(2) TUE con il protocollo

PARERE 2/2013 Conclusione NON COMPATIBILITA’ del progetto con l’art. 6(2) TUE con il protocollo 8 «tutte le critiche formulate riguardano, seppure sotto diverse angolazioni, il ruolo che verrebbe ad acquistare, per effetto dell’adesione, la Corte EDU, in relazione a quello della stessa CGUE. »