LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE INFERMIERISTICHE E OSTETRICHE A

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LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE INFERMIERISTICHE E OSTETRICHE A. A. 2019 -2020 C. I. Diritto

LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE INFERMIERISTICHE E OSTETRICHE A. A. 2019 -2020 C. I. Diritto sanitario e responsabilità etiche, giuridiche e professionali A. Pulimeno 1

LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE INFERMIERISTICHE ED OSTETRICHE Programma Prof. ssa Ausilia Pulimeno Insegnamento: Scienze

LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE INFERMIERISTICHE ED OSTETRICHE Programma Prof. ssa Ausilia Pulimeno Insegnamento: Scienze giuridiche, medico-legali e deontologiche Modulo: Scienze infermieristiche gen. e cliniche Programma Evoluzione del sistema “Assistenza Infermieristica” Le professioni sanitarie dai profili alla Legge 251/2000. Formazione universitaria delle professioni sanitarie e norme di riferimento Competenza, responsabilità professionali e progressione di carriera. Legge n. 43/2006. Legge n. 24/2017 Deontologia professionale e organizzazione professionale istituzionale. Legge n. 3/2018 2

Risultati di apprendimento previsti: • Conoscere le principali norme legislative in materia sanitaria che

Risultati di apprendimento previsti: • Conoscere le principali norme legislative in materia sanitaria che regolano l’attività professionale e l’organizzazione sanitaria nazionale e comunitaria, nonché le norme deontologiche. • Conoscere e saper distinguere i differenti ruoli, responsabilità e funzioni infermieristiche e del personale di supporto. • Acquisire la capacità di accettare responsabilità finalizzate al proprio sviluppo professionale e alla propria formazione, usando la valutazione come strumento per riflettere e migliorare le performance e innalzare la qualità del servizio offerto. • Conoscere e applicare direttive nazionali e internazionali. 3

Evoluzione del Sistema “Assistenza Infermieristica” n Responsabilità • • • nel percorso terapeutico nel

Evoluzione del Sistema “Assistenza Infermieristica” n Responsabilità • • • nel percorso terapeutico nel governo clinico nella continuità assistenziale 4

Evoluzione del Sistema Sanitario Nazionale • bisogni di salute e benessere • programmazione/organizzazione/gestione •

Evoluzione del Sistema Sanitario Nazionale • bisogni di salute e benessere • programmazione/organizzazione/gestione • qualità e appropriatezza 5

Quale logica? v SSN e processo di riorganizzazione v modelli di organizzazione Servizi sanitari

Quale logica? v SSN e processo di riorganizzazione v modelli di organizzazione Servizi sanitari Gestione delle risorse 6

Le professioni sanitarie (dai profili alla 251/00) “svolgono con titolarità e autonomia professionale” Ä

Le professioni sanitarie (dai profili alla 251/00) “svolgono con titolarità e autonomia professionale” Ä Ä Ä Ä “sviluppo la valorizzazione delle funzioni delle professioni sanitarie delle aree: dell’assistenza infermieristica e ostetrica, della riabilitazione, delle professioni tecniche, della prevenzione” “diretta responsabilizzazione di funzioni organizzative e didattiche” “realizzazione del diritto alla salute del cittadino” “partecipazione al processo di aziendalizzazione” “partecipazione al miglioramento della qualità organizzativa e professionale del SSN” “integrazione omogenea con i servizi sanitari… e sociali” “condivisione di obiettivi e di competenze con gli altri Stati dell’Unione Europea” 7

Promozione della salute Coro di competenze multidisciplinarietà multiprofessionalità 8

Promozione della salute Coro di competenze multidisciplinarietà multiprofessionalità 8

Formazione universitaria centro dell’interesse formativo COMPETENZE FUTURO PROFESSIONISTA formazione ricerca conoscenza QUALITA’ - COMPETITIVITA’

Formazione universitaria centro dell’interesse formativo COMPETENZE FUTURO PROFESSIONISTA formazione ricerca conoscenza QUALITA’ - COMPETITIVITA’ - ATTRATTIVA 9

Evoluzione normativa 0/0 4 EC M 27 M. D. 2/4 / D. M. 9/9.

Evoluzione normativa 0/0 4 EC M 27 M. D. 2/4 / D. M. 9/9. 50 D. M er II t Ta b . X VI II t XX VI D la ec ur re ee ti sp lau ec re ia e e lis tic h e D. L Ta b. X L. 3 41 /90 gv 50 2/9 2 er 9 01 Formazione D. M. . . Profili… 4 L. C. D. /99 99 / 2 0 /0 1 25 L. L 1 2 /0 5 6 0 3/ 4 L C. D. /09 08 /1/ P. D. C. 2 M. L 7 /1 24 8 L 1 3/ Esercizio profess. 10

L 341 - 19 novembre ‘ 90 "Riforma degli ordinamenti didattici universitari. " n

L 341 - 19 novembre ‘ 90 "Riforma degli ordinamenti didattici universitari. " n (Pubblicata nella G. U. 23 novembre 1990, n. 274. ) n Art. 1. Titoli universitari. n 1. Le università rilasciano i seguenti titoli: n a) diploma universitario (DU); n b) diploma di laurea (DL); n c) diploma di specializzazione (DS); n d) dottorato di ricerca (DR). 11

Legge 341/90 2. Le facoltà riconoscono totalmente o parzialmente gli studi compiuti nello svolgimento

Legge 341/90 2. Le facoltà riconoscono totalmente o parzialmente gli studi compiuti nello svolgimento dei curricula previsti per i corsi di diploma universitario e per quelli di laurea ai fini del proseguimento degli studi per il conseguimento, rispettivamente, delle lauree e dei diplomi universitari affini, secondo criteri e modalità dettati con i decreti di cui all'articolo 9, comma 1, fermo restando in ogni caso l'obbligo di tale riconoscimento. 12

Legge 341/90 n n Art. 3. Diploma di laurea 1. Il corso di laurea

Legge 341/90 n n Art. 3. Diploma di laurea 1. Il corso di laurea si svolge nelle facoltà, ha una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sei ed ha il fine di fornire agli studenti adeguate conoscenze di metodi e contenuti culturali, scientifici e professionali di livello superiore. 13

Legge 341/90 Art. 4. Diploma di specializzazione Art. 5. Dottorato di ricerca 1. I

Legge 341/90 Art. 4. Diploma di specializzazione Art. 5. Dottorato di ricerca 1. I corsi di dottorato di ricerca sono regolati da specifiche disposizioni di legge. Art. 7. Disposizioni per le scuole dirette a fini speciali n n n 1. Entro un anno dalla pubblicazione dei decreti di cui all'articolo 9, le università deliberano la soppressione delle scuole dirette a fini speciali, ovvero ne prevedono, nello statuto: a) la trasformazione in corsi di diploma universitario; b) la conferma secondo il loro specifico ordinamento. 14

Legge 341/90 Art. 13. Tutorato n n n 1. Entro un anno dalla data

Legge 341/90 Art. 13. Tutorato n n n 1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge ciascuna università provvede ad istituire con regolamento il tutorato, sotto la responsabilità dei consigli delle strutture didattiche. 2. Il tutorato è finalizzato ad orientare ed assistere gli studenti lungo tutto il corso degli studi, a renderli attivamente partecipi del processo formativo, a rimuovere gli ostacoli ad una proficua frequenza dei corsi, anche attraverso iniziative rapportate alle necessità, alle attitudini ed alle esigenze dei singoli. 3. I servizi di tutorato collaborano con gli organismi di sostegno al diritto allo studio e con le rappresentanze degli studenti, concorrendo alle complessive esigenze di formazione culturale degli studenti e alla loro compiuta partecipazione alle attività universitarie. 15

Legge 341/90 Art. 14. Settori scientifico-disciplinari D. Lgs n. 502/92 E 517/93 ART. 6

Legge 341/90 Art. 14. Settori scientifico-disciplinari D. Lgs n. 502/92 E 517/93 ART. 6 C. 3 … LA FORMAZIONE DEL PERSONALE SANITARIO INFERMIERISTICO TECNICO E DELLA RIABILITAZIONE, AVVIENE IN SEDE OSPEDALIERA OVVERO PRESSO ALTRE STRUTTURE DEL SSN E ISTITUZIONI PRIVATE ACCREDITATE. I REQUISITI DI IDONEITA’ E L’ACCREDITAMENTO DELLE STRUTTURE SONO DISCIPLINATI CON DECRETO DEL M. U. R. S. T. E DEL M. S. 16

ARTICOLO 6 D. Lgs. 502/1992 ART. 6 C. 3 per tali finalità le regioni

ARTICOLO 6 D. Lgs. 502/1992 ART. 6 C. 3 per tali finalità le regioni e le università attivano appositi protocolli d’intesa. . . … la titolarità dei corsi d’insegnamento previsti dall’ordinamento didattico è affidata di norma a personale sanitario dipendente dalle strutture presso le quali si svolge la formazione … … i rapporti in attuazione delle predette intese sono regolati con appositi accordi tra le università e le istituzioni sede di formazione … L’esame finale abilita all’esercizio professionale. 17

D. M. 739/94 Profilo professionale Articolo 1 1 - E' individuata la figura professionale

D. M. 739/94 Profilo professionale Articolo 1 1 - E' individuata la figura professionale dell'infermiere con il seguente profilo: l'infermiere è l'operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante e dell'iscrizione all'albo professionale è responsabile dell'assistenza generale infermieristica. 2 - L'assistenza infermieristica preventiva, curativa, palliativa e riabilitativa è di natura tecnica, relazionale, educativa. Le principali funzioni sono la prevenzione delle malattie, l'assistenza dei malati e dei disabili di tutte le età e l'educazione sanitaria. 18

D. M. 739/94 Profilo professionale 3 - L'infermiere: a) partecipa all'identificazione dei bisogni di

D. M. 739/94 Profilo professionale 3 - L'infermiere: a) partecipa all'identificazione dei bisogni di salute della persona e della collettività; b) identifica i bisogni di assistenza infermieristica della persona e della collettività e formula i relativi obiettivi; c) pianifica, gestisce e valuta l'intervento assistenziale infermieristico; d) garantisce la corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico-terapeutiche; 19

D. M. 739/94 Profilo professionale e) agisce sia individualmente sia in collaborazione con gli

D. M. 739/94 Profilo professionale e) agisce sia individualmente sia in collaborazione con gli altri operatori sanitari e sociali; f) per l'espletamento delle funzioni si avvale, ove necessario, dell'opera del personale di supporto; g) svolge la sua attività professionale in strutture sanitarie pubbliche o private, nel territorio e nell'assistenza domiciliare, in regime di dipendenza o libero-professionale. 4 - L'infermiere contribuisce alla formazione del personale di supporto e concorre direttamente all'aggiornamento relativo al proprio profilo professionale e alla ricerca. 20

D. M. 739/94 Profilo professionale n 5 - La formazione infermieristica post-base per la

D. M. 739/94 Profilo professionale n 5 - La formazione infermieristica post-base per la pratica specialistica è intesa a fornire agli infermieri di assistenza generale delle conoscenze cliniche avanzate e delle capacità che permettano loro di fornire specifiche prestazioni infermieristiche nelle seguenti aree: n a) sanità pubblica: infermiere di sanità pubblica; b) pediatria: infermiere pediatrico; c) salute mentale-psichiatria: infermiere psichiatrico; d) geriatria: infermiere geriatrico; e) area critica: infermiere di area critica. 21

D. M. 739/94 Profilo professionale n Articolo 2 1 - Il diploma universitario di

D. M. 739/94 Profilo professionale n Articolo 2 1 - Il diploma universitario di infermiere, conseguito ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del Dlgs 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, abilita all’esercizio della professione, previa iscrizione al relativo Albo professionale. 22

D M 740 / 94 Decreto Ministeriale 14 settembre 1994, n° 740 Regolamento concernente

D M 740 / 94 Decreto Ministeriale 14 settembre 1994, n° 740 Regolamento concernente l’individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell’Ostetrica/o (Gazzetta Ufficiale del 9 gennaio 1995, n° 6) Il Ministro della Sanità Visto l'articolo n° 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n° 502, recante: “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo n° 1 della legge 23 ottobre 1992, n° 421”, nel testo modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n° 517; 23

D M 740 / 94 Articolo n° 1 n È individuata la figura dell'ostetrica/o

D M 740 / 94 Articolo n° 1 n È individuata la figura dell'ostetrica/o con il seguente profilo: l'ostetrica/o è l'operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante e dell'iscrizione all'albo professionale, assiste e consiglia la donna nel periodo della gravidanza, durante il parto e nel puerperio, conduce e porta a termine parti eutocici con propria responsabilità e presta assistenza al neonato. 24

D M 740 / 94 L'ostetrica/o, per quanto di sua competenza, partecipa: n a)

D M 740 / 94 L'ostetrica/o, per quanto di sua competenza, partecipa: n a) ad interventi di educazione sanitaria e sessuale sia nell'ambito della famiglia che nella comunità; n b) alla preparazione psicoprofilattica al parto; n c) alla preparazione e all'assistenza ad interventi ginecologici; n d) alla prevenzione e all'accertamento dei tumori della sfera genitale femminile; n e) ai programmi di assistenza materna e neonatale. 25

D M 740 / 94 n n L'ostetrica/o, nel rispetto dell'etica professionale, gestisce, come

D M 740 / 94 n n L'ostetrica/o, nel rispetto dell'etica professionale, gestisce, come membro dell'equipe sanitaria, l'intervento assistenziale di propria competenza. L'ostetrica/o contribuisce alla formazione del personale di supporto e concorre direttamente all'aggiornamento relativo al proprio profilo professionale e alla ricerca. L'ostetrica/o è in grado di individuare situazioni potenzialmente patologiche richiedono intervento medico e di praticare, ove occorra, le relative misure di particolare emergenza. L'ostetrica/o svolge la sua attività in strutture sanitarie, pubbliche o private, in regime di dipendenza o libero-professionale. 26

D M 740 / 94 Articolo n° 2 n Con decreto del Ministero della

D M 740 / 94 Articolo n° 2 n Con decreto del Ministero della Sanità è disciplinata la formazione complementare in relazione a specifiche esigenze del Servizio sanitario nazionale. Articolo n° 3 n Il diploma universitario di ostetrica/o, conseguito ai sensi dell'articolo n° 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n° 502, e successive modificazioni, abilita all'esercizio della professione, previa iscrizione al relativo albo professionale. 27

Decreto 3 novembre 1999, n. 509 Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2000 n.

Decreto 3 novembre 1999, n. 509 Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2000 n. 2 Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei. Art. 3 Titoli e corsi di studio 1. Le università rilasciano i seguenti titoli di primo e di secondo livello: n a) laurea (L) n b) laurea specialistica (LS) 2. Le università rilasciano altresì il diploma di specializzazione (DS) e il dottorato di ricerca (DR) 3. La laurea, la laurea specialistica, il diploma di specializzazione e il dottorato di ricerca sono conseguiti al termine, rispettivamente, dei corsi di laurea, di laurea specialistica, di specializzazione e di dottorato di ricerca istituiti dalle università. 28

DM 509 / 99 4. Il corso di laurea ha l'obiettivo di assicurare allo

DM 509 / 99 4. Il corso di laurea ha l'obiettivo di assicurare allo studente un'adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali, nonché l'acquisizione di specifiche conoscenze professionali. 5. Il corso di laurea specialistica ha l'obiettivo di fornire allo studente una formazione di livello avanzato per l'esercizio di attività di elevata qualificazione in ambiti specifici. 6. Il corso di specializzazione ha l'obiettivo di fornire allo studente conoscenze e abilità per funzioni richieste nell'esercizio di particolari attività professionali e può essere istituito esclusivamente in applicazione di specifiche norme di legge o di direttive dell'Unione Europea. 7. I corsi di dottorato di ricerca e il conseguimento del relativo titolo sono disciplinati dall'articolo 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 6, commi 5 e 6. 29

DM 509 / 99 8. …le università possono attivare, disciplinandoli nei regolamenti didattici di

DM 509 / 99 8. …le università possono attivare, disciplinandoli nei regolamenti didattici di ateneo, corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, successivi al conseguimento della laurea specialistica, alla conclusione dei quali sono rilasciati i master universitari di primo e di secondo livello. 9. Sulla base di apposite convenzioni, le università italiane possono rilasciare i titoli di cui al presente articolo, anche congiuntamente con altri atenei italiani o stranieri. 30

DM 509 / 99 Art. 5 Crediti formativi universitari 1. Al credito formativo universitario,

DM 509 / 99 Art. 5 Crediti formativi universitari 1. Al credito formativo universitario, di seguito denominato credito, corrispondono 25 ore di lavoro per studente; con decreto ministeriale si possono motivatamente determinare variazioni in aumento o in diminuzione delle predette ore per singole classi, entro il limite del 20 per cento. 31

DM 509 / 99 Art. 6 Requisiti di ammissione ai corsi di studio Art.

DM 509 / 99 Art. 6 Requisiti di ammissione ai corsi di studio Art. 7 Conseguimento dei titoli di studio Art. 10 Obiettivi e attività formative qualificanti delle classi 1. I decreti ministeriali individuano preliminarmente, per ogni classe di corsi di studio, gli obiettivi formativi qualificanti e le attività formative indispensabili per conseguirli, raggruppandole in sei tipologie: n a) attività formative in uno o più ambiti disciplinari relativi alla formazione di base; n b) attività formative in uno o più ambiti disciplinari caratterizzanti la classe; n c) attività formative in uno o più ambiti disciplinari affini o integrativi di quelli caratterizzanti, con particolare riguardo alle culture di contesto e alla formazione interdisciplinare; 32

DM 509 / 99 n n n d) attività formative autonomamente scelte dallo studente;

DM 509 / 99 n n n d) attività formative autonomamente scelte dallo studente; e) attività formative relative alla preparazione della prova finale per il conseguimento del titolo di studio e, con riferimento alla laurea, alla verifica della conoscenza della lingua straniera ; f) attività formative, non previste dalle lettere precedenti, volte ad acquisire ulteriori conoscenze linguistiche, nonchè abilità informatiche e telematiche, relazionali, o comunque utili per l'inserimento nel mondo del lavoro, nonché attività formative volte ad agevolare le scelte professionali, mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio può dare accesso, tra cui, in particolare, i tirocini formativi e di orientamento di cui al decreto del Ministero del Lavoro 25 marzo 1998, n. 142. 33

DM 509 / 99 Art. 11 Regolamenti didattici di ateneo 2. Ogni ordinamento didattico

DM 509 / 99 Art. 11 Regolamenti didattici di ateneo 2. Ogni ordinamento didattico determina: n a) le denominazioni e gli obiettivi formativi dei corsi di studio, indicando le relative classi di appartenenza; n b) il quadro generale delle attività formative da inserire nei curricula; n c) i crediti assegnati a ciascuna attività formativa, riferendoli, per quanto riguarda quelle previste nelle lettere a), b), c) dell'articolo 10, comma 1, ad uno o più settori scientifico-disciplinari nel loro complesso; n d) le caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo di studio. 34

DM 509 / 99 Art. 12 Regolamenti didattici dei corsi di studio 2. Il

DM 509 / 99 Art. 12 Regolamenti didattici dei corsi di studio 2. Il regolamento didattico di un corso di studio determina in particolare: n a) l'elenco degli insegnamenti, con l'indicazione dei settori scientificodisciplinari di riferimento e dell'eventuale articolazione in moduli, nonché delle altre attività formative; n b) gli obiettivi formativi specifici, i crediti e le eventuali propedeuticità di ogni insegnamento e di ogni altra attività formativa; n c) i curricula offerti agli studenti e le regole di presentazione, ove necessario, dei piani di studio individuali; n d) la tipologia delle forme didattiche, anche a distanza, degli esami e delle altre verifiche del profitto degli studenti; n e) le disposizioni sugli eventuali obblighi di frequenza. 35

Legge 251/00 Art. 1. n (Professioni sanitarie infermieristiche e professione sanitaria ostetrica) 1. Gli

Legge 251/00 Art. 1. n (Professioni sanitarie infermieristiche e professione sanitaria ostetrica) 1. Gli operatori delle professioni sanitarie dell’area delle scienze infermieristiche e della professione sanitaria ostetrica svolgono con autonomia professionale attività dirette alla prevenzione, alla cura e salvaguardia della salute individuale e collettiva, espletando le funzioni individuate dalle norme istitutive dei relativi profili professionali nonchè dagli specifici codici deontologici ed utilizzando metodologie di pianificazione per obiettivi dell’assistenza. 36

Legge 251/00 2. Lo Stato e le regioni promuovono, nell’esercizio delle proprie funzioni legislative,

Legge 251/00 2. Lo Stato e le regioni promuovono, nell’esercizio delle proprie funzioni legislative, di indirizzo, di programmazione ed amministrative, la valorizzazione e la responsabilizzazione delle funzioni e del ruolo delle professioni infermieristico-ostetriche al fine di contribuire alla realizzazione del diritto alla salute, al processo di aziendalizzazione nel Servizio sanitario nazionale, all’integrazione dell’organizzazione del lavoro della sanità in Italia con quelle degli altri Stati dell’Unione europea. 37

Legge 251/00 3. Il Ministero della sanità, previo parere della Conferenza permanente per i

Legge 251/00 3. Il Ministero della sanità, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, emana linee guida per: a) l’attribuzione in tutte le aziende sanitarie della diretta responsabilità e gestione delle attività di assistenza infermieristica e delle connesse funzioni; b) la revisione dell’organizzazione del lavoro, incentivando modelli di assistenza personalizzata. 38

Legge 251/00 Art. 5. (Formazione universitaria) n 2. Le università nelle quali è attivata

Legge 251/00 Art. 5. (Formazione universitaria) n 2. Le università nelle quali è attivata la scuola diretta a fini speciali per docenti e dirigenti di assistenza infermieristica sono autorizzate alla progressiva disattivazione della suddetta scuola contestualmente alla attivazione dei corsi universitari di cui al comma 1. 39

Legge 251/00 ART. 6 n 2. Il Governo, con atto regolamentare emanato ai sensi

Legge 251/00 ART. 6 n 2. Il Governo, con atto regolamentare emanato ai sensi dell’articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come sostituito dall’articolo 19 del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, definisce la disciplina concorsuale, riservata al personale in possesso degli specifici diplomi rilasciati al termine dei corsi universitari di cui all’articolo 5, comma 1, della presente legge, per l’accesso ad una nuova qualifica unica di dirigente del ruolo sanitario, alla quale si accede con requisiti analoghi a quelli richiesti per l’accesso alla dirigenza del Servizio sanitario nazionale di cui all’articolo 26 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Le regioni possono istituire la nuova qualifica di dirigente del ruolo sanitario nell’ambito del proprio bilancio, operando con modificazioni compensative delle piante organiche su proposta delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere. 40

Legge 251/00 ART. 7 n Al fine di migliorare l'assistenza e per la qualificazione

Legge 251/00 ART. 7 n Al fine di migliorare l'assistenza e per la qualificazione delle risorse le aziende sanitarie possono istituire il servizio dell'assistenza infermieristica ed ostetrica e possono attribuire l'incarico di dirigente del medesimo servizio. Fino alla data del compimento dei corsi universitari di cui all'articolo 5 della presente legge l'incarico, di durata triennale rinnovabile, e' regolato da contratti a tempo determinato, da stipulare, nel limite numerico indicato dall'articolo 15 septies, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, introdotto dall'articolo 13 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, dal direttore generale con un appartenente alle professioni di cui all'articolo 1 della presente legge, attraverso idonea procedura selettiva tra i candidati in possesso di requisiti di esperienza e qualificazione professionale predeterminati. Gli incarichi di cui al presente articolo comportano l'obbligo per l'azienda di sopprimere un numero pari di posti di dirigente sanitario nella dotazione organica definita ai sensi della normativa vigente. 41

Legge 1/2002 (Conversione in legge, con modifiche, del D. L. del 12/11/2001, n. 402)

Legge 1/2002 (Conversione in legge, con modifiche, del D. L. del 12/11/2001, n. 402) G. U. n. 8 del 10 gennaio 2002 "Disposizioni urgenti in materia di personale sanitario" Riconoscimento titoli pregressi per accesso formaz. Post base Riconoscimento della formazione complementare (master 1° livello) Necessità di definire gli standards assistenziali Prestazioni aggiuntive in libera professione 42

Legge 1/2002 n 9. Il conseguimento del master di primo livello di tipo specialistico

Legge 1/2002 n 9. Il conseguimento del master di primo livello di tipo specialistico in Scienze infermieristiche e delle professioni sanitarie, organizzato dalle università ai sensi dell'articolo 3, comma 8, del decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, costituisce titolo valutabile ai fini della carriera. 43

DECRETO INTERMINISTERIALE 2 aprile 2001 n Determinazione delle classi delle lauree universitarie delle professioni

DECRETO INTERMINISTERIALE 2 aprile 2001 n Determinazione delle classi delle lauree universitarie delle professioni sanitarie (Pubblicato nel S. O. n. 136 alla Gazzetta Ufficiale n. 128 del 5 giugno 2001) n Art. 1 1. Il presente decreto definisce, ………omissis……. , le classi dei corsi di laurea per le professioni sanitarie infermieristiche e ostetriche, della riabilitazione, tecniche e della prevenzione, di cui agli allegati da 1 a 4. 2. I corsi di laurea istituiti dalle università, ai sensi del presente provvedimento e con le modalità previste dall'articolo 11, comma 1, della legge n. 341/90, sono finalizzati a formare laureati secondo gli specifici profili professionali di cui ai decreti adottati dal Ministro della sanità ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni. 44

DECRETO INTERMINISTERIALE 2 aprile 2001 Art. 3 n 1. Le competenti strutture didattiche determinano,

DECRETO INTERMINISTERIALE 2 aprile 2001 Art. 3 n 1. Le competenti strutture didattiche determinano, con il regolamento didattico del corso di laurea, l'elenco degli insegnamenti, da affidare di norma a personale del ruolo sanitario, e delle altre attività formative di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto ministeriale n. 509/1999, secondo criteri di stretta funzionalità con le figure professionali e i relativi profili individuati dal Ministro della Sanità ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni. n 2. I laureati al termine dei percorsi formativi determinati negli allegati al presente decreto devono acquisire le competenze professionali previste, per ciascuna figura, dai decreti del Ministro della sanità, adottati ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502/1992, e successive modificazioni. 45

DECRETO INTERMINISTERIALE 2 aprile 2001 n Art. 5 1. I crediti formativi universitari dei

DECRETO INTERMINISTERIALE 2 aprile 2001 n Art. 5 1. I crediti formativi universitari dei corsi di laurea di cui al presente decreto corrispondono a 25 ore di lavoro per studente. 2. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, i crediti formativi universitari dei corsi di laurea per la formazione delle figure professionali dell'infermiere, dell'infermiere pediatrico e dell'ostetrica/o, di cui alle direttive dell'Unione Europea citate in premessa, corrispondono a 30 ore di lavoro per studente. 46

DECRETO INTERMINISTERIALE 2 aprile 2001 Art. 6 n c) la Commissione per la prova

DECRETO INTERMINISTERIALE 2 aprile 2001 Art. 6 n c) la Commissione per la prova finale è composta da non meno di 7 e non più di 11 membri, nominati dal Rettore su proposta del Consiglio di corso di laurea, e comprende almeno 2 membri designati dal Collegio professionale, ove esistente, ovvero dalle Associazioni professionali individuate con apposito decreto del Ministro della sanità sulla base della rappresentatività a livello nazionale. Le date delle sedute sono comunicate ai Ministeri dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e della sanità che possono inviare esperti, come loro rappresentanti, alle singole sessioni. In caso di mancata designazione dei predetti componenti, il Rettore esercita il potere sostitutivo. 47

DECRETO INTERMINISTERIALE 2 aprile 2001 Art. 6 n 1. Ai sensi dell'articolo 6, comma

DECRETO INTERMINISTERIALE 2 aprile 2001 Art. 6 n 1. Ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni, la prova finale dei corsi di laurea afferenti alle classi di cui al presente decreto ha valore di esame di Stato abilitante all'esercizio professionale. 2. La prova finale: a) consiste nella redazione di un elaborato e nella dimostrazione di abilità pratiche; …La prova finale: n b) è organizzata in due sessioni in periodi definiti a livello nazionale, con decreto del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica di concerto con il Ministro della Sanità; 48

Professioni sanitarie n Classi di Lauree Professioni sanitarie Legge n. 251/2000 n D. M.

Professioni sanitarie n Classi di Lauree Professioni sanitarie Legge n. 251/2000 n D. M. 2 aprile 2001 Professioni sanitarie infermieristiche e professione sanitaria ostetrica Professioni sanitarie riabilitative Professioni sanitarie della riabilitazione Professioni tecnico-sanitarie Professioni sanitarie tecniche Professioni tecniche della prevenzione Professioni sanitarie della prevenzione Svolgono con autonomia professionale attività individuate dai relativi profili e codici deontologici 49

Professioni sanitarie n Legge n. 251/2000 Lauree Specialistiche/Magistrali Professioni sanitarie n D. M. 2

Professioni sanitarie n Legge n. 251/2000 Lauree Specialistiche/Magistrali Professioni sanitarie n D. M. 2 aprile 2001 Professioni sanitarie infermieristiche e professione sanitaria ostetrica Scienze infermieristiche e ostetiche Professioni sanitarie riabilitative Scienze delle professioni sanitarie della prevenzione riabilitazione Professioni tecnico-sanitarie Scienze delle professioni sanitarie tecniche Professioni tecniche della prevenzione Scienze delle rofessioni sanitarie della prevenzione Formazione avanzata per intervenire con elevate competenze nei processi assistenziali, gestionali, formativi e di ricerca In risposta ai problemi prioritari di salute della popolazione e ai problemi di qualità dei servizi 50

Documenti segnalati per la formazione universitaria Dichiarazione di Bologna (1999) Comunicato di Praga (2001)

Documenti segnalati per la formazione universitaria Dichiarazione di Bologna (1999) Comunicato di Praga (2001) Comunicato di Berlino (2003) Formazione universitaria Comunicato di Bergen (2005) Comunicato di Londra (2007) formazione ricerca e …… Siti: www. processodi bologna. it www. processobologna-bergen 2005. no Conoscenza/competenza QUALITA’ COMPETITIVITA’ ATTRATTIVA 51

Processo di Bologna n Processo di Bologna L'obiettivo cardine del Processo di Bologna è

Processo di Bologna n Processo di Bologna L'obiettivo cardine del Processo di Bologna è quello di far convergere i sistemi nazionali di istruzione superiore dei Paesi europei verso un sistema comune più trasparente caratterizzato da una architettura basata su tre cicli (corrispondenti ai livelli bachelor, master e research doctorate). 52

Processo di Bologna n L'obiettivo perseguito è che nel 2010 i sistemi di istruzione

Processo di Bologna n L'obiettivo perseguito è che nel 2010 i sistemi di istruzione superiore dei paesi europei e le singole istituzioni siano organizzati in maniera tale da garantire: § la trasparenza e leggibilità dei percorsi formativi e dei titoli di studio § la possibilità concreta per studenti e laureati di proseguire agevolmente gli studi o trovare un'occupazione in un altro paese europeo 53

Processo di Bologna • una maggiore capacità di attrazione dell'istruzione superiore europea nei confronti

Processo di Bologna • una maggiore capacità di attrazione dell'istruzione superiore europea nei confronti di cittadini di paesi extra europei • l'offerta di un'ampia base di conoscenze di alta qualità per assicurare lo sviluppo economico e sociale dell'Europa 54

Processo di Bologna n E’ importante chiarire che il processo di Bologna non si

Processo di Bologna n E’ importante chiarire che il processo di Bologna non si basa su un trattato internazionale a carattere vincolante per i Governi dei vari paesi. n Anche se i ministri responsabili hanno sottoscritto impegni di vario tipo, ciascun paese - e la sua comunità accademica - aderisce liberamente e volontariamente ai principi concordati, sollecitato soltanto dal desiderio di realizzare un obiettivo comune. 55

Processo di Bologna n In secondo luogo, il processo non si propone l'armonizzazione dei

Processo di Bologna n In secondo luogo, il processo non si propone l'armonizzazione dei sistemi di istruzione europei, ma persegue il mantenimento della loro diversità, sia pur all'interno di una cornice comune e si impegna a costruire ponti tra paesi e sistemi di istruzione diversi, mantenendone al contempo la specificità 56

Processo di Bologna n L'impegno preso dai Governi per implementare il Processo di Bologna

Processo di Bologna n L'impegno preso dai Governi per implementare il Processo di Bologna è basato su principi chiave comuni che intendono facilitare la costruzione dello Spazio europeo dell'istruzione superiore e della ricerca, anche alla luce degli obiettivi definiti dai Consigli Europei di Lisbona (2000) e Barcellona (2002). 57

L’Università deve offrire risorse per preparare adeguatamente i futuri PROFESSIONISTI DELLA SALUTE a: Ø

L’Università deve offrire risorse per preparare adeguatamente i futuri PROFESSIONISTI DELLA SALUTE a: Ø Adattarsi ai cambiamenti ed alle incognite Ø Sviluppare il desiderio dell’apprendimento continuo Ø Acquisire l’abitudine al pensiero analitico ed investigativo Ø Acquisire solide basi scientifiche fondate sulla ÄProgettazione ÄSul governo dei processi ÄSulla visibilità dei risultati 58

Processo di Bologna n Principi chiave: n TRE CICLI La strutturazione dei sistemi nazionali

Processo di Bologna n Principi chiave: n TRE CICLI La strutturazione dei sistemi nazionali di educazione superiore in tre cicli, che diano accesso a vari livelli di titoli di semplice leggibilità e comparabilità 59

Processo di Bologna Prtincipi chiave…. CREDITI L'adozione di un sistema europeo di crediti DIMENSIONE

Processo di Bologna Prtincipi chiave…. CREDITI L'adozione di un sistema europeo di crediti DIMENSIONE EUROPEA La promozione della dimensione europea dei percorsi formativi FORMAZIONE E RICERCA L'integrazione delle due dimensioni della formazione e della ricerca 60

Processo di Bologna ……………. Principi chiave…. q MOBILITÀ La promozione della mobilità di studenti,

Processo di Bologna ……………. Principi chiave…. q MOBILITÀ La promozione della mobilità di studenti, docenti e ricercatori q FORMAZIONE CONTINUA Lo sviluppo della formazione continua e ricorrente q RICONOSCIMENTO Il riconoscimento dei titoli e dei periodi di studi q QUALITÀ Lo sviluppo di processi di assicurazione della qualità 61

Processo di Bologna n DIMENSIONE SOCIALE Il potenziamento della dimensione sociale dell'istruzione superiore n

Processo di Bologna n DIMENSIONE SOCIALE Il potenziamento della dimensione sociale dell'istruzione superiore n STUDENTI La partecipazione attiva degli studenti al processo di Bologna n ATTRATTIVITÀ Il miglioramento dell'attrattività e dell'apertura dello Spazio Europeo dell'Istruzione Superiore verso l'esterno 62

Decreto 22 ottobre 2004, n. 270 Modifiche al regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica

Decreto 22 ottobre 2004, n. 270 Modifiche al regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509. (Pubblicato nella G. U. 12 novembre 2004, n. 266) Assicurare allo studente: i più elevati livelli qualitativi, adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali acquisizione di specifiche competenze professionali Art. 3. 5 (favorire l’aspetto professionalizzante) ai fini “dell’inserimento nel mondo del lavoro ed all’esercizio delle correlate attività professionali regolamentate” 63

D. M. 270/94 Art. 3, . : “Nel definire gli ordinamenti didattici dei corsi

D. M. 270/94 Art. 3, . : “Nel definire gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea e laurea magistrale, le università specificano gli obiettivi formativi in termini di risultati di apprendimento attesi, con riferimento al sistema di descrittori adottato in sede europea…. ” riferimento esplicito della norma a: DESCRITTORI DEI RISULTATI FORMATIVI NOTI COME descrittori di Dublino dei titoli di studio 64

Schema europeo dei titoli I Descrittori di Dublino • Definiscono quali sono i risultati

Schema europeo dei titoli I Descrittori di Dublino • Definiscono quali sono i risultati dell’apprendimento comuni a tutti i laureati di un corso di studio • I risultati dell’apprendimento devono essere espressi non solo in termini di conoscenze attese (come è tradizione), ma anche in termini di competenze (es. valutazione critica; di comunicazione; linguistiche; di progettazione/calcolo) e di abilità/capacità (di soluzione di problemi; di apprendere) • Non sono prescrittivi e non sono esaustivi • Devono essere poi riempiti con gli specifici contenuti relativi agli obiettivi dei diversi Corsi di studio 65

Descrittori di Dublino per il I-II-III ciclo sono stati costruiti in base ai seguenti

Descrittori di Dublino per il I-II-III ciclo sono stati costruiti in base ai seguenti elementi: • Conoscenza e capacità di comprensione (knowledge and understanding); • Conoscenza e capacità di comprensione applicate (applying knowledge and understanding); • Autonomia di giudizio (making judgements); • Abilità comunicative (communication skills); • Capacità di apprendere (learning skills). 66

D. M. 270/94 Art. 4 L’attività formativa pratica e di tirocinio clinico deve essere

D. M. 270/94 Art. 4 L’attività formativa pratica e di tirocinio clinico deve essere svolta con la supervisione e la guida di tutori professionali appositamente assegnati e coordinata, con incarico triennale, da un docente appartenente allo specifico profilo professionale, in possesso della Laurea Specialistica o Magistrale delle rispettive classi 67

Il Progetto Tuning 143 istituzioni di istruzione superiore di 33 paesi europei hanno elaborato:

Il Progetto Tuning 143 istituzioni di istruzione superiore di 33 paesi europei hanno elaborato: • Concetti di base condivisi • Punti di riferimento comuni per il primo e il secondo ciclo in 9 aree disciplinari • Procedure condivise per la progettazione dei corsi di studio • Procedure condivise per l’assicurazione della qualità dei corsi di studio 68

Laurea: Abilitazione all’esercizio professionale MASTER 1° LIVELLO Infermieri Acquisizione di competenze nelle aree: 1.

Laurea: Abilitazione all’esercizio professionale MASTER 1° LIVELLO Infermieri Acquisizione di competenze nelle aree: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Organizzazione-management Clinica di base Area Critica Sanità pubblica Geriatrica Salute mentale ecc 69

MASTER 1° LIVELLO Infermieri Carriera Clinica “…Possesso delle capacità professionali…” – – – per

MASTER 1° LIVELLO Infermieri Carriera Clinica “…Possesso delle capacità professionali…” – – – per gestire processi di cura avanzati per realizzare approcci assistenziali riabilitativi innovativi per adottare strategie di collaborazione interdisciplinare per effettuare consulenza per colleghi ed altri operatori per attuare programmi innovativi e/o avanzati di educazione alla salute – per partecipare a programmi di formazione e/o di ricerca 70

Carriera organizzativa “Possesso delle capacità professionali” – per gestire le risorse umane nell’ambito di

Carriera organizzativa “Possesso delle capacità professionali” – per gestire le risorse umane nell’ambito di strutture operative semplici – per gestire le risorse materiali e tecnologiche nell’ambito di strutture operative semplici – per gestire autonomamente processi organizzativi interstrutturali – per gestire processi di formazione clinica (tutor) 71

Carriera organizzativa “Possesso delle capacità professionali” – per programmare e pianificare le risorse umane

Carriera organizzativa “Possesso delle capacità professionali” – per programmare e pianificare le risorse umane in ambito aziendale – per programmare i processi assistenziali/riabilitativi/preventivi/ecc. in ambito aziendale e verificare i risultati conseguiti – per definire sistemi di verifica e revisione della qualità in ambito aziendale – per definire progetti di ricerca per lo sviluppo organizzativo/assistenziale – per definire piani di formazione complementare e permanente in ambito aziendale – per coordinare le attività tecnico - pratiche e di tirocinio 72

Laurea Magistrale I Classe formazione avanzata nelle aree: CLINICA 2. GESTIONALE 3. DELLA FORMAZIONE

Laurea Magistrale I Classe formazione avanzata nelle aree: CLINICA 2. GESTIONALE 3. DELLA FORMAZIONE 4. DELLA RICERCA 1. 73

Laurea Specialistica “Gli infermieri laureati specialisti …possiedono una formazione professionale avanzata per intervenire con

Laurea Specialistica “Gli infermieri laureati specialisti …possiedono una formazione professionale avanzata per intervenire con elevate competenze nei processi assistenziali, gestionali, formativi e di ricerca … e sono in grado di esprimere competenze avanzate di tipo assistenziale, educativo, preventivo in risposta ai problemi prioritari di salute della popolazione e ai problemi di qualità dei servizi” *D. M. Murst 2 Aprile 2001 74

L’Infermiere laureato specialista è un professionista sanitario che, esercitando competenze avanzate, è in grado

L’Infermiere laureato specialista è un professionista sanitario che, esercitando competenze avanzate, è in grado di ricercare, progettare, negoziare, realizzare e valutare in termini multiprofessionali, soluzioni a problemi non risolti, in situazioni complesse con l’intento di soddisfare al meglio possibile i bisogni di salute dei cittadini Parole chiave: competenza avanzata situazione complessa problema irrisolto 75

Funzioni del laureato specialista 1. Prevenzione, diagnosi precoce ed educazione alla salute 2. Funzione

Funzioni del laureato specialista 1. Prevenzione, diagnosi precoce ed educazione alla salute 2. Funzione assistenza 3. Funzione gestione 4. Funzione formazione 5. Funzione consulenza 6. Funzione ricerca 76

Funzione prevenzione, diagnosi precoce ed educazione alla salute • Analizzare i problemi di salute

Funzione prevenzione, diagnosi precoce ed educazione alla salute • Analizzare i problemi di salute di una comunità e le risposte dei servizi sanitari e socio assistenziali ai principali bisogni dei cittadini • Progettare ed attuare interventi educativi rivolti al singolo e alla collettività per l’adozione di abitudini di vita sane • Valutare i risultati di interventi di promozione alla salute 77

Funzione assistenza • Valutare e rilevare criticamente l’evoluzione dei bisogni che richiedono un’elevata complessità

Funzione assistenza • Valutare e rilevare criticamente l’evoluzione dei bisogni che richiedono un’elevata complessità assistenziale nel campo preventivo, curativo, palliativo e riabilitativo • Costruire, sulla base dell’analisi dei problemi di salute, dei bisogni di assistenza, delle risorse e dei risultati della ricerca, un sistema di standard assistenziali • Definire, realizzare, supervisionare e valutare progetti assistenziali persone con necessità assistenziali ad elevata complessità • Condurre incontri di informazione, di addestramento, di valutazione con gruppi di persone assistite utilizzando tecniche appropriate 78

Funzione assistenza • Applicare e valutare l’impatto di differenti modelli teorici dell’assistenza nell’operatività del

Funzione assistenza • Applicare e valutare l’impatto di differenti modelli teorici dell’assistenza nell’operatività del quotidiano • Monitorare e analizzare criticamente gli aspetti etici correlati all’assistenza e ai problemi a carattere multiprofessionale e multiculturale • Prendere decisioni assistenziali in coerenza con le dimensioni legali, etiche e deontologiche regolano l’organizzazione sanitaria e la responsabilità professionale • Ecc. ecc. 79

Funzione educativa • Identificare i bisogni educativi di gruppi di persone tenendo conto dei

Funzione educativa • Identificare i bisogni educativi di gruppi di persone tenendo conto dei problemi di salute, delle differenze di età e di cultura • Progettare e realizzare, in collaborazione con altri professionisti, interventi educativi del singolo, della famiglia e della rete di sostegno per favorire l’autogestione dei trattamenti e il controllo dei fattori di rischio 80

Funzione gestione • Definire gli obiettivi infermieristici di servizio sulla base dell’analisi delle esigenze

Funzione gestione • Definire gli obiettivi infermieristici di servizio sulla base dell’analisi delle esigenze dell’utenza, delle finalità istituzionali, delle risorse umane e materiali disponibili ed attivabili • Definire gli standard di competenza professionale del personale infermieristico nelle specifiche aree assistenziali • Stimare il fabbisogno delle diverse tipologie di personale e collaborante in relazione alla complessità e al carico di lavoro 81

Funzione gestione • Negoziare, selezionare e assegnare le risorse umane in relazione agli standard

Funzione gestione • Negoziare, selezionare e assegnare le risorse umane in relazione agli standard di competenza professionale e ai carichi di lavoro delle specifiche aree di assistenziali • Gestire e valutare i servizi assistenziali nell’ottica del miglioramento continuo della qualità professionale, economica, organizzativa, percepita • Monitorare le criticità presenti nell’organizzazione • Applicare strategie di gestione, sostegno e valutazione del personale • Applicare sistemi di valutazione e di accreditamento professionale 82

Funzione formazione • Fornire consulenza professionale in ordine a casistica assistenziale e organizzativa complessa

Funzione formazione • Fornire consulenza professionale in ordine a casistica assistenziale e organizzativa complessa e alla supervisione dell’assistenza erogata e dall’organizzazione adottata • Coordinare gruppi di lavoro su specifici problemi assistenziali e organizzativi • Contribuire a definire le strategie aziendali e regionali • Attivare reti di consulenza su aree specifiche 83

Funzione ricerca • Identificare specifici problemi e aree di ricerca in ambito clinico, organizzativo

Funzione ricerca • Identificare specifici problemi e aree di ricerca in ambito clinico, organizzativo e formativo • Utilizzare i metodi e gli strumenti della ricerca nelle aree clinico assistenziali dell’organizzazione e della formazione che necessitano di valutazione e revisione • Guidare i gruppi professionali nell’interpretare e nell’applicare i risultati di ricerche per migliorare la qualità dell’assistenza 84

Legge N° 43/06 Disposizioni in materia di professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e

Legge N° 43/06 Disposizioni in materia di professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione e delega al Governo per l’istituzione dei relativi ordini professionali (Pubblicata sulla G. U. del 17 Febbraio 2006 N° 40) 85

Legge N° 43/06 Art. 1 1. Sono professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e

Legge N° 43/06 Art. 1 1. Sono professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione, quelle previste ai sensi della legge 10 agosto 2000, n. 251, e del decreto del Ministro della sanità 29 marzo 2001, i cui operatori svolgono, in forza di un titolo abilitante rilasciato dallo Stato, attività di prevenzione, assistenza, cura o riabilitazione. 86

Legge N° 43/06 Art. 2 (Requisiti). 1. L’esercizio delle professioni sanitarie è subordinato al

Legge N° 43/06 Art. 2 (Requisiti). 1. L’esercizio delle professioni sanitarie è subordinato al conseguimento del titolo universitario rilasciato a seguito di esame finale con valore abilitante all’esercizio della professione. Tale titolo … è rilasciato a seguito di un percorso formativo da svolgersi in tutto o in parte presso le aziende e le strutture del Servizio sanitario nazionale, inclusi gli Istituti di Ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) 87

Art. 2 L’iscrizione all’albo professionale è obbligatoria anche per i pubblici dipendenti ed è

Art. 2 L’iscrizione all’albo professionale è obbligatoria anche per i pubblici dipendenti ed è subordinata al conseguimento del titolo universitario abilitante, salvaguardando comunque il valore abilitante dei titoli già riconosciuti come tali alla data di entrata in vigore della presente legge. …………. L’aggiornamento professionale è effettuato secondo modalità identiche a quelle previste per la professione medica. 88

Legge N° 43/06 Art. 3 (Istituzione degli ordini delle professioni sanitarie). … al fine

Legge N° 43/06 Art. 3 (Istituzione degli ordini delle professioni sanitarie). … al fine di adeguare il livello culturale, deontologico e professionale degli esercenti le professioni in ambito sanitario a quello garantito negli Stati membri dell’Unione europea, la presente legge regolamenta le professioni sanitarie di cui all’articolo 1, nel rispetto dei diversi iter formativi, anche mediante l’istituzione dei rispettivi ordini ed albi, ai quali devono accedere gli operatori delle professioni sanitarie esistenti, nonché di quelle di nuova configurazione. 89

Legge N° 43/06 Art. 4 (Delega al Governo per l’istituzione degli ordini ed albi

Legge N° 43/06 Art. 4 (Delega al Governo per l’istituzione degli ordini ed albi professionali) 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi al fine di istituire, per le professioni sanitarie i relativi ordini professionali, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi: a) trasformare i collegi professionali esistenti in ordini professionali, e ferma restando l’assegnazione della professione dell’assistente sanitario all’ordine della prevenzione 90

Legge N° 43/06 Art. 6 Istituzione della funzione di coordinamento 1. In conformità all'ordinamento

Legge N° 43/06 Art. 6 Istituzione della funzione di coordinamento 1. In conformità all'ordinamento degli studi dei corsi universitari, il personale laureato appartenente alle professioni sanitarie è articolato come segue: professionisti a) in possesso del diploma di laurea o del titolo universitario conseguito anteriormente all'attivazione dei corsi di laurea o di diploma a esso equipollente ai sensi dell'articolo 4 della legge 26 febbraio 1999, n. 42; 91

Legge N° 43/06 Art. 6 b) professionisti coordinatori in possesso del master di primo

Legge N° 43/06 Art. 6 b) professionisti coordinatori in possesso del master di primo livello in management o per le funzioni di coordinamento rilasciato dall'università ai sensi dell'articolo 3, comma 8, del regolamento di cui al decreto del ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, e dell'articolo 3, comma 9, del regolamento di cui al decreto del ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270; 92

Legge N° 43/06 Art. 6 c) professionisti specialisti in possesso del master di primo

Legge N° 43/06 Art. 6 c) professionisti specialisti in possesso del master di primo livello per le funzioni specialistiche rilasciato dall'università ai sensi dell'articolo 3, comma 8, del regolamento di cui al decreto del ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, e dell'articolo 3, comma 9, del regolamento di cui al decreto del ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270; 93

Legge N° 43/06 Art. 6 d) professionisti dirigenti in possesso della laurea specialistica di

Legge N° 43/06 Art. 6 d) professionisti dirigenti in possesso della laurea specialistica di cui al decreto del ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 2 aprile 2001, e che abbiano esercitato l'attività professionale con rapporto di lavoro dipendente per almeno cinque anni, oppure ai quali siano stati conferiti incarichi dirigenziali ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 agosto 2000, n. 251, e successive modificazioni. 94

Legge N° 43/06 Art. 6 L'esercizio della funzione di coordinamento è espletato da coloro

Legge N° 43/06 Art. 6 L'esercizio della funzione di coordinamento è espletato da coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) master di primo livello in management o per le funzioni di coordinamento nell'area di appartenenza, b) esperienza almeno triennale nel profilo di appartenenza. 95

Responsabilità dell’infermiere n n D. M. n. 739/’ 94 L. n. 42/’ 99 Codice

Responsabilità dell’infermiere n n D. M. n. 739/’ 94 L. n. 42/’ 99 Codice deontologico L. n. 251/200 Prevedere i bisogni e/o potenziali rischi della persona assistita Scegliere (decidere) le azioni migliori per favorire il benessere e l’autonomia della persona Agire ovvero mettere in atto interventi di comprovata efficacia e con abilità tecnica e relazionale Valutare i risultati 96

intelligenza capacità relazionali percezione conoscenze COMPETENZA abilità tecniche CAPACITA’ QUALITA’ CONOSCENZE MOTIVAZIONI ESPERIENZA NECESSARIA

intelligenza capacità relazionali percezione conoscenze COMPETENZA abilità tecniche CAPACITA’ QUALITA’ CONOSCENZE MOTIVAZIONI ESPERIENZA NECESSARIA motivazione esperienza v A FAR BENE QUALCOSA, v A VALUTARE E GIUDICARE DA PARTE DI UN PROFESSIONISTA 97

dal profilo alla L. 251/00 Responsabilità è: n n n Favorire ciò che è

dal profilo alla L. 251/00 Responsabilità è: n n n Favorire ciò che è meglio per il cittadino/ paziente/servizio Conoscere le componenti di rischio in ogni atto professionale Capacità di saper valutare un danno Capacità di utilizzare il più corretto comportamento Miglioramento continuo dell’appropriatezza e della qualità delle prestazioni Costante controllo della razionalità e dell’efficienza dell’esercizio reso 98

Etica n Etos = n n n Costume Carattere Modo di essere e comportarsi

Etica n Etos = n n n Costume Carattere Modo di essere e comportarsi dell’uomo… Riflessione in base alla quale ogni persona si interroga sul proprio comportamento per valutare se ciò che fa corrisponde a ciò che dovrebbe fare, a ciò che è giusto fare 99

BIOETICA n Bios ed ethos = Scienza che studia la liceità degli interventi dell’uomo

BIOETICA n Bios ed ethos = Scienza che studia la liceità degli interventi dell’uomo sulla vita in generale Studio sistematico della condotta umana nell’area delle scienze della vita e della salute, quando tale condotta viene esaminata alla luce dei valori e dei principi morali W. T. Reich - 1978 100

DEONTOLOGIA Deon e logos = Scienza che studia l’insieme dei doveri e delle regole

DEONTOLOGIA Deon e logos = Scienza che studia l’insieme dei doveri e delle regole di un gruppo professionale n Insieme codificato degli obblighi che i professionisti devono rispettare nell’esercizio della loro professione 101

PRINCIPI ETICI DELLA PROFESSIONE PRINCIPI BIOETICI RIFERITI AL PAZIENTE: n AUTONOMIA n GIUSTIZIA n

PRINCIPI ETICI DELLA PROFESSIONE PRINCIPI BIOETICI RIFERITI AL PAZIENTE: n AUTONOMIA n GIUSTIZIA n BENEFICIO DELLE CURE n LIBERTA’ DI SCELTA n n n I VALORI UNIVERSALI I DIRITTI FONDAMENTALI IL RUOLO DI DIFESA DELL’INFERMIERE OBIEZIONE DI COSCIENZA ALLOCAZIONE DELLE RISORSE 102

Lo sviluppo morale del professionista L’infermiere è un agente morale, cioè una persona che

Lo sviluppo morale del professionista L’infermiere è un agente morale, cioè una persona che compie scelte di natura etica poiché il suo agire è condizionato, ma non interamente determinato: dal contesto, dalla persona assistita, dalle prescrizioni terapeutiche, dall’organizzazione del lavoro 103

Agisce continuativamente una sintesi tra: § Norma giuridica § Norma morale § Norma deontologica

Agisce continuativamente una sintesi tra: § Norma giuridica § Norma morale § Norma deontologica § Cultura infermieristica 104

CODICE DEONTOLOGICO 1966 1977 1999 2009 2019 IL LEGISLATORE RICONOSCE AGLI INFERMIERI L’IMPORTANZA DEL

CODICE DEONTOLOGICO 1966 1977 1999 2009 2019 IL LEGISLATORE RICONOSCE AGLI INFERMIERI L’IMPORTANZA DEL CODICE DEONTOLOGICO COME ELEMENTO FONDAMENTALE E IRRINUNCIABILE PER L’ESERCIZIO PROFESSIONALE 105

Federazione Nazionale Ordini delle Professioni Infermieristiche Codice Deontologico dell’Infermiere 2019 Approvato dal Comitato centrale

Federazione Nazionale Ordini delle Professioni Infermieristiche Codice Deontologico dell’Infermiere 2019 Approvato dal Comitato centrale della Federazione Nazionale Ordini Professioni Infermieristiche e dal Consiglio nazionale nella seduta svoltasi in Roma in data 13 aprile 2019 106

Il Codice deontologico fissa le norme dell’agire professionale e definisce i principi guida che

Il Codice deontologico fissa le norme dell’agire professionale e definisce i principi guida che strutturano il sistema etico in cui si svolge la relazione con la persona/assistito. Relazione che si realizza attraverso interventi specifici, autonomi e complementari di natura intellettuale, tecnicoscientifica, gestionale, relazionale ed educativa. “Specifici” sta per “propri”, “Autonomi” sta per “di decisione propria” (rispetto ad altre figure professionali). “Natura intellettuale, tecnico scientifica, gestionale, relazionale ed educativa” sta per saperi disciplinari che sostengono le diverse funzioni infermieristiche e per l’irrinunciabilità della relazione, dell’educazione e dell’informazione. 107

Sono PRINCIPI guida sottesi al codice deontologico: -l’AUTONOMIA: rispetto per l’autodeterminazione del paziente e

Sono PRINCIPI guida sottesi al codice deontologico: -l’AUTONOMIA: rispetto per l’autodeterminazione del paziente e coinvolgimento del paziente nelle decisioni che lo riguardano; -la BENEFICIALITÀ: orientamento al bene del paziente secondo i suoi valori e il suo interesse; -la NON MALEFICIALITÀ: evitare ciò che nuoce o danneggia il paziente; - la GIUSTIZIA / EQUITA’: opporsi a discriminazioni e ingiustizie e promuovere un’equa distribuzione delle (limitate) risorse. 108

LEGGE 11 GENNAIO 2018, n. 3: non più Collegi ma Ordini professionali G. U.

LEGGE 11 GENNAIO 2018, n. 3: non più Collegi ma Ordini professionali G. U. n. 25 del 31/01/2018 (la legge 3/2018 è entrata in vigore il 15 febbraio)

la legge 3/2018 "Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché

la legge 3/2018 "Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute"

la legge 3/2018 da Collegi provinciali IPASVI a Ordini provinciali delle professioni infermieristiche: OPI

la legge 3/2018 da Collegi provinciali IPASVI a Ordini provinciali delle professioni infermieristiche: OPI da Federazione nazionale dei Collegi Ipasvi a Federazione nazionale degli Ordini delle professioni infermieristiche Fnopi a. pulimeno 111

La prima differenza: da enti ausiliari ad enti sussidiari dello Stato. a. pulimeno 112

La prima differenza: da enti ausiliari ad enti sussidiari dello Stato. a. pulimeno 112

Ordini professionali Rappresentano Tutelano Vigilano a. pulimeno 113

Ordini professionali Rappresentano Tutelano Vigilano a. pulimeno 113

Responsabilità Si confermano le norme della legge Gelli (legge 24/2017) secondo cui in caso

Responsabilità Si confermano le norme della legge Gelli (legge 24/2017) secondo cui in caso di condanna per responsabilità amministrativa di una struttura e di rivalsa di questa sul professionista per dolo o colpa grave, l'importo del risarcimento non supererà il triplo del valore maggiore della retribuzione lorda o della retribuzione dell'anno di inizio della condotta causa dell'evento o nell'anno subito precedente o successivo. Il Fondo di garanzia per i danni da responsabilità sanitaria previsto dalla legge 24 tra gli altri compiti dovrà agevolare l'accesso alla copertura assicurativa dei sanitari libero professionisti.

Legge 8 marzo 2017, n. 24 Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e

Legge 8 marzo 2017, n. 24 Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie OBIETTIVI: q Riduzione del contenzioso medico legale, che ha causato l’aumento del costo delle assicurazioni per professionisti e strutture sanitarie q Contenimento del fenomeno della medicina difensiva che ha prodotto un uso improprio delle risorse destinate alla sanità pubblica q Ricerca di un nuovo equilibrio nel rapporto sanitario-paziente che permetta ai professionisti di svolgere il loro lavoro con maggiore serenità e ai pazienti maggiore trasparenza e la possibilità di essere risarciti in tempi brevi e certi per gli eventuali danni subiti. a. pulimeno

Legge 24/2017 ART. 1 Sicurezza delle cure in sanità Sicurezza delle cure come parte

Legge 24/2017 ART. 1 Sicurezza delle cure in sanità Sicurezza delle cure come parte costitutiva del diritto alla salute che si realizza anche mediante l'insieme di tutte le attività finalizzate alla prevenzione e gestione del rischio connesso all'erogazione di prestazioni sanitarie e mediante l'utilizzo appropriato delle risorse strutturali, tecnologiche ed organizzative. a. pulimeno

Legge 24/2017 ART. 5 Buone pratiche clinico-assistenziali e raccomandazioni previste dalle linee guida Gli

Legge 24/2017 ART. 5 Buone pratiche clinico-assistenziali e raccomandazioni previste dalle linee guida Gli esercenti le professioni sanitarie nell'esecuzione delle prestazioni sanitarie con finalità preventive, diagnostiche, terapeutiche, palliative, riabilitative e di medicina legale, si attengono, salve le specificità del caso concreto, alle raccomandazioni previste dalle linee guida elaborate da enti e istituzioni pubblici e privati nonché dalle società scientifiche e dalle associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie, integrati nel Sistema nazionale per le linee guida (Snlg) e pubblicate dall'Istituto superiore di sanità sul proprio sito internet previa verifica di conformità della metodologia adottata a standard definiti e resi pubblici dallo stesso Istituto. In mancanza delle suddette raccomandazioni gli esercenti le professioni sanitarie si attengono alle buone pratiche clinicoassistenziali. (decreto attuativo entro il 30/6 – elenco soggetti abilitati all’elaborazione linee guida) a. pulimeno

Legge 24/2017 Art. 6 Responsabilità penale dell'esercente la Professione Sanitaria Introduce nel codice penale

Legge 24/2017 Art. 6 Responsabilità penale dell'esercente la Professione Sanitaria Introduce nel codice penale il nuovo articolo 590 -sexies, che disciplina la responsabilità colposa per morte o per lesioni personali in ambito sanitario: se i fatti di cui agli artt. 589 (omicidio colposo) e 590 c. p. (lesioni personali colpose) sono commessi nell'esercizio della professione sanitaria, si applicano le pene ivi previste solo in caso di condotta negligente o imprudente. Se l'evento si è verificato a causa di imperizia (ignoranza, inadeguatezza, inesperienza) la punibilità è esclusa, purché risultino rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida o, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico-assistenziali, sempre che le raccomandazioni previste dalle linee guida risultino adeguate alle specificità del caso concreto (c. 1) a. pulimeno

Legge 24/2017 Art. 10 Obbligo di assicurazione La disposizione prevede: • l'obbligo di assicurazione

Legge 24/2017 Art. 10 Obbligo di assicurazione La disposizione prevede: • l'obbligo di assicurazione per la responsabilità contrattuale (ex artt. 1218 e 1228 c. c. ) verso terzi e verso i prestatori d'opera, a carico delle strutture sanitarie e sociosanitarie, pubbliche e private, anche per i danni cagionati dal personale a qualunque titolo operante presso le strutture medesime, compresi coloro che svolgono attività di formazione, aggiornamento nonché di sperimentazione e ricerca clinica, e che effettuano prestazioni sanitarie in regime di libera professione intramuraria, ovvero in regime di convenzione con il SSN, nonché attraverso la telemedicina; • l'obbligo, per le strutture in esame, di stipulare altresì una polizza assicurativa per la responsabilità extracontrattuale (ex art. 2043 c. c. ) verso terzi degli esercenti le professioni sanitarie (con riferimento all'ipotesi in cui il danneggiato esperisca azione direttamente nei confronti del professionista). a. pulimeno

Legge 24/2017 Art. 15 Nomina dei consulenti tecnici d’ufficio e dei periti nei giudizi

Legge 24/2017 Art. 15 Nomina dei consulenti tecnici d’ufficio e dei periti nei giudizi di responsabilità sanitaria. Riforma la disciplina sulla nomina dei consulenti tecnici d'ufficio (CTU) in ambito civile e dei periti in ambito penale; tali modifiche appaiono di particolare rilievo, costituendo le perizie i cardini del giudizio nell'ambito del contenzioso e dei giudizi sanitari. Sono, in particolare, rafforzate le procedure di verifica delle competenze e resi trasparenti i possibili conflitti d'interesse rendendo di fatto disponibili al giudice tutti gli albi presenti a livello nazionale, da aggiornare ogni 5 anni. a. pulimeno

L’EVOLUZIONE DELLA RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE LA GIURISPRUDENZA Si assiste ad un cambiamento sostanziale nel modo

L’EVOLUZIONE DELLA RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE LA GIURISPRUDENZA Si assiste ad un cambiamento sostanziale nel modo di pensarsi professionalmente: non ci si deve chiedere più se la tal prestazione mi spetta, ma le domande che il professionista si pone sono molto più complesse ed articolate: mi è stato insegnato? (Ci si riferisce agli aspetti conoscitivi legati ai contenuti formativi dell’ordinamento didattico e all’aggiornamento); c’è qualcuno che sa fare meglio di me? (Si tratta di un aspetto connesso all’esperienza); so fare in condizioni di sicurezza? (Il riferimento è alla competenza e all’esperienza); sono preparato per fare? (Ci si interroga sulle competenze, conoscenze e abilità possedute); faccio senza invadere le competenze altrui? dovrebbe fare qualcun altro? (Si tratta di aspetti legati alle competenze proprie di altre professioni). a. pulimeno

Bibliografia n n L. Gamberoni e al. , L’infermiere laureato specialista/magistrale: il progetto formativo,

Bibliografia n n L. Gamberoni e al. , L’infermiere laureato specialista/magistrale: il progetto formativo, Mc. Graw-Hill, Milano 2008 Luca Benci , Aspetti giuridici della professione infermieristica, Mac. Graw-Hill, Milano 2008, V Edizione Guida all’esercizio della professione di Infermiere, C. G. Edizioni Medico Scientifiche, Torino 2014 C. Calamandrei, C. Orlandi, La dirigenza infermieristica, Mc. Graw-Hill, Milano, 2009. 122