Lattuazione della legge Delrio Le riforme istituzionali del

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L’attuazione della “legge Delrio”

L’attuazione della “legge Delrio”

Le riforme istituzionali del Governo Renzi: il “doppio binario” • Riforma legislativa delle Province

Le riforme istituzionali del Governo Renzi: il “doppio binario” • Riforma legislativa delle Province e delle Città metropolitane (legge 7 aprile 2014, n. 56). • Riforma costituzionale del Parlamento, del Governo e delle Regioni (A. S. 1429). 2

Due riforme “di reazione” Risposta alla decisione della Corte costituzionale che ha annullato i

Due riforme “di reazione” Risposta alla decisione della Corte costituzionale che ha annullato i precedenti tentativi di riforma delle Province, perché adottati con decreto-legge (sent. n. 220 del 2013 sul decreto-legge n. 201 del 2011 «Salva Italia» e sul decreto-legge n. 95 del 2012 «Spending review» ). Prima volta che la riforma si approva con legge ordinaria e non decreto-legge: parlamentarizzazione ed eterogenesi dei fini?

4 La portata della riforma • • • Sono davvero «chiuse» le Province? Quante

4 La portata della riforma • • • Sono davvero «chiuse» le Province? Quante Province e fino a quando? Organi di governo: elettivi o secondo grado? Città metropolitane: quante e quali? Competenze: maggiori o minori?

La portata della riforma Quante Province e fino a quando? • Numero inalterato: 107

La portata della riforma Quante Province e fino a quando? • Numero inalterato: 107 delle quali 10 Città metropolitane. • La riforma costituzionale le cancellerà dalla Costituzione… ma non dalla legge statale che continuerà a disciplinarle anche senza che abbiano una «copertura costituzionale» . 5

Legge «Delrio» Organi di governo: elettivi o secondo grado? • Organi delle Province espressione

Legge «Delrio» Organi di governo: elettivi o secondo grado? • Organi delle Province espressione dei Comuni. • Presidente (un Sindaco, rinnovato ogni 4 anni), Consiglio provinciale (da max. 16 a min. 10 componenti, rinnovato ogni 2 anni) e Assemblea dei Sindaci… ossia 1 organo in più di prima! • Votano tutti i Sindaci e i consiglieri comunali con voto ponderato. 6

Province • Frosinone – 1 Presidente; – 12 Consiglieri provinciali; – 91 Sindaci •

Province • Frosinone – 1 Presidente; – 12 Consiglieri provinciali; – 91 Sindaci • Latina – 1 Presidente; – 12 Consiglieri provinciali; – 33 Sindaci. • Rieti – 1 Presidente; – 10 Consiglieri provinciali; – 73 Sindaci. • Viterbo – 1 Presidente; – 12 Consiglieri provinciali; – 60 Sindaci. 7

Funzioni fondamentali delle PROVINCE Vecchie e nuove funzioni: sono diminuite? • fondamentali ex commi

Funzioni fondamentali delle PROVINCE Vecchie e nuove funzioni: sono diminuite? • fondamentali ex commi 85 e 86… • altre funzioni che la Regione con legge conferirà alle Province (art. 118 Cost. )? • La pretesa “incostituzionale” (? ) di guidare l’applicazione dei principi costituzionali dell’art. 118? 8

Funzioni fondamentali delle PROVINCE Art. 1, comma 85, della Legge «Delrio» a) pianificazione territoriale

Funzioni fondamentali delle PROVINCE Art. 1, comma 85, della Legge «Delrio» a) pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, nonché tutela e valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza; b) pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale, nonché costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente; c) programmazione provinciale della rete scolastica, nel rispetto della programmazione regionale; d) raccolta ed elaborazione di dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali; e) gestione dell'edilizia scolastica; f) controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e promozione delle pari opportunità sul territorio provinciale. 9

Funzioni fondamentali delle PROVINCE ALTRE FUNZIONI FONDAMENTALI Art. 1, comma 86, della Legge «Delrio»

Funzioni fondamentali delle PROVINCE ALTRE FUNZIONI FONDAMENTALI Art. 1, comma 86, della Legge «Delrio» Le province con territorio interamente montano e confinanti con Paesi stranieri, esercitano altresì le seguenti ulteriori funzioni fondamentali: a)cura dello sviluppo strategico del territorio e gestione di servizi in forma associata in base alle specificità del territorio medesimo; b)cura delle relazioni istituzionali con province, province autonome, regioni a statuto speciale ed enti territoriali di altri Stati, con esse confinanti e il cui territorio abbia caratteristiche montane, anche stipulando accordi e convenzioni con gli enti predetti. 10

Funzioni fondamentali delle PROVINCE Art. 21, comma 4, della Legge n. 42/2009 a) funzioni

Funzioni fondamentali delle PROVINCE Art. 21, comma 4, della Legge n. 42/2009 a) funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo, nella misura complessiva del 70 per cento delle spese come certificate dall'ultimo conto del bilancio disponibile alla data di entrata in vigore della presente legge; b) funzioni di istruzione pubblica, ivi compresa l'edilizia scolastica; c) funzioni nel campo dei trasporti; d) funzioni riguardanti la gestione del territorio; e) funzioni nel campo della tutela ambientale; f) funzioni nel campo dello sviluppo economico relative ai servizi del mercato del lavoro. 11

12 Funzioni fondamentali delle PROVINCE Art. 17, comma 10 del D. L. n. 95/2012

12 Funzioni fondamentali delle PROVINCE Art. 17, comma 10 del D. L. n. 95/2012 (articolo dichiarato incostituzionale con sentenza 3 - 19 luglio 2013, n. 220) a) pianificazione territoriale provinciale di coordinamento nonché tutela e valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza; b) pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale nonché costruzione, classificazione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente; b-bis) programmazione provinciale della rete scolastica e gestione dell'edilizia scolastica relativa alle scuole secondarie di secondo grado.

13 Funzioni o materie fondamentali? Come si descrivono le funzioni fondamentali? “Etichette” troppo aperte?

13 Funzioni o materie fondamentali? Come si descrivono le funzioni fondamentali? “Etichette” troppo aperte? Esegesi delle “etichette” e giurisprudenza costituzionale sull’art. 117 Cost. Esegesi delle etichette e criterio storico

Prima, quali funzioni? 14 TUEL: funzioni delle Province Art. 19, del D. lgs. n.

Prima, quali funzioni? 14 TUEL: funzioni delle Province Art. 19, del D. lgs. n. 267/2000 1. Spettano alla provincia le funzioni amministrative di interesse provinciale che riguardino vaste zone intercomunali o l'intero territorio provinciale nei seguenti settori: a) difesa del suolo, tutela e valorizzazione dell'ambiente e prevenzione delle calamità; b) tutela e valorizzazione delle risorse idriche ed energetiche; c) valorizzazione dei beni culturali; d) viabilità e trasporti; …segue

Prima, quali funzioni? TUEL: funzioni delle Province Art. 19, del D. P. R. n.

Prima, quali funzioni? TUEL: funzioni delle Province Art. 19, del D. P. R. n. 267/2000 e)protezione della flora e della fauna parchi e riserve naturali; f)caccia e pesca nelle acque interne; g)organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale, rilevamento, disciplina e controllo degli scarichi delle acque e delle emissioni atmosferiche e sonore; h)servizi sanitari, di igiene e profilassi pubblica, attribuiti dalla legislazione statale e regionale; i)compiti connessi alla istruzione secondaria di secondo grado ed artistica ed alla formazione professionale, compresa l'edilizia scolastica, attribuiti dalla legislazione statale e regionale; l)raccolta ed elaborazione dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali. …segue 15

Prima, quali funzioni? TUEL: funzioni delle Province Art. 19, del D. P. R. n.

Prima, quali funzioni? TUEL: funzioni delle Province Art. 19, del D. P. R. n. 267/2000 2. La provincia, in collaborazione con i comuni e sulla base di programmi da essa proposti promuove e coordina attività, nonché realizza opere di rilevante interesse provinciale sia nel settore economico, produttivo, commerciale e turistico, sia in quello sociale, culturale e sportivo. 3. La gestione di tali attività ed opere avviene attraverso le forme previste dal presente testo unico per la gestione dei servizi pubblici locali. 16

17 …e i Comuni? Dopo l’approvazione della Legge n. 42/2009, l’art. 19 del D.

17 …e i Comuni? Dopo l’approvazione della Legge n. 42/2009, l’art. 19 del D. L. 95/2012, di modifica dell’art. 14 del D. L. 78/2010, individua le funzioni fondamentali dei Comuni: a)organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo; b)organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale; c)catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente; d)la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale; …segue

18 …e i Comuni? e) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile

18 …e i Comuni? e) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi; f) l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi; g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione; h) edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici; i) polizia municipale e polizia amministrativa locale; …segue

19 …e i Comuni? l) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione

19 …e i Comuni? l) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale; l-bis) i servizi in materia statistica. Le disposizioni del 2012, non annullate, come si raccordano con la Legge «Delrio» ? L’art. 1, comma 11, lett. b) prevede che «mediante convenzione, i comuni e le loro unioni possono avvalersi di strutture della città metropolitana, e viceversa, per l’esercizio di specifiche funzioni ovvero i comuni e le loro unioni possono delegare il predetto esercizio a strutture della città metropolitana, e viceversa»

Città metropolitane Le Città metropolitane (Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli e

Città metropolitane Le Città metropolitane (Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli e Reggio Calabria) sono coincidenti con il territorio dell’omonima provincia. L’art. 1, comma 101, precisa che la Città metropolitana di Roma capitale è disciplinata dalle norme relative alle città metropolitane. Il successivo comma 103 precisa che lo statuto della Città metropolitana di Roma capitale, con le modalità previste al comma 11, disciplina i rapporti tra la Città metropolitana, il comune di Roma capitale e gli altri comuni, garantendo il migliore assetto delle funzioni che Roma è chiamata a svolgere. 20

Città metropolitane Organi: • Sindaco metropolitano • Consiglio metropolitano – in carica 5 anni;

Città metropolitane Organi: • Sindaco metropolitano • Consiglio metropolitano – in carica 5 anni; – Roma avrà 24 consiglieri (ossia il max. , il min. 1); – eletto dai Sindaci e dai Consiglieri comunali dei Comuni ricompresi. • Conferenza metropolitana: Sindaco metropolitano e Sindaci dei Comuni appartenenti alla Città metropolitana 21

Città metropolitana di Roma La Città metropolitana non assumerà il ruolo di Capitale (che

Città metropolitana di Roma La Città metropolitana non assumerà il ruolo di Capitale (che resterà al Comune) e il nuovo Statuto potrà prevedere l’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio in quanto, avendo più di 3 milioni di abitanti, qualora “preveda la costituzione di zone omogenee, ai sensi del comma 11, lettera c), e che il comune capoluogo abbia realizzato la ripartizione del proprio territorio in zone dotate di autonomia amministrativa, in coerenza con lo statuto” oppure se (con legge regionale ex art. 133 Cost. ) il Comune capoluogo sia articolato in più Comuni. (comma 22). 22

23 Roma Capitale: norme • Legge n. 33/1871 «Roma è capitale della Repubblica italiana»

23 Roma Capitale: norme • Legge n. 33/1871 «Roma è capitale della Repubblica italiana» • Legge n. 396/1990 «Interventi per Roma, capitale della Repubblica» • Legge cost. n. 3/2001 il “nuovo” art. 114, comma 3, Cost. : «Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento» • Legge n. 42/2009, artt. 23 e 24 «Roma capitale dispone di speciale autonomia statutaria, amministrativa e finanziaria, nei limiti stabiliti dalla Costituzione» (d. lgs. n. 156/2010; d. lgs. 61/2012; d. lgs. n. 51/2013) • D. L. n. 95/2012 (legge n. 134 del 2012), Corte Costituzionale sent. n. 220 del 2013 e legge «Delrio» (n. 56 del 7 aprile 2014)

24 Funzioni fondamentali delle CITTÀ METROPOLITANE Art. 1, comma 44, della Legge «Delrio» -funzioni

24 Funzioni fondamentali delle CITTÀ METROPOLITANE Art. 1, comma 44, della Legge «Delrio» -funzioni fondamentali delle province; -quelle attribuite nell'ambito del processo di riordino delle funzioni ai sensi dei commi 85 -97; a)adozione e aggiornamento annuale di un piano strategico triennale del territorio metropolitano…nel rispetto delle leggi delle regioni nelle materie di loro competenza; b)pianificazione territoriale generale, ivi comprese le strutture di comunicazione, le reti di servizi e delle infrastrutture appartenenti alla competenza della comunità metropolitana; …segue

25 Funzioni fondamentali delle CITTÀ METROPOLITANE Art. 1, comma 44, della Legge «Delrio» c)strutturazione

25 Funzioni fondamentali delle CITTÀ METROPOLITANE Art. 1, comma 44, della Legge «Delrio» c)strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici, organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito metropolitano. D'intesa con i comuni interessati la città metropolitana può esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive; d)mobilità e viabilità; e)promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale, anche assicurando sostegno e supporto alle attività economiche e di ricerca innovative; f)promozione e coordinamento dei sistemi di informatizzazione e di digitalizzazione in ambito metropolitano.

26 Funzioni fondamentali delle CITTÀ METROPOLITANE Art. 23, comma 6, lett. e) ed f)

26 Funzioni fondamentali delle CITTÀ METROPOLITANE Art. 23, comma 6, lett. e) ed f) della L. n. 42/2009 (articolo abrogato dall’art. 18 del D. L. n. 95/2012 che è stato a sua volta dichiarato incostituzionale con sentenza n. 220 del 2013: reviviscenza? ). -funzioni fondamentali della provincia; -con riguardo alla popolazione e al territorio metropolitano: 1)la pianificazione territoriale generale e delle reti infrastrutturali; 2)la strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici; 3)la promozione e il coordinamento dello sviluppo economico e sociale.

27 Funzioni fondamentali delle CITTÀ METROPOLITANE Art. 18, comma 7 del D. L. n.

27 Funzioni fondamentali delle CITTÀ METROPOLITANE Art. 18, comma 7 del D. L. n. 95/2012 (articolo dichiarato incostituzionale con sentenza n. 220 del 2013) a)pianificazione territoriale provinciale di coordinamento nonché tutela e valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza; b)pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale nonché costruzione, classificazione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente; b-bis) programmazione provinciale della rete scolastica e gestione dell'edilizia scolastica relativa alle scuole secondarie di secondo grado.

Riforma costituzionale • Disegno di legge costituzionale in esame al Senato (A. S. 1429).

Riforma costituzionale • Disegno di legge costituzionale in esame al Senato (A. S. 1429). 1)Bicameralismo da paritario a differenziato. 2)Riforma della riforma del Titolo V: meno poteri alle Regioni e più competenze allo Stato. 3)Abolizione del CNEL. 28

Riforma costituzionale • La riforma costituzionale rileva, in particolare, perché riducendo i titoli di

Riforma costituzionale • La riforma costituzionale rileva, in particolare, perché riducendo i titoli di intervento del legislatore regionale riduce la capacità della Regione (con legge) di regolare le funzioni fondamentali di Province e Città metropolitane. 29

Senato delle Autonomie 143 membri: • 19 Presidenti di Regione • 2 Presidenti delle

Senato delle Autonomie 143 membri: • 19 Presidenti di Regione • 2 Presidenti delle Province autonome • 21 Sindaci capoluoghi di Regione e Province aut. • 40 Consiglieri regioni (2 per Regione) • 40 Sindaci (2 per Regione) • 21 cittadini illustri scelti dal Presidente della Repubblica (7 anni) 30

Senato delle Autonomie 143 membri: 61 Regionali 61 Comunali 21 Presidenziali Difficoltà dei componenti

Senato delle Autonomie 143 membri: 61 Regionali 61 Comunali 21 Presidenziali Difficoltà dei componenti nel rappresentare le Regioni e del Senato ad avere un ruolo «regionalista» . 31

Senato delle Autonomie Non vota la fiducia al Governo. Ruolo del Senato sarà determinante

Senato delle Autonomie Non vota la fiducia al Governo. Ruolo del Senato sarà determinante solamente per l’approvazione delle leggi costituzionali (di revisione e non). Partecipa all’elezione del Presidente della Repubblica e dei giudici della Corte costituzionale. 32

Senato delle Autonomie Può presentare osservazioni ai disegni di legge che comunque approva solamente

Senato delle Autonomie Può presentare osservazioni ai disegni di legge che comunque approva solamente la Camera per farli diventare legge. Unico limite per la Camera è votare il testo della legge a maggioranza assoluta se diverso da quello voluto dal Senato e solo per poche materie (trattati internazionali, enti locali, Unione europea). 33

Riforma della Riforma Titolo V Abolizione della potestà legislativa concorrente Principi fondamentali = legge

Riforma della Riforma Titolo V Abolizione della potestà legislativa concorrente Principi fondamentali = legge statale Tutto il resto = legge regionale Tutte le materie concorrenti diventano di competenza statale esclusiva o per «norme generali» 34

Riforma della Riforma Titolo V Cosa diventa di esclusiva competenza statale che oggi è

Riforma della Riforma Titolo V Cosa diventa di esclusiva competenza statale che oggi è di competenza (residuale o concorrente) regionale? - «coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario» ; - «istruzione universitaria» ; - «previdenza anche complementare e integrativa» ; - «ordinamento e forme associative dei Comuni» ; - «commercio con l’estero» ; - «ordinamento delle professioni» ; - «coordinamento protezione civile» ; - «energia» ; - «infrastrutture e reti» ; - «porti e aeroporti nazionali e internazionali» . 35

Riforma della Riforma Titolo V Lo Stato detterà le norme generali su: - «procedimento

Riforma della Riforma Titolo V Lo Stato detterà le norme generali su: - «procedimento amministrativo» ; - «disciplina del lavoro pubblico» ; - «tutela della salute, alimentare e del lavoro» ; - «attività culturali, turismo e ordinamento sportivo» ; - «governo del territorio» . Cosa sono le «norme generali» ? 36

Riforma della Riforma Titolo V Forte potere di intervento statale ( «clausola di supremazia»

Riforma della Riforma Titolo V Forte potere di intervento statale ( «clausola di supremazia» ) sulle materie regionali: «quando lo richieda la tutela dell’unità giuridica o dell’unità economica della Repubblica o lo renda necessario la realizzazione di programma o di riforme economico-sociali di interesse nazionale» … ossia quando vuole lo Stato! 37

38 Slides a cura dell’Ufficio Legislativo della Giunta regionale

38 Slides a cura dell’Ufficio Legislativo della Giunta regionale