LAMMINISTRATORE DI SOSTEGNO La figura dellAmministratore di Sostegno
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L’AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO
La figura dell’Amministratore di Sostegno (Ad. S) viene introdotta dall’art. 404 del Codice Civile: art. 404 - La persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio. La Legge 6/2004 disciplina invece l’iter procedurale.
CHE COS’È E A CHI È DEDICATO L’amministrazione di sostegno è un istituto finalizzato alla protezione delle persone prive del tutto o in parte di autonomia nell’espletamento delle funzioni della vita quotidiana. Si rivolgono all’Ad. S tutte quelle persone che necessitano di protezione e per le quali il procedimento di interdizione o inabilitazione sarebbe troppo invasivo ossia: • persone con disabilità psichica o fisica • persone anziane prive in tutto o in parte di autonomia • persone con problematiche psichiatriche • persone con gravi forme di dipendenze
I COMPITI • La cura del beneficiario Ad esempio per: – la gestione di attività quotidiane – la gestione dell’alloggio – la scelta e la gestione dei collaboratori famigliari – la relazione e la collaborazione coi servizi socio-sanitari – il consenso informato • La gestione del patrimonio: Ad esempio per: – il benessere del beneficiario – la riscossione della pensione – il pagamento di affitto, tasse e bollette – la gestione dei risparmi
CHI PUÒ DIVENTARE ADS i parenti entro il IV° (coniuge, convivente etc. ) persona competente designata dal Giudice Tutelare Non possono essere nominati Ad. S gli operatori pubblici o privati che hanno in carico il beneficiario.
CHE DOVERI HA L’ADS? • L’Ad. S deve innanzitutto leggere con attenzione il decreto di nomina e attenersi all’attività indicata nel decreto che ne delimita puntualmente i poteri e i doveri; deve avere cura della persona del beneficiario, tener conto dei suoi bisogni ed esigenze; deve informare il beneficiario circa gli atti da compiere (sempre che il beneficiario sia in condizioni di salute che gli consentono di recepire l’informazione) e il GT in caso di dissenso con il beneficiario. • L’Ad. S, inoltre, deve: • – presentare una relazione scritta (depositandola in cancelleria) sulle condizioni di vita, personali e sociali del beneficiario allegando, di regola, un rendiconto con le principali voci di entrata e di spesa; la relazione va presentata secondo la frequenza stabilita dal giudice tutelare nel decreto di nomina (con cadenza semestrale oppure annuale); • – promuovere l’intervento del GT per le opportune modifiche del decreto e segnalare ogni mutamento nelle condizioni di vita o ogni bisogno che possano rilevare ai fini della modifica del decreto, di una attenta gestione delle esigenze del beneficiario, o ai fini della stessa chiusura del procedimento; • – chiedere la revoca dell’Ad. S per superamento delle menomazioni o infermità che l’hanno giustificata o la cessazione dell’Ad. S per morte del Beneficiario; • – consegnare i beni e presentare il conto finale della amministrazione dopo la cessazione dell’incarico. • L’Ad. S può essere nominato in via provvisoria o a tempo indeterminato, può anche essere nominato per un solo determinato atto. Se è nominato a tempo indeterminato dura in carica dieci anni (salvo che si tratti del coniuge, o stabilmente convivente, ascendenti o discendenti, che durano in carica senza limiti di tempo).
CHI PUÒ FARE RICHIESTA DI ADS il beneficiario stesso in previsione della propria eventuale e futura incapacità, ha facoltà di designare con atto pubblico o scrittura privata autenticata il proprio amministratore di sostegno le persone stabilmente conviventi i parenti entro il IV° e gli affini entro il II° i responsabili dei servizi sanitari e sociali
A CHI P OSSON O E SSERE INDIRI ZZATI I FAM ILIA RI O I CAR EGIVE R PER EFFETTUARE I L RI CORSO Il ricorso può essere liberamente effettuato direttamente da un familiare o da un caregiver di riferimento che può utilizzare la modulistica pubblicata sul sito del Tribunale di Ferrara. • Se necessita di un aiuto può rivolgersi a : • Patronati/caf • Legale di fiducia • Centro H - Informahandicap E-MAIL: info@centrohfe. 191. it • Servizio sociale territoriale ASP se l’utente è in carico o completamento privo di familiari o caregiver di riferimento
Gli operatori dei servizi sociosanitari incaricati di pubblico servizio, che seguono una persona in una situazione potenzialmente pericolosa hanno l’obbligo (art. 406 C. C. ) di: proporre un ricorso al Giudice Tutelare informare il Pubblico Ministero In entrambi i casi è fondamentale produrre la documentazione necessaria che attesta lo stato di fragilità della persona.
LE FUNZIONI DEL TRIBUNALE • L’amministrazione di sostegno si attiva mediante ricorso al giudice tutelare, il quale, assunta ogni opportuna informazione, provvede con decreto, con il quale viene designato l’amministratore di sostegno e definito l’oggetto del suo incarico. • Il giudice tutelare, nell’ambito di una amministrazione di sostegno, ha il compito di vigilare sul corretto svolgimento dell’incarico. L’amministratore di sostegno ha comunque un rapporto di carattere interlocutorio con il giudice tutelare, che dura per tutto il corso dell’incarico
IL RICORSO AL GIUDICE TUTELARE Deve contenere: generalità del beneficiario residenza o domicilio del beneficiario nominativo e domicilio del coniuge, convivente o altro parente fino al IV° ragioni per cui si chiede la nomina di un Ad. S I documenti da allegare sono: carta d’identità del beneficiario certificato di residenza documentazione medica
Al Medico curante o allo Specialista può essere richiesta dal Giudice Tutelare la relazione clinica del paziente riguardante: condizioni psichiche e fisiche condizioni intellettive e volitive capacità di prendersi cura della propria salute e dei propri interessi Il MMG deve informare il paziente con autonomie fisiche e psichiche limitate, o i suoi famigliari, circa la possibilità di ricorso a questa misura protettiva. Segnalazione Obbligo di segnalare all’Autorità Giudiziaria quei casi di evidente pregiudizio per la persona che necessita di tutela.
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