LAIFM E LA PROFESSIONE DELLO SPECIALISTA IN FISICA

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L’AIFM E LA PROFESSIONE DELLO SPECIALISTA IN FISICA MEDICA

L’AIFM E LA PROFESSIONE DELLO SPECIALISTA IN FISICA MEDICA

LO SPECIALISTA IN FISICA MEDICA Figura professionale con caratteristiche culturali e formative specifiche: •

LO SPECIALISTA IN FISICA MEDICA Figura professionale con caratteristiche culturali e formative specifiche: • deve conoscere le basi scientifiche e gli aspetti tecnologici fondamentali delle apparecchiature e delle tecniche fisiche applicate alla medicina; • deve interpretare e comprendere le necessità dei Medici Specialisti, individuando le specifiche tecniche diagnostiche e terapeutiche ottimali, in rapporto al progresso tecnologico e alle finalità di utilizzo; • deve cooperare in modo interdisciplinare con tutte le figure professionali coinvolte (medico, ingegnere, informatico, TSRM, ecc. ) al fine del raggiungimento delle migliori condizioni tecniche di lavoro.

LO SPECIALISTA IN FISICA MEDICA GARANZIA DELLA QUALITA’ Assicura la qualità tecnica della tecnologia

LO SPECIALISTA IN FISICA MEDICA GARANZIA DELLA QUALITA’ Assicura la qualità tecnica della tecnologia impiegata Garantisce la sicurezza nell’impiego della tecnologia (IR, MR, NIR). Protezione dei pazienti e dei lavoratori SICUREZZA

Dosimetria Medico Tecniche di calcolo MATEMATICO INFORMATICO Impiego Attrezzature INGEGNERE CLINICO Gestione immagini INFORMATICO

Dosimetria Medico Tecniche di calcolo MATEMATICO INFORMATICO Impiego Attrezzature INGEGNERE CLINICO Gestione immagini INFORMATICO FISICO Il fisico agisce da “interfaccia” tra il medico, la fisica e la tecnologia

LA FISICA MEDICA PROFESSIONE PER FISICI

LA FISICA MEDICA PROFESSIONE PER FISICI

Studio delle modalità ottimali di utilizzo delle apparecchiature ad alta tecnologia • TC –

Studio delle modalità ottimali di utilizzo delle apparecchiature ad alta tecnologia • TC – – – multistrato con n. strati sempre maggiore (256 – 320) strati sempre più sottili (< 0, 2 mm) sempre più veloci (< 0, 3 s per rotazione) nuovi rivelatori e nuove tecniche di ricostruzione dual energy • RM – campi magnetici sempre più intensi (> 7 T) – gradienti di campo con intensità massima e velocità di salita sempre più elevate – bobine radiofrequenza multicanale • PET – – – PET/TC e PET/RM nuovi rivelatori TOF (time of flight)

Messa a punto e applicazione di tecniche complesse in radioterapia IMRT ADROTERAPIA VMAT

Messa a punto e applicazione di tecniche complesse in radioterapia IMRT ADROTERAPIA VMAT

Messa a punto di tecniche di calcolo (es. RM) Cognitivo (comprensione di frasi) Imaging

Messa a punto di tecniche di calcolo (es. RM) Cognitivo (comprensione di frasi) Imaging Funzionale (f. MRI) Segnale dell’acqua Altri metaboliti Spettroscopia Right Cortical Spinal Tract Left Cortical Spinal Tract Courtesy: Samsung Medical Center, Seoul, South Korea Da Philips Medical System Segnale metaboliti Lattato N Aceti-Aspartato Creatina Colina Diffusione (fiber track)

LA PROFESSIONE

LA PROFESSIONE

LE PROFESSIONI IN ITALIA • Professioni “protette” di cui all’art. 2229 del codice civile

LE PROFESSIONI IN ITALIA • Professioni “protette” di cui all’art. 2229 del codice civile (Ordini, Collegi) per le quali è richiesta la necessaria iscrizione in appositi albi o elenchi, sulla base di titoli d’abilitazione o autorizzazione e di altri requisiti legali, accertati di regola da ordini, collegi o associazioni professionali, sotto la vigilanza dello Stato.

LE PROFESSIONI IN ITALIA • Professioni regolamentate per le quali non è prevista l’esistenza

LE PROFESSIONI IN ITALIA • Professioni regolamentate per le quali non è prevista l’esistenza di ordini o collegi, ma per le quali l’attività è consentita solo a seguito di iscrizione in albi, registri ed elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni o enti pubblici e l’iscrizione è subordinata al possesso di qualifiche professionali o all’accertamento delle specifiche professionalità • Professioni regolamentate per le quali non è prevista l’iscrizione, subordinata al possesso di qualifiche professionali o all’accertamento delle specifiche professionalità, in albi, registri ed elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni o enti pubblici. • Professioni non regolamentate

IL FISICO IN AMBITO SANITARIO RUOLO SANITARIO PROFILO PROFESSIONALE: FISICO - Diploma di laurea

IL FISICO IN AMBITO SANITARIO RUOLO SANITARIO PROFILO PROFESSIONALE: FISICO - Diploma di laurea in Fisica - Specializzazione in Fisica Sanitaria/Medica (art. 48, DPR 483/97)

D. L. vo 187/2000 ESPERTO IN FISICA MEDICA - una persona esperta nella fisica

D. L. vo 187/2000 ESPERTO IN FISICA MEDICA - una persona esperta nella fisica o nella tecnologia delle radiazioni applicata alle esposizioni che rientrano nel campo di applicazione del presente decreto legislativo, con una formazione ai sensi dell’articolo 7, comma 5, e che, ……. . L’ Esperto in Fisica Medica deve possedere la laurea in fisica e il diploma di specializzazione in fisica sanitaria o titolo equipollente ai sensi del Decreto del Ministro della sanità 30/01/1998

RISONANZA MAGNETICA ESPERTO RESPONSABILE DELLA SICUREZZA DELLE APPARECCHIATURE RM: figura tecnica con diploma di

RISONANZA MAGNETICA ESPERTO RESPONSABILE DELLA SICUREZZA DELLE APPARECCHIATURE RM: figura tecnica con diploma di laurea e curriculum professionale specifico (Art. 2, D. M. 29/11/1985 - All. 3 e 4 – punto 4. 10, DM 2/8/91) ESPERTO RESPONSABILE DELLA SICUREZZA SPECIALISTA IN FISICA MEDICA (D. M. in attesa di parere da parte della conferenza Stato - Regioni)

PROTEZIONE DEI LAVORATORI E DELLA POPOLAZIONE DAI RISCHI DELLE RADIAZIONIZZANTI D. L. vo 230/1995

PROTEZIONE DEI LAVORATORI E DELLA POPOLAZIONE DAI RISCHI DELLE RADIAZIONIZZANTI D. L. vo 230/1995 ESPERTO QUALIFICATO L’ esperto qualificato deve essere iscritto in un elenco apposito del Ministero del Lavoro. Per iscriversi bisogna possedere la laurea in fisica, chimica industriale o ingegneria (sufficiente laurea breve per I e II grado), svolgere un tirocinio e sostenere un esame presso il Ministero del Lavoro Lo specialista non deve svolgere il tirocinio previsto

INIZIATIVE PER UN RICONOSCIMENTO PROFESSIONALE • Riconoscimento della professione sanitaria di specialista in fisica

INIZIATIVE PER UN RICONOSCIMENTO PROFESSIONALE • Riconoscimento della professione sanitaria di specialista in fisica medica Nella scorsa legislatura è stato proposto un disegno di legge per il riconoscimento della professione sanitaria di fisico medico

INIZIATIVE PER UN RICONOSCIMENTO PROFESSIONALE • Riconoscimento della professione di fisico divisa in diversi

INIZIATIVE PER UN RICONOSCIMENTO PROFESSIONALE • Riconoscimento della professione di fisico divisa in diversi settori (tra cui la fisica medica) E’ perseguito da ANFe. A (Associazione Nazionale Fisica e Applicazioni)

ALTRE INIZIATIVE PER UN RICONOSCIMENTO PROFESSIONALE La SIF, con l’ordine dei chimici, sta operando

ALTRE INIZIATIVE PER UN RICONOSCIMENTO PROFESSIONALE La SIF, con l’ordine dei chimici, sta operando per l’istituzione di un nuovo ordine: "Ordine dei Chimici e Fisici ……“

CLASSIFICAZIONE ILO L’ILO (International Labour Organization) ha inserito nell’ambito dell’International Standard Classification of Occupation

CLASSIFICAZIONE ILO L’ILO (International Labour Organization) ha inserito nell’ambito dell’International Standard Classification of Occupation (ISCO-08) i Medical Physicists nella classe 2111 (Physicists and Astronomers) E’ stata definita la specificità del Medical Physicist e c’è uno specifico riferimento alle professioni sanitarie in relazione al Medical Physicist. It should be noted that, while they are appropriately classified in this unit group with other physicists, medical physicists are considered to be an integral part of the health work force alongside those occupations classified in sub-major group 22,

L’AIFM E LA PROFESSIONE DELLO SPECIALISTA IN FISICA MEDICA

L’AIFM E LA PROFESSIONE DELLO SPECIALISTA IN FISICA MEDICA

LE PROFESSIONI IN ITALIA • Professioni regolamentate con albi elenchi, ecc. riordino • Professioni

LE PROFESSIONI IN ITALIA • Professioni regolamentate con albi elenchi, ecc. riordino • Professioni non regolamentate riconoscimento delle associazioni professionali rappresentative

D. L. vo 206/2007 Riconoscimento di associazione rappresentativa a livello nazionale di una professione

D. L. vo 206/2007 Riconoscimento di associazione rappresentativa a livello nazionale di una professione non regolamentata: a) avvenuta costituzione per atto pubblico o per scrittura privata autenticata o per scrittura privata registrata presso l'ufficio del registro, da almeno quattro anni; b) adozione di uno statuto che sancisca un ordinamento a base democratica, senza scopo di lucro, la precisa identificazione delle attività professionali cui l'associazione si riferisce e dei titoli professionali o di studi necessari per farne parte, la rappresentatività elettiva delle cariche interne e l'assenza di situazioni di conflitto di interesse o di incompatibilità, la trasparenza degli assetti organizzativi e l'attività dei relativi organi, la esistenza di una struttura organizzativa, e tecnico-scientifica adeguata all'effettivo raggiungimento delle finalità dell'associazione;

D. L. vo 206/2007 c) tenuta di un elenco degli iscritti, aggiornato annualmente con

D. L. vo 206/2007 c) tenuta di un elenco degli iscritti, aggiornato annualmente con l'indicazione delle quote versate direttamente all'associazione per gli scopi statutari; d) sistema di deontologia professionale con possibilità di sanzioni; e) obbligo della formazione permanente; f) diffusione su tutto il territorio nazionale; g) mancata pronunzia nei confronti dei suoi rappresentanti legali di condanna, passata in giudicato, in relazione all'attività dell'associazione medesima.

A seguito delle modifiche di statuto e regolamento e la nomina dei componenti del

A seguito delle modifiche di statuto e regolamento e la nomina dei componenti del collegio dei probiviri e del comitato di accreditamento può essere avviato dall’AIFM l’iter per il riconoscimento

“Specialista in fisica medica” Art. 3 L’Associazione rappresenta la professione sanitaria di “specialista in

“Specialista in fisica medica” Art. 3 L’Associazione rappresenta la professione sanitaria di “specialista in fisica medica” per tutelare le istanze connesse con l’esercizio delle attività comportanti l’applicazione dei princıpi e delle metodologie della fisica in medicina, nei settori della prevenzione, della diagnosi e della cura, al fine di assicurare la qualità delle prestazioni erogate e la prevenzione dei rischi per i pazienti, gli operatori e gli individui della popolazione in generale.

Elenco degli “specialisti in fisica medica” Art. 3 (cont. ) . A tal fine

Elenco degli “specialisti in fisica medica” Art. 3 (cont. ) . A tal fine istituisce e tiene aggiornato un elenco professionale degli “specialisti in fisica medica”, costituito dai soci, in possesso della Laurea in Fisica (Laurea Specialistica ex DM 509/99 oppure Laurea quadriennale Vecchio Ordinamento) e della Specializzazione in Fisica Medica/Sanitaria. . . Comitato di accreditamento è delegato a decidere in merito al possesso da parte dei Soci dei requisiti per l’iscrizione nell’elenco degli “specialisti in fisica medica”.

Elenco degli “specialisti in fisica medica” Art. 3 (cont. ) All’elenco possono accedere anche

Elenco degli “specialisti in fisica medica” Art. 3 (cont. ) All’elenco possono accedere anche i soci, in possesso della Laurea in Fisica, che, alla data dell’ 1. 1. 2001, abbiano svolto, in strutture del servizio sanitario nazionale o in strutture accreditate, cinque anni di servizio nella disciplina di fisica sanitaria o nelle discipline equipollenti così come definite nel Decreto Ministeriale 30/01/1998. . .

“Attestato di competenza” Art. 3 . L’Associazione rilascia al Socio iscritto nell’elenco di cui

“Attestato di competenza” Art. 3 . L’Associazione rilascia al Socio iscritto nell’elenco di cui sopra, che ne fa richiesta, un “attestato di competenza” ai sensi della Direttiva Europea n. 92/51 ed eventuali integrazioni successive, con il quale è attestato il possesso, da parte del Socio richiedente, dei requisiti ritenuti essenziali per l’esercizio della professione di “specialista in fisica medica”, compreso lo svolgimento dell’attività di aggiornamento.

ISCRIZIONE NELL’ELENCO DEGLI SPECIALISTI IN FISICA MEDICA Il professionista deve: • mantenere aggiornata la

ISCRIZIONE NELL’ELENCO DEGLI SPECIALISTI IN FISICA MEDICA Il professionista deve: • mantenere aggiornata la propria professionalità, procedendo all’attività di aggiornamento professionale costantemente, • svolgere la professione in modo continuativo, • rispettare il codice deontologico.

Dal prossimo anno si darà inizio alle procedure per l’iscrizione nell’elenco degli “specialisti in

Dal prossimo anno si darà inizio alle procedure per l’iscrizione nell’elenco degli “specialisti in fisica medica”.

OTTIMIZZAZIONE IN RADIOLOGIA • Caratterizzazione dei sistemi e ottimizzazione delle procedure, in particolare per

OTTIMIZZAZIONE IN RADIOLOGIA • Caratterizzazione dei sistemi e ottimizzazione delle procedure, in particolare per quanto riguarda l’impiego di nuove tecnologie qualità dell’immagine dose assorbita dal paziente elaborazioni tecnica radiografica attrezzature impiegate • Valutazione delle dosi nelle procedure radiologiche • Messa a punto di tecniche di calcolo

TERAPIA E IMAGING MOLECOLARE • • • In MN (metabolismo del glucosio, ipossia, proliferazione

TERAPIA E IMAGING MOLECOLARE • • • In MN (metabolismo del glucosio, ipossia, proliferazione cellulare, recettori naturali, enzimi) In RM (sonde paramagnetiche, enzimi, chelati paramagnetici) In US (microbolle in cui vengono incorporate sostanze che si legano a bersagli specifici) Nanosystems Biology Protein dynamics Stem cell function ~102 atoms/cell Optical Signal transduction Gene expression NM/PET Receptors ~3 x 107 atoms/cell MRS Metabolism MRI Perfusion Echocardio, NM/PET X Ray Angio MSCT X Ray Anatomy ~109 atoms/cell

RADIAZIONI NON IONIZZANTI Terapia con US Ultrasuoni ad alta intensità Terapia molecolare con ultrasuoni

RADIAZIONI NON IONIZZANTI Terapia con US Ultrasuoni ad alta intensità Terapia molecolare con ultrasuoni • uso di microbolle in cui vengono incorporate sostanze che si legano a bersagli specifici • farmaci rilasciata dagli ultrasuoni nei “siti” patologici

LE PROFESSIONI IN ITALIA • Professioni “protette” di cui all’art. 2229 del codice civile

LE PROFESSIONI IN ITALIA • Professioni “protette” di cui all’art. 2229 del codice civile (Ordini, Collegi) per le quali è richiesta la necessaria iscrizione in appositi albi o elenchi, sulla base di titoli d’abilitazione o autorizzazione e di altri requisiti legali, accertati di regola da ordini, collegi o associazioni professionali, sotto la vigilanza dello Stato. • Professioni regolamentate per le quali non è prevista l’esistenza di ordini o collegi, ma per le quali l’attività è consentita solo a seguito di iscrizione in albi, registri ed elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni o enti pubblici e l’iscrizione è subordinata al possesso di qualifiche professionali o all’accertamento delle specifiche professionalità

ESPERTO IN FISICA MEDICA agisce o consiglia sulla dosimetria dei pazienti, sullo sviluppo e

ESPERTO IN FISICA MEDICA agisce o consiglia sulla dosimetria dei pazienti, sullo sviluppo e l’impiego di tecniche e attrezzature complesse, sull’ottimizzazione, sulla garanzia di qualità, compreso il controllo di qualità, e su altri problemi riguardanti la radioprotezione relativa alle esposizioni che rientrano nel campo d’azione della presente direttiva. (art. 2, comma 1, lett. i, D. L. vo 187/2000)

ESPERTO IN FISICA MEDICA - Deve essere disponibile nelle attività di medicina nucleare in

ESPERTO IN FISICA MEDICA - Deve essere disponibile nelle attività di medicina nucleare in vivo - Nelle linee guida di cui al comma 1, sono eventualmente stabilite le altre pratiche radiologiche in cui debba essere previsto l’intervento dell’esperto in fisica medica per consulenza sull’ottimizzazione, ivi compresa la dosimetria dei pazienti e la garanzia di qualità, compreso il controllo di qualità, nonché per consulenza su problemi connessi con la radioprotezione relativa alle esposizioni mediche, se richiesto. (art. 6, comma 3, D. L. vo 187/2000)

ESPERTO IN FISICA MEDICA: competenze obbligatorie Garanzia della qualità delle attrezzature radiologiche (art. 8,

ESPERTO IN FISICA MEDICA: competenze obbligatorie Garanzia della qualità delle attrezzature radiologiche (art. 8, commi 2 e 3) - partecipazione, con il responsabile dell’Impianto radiologico, alla predisposizione dei programmi di garanzia della qualità e di controllo di qualità, - effettuazione delle prove di accettazione delle attrezzature radiologiche prima dell’entrata in uso, - effettuazione delle prove di stato dopo rilevanti interventi di manutenzione sulle attrezzature radiologiche, - effettuazione, se espressamente incaricato dal responsabile dell’Impianto radiologico, delle prove di costanza e la predisposizione del protocollo di effettuazione dei controlli

ESPERTO IN FISICA MEDICA: competenze obbligatorie - predisposizione, su richiesta e per conto del

ESPERTO IN FISICA MEDICA: competenze obbligatorie - predisposizione, su richiesta e per conto del responsabile dell’impianto radiologico, dei programmi di valutazione della dose o dell’attività somministrata (art. 8, comma 2, D. L. vo 187/2000) - verifica dei Livelli diagnostici di riferimento (all. II, D. L. vo 187/2000) - esecuzione di valutazioni dosimetriche periodiche nelle attività che comportano esposizione di bambini, programmi di screening e procedure comportanti alte dosi per il paziente (art. 9, comma 3, D. L. vo 187/2000)

ESPERTO IN FISICA MEDICA: competenze - valutazione della dose all’utero per prestazioni diagnostiche in

ESPERTO IN FISICA MEDICA: competenze - valutazione della dose all’utero per prestazioni diagnostiche in cui non possa essere esclusa la gravidanza (all. VI, D. L. vo 187/2000)

ECOGRAFIA Le apparecchiature ecografiche, quali dispositivi medici, in analogia con le apparecchiature radiologiche e

ECOGRAFIA Le apparecchiature ecografiche, quali dispositivi medici, in analogia con le apparecchiature radiologiche e RM, devono essere sottoposte a controlli periodici da parte di un Esperto con adeguato curriculum professionale, che operi su indicazione del Medico Responsabile. (Circolare ISPESL/Ministero della Sanità LR-154 del 25. 2. 99) I parametri tecnici oggetto della verifica di qualità devono essere controllati ad intervallo costante, con una periodicità da mettere in relazione ai carichi di lavoro e alla stabilità complessiva dell’apparecchiatura secondo il giudizio del medico responsabile e dell’esperto in fisica medica incaricato. (Controlli di qualità in ecografia, SIRM, 2004, Suppl. de “Il Radiologo” 1/2004)