La sospensione del processo Il corso del processo

  • Slides: 3
Download presentation
La sospensione del processo § Il corso del processo può essere sospeso (e i

La sospensione del processo § Il corso del processo può essere sospeso (e i termini non decorrono) se si verifica: a) sospensione necessaria: per legge (questione pregiudiziale; regolamento di competenza – v. anche art. 75 c. p. p. ) o per valutazione del giudice (attesa di altro giudizio) b) Sospensione su istanza (comune) delle parti § Cessata la ragione della sospensione, se le parti non chiedono entro sei mesi la fissazione di nuova udienza il processo si estingue

L’interruzione del processo § Anche l’interruzione ha natura temporanea ed è legata ad eventi

L’interruzione del processo § Anche l’interruzione ha natura temporanea ed è legata ad eventi eccezionali che riguardano la stessa possibilità di stare in giudizio della parte, del suo rappresentante o del difensore: morte, interdizione, inabilitazione e, per il difensore, radiazione o interdizione § Se gli eventi si verificano prima della costituzione delle parti, l’interruzione avviene “ipso iure” (necessariamente); se dopo la costituzione, solo se comunicati in udienza o alle altre parti § La riassunzione del processo deve essere fatta da una delle parti entro sei mesi, altrimenti il processo si estingue.

L’estinzione del processo • L’estinzione rappresenta una cessazione anticipata del processo, ed è prevista

L’estinzione del processo • L’estinzione rappresenta una cessazione anticipata del processo, ed è prevista per i casi di: a) Rinuncia agli atti del giudizio (art. 306 c. p. c): va fatta dalla parte personalmente e deve essere accettata dalle altre parti (che possono avere interesse a proseguire la causa) b) Inattività delle parti (art. 307 c. p. c. ): sia per inattività che si protrae un anno dopo la cancellazione della causa dal ruolo sia per mancata riassunzione della causa sospesa o interrotta