La societ per azioni La societ per azioni
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La società per azioni
La società per azioni è società di capitali dotata di autonomia patrimoniale perfetta, le cui quote di partecipazione sono rappresentate da azioni. Le caratteristiche essenziali delle s. p. a. sono quindi: - la limitazione del rischio; - la raccolta del risparmio, in quanto la società può ricorrere al mercato finanziario mediante l’emissione di azioni e di obbligazioni. 2
PROCEDIMENTO PER COSTITUIRE UNA S. P. A. 1 - Verifica a cura del notaio degli adempimenti preliminari 2 - Stipulazione dell’atto costitutivo 3 - Deposito dell’atto costitutivo presso il registro delle imprese 4 - Iscrizione della società nel registro delle imprese 3
ADEMPIMENTI PRELIMINARI Sottoscrizione integrale del capitale sociale, che non può essere inferiore a 50. 000 euro; Versamento presso un istituto bancario del 25% del capitale sociale (in caso di s. p. a. unipersonale il capitale sociale deve essere versato interamente); Relazione giurata di stima degli eventuali conferimenti in natura, da parte di un esperto nominato dal tribunale; Rilascio delle autorizzazioni amministrative, qualora siano richieste dalla legge in relazione alla natura dell’attività esercitata (si pensi ad esempio all’attività bancaria). 4
I CONFERIMENTI Denaro Crediti Beni conferiti in natura, in proprietà o in godimento RELAZIONE GIURATA DI UN ESPERTO DESIGNATO DAL TRIBUNALE 5
L’ATTO COSTITUTIVO ATTO PUBBLICO 1 - CONTRATTO 2 - ATTO UNILATERALE (NEL CASO DI S. P. A. CON UN UNICO SOCIO – SOCIETA’ UNIPERSONALE) 6
LA S. P. A. UNIPERSONALE E’ possibile per un singolo socio godere della responsabilità limitata costituendo una s. p. a. unipersonale. Per mantenere il beneficio della responsabilità limitata, è necessario provvedere ai seguenti adempimenti: • non solo alla sottoscrizione, ma anche al versamento integrale dei conferimenti al momento della costituzione; • le generalità del socio unico debbono essere rese pubbliche mediante iscrizione nel registro delle imprese. Negli atti e nella corrispondenza della società deve essere specificato che si tratta di società unipersonale. 7
LA COSTITUZIONE DELLA S. P. A. COSTITUZIONE SIMULTANEA COSTITUZIONE S. P. A. ATTO PUBBLICO E ULTERIORI ADEMPIMENTI PROGRESSIVA - programma da parte dei soci promotori depositato presso un notaio - sottoscrizione delle azioni da parte degli interessati ed eventuali versamenti ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE 8
IL CONTENUTO DELL’ATTO COSTITUTIVO §Generalità dei soci e numero di azioni sottoscritte §Denominazione sociale, sede legale e sedi secondarie §Oggetto sociale §Capitale sottoscritto e capitale già versato (capitale minimo sottoscritto = 50. 000 euro) §Numero e valore nominale delle azioni §Valore dei crediti e dei beni conferiti in natura §Norme relative alla distribuzione degli utili §Durata, numero degli amministratori e dei componenti dell’organo di controllo §Importo delle spese di costituzione a carico della società §Eventuali benefici riconosciuti ai soci fondatori e/o promotori §Il sistema di organizzazione della società scelto dai soci (in mancanza di un’esplicita indicazione, si applica il modello ordinario o tradizionale). 9
LO STATUTO L’atto costitutivo è integrato dallo statuto, che contiene le norme relative al funzionamento della s. p. a. In caso di contrasto tra atto costitutivo e statuto, prevale lo statuto. 10
ADEMPIMENTI PUBBLICITARI Stipulato l’atto costitutivo, entro 20 giorni il notaio (o gli amministratori) provvede a depositarlo presso il registro delle imprese per ottenere l’iscrizione PUBBLICITA’ COSTITUTIVA PERSONA GIURIDICA AUTONOMIA PATRIMONIALE PERFETTA In caso di mancata iscrizione, la società 11 non esiste (no s. p. a. irregolari).
ADEMPIMENTI PUBBLICITARI L’iscrizione nel registro delle imprese è prescritta anche per gli atti societari più importanti, ma in questo caso la pubblicità ha solo un’efficacia dichiarativa in quanto: - gli atti iscritti sono sempre opponibili o efficaci nei confronti dei terzi; - gli atti non iscritti sono opponibili ai terzi se si dimostra che questi ne erano a conoscenza. 12
ADEMPIMENTI PUBBLICITARI L’iscrizione nel registro delle imprese è prescritta anche per gli atti societari più importanti, ma in questo caso la pubblicità ha solo un’efficacia dichiarativa in quanto: - gli atti iscritti sono sempre opponibili o efficaci nei confronti dei terzi; - gli atti non iscritti sono opponibili ai terzi se si dimostra che questi ne erano a conoscenza. 13
Gli organi della società per azioni 14
Organo deliberativo (assemblea degli azionisti) Organo esecutivo (amministratori) Organo di controllo 15
Le diverse forme di governo della s. p. a. Sistema legale o tradizionale Sistema dualistico Sistema monistico 16
IL SISTEMA LEGALE O TRADIZIONALE ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI (approvazione bilancio, nomina/revoca amministratori e sindaci, emissione azioni/obbligazioni, modifiche atto costitutivo, ecc. ) CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE O AMMINISTRATORE UNICO COMITATO ESECUTIVO O AMMINISTRATORI DELEGATI COLLEGIO SINDACALE + REVISORE ESTERNO (EVENTUALE) 17
IL SISTEMA MONISTICO ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI (approvazione bilancio, nomina/revoca amministratori e sindaci, emissione azioni/obbligazioni, modifiche atto costitutivo, ecc. ) CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE + REVISORE ESTERNO (SEMPRE) nomina al proprio interno COMITATO PER IL CONTROLLO SULLA GESTIONE (amministratori privi di funzioni gestionali, con il compito di controllare la gestione) 18
IL SISTEMA DUALISTICO ASSEMBLEA (compiti residuali: nomina i consiglieri di sorveglianza, delibera in merito agli utili e alle modifiche dell’atto costitutivo, nomina i revisori) CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA + REVISORE ESTERNO (SEMPRE) (vigilanza, approvazione del bilancio, nomina/revoca degli amministratori) CONSIGLIO DI GESTIONE (gestione come c. d. a. ) 19
L’ASSEMBLEA L’assemblea è l’organo deliberativo della s. p. a. ed è formata dai soci e dai loro rappresentanti. Può essere ordinaria o straordinaria, in base agli argomenti da trattare. 20
Convocazione dell’assemblea Spetta al consiglio di amministrazione (o al consiglio di gestione) 15 giorni prima dell’assemblea stessa tramite: - avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (per le società quotate) - altri mezzi (quotidiani, fax, posta elettronica ecc. ). Possono partecipare tutti gli azionisti con diritto di voto. L’assemblea deve essere convocata anche quando vi sia la richiesta da parte di tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale. Se mancano queste formalità, la costituzione dell’assemblea deve ritenersi valida se è rappresentato l’intero capitale sociale ed è intervenuta la maggioranza dei componenti del consiglio di amministrazione e dell’organo di controllo 21 (assemblea totalitaria).
Svolgimento dell’assemblea Presidente previsto dallo Statuto o eletto a maggioranza da coloro che partecipano Identificazione dei partecipanti Quorum costitutivo? Quorum deliberativo? Il presidente è assistito da un segretario che deve redigere un verbale dell’assemblea. Il verbale deve indicare: l’identità dei partecipanti e il capitale rappresentato, la data, le modalità e il risultato delle votazioni. Deve essere firmato dal presidente e dal segretario e deve essere trascritto nel libro delle assemblee, che ogni socio ha il diritto di consultare. 22
Possono intervenire e votare in assemblea gli azionisti titolari di azioni con diritto di voto. In assemblea si applica il principio plutocratico: il peso di ogni azionista dipende dalle azioni possedute (ogni azione, un voto). 23
L’assemblea ordinaria nel sistema legale e nel sistema monistico Approva il bilancio Nomina gli amministratori e i sindaci e determina i loro compenso Delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge all’assemblea 24
L’assemblea ordinaria nel sistema dualistico Nomina e revoca i consiglieri di sorveglianza e determina il loro compenso Delibera sulla distribuzione degli utili e sulla responsabilità dei consiglieri di sorveglianza Nomina i revisori, incaricati del controllo contabile 25
L’assemblea straordinaria Delibera in merito alle modificazioni dello statuto e dell’atto costitutivo Nomina e revoca i liquidatori della società e delibera sui loro poteri Delibera su ogni altra materia attribuita dalla legge alla sua competenza 26
Competenza speciale dell’assemblea L’assemblea ha una competenza speciale, in quanto può deliberare solo sulle materie indicate dalla legge o dallo statuto: al di fuori di tali competenze, le deliberazioni dell’assemblea sono invalide. 27
Quorum costitutivo: numero minimo di azioni necessarie per la valida costituzione dell’assemblea. Quorum deliberativo: numero minimo di azioni favorevoli per l’approvazione. 28
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GLI AMMINISTRATORI DI UNA SOCIETA’ PER AZIONI SONO L’ORGANO DIRETTTIVO ED ESECUTIVO DELLA SOCIETA’ CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, nel sistema legale (lo statuto può anche prevedere un amministratore unico) e nel sistema monistico CONSIGLIO DI GESTIONE, nel sistema dualistico 30
GLI AMMINISTRATORI Potere di gestione: possono compiere tutte le operazioni dirette a realizzare l’oggetto sociale (competenza generale: competenza su tutte le materie che non sono espressamente riservate agli altri organi sociali). Rientrano nella gestione, i seguenti atti: convocazione dell’assemblea, esecuzione delle delibere, tenuta dei libri contabili, redazione del bilancio. Potere di rappresentanza esterna verso i terzi: il potere di rappresentanza può essere attribuito a tutti gli amministratori o, più spesso, solo ad alcuni di essi. 31
I doveri degli amministratori CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA ED ESECUZIONE DELLE DELIBERE ASSEMBLEARI TENUTA DEI LIBRI CONTABILI E DELLE ALTRE SCRITTURE OBBLIGATORIE REDAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO E RELAZIONE SULLA GESTIONE DIVIETO DI CONCORRENZA 32
Responsabilità degli amministratori VERSO LA SOCIETA’ VERSO I CREDITORI SOCIALI VERSO I SINGOLI SOCI E I TERZI Responsabilità solidale, salvo diritto di regresso. L’amministratore non è responsabile se fa risultare il suo dissenso nel libro dei verbali dell’organo amministrativo ed informa immediatamente il presidente dell’organo di controllo. 33
L’ORGANO DI CONTROLLO COLLEGIO SINDACALE NEL SISTEMA LEGALE O TRADIZIONALE CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA NEL SISTEMA DUALISTICO COMITATO PER IL CONTROLLO SULLA GESTIONE NEL MODELLO MONISTICO 34
L’organo di controllo nel sistema legale Il collegio sindacale E’ NOMINATO ATTRAVERSO L’ATTO COSTITUTIVO O L’ASSEMBLEA ORDINARIA COLLEGIO SINDACALE E’ COMPOSTO DA TRE O CINQUE MEMBRI E DUE SUPPLENTI CONTROLLO INTERNO CONTROLLO DI LEGALITA’: OSSERVANZA DELLA LEGGE E DELLO STATUTO DA PARTE DEGLI ORGNI SOCIALI CONTROLLO SULLA GESTIONE: RISPETTO DEI PRINCIPI DI CORRETTA AMMINISTRAZIONE CONTROLLO CONTABILE NELLE SOCIETA’ CHIUSE (SE LO STATUTO LO PREVEDE) CONTROLLO SOSTITUTIVO: PROCEDERE ALLA CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA E ALLE PUBBLICAZIONI PRESCRITTE DALLA LEGGE, SE GLI AMMINISTRATORI NON VI PROVVEDONO. AMMINISTRAZIONE IN MANCANZA DEGLI AMMINISTRATORI FUNZIONE CONSULTIVA VERSO L’ASSEMBLEA E RELAZIONE IN SEDE 35 DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO
Responsabilità dei sindaci VERSO LA SOCIETA’ VERSO I CREDITORI SOCIALI VERSO I SINGOLI SOCI E I TERZI 36
LE AZIONI E LE OBBLIGAZIONI Le azioni sono titoli di credito che rappresentano quote del capitale sociale e conferiscono la posizione di socio. Si chiamano azioni sia le frazioni ideali in cui è suddiviso il capitale sociale, sia i titoli o certificati azionari (i documenti che rappresentano tali frazioni di capitale). Soltanto le società non quotate in borsa possono emettere certificati azionari. Le azioni di società quotate sono invece per legge dematerializzate: esse hanno perciò la consistenza di frazioni ideali del capitale sociale. Le azioni sono titoli di credito che attribuiscono la posizione di socio e, con questa, determinati diritti. 37
SONO INDIVISIBILI E DI UGUALE VALORE AZIONI CON VALORE NOMINALE. Il valore nominale è il rapporto tra il capitale sociale e il numero delle azioni. Spesso è stabilito nell’atto costitutivo ed è indicato sul titolo di credito. Rappresenta il valore delle azioni al momento della costituzione della società. AZIONI SENZA VALORE NOMINALE. E’ possibile per una s. p. a. emettere azioni senza valore nominale. In questo caso la misura della partecipazione di un socio alla società è data dal rapporto tra il numero delle azioni della società e il numero delle azioni del singolo socio. Se un socio possiede 2. 500 azioni su un totale di 10. 000, il socio partecipa alla società nella misura del 25 %. 38
LA CIRCOLAZIONE DELLE AZIONI DI SOLITO SI POSSONO TRASFERIRE LIBERAMENTE, ANCHE SE LO STATUTO PUO’ PREVEDERE LIMITAZIONI. IN BASE ALLA MODALITA’ DI TRASFERIMENTO SI DISTINGUONO: AZIONI AL PORTATORE (si trasferiscono mediante consegna – solo per le azioni di risparmio) AZIONI NOMINATIVE (si trasferiscono mediante girata piena, autenticata da un notaio e annotazione sul libro dei soci) 39
LA CIRCOLAZIONE DELLE AZIONI DEMATERIALIZZATE IL TRASFERIMENTO AVVIENE CON L’ANNOTAZIONE NEL LIBRO DEI SOCI OPPURE PER LE AZIONI NEGOZIATE IN MERCATI REGOLAMENTATI CON LA REGISTRAZIONE CONTABILE SUL CONTO DEL VENDITORE E SUL CONTO DELL’ACQUIRENTE 40
LE CATEGORIE DI AZIONI ORDINARIE AZIONI DI RISPARMIO SONO AL PORTATORE, EMESSE DA S. P. A. QUOTATE IN BORSA, PRIVE DEL DIRITTO DI VOTO, PRIVILEGI DI CARATTERE ECONOMICO, NON POSSONO SUPERARE LA META’ DEL CAPITALE SOCIALE AZIONI CON PRESTAZIONI ACCESSORIE POSSONO ESSERE EMESSE SE L’ATTO COSTITUTIVO PREVEDE L’OBBLIGO DI ESEGUIRE PRESTAZIONI ACCESSORIE PER ALCUNI SOCI (AD ESEMPIO L’OBBLIGO DI ESEGUIRE UNA DETERMINATA ATTIVITA’ LAVORATIVA IN FAVORE DELLA SOCIETA’) AZIONI A FAVORE DI PRESTATORI DI LAVORO ASSEGNATE AI DIPENDENTI CON UN AUMENTO DEL CAPITALE SOCIALE AZIONI DI GODIMENTO RIDUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE ESUBERANTE SORTEGGIO DI AZIONI DA RIMBORSARE AL VALORE NOMINALE + ATTRIBUZIONE DI AZIONI DI GODIMENTO CON LIMITATO DIRITTO AGLI UTILI E PRIVE 41 DI DIRITTO DI VOTO
DIRITTI RELATIVI ALLE AZIONI ORDINARIE DIRITTI PATRIMONIALI DIRITTI PARTECIPATIVI 42
DIRITTI PATRIMONIALI DIRITTO AGLI UTILI DIVIDENDO: non è un vero e proprio diritto in quanto è subordinato alla deliberazione dell’assemblea ordinaria quando approva il bilancio. DIRITTO ALLA QUOTA DI LIQUIDAZIONE: in caso di scioglimento e liquidazione della società o in caso di recesso. DIRITTO DI OPZIONE: diritto di acquistare le azioni di nuova emissione rispetto ai terzi, in proporzione alle azioni possedute. DIRITTO DI PRELAZIONE: diritto di acquistare le azioni di nuova emissione che non siano state acquistate dagli altri soci, in proporzione 43 alle azioni possedute.
DIRITTI PARTECIPATIVI DIRITTO DI PARTECIPAZIONE ALL’ASSEMBLEA DIRITTO DI VOTO: ogni azione, un voto. E’ possibile emettere azioni prive di voto o con voto condizionato solo ad alcune materie non oltre la metà del capitale sociale. DIRITTO DI CONVOCOAZIONE DELL’ASSEMBLEA DIRITTO DI IMPUGNARE LE DELIBERAZIONI ASSEMBLEARI: tanti soci che rappresentano 1/10 del capitale sociale denuncia all’autorità giudiziaria. DIRITTO DI ISPEZIONE E CONTROLLO (libro dei soci, libro delle adunanze e deliberazioni dell’assemblea, progetto di bilancio, presentare una denuncia al collegio sindacale). 44
FONTI DI FINANZIAMENTO DELLA S. P. A. AUTOFINANZIAMENTO ATTRAVERSO GLI UTILI PRESTITI BANCARI, SUI QUALI SI DEVONO PAGARE GLI INTERESSI EMISSIONE DI NUOVE AZIONI EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI: LA SOCIETA’ SI IMPEGNA A RESTITUIRE IL CAPITALE INVESTITO E A PAGARE GLI INTERESSI 45
LE OBBLIGAZIONI RAPPRESENTANO PRESTITI AD UNA S. P. A. – SONO TITOLI DI CREDITO A REDDITO FISSO E ATTRIBUISCONO LA QUALITA’ DI CREDITORE – DANNO DIRITTO ALLA RESTITUZIONE DEL CAPITALE E AL PAGAMENTO DI INTERESSI CONFRONTO AZIONI / OBBLIGAZIONI: QUOTA DEL CAPITALE SOCIALE + SOCIO OBBLIGAZIONI: QUOTA DI UN DEBITO + CREDITORE AZIONI: PIU’ RISCHIOSE OBBLIGAZIONI: MENO RISCHIOSE – SOLO IN CASO DI FALLIMENTO … AZIONI: TITOLI A REDDITO VARIABILE DIVIDENDO OBBLIGAZIONI: TITOLI A REDDITO FISSO Per evitare il rischio rappresentato dalla svalutazione provocata dall’inflazione, è possibile emettere obbligazioni indicizzate. 46
LE OBBLIGAZIONI L’EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI E’ DI SOLITO DECISA DAGLI AMMINISTRATORI, A MENO CHE SI TRATTI DI OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI IN AZIONI. NON DEVONO SUPERARE IL DOPPIO DEL VALORE DEL CAPITALE SOCIALE E DELLE RISERVE Diritti degli obbligazionisti: pagamento degli interessi, rimborso del capitale, conversione in azioni se si tratta di obbligazioni convertibili in azioni. Per tutelare i propri interessi gli obbligazionisti costituiscono l’assemblea degli obbligazionisti che elegge un rappresentante comune. 47
- Costituzione società per azioni
- Azioni blsp
- Sistema gamma efferente
- Piano nazionale scuola digitale azioni
- Azioni az
- Azione #17 pnsd
- Azione possessoria
- Forma attiva a passiva
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- Multās per gentēs et multa per aequora vectus
- Eina per ugni nedega eina per vandeni neskesta
- Multas per gentes et multa per aequora vectus
- Approssimazione per difetto e per eccesso
- 27 miles per gallon into kilometers per liter
- Longum iter est per praecepta breve per exempla
- Coop per te
- There are 60 seconds in 1 minute
- Per capita vs per stirpes
- Una voce il mio diletto
- Per stirpes v per capita
- Joules per mole
- Ambienti di programmazione per il software di base
- Frankenstein riassunto per capitoli
- Stato ideale per platone
- Gi os lyset tilbage tekst per krøis kjærsgaard
- Marginal safety formula
- Non ce amore piu sincero di quello per il cibo
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- Cpi cycles per instruction
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- Obiettivi pei per aree
- Faleminderit per vemendjen
- Gracies per la vostre atencio
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- Grazie per l'attenzione
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- Lavorazione per deformazione plastica
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- Analisi strategica per le decisioni aziendali sapienza
- Cos'è la preposizione