La revisione negli enti locali 1 LORDINAMENTO FINANZIARIO

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La revisione negli enti locali 1. L'ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE NEL TESTO UNICO DEGLI

La revisione negli enti locali 1. L'ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE NEL TESTO UNICO DEGLI ENTI LOCALI (PARTE PRIMA) Venerdì 11 dicembre 2009 14: 30 - 18: 30 Sede ODCEC Lodi Via M. Azeglio 20 Lodi Relatori: Dott. Giuseppe Munafò Revisore in Enti Locali, membro della Commissione Revisione Enti Locali del CNDCEC e Presidente della Commissione Aziende Pubbliche dell’ODCEC di Milano. Dott. ssa Chiara Franchi Responsabile area finanziaria del comune di Motta Visconti 1

LA GESTIONE DEL BILANCIO 2

LA GESTIONE DEL BILANCIO 2

LE FASI DELL’ENTRATA ACCERTAMENTO RISCOSSIONE VERSAMENTO 3

LE FASI DELL’ENTRATA ACCERTAMENTO RISCOSSIONE VERSAMENTO 3

LE FASI DELL’ENTRATA (art. 178 e segg. ) La contabilità finanziaria non rileva esclusivamente

LE FASI DELL’ENTRATA (art. 178 e segg. ) La contabilità finanziaria non rileva esclusivamente gli effetti finanziari (riscossioni e pagamenti) derivanti dai fatti gestionali avvenuti; hanno notevole rilevanza, piuttosto, le decisioni di spesa e gli accertamenti delle entrate. Ogni entrata viene trattata contabilmente in tre fasi: • ACCERTAMENTO: in base a idonea documentazione, viene verificata la ragione del credito e la sussistenza di un idoneo titolo giuridico, individuato il debitore, quantificata la somma da incassare, nonché fissata la relativa scadenza. • RISCOSSIONE: è rappresentata dal materiale introito della somma accertata, da parte del tesoriere o da parte di altri incaricati alla riscossione. E’ disposta a mezzo di apposito ordinativo d’incasso. • VERSAMENTO: corrisponde al trasferimento delle somme 4 riscosse nelle casse dell’ente (tesoreria).

Elementi chiave Nascita del diritto di credito (rapporto giuridico che si è definito) Certezza

Elementi chiave Nascita del diritto di credito (rapporto giuridico che si è definito) Certezza Esistenza del titolo giuridico Individuazione del debitore Liquidità Quantificazione della somma da incassare Esigibilità Fissazione data scadenza Tributarie Ruoli: Elenchi trasmessi all’esattore DOCUMENTI A C C E R T A M E N T O Verifica dell’esistenza del credito Patrimoniali Modalità di accertamento Servizi produttivi o con applicazione tariffe Liste di carico (elenchi con scadenze) o ruoli Partite compensative delle spese Momento di assunzione dell’impegno di spesa Altre entrate Contratti – Provvedimenti giudiz. Atti amministrativi specifici 5

R Soggetti I abilitati S C O S S I Ordinativo O di incasso

R Soggetti I abilitati S C O S S I Ordinativo O di incasso N E Tesoriere Altri soggetti incaricati Firma Tempo Bilancio Responsabile servizio finanz. Dipendenti responsabili Data di emissione - Numero Esercizio finanziario Codifica – Risorsa - Eventuali vincoli di destinaz Nome del debitore Elementi distintivi Somma da riscuotere Ragione del credito: causale 6

LE FASI DELLA SPESA IMPEGNO LIQUIDAZIONE ORDINAZIONE PAGAMENTO 7

LE FASI DELLA SPESA IMPEGNO LIQUIDAZIONE ORDINAZIONE PAGAMENTO 7

LE FASI DELLA SPESA (art. 182 e segg. ) La spesa viene trattata contabilmente

LE FASI DELLA SPESA (art. 182 e segg. ) La spesa viene trattata contabilmente in 4 fasi distinte: • IMPEGNO: a seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata, è • LIQUIDAZIONE: si fonda su titoli e documenti (generalmente la • ORDINAZIONE: viene impartito l’ordine al tesoriere di effettuare il • PAGAMENTO: consiste nella materiale corresponsione della determinata la somma da pagare, determinato il soggetto creditore, indicata la ragione e viene stabilito il vincolo sulle previsioni di bilancio, nell’ambito della disponibilità finanziaria… fattura) che comprovano l’esatto ammontare del debito e la persona del creditore. Viene determinata la somma certa da pagare nei termini dell’impegno assunto. pagamento. (si parla in genere di MANDATO DI PAGAMENTO) somma dovuta al creditore e nella conseguente contabilizzazione nelle scritture contabili dell’ente. 8

Elemento chiave Verifica perfezionamento obbligazione giuridica Determinazione del creditore D O C U M

Elemento chiave Verifica perfezionamento obbligazione giuridica Determinazione del creditore D O C U M E N T I I Determinazione della somma da pagare M Indicazione causale-ragione del debito P Nascita E dell’obbligazione Vincolo sulla previsione di bilancio G Registrazione elementi costitutivi impegno nel corrispondente stanziamento N O - Provvedimento di autorizz. della spesa (determinazione) responsabili servizi *Visto sulla regolarità contabile (esame copertura finanziaria) da parte del responsabile servizio finanziario LIQUIDA ZIONE Individuazione della certezza (titolo) e della liquidità (quantità) della somma Controllo conformità (requisiti quali/quant. ) ed eventuali condizioni sospensive Firmata dal responsabile servizio proponente ed inviata al servizio 9 finanziario

IMPEGNI PLURIENNALI Se negli esercizi precedenti sono stati assunti impegni pluriennali, ad essi nel

IMPEGNI PLURIENNALI Se negli esercizi precedenti sono stati assunti impegni pluriennali, ad essi nel bilancio di previsione deve essere assicurato idoneo finanziamento (art. 164 comma 3 del TUEL). Se viene assunto un impegno pluriennale, di esso si deve tenere conto nel bilancio pluriennale e, eventualmente, nei bilanci successivi. 10

L’IMPEGNO Il perfezionamento dell’obbligazione giuridica di una determinazione di spesa avviene: - con la

L’IMPEGNO Il perfezionamento dell’obbligazione giuridica di una determinazione di spesa avviene: - con la registrazione di tutti gli elementi costitutivi dell’impegno nel corrispondente stanziamento - con il visto di regolarità contabile (copertura finanziaria) da parte del responsabile del servizio finanziario 11

L’IMPEGNO Tutti gli atti costitutivi di obbligazioni pecuniarie devono essere precedute da un provvedimento

L’IMPEGNO Tutti gli atti costitutivi di obbligazioni pecuniarie devono essere precedute da un provvedimento di autorizzazione della spesa (DETERMINAZIONE). La competenza ad adottare i provvedimenti autorizzativi che comportano impegno di spesa è (di norma) dei responsabili dei servizi che provvedono con propria determinazione. 12

A U T O M A T I C I Prenotazione Spese Impegno C

A U T O M A T I C I Prenotazione Spese Impegno C Criterio degli O effetti o della R copertura R Si E considerano N impegnate con T appr. bilancio I Spese in conto C A P I T A L E Gare bandite prima della fine dell’es. e non ancora concluse Quote dell’esercizio di obbligazioni perfezionate negli esercizi precedenti Trattamento economico già attribuito al personale di competenza Interessi di preammortamento e oneri access. collegati ai mutui Oneri derivanti da contratti o da disposizioni di legge Se correlate entrate accertate aventi destinaz. vincolata per legge Rate di competenza dell’anno per ammortamento dei mutui e dei prestiti Alle entrate accertate per mutui a specifica destinazione Criterio della copertura Si considerano impegnate se correlate Alla quota dell’avanzo di amministrazione accertato Al capitale sottoscritto per emissioni di obbligazioni Alle entrate proprie (avanzo) nei limiti dell’ammontare accertato Alle entrate accertate aventi destinazione vincolata per legge Prenotazione Impegno 13 Gare bandite prima della fine dell’es. e non ancora concluse

ORDINAZIONE e MANDATO O R D I N E AL T E S O

ORDINAZIONE e MANDATO O R D I N E AL T E S O R I E R E Soggetti Dipendente indicato regolamento (firma) Servizio finanziario (controllo impegno / liquidazione. ) Modalità di pagamento Tempo Mandato Bilancio Elementi distintivi Assenza temporanea del mandato (da regolare gg. 15) *Data di emissione - Scadenza *Numero - Esercizio finanziario Codifica – Intervento o capit. -Event. vincoli di destinaz. Nome del creditore Somma da pagare Causale Obblighi tributari Somme iscritte a ruolo e delegazioni di pagamento 14

La gestione del bilancio Terminata la fase di programmazione inizia la gestione del bilancio

La gestione del bilancio Terminata la fase di programmazione inizia la gestione del bilancio (rilevazioni concomitanti). Oltre alla gestione delle Entrate e delle spese, sono atti concomitanti: • L’assestamento del bilancio • Le variazioni di bilancio, • I prelievi dal Fondo di riserva 15

Assestamento di bilancio È un istituto giuridico in base al quale vengono previsti aggiustamenti

Assestamento di bilancio È un istituto giuridico in base al quale vengono previsti aggiustamenti generali degli stanziamenti allo scopo di mantenere il bilancio aderente agli obiettivi programmati e di rispettare gli equilibri finanziari. Negli Enti locali l’assestamento di bilancio consiste in deliberazioni del Consiglio effettuate per mantenere gli equilibri di bilancio. Le variazioni riguardano, in generale, tutti i titoli di entrata e di spesa. 16

Le variazioni di bilancio Sono atti amministrativi che rispondono al principio di flessibilità. Si

Le variazioni di bilancio Sono atti amministrativi che rispondono al principio di flessibilità. Si rendono necessarie se le previsioni non rispettano le effettive necessità dell’ente. Devono essere adottate nell’osservanza dei principi contabili e delle norme del Patto di Stabilità Interno. Negli enti locali sono di competenza del Consiglio e possono essere deliberate entro il 30/11. La giunta comunale può adottare provvedimenti di variazione solo in via d’urgenza da ratificare da parte dell’organo consiliare entro i 60 giorni successivi e comunque entro il 31/12. 17

Monitoraggio degli equilibri Nella predisposizione di ogni atto di variazione di bilancio il Responsabile

Monitoraggio degli equilibri Nella predisposizione di ogni atto di variazione di bilancio il Responsabile dell’area finanziaria deve attuare una verifica complessiva delle dotazioni di bilancio al fine di poter attestare la permanenza degli equilibri finanziari complessivi di bilancio, dell’equilibrio di parte corrente e della parte di investimenti. Il Responsabile del servizio finanziario ha l’obbligo di monitorare con assiduità l’equilibrio finanziario complessivo. 18

Prelievi dal fondo di riserva • Sono di competenza della Giunta • Si traducono

Prelievi dal fondo di riserva • Sono di competenza della Giunta • Si traducono in interventi di spesa originariamente non previsti nel bilancio • Il fondo di riserva è iscritto tra le uscite proprio con la funzione di integrare gli stanziamenti che durante l’esercizio si dovessero rivelare insufficienti 19

SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO ASSESTAMENTO 20

SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO ASSESTAMENTO 20

Gli equilibri da salvaguardare L’art. 193 prevede che durante la gestione e nelle variazioni

Gli equilibri da salvaguardare L’art. 193 prevede che durante la gestione e nelle variazioni di bilancio siano rispettati le norme sugli equilibri. L’ordinamento a riguardo prevede almeno due scadenze: - 30 settembre - 30 novembre 21

Gli equilibri da salvaguardare Non oltre il 30 settembre, il Consiglio con apposita delibera:

Gli equilibri da salvaguardare Non oltre il 30 settembre, il Consiglio con apposita delibera: - controlla lo stato di attuazione dei programmi e il permanere degli equilibri - adotta i provvedimenti necessari per - il ripiano dei debiti fuori bilancio e del disavanzo e e dei residui - La deliberazione è allegata al rendiconto dell’esercizio cui si riferisce e consente di utilizzare per l’anno in corso e per i due successivi: Tutte le entrate Le disponibilità di stanziamento non utilizzate L’avanzo di amministrazione 22

Gli equilibri da salvaguardare Il Consiglio entro il 30 novembre di ciascun anno procede

Gli equilibri da salvaguardare Il Consiglio entro il 30 novembre di ciascun anno procede alla variazione di assestamento generale e cioè: la verifica generale di tutte le voci di entrata e di spesa, compreso il Fondo riserva, finalizzata ad assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio. Tale seconda scadenza è importante perché: - Investe tutta l’attività dell’ente (da parte dei responsabili) - Occorre attuare valutazioni veritiere ed attendibili - rappresenta anche la linea di passaggio al periodo terminale dell’esercizio, durante il quale non è possibile procedere a variazioni (mese di dicembre). - Il Fondo di Riserva non utilizzato deve essere riconsiderato per verificarne la congruità ed eventualmente per integrarlo o diminuirlo 23

Gli equilibri da salvaguardare • • Quando nella gestione delle entrate e delle spese

Gli equilibri da salvaguardare • • Quando nella gestione delle entrate e delle spese si creano situazioni che possano pregiudicare gli equilibri di bilancio il responsabile finanziario deve darne adeguata segnalazione e valutazione: al legale rappresentante, al presidente del Consiglio al segretario e all’organo di revisione Il Consiglio deve procedere al riequilibrio entro 30 giorni dal ricevimento della segnalazione. 24

DEBITI FUORI BILANCIO 25

DEBITI FUORI BILANCIO 25

I debiti fuori bilancio • Il debito fuori bilancio è costituito da obbligazioni pecuniarie,

I debiti fuori bilancio • Il debito fuori bilancio è costituito da obbligazioni pecuniarie, relative al conseguimento di un fine pubblico, valide giuridicamente ma non perfezionate contabilmente, per cui il riconoscimento della sua legittimità da parte del consiglio dell’ente fa coincidere i due aspetti giuridico e contabile in capo al soggetto che l’ha riconosciuto • Il riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio è riservato al Consiglio ed è ammissibile nei soli casi previsti dall’art. 194 del TUEL. • Al riconoscimento della legittimità e contestuale finanziamento dei debiti fuori bilancio di cui alle lettere da a) ad e) dell’art. 194, comma 1, del TUEL deve provvedersi con procedura d’urgenza, con la sottoposizione al Consiglio nei tempi brevi previsti dal regolamento di contabilità, in tutti i casi in cui al decorrere dei tempi è collegato il rischio di maggiori gravami o il maturare di interessi e rivalutazione monetaria o, comunque, non appena il responsabile del servizio ne è venuto a conoscenza 26

I debiti fuori bilancio • Qualora dovessero emergere debiti fuori bilancio successivamente alla data

I debiti fuori bilancio • Qualora dovessero emergere debiti fuori bilancio successivamente alla data di adozione degli atti inerenti la salvaguardia degli equilibri di bilancio (art. 193 comma 2 del TUEL) ed entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento non sia stato adottato il provvedimento di riconoscimento che individua le modalità di finanziamento, è opportuno che l’organo di revisione inviti l’amministrazione a costituire un vincolo sull’avanzo/disavanzo di amministrazione. 27

I debiti fuori bilancio La norma dunque consente che siano riconosciuti come legittimi tutti

I debiti fuori bilancio La norma dunque consente che siano riconosciuti come legittimi tutti i debiti conseguenti all’acquisto di beni con il solo limite: - Di essere connessi allo svolgimento di pubbliche funzioni - Nei limiti dell’accertata e dimostrata utilità ed arricchimento dell’ente - Da chiunque ordinati - Prescindendo dall’aspetto autorizzatorio del bilancio - Al di fuori di qualsiasi valutazione economica 28

I debiti fuori bilancio Accertamento di utilità: deve consistere nella verifica della presenza del

I debiti fuori bilancio Accertamento di utilità: deve consistere nella verifica della presenza del potenziale o reale possibilità di ausilio o beneficio direttamente per l’ente e per i suoi cittadini. L’assenza di utilità impedisce il riconoscimento del debito. L’arricchimento deve misurare -l’incremento patrimoniale vero e proprio, - oppure il risparmio di spese che diversamente sarebbero state dovute - o la mancata perdita patrimoniale. La misura dell’arricchimento costituisce il limite massimo al quale può arrivare il riconoscimento del debito fuori bilancio. 29

I DEBITI FUORI BILANCIO LEGITTIMITA’ Sentenze passate in giudicato o immediatamente esecutive Copertura di

I DEBITI FUORI BILANCIO LEGITTIMITA’ Sentenze passate in giudicato o immediatamente esecutive Copertura di disavanzi di gestione di consorzi, aziende ed istituzioni Ricapitalizzazione perdite società di capitale per servizi pubblici locali Procedure espropriative o occupazione di urgenza per pubblica utilità a) Acquisizione di beni e servizi - senza impegno -senza intervento o capitolo b) Lavori pubblici urgenti non impegnati entro gg. 30 A condizione che: -riguardino pubbliche funzioni -siano utili all’ente ed ai cittadini -incidano positivamente sul patrimonio o diano luogo a risparmio di spese FINANZIAMENTO E’ escluso per le Entrate da: -assunzione di prestiti -vincolo di destinazione per legge dalla vendita di beni patrimoniali disponibili E’ possibile per tutte le entrate dell’anno in corso e dei due anni successivi E’ possibile per entrate da mutui solo se: - impossibilità di copertura i debiti riguardano spese correnti E’ possibile coprirli con un piano di rateizzazione triennale che comprende l’anno in corso come primo anno 30

IL RENDICONTO DI GESTIONE 31

IL RENDICONTO DI GESTIONE 31

I RESIDUI (art. 189 e 190) I residui, rispettivamente attivi e passivi, rappresentano veri

I RESIDUI (art. 189 e 190) I residui, rispettivamente attivi e passivi, rappresentano veri e propri crediti e debiti. Si potrebbe parlare di “somme residue da pagare” su quanto impegnato durante l’anno e “somme residue da riscuotere” rispetto a quanto accertato nell’esercizio. RESIDUI ATTIVI: somme accertate e non riscosse entro il termine dell’esercizio. MINORI ENTRATE PREVISTE RESIDUI ATTIVI ENTRATE ACCERTATE ENTRATE RISCOSSE 32

I RESIDUI ATTIVI • Le somme accertate e non riscosse entro il termine dell’esercizio

I RESIDUI ATTIVI • Le somme accertate e non riscosse entro il termine dell’esercizio costituiscono Residui attivi • Sono mantenute fra i Residui attivi alla chiusura dell’esercizio solo le entrate per le quali esista un titolo giuridico che giustifichi il credito per l’Ente • Le somme iscritte tra le entrate di competenza e non accertate entro il termine dell’esercizio costituiscono minori accertamenti e concorrono a determinare i risultati finali della gestione 33

I RESIDUI (art. 189 e 190) • RESIDUI PASSIVI: somme impegnate e non pagate

I RESIDUI (art. 189 e 190) • RESIDUI PASSIVI: somme impegnate e non pagate durante l’esercizio. ECONOMIE DI SPESA SPESE PREVISTE RESIDUI PASSIVI SPESE IMPEGNATE SPESE LIQUIDATE SPESE ORDINATE/ PAGATE La cancellazione di un residuo passivo ritenuto non dovuto comporta un’economia di spesa. Economia di spesa è anche il minor valore delle spese impegnate rispetto a quelle previste. 34

I RESIDUI (art. 189 e 190) Le somme impegnate e non pagate entro il

I RESIDUI (art. 189 e 190) Le somme impegnate e non pagate entro il termine dell’esercizio costituiscono Residui passivi Possono essere conservate nel conto dei residui solo le somme impegnate con le modalità previste dall’art. 183 del Tuel (si considerano impegnate con l’approvazione del bilancio quelle relative al personale, all’ammortamento dei mutui, quelle relative a contratti, ecc. . ) Le somme iscritte tra le spese di competenza e non impegnate entro il termine dell’esercizio costituiscono economie di spesa e concorrono a determinare i risultati finali della gestione 35

IL RENDICONTO DI GESTIONE Le norme prevedono la predisposizione di tre documenti: 1. Il

IL RENDICONTO DI GESTIONE Le norme prevedono la predisposizione di tre documenti: 1. Il Conto del bilancio 2. Il Conto economico 3. Il Conto del patrimonio Il Conto del bilancio discende dalla contabilità finanziaria, il Conto economico e il Conto del patrimonio discendono dalla contabilità economico - patrimoniale 36

IL RENDICONTO DI GESTIONE Il rendiconto e i suoi allegati (relazione dell’organo esecutivo, elenco

IL RENDICONTO DI GESTIONE Il rendiconto e i suoi allegati (relazione dell’organo esecutivo, elenco dei residui) sono approvati dal consiglio dell’ente entro il 30 aprile dell’anno successivo. Il rendiconto deve essere corredato dalla relazione del collegio dei revisori dei conti. 37

Il conto del bilancio • Dimostra i risultati finanziari della gestione • Ha una

Il conto del bilancio • Dimostra i risultati finanziari della gestione • Ha una struttura simile a quella del bilancio preventivo in modo da poter comparare i dati preventivi con quelli consuntivi • Contiene: previsioni definitive di competenza, accertamenti e impegni di competenza, riscossioni e pagamenti • Evidenza la formazione dei residui attivi e passivi • Evidenzia il risultato di amministrazione • è lo strumento che consente la verifica del rispetto degli obiettivi del Patto di Stabilità Interno. 38

Il conto del bilancio Nel conto del bilancio è evidenziata la gestione dei residui

Il conto del bilancio Nel conto del bilancio è evidenziata la gestione dei residui • Residui derivanti dall’esercizio precedente • Residui derivanti dall’anno precedente e riaccertati alla fine dell’esercizio (da parte dei responsabili dei servizi) • Residui pagati o riscossi (distinti per anno di formazione) • Residui da riportare al prossimo esercizio 39

IL RISULTATO DELLA GESTIONE Il risultato della gestione rappresenta il saldo tra le entrate

IL RISULTATO DELLA GESTIONE Il risultato della gestione rappresenta il saldo tra le entrate accertate e le spese impegnate di competenza del periodo: ACCERTAMENTI (di COMPETENZA) -IMPEGNI (di COMPETENZA) RISULTATO DELLA GESTIONE RISCOSSIONI - PAGAMENTI +/- RESIDUI ATT. - RESIDUI PASS. RISULTATO DELLA GESTIONE 40

IL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE: L’AVANZO E IL DISAVANZO Il risultato di amministrazione rappresenta in

IL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE: L’AVANZO E IL DISAVANZO Il risultato di amministrazione rappresenta in termini prospettici un “fondo di valore” (non un flusso) riferito all’intera gestione finanziaria (COMPETENZA e RESIDUI). FONDO DI CASSA INIZIALE + RISCOSSIONI - PAGAMENTI FONDO CASSA FINALE + RESIDUI ATTIVI A RIPORTARE - RESIDUI PASSIVI A RIPORTARE Come si può notare dalla tabella, il risultato di amministrazione corrisponde ad una sorta di “MARGINE DI TESORERIA” RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (AVANZO/DISAVANZO) 41

IL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE Ai sensi dell’art. 187, comma 1 del TUEL il risultato

IL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE Ai sensi dell’art. 187, comma 1 del TUEL il risultato di amministrazione innanzitutto deve essere suddiviso - ai fini del suo “successivo utilizzo o ripiano” tra: a) fondi vincolati: vale a dire economie di spesa derivanti da stanziamenti finanziati con entrate a specifica destinazione (accertate), oppure contributi pervenuti oltre il termine massimo (30 novembre) per poter effettuare le variazioni di bilancio; b) fondi per il finanziamento di spese in conto capitale, non impegnate entro l’esercizio; c) fondi di ammortamento, che derivano dall’applicazione, al Titolo primo della spesa del bilancio preventivo, degli ammortamenti di cui all’art. 167 e dall’impossibilità di impegnare i relativi stanziamenti; d) fondi non vincolati, a carattere residuale. 42

Se il risultato d’amministrazione è positivo può essere utilizzato per: • il reinvestimento delle

Se il risultato d’amministrazione è positivo può essere utilizzato per: • il reinvestimento delle quote accantonate per ammortamento, provvedendo, ove l’avanzo non sia sufficiente, ad applicare nella parte passiva del bilancio un importo pari alla differenza; • la copertura dei debiti fuori bilancio riconosciuti; • la salvaguardia degli equilibri di bilancio ove non possa provvedersi con mezzi ordinari; • il finanziamento delle spese di funzionamento non ripetitive in qualsiasi periodo dell’esercizio e delle altre spese correnti solo in sede di assestamento; • il finanziamento di spese di investimento. Se il risultato d’amministrazione è negativo deve essere ripianato. Va quindi iscritto nel bilancio preventivo dell’esercizio successivo come qualsiasi altra uscita, limitando così la capacità di spesa dell’ente. 43

IL CONTO ECONOMICO: IL RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA A) PROVENTI della GESTIONE 1. Proventi

IL CONTO ECONOMICO: IL RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA A) PROVENTI della GESTIONE 1. Proventi tributari 2. Proventi da trasferimenti 3. Proventi da servizi pubblici 4. Proventi da gestione patrimoniale 5. Proventi diversi 6. Proventi da concessioni ad edificare 7. Increm. Immobil. Per lavori interni 8. Variazione nelle rimananenze TOTALE PROVENTI B) COSTI della GESTIONE 9. Personale 10. Acquisto mat. prime e/o beni consuno 11. Variazioni riman. Materie e/o beni cons. 12. Prestazioni di servizi 13. Godimento di beni di terzi 14. Trasferimenti 15. Imposte e tasse 16. Quote di ammortam. Dell’esercizio TOTALE COSTI della GESTIONE RISULTATO DELLA GESTIONE C) PROVENTI / ONERI DA AZ. SPECIALI E PART. 17. Utili 18. Interessi su capitale di dotazione 19. Trasferimenti da aziende speciali e part. TOTALE RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA 44

IL CONTO ECONOMICO: IL SETTORE “FINANZIARIO” E I COMPONENTI STRAORDINARI D) PROVENTI E ONERI

IL CONTO ECONOMICO: IL SETTORE “FINANZIARIO” E I COMPONENTI STRAORDINARI D) PROVENTI E ONERI FINANZIARI 20. Interessi attivi 21. Interessi passivi: - su mutui - su obbligazioni - su anticipazioni - per altre cause TOTALE E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI PROVENTI 22. Insussistenze del passivo 23. Sopravvenienze attive 24. Plusvalenze patrimoniali TOTALE PROVENTI ONERI 25. Insussistenze 26. Minusvalenze patrimoniali 27. Accantonamento per svalutazione crediti 28. Oneri straordinari TOTALE PROVENTI STR. TOTALE E RISULTATO ECONOMICO DELL’ESERCIZIO 45

IL CONTO ECONOMICO • Evidenzia i proventi e i costi di competenza dell’esercizio e

IL CONTO ECONOMICO • Evidenzia i proventi e i costi di competenza dell’esercizio e il risultato economico conseguito • Ha una struttura scalare in modo da evidenziare alcuni risultati intermedi • Componenti positivi e negativi del reddito sono classificati in base alla loro natura • La contabilità economica ha un valore prettamente conoscitivo di supporto alle verifiche di efficienza della gestione dell’ente • Diversamente dalla contabilità finanziaria non ha valore autorizzatorio • In caso di risultato negativo NON vi è obbligo di copertura o ripiano dello squilibrio economico 46

Il conto economico può essere ottenuto con due diversi strumenti: 1) Il prospetto di

Il conto economico può essere ottenuto con due diversi strumenti: 1) Il prospetto di riconciliazione con il quale le annotazioni che hanno impatto sull’aspetto economico della gestione avvengono solo a fine esercizio 2) Con un sistema di contabilità generale applicato al metodo della partita doppia che consente di rilevare le operazioni dal duplice punto di vista finanziario ed economico concomitantemente al loro svolgimento CONTO ECONOMICO 47

CONNESSIONE TRA DOCUMENTI DI PROGRAMMAZIONE E DI RENDICONTAZIONE Bilancio finanziario preventivo annuale Conto del

CONNESSIONE TRA DOCUMENTI DI PROGRAMMAZIONE E DI RENDICONTAZIONE Bilancio finanziario preventivo annuale Conto del bilancio Prospetto di conciliazione Conto economico Conto del patrimonio 48

PROSPETTO di CONCILIAZIONE (ART. 229) • In questo documento vengono rilevate le operazioni di

PROSPETTO di CONCILIAZIONE (ART. 229) • In questo documento vengono rilevate le operazioni di rettifica mediante le quali avviene la transazione del risultato finanziario a quello economico attraverso la trasformazione, rispettivamente in ricavi e costi d’esercizio, delle entrate correnti accertare e delle spese correnti impegnate • In sede di rendiconto l’organo di revisione deve accertare l’esatta rilevazione del risultato economico e la corretta predisposizione del prospetto di conciliazione • Nel prospetto di conciliazione vengono rilevati altri elementi non tutti desumibili dalla contabilità finanziaria, che come è noto si limita alla rilevazione delle entrate e delle spese, per i quali si rende necessaria la tenuta di rilevazioni extracontabili 49

PROSPETTO di CONCILIAZIONE (ART. 229) • Il comma 9 dell’articolo 229 del Tuel dispone

PROSPETTO di CONCILIAZIONE (ART. 229) • Il comma 9 dell’articolo 229 del Tuel dispone che il risultato finale economico è raggiunto partendo dai dati finanziari della gestione corrente del conto del bilancio con l’aggiunta di elementi economici • La funzione del prospetto è quella di guida per la rettifica ed integrazione degli elementi finanziari al fine di condurli a valori economici • Il prospetto indica i collegamenti e le differenze fra i risultati finanziari e quelli economico-patrimoniali permettendo di rilevare non solo l’entità degli accertamenti e degli impegni finanziari ma anche la consistenza economica delle risorse (ricavi e proventi) ed il loro utilizzo misurandone il consumo (costi e oneri) 50

IL PROSPETTO di CONCILIAZIONE MODALITÀ di CALCOLO entrate correnti accertate + risconti passivi iniziali

IL PROSPETTO di CONCILIAZIONE MODALITÀ di CALCOLO entrate correnti accertate + risconti passivi iniziali ratei attivi iniziali risconti passivi finali + Ratei attivi finali Iva = Ricavi di competenza economica spese correnti impegnate + risconti attivi iniziali + costi esercizi futuri iniziali ratei passivi iniziali risconti attivi finali costi esercizi futuri finali + Ratei passivi finali Iva = costi di competenza economica 51

IL CONTO DEL PATRIMONIO ex Dpr. 194/’ 96 A) IMMOBILIZZAZIONI I) IMMATERIALI 1. Costi

IL CONTO DEL PATRIMONIO ex Dpr. 194/’ 96 A) IMMOBILIZZAZIONI I) IMMATERIALI 1. Costi pluriennali capitalizzati II) IMMOB. MATERIALI 1. Beni demaniali 2. Terreni (patrimonio indisponibile) 3. Terreni (patrimonio disponibile) 4. Fabbricati (patrimonio indisp. ) 5. Fabbricati (patrim. disponibile) 6. Macchinari, attrezz. E impianti 7. Attrezz, . E sistemi informatici 8. Automezzi e motomezzi 9. Mobili e macchine d’ufficio 10. Universalità di beni (patrim. indisponibile) 11. Universalità di beni (patrim. Disponibile) 12. Diritti reali su beni di terzi 13. Immobilizzaz. In corso III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZ. 1. Partecipazioni 2. Crediti 3. Titoli 4. Crediti per depositi cauzionali TOTALE IMMOBILIZZAZIONI B) ATTIVO CIRCOLANTE I) RIMANENZE II) CREDITI 1. Verso contribuenti 2. Verso enti del settore pubblico allargato 3. Verso debitori diversi 4. Crediti per IVA 5. Crediti per depositi (banche) III. ATTIVITA’ FIN. CHE NON COSTIT. IMM. 1. Titoli IV. DISPONIBILITA’ LQUIDE 1. Fondo cassa 2. Depositi bancari TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE C) RATEI E RISCONTI TOTALE ATTIVO A) PATRIMONIO NETTO I Netto patrimoniale II) Netto da beni demaniali TOTALE PARTIMONIO NETTO B) CONFERIMENTI I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale II) Conferimenti da concessioni a edificare TOTALE CONFERIMENTI C) DEBITI I) Debiti di finanziamento 1. Per finanziamenti a breve termine 2. Per mutui e prestiti 3. Per prestiti obbligazionari 4. Per debiti pluriennali II) Debiti di funzionamento III) Debiti per IVA IV) Debiti per anticipazioni di cassa V) Debiti per somme anticipate daterzi VI) I debiti verso controllate, collegate, altri VII) Altri debiti TOTALE DEBITI D) RATEI E RISCONTI I) Ratei passivi II) Risconti passivi TOTALE RATEI E RISCONTI 52

Conto del patrimonio art. 230 comma 2 tuel Il patrimonio degli enti locali è

Conto del patrimonio art. 230 comma 2 tuel Il patrimonio degli enti locali è costituito dal complesso di beni e dei rapporti giuridici attivi e passivi di pertinenza di ciascun ente, suscettibili di valutazione e attraverso la cui rappresentazione contabile e il relativo risultato finale differenziale è determinata la consistenza netta della dotazione patrimoniale. Operativamente il conto del patrimonio è determinato contemporaneamente al conto economico attraverso il prospetto di conciliazione o attraverso sistemi complessi di scritture contabili applicati al metodo della partita doppia. 53

Criteri di valutazione per i beni acquisiti successivamente al D. lgs 77/1995 • •

Criteri di valutazione per i beni acquisiti successivamente al D. lgs 77/1995 • • Beni demaniali : al costo Terreni, fabbricati e beni mobili: al costo Crediti e debiti : al valore nominale Censi, livelli e enfiteusi: capitalizzazione della rendita al tasso legale (determinazione del valore attuale) • Rimanenze art. 2426 del codice civile CONTO DEL PATRIMONIO 54

Il patrimonio netto si determina come differenza tra l’attivo il passivo. PN = A

Il patrimonio netto si determina come differenza tra l’attivo il passivo. PN = A – P Esso è un fondo di valori misurato in un certo istante (31/12) che comprende il risultato economico dell’esercizio. Se il risultato economico è positivo il netto aumenta; se negativo il netto diminuisce. Deficit patrimoniale P > A CONTO DEL PATRIMONIO 55

IL SERVIZIO DI TESORERIA 56

IL SERVIZIO DI TESORERIA 56

Il servizio di tesoreria (Art. 208 e seg. TUEL) - - Il servizio di

Il servizio di tesoreria (Art. 208 e seg. TUEL) - - Il servizio di tesoreria è obbligatorio sulla base di una convenzione deliberata dal Consiglio e deve essere affidato in alternativa: a una banca a una S. p. A. con capitale sociale interamente versato non inferiore ad 1 miliardo di lire (solo per i Comuni non capoluoghi di Provincia, comunità montane ed unione di comuni) al concessionario del servizio nazionale di riscossione (D. Lgs. 112/99 art. 3). 57

Il servizio di tesoreria - L’oggetto: svolgere le operazioni legate alla gestione finanziaria, finalizzate:

Il servizio di tesoreria - L’oggetto: svolgere le operazioni legate alla gestione finanziaria, finalizzate: alla riscossione delle entrate e dei depositi effettuati da terzi, al pagamento delle spese, alla custodia di titoli e valori. Secondo il dettato normativo ogni deposito deve essere intestato all’ente e va gestito da tesoriere nel rispetto del sistema UNICO di tesoreria. Il tesoriere nella sua attività deve conformarsi alla legge, allo statuto, ai regolamenti dell’ente e alle specifiche convenzioni. 58

Il servizio di tesoreria Il Tesoriere svolge adempimenti contabili connessi: - alla riscossione delle

Il servizio di tesoreria Il Tesoriere svolge adempimenti contabili connessi: - alla riscossione delle entrate - al versamento delle spese - al rilascio di quietanze - alla comunicazione relative alle operazioni eseguite. 59

Il servizio di tesoreria Il Tesoriere inoltre deve: - Controllare le condizioni di legittimità

Il servizio di tesoreria Il Tesoriere inoltre deve: - Controllare le condizioni di legittimità (codifica dei mandati e limiti di stanziamento) - Tener conto delle variazioni di bilancio e dei prelevamenti dal fondo di riserva - Assumersi la piena responsabilità per la estinzione dei mandati - Provvedere alla gestione dei titoli. 60

Il servizio di tesoreria Gli obblighi del Tesoriere sono legati al contenuto della convenzione

Il servizio di tesoreria Gli obblighi del Tesoriere sono legati al contenuto della convenzione con l’ente. Entro il termine di 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario il tesoriere rende all’ente locale il conto della propria gestione (art. 226 TUEL). Il tesoriere concede all’ente, in seguito a deliberazioni della Giunta, anticipazioni di tesoreria entro il limite dei 3/12 delle entrate correnti accertate nel penultimo anno precedente. L’anticipazione dovrebbe avere una breve durata nel rispetto degli equilibri finanziari. 61

PATTO DI STABILITA’ INTERNO 62

PATTO DI STABILITA’ INTERNO 62

Il patto di stabilità interno Il Patto di Stabilità viene stabilito dal Governo per

Il patto di stabilità interno Il Patto di Stabilità viene stabilito dal Governo per tutte le pubbliche amministrazioni in modo che i conti dell'Italia tutta stiano dentro i parametri di Maastricht. La normativa che da ultimo costituisce riferimento per l’applicazione agli enti locali del Pd. SI per il triennio 2009/2011 è contenuta all’art. 77 -bis del D. L. 112/2008 convert. dalla Legge 133/2008. Si traduce in un insieme di vincoli che dal 2007 assumono come parametro di riferimento il saldo finanziario, dato dalla differenza fra le entrate finali (titolo I, III, IV) e spese finali (titolo I, II) e spingono nella direzione di ridurre la spesa ed aumentare le entrate. 63

Il patto di stabilità interno Sono assoggettati al Patto i comuni con popolazione superiore

Il patto di stabilità interno Sono assoggettati al Patto i comuni con popolazione superiore a 5. 000 abitanti e le province Sono previsti monitoraggi semestrali ed annuali da comunicare al Ministero dell’economia ed anche controlli da parte della Corte di conti attraverso il questionario al bilancio e al rendiconto da compilato dall’organo di revisione. Esiste un sistema sanzionatorio per gli enti che non rispettano il patto (art. 77 bis del D. L. 112/2008 – L. 133/2008). 64

Il patto di stabilità interno In sostanza, ogni ente locale calcola la manovra correttiva

Il patto di stabilità interno In sostanza, ogni ente locale calcola la manovra correttiva che deve apportare ai propri bilanci (secondo un procedimento previsto dalla legge). La finanziaria 2008, nell’apportare correttivi ha introdotto il criterio di competenza ibrida (una fusione fra gli accertamenti e gli impegni della gestione corrente e gli incassi ed i pagamenti della parte in conto capitale). 65

Il patto di stabilità interno Il rispetto dell’obiettivo programmatico del Patto di Stabilità Interno

Il patto di stabilità interno Il rispetto dell’obiettivo programmatico del Patto di Stabilità Interno dal 2008 è requisito di legittimità del bilancio, attraverso apposito prospetto da allegare al bilancio medesimo. In tale allegato deve essere verificata la coerenza con il Piano triennale delle Opere Pubbliche ed elenco annuale, con particolare riguardo al cronoprogramma dei lavori. Durante la gestione, con gli atti di variazione al bilancio e con gli atti di gestione (accertamenti e impegni, riscossioni e pagamenti) deve essere garantito il permanere del rispetto dell’obiettivo programmatico. 66

Il patto di stabilità interno Per l’anno 2009 si veda la seguente documentazione della

Il patto di stabilità interno Per l’anno 2009 si veda la seguente documentazione della Ragioneria Generale dello Stato: § Circolare concernente il “patto di stabilità interno” per gli anni 2009 -2011 per le Province e i Comuni con popolazione superiore a 5. 000 abitanti. § DM 15/06/2009 definizione obiettivi programmatici Patto di stabilità interno 2009 -2011 e approvazione prospetti per la rilevazione. § DM 01/10/2009 recante regole per il monitoraggio semestrale del patto di stabilità interno per l'anno 2009 per le Province e i Comuni con popolazione superiore a 5. 000 abitanti e approvazione prospetti per la comunicazione al ministero. 67

Il patto di stabilità. La Manovra 2009: Destinatari Sono individuati 4 gruppi di enti:

Il patto di stabilità. La Manovra 2009: Destinatari Sono individuati 4 gruppi di enti: 1. enti che hanno rispettato il patto 2007 ed hanno un saldo finanziario positivo 2007 in competenza mista 2. enti che non hanno rispettato il patto 2007 ed hanno un saldo finanziario positivo 2007 in competenza mista 3. enti che hanno rispettato il patto 2007 ed hanno un saldo finanziario negativo 2007 in competenza mista 4. enti che non hanno rispettato il patto 2007 ed hanno un saldo finanziario negativo 2007 in competenza mista 68

Il patto di stabilità. La Manovra 2009 La base della manovra è il saldo

Il patto di stabilità. La Manovra 2009 La base della manovra è il saldo 2007 (nel 2008 era la media del triennio 2003 -2004 -2005) calcolato in termini di competenza mista. Il saldo obiettivo è il saldo 2009 dovrà essere migliore del saldo raggiunto nel 2007 (per gli enti che hanno un saldo base 2007 negativo) oppure uguale o addirittura peggiore del saldo raggiunto nel 2007 (per gli enti che hanno un saldo base 2007 positivo) La scelta di utilizzare per la base di calcolo il solo anno 2007, abbandonando il triennio 2003/2005, determina un alleggerimento della manovra a carico dell’intero comparto, in considerazione degli ottimi risultati ottenuti dal settore degli enti locali nell’ultimo esercizio chiuso. 69

Il patto di stabilità. La manovra 2009: Le nuove regole Il saldo rilevante è

Il patto di stabilità. La manovra 2009: Le nuove regole Il saldo rilevante è uno solo ed è calcolato secondo la competenza mista: 1. accertato e impegnato parte corrente, 2. incassato e pagato (competenza +residui) parte capitale. è dato da: [(accertato entrate correnti titolo I, titolo III + incassato in conto competenza e in conto residui c/capitale titolo IV) – (impegnato spesa corrente titolo I + pagato in conto competenza e in conto residui spesa c/capitale)]. 70

Il patto di stabilità. La manovra 2009: Le nuove regole Le voci da portare

Il patto di stabilità. La manovra 2009: Le nuove regole Le voci da portare in detrazione sono: • entrate derivanti dalla riscossione di crediti e spese derivanti dalla concessione di crediti. • le risorse derivanti dalla cessione di azioni o quote di società operanti nel settore dei servizi pubblici locali e da vendita di patrimonio non sono conteggiate, ai fini dei saldi utili per il rispetto del patto di stabilità interno se destinate alla realizzazione di investimenti infrastrutturali e alla riduzione del debito. La regola originaria prevista dal comma 8 portava ad un effetto distorsivo e paradossale, togliendo agli enti strumenti di azione per il rispetto dei saldi programmatici. Solo la destinazione alla riduzione del debito portava alla neutralità di tali entrate, mentre fortemente negativa per il finanziamento di investimenti. Sono da considerare investimenti le spese indicate dal comma 18 art. 3 Legge n. 350/2003 e codificate, secondo il glossario SIOPE, con i codici: 2. 01 - 2. 02 - 2. 03 2. 04 - 2. 05. 62 - 2. 06 - 2. 07 (escluso le voci economiche 18 e 19) - 2. 08 - 2. 09. 71

Il patto di stabilità. La manovra 2009: Le voci escluse Inseriti i commi 7

Il patto di stabilità. La manovra 2009: Le voci escluse Inseriti i commi 7 bis e 7 ter Esclusione dai saldi utili per il rispetto del patto le risorse provenienti dallo Stato e le relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute per l’attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza. L’esclusione concerne anche le ordinanze già adottate, purché le relative entrate e spese non siano già state rilevate nei patti degli anni precedenti. L’esclusione delle spese opera anche se esse sono effettuate in più anni, purché la spesa complessiva non sia superiore all’ammontare delle corrispondenti risorse assegnate. (Circolare n. 2/2009 RGS) 72

Il patto di stabilità. La manovra 2009: Le voci escluse Il comma 9 lett.

Il patto di stabilità. La manovra 2009: Le voci escluse Il comma 9 lett. a) art. 7 -quater D. L. n. 5/2009 conv. con modifiche con Legge n. 33/2009 prevede l’abrogazione del comma 8 dell’articolo 77 -bis del decreto legge n. 112/2008, mentre il comma 10 del medesimo articolo 7 -quater dispone che restano invariate le previsioni di saldo e di entrata e di spesa per gli enti locali che hanno approvato il bilancio entro il 10 marzo 2009, escludendo le entrate straordinarie di cui al richiamato comma 8 sia dalla base di calcolo dell'anno 2007 assunta a riferimento che dai risultati utili per il rispetto del patto di stabilità interno per il 2009, lasciando agli stessi enti la facoltà di seguire l’una o l’altra disciplina. Tale esclusione deve essere applicata sia al saldo finanziario preso a base di riferimento (anno 2007) che al saldo degli anni di gestione del patto (2009/2011). (Circolare RGS) 73

Il patto di stabilità. La manovra 2009: Le voci escluse decreto anticrisi I comuni

Il patto di stabilità. La manovra 2009: Le voci escluse decreto anticrisi I comuni che hanno rispettato il Patto di stabilità interno nel triennio 2006 -2008 possono escludere dal computo dei saldi rilevati per l’anno 2009 le somme destinate a investimenti infrastrutturali o al pagamento di spese in conto capitale relative a impegni già assunti, qualora tali spese siano finanziate da risparmi derivanti: • dai minori oneri per interessi che derivano dalla riduzione dei tassi di interesse sui mutui ovvero dalla rinegoziazione dei mutui stessi, se tale minore onere non risulti già conteggiato nei bilanci di previsione; • dai minori oneri per interessi registrati a seguito dell’utilizzo dell’avanzo di amministrazione disponibile per la rinegoziazione di mutui e prestiti. 74

Il patto di stabilità. La Manovra 2009 Le nuove regole: conseguenze 1. l'incassato entrata

Il patto di stabilità. La Manovra 2009 Le nuove regole: conseguenze 1. l'incassato entrata corrente e il pagato spesa corrente non rilevano ai fini patto. 2. l’accertato di parte corrente contribuisce, ai soli fini patto, alla copertura dei pagamenti di parte capitale, come pure l’incassato di parte capitale contribuisce, ai soli fini patto, alla copertura degli impegni di parte corrente. 3. accertando entrate in conto capitale e impegnando spese per investimenti, non sorgono difficoltà ai fini patto, nemmeno se la fonte di finanziamento è il mutuo o l’avanzo, che rimangono esclusi ai fini patto. Questo deriva dal fatto che l’accertato e l’impegnato di parte capitale non sono considerati ai fini patto. Nasceranno difficoltà quando la spesa in conto capitale impegnata sarà successivamente pagata. 4. se l’incassato e il pagato della parte capitale avvengono nel medesimo anno, non si producono distorsioni a livello patto, che assorbe in tal modo entrambe le voci. Diverso è il caso contrario, molto più probabile nella pratica, in cui l’incassato e il pagato di parte capitale siano contabilizzati in anni diversi. 75

Il patto di stabilità. La Manovra 2009. Calcolo dei saldi Saldo obiettivo Enti adempienti

Il patto di stabilità. La Manovra 2009. Calcolo dei saldi Saldo obiettivo Enti adempienti 2009 nel 2007 Enti positivi Enti negativi Enti inadempienti nel 2007 peggiorano il saldo del 10% stesso saldo migliorano del 48% migliorano del 70% 76

Il patto di stabilità. La Manovra 2009. Calcolo dei saldi Saldo obiettivo Enti adempienti

Il patto di stabilità. La Manovra 2009. Calcolo dei saldi Saldo obiettivo Enti adempienti 2010 nel 2007 Enti inadempienti nel 2007 Enti positivi peggiorano il saldo del 10% stesso saldo Enti negativi migliorano del 97% migliorano del 110% 77

Il patto di stabilità. La Manovra 2009. Calcolo dei saldi Saldo obiettivo 2011 Enti

Il patto di stabilità. La Manovra 2009. Calcolo dei saldi Saldo obiettivo 2011 Enti adempienti nel 2007 Enti inadempienti nel 2007 Enti positivi stesso saldo Enti negativi migliorano del 165% migliorano del 180% 78

Il patto di stabilità. La Manovra 2009. Calcolo del saldo Come si vede, i

Il patto di stabilità. La Manovra 2009. Calcolo del saldo Come si vede, i gruppi di enti con saldo finanziario 2007 in competenza mista negativo devono migliorare il saldo rispetto al 2007, ma la manovra appare più elevata per chi non ha rispettato il patto 2007. I gruppi di enti con saldo finanziario 2007 in competenza mista positivo possono peggiorare il saldo rispetto al 2007, ma tale possibilità appare più contenuta per chi non ha rispettato il patto 2007. 79

Il patto di stabilità. La Manovra 2009. Calcolo del saldo Ottenuto l’importo annuo della

Il patto di stabilità. La Manovra 2009. Calcolo del saldo Ottenuto l’importo annuo della manovra, si procede a determinare il saldo finanziario, in termini di competenza mista, che gli enti devono conseguire. Il risultato a fine 2009 deve essere un saldo in competenza mista (parte corrente: accertato meno impegnato; parte capitale incassato c/competenza e c/residui meno pagato c/competenza e c/residui) migliore o peggiore del medesimo saldo in competenza mista avuto nel 2007 per un importo pari alla manovra di cui sopra. Quindi, nel 2009, dobbiamo agire sugli accertamenti dei primi tre titoli entrata (da aumentare), sugli impegni del titolo I spesa (da ridurre), sull’incassato del titolo IV entrata (da aumentare), sul pagato del titolo II spesa (da ridurre). 80

Il patto di stabilità. La Manovra 2009. I limiti all’indebitamento Le province ed i

Il patto di stabilità. La Manovra 2009. I limiti all’indebitamento Le province ed i comuni soggetti al patto di stabilità interno possono aumentare, a decorrere dall’anno 2010, la propria consistenza del debito al 31 dicembre dell’anno precedente in misura non superiore alla percentuale annualmente determinata, con proiezione triennale, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze. Resta fermo il limite di indebitamento stabilito dall’art. 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni e integrazioni. Ad oggi il limite è fissato dalla Legge finanziaria 2007 al 15% delle entrate correnti. Nel caso in cui l’ente registri per l’anno precedente un rapporto percentuale tra lo stock di debito ed il totale delle entrate correnti, al netto dei trasferimenti statali e regionali, superiore alla misura determinata con decreto del Ministro dell’economia e finanze, sentita la Conferenza Stato–città e autonomie locali, la percentuale precedente è ridotta di un punto. Il rapporto percentuale è aggiornato con cadenza triennale. 81

Il patto di stabilità. La Manovra 2009. Procedura. 1. Verificare se l’ente ha rispettato

Il patto di stabilità. La Manovra 2009. Procedura. 1. Verificare se l’ente ha rispettato il patto 2007 e se ha saldo 2007 positivo o negativo. 2. Se l’ente ha saldo di cassa negativo, quantificare la manovra, confermando la manovra 2008 già calcolata a seguito di legge finanziaria 2007. 3. Se l’ente ha saldo di cassa positivo, la manovra diventa pari a zero, con obbligo di mantenimento nel 2008 almeno del saldo medio 2003 -2005 in competenza mista. 4. Calcolare il saldo 2007 in competenza mista. Sarà la base su cui lavorare come confronto rispetto al 2009. 5. Determinare l’importo del saldo in competenza mista che deve essere raggiunto nel 2009. 6. Fare previsioni di competenza (entrata e spesa corrente) e di cassa (entrata e spesa in conto capitale) per simulare gli effetti della gestione sul 2009, individuando opportune soluzioni per raggiungere il saldo programmatico determinato. 7. Prepararsi ad attestare parere regolarità contabile nella verifica della rispondenza degli stanziamenti di bilancio rispetto ai saldi misti patto stabilità. 82

Il patto di stabilità. La Manovra 2009 Bilancio di previsione La Finanziaria 2008 aveva

Il patto di stabilità. La Manovra 2009 Bilancio di previsione La Finanziaria 2008 aveva introdotto il principio contabile della obbligatorietà del rispetto del patto di stabilità interno come elemento necessario per l’approvazione del bilancio di previsione. Si prevede che il bilancio di previsione deve essere approvato iscrivendo le previsioni di entrata e di spesa di parte corrente in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrate e spese di parte capitale, al netto delle riscossioni e delle concessioni di crediti, sia garantito il rispetto delle regole che disciplinano il patto. A tal fine, gli enti locali sono tenuti ad allegare al bilancio di previsione un apposito prospetto contenente le previsioni di competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilità interno 83

Il patto di stabilità. La Manovra 2009 Incidenza spese di personale Articolo 76 (Assunzioni

Il patto di stabilità. La Manovra 2009 Incidenza spese di personale Articolo 76 (Assunzioni di personale da parte degli enti locali) Enti sottoposti al patto Il DL n. 112/2008 ha introdotto significative novità in materia di contenimento delle spese di personale negli Enti Locali, mantenendo tuttavia inalterata la distinzione tra gli Enti sottoposti e gli Enti non sottoposti al patto di stabilità. Per quanto riguarda gli Enti con popolazione superiore ai 5000 abitanti, ossia gli Enti tenuti al rispetto delle regole del patto di stabilità, resta in vigore quanto disposto dal comma 557, così come integrato dal comma 120 dell’art. 3 della legge n. 244/2007 (Finanziaria 2008), in virtù del quale è possibile derogare all’obbligo di riduzione della spesa del personale nel rispetto dei parametri ivi definiti. 84

Il patto di stabilità. La Manovra 2009 Incidenza spese di personale Articolo 76, comma

Il patto di stabilità. La Manovra 2009 Incidenza spese di personale Articolo 76, comma 4 (Spese di personale e sanzioni) Enti sottoposti al patto “In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. È fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione. ” La Sezione Veneto (Del 116/08) ritiene che l’efficacia di tale norma non sia circoscritta alla violazione degli obiettivi del Patto per il solo anno 2007 (anno precedente rispetto a quello di entrata in vigore della legge), ma si estenda sine die (fino, ovviamente, a sua abrogazione), in ragione sia dell’assenza di riferimenti temporali della violazione (a differenza dell’art. 1 comma 561 che faceva riferimento all’anno 2006), sia della valenza pluriennale della manovra economica varata col Dl 112. 85

Il patto di stabilità. La Manovra 2009 Incidenza spese di personale Gli enti soggetti

Il patto di stabilità. La Manovra 2009 Incidenza spese di personale Gli enti soggetti al Patto assicurano la riduzione dell’incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, con particolare riferimento alle dinamiche di crescita della spesa per contrattazione integrativa decentrata. Con DPCM sono definiti i parametri di virtuosità. Estensione anche agli enti non soggetti al Patto. 86

Il patto di stabilità. Come migliorare il saldo Utilizzare leve di bilancio dirette a

Il patto di stabilità. Come migliorare il saldo Utilizzare leve di bilancio dirette a potenziare le entrate rilevanti patto e a ridurre le spese correnti e in conto capitale. Si individuano a tal fine: - potenziamento di entrate tributarie; - maggiore copertura di servizi a domanda individuale con leva tariffaria; - sviluppo delle entrate da sponsorizzazioni; - maggiore redditività del patrimonio; - maggiore redditività delle aziende partecipate con rilevanza economica; - maggiore incisività nell’alienazione di beni - maggiore utilizzo di concessioni edilizie per il finanziamento di opere; - maggiore ricorso alle fonti di finanziamento europee; - minore incidenza della spesa di personale; - minore incidenza oneri acquisto di beni; - minore incidenza di oneri per contratti di servizio dalle proprie aziende; - minore incidenza di fitti passivi; - minore incidenza di contributi ad enti e associazioni; - rinegoziazione di mutui e rimodulazione debito con riduzione di interessi passivi; - utilizzo di crediti tributari in compensazione di debiti tributari; - opzione irap per attività commerciali; - riduzione impatto degli investimenti sul bilancio dell’ente. 87

Il patto di stabilità. Come agire sulla cassa a) analizzare gli stanziamenti di bilancio

Il patto di stabilità. Come agire sulla cassa a) analizzare gli stanziamenti di bilancio e stimare il gettito presumibile di incassi a titolo IV in conto competenza e di pagamenti a titolo II in conto competenza, tenendo presente l’andamento degli ultimi anni; b) analizzare i residui attivi a titolo IV e individuare i presumibili incassi; c) analizzare i residui passivi, nel loro presupposto giuridico e nella loro struttura (per comprendere trattasi di debiti patrimoniali, quindi di futuro pagamento, oppure di conti d’ordine, ovvero di impegni finanziari in attesa di prestazione, il cui pagamento è dilazionato nel tempo); d) rivedere il ciclo passivo della spesa in conto capitale, con particolare riferimento ai lavori pubblici, per programmare le fasi di S. A. L. – fattura – mandato di pagamento; 88

Il patto di stabilità. Come agire sulla cassa e) analizzare i rapporti con gli

Il patto di stabilità. Come agire sulla cassa e) analizzare i rapporti con gli altri enti pubblici, soprattutto con la Regione, verificando la previsione di incassi e pagamenti sulle deleghe; f) stimolare al massimo, in capo a tutti i responsabili di settore, i solleciti e le altre azioni esecutive nei confronti dei soggetti debitori dell’ente per favorire gli incassi a titolo IV; g) rallentare gli impegni di competenza a titolo II (che non siano obbligazioni già assunte) per ridurre l’incidenza e la tempistica dei pagamenti; h) non commettere l’errore di impegnare spesa in conto capitale (per il solo fatto che l’impegnato a titolo II non è più rilevante patto) senza considerarne gli effetti sulla cassa negli anni successivi. 89

Il patto di stabilità. Monitoraggio Gli enti trasmettono semestralmente alla Ragioneria generale dello Stato,

Il patto di stabilità. Monitoraggio Gli enti trasmettono semestralmente alla Ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, utilizzando il sistema web «www. pattostabilita. rgs. tesoro. it» , le informazioni riguardanti i risultati di competenza mista, attraverso un prospetto e con le modalità definiti con decreto. Con lo stesso decreto è definito il prospetto dimostrativo dell’obiettivo determinato per ciascun ente. La mancata trasmissione del prospetto dimostrativo degli obiettivi programmatici costituisce inadempimento al patto di stabilità interno. La mancata comunicazione al sistema web della situazione di commissariamento, secondo le indicazioni di cui allo stesso decreto, determina per l’ente inadempiente l’assoggettamento alle regole del patto di stabilità interno. In caso di mancata emanazione del citato decreto ministeriale in tempi utili per il rispetto dell’invio delle informazioni relative al monitoraggio del patto alla data del 30 giugno 2009, nessun dato dovrà essere trasmesso (via e-mail, via fax o per posta) sino all’emanazione del citato decreto. 90

Il patto di stabilità. Monitoraggio Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del

Il patto di stabilità. Monitoraggio Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno, ciascuno degli enti è tenuto a inviare, entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato una certificazione, sottoscritta dal rappresentante legale e dal responsabile del servizio finanziario, secondo un prospetto e con le modalità definiti dal decreto. La mancata trasmissione della certificazione costituisce inadempimento al patto di stabilità interno. Nel caso in cui la certificazione, sebbene trasmessa in ritardo, attesti il rispetto del patto, non si applicano tutte le sanzioni previste, ma soltanto il blocco totale delle assunzioni. 91

Il patto di stabilità. Monitoraggio Sanzioni derivanti dall’inosservanza del sistema di monitoraggio Fattispecie Sanzione

Il patto di stabilità. Monitoraggio Sanzioni derivanti dall’inosservanza del sistema di monitoraggio Fattispecie Sanzione Mancata comunicazione dell’obiettivo programmatico Sanzione applicabile come se non avesse rispettato il patto Mancata comunicazione della certificazione del raggiungimento dell’obiettivo Sanzione applicabile come se non avesse rispettato il patto Mancata segnalazione della situazione di commissariamento Assoggettamento al patto 92

Il patto di stabilità. Comuni nuovi e commissariati Gli enti istituiti negli anni 2007

Il patto di stabilità. Comuni nuovi e commissariati Gli enti istituiti negli anni 2007 e 2008 sono soggetti alle regole del patto di stabilità interno, rispettivamente, dagli anni 2010 e 2011 assumendo, quale base di calcolo su cui applicare le regole, le risultanze, rispettivamente, degli esercizi 2008 e 2009. Per quanto concerne gli enti locali commissariati, sono da escludere dal patto di stabilità gli enti locali i cui organi consiliari siano stati commissariati, per fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso, ai sensi dell’articolo 143 del Testo unico. Questi enti sono soggetti alle regole del patto dall’anno successivo a quello della rielezione degli Organi istituzionali. La mancata comunicazione al sistema web della situazione di commissariamento, determina per l'ente inadempiente l’assoggettamento alle regole del patto di stabilità interno. A partire dall’anno 2009 non sono più esclusi dall’assoggettamento alle regole del patto gli enti commissariati ai sensi dell’articolo 141 del TUEL. 93

Il patto di stabilità. Le sanzioni Taglio del contributo ordinario dovuto dal Ministero dell’Interno

Il patto di stabilità. Le sanzioni Taglio del contributo ordinario dovuto dal Ministero dell’Interno per l’anno successivo per un importo pari allo sforamento del patto e comunque non superiore il 5%. Limite all’impegno delle spese correnti in misura non superiore all’importo annuale minimo degli impegni effettuati nell’ultimo triennio. Divieto di ricorrere all’indebitamento. Infatti i mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie e finanziarie devono essere corredati di apposita attestazione da cui risulti il conseguimento del patto di stabilità per l’anno precedente. L’istituto finanziatore o l’intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o collocamento del prestito in assenza del predetto attestato. Non sono da considerare indebitamento le sottoscrizioni di mutui la cui rata di ammortamento è a carico di un’altra amministrazione pubblica, ai sensi dell’articolo 1, commi 75 e 76, della legge n. 311/2004. 94

Il patto di stabilità. Le sanzioni Divieto di assunzione come previsto dell’art. 76, comma

Il patto di stabilità. Le sanzioni Divieto di assunzione come previsto dell’art. 76, comma 4 a qualsiasi titolo, tipologia di contratto anche in riferimento ai processi di stabilizzazione, inoltre è fatto divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino elusivi della disposizione. Riduzione 30% indennità amministratori (art. 61 comma 10) Blocco incremento fondo risorse decentrate (art. 8 comma 1 CCNL 11. 04. 2008) Tutte queste misure non concorrono al perseguimento degli obiettivi assegnati per l’anno in cui le misure vengono realizzate. Tali effetti non sono attribuiti all’ente sanzionato ma, mediante il meccanismo della premialità agli enti rispettosi del patto di stabilità 2008 che risultano virtuosi ai sensi del comma 23 dell’art. 77 -bis. Gli enti non potranno utilizzare la leva fiscale in quanto permane il blocco delle aliquote e delle addizionali (art. 1 comma 7 D. L 93 del 2008) con esclusione della TARSU. 95

Il patto di stabilità. Le sanzioni se Comma 21 bis → : • l’ente

Il patto di stabilità. Le sanzioni se Comma 21 bis → : • l’ente non ha rispettato il patto di stabilità 2008 per i pagamenti di spese per investimenti effettuati nei limiti di disponibilità di cassa ma • ha rispettato il patto nel triennio 2005/2007 • gli impegni nell’anno 2008 della spesa corrente, al netto della spesa per adeguamento contrattuale del personale dipendente, compreso il segretario comunale non sono superiori a quelli medi del triennio 2005/2007 non si applicheranno le sanzioni previste nei commi 20 e 21 dell’art. 77 bis del Decreto Legge 112 convertito in legge 133/2008 96

Il patto di stabilità. I premi Nel caso in cui il comparto abbia raggiunto

Il patto di stabilità. I premi Nel caso in cui il comparto abbia raggiunto l’obiettivo assegnato, il maggior contributo derivante dal recupero dello sforamento sarà redistribuito fra gli enti adempienti al patto, definiti virtuosi in base a due indicatori economico strutturali (grado di rigidità strutturale e indice di autonomia finanziaria), e in base al loro valore medio per classe demografica. Pertanto, gli enti virtuosi potranno beneficiare nell’anno successivo di un peggioramento in termini di saldo obiettivo. L’entità del peggioramento, a livello complessivo, è commisurata al 70% dello scostamento tra saldo obiettivo e saldo realizzato dagli enti che, nell’anno di riferimento, non hanno rispettato il patto. Gli indicatori, i valori medi di fascia e le modalità di riparto verranno definiti tramite Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero dell’Interno e d’intesa con la Conferenza Stato-città e autonomie locali. 97

Il patto di stabilità. Esclusione spese autorizzate dalla regione. Art. 7 -quater D. L.

Il patto di stabilità. Esclusione spese autorizzate dalla regione. Art. 7 -quater D. L. 5/2009 conv. Legge 33/2009 - Province e comuni con popolazione superiore ai 5. 000 abitanti nel rispetto di tutte le seguenti condizioni: § rispetto patto di stabilità interno anno 2007; § rapporto tra numero dipendenti e abitanti inferiore alla media nazionale individuata per classe demografica; § volume di impegni per spesa corrente nel 2008, al netto spese per adeguamenti contrattuali personale dipendente, compreso segretario, di ammontare non superiore a quello medio corrispondente registrato nel triennio 2005 -2007. possono escludere dal saldo utile per il rispetto del patto di stabilità interno per l’anno 2009, di alcune spese per investimenti nei limiti dell’ammontare autorizzato dalla regione di appartenenza. 98

Il patto di stabilità. Esclusione spese autorizzate dalla regione. Possono essere esclusi in base

Il patto di stabilità. Esclusione spese autorizzate dalla regione. Possono essere esclusi in base all’art. 7 -quater D. L. 5/2009 conv. Legge 33/2009 : a) pagamenti in conto residui per spese d’investimento effettuati nei limiti della disponibilità di cassa a fronte di impegni regolarmente assunti ai sensi dell’art. 183 del T. U. E. L. ; b) pagamenti per spese in conto capitale per impegni già assunti finanziate da minor onere per interessi a seguito riduzione tassi d’interesse su mutui o a rinegoziazione di mutui, se non già conteggiati nei bilanci di previsione. c) pagamenti per spese d’investimento per tutela sicurezza pubblica, nonché impegni di spesa corrente e pagamenti in conto capitale per interventi temporanei e straordinari di carattere sociale immediatamente diretti a ristoro straordinaria congiuntura economica sfavorevole destinati a lavoratori ed imprese pagamenti debiti pregressi per prestazioni già rese verso predetti enti, il tutto nel limite complessivo di 150 milioni di euro per l’anno 2009 (modalità con decreto). 99

Il patto di stabilità. Ulteriori esclusioni. Art. 9 -bis d. l. n. 78/1. 07.

Il patto di stabilità. Ulteriori esclusioni. Art. 9 -bis d. l. n. 78/1. 07. 2009 conv Legge n. 102 del 3 agosto 2009 c. 1. Le province e i comuni con piu' di 5. 000 abitanti possono escludere dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilita' interno relativo all'anno 2009 i pagamenti in conto capitale effettuati entro il 31 dicembre 2009 per un importo non superiore al 4 per cento dell'ammontare dei residui passivi in conto capitale risultanti dal rendiconto dell'esercizio 2007, a condizione che abbiano rispettato il patto di stabilita' interno relativo all'anno 2008, ovvero, qualora non l'abbiano rispettato, si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 77 -bis, comma 21 -bis, del decretolegge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. 100

OPERE PUBBLICHE 101

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OPERE PUBBLICHE I legami tra la normativa finanziaria sugli investimenti e le prescrizioni in

OPERE PUBBLICHE I legami tra la normativa finanziaria sugli investimenti e le prescrizioni in materia di bilancio triennale devono indirizzare le scelte dell’ente verso la predisposizione di un piano generale dei lavori pubblici realistico e realizzabile, in piena armonia con la reale disponibilità di risorse. Gli elementi fondamentali che stanno alla base di una programmazione realistica delle opere pubbliche possono essere così individuate: • valutazione del grado di priorità dell’investimento, data la limitatezza delle risorse disponibili; • valutazione dell’investimento in termini economici e di efficacia; • capacità tecnica di realizzazione; • scelta adeguata della fonte di finanziamento tenendo conto che il ricorso all’indebitamento deve far riferimento non tanto alla massima disponibilità teorica ma, soprattutto, alla capacità reale di rimborsare i mezzi di terzi. 102

OPERE PUBBLICHE Le modalità di finanziamento degli investimenti sono individuate dall’ art. 199 del

OPERE PUBBLICHE Le modalità di finanziamento degli investimenti sono individuate dall’ art. 199 del d. lgs. n. 267/00. “ 1. Per l'attivazione degli investimenti gli enti locali possono utilizzare: a) entrate correnti destinate per legge agli investimenti; b) avanzi di bilancio, costituiti da eccedenze di entrate correnti rispetto alle spese correnti aumentate delle quote capitali di ammortamento dei prestiti; c) entrate derivanti dall'alienazione di beni e diritti patrimoniali, riscossioni di crediti, proventi da concessioni edilizie e relative sanzioni; d) entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale dello Stato, delle regioni, da altri interventi pubblici e privati finalizzati agli investimenti, da interventi finalizzati da parte di organismi comunitari e internazionali; e) avanzo di amministrazione, nelle forme disciplinate dall'articolo 187; f) mutui passivi; g) altre forme di ricorso al mercato finanziario consentite dalla legge. ” 103

OPERE PUBBLICHE Per le opere finanziate con fonti onerose occorre verificare il rispetto dei

OPERE PUBBLICHE Per le opere finanziate con fonti onerose occorre verificare il rispetto dei limiti al ricorso all’indebitamento previsti dal 1° comma dell’articolo 204 del d. lgs. n. 267/00 e gli effetti economici e finanziari sul bilancio pluriennale e sui bilanci successivi. art. 204 Regole particolari per l'assunzione di mutui Oltre al rispetto delle condizioni di cui all'articolo 203, l'ente locale puo' assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato solo se l'importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate ed a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera il 15 per cento delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui. 104

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OPERE PUBBLICHE La programmazione delle opere pubbliche si concretizza con la predisposizione del programma

OPERE PUBBLICHE La programmazione delle opere pubbliche si concretizza con la predisposizione del programma triennale e l’elenco annuale dei lavori pubblici (o l’aggiornamento annuale) di cui all’ex articolo 14 della legge n. 109/94 ora art. 128 del D. Lgs. 163/2006 che devono essere redatti secondo le indicazioni e gli schemi ministeriali. 106

Per gli interventi inseriti nel Piano Triennale delle Opere pubbliche e nell’elenco annuale -inferiori

Per gli interventi inseriti nel Piano Triennale delle Opere pubbliche e nell’elenco annuale -inferiori a 1 milione di euro devono essere predisposti SINTETICI STUDI (ai sensi dell'art. 11, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 554 del 1999; art. 2, commi 2 e 3 D. M. 9 giugno 2005) - superiori a 1 milione di euro devono essere predisposti STUDI di FATTIBILITÀ (secondo quanto previsto dall'art. 4 della legge 17 maggio 1999, n. 144) • Per i lavori di manutenzione è sufficiente l'indicazione degli interventi accompagnata dalla STIMA SOMMARIA DEI COSTI ( art. 2 comma 4 D. M. 9 giugno 2005)107.