La regolazione del Servizio Idrico Integrato 1 Ing

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La regolazione del Servizio Idrico Integrato 1 Ing. Letizia Leone Responsabile Settore Regolazione Acque

La regolazione del Servizio Idrico Integrato 1 Ing. Letizia Leone Responsabile Settore Regolazione Acque Spa

Obiettivo della presentazione Fornire una panoramica sulla evoluzione normativa del settore idrico in Italia

Obiettivo della presentazione Fornire una panoramica sulla evoluzione normativa del settore idrico in Italia Fornire una sintesi dei contenuti della deliberazione AEEGSI del 28 dicembre 2015 664/2015/R/IDR che ha approvato il Metodo Tariffario Idrico per il secondo periodo regolatorio (MTI-2) per la determinazione delle tariffe negli anni 2016 - 2017 - 2018 e 2019 con particolare riguardo al caso specifico di Acque S. p. A. Fornire una sintesi dei contenuti della deliberazione AEEGSI del 23 dicembre 2015 655/2015/R/IDR «Regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono» (RQSII)

1 Parte Panoramica sull’evoluzione normativa del settore idrico in Italia

1 Parte Panoramica sull’evoluzione normativa del settore idrico in Italia

Panoramica dell’evoluzione normativa Dopo l’Unità d’Italia, il Codice Civile del 1865 cominciò ad occuparsi

Panoramica dell’evoluzione normativa Dopo l’Unità d’Italia, il Codice Civile del 1865 cominciò ad occuparsi del tema della demanialità dei corsi d’acqua e con la legge 2644 del 10 agosto 1884, si cominciarono a regolamentare gli usi delle acque pubbliche (quelle superficiali): « nessuno può derivare acque pubbliche, né stabilire su queste mulini ed altri opifici, se non abbia un titolo legittimo o non ne ottenga la concessione dal Governo » Successivamente, il governo Giolitti, con la legge n. 103 del 29 marzo 1903, approvò la cd “legge sulle municipalizzazioni” che introduceva la gestione diretta dei SPL da parte dei Comuni, individuando una nuova forma giuridica: “l’azienda organo”. Si volevano introdurre moduli imprenditoriali nell’organizzazione della P. A. .

Panoramica dell’evoluzione normativa Una delle pietre miliari della legislazione sulle acque è il R.

Panoramica dell’evoluzione normativa Una delle pietre miliari della legislazione sulle acque è il R. D. 1775 del 1933 - Testo unico sulle acque pubbliche, che riordinava le leggi emanate in materia a partire dalla legge 2644/1884, estendendo il carattere demaniale alle acque sotterranee di pubblico interesse, per il cui uso si prevedeva la concessione dello stato. Le altre acque sotterranee rimanevano invece private e spettavano al proprietario del fondo. (art. 104) Codice Civile del 1948 confermò sostanzialmente i caratteri distintivi delle acque pubbliche del Testo Unico del 1933, ma introdusse il concetto che gli acquedotti appartenenti allo stato, alla provincia o ai comuni fossero soggetti al regime del demanio pubblico. La legge n. 129 del 4 febbraio 1963 ha costituito il primo riferimento normativo a livello nazionale per la pianificazione idrico-potabile e ha previsto l'istituzione del Piano Regolatore Generale degli Acquedotti ("PRGA").

Panoramica dell’evoluzione normativa Con il R. D. 27 luglio 1934, n. 1265 - cd.

Panoramica dell’evoluzione normativa Con il R. D. 27 luglio 1934, n. 1265 - cd. Testo unico sulle leggi sanitarie fu stabilito che “ogni comune deve essere fornito, per uso potabile, di acqua pura e di buona qualità” (art. 248). Con questa norma si voleva estendere anche ai centri minori l’approvvigionamento idrico e il servizio idrico universale (a favore cioè di tutti i cittadini) mediante la realizzazione di infrastrutture idrauliche prima venivano realizzate solo nelle città più grandi. In seguito a questa norma, i progetti presentati dai comuni per l’approvvigionamento idrico furono finanziati dallo Stato attraverso la Cassa DD. E PP, sfruttando il Piano Marshall nel dopoguerra e, dal 1950, attraverso la Cassa per il Mezzogiorno. Tali opere rimasero nella proprietà dello Stato. I comuni, beneficiari delle opere, si occupavano della gestione operativa, direttamente (cioè in economia) o attraverso società municipali o consortili.

Panoramica dell’evoluzione normativa Un’apertura alla partecipazione dei privati alla gestione dei servizi pubblici locali

Panoramica dell’evoluzione normativa Un’apertura alla partecipazione dei privati alla gestione dei servizi pubblici locali a rilevanza economica si ebbe con la legge n. 142 dell’ 8 giugno 1990 «ordinamento delle autonomie locali» (Art. 22, comma 3). Le gestioni in economia furono mantenute ed ammesse per modeste dimensioni o particolari caratteristiche del servizio. Fu introdotta la concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale. Infine gli altri modelli possibili erano: a mezzo di azienda speciale (ente strumentale con obbligo del pareggio di bilancio) o di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale con la partecipazione anche di soggetti privati.

La Legge Galli _1 Dopo aver riformato i moduli organizzativi del servizio con la

La Legge Galli _1 Dopo aver riformato i moduli organizzativi del servizio con la 142 del 1990, i governi si posero l’obiettivo del superamento della frammentazione esistente nel settore idrico italiano che contava oltre 8. 000 gestori del servizio di acquedotto ed oltre 20. 000 gestori dei tre segmenti, spesso gestiti separatamente, di acquedotto, fognatura e depurazione, e di realizzare economie di scala. L’iter legislativo si concluse con l’approvazione, da parte del governo Ciampi, della Legge Galli, n. 36 del 5 gennaio 1994: Riassetto complessivo della normativa di settore Fu definitivamente superata la possibilità di avere acque «private» : difatti, l’art. 1 stabilì che: « Tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorché non estratte dal sottosuolo, sono pubbliche e costituiscono una risorsa che è salvaguardata ed utilizzata secondo criteri di solidarietà. Qualsiasi uso delle acque è effettuato salvaguardando le aspettative ed i diritti delle generazioni future a fruire di un integro patrimonio ambientale. Gli usi delle acque sono indirizzati al risparmio e al rinnovo delle risorse per non pregiudicare il patrimonio idrico, la vivibilità dell'ambiente, l'agricoltura, la fauna e la flora acquatiche, i processi geomorfologici e gli equilibri idrologici » .

La Legge Galli _2 Fu stabilita (Art. 2) la priorità dell’uso potabile: “ 1.

La Legge Galli _2 Fu stabilita (Art. 2) la priorità dell’uso potabile: “ 1. L'uso dell'acqua per il consumo umano e' prioritario rispetto agli altri usi del medesimo corpo idrico superficiale o sotterraneo. Gli altri usi sono ammessi quando la risorsa e' sufficiente e a condizione che non ledano la qualita' dell'acqua per il consumo umano”. Furono affidati (art. 3) alle Autorità di bacino (cfr. L. 183/89) i compiti di: - aggiornare il PRGA; Piano Regolatore generale degli Acquedotti); - stabilire le quantità di acqua che possono essere derivate per i diversi usi, redigendo i piani di bacino “in modo da garantire il livello di deflusso necessario alla vita negli alvei sottesi e tale da non danneggiare gli equilibri degli ecosistemi interessati”. Fu introdotto il concetto di unicità della “gestione del servizio idrico integrato, costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue” (art. 4); Fu definita (Art. 8) l’organizzazione territoriale del servizio idrico integrato sulla base di Ambiti Territoriali Ottimali (A. T. O. ) da delimitare a cura delle Regioni, con l’obiettivo del superamento della frammentazione delle gestioni (ne furono poi definiti 91 dalle leggi regionali).

Le AATO Le leggi regionali, oltre a delimitare gli ATO, dovevano definire (art. 9)

Le AATO Le leggi regionali, oltre a delimitare gli ATO, dovevano definire (art. 9) le modalità di cooperazione degli Enti locali per la formazione di enti di ambito o Autorità di ambito territoriale ottimale (AATO), che avrebbero avuto il compito (art. 11) di: fare una ricognizione delle opere idriche e delle gestioni esistenti nel territorio; individuare e pianificare gli interventi da effettuare; definire un modello gestionale ed organizzativo; stabilire un piano finanziario e tariffario in equilibrio per l’intero periodo del piano. Altro pilastro della riforma fu introdotto con l’art. 13 comma 2) « La tariffa è determinata tenendo conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, dell'entità dei costi di gestione delle opere, dell'adeguatezza della remunerazione del capitale investito e dei costi di gestione delle aree di salvaguardia, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio» Dopo la fase ricognitiva, l'AATO doveva predisporre l'affidamento alla società di gestione, stabilendo il regime giuridico tra quelli previsti dalla L. 142/90 e i termini della convenzione (come la durata, il livello di servizio da garantire, lo stato di conservazione delle opere da assicurare, le modalità di valutazione del rispetto della convenzione, le sanzioni in caso di inadempimenti, le regole di adeguamento delle tariffe, le condizioni di risoluzione della convenzione), e doveva poi, per tutta la durata della convenzione, controllare e monitorare il rispetto dei vincoli da parte della società di gestione.

Panoramica dell’evoluzione normativa I documenti base degli affidamenti: A. Piano d'Ambito: strumento di regolamentazione

Panoramica dell’evoluzione normativa I documenti base degli affidamenti: A. Piano d'Ambito: strumento di regolamentazione e pianificazione del servizio idrico integrato per l’intero periodo della concessione, costituito essenzialmente da un programma degli investimenti, da un modello organizzativo e gestionale, da un piano finanziario e tariffario, posto a gara al fine di ottenere da parte dei concorrenti un miglioramento delle previsioni, in particolare delle tariffe. B. Convenzione di gestione C. Disciplinare tecnico Il rapporto giuridicamente vincolante tra l'Ente di Governo dell‘Ambito ed il soggetto gestore del Servizio Idrico Integrato, predisposto dall'ente sulla base delle convenzioni tipo, con relativi disciplinari tecnici, allegate alle leggi regionali.

Il metodo normalizzato Il D. M. 1/08/96 “Metodo Normalizzato per definire le componenti di

Il metodo normalizzato Il D. M. 1/08/96 “Metodo Normalizzato per definire le componenti di costo e determinare la tariffa di riferimento”, fu emanato in attuazione dell’art. 13 della legge Galli (L. 36/94). Il metodo, noto anche come metodo Di Pietro (allora Ministro dei LL. PP. ) si basava su questi principi: Full cost recovery (come peraltro indicato dalla legge Galli); Revenue cap regulation; Confronto con i costi di riferimento; Crescita tariffaria con limite massimo annuo di prezzo (limite del k); Efficientamento obbligatorio Remunerazione del capitale investito in forma fissa, pari al 7% Revisione triennale del piano finanziario e tariffario Si prevedeva un aggiornamento entro 12 mesi del tasso fisso di remunerazione ed entro 2 anni del Metodo, da revisionarsi successivamente con cadenza triennale: non fu mai fatto nulla fino al 2012!

Panoramica dell’evoluzione normativa Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante Norme in

Panoramica dell’evoluzione normativa Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante Norme in materia ambientale, noto anche come testo unico sull’ambiente (TUA), supera, abrogandole, tutte le leggi vigenti in materia di servizio idrico (tra le più importanti, parte del T. U. 1775 del 1933, la 319/76 sugli scarichi, la legge Galli) e introduce, in particolare, le seguenti novità: il rispetto delle norme comunitarie; (art. 141) oltre agli acquedotti, anche “le fognature e gli impianti di depurazione e le altre infrastrutture idriche di proprietà pubblica, fino al punto di consegna e/o misurazione, fanno parte del demanio. . e sono inalienabili. . . ” (art. 143); per la determinazione della tariffa occorre tenere conto, oltre ai costi già previsti dalla legge Galli, anche dei costi ambientali secondo il principio “chi inquina paga”; La durata massima degli affidamenti in concessione del SII è di 30 anni (art. 151). La 152 è stata più volte oggetto di modifica, per ultimo con la legge 164/2014 Sblocca Italia che ha previsto che l’AEEGSI predisponga le convenzioni tipo (art. 151) con “l'obbligo del raggiungimento e gli strumenti per assicurare il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario della gestione”; “. . . i criteri per la valutazione del valore residuo da riconoscere al gestore uscente”.

Panoramica dell’evoluzione normativa Sentenza Corte Costituzionale 335/2008: Restituzione Quota Tariffa Depurazione. La sentenza ha

Panoramica dell’evoluzione normativa Sentenza Corte Costituzionale 335/2008: Restituzione Quota Tariffa Depurazione. La sentenza ha dichiarato illegittimo il comma 1 dell’art. 155 del Dlgs. 152/2006 nella parte in cui prevedeva che la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione fosse dovuta dagli utenti anche nel caso in cui mancassero gli impianti di depurazione o questi fossero temporaneamente inattivi. Ciò ha comportato il rimborso, da parte dei gestori, delle somme incassate a tale titolo per i 5 anni precedenti, determinando la necessità di recuperare tali importi con manovre tariffarie straordinarie. Il Decreto Ronchi 2009: la contendibilità del Servizio Nel 2009 arriva il "Decreto Ronchi", convertito in legge 20 novembre 2009, n. 166, che restringeva a casi del tutto eccezionali la gestione “in house” del servizio idrico integrato, prevedendo che lo stesso fosse affidato unicamente per gara e che le quote di partecipazione privata nelle società miste pubblico-private dovessere non inferiore al 40%.

Panoramica dell’evoluzione normativa I Referendum abrogativi 12 e 13 giugno del 2011 1° Quesito:

Panoramica dell’evoluzione normativa I Referendum abrogativi 12 e 13 giugno del 2011 1° Quesito: Abrogazione assetto configurato dall’art. 23 bis D. L. 112/2008 come convertito con L. 133/2008 e successivamente modificato con L. 166/2009. Quadro ante referendum 2 MODALITA’ ORDINARIE DI AFFIDAMENTO Gara per concessione Gara per selezione del socio privato 1 MODALITA’ DI AFFIDAMENTO IN DEROGA Gestione affidata a imprenditori o società (comunque costituite) individuate mediante gara; In house providing Affidamento diretto a societa’ interamente pubbliche , salva la sussistenza di requisiti piu’ restrittivi rispetto a quelli richiesti per tale tipologia di affidamento a livello comunitario Gestione affidata a societa’ mista pubblica-privata (pppi) a condizione che il socio privato sia scelto con gara che contestualmente 1) riservi allo stesso una quota non inferiore al 40% ; 2) affidi al partner privato specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio Quadro post referendum DPR 113/2011 e art. 34 D. L. 79/2012 Viene meno il principio della eccezionalità del modello in house per la gestione dei SPL di rilevanza economica (valgono i presupposti e le condizioni previste dalla disciplina comunitaria). Maggiore autonomia degli enti locali nella scelta della modalita’ di affidamento, coi i vincoli del : • • Rispetto della disciplina europea Parità degli operatori Economicità della gestione Adeguata informazione alla comunità di riferimento

Panoramica dell’evoluzione normativa 2° Quesito: Determinazione della tariffa del servizio idrico integrato in base

Panoramica dell’evoluzione normativa 2° Quesito: Determinazione della tariffa del servizio idrico integrato in base all'adeguata remunerazione del capitale investito. Abrogazione parziale di norma. Il quesito proponeva l’abrogazione parziale del comma 1 dell’art. 154 del Dlgs. 152/2006 nella parte in cui prevedeva che tale importo includesse anche la remunerazione del capitale investito dal gestore. Anche in questo caso l’approvazione della proposta referendaria ha determinato la riformulazione del principio comunitario del full cost recovery, mediante il riconoscimento degli oneri finanziari e fiscali in luogo di una remunerazione del capitale investito che, peraltro, era ancora dal 1996 in forma fissa pari al 7%.

Panoramica dell’evoluzione normativa Il decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201 ha trasferito all’

Panoramica dell’evoluzione normativa Il decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201 ha trasferito all’ AUTORITÀ PER L’ENERGIA ELETTRICA E IL GAS (AEEG) le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici, trasformandola in AEEGSI (Autorità per l’energia elettrica, il gas e i sistemi idrici).

Panoramica dell’evoluzione normativa Segue il D. P. C. M. 20 luglio 2012 che dettaglia

Panoramica dell’evoluzione normativa Segue il D. P. C. M. 20 luglio 2012 che dettaglia le funzioni trasferite all’AEEGSI Ripartisce le funzioni dell’Agenzia tra Ministero dell’Ambiente ed AEEGSI Definisce le finalità della regolazione dell’AEEGSI (art. 2) ü garanzia della diffusione, fruibilità e qualità del servizio all'utenza in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale; ü definizione di un sistema tariffario equo, certo, trasparente, non discriminatorio; ü tutela dei diritti e degli interessi degli utenti; ü gestione dei servizi idrici in condizioni di efficienza e di equilibrio economico e finanziario; ü attuazione dei principi comunitari «recupero integrale dei costi» , compresi quelli ambientali e relativi alla risorsa, e «chi inquina paga»

Panoramica dell’evoluzione normativa Competenze dell’AEEGSI ü Definizione dei livelli di qualità, con poteri di

Panoramica dell’evoluzione normativa Competenze dell’AEEGSI ü Definizione dei livelli di qualità, con poteri di controllo e proposta di sospensione ü dell’affidamento in caso di inadempienza ü Definizione delle componenti di costo ai fini della determinazione delle tariffe dei servizi idrici ü Revisione periodica del metodo tariffario sulla base del riconoscimento dei costi efficienti (gestione e investimento) ü Approvazione delle tariffe proposte dal soggetto competente ai sensi del D. Lgs. 152/2006 ü Adozione di direttive per la separazione contabile e amministrativa

Panoramica dell’evoluzione normativa Previsioni del d. l. 133/2014 (sblocca Italia) Il d. l. in

Panoramica dell’evoluzione normativa Previsioni del d. l. 133/2014 (sblocca Italia) Il d. l. in questione ha disposto: ü l’obbligo, per gli Enti di governo dell’ambito che non avessero già provveduto, di adottare il Piano d'Ambito, scegliere la forma di gestione e disporre l'affidamento al gestore unico d'ambito entro il 30 settembre 2015; ü il subentro del gestore unico del servizio idrico integrato agli ulteriori soggetti operanti all'interno del medesimo ambito territoriale; ü la cessazione ex lege delle gestioni diverse dall'affidatario unico del servizio idrico integrato per l'ambito, con la sola eccezione delle c. d. gestioni salvaguardate, che proseguono ad esercire il servizio fino alla scadenza naturale del contratto di servizio;

Uno sguardo al caso Toscana ATO 1 100% Comuni ATO 4 Comuni serviti 47

Uno sguardo al caso Toscana ATO 1 100% Comuni ATO 4 Comuni serviti 47 Abitanti serviti 428. 000 ATO 1 28, 8% Acea Comuni serviti 1 Abitanti serviti 89. 000 ATO 2 55% Comuni 45% ABAB (di cui 69% Acea) Comuni serviti 55 Abitanti serviti 799. 450 ATO 3 60% Comuni 40% ABF (di cui 69% Acea) 54% Comuni 46% Intesa Aretina (di cui 35% Acea) Comuni serviti 36 Abitanti serviti 318. 000 ATO 5 60% Comuni ATO 5 40% AGA (Iren – Gava) Comuni serviti 33 Abitanti serviti 373. 581 ATO 6 60% Comuni ATO 6 40% Ombrone (di cui 85% Acea) Comuni serviti 46 Comuni serviti 56 Abitanti serviti 1. 299. 400 Abitanti serviti 407. 400 Dati Relazione Direttore AIT 2014

Uno sguardo al caso Toscana 6 AATO AIT L’art. 2, comma 186 -bis, della

Uno sguardo al caso Toscana 6 AATO AIT L’art. 2, comma 186 -bis, della Legge 23 dicembre 2009 n. 191, introdotto dall’art. 1, comma 1 -quinquies della Legge 26 marzo 2010 n. 42 prevede: “Decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono soppresse le Autorità d'ambito territoriale di cui DL n. 152, e successive modificazioni. Decorso lo stesso termine, ogni atto compiuto dalle Autorità d'ambito territoriale è da considerarsi nullo. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni attribuiscono con legge le funzioni già esercitate dalle Autorità, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. Tale disposizione, introdotta dal Parlamento in sede di conversione del decreto legge 25 gennaio 2010 n. 2 “Interventi urgenti concernenti locali e regioni” ha inserito – ma sarebbe meglio dire riproposto – la soppressione degli ATO fra le misure finalizzate al contenimento delle spese negli enti locali. Con L. R. n. 69 del 28/12/2011 è stata istituita l’Autorità Idrica Toscana (AIT) quale ente rappresentativo di tutti i Comuni appartenenti all’ambito territoriale ottimale comprendente l’intera circoscrizione territoriale regionale Il territorio regionale è stato suddiviso in sei Conferenze territoriali ciascuna delle quali comprendente i Comuni già appartenenti alle ex AATO Ciascuna conferenza territoriale è composta dai sindaci, o loro delegati, dei comuni ricadenti nell’ambito territoriale di riferimento A far data dal 1 Gennaio 2012, la Autorità Idrica Toscana è subentrata senza effetti novativi alle soppresse Autorità di Ambito Territoriale Ottimale (AATO), nelle Convenzioni di affidamento in essere con i diversi gestori toscani. Tale subentro comprende i rapporti inerenti alle Convenzioni posti in essere dalle soppresse AATO, compresi quelli relativi alle operazioni di finanziamento dei soggetti affidatari.

Uno sguardo Acque § In data 28 dicembre 2001 è stata sottoscritta la convenzione

Uno sguardo Acque § In data 28 dicembre 2001 è stata sottoscritta la convenzione di gestione, entrata in vigore il 1°gennaio 2002, avente durata ventennale. Sulla base di tale convenzione Acque Sp. A Gestore riceve in affidamento in via esclusiva il servizio idrico integrato dell’ATO n. 2 § Conformemente agli obblighi stabiliti negli atti di affidamento del servizio da parte dell’AATO 2, oggi Autorità Idrica Toscana (AIT) , Acque Sp. A ha espletato la gara ad evidenza pubblica per la selezione del partner privato, che si è conclusa a metà del 2003 con l’aggiudicazione del 45% del capitale sociale al raggruppamento risultato vincitore con Acea Sp. A capofila. § § Nel settembre del 2003 ABAB ha fatto il suo ingresso nell’azionariato di Acque spa. Nel febbraio 2015 vienne approvato l’allungamento di 5 anni della concessione di Acque con nuova scadenza 2016 Acque Blu Arno Basso S. p. A.

2 Parte Metodo Tariffario Idrico per il secondo periodo regolatorio (MTI-2)

2 Parte Metodo Tariffario Idrico per il secondo periodo regolatorio (MTI-2)

Attività regolatoria Metodo tariffario DEL. 585/2012/R/IDR del 28 dicembre 2012: « Approvazione del Metodo

Attività regolatoria Metodo tariffario DEL. 585/2012/R/IDR del 28 dicembre 2012: « Approvazione del Metodo Tariffario Transitorio per gli anni 2012 -2013» DEL. 643/2013/R/IDR, del 27 dicembre 2013: “Approvazione del Metodo Tariffario Idrico per gli anni 20142015» DCO 577/2015/R/IDR, del 26 novembre 2015: “Metodo Tariffario Idrico per il secondo periodo regolatorio (MTI -2) - Orientamenti finali” Altre deliberazioni di interesse DEL. 655/2015/R/IDR, del 23 dicembre 2015: “Regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato” DEL. 656/2015/R/IDR, del 23 dicembre 2015: “Convenzione tipo per la regolazione dei rapporti tra enti affidanti e gestori del servizio idrico integrato” DEL 137/2016/R/IDR, del 25 marzo 2016, recante “ Integrazione del Testo integrato unbundling contabile (TIUC) con le disposizioni in materia di separazione contabile per il SII) In procinto di uscire la delibera sulla misura

MTI-2 Ambito di applicazione del provvedimento L’arco temporale considerato è 2016 – 2019. Determinazione

MTI-2 Ambito di applicazione del provvedimento L’arco temporale considerato è 2016 – 2019. Determinazione dei corrispettivi per lo svolgimento di: Acquedotto, inclusi captazione ed adduzione anche a usi multipli, potabilizzazione, vendita all’ingrosso del medesimo servizio, distribuzione e misura; Fognatura nera e mista, sua vendita all’ingrosso, fognatura bianca e relativa misura. Se al 28. 12. 2015 (data di pubblicazione della delibera) e ai fini della determinazione dei corrispettivi, la fognatura bianca non è inclusa nel SII, viene considerata «attività non idrica che utilizza infrastrutture del SII» Depurazione e vendita all’ingrosso del servizio, anche a usi misti civili e industriali; Il provvedimento si applica a tutti i soggetti che gestiscono anche solo uno dei servizi di cui sopra. Sono esclusi gli operatori delle provincie di Trento e Bolzano, e delle regioni a statuto speciale che avessero legiferato in materia per i quali devono comunque essere applicate le direttrici della metodologia statale.

Procedura di approvazione delle tariffe EGA (AIT) entro il 30 aprile 2016 adotta il

Procedura di approvazione delle tariffe EGA (AIT) entro il 30 aprile 2016 adotta il pertinente schema regolatorio, composto dall’aggiornamento dei seguenti atti: a) il Programma degli Interventi (Pd. I), che specifica le criticità riscontrate sul relativo territorio, gli obiettivi che si intendono perseguire in risposta alle predette criticità, nonché la puntuale indicazione degli interventi per il periodo 2016 -2019, riportando, per l’eventuale periodo residuo fino alla scadenza dell’affidamento, le informazioni necessarie al raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, b) il Piano Economico-Finanziario (PEF), composto da Piano tariffario, al Conto economico e al Rendiconto finanziario, redatti in base all’Allegato A, esplicita il vincolo ai ricavi del gestore e il moltiplicatore tariffario teta (ϑ) che il gestore dovrà applicare per le singole annualità del periodo 2016 -2019, fatta salva la possibilità di eventuali aggiornamenti. la convenzione di gestione, contenente le modifiche necessarie a recepire la disciplina introdotta con il presente provvedimento. Relazione di accompagnamento La determinazione delle tariffe 2016 si basa sui dati MTI aggiornati con i dati del bilancio 2014 AEEGSI Approva le proposte tariffarie entro i successivi 90 gg In caso di inottemperanza da parte dell’EGA è confermata la possibilità per il Gestore di trasmettere all’EGA, istanza di aggiornamento informandone l’Autorità. L’Autorità diffida gli EGA ad adempiere entro 30 gg Decorso il termine l’istanza si ritiene accolta dall’EGA

Aggiornamento Biennale EGA (AIT) entro il 31 marzo 2018 provvede all’aggiornamento di componenti a

Aggiornamento Biennale EGA (AIT) entro il 31 marzo 2018 provvede all’aggiornamento di componenti a conguaglio RAB con riferimento ai costi delle immobilizzazioni Determina con proprio atto deliberativo il moltiplicatore tariffario 2018 -2019 Per la determinazione delle tariffe 2017 -2018 -2019 in sede di prima approvazione i dati sono aggiornati il bilancio 2015, in sede di aggiornamento biennale con il bilancio a-2 AEEGSI Approva le proposte tariffarie entro i successivi 90 gg E’ possibile, a seguito di istanza, l’AGGIORNAMENTO INFRA PERIODO al verificarsi di circostanze straordinarie che pregiudichino l’equilibrio economico finanziario

Determinazione d’ufficio della tariffa Consiste valorizzare il moltiplicatore tariffario pari a 0, 9. È

Determinazione d’ufficio della tariffa Consiste valorizzare il moltiplicatore tariffario pari a 0, 9. È prevista nei seguenti casi: a. Il gestore non fornisca in tutto in parte, i dati richiesti, nel formato definito da AEEGSI. b. Il gestore non fornisca, in tutto o in parte, le fonti contabili obbligatorie che certificano gli elementi di costo e di investimento comunicati. c. Il gestore non fornisca la modulistica richiesta, o la fornisca non corredata dalla sottoscrizione del legale rappresentante. d. Risulti che il gestore ha indicato costi superiori a quelli riportati nelle fonti contabili obbligatorie. e. Qualora non si disponga degli atti, dei dati e delle informazioni necessarie alla predisposizione tariffaria. La determinazione d’ufficio rimane applicata fino a quando non vengono rimosse le cause che l’hanno determinata.

Tariffe da applicare nell’anno 2016 A decorrere dal 1° gennaio 2016 i gestori sono

Tariffe da applicare nell’anno 2016 A decorrere dal 1° gennaio 2016 i gestori sono tenuti ad applicare le seguenti tariffe massime: fino alla predisposizione delle tariffe da parte degli Enti di governo dell’ambito, le tariffe calcolate sulla base del moltiplicatore tariffario risultante dal Piano Economico-Finanziario già approvato nell’ambito delle vigenti predisposizioni tariffarie; a seguito della predisposizione da parte degli Enti di governo dell’ambito, oppure del perfezionarsi del silenzio-assenso, e fino all’approvazione da parte dell’Autorità, le tariffe predisposte dall’Ente di governo dell’ambito o dal citato soggetto e comunque nel rispetto del limite di prezzo a seguito dell’approvazione delle tariffe da parte dell’Autorità, le tariffe dell’anno 2015 moltiplicate, con riferimento all’anno 2016, per il valore ϑ 2016 approvato dall’Autorità La differenza tra i costi riconosciuti sulla base delle tariffe provvisorie applicate ed i costi riconosciuti sulla base dell’approvazione delle tariffe definitive è oggetto di conguaglio successivamente all’atto di tale approvazione. In parte superato il problema dei conguagli in corso d’anno per aggiornamento tardivo delle tariffe

Esclusione dall’aggiornamento tariffario Sono esclusi dall’aggiornamento tariffario i gestori: a. Diversi dal gestore unico,

Esclusione dall’aggiornamento tariffario Sono esclusi dall’aggiornamento tariffario i gestori: a. Diversi dal gestore unico, cessati ex-lege (non salvaguardati) non interessati da procedure di affidamento già avviate dall’EGA. b. Con titolo ad esercire dichiarato invalido con sentenza passata in giudicato o ritirato o annullato. c. Con titolo ad esercire soggetto a sospensione cautelare o con sentenza (anche di primo grado) che abbia accertato l’invalidità del titolo. d. Che non hanno effettuato la consegna prevista degli impianti al gestore unico e. Che al 31. 01. 2016 (per le tariffe 2016 -17) o al 31. 01. 2018 (per le tariffe 2018 -19) non hanno adottato la Carta dei Servizi. f. Che non forniscono attestazione che al 31. 01. 2016 (per le tariffe 2016 -17) o al 31. 01. 2018 (per le tariffe 2018 -19) sono dotati delle procedure per l’adempimento degli obblighi di verifica della qualità dell'acqua ai sensi del d. lgs. 31/01 e della loro effettiva applicazione, nonché di ottemperanza ad eventuali disposizioni regionali in materia. g. Non in regola con i versamenti previsti alla CSEA. La clausola di cui al punto a, ha validità per tutto il periodo regolatorio o fino al subentro del legittimo gestore. Le altre hanno efficacia per un biennio.

Il programma degli interventi Nella definizione degli obiettivi le possibili criticità vengono suddivise in:

Il programma degli interventi Nella definizione degli obiettivi le possibili criticità vengono suddivise in: • • Criticità di approvvigionamento idrico, legate ai fabbisogni primari dell’utenza (mancanza di strutture, pressione insufficiente, interruzioni, qualità dell’acqua …) Criticità nella fornitura di acqua potabile legate alla sicurezza della fornitura (obsolescenza rete, perdite …) Criticità del servizio di fognatura (assenza del servizio, fuoriuscite, rischio allagamenti …) Criticità dell’impatto con l’ambiente legate agli impianti di trattamento (assenza di trattamento, scarichi fuori norma, smaltimento fanghi …) Criticità dei servizi al consumatore, inerenti l’area dei rapporti con l’utenza (lettura contatore, bollettazione …) R 16. 2601. 01 – Milano 9 marzo 2016 • Gli importi degli investimenti devono essere espressi a moneta costante del 2016. Se il Pd. I prevede la diminuzione degli investimenti rispetto a quelli approvati in precedenza, EGA ne dà motivazione indicando i criteri utilizzati per selezionarei gli interventi ritenuti prioritari. 20 Del 31 marzo 2016 la Det 2/2016 Definizione schema tipo e delle procedure di raccolta dati ai fini dell’aggiornamento del PDI

Contenuto minimo del Programma degli interventi Il Pd. I deve contenere almeno: a. i

Contenuto minimo del Programma degli interventi Il Pd. I deve contenere almeno: a. i livelli di servizio attuali per ciascun segmento, con indicazione della data dell’ultima rilevazione; b. la sintesi delle criticità per ciascun segmento del servizio; c. l’elenco degli obiettivi di servizio in risposta alle predette criticità; d. i livelli di servizio obiettivo per ciascun segmento; e. l’esplicitazione, per ciascun segmento, delle linee di intervento pianificate per il raggiungimento degli obiettivi di servizio; f. l’evidenza della coerenza delle linee di intervento adottate con gli strumenti di pianificazione sovraordinati; g. i criteri adottati per la quantificazione delle previsioni di spesa per le manutenzioni straordinarie; h. il cronoprogramma degli interventi per il periodo 2016 -2019, con individuazione e valorizzazione puntuale delle opere, relazione con la criticità da superare e popolazione interessata i. Adeguata motivazione di eventuali scostamenti tra le previsioni di investimento per gli anni 2016 -2017 comunicate ai fini MTI e quelle ora considerate.

Criteri per l’aggiornamento del PEF Il PEF è sviluppato a partire dai valori delle

Criteri per l’aggiornamento del PEF Il PEF è sviluppato a partire dai valori delle componenti di costo (Capex e Opex e transazioni all’ingrosso) riferite al 2016 ai sensi del MTI-2 Per la determinazione dei parametri tariffari dal 2020 in poi si assume la costanza dei criteri regolatori Si assume la costanza dei volumi su tutto il periodo concessorio Tutte le componenti di costo sono proiettate a moneta costante (inflazione nulla) Per gli anni successivi al 2016 il tasso rpi (inflazione) utilizzato per il calcolo degli oneri finanziario è assunto pari a zero. Si assume la completa realizzazione degli investimenti a piano in ciascun anno con l’entrata in esercizio al 31. 12 degli investimenti realizzati. Per il calcolo della quota ammortamento, in assenza di dettagli sulle tipologie di cespiti si assume un’aliquota media Eventuali variazioni sistemiche sono valutate con modalità e tempistiche previste nel piano d’ambito in vigore. Per il finanziamento degli investimenti si utilizza in via prioritaria il Fo. NI

Principi generali per il calcolo tariffario Rimango invariati i principi generali definiti con il

Principi generali per il calcolo tariffario Rimango invariati i principi generali definiti con il MTT ed il MTI nel rispetto del principio del full cost recovery Viene ribadito il principio della garanzia dei ricavi (VRG), per conguagliare la diversità tra i flussi finanziari assicurati dalle tariffe applicate agli utenti finali e i ricavi necessari per far fronte alla copertura dei costi previsti nei Piani d’Ambito. Il costo degli investimenti è riconosciuto solo quando le opere sono realizzate ed in esercizio (regolazione ex post) A compensazione del fatto che gli investimenti vengono riconosciuti due anni dopo la loro realizzazione è stato introdotto il time lag regolatorio pari a +1% di onere finanziario aggiuntivo riconosciuto sugli investimenti realizzati nell’anno n ed inseriti nelle tariffe dall'anno n+2. Nel rispetto del principio di copertura dei costi operativi e di capitale sono adeguati con l’inflazione reale e non con la programmata.

Principi generali per il calcolo tariffario Nella valutazione del capitale investito netto del gestore

Principi generali per il calcolo tariffario Nella valutazione del capitale investito netto del gestore è introdotto una quota a compensazione del capitale circolante netto (cioè delle risorse necessarie per finanziare l'attività operativa dell’ azienda) valutata forfettariamente. Si conferma la regolazione a SCHEMI secondo una nuova matrice di schemi regolatori con differenti valori dell’incremento tariffario massimo consentito E’ prevista, sebbene con una serie di vincoli, l’ammortamento finanziario Mantenuta la componente tariffaria definita di anticipazione costi per il finanziamento di nuovi investimenti (Fo. NI) che è parte del vincolo dei ricavi ma ha la natura di un contributo a fondo perduto ed è destinata a nuovi investimenti o a politiche di compensazione della spesa per le categorie di utenti domestici in condizioni di disagio economico

Alcune definizioni Servizio idrico integrato (SII): è costituito dall’insieme dei servizi pubblici di captazione,

Alcune definizioni Servizio idrico integrato (SII): è costituito dall’insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e depurazione delle acque reflue, ovvero da ciascuno di suddetti singoli servizi, compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali; include anche: • La realizzazione di allacciamenti idrici e fognari. • Fognatura bianca e pulizia e manutenzione caditoie. Qualora non già incluse nel SII ai fini tariffari, vanno considerate attività non idriche utilizzano infrastrutture del SII. • Svolgimento di prestazioni e servizi accessori conto unteti come attivazione, disattivazione, subentri, letture una tantum. • Trasporto e vendita di acqua con autobotte o altro in situazioni di emergenza. Altre attività idriche: è lo svolgimento di attività attinenti ai servizi idrici diverse da quelle comprese nel SII: • Svolgimento di altre forniture idriche (ad es. fornitura di acqua non potabile, gestione delle case dell’acqua, installazione e gestione di bocche antincendio …) • Svolgimento di altre attività di raccolta e trattamento reflui (ad es. gestione di fognature industriali, trattamento bottini …) • Esecuzione di lavori conto terzi per realizzazione di infrastrutture del SII • Esecuzione di lavori conto terzi anche per soggetti non gestori di servizi idrici (ad es. lettura contatori divisionali, realizzazione impianti a valle dei misuratori …) • Riscossione e riparto della tariffa da parte del gestore dell’acquedotto nei casi in cui il SII sia gestito • separatamente

Vincolo dei ricavi garantiti E’ confermata la struttura generale del Vincolo dei Ricavi Garantiti

Vincolo dei ricavi garantiti E’ confermata la struttura generale del Vincolo dei Ricavi Garantiti (VRG) Applicazione del principio del Full Cost Recovery (FCR): Connessi agli investimenti (CAPEX): • Finanziari • Fiscali • Ammortamenti Di gestione (OPEX) • Efficientabili (endogeni) • Di gestione aggiornabili (esogeni) Ambientali e della risorsa (ERC) Conguagli per il recupero di costi approvati e relativi ad annualità precedenti (Rc) Eventuale quota di anticipazione sugli investimenti (Fo. NI)

Vincolo dei ricavi garantiti Il regolatore non solo determina la tariffa ma sulla base

Vincolo dei ricavi garantiti Il regolatore non solo determina la tariffa ma sulla base del full cost recovery fissa e garantisce il ricavo che l’azienda deve conseguire per coprire i costi Il ricavo che una azienda idrica iscrive a bilancio è predeterminato e non dipende dal volume realmente venduto e dal conseguente fatturato effettivo. La differenza tra ricavo garantito e ricavo effettivamente conseguito genera il cosiddetto “conguaglio”che viene riconosciuto all’azienda in annualità successive con i conseguenti problemi di ordine finanziario

L’efficienza Essendo i ricavi predeterminati, il business del servizio idrico integrato è essenzialmente un

L’efficienza Essendo i ricavi predeterminati, il business del servizio idrico integrato è essenzialmente un business di contenimento dei costi Nella determinazione dei ricavi la componente destinata alla copertura dei costi operativi (OPEX) diminuisce nel tempo (al netto dell’inflazione e/o di variazione del perimetro) imponendo alle aziende un recupero di efficienza La redditività di una azienda idrica aumenta quanto più l’azienda è efficiente Nel caso di un gruppo l’efficienza va estesa a tutte le società che forniscono servizi all’azienda che gestisce il SII Margini di efficientamento possono derivare anche da economie di scala nel caso di aggregazioni di aziende o di messa in comune di funzioni

Moltiplicatore tariffario 1 Il moltiplicatore tariffario, con tre cifre decimali, è dato da una

Moltiplicatore tariffario 1 Il moltiplicatore tariffario, con tre cifre decimali, è dato da una sola formula indipendentemente dal margine realizzato sugli Rb conguagliato a parte, per il 50%, all’interno della componente Rc : E’ il ricavo stimato del gestore per l’annualità 2015 ottenuto da tariffe 2015 x variabili di scala a-2. a cui si sommano i Rba-2

Moltiplicatore tariffario Il moltiplicatore tariffario rispetta il seguente limite alla crescita:

Moltiplicatore tariffario Il moltiplicatore tariffario rispetta il seguente limite alla crescita:

Matrice schemi regolatori INVESTIMENTI AGGREGAZIONI, VARIAZIONI NEGLI OBIETTIVI O NELLE ATTIVITA DEL GESTORE Schema

Matrice schemi regolatori INVESTIMENTI AGGREGAZIONI, VARIAZIONI NEGLI OBIETTIVI O NELLE ATTIVITA DEL GESTORE Schema I Limite di Prezzo: Schema III Limite di Prezzo: 6% 5, 5% 6, 5% Schema IV Limite di Prezzo: Schema VI Limite di Prezzo: 8, 5% 8% 9% L’incremento massimo è possibile solo in caso di AGGREGAZIONI variazione degli OBIETTIVI o delle ATTIVITA’

Costi delle immobilizzazioni (CAPEX) E’ confermata la struttura generale dei costi delle immobilizzazioni per

Costi delle immobilizzazioni (CAPEX) E’ confermata la struttura generale dei costi delle immobilizzazioni per ciascun anno a = {2016, 2017, 2018, 2019}: AMMa è la componente a copertura degli ammortamenti sulle immobilizzazioni di proprietà del gestore rivalutati con il deflatore cumulato; OFa è la componente a copertura degli oneri finanziari sulle immobilizzazioni di proprietà del gestore; OFisca è la componente a copertura degli oneri fiscali del gestore; ΔCUITa. Capex rappresenta l’eccedenza di valorizzazione delle infrastrutture di terzi rispetto alla sommatoria dei canoni ammessi. Tale componente è pari a zero per Acque Le immobilizzazioni da considerare sono quelle in esercizio all’anno (a-2 ) e quelle in corso, al netto dei saldi invariati da più di 5 anni

Capitale Investito Netto (CIN)

Capitale Investito Netto (CIN)

Capitale Investito Netto (CIN) FAcca è la somma dei fondi di accantonamento (TFR, fondi

Capitale Investito Netto (CIN) FAcca è la somma dei fondi di accantonamento (TFR, fondi rischi ed oneri, fondo 335, fondo per ripristino beni di terzi e fondo per il finanziamento di tariffe sociali o di solidarietà). Viene quindi detratto l’ammontare di costi che il gestore non ha ancora sostenuto e quindi non ha dovuto finanziare. Fo. NIanon_inv è la quota parte del Fondo per Nuovi Investimenti non ancora investito. Per il Fondo per Nuovi Investimenti è confermata la metodologia di calcolo per ciascun anno a = {2016, 2017, 2018, 2019} FNIa. Fo. NI è determinata dall’EGA nel limite massimo di FNInew derivante dal meccanismo di schema regolatorio. E’ previsto negli schemi IV, V e VI ed è pari a: FNInew = max [ 0, Ψ * (IP – capex)] è comunque pari a zero per Acque. AMMa. Fo. NI è la componente di ammortamento sui contributi a fondo perduto; ΔCUITa. Fo. NI è la componente riscossa a titolo di eccedenza sul costo di utilizzo delle infrastrutture di terzi.

Ammortamento «In via transitoria e nelle more dell’implementazione della disciplina sull’unbundling contabile, la vita

Ammortamento «In via transitoria e nelle more dell’implementazione della disciplina sull’unbundling contabile, la vita utile regolatoria di ciascuna categoria c di immobilizzazioni è indicata nella tabella» . Categoria Terreni Fabbricati non industriali Fabbricati industriali Costruzioni leggere Condutture e opere idrauliche fisse Serbatoi Impianti di trattamento Impianti di sollevamento e pompaggio Gruppi di misura Altri impianti Laboratori e attrezzature Telecontrollo Autoveicoli Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione Altre immobilizzazioni materiali e immateriali VUc n. a. 40 40 50 12 8 15 20 10 8 5 5 7

Ammortamento Finanziario E’ ammesso il ricorso all’ammortamento finanziario in alcuni casi limitati ad esempio

Ammortamento Finanziario E’ ammesso il ricorso all’ammortamento finanziario in alcuni casi limitati ad esempio laddove il gestore si collochi negli schemi regolatori IV, V e VI. Valore del cespite 100 Ammortamento Finanziario in 11 anni amm= 100/11 = 9. 09 Ammortamento Finanziario in 10 anni amm= 100/10 = 10 Ammortamento Finanziario in 9 anni amm= 100/9 = 11. 11 ………… Ammortamento Finanziario in 3 anni amm= 100/3 = 33. 3 Ammortamento Finanziario in 2 anni amm= 100/2 = 50 Ammortamento Finanziario in 2 anni amm= 100/1 = 100 L’AEEGSI da la possibilità di utilizzare l’ammortamento finanziario considerando un numero di anni inferiore alla durata residua della concessione tema fiscale

Oneri Finanziari - 1 Immobilizzazioni nette del gestore al netto di quanto finanziato a

Oneri Finanziari - 1 Immobilizzazioni nette del gestore al netto di quanto finanziato a fondo perduto Km: tasso d’interesse di riferimento : componente a copertura della rischiosità Capitale proprio rfreal = tasso risk free reale, pari a 0. 5%; WRP = Water Utility Risk Premium, pari a 1. 5%; Capitale di debito Introdotti al posto del BTP 10 CS/Cn. S è il rapporto standard tra le immobilizzazioni a cui si applica lo scudo fiscale e le altre immobilizzazioni, posto pari a 1; Kdreal = rendimento di riferimento delle immobilizzazioni, comprensivo del Debt Risk Premium, pari a 2. 8%; tc = aliquota per il calcolo dello scudo fiscale degli oneri finanziari, pari a 27. 5%;

Oneri Finanziari - 2 b = rischiosità relativa del SII rispetto a quella media

Oneri Finanziari - 2 b = rischiosità relativa del SII rispetto a quella media di mercato, che, in continuità con quanto già previsto nel MTI, è posta pari a 0. 8%; ERP = premio per il rischio di mercato, che, considerate le specificità del settore idrico, è posto pari a 4 %; Per gli investimenti realizzati a partire dal 2014, gli oneri finanziari sono maggiorati di un TIME LAG pari all’ 1%, a copertura degli oneri derivanti dallo sfasamento temporale tra l’anno di realizzazione degli investimenti (a-2) e l’anno di riconoscimento tariffario (a).

Oneri Fiscali Per ciascun anno a = {2016, 2017, 2018, 2019}, l’onere fiscale del

Oneri Fiscali Per ciascun anno a = {2016, 2017, 2018, 2019}, l’onere fiscale del gestore del SII è posto pari a: Raia rappresenta il risultato ante imposte del gestore, valutato forfetariamente: T= tassazione media pari 34. 2% (include l’IRAP nel MTI era pari al 31. 7%) rpi = tasso di inflazione atteso pari a 1. 5% Aliquota di calcolo dello scudo fiscale degli oneri finanziari pari al 27. 5%

Oneri Finanziari e Fiscali MTI – 2 vs MTI Si riscontra una sostanziale riduzione

Oneri Finanziari e Fiscali MTI – 2 vs MTI Si riscontra una sostanziale riduzione dell’effetto degli oneri finanziari e fiscali rispetto a quello relativo alla Delibera AEEGSI n. 643/2013/R/idr: MTI-2 Delib. N. 664/2015 MTI Delib. N. 643/2013 Km 2. 02 % 2. 61% 1. 60 % 1. 58 % OF % 3. 62 % 4. 19 % OFisc % 1. 72% 1. 87 % OF% + OFisc% 5. 34% 6. 06% Si riscontra un calo rispetto al precedente periodo regolatorio

Costi Operativi (OPEX) Viene confermata la suddivisione dei costi operativi in costi operativi endogeni

Costi Operativi (OPEX) Viene confermata la suddivisione dei costi operativi in costi operativi endogeni e costi operativi aggiornabili per ciascun anno a = {2016, 2017, 2018, 2019}: SCHEMI REGOLATORI I, IV, V: la componente di costo endogeno è definita sulla base del costo riconosciuto nella determinazione tariffaria 2014 e aggiornata con inflazione: I 2015 = 0. 60% I 2016 = - 0. 10% Previa presentazione di motivata istanza è possibile il riconoscimento di costi aggiuntivi , Opex QC relativamente ad aspetti riconducibili all’adeguamento agli Standard di qualità del servizio se non già ricompresi nella Carta dei Servizi SCHEMI REGOLATORI III, VI: i costi operativi endogeni e quelli aggiornabili possono essere incrementati dall’EGA a seguito di aggregazioni o cambiamenti sistematici (Opnew, a).

Costi Operativi rivisti dall’EGA (Opnew, a) SCHEMI REGOLATORI III, VI: I cambiamenti sistematici che

Costi Operativi rivisti dall’EGA (Opnew, a) SCHEMI REGOLATORI III, VI: I cambiamenti sistematici che giustificano il collocamento negli schemi III e IV sono: Rilevanti miglioramento dei livelli qualitativi dei servizi erogati. Per la qualità contrattuale si intende oltre gli standard minimi fissati da AEEGSI. Integrazione di gestioni di dimensioni significative. Integrazione di gestioni di ATO differenti. Fornitura di un nuovo servizio La componente Opnew, a viene proposta su istanza motivata di riconoscimento dell’EGA e viene predisposta: Per la quota parte di costi non conosciuti sulla base di dati oggettivi, ragionevoli, ispirati alla minimizzazione dei costi, tenendo in considerazione effetti scala.

Costi aggiornabili (oggetto di conguaglio) Sono rimasti invariati rispetto al MTI. Per ciascun anno

Costi aggiornabili (oggetto di conguaglio) Sono rimasti invariati rispetto al MTI. Per ciascun anno a = {2016, 2017, 2018, 2019} i costi operativi aggiornabili risultano pari a: COEE = componente a copertura dei costi di energia elettrica; COws = componente a copertura dei costi degli acquisti all’ingrosso o wholesale; ∑ (ACp+MTp) = componente a copertura dei corrispettivi verso i proprietari delle infrastrutture idriche; COaltri = componente a copertura degli altri specifici costi.

Costi Energia Elettrica (COEE) Anche l’energia elettrica è stata confermata come costo passante ed

Costi Energia Elettrica (COEE) Anche l’energia elettrica è stata confermata come costo passante ed è rimasta invariata la formula di calcolo rispetto al MTI. Per ciascun anno a = {2016, 2017, 2018, 2019} la componente di costo per l’energia elettrica risulta pari a: COEEeffettivi, a-2 = costo totale della fornitura elettrica sostenuto nell’anno (a-2), ovvero nell’ultimo anno per cui si dispone del bilancio approvato; COEEmedio, a-2 = ∑i COEE, ia-2/ ∑i k. Whia-2 è il costo medio di settore della fornitura elettrica sostenuto nell’anno (a-2) valutato dall’Autorità sulla base del costo sostenuto da ciascun gestore i; k. Wha-2 = consumo di energia elettrica sostenuto nell’anno (a-2); ∏t=a-1 (1+It) = produttoria dei tassi di inflazione che si applica a partire dall’anno successivo a quello della raccolta dati (anno(a-1)) fino all’anno di determinazione tariffaria (a). Non è ancora stato pubblicato il costo medio 2013!!!

Costi forniture all’ingrosso (COWS)

Costi forniture all’ingrosso (COWS)

Altre componenti di costo (COaltri) Per ciascun anno a = {2016, 2017, 2018, 2019}

Altre componenti di costo (COaltri) Per ciascun anno a = {2016, 2017, 2018, 2019} la componente a copertura degli altri costi operativi è definita come: COa. ATO = voce di costo a copertura delle spese di funzionamento dell’Ente di Governo d’Ambito, definita come: COa. AEEGSI = componente a copertura del contributo annuale all’AEEGSI; COamor = componente a copertura del costo di morosità; COares= include gli oneri locali, quali (per la quota non ricompresa tra i costi ambientali e della risorsa): canoni di derivazione/sottensione idrica, contributi per consorzi di bonifica, contributi a comunità montane, canoni per restituzione acque, oneri per la gestione di aree di salvaguardia, nonché altri oneri tributari locali quali TOSAP, COSAP, IMU, TARI, TASI.

Altre componenti di costo – Morosità (COmor) Per ciascun anno a = {2016, 2017,

Altre componenti di costo – Morosità (COmor) Per ciascun anno a = {2016, 2017, 2018, 2019} il costo di morosità, intesa come Unpaid Ratio (UR) a 24 mesi, è riconosciuto in misura parametrica differenziata nell’ambito delle diverse macro-aree geografiche, in funzione della diversa incidenza media sul fatturato rilevata: Macro-Area MTI-2 Del. N. 664/2015 MTI Del. N. 643/2013 Nord 2. 1 % 1. 6 % Centro 3. 8 % 3% Sud 7. 1 % 6. 5 % Laddove l’entità del costo effettivo di morosità, superiore a quello riconosciuto, rischi di compromettere l’equilibrio economico-finanziario della gestione, verrà valutata, previa presentazione di apposita istanza, la possibilità di riconoscere costi aggiuntivi in sede di conguaglio. La suddetta istanza dovrà essere corredata da un piano di azioni per il ripianamento dei costi di morosità, da valutare congiuntamente alle misure per garantire la sostenibilità della tariffa per le utenze finali.

Costi ambientali e della risorsa (ERC) Per ciascun anno a = {2016, 2017, 2018,

Costi ambientali e della risorsa (ERC) Per ciascun anno a = {2016, 2017, 2018, 2019} la componente a copertura dei costi ambientali e della risorsa è definita come: Env. Ca = componente di costo riferita ai costi ambientali; Res. Ca = componente a copertura dei costi della risorsa e afferenti agli oneri locali (canoni di derivazione/sottensione idrica, contributi per consorzi di bonifica, contributi a comunità montane, canoni per restituzione acque, oneri per la gestione di aree di salvaguardia), alla potabilizzazione e alle operazioni di telecontrollo per la riduzione e prevenzione delle perdite di rete. Per ciascun anno a = {2016, 2017, 2018, 2019} la componente ERCa è valorizzata come segue: ERCaend = somma dei costi ambientali e della risorsa endogeni, valorizzata esplicitando le voci di costo operativo riferite alla depurazione, alla potabilizzazione e alle operazioni di telecontrollo; ERCaal = somma dei costi ambientali e della risorsa aggiornabili, valorizzata esplicitando gli oneri locali per la parte in cui le medesime voci siano destinate all’attuazione di specifiche misure connesse alla tutela e alla produzione delle risorse idriche o alla riduzione/eliminazione del danno ambientale o finalizzati a contenere o mitigare il costo-opportunità della risorsa. La componente ERC era stata posta pari a zero nel precedente periodo regolatorio. Andrà invece esplicitata in questo periodo regolatorio

Conguagli (Rc) Per ciascun anno a = {2016, 2017, 2018, 2019} le componenti a

Conguagli (Rc) Per ciascun anno a = {2016, 2017, 2018, 2019} le componenti a conguaglio relative al precedente anno (a-2) sono definite come: Rca TOT = recupero dello scostamento tra il VRG calcolato ai fini della determinazione del moltiplicatore tariffario e quanto dovuto effettivamente ad ogni gestore i nell’anno (a-2); Rca VOL = recupero dello scostamento tra le tariffe effettivamente applicate rispetto al VRG calcolato per l’anno (a-2) conseguente a variazione dei volumi fatturati o a eventuali modifiche nell’approvazione del moltiplicatore tariffario θa-2; Rca EE = recupero dello scostamento tra la componente a copertura dei costi di energia elettrica calcolata nel VRG dell’anno (a-2) ed i costi spettanti: Rca ws = recupero dello scostamento tra la componente a copertura dei costi all’ingrosso calcolata nel VRG dell’anno (a-2) ed i costi spettanti, a partire dal 2018 non viene più conguagliata la componente CO water ; Rca ERC = recupero dello scostamento tra il valore della componente ERCa al e quanto dovuto effettivamente ad ogni gestore nell’anno (a-2) per le medesime tipologie di costo;

Conguagli (Rc) – altri costi Rca ALTRO = recupero dello scostamento tra quanto previsto

Conguagli (Rc) – altri costi Rca ALTRO = recupero dello scostamento tra quanto previsto nel calcolo del VRG dell’anno (a-2) e gli esborsi effettivamente sostenuti per le seguenti voci di costo: Rca Attività b = componente riconducibile agli eventuali margini afferenti alle altre attività idriche (Attività b) e definita, nei casi in cui (Rb > Cb), come: Rca Attività b = %b*(Rba-2 > Cba-2) ; dove Rba-2 e Cba-2 sono, rispettivamente, i ricavi e i costi delle altre attività idriche, come risultanti dal bilancio dell’anno (a-2); mentre %b = 0. 5 in continuità con il precedente metodo tariffario. Rca res = recupero dello scostamento tra la quota dei COa res degli oneri locali (non compresi negli ERC) riconosciuta e quella effettivamente sostenuta; Rca. AEEGSI = recupero dello scostamento tra la componente di costo riconosciuta per il contributo AEEGSI e quella effettivamente sostenuta; Recupero degli eventuali scostamenti su valori ex post degli IP precedentemente comunicati; Costo delle attività afferenti al SII sostenuti per variazioni sistemiche nelle condizioni di erogazione del servizio o per il verificarsi di eventi eccezionali; Rimb 335= eventuale residuo della componente prevista per il rimborso ex DM 30 settembre 2009, in ordine alla restituzione agli utenti della quota di depurazione non dovuta per l’anno (a-2); Rcaappr = recupero dei conguagli approvati nel MTI da riportare nelle annualità successive.

Miglioramento della qualità (Art. 32)

Miglioramento della qualità (Art. 32)

Cassa per i servizi energetici e ambientali (Csea) Viene istituito il Conto per la

Cassa per i servizi energetici e ambientali (Csea) Viene istituito il Conto per la promozione della qualità dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione e disposizioni alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (Csea) A decorrere dall’ 1 Gennaio 2016 è istituita la componente tariffaria UI 2 per la promozione della qualità contrattuale dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione, espressa in centesimi di euro per metro cubo ed applicata a tutte le utenze del servizio idrico integrato come maggiorazione dei corrispettivi di acquedotto, fognatura e depurazione. Con successivo provvedimento l’Autorità intende procedere alla definizione di parametri di qualità tecnica dei servizi, al fine di integrare il meccanismo di promozione della qualità previsto all’Art. 32. 1 lettera b. Nella delibera parla anche di miglioramento della qualità tecnica

Meccanismi di premio/penalità relativamente alla qualità contrattuale L’Autorità è orientata a prevedere che nell’ambito

Meccanismi di premio/penalità relativamente alla qualità contrattuale L’Autorità è orientata a prevedere che nell’ambito delle componenti ammesse a recupero nel VRG: Le penali, gli indennizzi e le sanzioni siano decurtate dal totale dei costi riconosciuti; I premi o gli incentivi relativi a livelli di qualità delle prestazioni che risultino migliori di quelli minimi previsti siano aggiunti al totale dei costi riconosciuti. In ciascun anno = {2016, 2017, 2018, 2019} e secondo le modalità di entrata in vigore prospettate nella deliberazione 655/2015/R/IDR in tema di qualità contrattuale, si determina la componente: Rca premi = recupero dei premi e degli incentivi dovuto effettivamente ad ogni gestore nell’anno (a-2); Rca penali = recupero dovuto alle penali, agli indennizzi e alle sanzioni comminate ad ogni gestore nell’anno (a-2).

Valore residuo La valorizzazione del valore residuo viene determinata in base a due soglie

Valore residuo La valorizzazione del valore residuo viene determinata in base a due soglie di riferimento: A partire da un minimo pari al valore residuo dei cespiti del gestore, con riferimento esclusivamente agli investimenti realizzati dal gestore uscente: Valore massimo che include anche la valorizzazione di eventuali partite pregresse già quantificate e approvate dai soggetti competenti, nonché il saggio a copertura degli oneri di garanzia eventualmente richiesto dai finanziatori, e, da ultimo, il recupero dell’onere fiscale sostenuto dal gestore uscente sulla componente Fo. NI, per la quota parte non recuperata con l’ammortamento dei cespiti, realizzati con le risorse generate dalla menzionata componente, la cui vita utile non è terminata al momento della scadenza dell’affidamento.

3 Parte 655/2015/R/IDR «Regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno

3 Parte 655/2015/R/IDR «Regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono» (RQSII) La Carta del Servizio

Standard del Servizio Il controllo del rispetto dei livelli di servizio riveste particolare importanza

Standard del Servizio Il controllo del rispetto dei livelli di servizio riveste particolare importanza nel caso di un regime monopolistico quale il servizio idrico integrato. Fino ad oggi i livelli di servizio da fornire all’utenza sono stati fissati nella carta del servizio (e nel Disciplinare Tecnico) approvati dall’Ente Regolatore locale (AIT) Il regolatore nazionale con la Del. AEEGSI 655 del 23 dicembre 2015 fissa per la prima volta livelli della qualità contrattuale a livello nazionale RQSII Il mancato rispetto degli standard previsti si traduce nell’applicazione di PENALI e INDENNIZZIAUTOMATICI. Relativamente alla qualità commerciale vengono controllati sia standard specifici ovvero collegati alla singola prestazione (per i quali sono previsti indennizzi automatici all’utenza) che standard generali cioè riferiti al complesso delle prestazioni fornite Relativamente alla qualità tecnica vengono controllati standard relativi e alla tempistica di intervento

Standard Minimi del Servizio: normativa di riferimento fino alla Del. 655/2015 D. P. C.

Standard Minimi del Servizio: normativa di riferimento fino alla Del. 655/2015 D. P. C. M. del 4 marzo 1996: Disposizioni in materia di risorse idriche D. P. C. M. del 29 aprile 1999: Schema Generale per la predisposizione delle carte dei servizi nel settore idrico D. Lgs. 152/2006 e s. m. i. , art. 94: Definiscono gli standard di Servizio Minimi (tempistica reclami, penali, sistema di fatturazione, informazione agli utenti, pagamenti, standard tecnici), tutela e uso della risorsa idrica e equilibrio del bilancio idrico D. Lgs 31/2001 “Qualità delle acque destinate al consumo umano” Definiscono gli standard in merito alla qualità delle acque destinate al consumo umano

Obiettivi e azioni generali della Delibera 655/15 Obiettivi Azioni Armonizzare i criteri della regolazione

Obiettivi e azioni generali della Delibera 655/15 Obiettivi Azioni Armonizzare i criteri della regolazione della qualità del SII a quelle degli altri settori energetici (stesse tutele contrattuali) Introduzione di standard minimi di qualità specifici e generali omogenei su tutto il territorio nazionale Rafforzare e omogenizzare i livelli di tutela degli utenti finali sul territorio nazionale Introduzione dell’obbligo di indennizzi automatici, premi e penali Garantire il rispetto delle condizioni di qualità Riconoscimento in tariffa , a determinate condizioni, dei costi generati per il raggiungimento degli standard minimi di qualità

Come ci si adegua alla Qualità Contrattuale nel quadro regolamentare AEEGSI Regolazione tariffaria MTI-2

Come ci si adegua alla Qualità Contrattuale nel quadro regolamentare AEEGSI Regolazione tariffaria MTI-2 Inserimento di componenti tariffare legate alla qualità contrattuale Piano degli Interventi È previsto che siano inseriti interventi per far fronte agli obblighi di qualità contrattuale 655/15 RQSII Regolazione misura Interverrà su sistema di misura dei volumi DCO 42/2016/R/idr appena pubblicato Regolazione qualità tecnica Si distinguono nettamente le prescrizioni di qualità tecnica da quelle di qualità contrattuale. Possibilità di avere premi/ incentivi a livello locale e/o coperti dalla componente UI 2 Non ancora regolato

Dalla Carta dei Servizi (DPCM 29/04/99) alla RQSII Il DPCM definiva gli indicatori (13

Dalla Carta dei Servizi (DPCM 29/04/99) alla RQSII Il DPCM definiva gli indicatori (13 specifici e 11 generali) che devono essere presenti nella Carta della Qualità e solo per alcuni definiva il valore standard. La 655 amplia il numero di indicatori come segue: Standard specifici Indicano il tempo massimo entro cui deve essere effettuata una prestazione individuale all’utente (indennizzo automatico base 30 €) Previsti 30 standard specifici Standard generali Si riferiscono al complesso delle prestazioni rese agli utenti, indicano la percentuale minima di utenti ai quali deve essere garantita la prestazione richiesta entro un determinato tempo Previsti 14 standard generali Obblighi di servizio Si riferiscono a disposizioni di servizio che non sono rappresentate da indicatori e standard ma che devono obbligatoriamente essere rispettate. Si riferiscono principalmente a: - obblighi di indennizzo automatico: viene fissato a 30 EURO , l’importo raddoppia e triplica al crescere dei tempi d’esecuzione della prestazione - obblighi di comunicazione / informazione / pubblicazione - obblighi sugli sportelli informatici - obblighi su sportelli fisici : orari di apertura, presenza sul territorio

Panoramica degli indicatori previsti dalla RQSII Avvio e cessazione del rapporto contrattuale 1 ID

Panoramica degli indicatori previsti dalla RQSII Avvio e cessazione del rapporto contrattuale 1 ID Indicatori Tipologia Standard 1 Tempo di preventivazione per allaccio idrico senza sopralluogo Specifico 10 giorni 2 Tempo di preventivazione per allaccio idrico con sopralluogo Specifico 20 giorni 3 Tempo di preventivazione per allaccio fognario senza sopralluogo Specifico 10 giorni 4 Tempo di preventivazione per allaccio fognario e/o con sopralluogo Specifico 20 giorni 5 Tempo di esecuzione dell’allaccio idrico che comporta l’esecuzione di lavoro semplice Specifico 15 giorni Tempo di esecuzione dell’allaccio idrico complesso Specifico 20 giorni Tempo di esecuzione dell’allaccio fognario che comporta l’esecuzione di lavoro semplice Generale Tempo di esecuzione dell’allaccio fognario complesso Generale 6 7 8 ≤ 30 giorni Descrizione Standard Tempo intercorrente tra la data di ricevimento, da parte del gestore, della richiesta di preventivo e la data di invio del preventivo stesso al richiedente. Tempo intercorrente tra la data di accettazione del preventivo da parte dell’utente finale e la data di completamento dei lavori da parte del gestore con la contestuale messa a disposizione del contratto di fornitura per la firma dell’utente finale.

Avvio e cessazione del rapporto contrattuale 2 ID Indicatori Tipologia Standard 9 Tempo di

Avvio e cessazione del rapporto contrattuale 2 ID Indicatori Tipologia Standard 9 Tempo di attivazione della fornitura Specifico 5 giorni 10 Tempo di riattivazione, ovvero di subentro nella fornitura senza modifiche alla portata del misuratore Specifico 5 giorni 11 Tempo di riattivazione, ovvero di subentro nella fornitura con modifiche alla portata del misuratore Specifico 10 giorni 12 Tempo di riattivazione della fornitura in seguito a disattivazione per morosità Specifico 2 giorni feriali 13 14 Tempo di disattivazione della fornitura Tempo di esecuzione della voltura Specifico Descrizione Standard Tempo intercorrente tra la data di completamento dei lavori di esecuzione dell'allacciamento e la data di effettiva attivazione da parte del gestore. Tempo intercorrente tra la data di stipula del contratto di fornitura, ovvero di richiesta di riattivazione e la data di effettiva riattivazione della stessa. Tempo intercorrente tra la data di ricevimento dell’attestazione di avvenuto pagamento delle somme dovute al gestore e la data di riattivazione della fornitura. 7 giorni Tempo intercorrente tra la data di ricevimento della richiesta di cessazione del servizio da parte dell’utente finale e la data di disattivazione della fornitura da parte del gestore. 5 giorni Tempo intercorrente tra la data di ricevimento della richiesta di voltura e la data di attivazione della fornitura a favore del nuovo utente finale.

Avvio e cessazione del rapporto contrattuale 3 ID Indicatori Tipologia Standard 15 Tempo di

Avvio e cessazione del rapporto contrattuale 3 ID Indicatori Tipologia Standard 15 Tempo di preventivazione per lavori senza sopralluogo Specifico 10 giorni 16 Tempo di preventivazione per lavori con sopralluogo Specifico 20 giorni 17 Tempo di esecuzione di lavori semplici Specifico 10 giorni 18 Tempo di esecuzione di lavori complessi Generale ≤ 30 giorni 19 20 21 Tempo massimo per l’appuntamento concordato Preavviso minimo per la disdetta dell’appuntamento concordato Fascia di puntualità per gli appuntamenti Generale 7 giorni Descrizione Standard Tempo intercorrente tra la data di ricevimento da parte del gestore, della richiesta di preventivo dell’utente finale e la data di invio all’utente finale stesso del preventivo da parte del gestore. Tempo intercorrente tra la data di accettazione formale del preventivo da parte dell’utente finale e la data di completamento lavori da parte del gestore. Tempo intercorrente tra il giorno in cui il gestore riceve la richiesta dell’utente finale e il giorno in cui si verifica l’appuntamento. Generale 24 ore Tempo intercorrente tra il momento in cui la disdetta dell’appuntamento concordato viene comunicata all’utente finale e l’inizio della fascia di puntualità in precedenza concordata. Specifico 3 ore -

Gestione rapporto contrattuale ID 22 Indicatori Tempo di intervento per la verifica del misuratore

Gestione rapporto contrattuale ID 22 Indicatori Tempo di intervento per la verifica del misuratore Tipologia Standard Specifico 10 giorni Tempo di comunicazione dell’esito della verifica del misuratore effettuata in loco Specifico 10 giorni 24 Tempo di comunicazione dell’esito della verifica del misuratore effettuata in lab. Specifico 30 giorni 25 Tempo di sostituzione del misuratore malfunzionante Specifico 10 giorni 26 Tempo di intervento per la verifica del livello di pressione Specifico 10 giorni 27 Tempo di comunicazione dell’esito della verifica del livello di pressione Specifico 10 giorni 23 28 Tempo di arrivo sul luogo di chiamata per pronto intervento Generale 3 ore Descrizione Standard Tempo intercorrente tra la data di ricevimento della richiesta dell’utente finale e la data di intervento sul misuratore da parte del gestore. Tempo intercorrente tra la data di effettuazione della verifica e la data di invio all’utente finale del relativo esito. Tempo intercorrente tra la data di invio all’utente finale dell’esito della verifica del misuratore e la data di sostituzione del misuratore. Tempo intercorrente tra la data di ricevimento della richiesta dell’utente finale e la data di intervento sul misuratore da parte del gestore. Tempo intercorrente tra la data di effettuazione della verifica e la data di invio all’utente finale del relativo esito. Tempo intercorrente tra l’inizio della conversazione con l’operatore di centralino o con l’operatore di pronto intervento e l’arrivo sul luogo di chiamata del personale incaricato dal gestore per il pronto intervento.

Gestione addebito all’utenza ID 29 Indicatori Tempo per l’emissione della fattura Tipologia Standard* Descrizione

Gestione addebito all’utenza ID 29 Indicatori Tempo per l’emissione della fattura Tipologia Standard* Descrizione Standard 45 giorni solari Specifico 2/anno se consumi ≤ 100 mc Tempo intercorrente tra l’ultimo giorno del periodo di riferimento della fattura e la data di emissione della fattura stessa. Valido anche per fattura di chiusura del rapporto contrattuale. 3/anno se 100 mc < consumi ≤ 1000 mc 30 Periodicità di fatturazione MINIMA Specifico 4/anno se 1000 mc < consumi ≤ 3000 mc 6/anno se consumi > 3000 mc 31 32 Termine per il pagamento della bolletta Tempo di rettifica di fatturazione Specifico 20 giorni solari - 60 giorni Tempo intercorrente tra la data di ricevimento della richiesta scritta di rettifica di fatturazione inviata dall’utente finale relativa ad una fattura già pagata, o per la quale è prevista la possibilità di rateizzazione, e la data di accredito della somma non dovuta.

Gestione reclami e richieste scritte ID 33 34 35 Indicatori Tempo per la risposta

Gestione reclami e richieste scritte ID 33 34 35 Indicatori Tempo per la risposta a reclami Tempo per la risposta a richieste scritte di informazioni Tempo per la risposta a richieste scritte di rettifica di fatturazione Tipologia Standard* Specifico 30 giorni Generale 30 giorni Descrizione Standard Tempo intercorrente tra la data di ricevimento del reclamo dell’utente finale e la data di invio della risposta motivata scritta.

Gestione servizi telefonici ID 36 37 38 39 Indicatori Accessibilità al servizio telefonico (AS)

Gestione servizi telefonici ID 36 37 38 39 Indicatori Accessibilità al servizio telefonico (AS) Tempo medio di attesa per il servizio telefonico (TMA) Livello del servizio telefonico (LS) Tempo di risposta alla chiamata di pronto intervento (CPI) Tipologia Standard* Generale AS > 90% Generale TMA ≤ 240 secondi Generale LS ≥ 80% Descrizione Standard L’indicatore accessibilità al servizio telefonico (AS) è pari al rapporto, nel mese considerato, tra il numero di unità di tempo in cui almeno una delle linee è libera e il numero complessivo di unità di tempo di apertura del call center con presenza di operatori, moltiplicato per 100, dove l’unità di tempo è scelta liberamente dal gestore. Tempo intercorrente tra l’inizio della risposta, anche se effettuata con risponditore automatico, e l’inizio della conversazione con l’operatore[…] Rapporto, nel mese considerato, tra il numero di chiamate telefoniche degli utenti che hanno effettivamente parlato con un operatore e il numero di chiamate degli utenti che hanno richiesto di parlare con operatore o che sono state reindirizzate dai sistemi automatici ad un operatore, moltiplicato per 100. Tempo intercorrente tra l’inizio della risposta, anche con risponditore CPI ≤ 120 automatico, e l’inizio secondi della conversazione con l’operatore di centralino o con l’operatore di pronto intervento[…] 79

Gestione sportelli Tipologia Standard ID Indicatori Standard* 40 Tempo massimo di attesa agli sportelli

Gestione sportelli Tipologia Standard ID Indicatori Standard* 40 Tempo massimo di attesa agli sportelli Generale 60 minuti 41 Tempo medio di attesa agli sportelli Generale 20 minuti Descrizione Standard Il tempo di attesa agli sportelli è il tempo, misurato in minuti con arrotondamento al minuto superiore, intercorrente tra il momento in cui l’utente finale si presenta allo sportello fisico, ritirando il biglietto dal “gestore code”, e il momento in cui il medesimo viene ricevuto.

Canali di comunicazione con il cliente L’autorità è dunque intervenuta regolando in maniera piuttosto

Canali di comunicazione con il cliente L’autorità è dunque intervenuta regolando in maniera piuttosto stringente la gestione degli sportelli, del sito internet e dei servizi telefonici, prevedendo: La presenza di almeno uno sportello per provincia disponibile all’utenza nelle giornate e negli orari già individuati dal d. P. C. M. 29 aprile 1999, ivi incluso il sabato; L’obbligo di predisposizione di un sito internet che garantisca la gestione online delle pratiche contrattuali, nonché la possibilità di inoltrare reclami e richieste di informazioni; L’organizzazione dei servizi telefonici in call center che permettano la registrazione delle performance

Canali di comunicazione con il cliente La conferma degli orari di apertura degli sportelli

Canali di comunicazione con il cliente La conferma degli orari di apertura degli sportelli previsti dal d. P. C. M. 29 aprile 1999 contrasta sicuramente con l’obiettivo generale dell’Autorità di favorire l’utilizzo di canali di assistenza meno onerosi quali il call center e lo sportello online, ma anche con l’obiettivo dei gestori più industrializzati di gestire il settore con strumenti sempre più innovativi in modo da consentire al cliente di raggiungere il gestore con il canale che più gli è consono e senza obbligarlo a scrivere raccomandate, fare telefonate, o recarsi personalmente allo sportello; e avendo a portata di mano le informazioni, le notizie o i servizi che più gli sono funzionali. Pagamenti: L’autorità sembra addirittura inserire come previsione la necessità di predisporre un sistema di pagamento in contanti presso gli sportelli fisici. Acque effettua il pagamento online con carta di credito ormai da molti anni e il valore aggiunto che può portare la possibilità di effettuare pagamenti in contanti è sicuramente basso, meglio sarebbe focalizzarsi su sistemi di pagamento innovativi (mobile payments, tecnologia contactless, paypal, ecc…)

Canali tradizionali e canali innovativi L’allegato A alla delibera AEEGSI n. 655 del 23.

Canali tradizionali e canali innovativi L’allegato A alla delibera AEEGSI n. 655 del 23. 12. 2015 cita, le seguenti modalità di comunicazione del cliente del servizio idrico con il gestore e viceversa: Acque ha anche altre modalità attraverso le quali raggiunge il cliente o permette al cliente di mettersi in contatto con lei: CALL CENTER POSTA APP POSTA ELETTRONICA MESSAGGI SMS SPORTELLO FISICO CHIAMATE VOCALI PREREGISTRATE SITO INTERNET INFOMAIL BOLLETTA TWITTER

Canali tradizionali e canali innovativi Inoltre il documento sembra ancora prevedere la necessità della

Canali tradizionali e canali innovativi Inoltre il documento sembra ancora prevedere la necessità della carta e/o della firma (si dice ad esempio all’art. 16 punto a che il cliente può scaricare un modulo e riempirlo) quando invece dovrebbe incentivare la compilazione on-line della modulistica e l’utilizzo dei tablet capaci di recepire la firma grafometrica (che ha valore legale) e in genere la formazione di documenti elettronici con pieno valore giuridico che non necessitano di materializzazione. Acque si sta attrezzando e a breve avrà la firma grafometrica in campo: i preventivi, i contratti e ogni altro documento verranno prodotti in maniera elettronica e sottoscritti direttamente sul tablet dal cliente.

Indennizzi, sanzioni e penali della RQSII INDENNIZZI AUTOMATICI Art. 72 Allegato A Del 655/15

Indennizzi, sanzioni e penali della RQSII INDENNIZZI AUTOMATICI Art. 72 Allegato A Del 655/15 SANZIONI Art. 68. 3 e 79. 3 Allegato A Del 655/15 PENALITA’ Art. 88 e 89 Allegato A Del 655/15 pagamento applicazione valore Si applicano al mancato rispetto degli standard specifici T tempo prestazione T tempo standard 30€ T> Ts 60€ 3 Ts >T > 2 Ts 90€ T > 3 Ts Il valore dell’indennizzo è predefinito e pari a quanto riportato nella Tabella 6 Allegato A Del 655/15 ed è crescente in relazione al ritardo dell’esecuzione della prestazione Sono pagati direttamente agli utenti a scomputo della fattura successiva Possono essere applicate • a seguito di violazioni degli standard generali per due anni consecutivi • per il mancato rispetto degli obblighi di servizio Il valore sarà determinato dall’AEEGSI in applicazione all’Art. 2 comma 20 lettera c) legge 487/95 Sono pagate alla Cassa Conguaglio Si applicano a seguito delle risultanze delle verifiche “ispettive” svolte dall’AEEGSI presso il Gestore a seguito dell’accertamento di prestazioni non valide o non conformi Il valore di ciascuna penalità è predefinito, ed è calcolato nel suo complesso con la formula di cui all’art. 88 e art. 89 Sono pagate alla Cassa Conguaglio? O sono scomputate dalla tariffa ai sensi dell’Art. 34 dell’Allegato A al MTI-2? Sanzioni e Penalità non possono essere applicate prima del 2018 sull’esercizio 2017 ai sensi dell’Art. 80. 2 punto b)

Calcolo e regolazione degli indennizzi automatici ü L’indennizzo automatico base è pari a 30

Calcolo e regolazione degli indennizzi automatici ü L’indennizzo automatico base è pari a 30 euro ed è corrisposto all’utente finale, in occasione della prima fatturazione utile, mediante detrazione dall’importo addebitato nella prima bolletta utile. ü L’indennizzo è crescente in relazione al ritardo nell’esecuzione della prestazione (tale obbligo non si applica per il 2017, cfr Delibera 655/15 Art. 1. 2). ü Deve essere in ogni caso corrisposto entro 180 giorni solari dal giorno in cui si iniziano a calcolare i termini per il rispetto dello standard (dalla formazione dell’obbligo della prestazione) ü Sospensione del pagamento in caso di utente moroso ma fino al pagamento delle somme dovute. (In tal caso i 180 giorni decorrono dalla data del pagamento) Variazione dell’indennizzo (euro) al crescere del ritardo

Calcolo e regolazione delle penalità Ferma restando la possibilità dell’AEEGSI di effettuare altri controlli

Calcolo e regolazione delle penalità Ferma restando la possibilità dell’AEEGSI di effettuare altri controlli sulla veridicità di tutti i dati e le informazioni comunicate dal gestore e di avviare procedimenti sanzionatori, la RQSII dispone la procedura semplificata di verifica dei dati ü Il controllo avviene sui dati di un solo anno dei tre anni precedenti la verifica. L’attività di controllo potrà partire dopo il 31/3/2018 con oggetto i dati di qualità dell’anno 2017 ü AEEGSI comunica al gestore di avviare la procedura di controllo ü La procedura si articola su due livelli successivi di verifica: 1. Validazione dei dati: Verifica del possesso della documentazione di cui alla tabella 5 della RQSII e indicazione del codice di rintracciabilità della prestazione 2. Conformità dei dati validi. I dati ritenuti validi vengono classificati conformi in base alla verifica dei seguenti criteri: ü Corrispondenza ü Completezza ü Correttezza dell’indennizzo automatico ü Documentabilità delle cause ü Esattezza calcolo dei tempi di effettuazione delle prestazioni

Calcolo e regolazione delle penalità ü Le penalità sono riconosciute in relazione alla qualità

Calcolo e regolazione delle penalità ü Le penalità sono riconosciute in relazione alla qualità delle informazioni messe a disposizione dal Gestore alla correttezza delle procedure utilizzate ai fini della verifica del rispetto delle prestazioni e degli obblighi (verifica di validità e verifica di conformità). Non sono legate invece al soddisfacimento degli standard specifici e generali (indennizzi automatici e sanzioni). ü A seguito del controllo a campione le penalità sono applicate a partire dal numero di prestazioni riscontrate non valide n 1 e dal numero di prestazioni non conformi n 2; ü Il modello statistico, messo a disposizione dell’AEEGSI, consente di riportare i risultati del campione al numero di prestazioni rispetto alla popolazione dell’EGA: N 1 numero di prestazioni di qualità non valide (al quale sarà detratta una franchigia pari allo 0, 5% ) N 2 numero di prestazioni di qualità non conformi (al quale sarà detratta una franchigia pari allo 1%) la penalità complessiva derivante dal controllo è pari a: Penalità =N 1*800 (euro)+N 2*300 (euro)

Calcolo e regolazione delle penalità

Calcolo e regolazione delle penalità

Il meccanismo di premialità: premio locale per std migliorativi definiti dall’EGA Tipo Premio “locale”

Il meccanismo di premialità: premio locale per std migliorativi definiti dall’EGA Tipo Premio “locale” Obiettivo Incentivare il raggiungimento di standard di qualità superiori ai minimi Riferimento normativo Art. 32. 1 comma a) Allegato A del MTI-2 Art. 34 comma 2 e 3 Allegato A del MTI-2 Condizione • Conseguimento standard migliorativi rispetto a AEEGSI, ritenuti prioritari dall’EGA • Gestione efficiente OPM< 109 (posizionamento schemi regolatori I e IV) • No richiesta Opexa. QC per almeno due anni Modalità di richiesta Istanza dell’EGA ad AEEGSI Componente corrispettivo tariffario Rc apremi • E’ necessario condividere con l’EGA quali sono gli standard migliorativi prioritari rispetto a AEEGSI (se non già implicitamente definiti dalla Carta del Servizio vigente) • Il calcolo del premio massimo ottenibile è regolato, ma è necessario che Gestore ed EGA definiscano un sistema di calcolo progressivo per quantificare i premi in funzione dei livelli di servizio che saranno raggiunti • Il riconoscimento del premio avviene ex post due anni dopo l’anno in cui è stato maturato PREMIO NAZIONALE: componente tariffaria UI 2 con meccanismo ancora da definire

Il meccanismo di premialità: premio locale per std migliorativi definiti dall’EGA Tipo Premio “locale”

Il meccanismo di premialità: premio locale per std migliorativi definiti dall’EGA Tipo Premio “locale” Obiettivo Incentivare il raggiungimento di standard di qualità superiori ai minimi Riferimento normativo Art. 32. 1 comma a) Allegato A del MTI-2 Art. 34 comma 2 e 3 Allegato A del MTI-2 Condizione • Conseguimento standard migliorativi rispetto a AEEGSI, ritenuti prioritari dall’EGA • Gestione efficiente OPM< 109 (posizionamento schemi regolatori I e IV) • No richiesta Opexa. QC per almeno due anni Modalità di richiesta Istanza dell’EGA ad AEEGSI Componente corrispettivo tariffario Rc apremi • E’ necessario condividere con l’EGA quali sono gli standard migliorativi prioritari rispetto a AEEGSI (se non già implicitamente definiti dalla Carta del Servizio vigente) • Il calcolo del premio massimo ottenibile è regolato, ma è necessario che Gestore ed EGA definiscano un sistema di calcolo progressivo per quantificare i premi in funzione dei livelli di servizio che saranno raggiunti • Il riconoscimento del premio avviene ex post due anni dopo l’anno in cui è stato maturato PREMIO NAZIONALE: componente tariffaria UI 2 con meccanismo ancora da definire

Il punto di consegna - problematiche La Delibera 655/2015 dell’AEEGSI introduce la seguente definizione:

Il punto di consegna - problematiche La Delibera 655/2015 dell’AEEGSI introduce la seguente definizione: “punto di consegna dell’acquedotto è il punto in cui la condotta di allacciamento idrico si collega all’impianto o agli impianti dell’utente finale. Sul punto di consegna è installato il misuratore dei volumi”. Tale definizione si pone in contrasto con la normativa vigente, aprendo la strada ad inevitabili contenziosi con i clienti: v in contrasto con il Codice dell’Ambiente laddove all’art. 143, rubricato “Proprietà delle infrastrutture” stabilisce che: gli acquedotti, le fognature, gli impianti di depurazione e le altre infrastrutture idriche di proprietà pubblica, fino al punto di consegna e/o misurazione, fanno parte del demanio ( e, dunque, non possono trovarsi in proprietà privata) ai sensi degli articoli 822 e seguenti del codice civile e sono inalienabili se non nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge. v Con l’art. 2051 c. c. , secondo cui “Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia…” ; pertanto, la responsabilità tra i soggetti coinvolti nella distribuzione e fornitura di acqua deve essere ripartita in ragione della disponibilità giuridica e materiale della rete: per la parte di condotte a monte del punto di consegna, al gestore del SII, mentre, per la parte di condotte che si sviluppino a valle del medesimo, all’utente finale. v Anche la norma sulla qualità dell’acqua (Dlgs 31/2001) prevede la possibilità che punto di consegna e di misura non coincidano. Difatti il gestore deve garantire la qualità dell’acqua al punto di consegna ma certamente non può rispondere di ciò che accade negli impianti privati.

Il punto di consegna - problematiche Competenza del Privato Competenza del Gestore Problema: §

Il punto di consegna - problematiche Competenza del Privato Competenza del Gestore Problema: § Qualità dell’acqua § Interventi di manutenzione Competenza del Gestore Privato H 2 O Pubblico Competenza del Privato Competenza del Gestore Privato H 2 O Pubblico Rottura della rete Punto di consegna

Grazie per l’attenzione!!

Grazie per l’attenzione!!