LA PRESCRIZIONE DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI Alcune questioni sostanziali
LA PRESCRIZIONE DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI Alcune questioni sostanziali e processuali FIRENZE, 26 NOVEMBRE 2019 25/02/2021 Avv. Silvano Imbriaci
LA PRESCRIZIONE DEI CONTRIBUTI NORMATIVA • RDL n. 1827 del 1935 (art. 55) termine prescrizionale quinquennale per il recupero dei contributi previdenziali • L. n. 153/1969 (art. 41) elevazione a dieci anni • Art. 12, X comma, l. n. 155/1981: per artigiani e commercianti durata di 5 anni (con applicazione diretta alle prescrizioni in corso). Poi riportata a dieci anni dall’art. 1, comma 6, l. n. 233/1990 • art. 2 comma 19 D. L. 638/1983 sospensione dei termini per un periodo di tre anni (dall'11 gennaio 1983 al 12 settembre 1986). 25/02/2021 Avv. Silvano Imbriaci 2
LA PRESCRIZIONE DEI CONTRIBUTI NORMATIVA Principi guida della riforma: • divieto di versare contribuzione già prescritta • unificazione dei termini di prescrizione (carattere universale della disciplina) • conservazione del termine quinquennale per la contribuzione minore • previsione di una disciplina intertemporale 25/02/2021 Avv. Silvano Imbriaci 3
LA PRESCRIZIONE DEI CONTRIBUTI NORMATIVA art. 3, comma 9 lettera a) • conferma in via generale il termine di 10 anni per la contribuzione dovuta al F. P. L. D. e alle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, con la precisazione che a decorrere dal 1° gennaio 1996 tale termine viene ridotto a 5 anni salvo i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti art. 3, comma 9 lettera b) • applica direttamente il termine quinquennale per le altre contribuzioni (c. d. minori) obbligatorie (es. tubercolosi, Fondo di garanzia, CIG, malattia, maternità) art. 3, comma 10 • applica i termini di cui al comma 9 anche alle contribuzioni precedenti il periodo di entrata in vigore della legge (17 agosto 1995) fatta eccezione per gli atti interruttivi compiuti e le procedure iniziate nel rispetto della normativa previdente. Agli effetti del computo del termine di prescrizione non si tiene conto della sospensione triennale, fatti salvi gli atti interruttivi e le procedure in corso. 25/02/2021 Avv. Silvano Imbriaci 4
LA DECORRENZA DELLA PRESCRIZIONE Regola generale • La prescrizione dei contributi decorre dal giorno in cui gli stessi dovevano essere versati (nel momento in cui il credito dell’ente previdenziale diventa esigibile: art. 2935 c. c. ; art. 27 r. d. l. n. 636/1939) • L’art. 2935 si riferisce alla possibilità legale e non anche a quella materiale. • Il presupposto per la nascita dell’obbligo contributivo è lo svolgimento dell’attività lavorativa • Questioni in caso di omessa presentazione delle denunce mensili contributive (cfr. Cass. n. 16038/2019) 25/02/2021 Avv. Silvano Imbriaci 5
LA DECORRENZA DELLA PRESCRIZIONE • Per gli obblighi contributivi di lavoratori autonomi e iscritti alla gestione separata • La contribuzione finale per queste categorie di lavoratori è determinata in base al reddito imponibile ai fini contributivi e precisamente da quello dell'anno al quale i contributi si riferiscono 25/02/2021 Avv. Silvano Imbriaci 6
LA DECORRENZA DELLA PRESCRIZIONE • Per i lavoratori autonomi • Versamento dei contributi in 4 rate annuali nei limiti della soglia minimale e conguaglio a saldo alla scadenza dei termini previsti per il pagamento delle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi • L’acconto si versa sulla base del reddito dichiarato nell’anno precedente, mentre il saldo si basa sul reddito dell’anno cui si riferisce la contribuzione 25/02/2021 Avv. Silvano Imbriaci 7
LA DECORRENZA DELLA PRESCRIZIONE Per gli iscritti alla gestione separata • Non vi è un vero e proprio minimale • Versamento del primo acconto assieme alla scadenza del termine per il versamento del saldo riferito all’anno precedente • Versamento II acconto • Versamento saldo nell’anno successivo 25/02/2021 Avv. Silvano Imbriaci 8
LA DECORRENZA DELLA PRESCRIZIONE • LA TESI INPS • Secondo l’INPS il termine prescrizionale per i contributi dovuti su quote di reddito (definitivo o eccedente il minimale), decorre dal giorno in cui tali contributi devono essere versati secondo la normativa vigente e quindi dal giorno in cui deve essere versato il saldo risultante dalla dichiarazione dei redditi dell'anno di riferimento (cfr. circolare 69/2005). • Il problema si pone nel caso di accertamento del maggior reddito/contribuzione omessa. In tal caso, è meno pacifica l’individuazione del momento in cui si colloca il termine iniziale di decorrenza della prescrizione 25/02/2021 Avv. Silvano Imbriaci 9
LA DECORRENZA DELLA PRESCRIZIONE • In questo caso occorre tener conto del momento in cui è acquisita la definitività del reddito (dichiarazione dei redditi o accertamento fiscale) • Prima di quel momento, infatti, non vi è la possibilità per l’INPS di calcolare la contribuzione dovuta • Dichiarazione dei redditi come atto interruttivo (compilazione) • Mancata compilazione del quadro RR per autonomi e per i professionisti iscritti alla gestione separata: ipotesi di sospensione 25/02/2021 Avv. Silvano Imbriaci 10
LA DECORRENZA DELLA PRESCRIZIONE LA TESI CORRETTIVA DELLA CASSAZIONE Cass. Sez. Lav. 29 maggio 2017, n. 13463 «In tema di contributi cd. "a percentuale", il fatto costitutivo dell'obbligazione contributiva è costituito dall'avvenuta produzione, da parte del lavoratore autonomo, di un determinato reddito ex art. 1, comma 4 della I. n. 233/1990, quand'anche l'efficacia del predetto fatto sia collegata ad un atto amministrativo di ricognizione del suo avveramento; ne consegue che il momento di decorrenza della prescrizione dei contributi in questione, ai sensi dell'art. 3 della I. n. 335 del 1995, deve identificarsi con la scadenza del termine per il loro pagamento e non con l'atto, eventualmente successivo - ed avente solo efficacia interruttiva della prescrizione anche a beneficio dell'Inps - con cui l'Agenzia delle Entrate abbia accertato, ex art. 1 del d. lgs. n. 462 del 1997, un maggior reddito. » 25/02/2021 Avv. Silvano Imbriaci 11
GLI ATTI INTERRUTTIVI • Ai fini interruttivi della prescrizione è sufficiente la mera comunicazione del fatto costitutivo della pretesa • Calcolo dell’importo della contribuzione ex lege • Cass. n. 24054/2015 25/02/2021 Avv. Silvano Imbriaci 12
GLI ATTI INTERRUTTIVI • • • il verbale redatto dagli ispettori la diffida proveniente dagli Uffici dell'INPS il riconoscimento del debito da parte del debitore i modelli di denuncia mensile obbligatoria da parte del datore di lavoro i modelli 0/1 M (corrispondenti agli attuali mod. 770) i pagamenti in acconto la domanda giudiziale e la domanda di ammissione al passivo gli atti di intervento nelle esecuzioni immobiliari la notifica dell’accertamento dei contributi previdenziali da parte dell'Agenzia delle entrate 25/02/2021 Avv. Silvano Imbriaci 13
GLI ATTI INTERRUTTIVI • Prova dell’avviso di ricevimento dell’atto interruttivo (Corte di Cassazione, sezione Lavoro, 19 aprile 2018, n. 9729) • L’atto di costituzione in mora spedito al debitore con raccomandata, si presume giunto a destinazione, anche senza la produzione in giudizio dell’avviso di ricevimento, in presenza cioè della sola attestazione della spedizione; sarà quindi onere del debitore contestare l’avvenuta ricezione o il contenuto dell’atto al fine di neutralizzare gli effetti dell’eccezione di interruzione della prescrizione. . 25/02/2021 Avv. Silvano Imbriaci 14
LA QUESTIONE DELLA PRESCRIZIONE DOPO LA NOTIFICA DELL’AVVISO DI PAGAMENTO/CARTELLA • Sulla durata della prescrizione • Questione risolta da Cass. sez. Unite n. 23397 del 17 novembre 2016: la decorrenza del termine per l’opposizione a ruolo esattoriale pur provocando l’irretrattabilità del credito non determina anche l’effetto di rendere applicabile l’art. 2953 c. c. ai fini dell’operatività della conversione del termine breve di prescrizione (quinquennale) in quello ordinario decennale 25/02/2021 Avv. Silvano Imbriaci 15
LA QUESTIONE DELLA PRESCRIZIONE DOPO LA NOTIFICA DELL’AVVISO DI PAGAMENTO/CARTELLA • Il problema dell’interesse ad agire • Secondo una tesi giurisprudenziale abbastanza seguita, la proposizione su questa materia di un’azione di mero accertamento negativo senza la prova dell’esistenza di un concreto ed attuale interesse ad agire in giudizio è inammissibile (cfr. Cass. n. 7096/2012) • Le ultime precisazioni della giurisprudenza 25/02/2021 Avv. Silvano Imbriaci 16
LA DENUNCIA DEL LAVORATORE • non opera come proprio atto interruttivo • non necessita di essere notificata al datore di lavoro (cfr. Cass. 29479/2008) • produce in via automatica l’applicazione del termine decennale • deve essere TEMPESTIVA (cfr. Cass. Sez. Unite 6173/2008) 25/02/2021 Avv. Silvano Imbriaci 17
LA DENUNCIA DEL LAVORATORE I chiarimenti dell’INPS (Circolare n. 31. 2012) Soggetti che possono presentare denuncia: • i lavoratori subordinati o a progetto • i lavoratori contratto di collaborazione coordinata e continuativa • gli associati in partecipazione • i coadiuvanti dell’imprenditore artigiano e commerciante • i componenti del nucleo familiare dei lavoratori autonomi agricoli 25/02/2021 Avv. Silvano Imbriaci 18
LA DENUNCIA DEL LAVORATORE I chiarimenti dell’INPS (messaggio n. 8447. 2012) • L’atto interruttivo dell’INPS nel caso di denuncia deve contenere q l’importo dei contributi omessi e il periodo al quale l`omissione si riferisce; q il nominativo ed i dati anagrafici del lavoratore denunciante; q il regime sanzionatorio applicabile; q gli estremi della denuncia, ed in particolare la data di presentazione 25/02/2021 Avv. Silvano Imbriaci 19
IL VERSAMENTO DI CONTRIBUZIONE PRESCRITTA Caratteri dell’obbligazione contributiva • Inderogabilità • Personalità • Solidarietà • Indivisibilità • Indisponibilità • Nell’obbligazione civilistica il debitore può rinunciare alla prescrizione maturata e pagare il debito prescritto, in ottemperanza al principio di disponibilità; • In ambito previdenziale, invece, la prescrizione non è rinunciabile, ha efficacia estintiva ed è rilevabile d'ufficio 25/02/2021 Avv. Silvano Imbriaci 20
IL VERSAMENTO DI CONTRIBUZIONE PRESCRITTA • I contributi prescritti non possono essere versati in un momento successivo allo spirare del termine prescrizionale. • nella materia previdenziale, a differenza che in quella civile, il regime della prescrizione già maturata è sottratto alla disponibilità delle parti, sicché deve escludersi l'esistenza di un diritto soggettivo degli assicurati a versare contributi previdenziali prescritti (Cass. n. 11140/01, Cass. n. 4349/02) • Art. 3, comma 9, l. n. 335/1995 25/02/2021 Avv. Silvano Imbriaci 21
IL VERSAMENTO DI CONTRIBUZIONE PRESCRITTA • La restituzione dei contributi dovrebbe essere automatica. • Tuttavia esiste una norma (art. 8 d. p. r. 26 aprile 1957, n. 818) secondo cui rimangono acquisiti alle singole gestioni e sono computabili agli effetti del diritto alle prestazioni i contributi per i quali l’accertamento dell’indebito versamento sia posteriore di oltre cinque anni dalla data in cui il versamento è stato effettuato 25/02/2021 Avv. Silvano Imbriaci 22
RILEVABILITA’ • Rilevabilità della prescrizione. • Cfr. Cass. n. 16542/2010 sulla rilevabilità d’ufficio • il rilievo d’ufficio delle eccezioni in senso lato non è subordinato alla specifica e tempestiva allegazione della parte ed è ammissibile anche in appello, dovendosi ritenere sufficiente che i fatti risultino documentati “ex actis”, in quanto il regime delle eccezioni si pone in funzione del valore primario del processo, costituito dalla giustizia della decisione, che resterebbe svisato ove anche le questioni rilevabili d’ufficio fossero subordinate ai limiti preclusivi di allegazione e prova previsti per le eccezioni in senso stretto • Cfr. Cass. 9 novembre 2017, n. 26604 25/02/2021 Avv. Silvano Imbriaci 23
SOMME AGGIUNTIVE • La prescrizione delle somme aggiuntive. • Secondo Cassazione 10 agosto 2006, n. 18148 l'obbligo di pagamento delle somme aggiuntive, quale conseguenza automatica del mancato o ritardato adempimento dell'obbligo contributivo, è soggetto ad autonomo termine prescrizionale che deve ritenersi decennale ai sensi e per gli effetti dell'art. 2946 c. c. • l’orientamento opposto (Cass. n. 9054/2004) – assolutamente prevalente - evidenzia invece l'identica natura delle somme aggiuntive rispetto ai contributi e ne deduce l'applicabilità del regime della prescrizione come indicato dalla legge n. 335/1995. 25/02/2021 Avv. Silvano Imbriaci 24
LITI FISCALI E RECUPERO DELLA CONTRIBUZIONE • La definizione concordata del giudizio tributario non estende gli effetti sulla rideterminazione del presupposto impositivo accertato dall’Agenzia per fini diversi da quelli fiscali, quali ad esempio la contribuzione a percentuale calcolata sul reddito. Quando infatti il legislatore ha voluto che tali effetti si producessero, lo ha espressamente detto, come nel caso della mediazione introdotta dall’art. 17 bis del d. lgs. n 546/1992, a decorrere dal 2016, o l’accertamento con adesione (art. 2, comma 3, d. lgs. n. 218/1997), situazioni cioè nelle quali effettivamente si assiste ad una rideterminazione del reddito imponibile, conseguenze dirette sull’imponibile previdenziale. 25/02/2021 Avv. Silvano Imbriaci 25
ROTTAMAZIONE TER E PRESCRIZIONE art. 3 d. l. n. 119/2018 (conv. in legge 17 dicembre 2018, n. 119) • Il debitore non rinuncia direttamente, ma assume l’impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che quindi non si estinguono ma sono sospesi dal giudice. L’estinzione è invece differita e subordinata all’effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione nello stesso giudizio della documentazione attestante i pagamenti effettuati. • Da un punto di vista sostanziale invece la norma (art. 3, comma 10) indica espressamente quali effetti della presentazione dell’istanza, la sospensione dei termini di prescrizione e di decadenza, il divieto di iscrizione di nuovi fermi amministrativi e ipoteche, di attivazione di nuove procedure esecutive e il divieto di prosecuzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo. Tali effetti positivi sotto il profilo sostanziale cadono nel momento in cui sia omesso il pagamento (anche in misura parziale) 25/02/2021 Avv. Silvano Imbriaci 26
PRINCIPIO DI AUTOMATICITA’ • Principio della AUTOMATICITA’ delle prestazioni: l’ente previdenziale deve garantire l’erogazione delle prestazioni di previdenza e di assistenza anche in caso di mancato adempimento dell’obbligo contributivo per i periodi oggetto di attività lavorativa (art. 2116 c. c. ) • Vigenza nei limiti della prescrizione dei contributi. 25/02/2021 Avv. Silvano Imbriaci 27
PRINCIPIO DI AUTOMATICITA’ • Il principio dell'automaticità della costituzione del rapporto assicurativo e delle conseguenti prestazioni previdenziali pur in mancanza del versamento dei relativi contributi, principio che trova applicazione anche in tema di pensione d'invalidità, presuppone il duplice requisito sia dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, che deve essere provato dal lavoratore mediante elementi certi, sia del mancato decorso della prescrizione decennale talché il pagamento tardivo di tali contributi possa essere effettuato dal datore di lavoro volontariamente (ex art. 55 r. d. l. 4 ottobre 1935 n. 1827) oppure coattivamente su richiesta dell'Inps (cfr. Cassazione civile, sez. VI, 19 giugno 2012, n. 10119) 25/02/2021 Avv. Silvano Imbriaci 28
COSTITUZIONE DI RENDITA VITALIZIA • Costituzione rendita vitalizia ex art. 13 l. n. 1338/1962 • L’art. 13, al primo comma, attribuisce al datore di lavoro che abbia omesso di versare i contributi e non possa più versarli per sopravvenuta prescrizione, il diritto di chiedere all'Istituto previdenziale di costituire una rendita vitalizia reversibile pari alla pensione o quota di pensione adeguata dell'assicurazione obbligatoria che spetterebbe al lavoratore dipendente in relazione ai contributi omessi. A norma del comma 5 il lavoratore, quando non possa ottenere dal datore la costituzione di detta rendita, può sostituirsi al datore salvo il diritto al risarcimento del danno. 25/02/2021 Avv. Silvano Imbriaci 29
COSTITUZIONE DI RENDITA VITALIZIA • Maturata la prescrizione del credito contributivo, il lavoratore è titolare delle seguenti posizioni soggettive: • a) nei confronti dell'Istituto, del diritto alla costituzione della rendita vitalizia; • b) nei confronti del datore di lavoro, del diritto a che questi versi all'Istituto la riserva matematica per la costituzione della rendita; 25/02/2021 Avv. Silvano Imbriaci 30
COSTITUZIONE DI RENDITA VITALIZIA • (Circolare INPS n. 78 del 29 maggio 2019) • (Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, 27 maggio 2019, n. 14416) • (Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, 17 maggio 2019, n. 13423) • (Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, 16 maggio 2019, n. 13202) 25/02/2021 Avv. Silvano Imbriaci 31
COSTITUZIONE DI RENDITA VITALIZIA 1) la prova dell’esistenza del rapporto di lavoro 2) la prova della durata del rapporto di lavoro 3) la prova della retribuzione La documentazione da allegare alla domanda 25/02/2021 Avv. Silvano Imbriaci 32
RISARCIMENTO DEL DANNO • Azione di risarcimento del danno nei confronti del datore di lavoro (art. 2116 II co c. c. ) • Sul rapporto tra i due rimedi : Il danno subito dal lavoratore per la perdita della pensione, derivata dall'omessa contribuzione previdenziale da parte del datore di lavoro ex art. 2116 cod. civ. , si verifica al raggiungimento dell'anzianità pensionabile, con la conseguenza che da tale momento decorre il termine decennale di prescrizione del diritto al risarcimento, fermo restando, peraltro, che - completata la fattispecie produttiva del danno - il lavoratore è tenuto a provare di aver chiesto vanamente al datore di lavoro la costituzione della rendita vitalizia di cui all'art. 13, legge 12 agosto 1962, n. 1338, dovendosi ritenere, diversamente, che abbia concorso con la propria negligenza a cagionare il danno medesimo, che può essere, conseguentemente, ridotto od escluso ai sensi dell'art. 1227 cod. civ. (Cassazione civile, sez. lav. , 11 settembre 2013, n. 20827) 25/02/2021 Avv. Silvano Imbriaci 33
RISARCIMENTO DEL DANNO • Nel caso di omissione contributiva, sussiste l'interesse del lavoratore ad agire per il risarcimento del danno ancor prima del verificarsi degli eventi condizionanti l'erogazione delle prestazioni previdenziali, avvalendosi della domanda di condanna generica, ammissibile anche nel rito del lavoro, per accertare la potenzialità dell'omissione contributiva a provocare danno, salva poi la facoltà di esperire, al momento del prodursi dell'evento dannoso (coincidente, in caso di omesso versamento dei contributi previdenziali, con il raggiungimento dell'età pensionabile), l'azione risarcitoria ex art. 2116, secondo comma, cod. civ. , oppure quella diversa, in forma specifica, ex art. 13 della legge 12 agosto 1962 n. 1338 (Cassazione civile sez. lav. 05 febbraio 2014 n. 2630) 25/02/2021 Avv. Silvano Imbriaci 34
AUTOMATISMO E FONDO DI GARANZIA • Nel caso in cui il datore di lavoro sottoposto ad una delle procedure di cui all'art. 1, comma 1, abbia omesso, in tutto o in parte, di versare i contributi per l'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti e non possa più versarli per sopravvenuta prescrizione, il lavoratore interessato, a condizione che non vi sia stata costituzione della rendita vitalizia ai sensi dell'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e il suo credito sia rimasto in tutto o in parte insoddisfatto in esito a una delle procedure indicate, può richiedere al competente istituto di previdenza e assistenza obbligatoria che ai fini del diritto e della misura della prestazione vengano considerati come versati i contributi omessi e prescritti. • (art. 3 d. lgs. n. 80/1992) 25/02/2021 Avv. Silvano Imbriaci 35
LA PRESCRIZIONE DEI CONTRIBUTI GESTIONI PUBBLICHE • INPS, circolare 31 maggio 2017, n. 94 • INPS, circolare 15 novembre 2017, n. 169 • L’applicazione della c. d. Riforma Dini (l. n. 335/1995) anche alle gestioni pubbliche, ha determinato la necessità di verificare la diretta applicazione degli effetti sui trattamenti pensionistici dei lavoratori iscritti, derivanti dall’impossibilità di versare la contribuzione eventualmente prescritta. • Con riferimento ad alcune Casse Previdenziali pubbliche (Cassa Pensioni Dipendenti Enti Locali CPDEL; Cassa Pensioni Sanitari CPS; Cassa Pensioni Ufficiali giudiziari CPUG) l’ordinamento prevede una particolare disposizione di favore, utilizzabile per il recupero della contribuzione non versata, ossia l’art. 31 della legge n. 610/1952; 25/02/2021 Avv. Silvano Imbriaci 36
LA PRESCRIZIONE DEI CONTRIBUTI GESTIONI PUBBLICHE • Tale norma al primo comma descrive uno speciale procedimento di “sistemazione dell’iscrizione”, con recupero della contribuzione, anche se limitata temporalmente ai servizi prestati nell'ultimo decennio immediatamente anteriore alla data di inizio dell'avvenuto versamento dei contributi (primo periodo), mentre nella seconda parte del I comma (secondo periodo) consente la liquidazione del trattamento di quiescenza tenendo presente l’intero servizio utile, comprensivo anche degli eventuali servizi di obbligatoria iscrizione non assistiti dal versamento dei contributi (o dalla sistemazione di cui al primo periodo). 25/02/2021 Avv. Silvano Imbriaci 37
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