LA PACE FISCALE Relatore dott Francesco Barone SALDO
LA PACE FISCALE Relatore: dott. Francesco Barone
SALDO E STRALCIO
I CARICHI DEFINIBILI SI consente di definire con modalità agevolate i debiti delle persone fisiche versino in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica, purché si tratti di carichi diversi da quelli annullati automaticamente (“saldo e stralcio 2018” per i debiti inferiori a mille euro) ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, e affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, derivanti dall’omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di accertamento a fini IRPEF e IVA (rispettivamente, di cui all’articolo 36 -bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e all’articolo 54 -bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633), a titolo di tributi e relativi interessi e sanzioni. Tali carichi possono essere definiti versando una somma determinata che comprende il capitale, gli interessi e le somme spettanti all’agente della riscossione a titolo di aggio e rimborso delle spese esecutive
CARICHI INPS Si consente di definire con tali modalità anche i carichi derivanti dall’omesso versamento dei contributi dovuti dagli iscritti alle casse previdenziali professionali o alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi dell’INPS, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento, versando una somma determinata con modalità analoghe a quelle previste per i tributi agevolabili, che può essere utilizzata ai fini assicurativi secondo le norme che regolano la Gestione previdenziale interessata.
IL LIMITE Sussiste una grave e comprovata situazione di difficoltà economica qualora L’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) del nucleo familiare non sia superiore ad 20. 000 euro. 5
PAGAMENTO Il pagamento delle somme può essere effettuato escludendo Le sanzioni comprese nei carichi Gli interessi di mora Le sanzioni e le somme aggiuntive dovute sui crediti previdenziali
COSA SI VERSA I soggetti interessati versano: a) le somme affidate all’agente della riscossione a titolo di capitale e interessi, in misura pari: 1. al 16 per cento, qualora l’ISEE del nucleo familiare risulti non superiore a 8. 500 euro. 2. al 20 per cento, qualora l’ISEE del nucleo familiare sia compreso tra 8. 500 e 12. 500 euro; 3. al 35 per cento, qualora l’ISEE sia superiore a 12. 500 euro; b) l’aggio maturato a favore dell’agente della riscossione ( ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112) ed il rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento
CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO Versano comunque in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica i soggetti per cui è stata aperta, alla data di presentazione della dichiarazione con cui si richiede l’accesso alla definizione agevolata, una procedura di liquidazione dei beni per sovraindebitamento (articolo 14 -ter della legge 27 gennaio 2012, n. 3). Tali soggetti estinguono i predetti debiti versando le somme affidate all’agente della riscossione a titolo di capitale e interessi, in misura pari al 10 per cento, nonché le somme maturate in favore dell’agente della riscossione a titolo di aggio e rimborso. A tal fine, alla dichiarazione con cui si richiede l’accesso alla definizione agevolata è allegata copia conforme del decreto di apertura della predetta liquidazione
IL PROCEDIMENTO Il contribuente per poter accedere alla definizione Deve presentare apposita dichiarazione entro il 30 aprile 2019 (Mod. SA-ST) Versare le somme dovute in unica soluzione entro il 30 novembre 2019 o in rate Entro il 31 ottobre 2019, l’agente della riscossione comunica ai debitori l’ammontare complessivo delle somme dovute e delle singole rate nonché, ove sussistente, il difetto dei requisiti prescritti dalla legge per il riconoscimento di grave difficoltà economica, ovvero la presenza di debiti diversi da quelli definibili ai sensi delle norme in esame, conseguente impossibilità di estinguere il debito
RATEIZZAZIONE Le rate sono così suddivise: • il 35 per cento con scadenza il 30 novembre 2019; • il 20 per cento con scadenza il 31 marzo 2020; • il 15 per cento con scadenza il 31 luglio 2020; • il 15 per cento con scadenza il 31 marzo 2021; • il restante 15 per cento con scadenza il 31 luglio 2021. In caso di rateazione si applicano interessi al tasso del 2 per cento annuo e non si applicano le disposizioni generali in tema di rateazione dei debiti tributari.
COMUNICAZIONE NEGATIVA Nel caso della predetta comunicazione negativa, l’agente della riscossione avverte il debitore che i debiti inseriti nella dichiarazione, ove possa applicarsi la cd. rottamazione 2018, sono automaticamente inclusi in tale definizione, con indicazione delle somme dovute a tal fine. L’ammontare è ripartito in diciassette rate: • la prima, pari al 30 per cento del dovuto, scade il 30 novembre 2019, • mentre il restante 70 per cento è ripartito nelle rate successive, ciascuna di pari importo, scadenti 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2020. Si applicano, a partire dal 1°dicembre 2019, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo.
SEGUE: COMUNICAZIONE NEGATIVA Nel caso in cui per gli stessi carichi sia stata richiesta la «rottamazione-bis» , ma non risultano pagate, entro il 7 dicembre 2018, le rate di luglio, settembre e ottobre 2018, ovvero in caso di difetto dei requisiti prescritti dalla legge per il riconoscimento di grave difficoltà economica, ovvero la presenza di debiti diversi da quelli definibili ai sensi delle norme, conseguente impossibilità di estinguere il debito secondo le disposizioni in commento, limitatamente ai debiti di cui all'articolo 3, comma 23 del decreto-legge n. 119 del 2018, l'ammontare complessivo delle somme dovute è ripartito in nove rate: • la prima di ammontare pari al 30 per cento, scadente il 30 novembre 2019: • e le restanti ciascuna di pari importo, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre degli anni 2020 e 2021. Si applicano, a partire dal 1°dicembre 2019, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo.
COORDINAMENTO CON PRECEDENTI ROTTAMAZIONI Al fine di coordinare tra loro le procedure di definizione agevolata previste dalla legge, si consente di estinguere i debiti in commento anche se già oggetto di precedenti “rottamazioni”, per le quali il debitore non ha perfezionato la relativa definizione con l’integrale e tempestivo pagamento delle somme dovute. I versamenti eventualmente effettuati a seguito delle predette dichiarazioni restano definitivamente acquisiti e non ne è ammessa la restituzione. Gli stessi versamenti sono comunque computati ai fini della definizione in commento.
CONTROLLO Con riguardo ai controlli sulle autodichiarazioni dei contribuenti rese a fini ISEE l’agente della riscossione, in collaborazione con l’Agenzia delle entrate e con la Guardia di finanza, procede al controllo sulla veridicità dei dati dichiarati ai fini della certificazione che attesta la comprovata difficoltà economica nei soli casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità dei medesimi. Tale controllo può essere effettuato fino alla trasmissione degli elenchi debitori, a ciascun ente interessato, che si sono avvalsi della «nuova rottamazione» ossia entro il 31 dicembre 2024
PROCEDIMENTO SUL CONTROLLO All’esito del predetto controllo, in presenza di irregolarità o omissioni non costituenti falsità, il debitore è tenuto a fornire, entro un termine di decadenza non inferiore a 20 giorni dalla relativa comunicazione, la documentazione atta a dimostrare la completezza e veridicità dei dati indicati nella dichiarazione. Nel caso di mancata, tempestiva produzione della documentazione ovvero nei casi di irregolarità o omissioni costituenti falsità, non si determinano gli effetti di definizione agevolata e l’ente creditore, qualora sia già intervenuto il discarico automatico, procede, a seguito di segnalazione dell’agente della riscossione nel termine di prescrizione decennale, a riaffidare in riscossione il debito residuo. Restano fermi gli adempimenti conseguenti alle falsità rilevate.
DEFINIZIONE AGEVOLATA PVC
PRESENTAZIONE DICHIARAZIONE I contribuenti possono definire il contenuto INTEGRALE del PVC consegnato alla data del 24. 10. 2018 Presentando una dichiarazione entro il 31. 05. 2019 17
ESCLUSIONI Non possono essere definiti i PVC se alla data del 24. 10. 2018 E’ stato notificato l’avviso di accertamento ovvero un invito al contraddittorio 18
VIOLAZIONI SANABILI Imposte sui redditi e relative addizionali Contributi previdenziali e ritenute Sanabili le violazioni constatate nel PVC in materia di IRAP IVIE e IVAFE IVA Imposte sostitutive 19
LE PERDITE Le perdite non possono essere utilizzate A scomputo dei maggiori imponibili dichiarati 20
SOCIETA’ IN TRASPARENZA E SOCI In caso di PVC consegnato a soggetti in regime di trasparenza La dichiarazione può essere presentata anche dai soggetti partecipanti 21 Per regolarizzare le imposte dovute sui maggiori redditi di partecipazione
VERSAMENTI Le imposte autoliquidate nelle dichiarazioni relative a tutte le violazioni constatate per ciascun periodo d’imposta devono essere versate Entro il 31 maggio 2019 senza possibilità di compensazione 22 Ovvero con un massimo di venti rate trimestrali di pari importo. E’ esclusa la compensazione
VERSAMENTO DELLE RATE Si prevede che le rate (20) siano versate entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre e che sul relativo importo siano applicati gli interessi legali calcolati dal giorno successivo al termine della prima rata
PERFEZIONAMENTO DELLA DEFINIZIONE La definizione si perfeziona Con la presentazione della dichiarazione ed il versamento dell’unica o della prima rata 24
MANCATO PERFEZIONAMENTO In caso di mancato perfezionamento non si producono gli effetti della definizione 25 L’Ufficio procede alla notifica degli atti relativi alle violazioni constatate
PROROGA Con riferimento ai periodi di imposta fino al 31. 12. 2015 I termini per gli accertamenti 26 Sono prorogati di due anni
I DUBBI Misura Definizione agevolata dei processi verbali di constatazi one (PVC) Norma Art. 1 Dubbi da chiarire • Nei PVC riferiti a più annualità, vige un principio di autonomia nei periodi di imposta nella definizione agevolata? • La definizione agevolata dei redditi prodotti all’estero è consentita in ogni caso (es. Black list)? • Un PVC che è stato oggetto di «ravvedimento parziale» può essere oggetto di definizione agevolata per la parte rimanente? • Dubbi sull’ambito di applicazione della proroga sui termini di accertamento; • Dubbi sulle coperture penali ( «causa di non punibilità «ex art. 13, 13 -bis, d. lgs. N. 74/2000).
ROTTAMAZIONE CARTELLE
ROTTAMAZIONE TER I debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1. 1. 2000 al 31. 12. 2017 si possono estinguere senza sanzioni ed interessi di mora o somme aggiuntive Versando le somme integralmente in unica soluzione o in 18 rate Versando le somme affidate all’agente della riscossione a titolo di capitale e interesse Versando le somme maturate a favore dell’agente della riscossione a titolo di aggio e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento
SCADENZA RATE Per quanto riguarda il pagamento rateale, il numero massimo delle rate viene elevato a diciotto, eliminando la necessità che tali rate siano tutte di pari importo. Viene precisato l’ammontare della prima e della seconda rata, che sono pari al dieci per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione. Scadenza delle rate: - per la prima e la seconda rata rimane fermo il termine del 31 luglio e del 30 novembre dell'anno 2019. - con riferimento alle restanti rate, esse sono di pari ammontare e scadono il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2020 In caso di pagamento rateale sono dovuti a decorrere dal 1° agosto 2019 gli interessi del 2% annuo e non si applicano le disposizioni dell’articolo 19 del DPR n. 602/1973
PRESENTAZIONE DICHIARAZIONE Il debitore deve presentare apposita dichiarazione entro il 30. 04. 2019 In conformità alla modulistica che l’agente della riscossione ha pubblicato sul proprio sito internet (mod. DA-2018) 31 In tale dichiarazione il debitore sceglie il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento
RINUNCIA AI GIUDIZI Il debitore in dichiarazione indica l’eventuale pendenza di giudizi aventi carichi in essa ricompresi Assume l’impegno a rinunciare agli stessi giudizi I giudizi sono sospesi dal giudice dietro presentazione di copia della dichiarazione L’estinzione del giudizio è subordinata al perfezionamento della definizione e alla produzione dei pagamenti effettuati. In caso contrario il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti.
INTEGRAZIONE DELLA DICHIARAZIONE Entro il 30. 04. 2019 il debitore Può integrare la dichiarazione in precedenza presentata 33
SOMME GIA’ VERSATE L’Agente della riscossione deve tenere conto delle somme già versate A titolo di capitale e interessi, di aggio e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento 34 Se il debitore per effetto dei pagamenti parziali effettuati ha integralmente estinto il debito è comunque obbligato a presentare la dichiarazione
EFFETTI Sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza Sono sospesi fino alla scadenza della prima o unica rata gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione della dichiarazione A seguito di presentazione della dichiarazione Non possono essere iscritti fermi amministrativi e ipoteche fatti salvi quelli già in essere Non possono essere avviate nuove procedure esecutive Non possono essere proseguite le procedure esecutive già avviate salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo Il debitore non è considerato inadempiente 35
SEGUE: EFFETTI Si consente il rilascio del DURC a seguito della presentazione della domanda di definizione agevolata, purché sussistano gli altri requisiti di regolarità previsti dalla vigente disciplina - di cui all'articolo 3 del D. M. 30 gennaio 2015 - ai fini del rilascio del documento. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell’unica rata ovvero di una delle rate in cui sia stato dilazionato il pagamento delle somme dovute nell'àmbito della suddetta definizione agevolata, il DURC è annullato dagli enti preposti alla verifica.
COMUNICAZIONE DELL’AGENTE Entro il 30. 06. 2019 l’Agente della riscossione comunica ai debitori Le somme dovute nonché le singole rate con il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse 37
PAGAMENTO DELLE SOMME Il pagamento delle somme può essere effettuato Mediante domiciliazione sul c/c indicato in dichiarazione Mediante bollettini precompilati Presso gli sportelli dell’Agente della riscossione. In tal caso è possibile utilizzare i crediti vantati nei confronti della P. A.
DILAZIONI Limitatamente ai debiti inclusi nella dichiarazione Alla data del 31. 07. 2019 le dilazioni in precedenza sospese sono automaticamente revocate e non possono essere accordate nuove dilazioni 39 Il pagamento della prima o unica rata determina l’estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo
MANCATO VERSAMENTO In caso di mancato o di insufficiente o tardivo versamento dell’unica rata o di una di quelle rateizzate la definizione non produce effetto. In tal caso: I versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto sulle somme da recuperare da parte dell’Agente della riscossione 40 Il pagamento non può essere rateizzato
LIEVE RITARDO DEL PAGAMENTO DELLE RATE Non si produce l’effetto di inefficacia della definizione se il ritardo nel pagamento delle rate non supera i 5 giorni. Non sono dovuti interessi
CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO Per i debiti relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione che rientrano nei procedimenti avviati a seguito di istanze presentate dai debitori per l'accordo di composizione della crisi e il piano del consumatore I debitori possono provvedere al pagamento del debito, anche falcidiato, nelle modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione dell'accordo o del piano del consumatore 42
ESCLUSIONI Le somme a titolo di recupero di aiuti di Stato I crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti Sono esclusi dalla definizione Le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna Le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o contributive 43
CODICE DELLA STRADA Per le sanzioni relative al codice della strada La definizione si applica limitatamente agli interessi 44
PROCEDURE CONCORSUALI Con riferimento ai soggetti in procedura concorsuale viene riconosciuta la prededucibilità delle somme occorrenti per la definizione. Attraverso il richiamo degli articoli 111 e 111 -bis della legge fallimentare (R. D. n. 267 del 1942) viene previsto dunque che le somme ricavate dalla liquidazione dell’attivo siano destinate, con priorità, alla definizione agevolata, conseguentemente modificando l’ordine di ripartizione dell’attivo.
ROTTAMAZIONE PRECEDENTE Ammissione per debitori che avevano aderito alla prima rottamazione (DL n. 193/2016) ma non hanno effettuato i versamenti entro il 31. 7. 2017, 30. 9. 2017, 30. 11. 2017, 31. 7. 2018 e 30. 9. 2018 Presentazione istanza Si - entro il 30. 04. 2019 Versamenti importi dovuti per definizione Unica rata entro il 31. 7. 2019 ovvero in 18 rate, la prima e la seconda, pari al 10%, scadenti il 31 luglio 2019 e il 30 novembre 2019. Le restanti rate entro il 28. 2, 31. 5, 31. 7, 30. 11 di ogni anno a partire dal 2020. Dal 1° agosto 2019 con interessi del 2% Comunicazione agente della riscossione Entro il 30. 6. 2019 comunicazione importo per la rottamazione
ROTTAMAZIONE CARTELLE DL 148/2017 Ammissione per debitori con carichi pendenti dal 1. 1. 2017 al 30. 9. 2017 Presentazione istanza NO Versamenti importi dovuti per definizione Versamento entro il 7 dicembre 2018 delle rate scadute nei mesi di luglio 2018, settembre 2018 e ottobre 2018 Versamento rate scadenti il 30 novembre 2018 e 28 febbraio 2019 Pagamento in 10 rate consecutive di pari importo con scadenza 31 luglio e 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 1°. 8. 2019 con interessi allo 0, 3% Comunicazione agente della riscossione Entro il 30. 6. 2019 comunicazione importo dovuto per le residue rate
ROTTAMAZIONE CARTELLE DL N. 148/2017 Ammissione per debitori per carichi pendenti dal 1. 1. 2000 al 31. 12. 2016 Presentazione istanza NO Versamenti importi dovuti per definizione (In precedenza unica soluzione o massimo 3 rate di cui l’ 80% nei mesi di ottobre e novembre 2018 e il 20% entro febbraio 2019) Versamento entro il 7 dicembre 2018 della rata scaduta nel mese di ottobre 2018. Pagamento delle rate di novembre 2018 e febbraio 2019 in 10 rate consecutive di pari importo con scadenza 31 luglio e 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 1° agosto 2019 con interessi allo 0, 3% Comunicazione agente della riscossione Entro il 30. 6. 2019 comunicazione importo dovuto per le residue rate
ROTTAMAZIONE CARTELLE DL N. 148/2017 Ammissione per debitori con piani di rateazione al 24. 10. 2016 e rate non pagate con scadenza dal 1. 10. 2016 al 31. 12. 2016 Presentazione istanza Si - entro il 30. 4. 2019 Versamento rate scadute rateazione al 24. 10. 2016 Non previsto Versamenti importi dovuti per definizione Unica rata entro il 31. 7. 2019 ovvero in 18 rate, la prima e la seconda, pari al 10%, scadenti il 31 luglio 2019 e il 30 novembre 2019. Le restanti rate entro il 28. 2, 31. 5, 31. 7, 30. 11 di ogni anno a partire dal 2020. Dal 1° agosto 2019 con interessi del 2% Comunicazione agente della riscossione Entro il 30. 6. 2019 comunicazione importo per la rottamazione
ROTTAMAZIONE CARTELLE DL 148/2017 Ammissione per debitori con carichi pendenti dal 1. 1. 2017 al 30. 9. 2017 Presentazione istanza SI- entro il 30. 4. 2019 Versamenti non effettuati Rate scadute nei mesi di luglio 2018, settembre 2018 e ottobre 2018 non versate entro il 7 dicembre 2018 Versamenti importi dovuti per definizione Versamento in un’unica soluzione entro il 31. 7. 2019 o in 10 rate consecutive scadenti le prime due il 31. 7. 2019 e 30. 11. 2019 le restanti 8 il 28. 2, il 31. 5, il 31. 7 e il 30. 11 degli anni 2020 e 2021 Comunicazione agente della riscossione Entro il 30. 6. 2019 comunicazione importo dovuto per le residue rate
DEFINIZIONE RISORSE UE
CARICHI OGGETTO DELLA DEFINIZIONE I debiti per carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1. 1. 2000 al 31. 12. 2017 Sono definibili se riguardano risorse tradizionali UE e IVA all’importazione 52
ADEMPIMENTI Per le risorse UE in aggiunta al capitale, interessi e aggio si pagano dal 1. 5. 2016 al 31. 7. 2019 anche gli interessi di mora. Dal 1. 8. 2019 si corrispondono gli interessi al 2% Il procedimento Entro il 31. 5. 2019 l’agente della riscossione trasmette l’elenco dei singoli carichi compresi nella definizione all’Agenzia delle dogane e dei monopoli la quale comunicherà entro il 15. 6. 2019 all’agente della riscossione l’importo degli interessi di mora Entro il 31. 7. 2019 l’agente della riscossione comunica ai debitori l’ammontare delle somme dovute con le singole rate e la relativa scadenza 53 Il versamento può avvenire in unica soluzione entro il 30. 9. 2019 o in 18 rate di cui le prime due pari al 10% entro il 30. 9. 2019 e 30. 11. 2019 le restanti rate entro il 28. 2, 31. 5, 31. 7 e 30. 11 di ciascun anno successivo con interessi al 2% annuo dal 1. 8. 2019
PAGAMENTO RISORSE UE Il pagamento può essere effettuato anche presso gli sportelli della riscossione Non si applica la compensazione con crediti verso la P. A. 54
DEFINIZIONE LITI PENDENTI
LITI DEFINIBILI Deve essere parte l’Agenzia delle entrate. Il ricorso in primo grado deve essere stato notificato al 24. 10. 2018. Il processo deve essere pendente Controversie attribuite alla giurisdizione tributaria 56 Aventi ad oggetto atti impositivi pendenti in ogni stato e grado di giudizio compreso quello in Cassazione anche a seguito di rinvio Su richiesta del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione. Si definisce con il pagamento in base al valore della controversia Per valore della controversia si intende l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato. In caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste.
RICORSO IN PRIMO GRADO Si INTRODUCE una specifica disposizione in relazione ai ricorsi pendenti iscritti nel primo grado, prevedendo che la controversia possa essere definita con il pagamento del 90 per cento del valore della stessa
SOCCOMBENZA DELL’AGENZIA In caso di soccombenza dell’Agenzia delle entrate nell’ultima o unica pronuncia non cautelare depositata al 24. 10. 2018 l’importo da pagare: E’ pari al 40% del valore della controversia in caso di soccombenza in primo grado 58 E’ pari al 15% del valore della controversia in caso di soccombenza in secondo grado
CONTROVERSIE PENDENTI IN CASSAZIONE Le controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di Cassazione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto (19. 12. 2018), per le quali risulti soccombente l'Agenzia delle entrate in tutti i precedenti gradi di giudizio possono essere definite con il pagamento di un importo pari al 5 per cento del valore della controversia.
ACCOGLIMENTO PARZIALE Nei casi di accoglimento parziale del ricorso o comunque di soccombenza ripartita tra il contribuente e l’Agenzia delle entrate è dovuto per intero l’importo del tributo relativo alla parte di atto confermata dalla pronuncia giurisdizionale, mentre per la parte di atto annullata viene applicata la misura ridotta, secondo le precedenti disposizioni (40%, 15%, 5%)
DEFINIZIONI DELLE SANZIONI Le sanzioni non collegate al tributo si definiscono 61 Con il pagamento del 15% del valore della controversia in caso di soccombenza nell’unica o ultima pronuncia dell’atto introduttivo depositata al 24. 10. 2018. Con il pagamento del 40% negli altri casi Per le sanzioni collegate al tributo non è dovuto alcun importo
ESCLUSIONI Le somme a titolo di recupero di aiuti di Stato Sono esclusi dalla definizione Le risorse tradizionali UE L’IVA riscossa all’importazione 62
PERFEZIONAMENTO DELLA DEFINIZIONE La definizione si perfeziona Con la presentazione della dichiarazione ed il versamento dell’unica o della prima rata entro il 31. 5. 2019 63
RATEIZZAZIONE Se gli importi superano 1. 000 euro E’ ammessa la rateizzazione con un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo senza compensazione 64 Le rate successive si pagano entro il 31 agosto, 30 novembre, 28 febbraio e 31 maggio di ciascun anno a partire dal 2019. Sulle rate successive si applicano gli interessi legali calcolati dal 1°. 6. 2019.
CORRELAZIONE CON LA RISCOSSIONE Nel caso in cui le somme interessate sono oggetto di definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della riscossione, il perfezionamento della definizione della controversia è subordinato al versamento entro il 7 dicembre 2018 delle somme ancora pendenti.
CONTROVERSIE AUTONOME Entro il 31. 5. 2019 Per ciascuna controversia autonoma è presentata una distinta domanda di definizione esente dall’imposta di bollo 66 Per controversia autonoma si intende quella relativa a ciascun atto impugnato
SCOMPUTO DEGLI IMPORTI VERSATI Si prevede che dagli importi dovuti per la definizione vanno scomputati quelli già versati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio. In ogni caso, la definizione non dà luogo alla restituzione delle somme già versate, ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione. Gli effetti della definizione perfezionata prevalgono su quelli delle eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato prima del 24 ottobre 2018.
SOSPENSIONE DEI GIUDIZI Le controversie definibili non sono sospese Salvo che il contribuente faccia richiesta in giudizio dichiarando di volersi avvalere della definizione. In tal caso il processo è sospeso fino al 10. 6. 2019 68 Se entro detta data il contribuente deposita la domanda di definizione e il versamento dell’unica o prima rata il processo è sospeso fino al 31. 12. 2020
SOSPENSIONE DEI TERMINI PER IMPUGNARE Per le controversie definibili sono sospesi per nove mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché per la proposizione del controricorso in Cassazione che scadono dal 24 ottobre 2018 fino al 31 luglio 2019
DINIEGO DELLA DEFINIZIONE Il diniego della definizione Va notificato entro il 31. 7. 2020 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali E’ impugnabile entro 60 gg dinanzi all’organo giurisdizionale presso cui pende la controversia Nel caso in cui la definizione della controversia è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata dal contribuente unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest'ultimo ovvero dalla controparte nel medesimo termine.
ISTANZA DI TRATTAZIONE Il processo si estingue, con decreto presidenziale, in mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020 dalla parte che ne ha interesse. L'impugnazione della pronuncia giurisdizionale e del diniego, qualora la controversia risulti non definibile, valgono anche come istanza di trattazione. Le spese del giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate
COOBBLIGATI La definizione perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri inclusi quelli per i quali la controversia non sia più pendente 72
ENTI LOCALI Si concede la facoltà agli enti territoriali di stabilire, entro il 31 marzo 2019, l’applicazione delle disposizioni in esame alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente o un suo ente strumentale
I DUBBI Misura Definizione agevolata delle controversie tributarie (c. d. rottamazione delle liti pendenti) Norma Art. 6 Dubbi da chiarire • Cosa accade in caso di avviso di accertamento con rettifica di perdita?
LE IRREGOLARTA’ FORMALI
LA PROCEDURA Le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti, di natura formale Che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, ai fini dell'IVA e dell'IRAP e sul pagamento dei tributi, commesse fino al 24 ottobre 2018 76 Possono essere regolarizzate mediante la loro rimozione e il versamento di una somma pari a 200 euro per ciascun periodo d'imposta cui si riferiscono le violazioni
VERSAMENTO Il versamento si effettua in due rate di pari importo La prima entro il 31 maggio 2019 e la seconda entro il 2 marzo 2020 77
ESCLUSIONI Tale procedura di regolarizzazione non può essere esperita: • con riferimento agli atti di contestazione o irrogazione delle sanzioni emessi nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria di cui all'articolo 5 -quater del decreto legge n. 167 del 1990; • per l'emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato; • per le irregolarità e altre violazioni formali già contestate in atti divenuti definitivi alla data di entrata in vigore della disposizione in esame.
PRINCIPALI VIOLAZIONI SANABILI VIOLAZIONE ART. D. LGS N. 471/97 OGGETTO SANZIONE Competenza temporale Art. 1, comma 4 Errore di competenza € 250 Redditi fondiari Art. 3 Omessa denuncia Da € 250 a € 2. 000 Comunicazione attività Art. 5, comma 6 Omessa comunicazione Da € 500 a € 2. 000 Omessa fatturazione Art. 6, comma 1 Fatturazione imponibili Da € 250 a € 2. 000 Omessa fatturazione Art. 6, comma 2 Oper. non imp. o esenti o non soggette Da € 250 a € 2. 000 Detrazione IVA Art. 6, comma 6 Detrazione IVA Da € 250 a € 10. 000 Inversione contabile Art. 6, comma 9 -bis 1 Inadempimenti collegati Da € 250 a € 10. 000 Inversione contabile Art. 6, comma 9 -bis 2 Operazione non soggetta Da € 250 a € 10. 000
SEGUE: PRINCIPALI VIOLAZIONI SANABILI VIOLAZIONE ART. D. LGS N. 471/97 OGGETTO SANZIONE Dichiarazioni Art. 8, comma 1 Irregolari Da € 250 a € 2. 000 Studi di settore Art. 8, comma 1 Omessa presentazione € 2. 000 Società di comodo Art. 8, comma 3 quinquies Omissione o incompletezza Da € 2. 000 a € 21. 000 Contabilità Art. 9, comma 1 Irregolare tenuta Da € 1. 000 a € 8. 000 Comunicazioni varie Art. 11, comma 1 Richieste non risposte Da € 250 a € 2. 000 Spesometro Art. 11, comma 2 -bis Omissione o errata trasm. € 2 per ogni fattura Dati liquidazione Art. 11, comma 2 -ter Om. , incom. , inf. comunic. Da € 500 a € 2. 000 Intrastat Art. 11, comma 4 Om. , incom. , irr. present. Da € 500 a € 1. 000
SEGUE: PRINCIPALI VIOLAZIONI SANABILI VIOLAZIONE ART. D. LGS N. 471/97 OGGETTO SANZIONE F 24 a zero Art. 15, comma 2 -bis Omessa presentazione € 100 ridotto a € 50 ritardo non sup a 5 gg. lav. Fatture irregolari Art. 9, comma 1 Indicazioni irregolari Da € 1. 000 a € 8. 000 Intermediari Art. 7 -bis D. LGS n. 241/1997 Trasmissione delle dichiarazione da parte degli intermediari Da € 516 a € 5. 164
DEFINIZIONE AGEVOLATA ATTI DEL PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO
OGGETTO DELLA DEFINIZIONE Gli avvisi di accertamento, di rettifica, di liquidazione e gli atti di recupero Notificati entro il 24. 10. 2018 non impugnati e ancora impugnabili a detta data 83 Possono essere definiti con il pagamento delle sole imposte entro 30 gg dal 24. 10. 2018 ovvero se più ampio entro il termine di proposizione del ricorso che residua dopo detta data
ESEMPIO 1) Avviso di accertamento notificato il 18 settembre 2018 con scadenza del termine per ricorrere in data 17 novembre 2018. Aderendo alla definizione il pagamento delle imposte poteva essere effettuato entro il 23 novembre 2018 ossia entro 30 giorni dal 24 ottobre 2018 (data di entrata in vigore del decreto n. 119/2018). 2) Avviso di accertamento notificato il 5 ottobre 2018 con scadenza del termine per ricorrere in data 4 dicembre 2018. Aderendo alla definizione il pagamento delle imposte poteva essere effettuato entro il 4 dicembre 2018 ossia entro il termine di proposizione del ricorso.
INVITI AL CONTRADDITTORIO Gli inviti al contraddittorio Notificati entro il 24. 10. 2018 85 Possono essere definiti con il pagamento delle sole imposte entro 30 gg dal 24. 10. 2018
ACCERTAMENTI CON ADESIONE Gli accertamenti con adesione sottoscritti entro il 24. 10. 2018 86 Possono essere perfezionati con il pagamento delle sole imposte entro 20 gg dal 24. 10. 2018
PERFEZIONAMENTO La definizione si perfeziona con il versamento In unica soluzione o della prima rata entro i termini previsti per le singole definizioni (es. per gli inviti al contraddittorio entro 30 gg dal 24. 10. 2018) 87 E’ ammessa la rateizzazione con un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo senza compensazione.
MANCATO PERFEZIONAMENTO In caso di mancato perfezionamento non si producono gli effetti della definizione 88 L’Ufficio procede alle ordinarie attività relative a ciascuno dei procedimenti
ESCLUSIONI Non possono essere definiti Gli atti emessi nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria 89
COOBBLIGATI La definizione perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri 90
I DUBBI Misura Definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento Norma Art. 2 Dubbi da chiarire • Gli accertamenti definiti in via agevolata da «società a ristretta base societaria» costituiscono automaticamente titolo per l’imputazione dei maggiori redditi in capo ai soci? • Gli atti di accertamento notificati entro il 24 ottobre 2018 ma per i quali è stata presentato ricorso dopo detta data sono definibili?
STRALCIO DEBITI FINO A 1. 000 EURO
CARICHI OGGETTO DI STRALCIO I debiti di importo residuo alla data del 24. 10. 2018 fino a 1. 000 euro Comprensivo di capitale, interessi e sanzioni risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1. 1. 2000 al 31. 12. 2010 93 Anche se riferite a cartelle per le quali è stata richiesta la rottamazione sono automaticamente annullate
SOMME GIA’ VERSATE Gli importi già versati Alla data del 24. 10. 2018 sono definitivamente acquisiti 94 Dalla data del 24. 10. 2018 sono imputate alle rate da corrispondersi per altri debiti o, in mancanza, a debiti scaduti o in scadenza. In mancanza vengono rimborsati.
ESCLUSIONI Le somme a titolo di recupero di aiuti di Stato I crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti Sono esclusi dalla definizione Le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna Le risorse proprie tradizionali UE e l’IVA riscossa all’importazione. 95
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