La maxi sanzione contro il lavoro sommerso A

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La maxi sanzione contro il lavoro sommerso A cura di: Dott. Marco Bellumore –

La maxi sanzione contro il lavoro sommerso A cura di: Dott. Marco Bellumore – Resp. U. O. Vig. Ordinaria DPL di Varese Gallarate, 18 febbraio 2011

Evoluzione storica La strategia di contrasto del lavoro irregolare da parte del legislatore si

Evoluzione storica La strategia di contrasto del lavoro irregolare da parte del legislatore si è venuta a dispiegare nel tempo attraverso: provvedimenti volti a favorire l’emersione di tale fenomeno consentendone la regolarizzazione; disincentivando il fenomeno in questione con l’introduzione di un sistema sanzionatorio particolarmente oneroso per il datore di lavoro Maxi sanzione per lavoro nero D. L. n. 12/2002 dichiarata incostituzionale poiché in contrasto con Dal 200% al 400% del costo del lavoro da CCNL Per ciascun lavoratore irregolare Dall’inizio dell’anno al momento della contestazione Art. 3 Cost. : violazione del principio di ugualianza Art. 24 Cost. : diritto di difesa 2

Maxisanzione per lavoro nero Art. 36 bis D. L. 223/2006 Sanzione amministrativa Da €

Maxisanzione per lavoro nero Art. 36 bis D. L. 223/2006 Sanzione amministrativa Da € 1. 500 a € 12. 000 maggiorata di € 150 per ciascuna giornata di lavoro effettivo Sanzioni civili per omesso versamento contributi e premi Importo non inferiore a € 3. 000 indipendentemente dalla durata dell’irrogolarità Sanzione amministrativa Maxisanzione per lavoro nero come modificato dal collegato lavoro Da € 1. 500 a € 12. 000 maggiorata di € 150 per ciascuna giornata di lavoro effettivo Da € 1. 000 a € 8. 000 maggiorata di € 30 per ciascuna giornata di lavoro effettivo se riferita a periodi irregolari pregressi Sanzione civile Maggiorata del 50% 3

Introduzione Nell’ottica di una incontrovertibile conferma dell’impegno per il contrasto al lavoro irregolare, l’art.

Introduzione Nell’ottica di una incontrovertibile conferma dell’impegno per il contrasto al lavoro irregolare, l’art. 4 della L. 183/2010 (Collegato Lavoro) apporta un’ampia modifica alle previsioni di cui all’art. 3 del D. L. 73/2002, introducendo rilevanti novità in tema di maxi sanzione per il lavoro sommerso. In particolare la riformulazione dell’istituto incide profondamente sulla previgente disciplina, ridefinendone l’ambito di applicazione; i soggetti titolari del potere di contestazione dell’illecito e le modalità procedurali di adozione del provvedimento e di irrogazione della sanzione, il relativo regime sanzionatorio 4

istituti ORGANI COMPETENTI ALLA CONSTATAZIONE DELLA VIOLAZIONE ORGANI COMPETENTI AD IRROGARE LA SANZIONE Situazione

istituti ORGANI COMPETENTI ALLA CONSTATAZIONE DELLA VIOLAZIONE ORGANI COMPETENTI AD IRROGARE LA SANZIONE Situazione ante 23/11/2010 Tutti gli organi di controllo in §Tutti gli organi di vigilanza che effettuano materia fiscale, contributiva e del accertamenti in materia di lavoro, fisco e previdenza, lavoro mediante il verbale unico di accertamento e notificazione §In merito alle violazioni amm. ve di esclusiva competenza della DPL, gli organi di vigilanza continuano ad inviare le segnalazioni alle DPL competenti, per i successivi adempimenti Direzione Provinciale del Lavoro Da € 1. 500 a € 12. 000, per ciascun lavoratore irregolare, maggiorata di € 150 per ciascuna giornata di lavoro effettivo §Da € 1. 500 a € 12. 000 per lavoratore irregolare, magg. di € 150 per ciascuna giornata di lavoro effettivo §Da € 1. 000 a € 8. 000 per ciascun lavoratore irregolare, magg. di € 30 per ciascuna giornata di lavoro irregolare, in caso di regolarizzazione del rapporto solo successivamente rispetto all’effettiva instaurazione e soltanto in parte, ovvero quando il lavoratore abbia svolto un periodo parzialmente “in nero”, pur a fronte di un successivo periodo di regolare occupazione La riduzione ex art. 16 L. 689/81 era prevista soltanto per la base “fissa”, ma non per la maggiorazione In entrambe le ipotesi di illecito, il personale ispettivo dovrà ammettere il trasgressore al pagamento della sanzione in misura ridotta ex art. 16 L. 689/81, sia per la base “fissa” che per la maggiorazione SANZIONE AMMINISTRATIVA NUOVE MODALITA’ DI CALCOLO ex art. 16/L. 689/81 Situazione dal 24/11/2010 5

istituti Situazione ante 23/11/2010 Situazione dal 24/11/2010 ISTITUTO DELLA DIFFIDA ex art. 13 D.

istituti Situazione ante 23/11/2010 Situazione dal 24/11/2010 ISTITUTO DELLA DIFFIDA ex art. 13 D. Lgs 124/2004 Non applicabile §Il personale ispettivo, qualora riscontri ipotesi di lavoro nero alle quali è applicabile la maxi sanzione , deve diffidare il trasgressore (art. 13 D. Lgs 124/2004) §La diffida non è applicabile in caso di lavoro irregolare di lavoratori extracomunitari privi di idoneo permesso di soggiorno e di minori non occupabili SANZIONI CIVILI PER MANCATO VERSAMENTO DI CONTRIBUTI E PREMI Applicazione della vigente normativa in materia con un minimo di € 3. 000 per ciascun lavoratore L’importo è aumentato del 50% ed è venuto meno il limite minimo di € 3. 000 Applicazione della vigente normativa La sanzione per la mancata comunicazione preventiva al Centro per l’impiego è assorbita nella fattispecie più grave della maxi sanzione per i lavoratori dipendenti; rimane applicabile in tutti gli altri casi, diversi dal lavoro subordinato, in cui è prevista la comunicazione del rapporto. SANZIONI AMMINISTRATIVE PER GLI INADEMPIMENTI LEGATI ALL’ASSUNZONE 6

Presupposti a) Lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di assunzione Individuazione del lavoro sommerso D

Presupposti a) Lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di assunzione Individuazione del lavoro sommerso D ente d e c e r one p i z i s o p is Impiego di lavoratori subordinati in assenza di comunicazione preventiva di instaurazione del rapporto di lavoro . L. D bis 6 9 9 t. Ar 0/19 51 La disciplina precedente identificata il lavoro irregolare nell’impiego di lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria

b) Volontà di non occultare il rapporto La maxi sanzione non è applicata qualora,

b) Volontà di non occultare il rapporto La maxi sanzione non è applicata qualora, dagli adempimenti di carattere contributivo precedentemente assolti, si evidenzi comunque la volontà di non occultare il rapporto, anche se trattasi di differente qualificazione ne o i enz t t A L’effetto scriminante degli adempimenti di tipo contributivo assolti con riguardo all’inizio delle prestazioni di lavoro e prima dell’intervento ispettivo può essere riconosciuto soltanto ai documenti previdenziali di tipo contributivo Tale scriminante opera anche nel caso in cui l’adempimento degli obblighi contributivi attenga a gestioni previdenziali diverse da quelle del Fondo lavoratori dipendenti.

Campo di applicazione Rapporti oggetto di sanzione i z en t t A d

Campo di applicazione Rapporti oggetto di sanzione i z en t t A d e ent ne po s i D o sizi ce pre Lavoratori subordinati, alle dipendenze di datori di lavoro privati, ovvero anche di enti pubblici economici, Sono esclusi i datori di lavoro domestico La maxi sanzione era applicabile a qualunque tipologia di lavoratore, in quanto il presupposto prescindeva dalla qualificazione subordinata o autonoma del rapporto di lavoro 9

Campo di applicazione Rapporti non sanzionabili Attenzione Rapporti di lavoro genuinamente instaurati con lavoratori

Campo di applicazione Rapporti non sanzionabili Attenzione Rapporti di lavoro genuinamente instaurati con lavoratori autonomi e parasubordinati, per i quali non è stata effettuata, qualora normativamente prevista, la comunicazione preventiva al Centro per l’Impiego Co . c a p o. co. pa asso roge , an rte ci tt ch cip ati o, e az in io ne Rimane ferma la sanzione per l’omessa comunicazione Rapporti di lavoro autonomo/parasubordinato sostanzialmente “genuini”, non resi noti alla P. A. con le modalità documentali previste dalle norme No maxi-sanzione Si altre sanzioni Rapporti di lavoro “formalmente” autonomi e parasubordinati perché correttamente instaurati secondo le norme, ma sostanzialmente subordinati No maxi sanzione (riqualificazione) Si altre sanzioni Rapporti di lavoro e parasubordinato, rappresentati tali dalle parti, ma sostanzialmente subordinati, sconosciuti alla P. A. Si maxi-sanzione No sanzione per com. ass. 10

Campo di applicazione Rapporti senza obbligo di comunicazione preventiva Il requisito della subordinazione è

Campo di applicazione Rapporti senza obbligo di comunicazione preventiva Il requisito della subordinazione è dato per accertato; troverà applicazione, quindi la maxisanzione qualora non siano stati effettuati i relativi e diversi adempimenti formalizzati nei confronti della P. A. , utili a comprovare la regolarità del rapporto E’ possibile applicare la maxi sanzione qualora manchi: ØConiuge, figli, parenti, affini, affiliati e affidati del Comunicazione DNA Inail preventiva (art. 23 DPR 1124/1965) Comunicazione all’Inps /Inail Documentazione per la verifica della autonomia del rapporto datore di lavoro che prestino, con o senza retribuzione, alle di cui dipendenze opera manuale ed anche non manuale ØSoci di coop. e altra società, anche di fatto, comunque denominata costituita od esercitata, i quali prestino opera manuale, oppure non manuale Lavoro occasionale accessorio Lavoro autonomo occasionale (art. 2222 c. c. ) Iscrizione CCIAA, Partita IVA, doc. fiscali 11

Natura della sanzione La maxi sanzione non si sostituisce ma va ad sommarsi a

Natura della sanzione La maxi sanzione non si sostituisce ma va ad sommarsi a tutte le altre sanzioni previste dall’ordinamento nei casi di irregolare costituzione del rapporto di lavoro. Es. mancata consegna al lavoratore del documento contente le informazioni relative alla instaurazione del rapporto di lavoro; omesse registrazione sul Lul one i z en t t A Sanzione per la mancata comunicazione preventiva al Centro per l’impiego Il datore di lavoro cui si applichi la maxi sanzione non è soggetto alla sanzione per la mancata comunicazione preventiva al Centro per l’impiego (da € 100 a € 500) in tutti gli altri casi, diversi dal lavoro subordinato, in cui è prevista la comunicazione del rapporto al Centro per l’impiego (co. co. , anche a progetto, ass. in partecipazione, tirocini) Con riferimento a rapporti di natura subordinata quando la mancata tempestiva comunicazione non dia luogo alla contestazione della maxi sanzione 12

Esclusioni Errata qualificazione del rapporto In caso di formale instaurazione di rapporti di lavoro

Esclusioni Errata qualificazione del rapporto In caso di formale instaurazione di rapporti di lavoro autonomi o parasubordinati nel rispetto dei relativi obblighi di natura documentale, la differente qualificazione degli stessi in chiave subordinata, operata dagli organi di vigilanza in sede di accertamento ispettivo non comporta l’applicazione della maxi sanzione 13

Esclusioni Ferie e/o chiusura dei professionisti o associazioni di categoria Ø Ø il datore

Esclusioni Ferie e/o chiusura dei professionisti o associazioni di categoria Ø Ø il datore di lavoro si è affidato a professionisti o associazioni di categoria; ferie o chiusura dei soggetti abilitati cui ha affidato l’incarico; invio comunicazione preventiva di assunzione mediante fax (mod. Uni. URG) obbligo di inviare la comunicazione ordinaria nel primo giorno utile successivo alla riapertura degli studi o degli uffici 08 0 2 0/ 010 2. 2 c Cir. 38/ c Cir Il datore di lavoro deve documentare agli ispettori l’affidamento degli adempimento ad un soggetto abilitato, la chiusura dello stesso e l’UNIUrg 14

Esclusioni Regolarizzazione integrale spontanea Non è soggetto alla maxi sanzione il datore di lavoro

Esclusioni Regolarizzazione integrale spontanea Non è soggetto alla maxi sanzione il datore di lavoro che regolarizzi spontaneamente e, integralmente, per l’intera durata, il rapporto di lavoro, avviato originariamente senza una preventiva comunicazione obbligatoria di instaurazione ne o i enz t t A Antecedentemente al primo accesso in azienda del personale ispettivo di uno degli organismi di vigilanza in materia di lavoro, fisco e previdenza o di una eventuale convocazione per l’espletamento del tentativo di conciliazione monocratica 15

Modalità di regolarizzazione spontanea Fino alla scadenza del 1° adempimento contributivo Il datore di

Modalità di regolarizzazione spontanea Fino alla scadenza del 1° adempimento contributivo Il datore di lavoro effettua la comunicazione al Centro per l’impiego da cui risulta la data di effettiva instaurazione del rapporto di lavoro 16 del mese successivo a quello di inizio del rapporto Rimangono fermi i successivi e conseguenti conseguenze adempimenti previdenziali e la piena sanzionabilità anche della tardiva comunicazione Successivamente alla data di scadenza degli obblighi contributivi Il datore di lavoro deve: v denunciare spontaneamente la propria situazione debitoria entro e non oltre 12 mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi riferiti al 1° periodo di paga; v versare gli interi importi dei contributi o premi dovuti agli Istituti previdenziali per tutto il periodo di irregolare occupazione entro 30 giorni dalla denuncia, in uno con il pagamento della sanzione civile di cui all’art. 116, comma 8, lett. b) L. 388/2000; v effettuare la comunicazione al Centro per l’impiego da cui risulti la data di effettiva instaurazione del rapporto di lavoro Tardiva comunicazione Rimane ferma la sanzionabilità anche della tardiva comunicazione 16

Esclusioni Volontà di non occultare il rapporto La maxi sanzione non è applicata qualora,

Esclusioni Volontà di non occultare il rapporto La maxi sanzione non è applicata qualora, dagli adempimenti di carattere contributivo precedentemente assolti, si evidenzi comunque la volontà di non occultare il rapporto, anche se trattasi di differente qualificazione ne o i enz t t A L’effetto scriminante degli adempimenti di tipo contributivo assolti con riguardo all’inizio delle prestazioni di lavoro e prima dell’intervento ispettivo può essere riconosciuto soltanto ai documenti previdenziali di tipo contributivo Tale scriminante opera anche nel caso in cui l’adempimento degli obblighi contributivi attenga a gestioni previdenziali diverse da quelle del Fondo lavoratori dipendenti. 17

Modalità che documentano la volontà di non occultare il rapporto Idonea ad escludere la

Modalità che documentano la volontà di non occultare il rapporto Idonea ad escludere la maxi sanzione Documentazione Nota DM 10 EMENS UNIEMENS Non idonea a escludere Libro unico del lavoro la maxi sanzione Contratto individuale di lavoro Tessera personale di riconoscimento Documentazione assicurativa Documentazione fiscale A nulla rileva l’esibizione di altra documentazione, in quanto non considerata significativa dell’intenzione di non occultare il rapporto lavorativo 18

Fattispecie particolari di lavoro sommerso punibile Tipologie di rapporti di lavoro Applicabilità maxi sanzione

Fattispecie particolari di lavoro sommerso punibile Tipologie di rapporti di lavoro Applicabilità maxi sanzione No Prestatori addetti continuità al funzionamento della vita familiare Si Impiego del lavoratore assunto come domestico in altra attività imprenditoriale o professionale Si La maxi sanzione è applicabile all’occupazione di lavoratori non regolarizzabili; convive con la sanzione penale aggiuntiva dell’occupazione di manodopera clandestina. Lavoratori domestici Lavoratori extracomunitari clandestini o privi del permesso di soggiorno occupati irregolarmente Minori Lavoratori in somministrazione (*) Condizioni Si Si La maxi sanzione è applicabile all’impiego di bambini e adolescenti privi dei requisiti legalmente stabiliti per l’ammissione al lavoro in qualsiasi forma Le agenzie per il lavoro possono dimostrare la regolare occupazione con il contratto di lavoro sottoscritto dalle parti o la comunicazione di invio in somministrazione 19

Fattispecie particolari di lavoro sommerso punibile Tipologie di rapporti di lavoro Istituzione scolastiche private

Fattispecie particolari di lavoro sommerso punibile Tipologie di rapporti di lavoro Istituzione scolastiche private (*) Applicabilità maxi sanzione Condizioni Si Se occupano irregolarmente personale, qualora non possano attestare la regolarità dell’occupazione con la documentazione posta in essere per inserire il lavoratore nella organizzazione didattica o funzionale No In caso di presentazione della comunicazione semplificata preventiva (poiché non in possesso di uno o più dati anagrafici del lavoratore), dalla quale risultino inequivocabilmente la tipologia contrattuale e l’identificazione del prestatore di lavoro, e successiva integrazione della comunicazione entro il 3° giorno successivo a quello di instaurazione del rapporto Si In caso di personale impiegato senza la preventiva comunicazione semplificata Settore turistico Assunzioni per cause di forma maggiore o eventi straordinari (+) Assunzioni effettuate durante i periodi di chiusura per ferie dei professionisti Si/No No Valutazione caso per caso dell’oggettiva impossibilità di conoscere anticipatamente numero e nominati dei lavoratori da assumere. Se il datore di lavoro dimostra di: §aver affidato gli adempimenti ad un soggetto abilitato §aver assunto durante i periodi di chiusura feriale di questo; §aver inviato la comunicazione preventiva (Mod. UNI-URG) 20

Misura delle sanzioni Tipologia di sanzioni Ipotesi Impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione

Misura delle sanzioni Tipologia di sanzioni Ipotesi Impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di assunzione Sanzione Da € 1. 500 a € 12. 000 per ciascun lavoratore Maggiorazione € 150 ciascuna giornata lavoro effettivo per di Sanzioni in misura ridotta Sanzione € 3. 000 (1/3 massimo se favorevole doppio minimo) Maggiorazione del più al del € 50 Diffida € 1. 500 (misura minima edittale) € 37, 5 (1/4) Sanzione ridotta Amministrative § Datore che regolarizza il rapporto dopo l’effettiva instaurazione e solo in parte • Datore che ha occupato in nero e per un periodo successivo in modo regolare Da € 1. 000 a € 8. 000 per ciascun lavoratore € 30 ciascuna giornata lavoro effettivo per di € 2. 000 (1/3 del massimo o se più favorevole doppio del minimo) € 10 Diffida € 1. 000 (misura minima edittale) € 7, 50 (1/4) 21

Misura delle sanzioni Ø Aumentano del 50% le sanzioni previste dall’art. 116 L. 388/2000.

Misura delle sanzioni Ø Aumentano del 50% le sanzioni previste dall’art. 116 L. 388/2000. Sanzioni civili previdenziali di Evasione di contributi e premi Ø L’art. 116, co. 8 L. 388/2000 prevede la sanzione del 30% in ragione d’anno della contribuzione evasa fino ad un massimo del 60% E’ necessario che vi sia evasione previdenziale, circostanza che si verifica esclusivamente nel caso in cui sia scaduto il termine previsto per il versamento dei contributi (mensile) e dei premi (annuale) 22

Determinazione della sanzione Base sanzionatoria fissa predeterminata dalla legge Coefficiente di maggiorazione Ipotesi “base”

Determinazione della sanzione Base sanzionatoria fissa predeterminata dalla legge Coefficiente di maggiorazione Ipotesi “base” da € 1. 500 a € 12. 000 (per ciascun lavoratore) € 150 per giornata di lavoro effettivo Ipotesi “attenuata” da € 1. 000 a € 8. 000 (per ciascun lavoratore) € 30 per giornata di lavoro irregolare Applicabilità della diffida a regolarizzare ex art. 13 D. Lgs n. 124/2004 € 1. 500 + 37, 50 € 1. 000 + 7, 50 Il datore di lavoro viene diffidato a regolarizzare il lavoratore; a fronte della tempestiva e integrale regolarizzazione (entro 30 gg. ) il destinatario della diffida viene ammesso alla estinzione delle maxisanzioni attraverso il pagamento della sanzione ridottissima, pari al minimo edittale per la base fissa, con una maggiorazione gioranaliera pari ad 1/4 del coefficiente moltiplicatore stabilito in misura fissa La regolarizzazione deve avvenire con un contratto di natura subordinata a tempo indeterminato full time ovvero part-time con orario non inferiore a 20 ore 23 settimanali

Determinazione della sanzione Applicabilità dell’art. 16 L. 689/81 € 3. 000 + € 50

Determinazione della sanzione Applicabilità dell’art. 16 L. 689/81 € 3. 000 + € 50 € 2. 000 + € 10 24

Organi competenti alla irrogazione della sanzione All’irrogazione della maxi sanzione provvedono gli organi che

Organi competenti alla irrogazione della sanzione All’irrogazione della maxi sanzione provvedono gli organi che effettuano accertamenti in materia di lavoro, fisco e previdenza Autorità competente a ricevere il rapporto ex art. 17 L. 689/81 DPL – G. d. F. – Agenzia delle Entrate – INPS – INAIL – Agenzia delle Dogane – Enpals - Ipsema DPL 25

Organi competenti alla irrogazione della sanzione Ai fini dell’individuazione della competenza all’irrogazione della maxi

Organi competenti alla irrogazione della sanzione Ai fini dell’individuazione della competenza all’irrogazione della maxi sanzione, non si fa più riferimento al momento della “constatazione della violazione”, ma al momento della “commissione dell’illecito”. Essendo l’impiego di lavoratori in nero un illecito di natura permanente, il momento della sua consumazione si avrà alla cessazione del comportamento e cioè: con l’accertamento ispettivo o con la regolarizzazione spontanea da parte del datore di lavoro Organo competente all’irrogazione Agenzia delle Entrate (se non è stata già irrogata la sanzione e Att ion z n e Consumazione dell’illecito 12/08/2006 Organo competente all’irrogazione DPL 12/08/2006 – 23/11/2010 DPL 24/11/2010 DPL- INPS – INAIL – G. d. F. – Agenzia delle Entrate – Agenzia delle Dogane – Enpals - Ipsema L’INPS con circ. n. 157 del 7/12/2010 ha precisato che la competenza dell’Istituto ad irrogare la maxi sanzione decorre dal 24/11/2010 ed è riferita anche agli illeciti commessi prima di tale data, purchè proseguiti oltre tale data 26

Diritto intertemporale E’ necessario far riferimento al momento consumativo dell’illecito, ossia se lo stesso

Diritto intertemporale E’ necessario far riferimento al momento consumativo dell’illecito, ossia se lo stesso si sia consumato prima o dopo la data di entrata in vigore della L. 183/2010 (24/11/2010) Sanzione applicabile Precedente disciplina sanzionatorio, con applicazione della diffida ex art. 13 D. Lgs 124/2004 e nuove modalità di calcolo (art. 16 L. 689/81) 24/11/2010 Nuovo regime sanzionatorio 27